39. E quando impoverisca il tuo fratello presso te, e ti

40. si venda, non lo far servire come uno schiavo. Come un

mercenario, come un abitante sia con te, sino allʼanno del

41. Giubileo ti serva. Ed escirà da te esso e i suoi figli con

lui, e tornerà alla sua famiglia e alla possessione dei

42. suoi padri. Perchè miei servi essi sono, che feci escire

dalla terra dʼEgitto, non saranno venduti come vendita di

43. schiavi. Non signoreggiare su quello con durezza, ma temi

44. del tuo Dio. E il tuo schiavo e la tua schiava che saranno

tuoi, comprali dalle genti che sono nei vostri dintorni, da

45. quelli comprerete schiavo o schiava. E anche dalle persone

che abitano e sono forestiere presso di voi li comprerete, e

dalle loro famiglie che sono presso di voi, che genereranno

nelle vostre terre, e saranno a voi come vostra proprietà.

46. E li possederete per lasciarli ai vostri figli dopo di voi

come possesso ereditario, per sempre ve ne servirete; ma sui

vostri fratelli figli dʼIsraele, nessuno sul suo fratello

signoreggi con durezza.

47. E quando giunga la facoltà del forestiere o dellʼabitante

presso di te, sicchè, essendo povero il tuo fratello presso

di lui, si venda al forestiero abitante presso di te, o a un

rampollo di famiglia straniera, dopo che si e venduto abbia

48. riscatto. Uno dei suoi fratelli lo riscatti, o il suo zio, o

49. il figlio di suo zio, o alcuno dei suoi parenti carnali della

sua famiglia, o se vi arriva la sua facoltà, si riscatti da

50. sè stesso. E computi col suo compratore dallʼanno che gli si

è venduto sino a quello del Giubileo, e sia il denaro della

sua vendita secondo il numero degli anni, come il tempo di

51. un mercenario sia presso di lui. Se rimangono ancora molti

anni, secondo quelli renda il suo riscatto dal prezzo col

52. quale fu comprato. E se rimangono pochi anni sino allʼanno

del Giubileo, glie li computi, secondo i suoi anni renda il

53. suo riscatto. Come mercenario, anno per anno, sia con lui,

54. non lo signoreggi con durezza alla tua presenza. E se non si

riscatta con uno di questi mezzi, esca nellʼanno del Giubileo

55. egli e i suoi figli con lui. Perchè a me i figli dʼIsraele

sono servi, miei servi essi sono, che feci escire dalla terra

dʼEgitto, io sono Jahveh vostro Dio.

Per quanto nella sostanza di tutta questa legge si nasconda un

principio di eguaglianza sociale, con cui si voleva, per quanto era

possibile, assicurare la permanenza dei possessi delle terre nella

medesima famiglia, e la libertà personale, non consentendo la schiavitù

perpetua del cittadino ebreo, pure è da notarsi che questa non è

addotta dal legislatore come la ragione di tali disposizioni, ma invece

una ragione del tutto teocratica. Le terre non si possono vendere per

sempre, non perchè si vuol difendere la proprietà della famiglia dalla

dissipazione o dalla negligenza del suo capo; ma perchè tutta la terra

è proprietà di Jahveh, che valuta gli Ebrei soltanto come stranieri e

abitanti, a cui lʼavrebbe concessa come in libero beneficio (v. 23).

Gli schiavi non sono proprietà perpetua di chi gli ha comprati, e

devono o più presto o più tardi tornare liberi, non si possono nemmeno

trattare duramente, non perchè la libertà personale è inviolabile, non

perchè così vuole il sentimento umano; ma perchè gli Ebrei sono servi

di un altro padrone, sono servi di Jahveh. È innegabile che la legge

presentata sotto tale aspetto perde molto della sua bellezza morale.

Ma è innegabile ancora che così ci vien presentata dal legislatore

sacerdotale, mentre lʼautore del primo codice e il deuteronomista

tacciono del tutto di questa ragione così prettamente teocratica.

Nè si declami, come vanamente si declama da certi apologisti, che

lʼebraismo non ha conosciuto la schiavitù. Ciò può dire soltanto

chi ignora del tutto la legge scritturale. Gli Ebrei hanno avuto

la schiavitù come tutte le altre nazioni antiche; perchè la legge

permetteva di comprare schiavi e tramandarli in eredità, come cosa di

proprio possesso, tra tutti i popoli stranieri, e solo proibiva di

farlo verso gli Ebrei. Ma anche presso i Greci e i Romani molto presto

si stabilì che i cittadini non potevano ridursi in istato di servi.

