CAPO IV.

_Uffizio de’ parochi e confessori prima del morbo, e venuto il

morbo. Cautele per le chiese e per i confessionari. Se i parochi

sieno tenuti a ministrare i sacramenti agl’infetti, e quali

sacramenti. Come si possa ministrare la Penitenza, il Viatico e

l’estrema Unzione. Voti, quali da persuadersi._

Per conto de’ parochi, confessori ed altri sacerdoti, si ponga mente

alle seguenti cose. Appena si udirà avvicinarsi o essere già pervenuta

ai confini la peste, che dovrà ogni paroco di terre, castella e ville

ammonir per tempo tutti a confessarsi prima del morbo, predicare il

pericolo della morte, l’ira di Dio, l’emendazione della vita, i quattro

Novissimi, _ne præoccupati die mortis quærant spatium pœnitentiæ, et

illud nequeant invenire._ Dovrà pure sostituire anch’egli una solenne

e divota processione di penitenza, con digiuni, comunione generale,

ed altre opere di pietà, a fine di placare Dio e d’implorare il

suo santo aiuto. Da queste pubbliche e strepitose divozioni, tanto

della città quanto della diocesi, ne risulterà anche un vantaggio

temporale. Cioè i popoli si metteranno in maggior apprensione di quel

terribile ed imminente flagello; cosa utilissima, perchè così ognuno,

aperti gli occhi per tempo, si guarderà con più cura dal pericolo di

prendere, o d’introdurre il contagio. Non si può dire fin dove giunga

alle volte la zotica e supina disattenzione, o sciocca temerità della

gente rozza. Vanno alcuni senza pensarvi a cogliere la peste fuori

del loro distretto sano in territori infetti o sospetti, conversando

alla buona con persone appestate, o maneggiando robe, che portano poi

la morte ad essi e l’esterminio alla patria loro. Bisogna perciò che

anche la Chiesa con azioni vistose di pietà faccia avvertiti tutti del

suo e dell’altrui pericolo. Anzi debbono i predicatori e i parochi

dall’altare e in altre guise andar per tempo inculcando la miseria

della peste, il rischio che sovrasta, la necessità di guardarsi per

sè e per gli altri, e il peccato grave di chi trascura sè stesso, e

tradisce il suo prossimo, e disubbidisce al principe e alle leggi, e

in un affare di tanta conseguenza e rovina. Mostrino ancora al popolo,

finchè è tempo (che questo pure sarà un atto di carità), in quante

guise si possa contrarre e comunicare il veleno della pestilenza,

e come le buone cautele hanno forza di preservare e difendere le

popolazioni dall’infezione. Fatto uno sproposito, indarno si cercherà

il rimedio, e in vano si dirà: Bisognava governarsi in questa o in

quella maniera.

