Non vʼha dubbio che con questa legge il Deuteronomista non ha inteso

dʼistituire il divorzio, che era già nei costumi; ma soltanto,

riconosciutolo come esistente di fatto, proibire che la donna

ripudiata, passata ad altre nozze, ritornasse poi al primo marito.[434]

E la ragione della legge è altamente morale, perchè senza tale

proibizione si sarebbe potuto fare da uomini corrotti commercio delle

proprie mogli, mascherando il turpe mercato sotto la larva dellʼatto

legale del divorzio. Anzi si potrebbe dire che il legislatore, se non

ha voluto proibire il divorzio, perchè sentiva di non potere su questo

punto opporsi al costume, lo ha implicitamente dal lato morale quasi

disapprovato, considerando contaminata per il primo marito quella donna

repudiata che fosse passata ad altre nozze. Del resto allusioni alla

pratica del divorzio trovansi nella vita di Mosè, il quale si dice

aver ripudiata la moglie, e Jetro suo suocero avergliela ricondotta

(_Esodo_, XVIII, 2), e anche in certe allegoriche espressioni dei

profeti (_Isaia_, L, 1; _Geremia_, III, 1). Ma in nessun luogo della

Scrittura si trova veramente determinato il diritto del divorzio, e

specialmente, ciò che avrebbe maggiore importanza, quali ne dovevano,

o ne potevano essere i motivi legittimi. Imperocchè, stando al nostro

testo, è innegabile che le espressioni ne sono quanto mai incerte. _Il

non avere grazia in presenza_ del marito, cioè il non piacergli più,

era per costui ragione sufficiente a ripudiare la moglie? Oppure si

richiedeva ancora che trovasse in lei qualche vergognoso difetto, come

aggiunge la frase seguente? E questo vergognoso difetto in che cosa

doveva consistere? Pare dalle frasi della scrittura che molto arbitrio

su questo punto fosse lasciato allʼuomo, e che le donne non fossero

difese contro i capricci del sesso più forte da norme fisse e ben

determinate.

Si disputò poi fra le scuole rabbiniche quale interpretazione dovesse

darsi al nostro testo; e quella dʼHillel teneva qualunque piccola

mancanza della donna valevole ragione per ripudiarla, anche se

preparasse male al marito le vivande; mentre la scuola di Sciammai non

teneva ragione sufficiente se non la mancanza in fatto di onestà; Rabbì

ʼAqiba poi avrebbe permesso allʼuomo di ripudiare la moglie anche solo

per aver trovato unʼaltra donna che gli piacesse di più.[435] Come è

noto, la scuola dʼHillel è in generale quella le cui decisioni hanno

prevalso nel Giudaismo; ma in questo punto sono state un poco mitigate

rispetto alla donna del primo letto, per la quale è stato imposto

di non ripudiarla, se non per grave mancanza; giacchè il ripudiare

la prima sposa, la donna amata nella gioventù, è reputata una vera

sciagura; e come con poetica frase diceva un Dottore del Talmud, quando

alcuno repudia la prima sposa, anche lʼaltare ne piange.[436] Ma per

le donne sposate in seconde nozze la legge ebbe meno riguardi, e fu

deciso di poterle repudiare anche per il solo motivo che il marito

ne concepisse forte avversione.[437] Quando poi una donna fosse di

contegno impudico, o non osservasse la legge giudaica in modo da

apprestare al marito vivande proibite, o si congiungesse con lui in

istato dʼimpurità, fu tenuto quasi obbligo il ripudiarla,[438] e

obbligo assoluto in caso di provato adulterio.[439] La donna era di

più condannata alla perdita della dote costituitale dal marito; e per

la dote di sua proprietà non poteva reclamare se non ciò che ancora

ne restava in essere, senza aver diritto contro il marito per ciò che

questi ne poteva aver consumato.[440]