Solo deve dirsi che gli schiavi anche stranieri erano trattati presso

gli Ebrei con molta più umanità e mitezza, e ciò fin dai primi tempi

della loro vita civile (v. pag. 107, 112). Contentiamoci dunque di

attribuir loro questo merito che è vero, e fondato sulla verità dei

fatti; ma non ci lasciamo trascinare dallo spirito apologetico, che

troppo spesso fa velo alla mente, e sempre spinge in una via che è

troppo lontana da quella del metodo scientifico. Diciamo ancora, perchè

a ragione possiamo dirlo, che i rabbini hanno anche più della Scrittura

alleviato la condizione dello schiavo ebreo, e lo provano, oltre a ciò

che sopra abbiamo esposto (pag. 91–101), anche le loro interpretazioni

a questa nostra legge.

A loro opinione qui si parla soltanto dello schiavo divenuto

tale per vendita volontaria,[595] mentre la lettera del testo

ammetterebbe anche la vendita giudiziale, come a ragione intende il

Saalschütz[596] assai meglio del Michaelis, che si uniforma alla

interpretazione talmudica.[597] Ma siccome i talmudisti non vogliono

trovare ripetizione, e molto meno contraddizione nelle diverse parti

del Pentateuco, sono costretti a dare differenti applicazioni alle

tre leggi intorno alla schiavitù, che si trovano nel primo codice,

nel Deuteronomio, e in questo luogo del Levitico. Quindi la durata

della schiavitù fino allʼanno del Giubileo è da loro intesa troppo

diversamente da quello che non porti la lettera del testo. Essi dicono:

duri al massimo fino al Giubileo per chi si è venduto volontariamente,

e anche per colui che è venduto dallʼautorità giudiziaria, se il

Giubileo cade dentro i sei anni, che erano il termine fissato altrove

per la schiavitù degli Ebrei.[598] Questa interpretazione non solo

non si può desumere in nessun modo dalle parole della legge, ma è ad

esse onninamente contraria. Se il legislatore avesse voluto fare una

disposizione di tal sorta, non solo avrebbe saputo, ma avrebbe dovuto

chiaramente spiegarla. È solo la necessità, in cui si trovavano i

rabbini di porre in conciliazione due leggi contrarie, che ha fatto

trovare questo modo tutto fantastico dʼintendere la legge.

