dʼinterdetto (_Ḣerem)_, e persone, mobili, ed immobili consacrati
a questo titolo non si potevano permutare, ma erano sacri come
appartenenti o al tesoro del tempio, o ai sacerdoti.[569] Però in
questo punto vi è una espressione nel testo rispetto alle persone che
dà alquanto a pensare. Vediamone i termini precisi. «Ogni voto che
alcuno faccia a Jahveh, come interdetto, di qualunque cosa egli abbia,
o persone, o animali, o campi di suo patrimonio, non si venda e non si
riscatti, ogni voto dʼinterdetto sia santissimo a Jahveh. Ogni voto
dʼinterdetto che si faccia di persona, non si riscatti, ma sia fatta
morire» (ivi, 28–29).
Ha inteso forse la legge di permettere una consacrazione, che
equivarrebbe a un sacrificio umano? e sopra quali persone? su quelle
forse dei servi e dei figli? Non ci lasciamo troppo facilmente indurre
in errore dal significato apparente di questo luogo. Mentre leggi
antecedenti avevano stabilito che il padrone non avesse diritto nemmeno
di percuotere il servo troppo crudelmente, ma per avergli offeso un
occhio, o fatto cadere un dente lo doveva lasciare in libertà (pag.
107, 110); mentre anche sul figlio ribelle e procace non avevano
riconosciuto al padre diritto di vita e di morte, ma solo di deferirlo
allʼautorità giudiziaria (pag. 268) è impossibile che una legge
posteriore permetta al padre o al padrone di consacrare a morte o il
figlio o il servo. Il fatto di Jefte (_Giud._, XI, 31 e seg.) non prova
nulla per dare a questa nostra legge una interpretazione crudele e
sanguinaria. Non si nega che nei primitivi costumi della gente ebrea vi
sia stato quello dei sacrifizii umani, praticati più o meno da tutti i
popoli antichi, prima che vero lume di civiltà fosse in essi penetrato.
Ma qui si tratta di sapere, se questo costume sia stato mai presso
gli Ebrei confermato da una legge. E per quanto le varie compilazioni
legislative che si trovano nel Pentateuco appartengano a diverse età,
e siano ispirate da principii differenti, in questo sono concordi, nel
volere cioè tenere gli Ebrei lontani dai culti o immorali o crudeli dei
popoli o vicini per territorio, o affini per istirpe. Non sarebbe poi
con una frase messa così quasi di sotterfugio, e come per incidente,
che si sarebbe confermato per legge un atto di tanta importanza come
il sacrifizio umano. E tanto più queste ragioni acquistano valore,
quando si tenga che questo passo è posteriore non solo al primo codice,
al Levitico XVIII–XX, e al Deuteronomio, ma anche ai profeti, che
tanto orrore avevano ispirato per tale genere di sacrificii. Laonde è
necessario dare a questo luogo altro significato.
Lʼinterdetto di cui si parla nel versetto 29 non è quello che poteva
farsi da qualcheduno per voto, come quello di cui si parla nel verso
precedente; ma invece lʼinterdetto in cui le persone per forza di legge
si potevano trovare involte. Era questo per lo più usato in guerra
contro i nemici, come lo vediamo contro i Madianiti (_Num._, XXXI),
contro gli abitanti di Gericho (_Giosuè_, VI, 17 e seg.), contro gli
Amalechiti (1º _Sam._, XV, 3) e confermato per legge anche in più
luoghi (_Esodo_, XVII, 14; _Deut._, XX, 17). Ma poteva usarsi anche
contro gli stessi cittadini che non ottemperassero alle leggi. Questi
erano scomunicati, erano fuori della legge, non potevano riscattarsi,
ma dovevano porsi a morte.[570]
Non molto differentemente hanno inteso questo passo i talmudisti, i
quali lo hanno applicato a colui che condannato a morte per qualche
delitto, non avrebbe potuto per denaro riscattarsi, ma doveva
considerarsi, come interdetto, come posto al bando dalla civile
società, e quindi uccidersi.[571]
In quanto poi a quellʼinterdetto sulle persone di cui si parla nel
citato verso 28, non per farle morire, ma per tenerle come consacrate,
il Talmud stabilì che non si potesse fare nè sui figli, nè sui servi
ebrei, perchè gli uni e gli altri avevano personalità propria, e
non erano cosa nè del padre nè del padrone; ma soltanto sui servi
stranieri, che sarebbero passati al servizio dei sacerdoti o del
tempio.[572]
Prescrissero inoltre i Dottori del Talmud di non consacrare mai tutti i
propri averi, ma solo una parte, e alcuni giunsero fino a tenere nulla
una consacrazione universale.[573] Temperamento certo molto saggio per
moderare il troppo zelo di qualche fanatico, che avrebbe potuto con un
atto imprudente cagionare la miseria a sè e alla propria famiglia.