Ma se queste leggi, che regolavano il divorzio, sembrano alquanto dure

rispetto alla donna, fa dʼuopo dire che alcuni secoli dopo la finale

compilazione del Talmud, il celebre rabbino Ghereshom, nel decimo

secolo o nel principio dellʼundecimo, stabilì con una sua ordinazione

che nessuna donna potesse essere ripudiata senza il proprio consenso,

eccetto il caso di gravissime mancanze;[441] come pure a frenare la

poligamia, stabilì la scomunica per chi si unisse con più donne.[442]

Ordinazioni queste dovute certo allʼinfluenza dei costumi che già si

erano resi più miti verso la donna, da riconoscere anche in lei la

pienezza di certi diritti, sebbene non si pensasse ancora a porla a

pari dellʼuomo. Ma pure anche nel Talmud sullʼargomento del divorzio fu

fatto molto a favore della donna, quando le fu riconosciuto il diritto

di chiederlo in certi casi al marito e di obbligarlo dinanzi lʼautorità

giuridica a scioglierla dal vincolo matrimoniale. Questi casi erano

il manifestarsi nel marito certi difetti fisici che le generassero

schifo, lʼessersi dato allʼesercizio di mestieri che le producessero lo

stesso effetto, come lo spazzino, il conciapelli e simili, lʼessersi

manifestato nel marito qualche morbo contagioso pericoloso per il

coito,[443] e anche, ad opinione di autorevoli Dottori, la provata e

continuata impotenza.[444]

Ma dallʼaltro lato oltre i motivi già sopra accennati che davano

facoltà al marito di ripudiare la moglie, aggiunsero la sterilità di

questa continuata per dieci anni.[445] Imperocchè lo scopo religioso

e morale del matrimonio essendo la riproduzione della specie, se dopo

dieci anni di matrimonio una donna non restava incinta, si costringeva

lʼuomo a ripudiarla, o almeno a sposarne unʼaltra, acciocchè potesse

osservare il precetto religioso: _crescite et multiplicamini_.

Il divorzio fa al Deuteronomista ripensare in genere al matrimonio,

quindi ripete con più particolare determinazione la dispensa per il

nuovo maritato (cfr. XX, 7) dal servizio militare, fissandola al tempo

di un anno.

5. Quando alcuno abbia sposato di recente una donna, non esca

alla milizia, e non gli sia imposta alcuna cosa, libero stia

in sua casa un anno, e rallegri la moglie che ha preso.

Altri precetti di vario genere, ma i più di morale intendimento, si

succedono con pochissimo o verun ordine sino alla fine del capitolo.

Abbiamo già veduto quanto sia raccomandato di non angariare il povero

che avesse bisogno di prestazioni, nè con usure, nè col prendergli in

pegno oggetti di prima necessità (_Esodo_, XXII, 24–26). Troviamo qui

una più particolare specificazione intorno a siffatto argomento.

6. Non si prendano in pegno le macine, neppure la mola

superiore; perchè in tal modo si prenderebbe in pegno la vita.

Riportiamoci a tempi nei quali usavano piccoli mulinelli a mano anche

per macinare i cereali, e vedremo quanto abbia di moralità un tale

precetto. I rabbini poi, stando con ragione più allo spirito che alla

lettera del testo, proibirono di pignorare qualunque oggetto necessario

per preparare i cibi.[446] Ma perchè il legislatore non ha riunito

questo verso col 20 e 21 del capitolo precedente, e con i versi 10–13

di questo stesso capitolo, invece che spezzare in tre brani una legge,

che sarebbe stata tutta di argomento quanto mai omogeneo? Sarebbe

difficile rispondere a questa domanda, se non adducendo il solito modo

di comporre dei Semiti saltuario e a sbalzi, trascinato dallʼidea

che a mano a mano si presenta alla mente, non guidato da un concetto

ordinatore di tutto lo scritto.

7. Quando si trovasse alcuno che rubasse una persona dei suoi

fratelli dei figli dʼIsraele, e se ne impadronisse e la

vendesse, sia fatto morire quel plagiario, e sgombra il male

di fra te. (V. pag. 103–105).