Che se la peste entrerà, allora i parochi vadano similmente ricordando,

come potranno il meglio, ai loro parochiani quanto gravemente pecchino

quelli che celano l’infezione contratta, non per altro che per

timore di qualche suo danno, perchè maggiore sarà sempre il danno che

recheranno non solamente agli altri con disseminarla e comunicarla,

ma anche alla propria vita, col non lasciarsi curare, e coll’esporsi

al pericolo d’una morte repentina, e senza tempo di sacramenti e

di contrizione. Gran conto dovrà rendere a Dio chi per sua colpa o

negligenza dilata il male e l’attacca agli altri che con buona fede

hanno commercio con esso lui, o colle robe di lui. Nel contagio di

Palermo del 1625 fu proibito sotto pena della vita che nessuno potesse

trasportar robe da una casa in un’altra, ed anche vi fu imposta la pena

della scomunica; e a certi tempi colle cerimonie solite della Chiesa

venivano dichiarati scomunicati i trasgressori: il che faceva grande

effetto per lo spavento che cagionavano tali cerimonie. Questo è un

rimedio troppo violento, e da non praticarsi così facilmente altrove,

benchè non sieno scomuniche _latæ sententiæ_, e perciò s’intimino

solamente a terrore. Si può provvedere in altre guise. Dovranno

al certo i ministri di Dio inculcare la grande obbligazione di non

trasportare, rubare o contrattar robe infette o sospette, e quella

altresì di denunziar subito ai deputati quei della sua famiglia, o gli

altri che vengano a scoprire infetti. Molto maggior obbligazione si

è quella di denunziare gl’infetti medesimi al paroco o al sacerdote

deputato per l’amministrazione dei sacramenti, affinchè niuno manchi

di vita senza i soccorsi spirituali della grazia di Dio. Nella nostra

città, allorchè la peste del 1630 ci prese piede, fu dai conservatori

della sanità con pubblico proclama ordinato che se alcuno o parente, o

coabitante nella casa di qualche infermo fosse ricercato da esso malato

di chiamare il confessore, e non vi andasse, costui cadesse in una

grave pena pecuniaria, da estendersi anche ad arbitrio sino alla galea.

Per maggiormente preservarsi i parochi ed altri sacerdoti nel dire la

messa, avranno cura di mettere cancelli, sbarre, o altro impedimento

intorno all’altare dove dovranno celebrare, affinchè niuno del popolo

vi si accosti, o la dicano essi in chiesa o fuori. Maggior cautela

sarebbe che cadauno avesse i suoi determinati paramenti, de’ quali

nessun altro allora si servisse. E tal cautela sarà poi necessaria

per chi abbia da praticare con ammorbati o sospetti. I sacerdoti

che dovranno amministrare i sacramenti saranno divisi in due classi,

cioè altri per i sani, ed altri per gl’infetti e sospetti, secondo la

disposizione e distribuzione che ne farà il vescovo. I primi, cioè

quei dei sani, che si appelleranno sacerdoti o confessori ordinari,

non potranno, se non in caso di estrema necessità, ministrare i

sacramenti a gente appestata o sospetta; e se per necessità, o pure

disavvedutamente, praticassero con infermi di questa fatta, o dessero

loro i sacramenti, non potranno eglino per alquanti giorni praticare

con sani, ma staranno ritirati, facendo una specie di contumacia in

casa propria. All’incontro i destinati per la gente infetta o sospetta,

che si chiameranno sacerdoti o confessori della carità, e saranno

anche essi divisi in due schiere, non potranno conversar con sani,

nè ministrare i sacramenti ad alcun sano, anzi nè pure a chi fosse

infermo d’altro male che di peste, qualora questi non si trovasse

in pericolo di vita e in necessità legittima del loro ministero. Per

assicurarsi meglio di non errare in questo, potrebbe praticarsi che

gl’infetti e sospetti ricavassero una fede del medico d’essere tali;

e allora sarebbe moralmente sicuro il sacerdote della carità di non

accostarsi ad infermi d’altro male. Così fu praticato nel contagio

della nostra città l’anno 1630. Per questo ancora la sacra pisside

destinata agli infetti dovrà tenersi non nelle chiese ove entrano i

sani, ma in luogo decente separato secondo che prescriverà il vescovo,

ove sia tabernacolo e lampana di continuo accesa. Non è lecito ai

principi l’impedire ai parochi o ad altri sacerdoti l’amministrazione

de’ sacramenti; ma sarà loro ben lecito l’impedire a quei che gli

amministrano ad infetti il commercio coi sani, passando in ciò

d’intelligenza coi vescovi, siccome stabiliscono il Marta, il Barbosa

e il Benzoni, con altri. E però di necessità si ha da dare uno o più

coadiutori al curato esposto al servigio degl’infetti, secondo il

_c. tua nos, de clerico ægrotante_. Avverto qui che i parochi non

sono allora tenuti ad assistere alla sepoltura dei defunti, nè ad

accompagnare verun cadavero; anzi se ci fosse chi volesse allora che

il paroco seppellisse alcuno de’ suoi in luogo sacro, quando occorresse

sospetto d’infezione, egli dovrà costantemente opporsi, e molto più poi

se avrà ordine dai superiori in contrario.