Dalle parole del testo resulterebbe ancora che i figli divenivano

servi insieme col padre, e con lui riacquistavano la libertà; perchè

non avendo personalità giuridica propria, avrebbero dovuto seguire la

condizione del padre. Ma ai rabbini ciò è parso ingiusto e crudele, e

una legge che presa alla lettera darebbe tanto vantaggio al padrone

è per loro divenuta tutta a suo carico. Imperocchè ne hanno desunto

soltanto lʼobbligo nel compratore di uno schiavo ebreo di provvedere

al vitto dei suoi figli minori.[599] La legge è umana, e fa onore alla

moralità dei rabbini, ma non è certo quello che ha voluto disporre

il legislatore del Levitico, scrivendo: «escirà da te esso e i suoi

figli con lui». Essi spinsero fino a tal punto questo sentimento di

umanità verso il servo ebreo, che imposero di doverlo trattare sempre

come fratello; e se la Scrittura comanda di non farlo servire come uno

schiavo, a loro avviso ciò significa che non si dovesse in pubblico

fargli prestare certi servigi che svelassero la sua condizione. Quindi

era proibito altresì al padrone di approfittarsi del lavoro del servo

ebreo per farne un lucro, obbligandolo a esercitare un mestiero o un

commercio, eccettochè non fosse questa la sua professione anche in

istato di libertà, perchè in tal caso non vi sarebbe stato per lui un

avvilimento. Sul modo poi in generale con cui doveva essere trattato, è

prezzo dellʼopera riferire le loro stesse parole. «Deve essere pari a

te nel cibo, pari a te nella bevanda, pari a te nel vestire netto; che

non mangi tu pan bianco ed egli pan bruno, che tu beva vino vecchio,

ed egli del nuovo, che tu dorma sopra molli strati, ed egli sulla

paglia».[600] Sentiamo bene che tutto ciò sarà sempre rimasto allo

stato di un pio desiderio; perchè nella pratica della vita certi ideali

non possono mai divenire realtà. Ma è da domandarsi ancora: tutta

questa legge dellʼanno sabbatico e del Giubileo è stata mai in pratica

osservata? In quanto al rimandare liberi i servi dopo sei anni abbiamo

manifesta la testimonianza di Geremia (XXXIV, 8–17), che, nemmeno dopo

aver rinnovato questo patto sotto il regno di Zedechia, i Giudei vi si

erano mantenuti fedeli; ma anzi assoggettavano di nuovo come schiavi

anche quelli rimandati in libertà.

Il non aver riposato dai lavori agricoli nellʼanno sabbatico, è

annoverato nello stesso Levitico (XXVI, 34, 35, 43) come una delle

trasgressioni della legge, che avrebbe cagionato la deportazione in

terra straniera, e la terra allora avrebbe avuto i suoi riposi. Anzi

i 70 anni dellʼesilio babilonese corrisponderebbero, secondo certi

calcoli rabbinici, appunto ai 70 anni sabbatici non osservati dagli

Ebrei dal loro ingresso nella terra promessa fino alla conquista

di Nabuccodonossor per lo spazio di 430 anni.[601] Prescindiamo

dallʼesaminare troppo per la sottile che questo calcolo non va

dʼaccordo con la vera cronologia; ma ha il suo valore come tradizione e

come memoria rimasta viva che lʼanno sabbatico non era stato osservato.

Non poteva esserlo quindi nemmeno lʼanno del Giubileo, che dipendeva

dal computo antecedente dei sette settenii. Per noi poi e per tutti

quei critici che tengono questa legge posteriore a quella del

Deuteronomio, dove, come abbiamo visto, di riposo nellʼanno sabbatico

e dellʼanno del Giubileo non si fa nemmeno parola, ne deriva per

conseguenza che non poteva osservarsi una legge che ancora non esisteva.

E non esisteva certo la legge del Giubileo al tempo del re Achab,

quando questi voleva comprare da Naboth una vigna (1º _Re_, XXI);

perchè questi invece di opporre alla richiesta del re un semplice

rifiuto, si sarebbe fatto forte del suo diritto. Non esisteva nemmeno

al tempo dʼIsaia; perchè questo profeta rimprovera i ricchi e i potenti

di voler troppo estendere i loro beni terreni (v. 8), cosa che in verun

modo avrebbe potuto avvenire, se ognuno avesse posseduto la sua parte

di terra, che fosse per diritto inalienabile. Non esisteva nemmeno ai

tempi di Ezechiele, perchè egli prescrive di assegnare al principe la

sua parte di possesso nella terra, acciocchè non si appropriasse quella

altrui (XLV, 7). Ma non si sa vedere come avrebbe potuto far ciò, se

la legge del Giubileo fosse stata in vigore, e ad essa come tutti gli

altri fosse stato sottoposto il principe; perchè non apparisce mai che

per diritto egli potesse rendersi superiore alla legge.[602]

Con Ezechiele siamo già allʼesilio babilonese. E non abbiamo memorie

storiche che ci dicano la legge del Giubileo essere stata osservata

dopo il ritorno dallʼesilio. Anche qui poi una tradizione rabbinica

cʼinsegna che tale legge non era prescritta, se non per il tempo in

cui tutti gli Ebrei erano in possesso della loro terra,[603] dunque

non dopo il ritorno dallʼesilio, perchè i reduci non erano che piccola

parte del popolo. Nè ci si obbietti che noi diamo troppa importanza

a certe tradizioni rabbiniche. Perchè, se non se ne può tener

conto laddove troppo visibilmente esse trasportano a tempi antichi

istituzioni molto più recenti; è ben altra cosa laddove esse stesse

attestano la non osservanza della legge. Faceva dʼuopo che il fatto

fosse troppo noto e inoppugnabile, perchè i rabbini lo confessassero.

Ma invece di cercare una spiegazione storica, che sarebbe stata la

vera, ne davano una ragione astratta di diritto, non contenuta in

verun modo nella legge stessa, e da essi a forza desunta, piegandovi

violentemente il testo con una delle loro solite interpretazioni. Non è

perciò la ragione da essi addotta che per noi ha valore alcuno, ma il

fatto da essi così ingenuamente attestato.