8. Riguardati assai nel morbo della lebbra per osservare

grandemente ed eseguire tutto ciò che tʼinsegneranno i

sacerdoti leviti: come gli ho comandati, voi osserverete per

9. eseguire. Rammenta ciò che fece Jahveh tuo Dio a Mirjam nel

viaggio quando usciste dallʼEgitto.[447]

Non bastava al Deuteronomista che fosse già imposto di non pignorare

gli oggetti più necessarii; ma con isquisita delicatezza impose al

creditore di non entrare in casa del debitore per fare il pignoramento,

e aspettare fuori che il debitore stesso gli portasse gli oggetti da

esser tenuti come pegno.

10. Quando tu sia creditore del tuo compagno di qualche

credito, non entrare in casa sua per prendere il pegno.

11. Fuori resterai, e lʼuomo del quale sei creditore, porterà

12. a te fuori il pegno. E se è uomo povero, non ti coricare,

13. ritenendogli il pegno. Glie lo restituirai verso il tramonto

del sole, e giacerà con la sua coperta, e ti benedirà, e per

te sarà carità appo Jahveh tuo Dio.

Sarebbe impossibile che tale precetto divenisse una legge positiva in

una società corrotta, dove il far debiti fosse divenuto unʼindustria,

e il debitore cercasse con ogni mezzo dʼingannare il suo creditore.

Ma in una società dove i debiti fossero contratti soltanto dai veri

bisognosi, e gli abbienti sapessero con tanta umanità comportarsi

verso i derelitti dalla fortuna, la quistione sociale non sarebbe ella

in gran parte già risoluta, e raggiunti senza violente commozione

molti dei desiderii di un ragionevole, e solo possibile socialismo?

Nè vogliamo dire con ciò, che mai nemmeno nel popolo ebreo i fatti

siano realmente accaduti in tal modo; vediamo anzi che i profeti e i

poeti di continuo deplorano le oppressioni che i potenti esercitavano

sui poveri;[448] ma sia lode a quei legislatori che hanno saputo

mirare a un così alto ideale, ancorchè questo non sia mai divenuto

una realtà. Che diremo poi dei Talmudisti, i quali vollero estendere

questa mite disposizione anche allʼagente della legge? Certo noi non

possiamo nemmeno immaginare gli uscieri del tribunale incaricati di

un pignoramento aspettar fuori della porta che il debitore porti loro

gli oggetti da pignorarsi; ma se i talmudisti hanno supposto tanta

buona fede da una parte, e tanta moderazione dallʼaltra, erano davvero

ispirati da una carità degna di qualunque elogio.

Lo stesso sentimento umano e caritatevole dettò il seguente precetto

per ricompensare prontamente ognuno che lavori per mercede.

14. Non defraudare il mercenario povero e bisognoso dei tuoi

fratelli, o dei forestieri che siano nel tuo paese, nelle

15. tue città. Nello stesso giorno darai la sua mercede, prima

che tramonti il sole; perchè egli è povero, e ad essa volge

lʼanima sua; acciocchè non invochi contro di te Jahveh, e sia

in te peccato. (Cfr. _Levit._, XIX, 13, pag. 179).

Lʼultima parola di questo precetto ha destato nella mente del

legislatore il pensiero che non devono le mancanze di una persona

vendicarsi sui suoi discendenti, nè quelle dei figli sui padri.

Principio morale troppo spesso dimenticato dal feroce sentimento della

vendetta, che vuole, quando non possa perseguitare il vero colpevole,

sfogarsi sui più prossimi congiunti, mantenendo così perpetui gli

odii, nelle famiglie. Crediamo quindi che con tale precetto, il

Deuteronomista non abbia voluto insegnare un principio giuridico,

che come tale sarebbe stato inutile, quanto un avvertimento morale.