Sarà poi cura dei sagrestani ogni mattina e sera il far de’ profumi,

quando se ne conoscesse il bisogno, intorno agli altari ove si celebra

e nella sagrestie, e certo non tralascino di farlo ai confessionarj.

Anche intorno a questi sarà necessario mettere allora qualche sbarra

o steccato o altro impedimento con panche, sicchè si trattenga la

gente dall’accostarsi al confessore. Anzi allora dovranno star assai

radi fra loro e in una competente distanza dal sacerdote, al quale non

s’avvicineranno se non chiamati da lui. Oltre alle grate perforate di

ferro, il costume è di tenere ai confessionarj una membrana o sia una

carta pecorina, o almeno una carta ordinaria ben incollata, con telajo

che chiuda ben le fissure; perciocchè con essa benissimo s’ascoltano

i penitenti e restano difesi dal pericoloso lor fiato i confessori.

Gioverà il rimutare e profumare di quando in quando tali membrane.

Fuori del confessionale (il che facilmente allora può accadere e si

dee permettere dal vescovo) il confessore potrà ascoltare i penitenti

in distanza di tre o quattro braccia, badando che il sito non sia

esposto alle orecchie altrui. Tanto prescrisse S. Carlo ne’ suoi

piissimi e prudentissimi regolamenti intorno alla peste, pubblicati

nel concilio V provinciale di Milano. Per purificare le dita dopo

aver comunicato il popolo, si tenga aceto in cambio d’acqua; e i

sacerdoti che comunicano, si tengano il più che possono lontani dalle

persone che prendono il sacramento, procurando ancora di star sempre

in mezzo a due torce accese, acciocchè venga purificata l’aria. Non

diasi abluzione, non si metta tovaglia alcuna, siccome nè pure per

qualunque festa o funzion che si faccia, non si dovranno ornare con

paramenti le mura delle chiese. Anzi han praticato i saggi di levare

insin le panche da esse chiese e le portiere e simili altre robe che

possono facilmente pigliare infezione. Qualora abbiano i confessori

della carità da ascoltare infermi appestati, prima d’andarvi prendano

qualche antidoto preservativo interiore ed esteriore; e alquanto prima

d’entrar nelle stanze d’essi, facciano aprir le finestre, acciocchè

l’aria sventolando disperga quei cattivi effluvj, o per dir meglio,

facciano ben profumare, se si potrà, quella stanza. Ad ogni buon fine

però v’entrino essi sempre con un profumo davanti o pure abbiano

in mano una torcia accesa, che terranno fra la bocca loro e quella

dell’infermo. I beccamorti ed espurgatori entrando nelle case infette

sogliono coprirsi il naso e la bocca con un fazzoletto bagnato in

aceto, ove sia stato dell’aglio in infusione potranno i confessori

cautelarsi in altra somigliante maniera. In Firenze l’anno 1630

un sacerdote esposto, andando a sacramentare infetti, pigliava una

spugna divisa pel mezzo ed allacciatasela agli orecchj con due nastri,

bagnatala prima con aceto rosato fortissimo, l’accomodava in maniera

che pigliava tutta la bocca e le narici, correggendo così l’aria che

respirava; invenzione non men felice che ingegnosa, poich’egli si

conservò sempre senza male. L’esempio è da notarsi ed imitarsi. Se

poi si può senza intollerabil incomodo degl’infermi, il confessore li

faccia venire in luogo aperto o in un cortile, o alla porta, o alle

finestre della casa, o all’uscio della camera che potrà star chiuso e

ascoltarsi anche bene la confessione. Il P. Filiberto Marchino insegna

che potendo gl’infetti uscir di letto e venire all’aria aperta o tenere

altra via di confessarsi senza pericolo della vita del paroco, e non

volendolo fare, esso paroco non è tenuto ad entrare in lor casa per

ascoltarli. È interesse del pubblico e degli altri parrocchiani che i

pastori si conservino illesi. In Firenze si servivano tali confessori

di un certo strumento di legno o di ferro, atto a ripararsi dal fiato

pestifero degl’infetti. Nel portare il Viatico al malati, usino i

sacerdoti veste corta con cotta e stola, lasciando stare il piviale,

in cui vece terranno sopra la cotta una veste di tela incerata. Anzi

nè pur la cotta sarà necessaria e nè pure la stola secondo la sentenza

di Leandro; e il vescovo potrà dispensar da tal obbligo, massimamente

per i lazzeretti, ne’ quali i sacerdoti sogliono accostarsi agl’infermi

colla lor sola veste incerata e col Santissimo chiuso in una borsa con

piccola pisside, pendente dal collo e con ombrella di cuoio, la quale

anche per città si terrà nel portare il Viatico, bastando una o due

torce accese per accompagnamento del Signore, e senza far precedere

suono di campana o di campanello. Abbiano sempre seco una spugna

bagnata in aceto per purificarsi le dita.

Ma chi dei sacerdoti è obbligato ad amministrare i Sacramenti agli

appestati? E a che son tenuti allora i parochi? Regolarmente parlando,

i semplici sacerdoti, tanto secolari come regolari, cioè quelli che

non han cura d’anime, non sono tenuti a ciò per debito di giustizia.