* * * * *

La legge intorno alle successioni contenuta in due luoghi del Numeri

(XXVII, 1–11, XXXVI) è stata suggerita dal giusto principio di

migliorare in questo punto la condizione della donna. Nella forma

quale ci fu tramandata, questa legge avrebbe avuto per occasione la

domanda di cinque figlie di un uomo chiamato Zelofḣad, che volevano

sulla eredità del padre far valere il proprio diritto di precedenza

contro i loro zii. La quale domanda suppone che sino a quel tempo le

figlie fossero escluse dalla eredità, non solo dai propri fratelli,

ma anche dai collaterali del defunto. Lo scrittore di questa parte

del Pentateuco vuol fare risalire fino a Mosè la modificazione della

legge a favore della donna. Ma per accettare una tale remota antichità

bisognerebbe anche menar buono il censimento del popolo (_Num._ XXVI,

33), e tutta la narrazione della conquista dei paesi allʼoriente del

Giordano come lʼabbiamo nella Scrittura. Sʼintende facilmente quali

difficoltà presenti il censimento per poter esser tenuto vero, quando

si pensi che 600,000 uomini di età maggiore a ventʼanni, suppongono per

lo meno un popolo di 2,000,000, che non poteva tutto compatto e unito

vivere nomade nei deserti dellʼArabia. Che i paesi poi allʼoriente del

Giordano fossero conquistati da tutto il popolo ebreo, e bonariamente

conceduti alle sole tribù di Ruben, di Gad, e a una parte di quelle di

Menasse, mentre tutto il resto del popolo si sarebbe contentato della

speranza di conquistare, quandochè fosse, il rimanente della Palestina

(_Num._, XXXI, e seg.), nemmeno questo è tanto facilmente da credersi.

Di più farebbe dʼuopo supporre che fosse avvenuta la partizione di quei

paesi fra le diverse famiglie; perchè nella seconda parte di questa

legge si fa la difficoltà che, riconoscendo le figlie come eredi, una

parte dei possessi territoriali della tribù di Manasse, cui Zelofḣad

sarebbe appartenuto, avrebbe potuto passare ad altra tribù, se elle

avessero fuori della propria contratto matrimonio. Ma questa narrazione

presenta i fatti come sono stati immaginati molti e molti secoli dopo

che erano avvenuti. Perchè non è possibile che se un popolo vissuto

per lungo tempo nomade conquista mediante tutte le sue forze alcuni

paesi ove fermarsi in stabili sedi, bonariamente ne ceda il possesso a

una piccola parte, ancorchè questa prometta, come vuol far credere la

Scrittura, di essergli alleata nelle successive conquiste che egli si

sarebbe accinto di fare.

Di tale narrazione può storicamente ammettersi soltanto che degli

Ebrei esciti dallʼEgitto una parte staccatasi dagli altri cominciasse

a conquistare i paesi allʼoriente del Giordano, mentre il resto del

popolo viveva, e continuò a vivere ancora per lungo tempo, nello stato

nomade. La partizione regolarmente fatta delle terre alle famiglie, e

il patto di alleanza fra le tribù ivi stabilite e il resto del popolo

sono immaginosi concetti dello scrittore sacerdotale, quando si era

perduta la memoria del modo, col quale il popolo ebreo aveva avuto

origine, e si voleva rappresentare come unito da legami politici fino

dai suoi primordi. Mentre a chi legge con attenzione il libro dei

Giudici chiaro si manifesta che le tribù ebbero per lungo tempo vita

separata e indipendente lʼuna dallʼaltra. Cosa dimostrata ancora da

questo fatto del parziale stabilimento di alcune di esse allʼoriente

del Giordano.

Lʼoccasione poi della legge successoria ci è presentata talmente

connessa coi fatti precedentemente narrati intorno allʼoccupazione di

questi paesi, che se quelli non possono tenersi storicamente veri, ne

deriva per conseguenza che anche quella occasione è supposta. Artifizio

a cui altre volte ricorre lo scrittore sacerdotale, per trovare la

ragione di fatto in una legge che si vuoi far credere antica.

Accennate brevemente queste cose, che non possono qui avere il loro

pieno svolgimento, perchè concernono piuttosto la storia, vediamo la

legge in sè stessa. (_Num._, XXVII).