Sebbene dallʼaltro lato è da dirsi che non mancano fatti nella storia

del popolo ebreo, dai quali resulterebbe che i figli sono stati puniti

per le colpe dei padri. Così furono puniti insieme con Achan anche

i suoi figliuoli (_Giosuè_, VII, 24), e sette discendenti di Saul

furono impiccati per espiare un suo delitto (2º _Sam._, XXI). Inoltre

questo precetto del Deuteronomista è in contraddizione col detto del

Decalogo, ove si minacciano i nemici di Dio sino alla terza e quarta

generazione. Ma queste sono difficoltà insormontabili per chi vuol

trovare nella Bibbia una sola dottrina tutta consentanea con sè stessa

come prodotto dello spirito di Dio. Chi sa invece che è composta da più

uomini in più generazioni non si meraviglia di queste e molte altre

contraddizioni dovute alla evoluzione delle idee e dei costumi. E se la

ferocia di certi tempi ha voluto ai discendenti far espiare le colpe

degli antenati, lodiamo il Deuteronomista che con giustizia e umanità

ha saputo dire:

16. Non siano fatti morire i padri per i figli, nè i figli per i

padri, ognuno per il suo peccato da fatto morire.

I talmudisti volsero questo testo a tuttʼaltra significazione, volendo

trovarci la esclusione dei prossimi parenti a fare da testimoni lʼuno

contro lʼaltro.[449] E per cavarne questo senso, che non vi è in

nessun modo contenuto, furono costretti a dire che la preposizione per

non significa _invece_, ma _per mezzo_, cioè _per deposizione_. Il

principio di escludere i prossimi parenti dal deporre come testimoni è

giusto; ma i rabbini dovevano confessare che non resulta in nessun modo

da verun passo della Scrittura, piuttostochè volerlo desumere da un

luogo che dice manifestamente cosa del tutto diversa.

Dopo avere con questo precetto per un momento divagato da quegli

insegnamenti morali che inculcano la carità verso le classi più misere,

il Deuteronomista riprende lo stesso argomento, e come massime simili

ad altre già sopra esposte qui ci contenteremo di tradurle.

17. Non pervertire il giudizio del forestiere nè dellʼorfano. E

18. non prendere in pegno lʼabito della vedova.[450] E rammenta

che fosti servo in Egitto, e ti redense Jahveh tuo Dio di

colà; perciò io ti comando di fare questa cosa.

19. Quando mieterai la mèsse del tuo campo, se avrai dimenticato

un covone nel campo, non tornare a prenderlo; per il

forestiero, per lʼorfano e per la vedova sarà, acciocchè ti

benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani.

20. Quando batti i tuoi olivi, non ricercare i rami dietro di

te; per il forestiere, per lʼorfano e per la vedova saranno.

21. Quando vendemmi la tua vigna non racimolare dietro di te;

22. per il forestiere per lʼorfano, e per la vedova sarà. E ti

rammenterai che servo fosti nella terra dʼEgitto, perciò io

ti comando di fare questa cosa.

La ricordanza delle oppressioni di ogni maniera sofferte dagli antichi

Ebrei in Egitto, doveva indurre i loro animi ad essere pietosi verso

tutti i deboli ed infelici; quindi la troviamo come motivo di questi

caritatevoli precetti.

* * * * *

I primi tre versi del capitolo xxv stabiliscono la pena della

fustigazione determinata in quaranta percosse, ma lasciata allʼarbitrio

dei giudici per i casi da applicarsi; giacchè il testo dice soltanto di

dover percuotere il colpevole, senza specificare quali colpe erano a

siffatta pena sottoposte.

XXV. 1. Quando vi fosse contesa fra alcuni uomini, e ricorressero

in giudizio e fossero giudicati, sarà assolto il giusto,

2. e condannato lʼempio. E se lʼempio è meritevole di essere

percosso, lo farà cadere il giudice, e lo farà percuotere

3. dinanzi a sè, secondo la sua colpa, a numero. Quaranta colpi

lo farà battere, non più; acciocchè non continui a farlo

battere oltre questi di gran percossa, e non sia avvilito il

tuo fratello alla tua presenza.