Possono solamente venirvi obbligati da qualche caso d’estrema necessità

del prossimo, perchè allora entrano a comandarlo loro le leggi della

carità cristiana. La sentenza è comune. In quanto ai vescovi e parochi,

certo è ch’essi in tempo di peste hanno gravissima obbligazione di

risedere nella lor parrocchia e di non abbandonare per conto alcuno

la loro greggia. Veggasi il Barbosa con altri autori. Ma per quel che

riguarda l’amministrazione dei sacramenti alla gente infetta è stato

disputato fra i teologi, se i curati sieno a ciò eglino obbligati,

ancorchè con troppo verisimil pericolo della lor vita. Il Molfesio e

alcuni altri tengono di sì, stante la gran necessità d’essi sacramenti

per la salute del prossimo, e stante il diritto che hanno le pecorelle

di chiedere e d’ottenere il cibo dell’anima dai proprj pastori. Ma

il Marchino, il Diana ed altri esentano il paroco da obbligo tale,

a condizione però che vi sia altro sacerdote che in luogo di lui

supplisca al bisogno degl’infetti. E all’opinione loro può starsi,

perchè il Barbosa ed esso Diana sì nella Somma come nel tomo II delle

sue opere e il Tamburino citano le risposte date a S. Carlo dalla

sacra congregazione il dì 10 di dicembre del 1576, con approvazion

del Santissimo che sono del seguente tenore: _Parochi tempore pestis

teneantur omnino residere in suis ecclesiis parochialibus; et si

non resideant, agendum contra eos, etc. Ministrent vero parochianis

peste infectis sacramenta pœnitentiæ et baptismi per alios. Et hoc

ad commodum parochianorum, qui verisimiliter nollent conversari cum

parochis euntibus ad infirmos peste. Et licet Alciatus diceret, quod ex

duobus ultimis verbis videatur prohiberi, ne parochi, etiam volentes,

per se ipsos hæc duo Sacramenta ministrent: tamen tota congregatio

dixit, quod ista erat mens Sanctissimi in prohibendo hæc parochis ad

commodum parochianorum, qui sani essent; hi enim universaliter nollent

conversari cum parochis cuntibus ad infirmos peste._

Il Benzoni prova a lungo e seco s’accordano altri antichi teologi

che il vescovo e il paroco non pecchino fuggendo dal luogo della

peste, purchè provveggano il grege loro di un vicario o sostituto

sufficiente, e mancando questo, ne somministrino un altro o tornino

essi alla lor residenza. Ma stante il suddetto decreto non è più

da seguitare una tal sentenza. Anzi è da avvertire col Marchino

e con altri essere tenuti alla residenza in tempi tali ancora i

confessori di monache, gli abati, i priori, guardiani ed altri capi

di case religiose. Dal suddetto decreto parimente si ricava che ogni

qual volta il paroco abbia o pure il vescovo deputi (siccome egli

ha da fare e fu fatto anche nel contagio di Modena del 1630) altri

sacerdoti che amministrino i sacramenti ai parrocchiani appestati,

egli sarà esente da tale obbligazione, e dovrà allora attendere alla

cura dei soli sani o infermi, ma non di peste, cioè ai più della

sua parrocchia. Nulladimeno accadendo che manchino tali sacerdoti

sussidiarj, allora esso paroco sarà tenuto egli in persona, ancora

con pericolo della vita, a soccorrere gl’infetti, non solamente per

debito di carità, stante la necessità delle sue pecorelle, ma ancora