8. Quando alcuno muoja, e non abbia figli, farete passare la

9. sua eredità a sua figlia. E se non ha figli, darete la sua

10. eredità ai suoi fratelli. E se non ha fratelli, darete la sua

eredità ai fratelli di suo padre; e se non vi sono fratelli

del padre, darete la sua eredità al suo parente prossimo

11. a lui della sua famiglia, e la possegga. Ciò sia ai figli

dʼIsraele come statuto di legge.

Questa disposizione in sè è chiarissima. I discendenti sono i primi

eredi, ed i maschi escludono le femmine. In mancanza di discendenti

maschi, la discendenza femminile precede i collaterali. E quando

manchino anche questi, si risale ai collaterali del padre del defunto,

e quindi si procede in ragione della prossimità.

Ma questa legge fu trovata poi difettosa, in quanto concedendo

lʼeredità alle femmine, e queste potendo passare in matrimonio ad

uomini di altre tribù, avrebbero potuto trasportare dallʼuna allʼaltra

i possessi terreni, cosa contraria al sistema dʼeconomia sociale

immaginato secondo la legge del Giubileo (XXXVI, 4). Allora, sentita

la difficoltà, si stabilì che le figlie eredi dovessero maritarsi con

uomini della stessa tribù.

8. Ogni figlia posseditrice dʼeredità fra le tribù dei figli

dʼIsraele a uno della famiglia della tribù di suo padre sia

per moglie, acciocchè i figli dʼIsraele posseggano ognuno

9. lʼeredità dei suoi padri. Nè si devolga lʼeredità da una

tribù allʼaltra; ma ognuna nella propria eredita rimangano le

tribù dei figli dʼIsraele.[604]

Tutte queste disposizioni della Scrittura, se bene si guarda,

erano manchevoli, e lungi dal provvedere a ogni possibile caso, e

opportunamente quindi furono rese più compiute nel Talmud.

Dove si stabilì in primo luogo che le successioni fossero per stirpe

e non per testa.[605] In secondo luogo ai collaterali si fecero

precedere gli ascendenti,[606] ma sempre nella linea del padre e non

in quella della madre. Alle figlie, quando ci fossero figli, si dette

diritto agli alimenti, e diritto, tanto prevalente, da assorbire

lʼeredità dei figli maschi, quando gli averi lasciati dal padre fossero

insufficienti.[607] Fu prescritto ancora di dare alle figlie una

dote in proporzione del patrimonio e dello stato della famiglia.[608]

Intorno al diritto del coniuge superstite si instituì il marito erede

della moglie in precedenza di qualunque altro;[609] ma dallʼaltro

lato alla vedova si dette solo il diritto agli alimenti, fino che non

esigesse il suo credito dotale.[610]

Di più, non parlandosi affatto nella Bibbia della facoltà di testare,

il Talmud stabilì come principio che non potesse lʼarbitrio umano

alterare la successione legittima.[611] Però concedette che dentro i

confini degli eredi di eguale grado si potessero beneficare alcuni a

danno di altri, e anche lasciare tutto il patrimonio a uno solo, purchè

le espressioni della disposizione non contenessero in forma esplicita

la diseredazione parziale o totale.[612] Cioè si potrebbe dire rispetto

al beneficato: il tale erediti tanto, oppure: erediti tutta il mio; ma

non rispetto al diseredato di parte o di tutto: il tale non erediti più

che tanto, o non erediti nulla. In questo modo si credeva di salvare la

lettera, se non lo spirito della legge.

Ma anche intorno a questa ristretta facoltà di disporre arbitrariamente

fra gli eredi dello stesso grado si fece nel Talmud la quistione, se

fosse conceduta soltanto a chi si trovasse in istato di malattia, o

ancora a chi fosse sano.[613] Questione che può parere molto strana,

come quella che parte dal presupposto che il malato per disporre dei

suoi averi per dopo morte abbia in generale maggior facoltà di quella

che ha il sano. Ma se non si parte da questo presupposto non è in

verun modo spiegabile come nel Talmud siasi potuta fare una tale

domanda.