La legge scritturale non conosce altre pene che la pena di morte, la

multa, già più volte indicata nelle singole colpe, e la flagellazione

che qui per la prima volta è indicata; se pure coi talmudisti non è da

tenersi che sia stabilita anche in un luogo del Levitico (v. pag. 186).

Dimodochè la ragione vorrebbe che questa terza specie di pena fosse da

infliggersi per tutte le colpe non sottoposte alle altre due. E non

molto diversamente hanno inteso i talmudisti, i quali, consentanei con

sè stessi, dissero la pena della flagellazione doversi applicare alla

prevaricazione di tutti quei precetti proibitivi che non avevano nella

legge sanzione umana, ma ne era lasciata la pena alla provvidenza

con la frase di _distruzione dellʼanima (Chareth)_, o anche senza una

tale frase (Morte per mezzo celeste), e di tutti gli altri precetti

proibitivi, a cui non fosse assegnata veruna pena. A questi però posero

un altro limite, sempre col mite intendimento di minorare il numero

delle mancanze sottoposte a sanzione penale, esentandone tutti quei

precetti la cui prevaricazione non consistesse veramente in un atto

determinato e preciso, come sarebbe la maldicenza, la vendetta, il

serbare rancore, lo spionaggio e simili.[451] Ma è più da meravigliare

che anche per applicare la pena della flagellazione i talmudisti

richiedevano che fosse stato fatto al colpevole lʼavvertimento prima

che commettesse la mancanza, se non da due persone come nei delitti

capitali, almeno da una, purchè, sʼintende, deponessero sempre almeno

due testimoni intorno alla vera e propria perpetrazione del delitto o

della mancanza.[452] Condizione questa dellʼavvertimento preventivo

in ogni singolo caso e ad ogni singolo accusato, che rende molto

difficile, se non quasi impossibile, intendere, come lʼapplicazione

della pena potesse mai effettuarsi, secondo già abbiamo avvertito,

parlando della pena capitale (v. pag. 102 e seg.).

Ma altri mitigamenti introdussero ancora i talmudisti. Mentre il testo

scritturale restringe a quaranta il numero delle battiture, essi lo

ridussero a un massimo di trentanove;[453] perchè, il testo avendo

avvertito che non si poteva in niun modo nulla aggiungere ai numero

di quaranta, vollero prevenire il caso possibile di ogni e qualunque

errore, riducendo di uno il numero massimo. Inoltre vollero che si

avesse riguardo alla costituzione fisica dellʼimputato, e quando questa

fosse tale da non poter reggere senza pericolo il numero di trentanove,

stabilirono che si dovesse applicare solo quel numero di percosse che

il reo poteva sopportare.[454]

Dallʼaltro lato poi lasciarono allʼarbitrio dei guidici lʼinfliggere

in certi casi la fustigazione per quelle prevaricazioni a cui secondo

la legge scritturale non si dovrebbe applicare pena,[455] e dettero

facoltà ai magistrati di condannare a un altro genere di fustigazione,

la quale, secondo certi autori, non aveva numero di battiture

determinato, secondo altri, non avrebbe mai potuto superare il numero

di tredici.[456]

Stabilirono ancora che la pervicace recidiva nelle più gravi mancanze

sottoposte alla pena della flagellazione dovesse esser punita con una

specie di ergastolo, così angusto ed opprimente, che avrebbe in breve

cagionato la morte del reo.[457] Sorte di pena che nella legislazione

ebraica è davvero una innovazione del Talmud, e introdotta dalla

necessità dei fatti, perchè nella legge scritturale non se ne parla. Si

trova però nei libri biblici menzione ancora di carcere, come luogo più

di detenzione che di vera e propria pena.[458]

Difficilmente potrebbe spiegarsi perchè il Deuteronomista fra una

legge penale, come quella testè esposta, e unʼaltra intorno a certo

vincolo matrimoniale abbia inserito un precetto quale il seguente:

4. Non mettere la museruola al bue, quando trebbia.

Precetto moralissimo, e ispirato da compassione verso gli animali,

che trebbiando le biade, soffrirebbero di avere la bocca chiusa, e

di non potere soddisfare al desiderio di cibarsi; mentre dallʼaltro

lato il danno dei proprietarii sarebbe lievissimo, essendo troppo

poca la quantità che in tal modo andrebbe perduta. E certo è tale

questo precetto che la società protettrice degli animali pienamente

lo approverebbe; ma non si sa vedere perchè abbia trovato qui il suo

luogo, e non piuttosto fra altre instituzioni che concernono più da

vicino lʼagricoltura.