per obbligo di giustizia a cagione del carico ch’egli ha come pastore;

poichè in tal caso non mancherà via agli altri parrocchiani non

infetti di ricevere i sacramenti da altra mano, non essendo questi

in eguale necessità, potendosi più facilmente trovar sacerdoti che

soddisfacciano al bisogno del popolo intatto dalla peste. Di più il

paroco è tenuto a ricercare chi stia in pericolo o articolo di morte e

se abbia bisogno di confessarsi. Che se mancassero ministri idonei per

l’amministrazione de’ sacramenti, sarà tenuto il vescovo a provvederne

anche con sua grave spesa. Così tengono S. Tommaso, il Bagnez, il Sa,

il Benzoni. Dovranno però anche i parochi contribuire una porzione

delle rendite loro, e non bastando nè il vescovo nè i parochi a tale

spesa, i parrocchiani dovrebbono somministrar dell’aiuto. Avvertasi

col Marchino e con altri autori, non esser bene che il vescovo vieti

la fuga ai parochi sotto pena della scomunica, ma bastare che intimi

pene pecuniarie, perdite di frutti o la privazione del benefizio,

benchè per altro non sia lecito al paroco in tempo di pestilenza nè

pure il rinunziare alla sua chiesa. Io non ho veduto, ma so esserci un

libricciuolo di Francesco Lazzaroni _de privilegiis parochorum tempore

pestis_, stampato in Venezia dell’anno 1631 in ottavo. Il Benzoni col

Turrecremata, in caso che non si trovassero sostituti, stimerebbono

bene che il vescovo tirasse a sorte tre o quattro parochi, i quali

assistessero agl’infetti, restando gli altri al servigio de’ sani,

e mancando i primi, succedessero gli altri. Parimente nelle terre e

castella ove non sia che un solo sacerdote, il vescovo dovrà mandare

almeno un altro coadiutore, acciocchè l’uno attenda ai sani e l’altro

agli appestati, e se il coadiutore non vorrà per carità ministrare

i sacramenti ad essi infetti, allora questo carico apparterrà per

giustizia al curato. Mancando i parochi, sarebbe di dovere il subito

conferire la lor chiesa al sostituto che avesse con generosa carità

preso a servire agl’infetti; anzi potrebbe il vescovo per tempo

ricercare dal sommo pontefice la facoltà di stabilire una spezie di

coadiutori, a’ quali si conferisse tosto la chiesa, accaduta la morte

del paroco, meritando tal grazia il pio coraggio di simili sacerdoti.

Che se il curato o altro prete fosse solo, allora potrà egli più

discretamente governarsi nel ministrare i sacramenti, affinchè mancando

lui, non manchi l’aiuto spirituale a tanti altri che possono averne

bisogno, essendo egli in parità di circostanze tenuto più ai molti che

ai pochi. Ma non si credesse alcuno esentato dall’obbligo di confessare

gl’infetti per quella sola ragione che da taluno è stata addotta, cioè

perchè essi possono fare un atto di contrizione, e salvarsi senza

l’attual confessione ed assoluzione del ministro di Dio. Imperocchè

tal sentenza è troppo pericolosa, lasciando esposti i peccatori ad un

evidente rischio di non pentirsi come debbono, e perciò di dannarsi.

Per altro chi infermo di peste non ha confessore, è tenuto a formare un

atto di contrizione, e potendo aver confessore è tenuto a non differire

di confessarsi.