La risposta alla quistione è così avviluppata in sottili disquisizioni

che i più celebri interpetri del Talmud si sono divisi in due schiere,

e alcuni opinano che sia stata risoluta nel senso affermativo che anche

lʼuomo sano possa arbitrariamente disporre dei suoi averi fra gli eredi

dello stesso grado. Altri per contro affermano che la quistione non

è risoluta, che per conseguenza non si deve per nulla derogare alla

successione legittima, e quindi in istato di salute non si può neanche

fra gli eredi dello stesso grado farsi la menoma preferenza. Quelli che

hanno dato al Talmud questa seconda interpetrazione sono gli autori che

per comune consenso dellʼEbraismo hanno autorità di decidenti,[614] e

quindi fu adottata la loro opinione. Dimodochè il testamento non esiste

per legge biblica, perchè nessun testo scritturale concede la facoltà

di testare, e, secondo il Talmud, è solo quellʼatto che può fare un

uomo in istato di malattia per beneficare più lʼuno che lʼaltro degli

eredi dello stesso grado o per sceglierne fra essi uno solo a danno di

tutti gli altri.[615]

Potevasi però disporre altrimenti dei propri averi? Non era possibile

negare ad ognuno di donare il suo, perciò la donazione _inter vivos_ fu

concessa indistintamente a tutti. Si fece poi una distinzione per il

malato o per chi fosse altrimenti in istato di grave pericolo come il

condannato condotto al patibolo, o chi partiva per mare o in carovana,

ai quali era concesso di fare la donazione per causa di morte,

revocabile,[616] e quando fosse cessata la cagione che lʼaveva dettata,

da tenersi anche per sè stessa nulla, se si trattava di donazione

universale.[617]

A chi poi non si trovasse in condizione pericolante non fu concesso

se non di fare donazione con la riserva dellʼuso frutto, ma con

lʼimmediata traslazione della proprietà nel donatario. Solo poteva

sottoporsi la donazione anche alla condizione risolutiva del

pentimento, e riprendere la cosa donata, la quale condizione risolutiva

non toglieva mai alla donazione la sua qualità di atto tra vivi.[618]

Può parere strano il privilegio conceduto al malato; ma nel Talmud se

ne è data la ragione, dicendo che si è voluto avere un riguardo alla

sua condizione, perchè la sua mente non si disturbi, pensando che la

sua volontà non potrebbe eseguirsi, se non avesse modo di fare una vera

e propria donazione _inter vivos_.[619]

Queste modificazioni furon le sole che i talmudisti introdussero

nella legge successoria, procurando sempre secondo il loro costume,

di trovarle anche nella lettera della legge. E però essi non poterono

arrivare, come nel diritto romano, alla vera istituzione del

testamento, quindi a ragione disse lʼEineccio[620] che quello, a cui

nel diritto rabbinico fu dato questo nome, _a Romanorum institutis toto

coelo distare videatur_.

* * * * *

Lʼasilo per lʼomicida involontario accennato brevemente nel primo

codice, maggiormente ampliato nel Deuteronomio, ebbe nel codice

sacerdotale tutto il suo svolgimento, e anche una notevole innovazione.

(_Num._, XXXV, 9–34).

Le città di rifugio furono addirittura portate a sei, senza sottoporre

questo numero alla condizione posta dal Deuteronomista che il

territorio conquistato raggiungesse il suo massimo ampliamento (v. pag.

252 e seg.); tre dovevano essere ad oriente, e tre ad occidente del

Giordano.

Si afferma inoltre, e si spiega più chiaramente il diritto di vendetta

nel più prossimo parente dellʼucciso chiamato _redentore del sangue_,

al quale spettava porre a morte lʼomicida. Questo diritto però, che

sente ancora della barbarie degli uomini primitivi, e che fu comune a

tanti popoli dellʼantichità, presso gli Ebrei fu regolato dalla legge.

Il giudicare se lʼomicidio fosse stato volontario o involontario

spettava allʼautorità giudiziaria, la quale, se riteneva lʼuccisore

non colpevole, lo liberava dalla mano di chi aveva il diritto della

vendetta, curandone il confine in una delle città a ciò designate (v.

24, 25). Come ancora pronunziava la condanna, se giudicava che ci

fossero gli estremi della colpa, e consegnava lʼomicida al redentore

del sangue, il quale in tal modo era soltanto lʼesecutore della

sentenza dei magistrati.

Lʼuccisore involontario poi era obbligato a non escire dal suo confine;

nè fuori di questo la legge tutelava la sua vita. Se il redentore del

sangue lo avesse trovato fuori del confine ed ucciso, non sarebbe stato

colpevole (v. 26–27).

La legge del popolo Ebreo · 第 25 / 30 段