Con questo rito della consacrazione si connette ciò che troviamo
disposto intorno ai voti (_Num._, XXX). Si raccomanda in prima, come
già abbiamo veduto nel Deuteronomio (XXIII, 22), di non mancare al loro
adempimento (v. 3). Ma qui si contiene di nuovo la disposizione in
quanto ai voti delle donne. Le quali, non avendo intiera personalità
giuridica propria, ma dipendendo o dalla patria potestà, o da quella
del marito, si trovavano anche per i voti, o da questa o da quella
dipendenti. Finchè erano nubili in casa del padre, questi poteva,
quando avesse saputo il voto fatto dalla figlia, dichiararlo nullo, e
Dio non glielo avrebbe apposto a peccato; ma il silenzio equivaleva
allʼapprovazione, e quindi induceva lʼobbligo nelle donne di mantenere
il voto (4–6). Lo stesso è disposto rispetto allʼautorità del
marito, dopo che la donna fosse sposata (9–15). Ma quando il marito
prepotentemente volesse render nulli i voti della moglie, anche dopo
averli implicitamente approvati, stava a lui a sopportare le pene
religiose, come qualunque mancatore al voto, ed ella era assolta
(v. 16). La vedova poi o la ripudiata, siccome aveva acquistato una
personalità giuridica propria, era tenuta, come lʼuomo, allʼadempimento
dei suoi voti (v. 10).
I talmudisti, come in tutte le relazioni civili della donna,
restrinsero anche per i voti la sua dipendenza allʼautorità paterna
fino alla pubertà, giunta la quale, se non era maritata, la donna
avrebbe secondo essi avuto responsabilità propria per tutte le sue
azioni.[574] Di più nel rito talmudico si ammette per tutti la
possibilità di sciogliersi dallʼobbligo del voto, facendone una
dichiarazione soddisfaciente, alla presenza o di un solo perito nella
legge, o di tre individui, ancorchè semplici privati, purchè capaci
di giudicare della importanza del voto e delle ragioni che inducevano
a doverlo sciogliere.[575] Dimodochè lo scioglimento dei voti non era
rimesso alla sola autorità di una casta sacerdotale, ma anche alla
discrezione di altri cittadini.
Unʼaltra legge che concerneva la condizione della donna, ma certo non
a suo vantaggio nè a sua dignità, era una specie di giudizio divino,
a cui poteva andare sottoposta per volontà del marito, se questi
conosceva che avesse mancato ai doveri matrimoniali, senza potere
addurre una prova testimoniale, o anche ne concepiva sospetto. Lʼuomo
poteva condurre sua moglie al tempio dinanzi al sacerdote, con un
presente di farina dʼorzo. Il sacerdote metteva in un vaso dellʼacqua
santa[576] e della polvere presa dal suolo del tempio. Scopertole
il capo, e postole sulle mani il presente, la faceva giurare di non
aver mancato ai suoi doveri di moglie, quindi la imprecava, se avesse
spergiurato, che Jahveh lʼavrebbe colpita di una malattia, che i
più intendono lʼidropisia dellʼovaia, alla quale imprecazione la
donna doveva acconsentire, ripetendo: _così sia, così sia_ (_Amen,
Amen_). Scriveva quindi il sacerdote le imprecazioni, e disfaceva la
carta nellʼacqua, offriva il presente secondo il rito delle altre
offerte incruente, e le dava a bere quellʼacqua; se era colpevole, si
dovevano verificare le imprecazioni, se innocente rimaneva incolume
(_Num._, V, 11–31). Tutto ciò, se si deve prendere alla lettera, è
fondato solamente sopra una credenza superstiziosa. Alcuni hanno
voluto giustificare la prescrizione, come se dovesse valere più
per lʼimpressione che doveva operare sulla fantasia della donna,
e come mezzo atto a strapparle una confessione nel caso che fosse
colpevole.[577] Ma non si tien conto che tutte le prove di questo
genere, efficaci per le indoli nervose ed eccitabili, non producon
nessun effetto sui temperamenti più calmi. Senza dire dallʼaltro lato
quale pericolosa arme si poneva nelle mani dei sacerdoti, uomini
anchʼessi, e sottoposti quindi a tutte le umane passioni. Questo rito
adunque fa pessima figura in mezzo agli altri della legge ebraica;
perchè da un lato mostra troppa intolleranza verso la donna, e la
espone a una prova troppo avvilente, e dallʼaltro concede troppo
allʼarbitrio del marito, rimettendo poi per peggio la decisione di un
punto così delicato nelle mani di un sacerdote, senza che la donna
potesse ricorrere ad altri mezzi per provare la sua innocenza.