Appresso è da notare che il ministrare l’Estrema Unzione agli appestati

sarà sempre bene, e si dee procurar loro, per quanto si potrà, questo

spirituale aiuto e conforto; tuttavia non essendo esso un sacramento

necessario alla salute, dicono i teologi che non è obbligato il

paroco sotto rigoroso precetto ad amministrarlo allora. Il che però

secondo il Diana ed altri si dee intendere quando l’appestato si sia

prima confessato ed abbia ricevuta l’assoluzione; altrimenti s’egli

non avesse potuto confessarsi per aver perduta la favella, converrà

dargli almeno questo sacramento. Per altro essendo da amministrare,

per quanto si può ancora questo sacramento, si avverta per parere del

Chapeavilla, Silvio, Layman, Diana ed altri essere lecito l’ungere

una sola parte del corpo, e fare una sola unzione, unendo poi nella

forma delle parole l’udito, la vista e gli altri sensi dell’uomo. Per

sentenza ancora de’ suddetti teologi, del Marchino, Suarez, Barbosa

ed altri sarà lecito ungere gli appestati con una lunga bacchetta, in

cima alla quale sia bombace intinto nell’olio sacro che dovrà subito o

almen poco dopo bruciarsi. In oltre tengono il Filiarco, il Marchino,

il Tamburino ed altri, appoggiati anche al suddetto decreto, che

purchè l’infetto sia legittimamente confessato, non son obbligati i

parochi a ministrargli con tanto lor pericolo il Viatico, siccome non

necessario alla salute; e nè pure il sacramento della Penitenza, quando

si fosse moralmente certo che l’infermo non avesse peccati mortali.

Così ancora tiene il Benzoni vescovo di Recanati. Avvertasi però che

questo ultimo non si dee presumere senza gravissime ragioni. Vedi

il Molfesio e il Diana alla parola Communionis minister e parochus.

E per conto del Viatico bisogna far quanto si può per ministrarlo;

essendo poi non solo lecito, ma obbligo di non darlo, quando il paroco

fosse solo e la sua morte potesse ridondare in danno di tanti altri.

Mancando i sacerdoti o non volendo essi dare l’Eucaristia, per comune

sentenza potranno ministrarla i diaconi. In caso poi che nel distribuir

le sacre particole mancasse all’improvviso di peste il sacerdote, le

altre particole si hanno non già da bruciare, ma da conservare o pur

debbono distribuirsi a persone infette o assumersi da qualche sacerdote

esposto. Qualora sovrasti pericolo di morte a molti appestati, basterà

che ciascuno dica qualche peccato al confessore, acciocch’egli possa

assolverli di tutti. Così insegnano il Coninco, Diana, Suarez, ecc.

