_Un contratto di Lorenzo Violi, per stampare un volume di Prediche del
Savonarola_.[486]
Jesus.
Al nome di Dio, a dì quatro di giugno M. D. V.
Manifestasi per la presente scritta, come Ser Lorenzo di Iacopo Violi
alluoga a stampare a Ser Antonio di Domenico Rubini prete fiorentino,
et a Andrea di messer Bartolommeo da Pistoia stampatori, uno libro di
prediche facte da frate Hieronymo da Ferrara l’anno 1497 et parte 1498,
con questi pacti et modi etc:
In prima: che e’ decti stampatori sieno tenuti stampare volumi
millecento del decto libro, et condurli a tucta perfectione, piegati
et quadernati come si usa; et decto ser Lorenzo sia tenuto dar loro e’
fogli che bisogneranno per decta opera; et in prezzo et premio della
fatica di decti stampatori, il detto ser Lorenzo permette[487] dar
loro lire dua et soldi cinque piccoli, cioè L. 2. s. 5. piccoli d’ogni
lisima stampata; et promecte pagargli septimana per septimana, secondo
che monteranno e’ fogli stampati.
Item: e’ decti stampatori promectono a decto ser Lorenzo stampare ogni
dì da lavorare, almanco uno foglio intero, cioè fogli millecento; et
inoltre promectono consegnare dì per dì, secondo che parrà a decto ser
Lorenzo, tucto lo stampato, e mandargliene dove a lui parrà.
Item: promectono degli stampatori a decto ser Lorenzo presente e
ricevente, stampare decto libro fidelmente, e non ne pigliare copia
alcuna nè darne ad altri; ed in caso che epsi, o alcuno di loro
contrafacessino, da hora vogliono et così promectono pagare al decto
ser Lorenzo soldi cento larghi di fº[488] in oro per sua danni et
interessi: et quali danni et interessi, da hora, le decte parte,
d’accordo, tanto stimano. Le quali cose le decte parti promectono l’una
all’altra, et e converso, attendere et observare; et per observantia
di quelle obligano ogni loro e qualunque di loro erede, beni presenti
et futuri, et renuntiano ad ogni benefitio che per loro o qualunque di
loro facessi. Et io Filippo di Cione di Giovanni notaio fiorentino,
non come pubblica ma come privata persona, ho facta la presente di
mia propria mano, di consentimento et volontà delle sopradecte et
infrascripte parti, le quali si soctoscriveranno qui da piè, di lor
propria mano, d’esser contente ad quanto in queste si contiene, anno,
mese et dì decto di sopra.
Io ser Antonio di Domenico Rubini sono contento quanto di sopra si
contiene, anno, dì, mese detto di sopra; et però mi sono soscripto di
mia propria mano.
Io Andrea di messer Bartolommeo Ghyrlandi da Pistoia sono contento a
quanto di sopra si contiene, anno, dì et mese decto di sopra; et però
mi sono sottoscripto di mia propria mano.
Io Andrea di messer Bartholomeo Ghyrlandi
da Pistoia sopradecto ho ricevuto da ser
Lorenzo di Iacopo Violi, insino ad questo
dì 16 di luglio 1505, in più volte, in
danari contanti, lire octantasei e soldi
nove, in nome mio et di ser Antonio decto
di sopra; et però ho facto questa di mia
mano, decto dì L. 86. s. 9. —
Et per insino a dì 2 d’agosto, ducati
cinque, cioè lire trentacinque » 35. — —
Et a dì 8 d’agosto, contanti ducati
tre d’oro in oro, cioè lire ventuna » 21. — —
Et insino a dì 22 d’agosto, contanti
ducati sei in tre volte, cioè lire
quarantadua » 42. — —
Et per insino a dì 29 d’agosto lire venti,
soldi quindici et danari octo » 20. s. 14. (sic) 8
Et più habbiamo insino ad questo dì octo
di novembre, in più volte, lire
trentadua e soldi uno » 32. s. 1. —
Et per insino a dì 12 di dicembre, ebbi
contanti fiorini dua d’oro in oro, cioè » 14. — —
Et infino a questo dì 14 di luglio 1508,
ducati tre d’oro in oro; ricevuto uno,
oggi questo dì; et gli altri dua, prima » 21. — —
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L. 272. 4. 8.