I rabbini, non potendo togliere a questa prescrizione il suo
fondamento tutto superstizioso, la ridussero però dentro confini
molto ristretti. La cagione legittima di gelosia per dare al marito
il diritto di sottoporre la donna a tale prova era per il Talmud una
sola. Lʼaverla ammonita dinanzi a testimoni di non restare sola con un
dato individuo, perchè gli era sospetto, e lʼavere essa disobbedito a
tale avvertimento.[578] Si voleva inoltre che il marito fosse stato
casto anche lui tutta la sua vita, e una sola trasgressione carnale
provata bastava a togliergli il diritto di sottoporre la moglie alla
prova miracolosa.[579] Perciò da quando si conobbe che i costumi
erano corrotti, e molti gli adulteri, si stabilì che si dovesse del
tutto cessare questo rito, la quale istituzione è attribuita al
dottore Johanan figlio di Zacchai, poco tempo prima della conquista
romana.[580] Basterebbero queste due sole restrizioni a togliere gran
parte della ingiustizia verso la donna, che conteneva il rito secondo
la lettera della Scrittura. Ma i rabbini andarono anche più innanzi.
La donna non poteva a loro avviso in nessun caso essere per forza
costretta alla prova. Se colpevole, poteva confessare; ma poteva anche
dire io sono innocente, e non voglio bere di cotestʼacqua, e il solo
danno che nellʼuno e nellʼaltro caso ne avrebbe risentito, sarebbe
stato di dividersi dal marito, perdendo il diritto della dote da questo
costituitale. Non era poi sottoposta nemmeno a questa pena, se il
marito dopo aver risoluto di sottoporla alla prova miracolosa, si fosse
con lei accoppiato; ma si obbligava al divorzio, mantenendole integri i
diritti sulla dote.[581]
Argomentando poi sottilmente sulle parole del testo, esclusero da
questa prova la donna che fosse o zoppa, o cieca, o muta, o sorda, o
monca, o moglie di un uomo che avesse uno di questi difetti.[582] La
ragione giuridica di queste esclusioni non si saprebbe comprendere, ma
i rabbini le istituirono, interpretando la Scrittura col loro modo di
esegesi. Però apparisce la ragione giuridica di altre esclusioni, cioè
della donna sposata semplicemente con lʼanello, perchè il matrimonio
non è ancora perfetto; della minore, o anche dellʼadulta moglie di un
minore, come della demente, o moglie di un demente; perchè mancherebbe
nellʼuna e nellʼaltra la giuridica capacità; della donna obbligata per
diritto di levirato; perchè il cognato non può ancora avere tutti i
diritti del marito.[583]
In questo modo la superstizione rimaneva, ma moltissime, se non tutte,
le perniciose conseguenze erano ovviate.
Un altro rito, che riguardava la santità della vita, si trova
rammentato nel codice sacerdotale, ed è posto, senza che se ne possa
assegnare ragione che veramente appaghi, fra le due narrazioni di un
violatore del Sabato, e della sommossa di Coreh (_Num._, XV, 37–41).