E basterà ancora, quando non si possa far di meglio, che mostrino

segni di penitenza a fine di poterli assolvere. Parimente tengono

non pochi teologi, cioè Zambrana, Granado, Laiman, Conioco, Hurtado,

Turriano, Suarez, Diana, ecc., che si possa assolvere l’appestato

colla confessione non intiera, quando il confessore probabilmente

tema d’infettarsi anch’egli, come sarebbe o pel troppo fetore, o per

la troppa dimora dell’infermo, con assicurare il malato che una tal

confessione è sufficiente, restando nondimeno l’obbligazione, guarito

che sia, di confessarsi di quei che tralascia. Queste sentenze sembrano

anche a me tutte ragionevoli e da osservarsi in pratica. Che poi i

semplici sacerdoti non approvati per le confessioni possano in tempo

di peste confessare e assolvere dai peccati i sani, è sentenza del

Marchino, del Corneo, di Polidoro Ripa e dell’Homobono, perchè, dicono

essi, allora gli uomini sono moralmente posti tutti, benchè sani,

in pericolo di morte; e per conseguente secondo il loro parere cessa

allora anche la riservazione di tutti i casi e delle censure. Il Diana,

il Benzoni, il Bossio tengono il contrario. Io qui distinguerei: Se la

peste fosse di quelle fierissime che in un momento fanno cader morte

le persone, come è qualche volta accaduto, ed allora la persona sana

non avesse in pronto un confessore approvato, in tal caso ogni semplice

sacerdote potrà confessarla, ed assolverla da tutto, con obbligo però

che ella si presenti subito che potrà ai superiori, caso che avesse

censure. Anzi il Preposito, il Laiman e il Diana tengono per opinion

probabile che anche il semplice chierico e il laico stesso possano

assolvere non già dai peccati, ma sì ben dalle suddette censure chi è

posto in articolo di morte; e il Marchino scrive che tal sentenza non

solo si può, ma si dee praticare in casi di tanto bisogno. Quando poi

la peste sia tale che dia, siccome d’ordinario accade, tempo di poter

cercare confessori approvati, e questi sieno nel luogo della peste,

allora non sarà lecito ai semplici sacerdoti, sieno secolari, sieno

regolari, senza l’approvazione del vescovo, l’ascoltare ed assolvere

penitenti sani. Per chi è gravemente infermo o in pericolo di morte,

ove il paroco o altri confessori legittimi mancassero, allora qualunque

sacerdote ha facoltà di dargli l’assoluzione da ogni peccato e censura.

Questa è cosa chiara.

Alcuni teologi hanno scritto che in tempi di contagio è stato in uso,

ed essere lecito il porgere alle persone infette il santissimo Viatico

sopra un foglio di carta, lasciandolo ivi prendere ad esse, con poi

bruciare la carta; o pure si può porgerlo in un cucchiajo d’argento

o con legno lungo formato a guisa d’una foglia di palma, nella cui

sommità incavata a guisa di patena si mette l’ostia sacra, o pure in

altre guise. Ma il Diana con alcuni altri disapprovano tutti questi

ripieghi, come poco decenti, adducendo per ragione che la Chiesa ha

i suoi usi, e questi non è convenevole mutarli, e che S. Carlo nel

concilio provinciale V riprovò tali industrie della paura. Contuttociò

si vuol qui riflettere, doversi per quanto si può provvedere ai

pericoli altrui e conservare la salute de’ poveri sacerdoti o parochi,

essendo ancor questo un debito della carità e della giustizia de’