La spiegazione di questo rito quale lʼabbiamo in questo luogo è
ampliazione di quello stesso brevemente accennato nel Deuteronomio
(XXII, 12). Ma laddove colà dopo un altro rito che concerne i tessuti,
dei quali abbigliarsi, si dice semplicemente di farsi delle frangie
ai quattro lembi della veste, lo che poteva essere nulla più che
un costume, qui si prescrive più specialmente la foggia di questa
frangia, e se ne assegna uno scopo religioso. A ognuno dei lembi della
veste si doveva dunque porre una frangia (_Zizit_), e frammettervi
un filo di colore giacintino. La ragione di questo precetto è che,
vedendo questa frangia, si sarebbero ricordati i comandi di Jahveh,
sicchè non avrebbero errato dietro le tentazioni del cuore e degli
occhi. Ma come mai una frangia può avere questa virtù? Forse per il
colore del giacinto simile a quello del cielo, e che per conseguenza
doveva distornare i pensieri dalle cose terrene, e rivolgerli a quelli
celesti?[584] Ma sarebbe un concetto troppo ascetico, e molto alieno
da tutto lʼintendimento che ispira il codice sacerdotale e in genere
ancora tutte le leggi del Pentateuco. Forse soltanto perchè era un
comando divino, il cui segno materiale portato sulle vesti poteva
continuamente risvegliare la ricordanza di tutta la legge? Questo ci
sembra più probabile, ma asseverarlo con piena certezza non si potrebbe.
E curiosa poi la trasformazione che ebbe questo rito nel posteriore
svolgimento del Giudaismo. Siccome il vero colore giacintino si faceva
presso gli antichi al pari della porpora dal succo di una conchiglia,
e questo sarebbe difficile a ottenersi, se si dovesse fare con tutte
le prescrizioni rituali,[585] i rabbini stabilirono di continuare a
portare le frange, ma senza più frammettervi il filo di quel colore.
E adattandosi a mano a mano gli Ebrei ai costumi e ai vestimenti dei
popoli fra i quali furono dispersi, il rito di indossare un manto con
siffatte frangie ai quattro lembi, insieme con le filatterie, di cui
già abbiamo discorso, rimase ristretto solo alle ore del giorno in cui
recitano le preghiere, e particolarmente in quella del mattino. I più
devoti però portano continuamente sotto alla vesta una piccola tonica,
ai quattro lembi della quale sono sospese le frangie di rito.[586] Ed è
cosa nota che delle filatterie e delle frangie si parla negli Evangeli,
come un uso dei Giudei devoti, e di cui Gesù faceva rimprovero ai
Farisei come esterna pompa della loro ipocrita e materiale osservanza
della legge (_Matt._, XXIII, 5).
Il rispetto al nome divino imposto con un semplice avvertimento nel
primo codice (_Esodo_, XXII, 23) è qui sanzionato con la pena capitale
inflitta alla bestemmia, prendendo per occasione di questa legge che
il figlio di unʼEbrea e di un Egiziano avrebbe commesso questo delitto
(_Levit._, XXIV, 10–16). Consultato Jahveh sul da farsi, avrebbe
ordinato di lapidarlo. I talmudisti però vollero che per meritare
questa condanna concorresse lʼestremo di proferire nella bestemmia
lʼineffabile tetragramma; sotto altra forma, sarebbe stata a loro
avviso punita soltanto con la fustigazione.[587]
Insieme con tutti questi riti e precetti di culto esterno, che fino a
qui abbiamo esposto, il codice sacerdotale contiene tre leggi civili
molto importanti, e che concernono lʼanno sabbatico e il Giubileo,
la successione ereditaria, e le città di rifugio per lʼomicida
involontario.
Il caritatevole precetto del primo codice (_Esodo_, XXIII, 10, 11), di
lasciare ogni sette anni il prodotto delle terre a favore dei poveri
(v. pag. 133 e seg.) si è trasformato in queste più recenti leggi
(_Levitico_, XXV), in un rito assurdo e quasi impossibile a praticarsi,
cioè di lasciare ogni settʼanni in riposo la terra, senza coltivarla,
dʼonde il nome di _anno sabbatico_.
XXV. 2. Parla ai figli dʼIsraele e diʼ loro: quando verrete nella
3. terra che io vi do, riposerà la terra sabato a Jahveh. Sei
anni seminerai il tuo campo e sei anni poterai la tua vite,
4. e raccoglierai il suo prodotto. Ma nellʼanno settimo sabato,
riposo sarà alla terra, sabato a Jahveh, il tuo campo non
5. seminerai, e la tua vigna non poterai. Quello che è cresciuto
da sè nella tua mèsse non mieterai, nè vendemmierai le uve
6. della tua vite; anno di riposo sarà per la terra. E questo
riposo della terra sarà, perchè voi ne godiate: a te, e
al tuo servo, e alla tua serva, e al tuo mercenario, e
allʼabitante che dimorano presso di te, e al tuo bestiame,
7. e alle fiere che saranno nella tua terra sarà tutto il suo
prodotto per mangiarne.
Proibito nel settimo anno ogni lavoro agricolo, i prodotti che in esso
si raccoglievano dovevano andare a vantaggio di tutti, non meno per i
proprietarii e per le loro famiglie che per tutti coloro che ne avevano
bisogno, non meno per gli animali domestici che per i selvatici. Dei
prodotti di quellʼanno non si poteva far commercio; ma avrebbero dovuto
servire per una generale cuccagna. E dopo sette settenii si doveva
festeggiare il 50º anno, nel quale, oltre il riposo della terra con
le sue conseguenze, i beni terreni venduti ritornavano al primo loro
possessore, e gli schiavi in libertà. Nè si poteva dire che questo
fosse un estorcere ingiustamente al compratore ciò che aveva di buon
diritto acquistato; perchè la vendita dei campi era in sostanza un
affitto sino allʼanno del Giubileo; e la compra di un servo ebreo, non
era altro che il prendere a servizio una persona per un certo numero di
anni.
8. E ti conterai sette riposi di anni, sette anni sette
volte, e sarà per te il tempo di sette riposi dʼanni,
9. quarantanove anni. E farai passare la tuba sonatrice
nel mese settimo,[588] nel dieci del mese, nel giorno
dellʼespiazione, farete passare la tuba in tutte le vostre
10. terre. E santificherete lʼanno cinquantesimo, e bandirete
libertà nella terra per tutti i suoi abitanti, quello siavi
Giubileo,[589] e tornerete ognuno alla sua possessione, e
ognuno alla sua famiglia.
11. (Questo Giubileo sia a voi ogni cinquantanni, non seminate, e
12. non mietete ciò che nasce da se, e non potate le viti. Perchè
e Giubileo, santo sarà a voi, dal campo mangerete il suo
13. prodotto. In questʼanno del Giubileo tornerete ognuno alla
sua possessione).[590]
14. E quando farete qualche vendita al vostro compagno, o
comprerete dal vostro compagno, non commettete ingiustizia
15. lʼuno verso lʼaltro. Secondo il numero degli anni dopo
il Giubileo comprerai dal tuo compagno; secondo il numero
16. degli anni dei prodotti egli venderà a te. Se gli anni sono
molti, accrescerai il prezzo, e se gli anni sono pochi lo
17. diminuirai, perchè egli ti vende il numero dei prodotti. (E
non ingannate alcuno il suo compagno, ma temi il tuo Dio
18. chè Io Jahveh Dio vostro. Ed eseguirete i miei comandi, e
le mie leggi osserverete ed eseguirete, ed abiterete con
19. sicurezza nella terra. E darà la terra il suo frutto, e
20. mangerete a sazietà, e vi abiterete in sicuro. E se direte:
che cosa mangeremo nellʼanno settimo? ecco non seminiamo,
21. e non raccogliamo il nostro prodotto. Ma comanderò la mia
benedizione per voi nellʼanno sesto, e farà il prodotto per
22. tre anni. E seminerete nellʼanno ottavo, e mangerete del
prodotto vecchio fino allʼanno nono, sino che verrà il suo
23. prodotto mangerete del vecchio). E la terra non si venderà
assolutamente, chè mia è la terra, e peregrini e abitanti voi
24. siete con me; e in tutta la terra delle vostre possessioni,
darete alla terra riscatto.[591]
25. Quando impoverisca il tuo fratello, e venda una parte
della sua possessione, se si presenta chi ha diritto di
riscattarla, cioè il suo prossimo parente, riscatti la
26. vendita del suo fratello. E chi non ha un riscattatore, ma la
27. sua facoltà vi arriva, e trova quanto basta per il riscatto,
conti gli anni della sua vendita, e restituisca il di più
28. allʼuomo cui ha venduto, e torni al suo possesso. Ma se non
gli bastano i mezzi per restituirgli, sia ciò che ha venduto
in mano del compratore fino allʼanno del Giubileo; ma esca
nel Giubileo, ed egli torni al suo possesso.