superiori, i quali senza precisa necessità non debbono esporre a

rischio manifesto la vita dei pastori, e ciò anche per bene delle lor

pecorelle. Ora quando si possa con qualche onesto ripiego ministrare

agl’infetti l’Eucaristia, e provedere nello stesso tempo all’identità

di chi la ministra, tenendolo lungi dal pericolosissimo fiato degli

appestati, c’è una ragion troppo gagliarda di non rigettare questo

partito e di non esigere troppo dalla debolezza altrui. Bisogna qui

facilitare il santo ministero e figurarsi non di essere a decidere

ad un quieto tavolino, ma in mezzo a quella gran tempesta; nè si dee

camminar con un rigore che potrebbe tirar addosso a’ poveri sacerdoti

la morte e spaventar gli altri da così pio e caritativo impiego. Qui

poi non c’è divieto preciso della Chiesa in contrario; le costituzioni,

o, per dir meglio, le istruzioni di S. Carlo, sono bensì venerabili,

ma da sè sole non hanno forza d’obbligar tutti i fedeli; anzi son tali

che possono molto bene interpretarsi in questo caso per non obbliganti

a peccato grave nè pure i sudditi di quella metropoli. Oltre di che non

bisogna misurare coi riti del tempo placido quei che possono convenire

alla necessità de’ tempi miseri e stravaganti d’una peste. Nè v’è

indecenza, ma solamente ve la fa nascere la nostra immaginazione in

alcuni di questi ripieghi, e molto meno vi sarebbe, se gl’infermi si

prendessero in sè il sacro Viatico posto sulla patena, la qual poscia

si potrebbe purificare. Nei primi secoli non credette mai la Chiesa

che fosse indecente il porgere l’Eucaristia in mano agli uomini e

sopra un fazzoletto alle donne che si aveano da comunicare, per tacer

d’altre usanze che una volta erano lodate o permesse. E tanti autori

che tengono per lecito ad un laico il ministrare il Viatico ad un

infermo o pure a sè stesso, in caso di estrema necessità, non trovano

già indecente un tal atto. Il che sia detto per modo di disputa,

poichè qualora i vescovi ordinassero in contrario, dovranno ubbidire

i sacerdoti loro sudditi, e tutti poscia ubbidire, se dalla S. Sede

uscisse decreto su questo punto. Intanto reputo io questa sentenza per

molto probabile, sì per le ragioni addotte, e sì perchè l’approvano

o non la disapprovano il Possevino, il Mancino, il Vettorelli, il

Bonacina, il Venero, il Marcanzio, il Gavanto, il Tamburino ed altri

teologi.

Oltre a ciò si osservi che i fanciulli poco fa nati, qualora sieno o

infetti o pure sospetti per essere nati da madre infetta, si dovran

tosto battezzare da sacerdote deputato, con farli portare all’aria

aperta e adoperando acqua pura; ovvero saran battezzati in caso di

bisogno da altre persone, per far poscia le cerimonie della Chiesa

a suo tempo, se resteranno in vita. In caso di estrema necessità,

affinchè un’anima non perisca, è tenuto sotto grave peccato ciascuno

a soccorrerla, anche con pericolo della sua vita. Questa è sentenza

comune. Battezzati che sieno i fanciulli, si dovrà subito registrare

il nome loro nel libro de’ battesimi, o pure battezzandoli qualche

laico, avverta egli di por al collo, se è possibile, un bullettino

di carta pecora o almeno di ordinaria, ove sia scritto il giorno ed

anno in cui sono nati e battezzati col nome del padre e della madre.

Sono ancora consigliati i parochi, secondo l’istruzione di S. Carlo, a

guardarsi dall’indurre gl’infermi a far testamento, quando questo non

si richiedesse per atto di carità, cioè per bisogno dei figliuoli o

parenti. In oltre si asterranno, per quanto possono, dallo scriverlo

essi, e non condescenderanno a ciò se non in caso di particolar

necessità. Comunque poi sia, fuggano ogni ombra d’interesse e di

guadagno sordido, e non convertano in loro pro le disgrazie altrui.

Nè persuadano voti dispendiosi, ma più tostò que’ voti che riescono

più facili e di maggior profitto spirituale dell’anime. Anche le città

in que’ tempi debbono andar con riguardo ad obbligarsi a certi voti

di spesa grande, perchè o questi malamente si eseguiscono poi, o pure

elle hanno bisogno di soddisfare ad altri debiti antecedenti, (e se

ne fanno e se ne debbono fare assaissimi anche in tempo di contagio)

e la giustizia vuole che questi si paghino e si sgravi per quanto è

possibile il popolo dagli oneri imposti loro dalla necessità e dalle

disgrazie de’ tempi. Alle volte noi trattiamo con Dio e coi santi,

come se li supponessimo dediti all’interesse a pari di noi. Così è

da invigilare che alcuni allora non facciano guadagno, ed altri non

facciano abuso di certe divozioni esteriori e di qualche amuleto sacro

da portare addosso, con riporre in essi una tal fidanza che poi si

trascurino le cautele umane prescritte per guardarsi dal prendere e

dall’attaccare ad altri la pestilenza, e si disubbidisca senza positiva

necessità ai comandamenti de’ superiori spirituali e temporali. Il

miglior preservativo e la più soda divozione allora, e sempre, sarà la

vera penitenza e il darsi ad una vita santa e caritativa, con fiducia

in Dio e con ricorrere anche all’intercessione dei santi, senza però

ommettere le diligenze e precauzioni prudenti per sicurezza propria e

d’altrui. Queste ancora le ama e le comanda Dio che non vuol fare de’

miracoli sensibili a capriccio nostro.

Del governo della peste e della maniera di guardarsene · 第 44 / 55 题