Altra legge regolava la vendita delle case. Quelle di campagna
erano parificate ai terreni; nelle città circondate di mura erano
riscattabili dentro un anno, trascorso il quale, rimanevano in possesso
del compratore. Siffatta distinzione non si sarebbe dovuta applicare
alle case dei Leviti, che, o di città o di campagna, erano sempre
riscattabili, e al Giubileo sarebbero ritornate al primo possessore.
29. E se alcuno vende una casa di abitazione in città murata, ne
avrà il riscatto fino al termine dellʼanno della vendita; un
30. anno abbia per il riscatto. E se non la riscatta prima che
si compia lʼanno intiero, rimanga la casa, che è in città
con mura, assolutamente al compratore di quella per i suoi
31. discendenti, non esca nel Giubileo. Ma le case delle ville,
che non hanno mura intorno, insieme col campo della terra
32. si valutino, abbiano riscatto, ed escano nel Giubileo. Le
città poi dei Leviti, le case delle città di loro possessione
33. abbiano riscatto sempre per i Leviti. E ciò che non si
riscatta[592] dai Leviti, vendita di case e città di loro
possesso, esca nel Giubileo, perchè le case delle città dei
34. Leviti sono il loro possesso tra i figli dʼIsraele. E il
campo del subborgo delle loro città non si venda, perchè è
per loro possesso perpetuo.
Ciò che il legislatore abbia voluto stabilire con questo ultimo verso
non apparisce molto chiaro. Se si è voluto dire che i campi dei Leviti
non si potevano definitivamente vendere, ciò era inutile; perchè era
già stabilito innanzi per tutte le terre, e quelle dei Leviti non
potevano essere in condizione peggiore delle altre. Se si è voluto
dire che i Leviti non potevano vendere le loro terre nemmeno per un
certo tempo, e colla riversabilità allʼepoca del Giubileo, anche questo
pare difficile a concepirsi; perchè i Leviti non avrebbero potuto in
caso di momentaneo bisogno, valersi delle loro terre al pari degli
altri cittadini. I talmudisti hanno voluto trovare in questo luogo un
privilegio dei Leviti, cioè che le loro terre non fossero sottoposte a
vendita per parte dei pubblici esattori, se le consacrassero, e non le
riscattassero prima del Giubileo.[593]
Lʼaver parlato del possibile impoverimento di qualcheduno conduce
il legislatore a raccomandare un precetto di carità, già inculcato
da altri, di non prestare ad usura, ma di sovvenire gratuitamente
i bisognosi. Questa figliazione di concetti ci sembra naturale in
uno scrittore ebreo, e però qui non vediamo necessario di ricorrere
allʼipotesi di una interpolazione come fanno alcuni critici. Oltrechè
lʼidentico modo con cui incominciano i vv. 25, 35, 39 proverebbe che
sono tutti dello stesso autore.
35. E quando impoverisca il tuo fratello, e vacilli la sua
condizione presso di te, sostienilo, pellegrino o abitante
36. che sia,[594] e viva presso di te. Non prendere da lui
interesse nè usura, e temi del tuo Dio, e viva il tuo
37. fratello presso di te. Il tuo denaro non dargli a interesse,
38. nè con usura darai a lui il tuo cibo. Io Jahveh Dio vostro
che vi feci escire dalla terra dʼEgitto per darvi la terra di
Canaan per essere a voi Dio.
Finalmente in questa legge del Giubileo si viene a parlare degli
schiavi. Se gli Ebrei fossero ridotti in questo stato per povertà,
tornavano liberi con la loro famiglia nellʼanno del Giubileo, e anche
nel tempo della servitù era imposto di trattarli con dolcezza. I
veri schiavi a perpetuità si potevano comprare soltanto dai popoli
stranieri. Se poi un ebreo si fosse venduto schiavo a uno straniero,
era dovere dei suoi parenti di riscattarlo; e se ciò non potesse farsi,
esciva libero allʼanno del Giubileo. Dimodochè uno straniero, che
comprava per servo un israelita, sapeva di acquistarlo soltanto per un
tempo più o meno lungo, secondo che distava lʼ anno del Giubileo, e lo
pagava in ragione di esso.