I talmudisti, come vuole la sana ragione, hanno esteso questo precetto

a tutti gli animali, dicendo, che il testo ha esemplificato soltanto il

bue, per parlare del caso più frequente.[459] E del resto è pieno il

Talmud dʼinsegnamenti pietosi rispetto agli animali, tutti inspirati

dal principio generale che si deve ad essi risparmiare ogni inutile

sofferenza.[460]

* * * * *

Il vincolo matrimoniale testè accennato consisteva in ciò che una

donna, restando vedova senza prole, si trovava vincolata ai fratelli

del marito defunto, uno dei quali doveva tenerla come moglie, e se

a ciò si fosse rifiutato, sottoporsi a una avvilente formalità per

isvincolare la cognata. Questa è lʼistituzione conosciuta sotto il nome

di _Levirato_ dalla parola latina _Levir_.

5. Quando vivessero due fratelli insieme, e morisse uno di loro,

e non avesse figli, la moglie del defunto non sia fuori ad

uomo estraneo, il suo cognato si unisca a lei, e se la prenda

6. per moglie, per diritto di cognazione. E il primogenito che

partorirà sorgerà col nome del suo fratello morto, e non se

7. ne cancellerà il nome da Israele. Se lʼuomo poi non volesse

prendere la sua cognata, questa si presenterà alla porta

agli anziani e dirà: il mio cognato rifiuta di far risorgere

a suo fratello il nome in Israele, non vuole sposarmi come

8. cognata. Allora gli anziani della sua città lo chiameranno,

9. e gli parleranno, e se egli persisterà a dire: non voglio

prenderla, la sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli

anziani, e gli scalzerà la scarpa dal piede, e gli sputerà

dinanzi, e alzerà la voce e dirà: così facciasi allʼuomo che

10. non riedifica la casa del suo fratello. E si chiamerà il suo

nome in Israele: la casa dello scalzato.

La ragione di questa legge è facile ad intendersi. Non si voleva, per

quanto possibile, la distruzione di una famiglia. Morto alcuno senza

prole, uno dei fratelli aveva lʼobbligo di non lasciare abbandonata

la vedova, ma considerarla come propria moglie, e il primo figliuolo

che nascesse, tenerlo quasi come un fratello redivivo, il quale ancora

aveva diritto alla parte che sarebbe a quello spettata nei beni della

famiglia. Era una legge che mirava nel medesimo tempo allʼintegrità

della famiglia, e alla conservazione in questa dei suoi possessi. Però

stando al significato letterale del testo, secondo lo hanno inteso la

maggior parte degli interpetri,[461] lʼobbligo del levirato sarebbe

ristretto al solo caso in cui i fratelli coabitassero insieme o almeno

nello stesso paese, e avessero in comune, o vicini, i loro possessi. Ma

le espressioni del testo si prestano ancora ad essere intese in modo

più lato, potendo significare: _quando vivessero contemporaneamente_,

prendendo la parola _insieme_ relativa al tempo e non allo spazio. E

così lo hanno inteso i talmudisti, tenendo che esistesse questo vincolo

del levirato per tutti i fratelli, ancorchè vivessero lʼuno lontano

dallʼaltro.[462]

Questa legge però è in contraddizione con altra del Levitico, già sopra

accennata (pag. 199 e seg.), secondo la quale senza distinzione fra

lʼesservi o non esservi prole, ogni unione matrimoniale con la moglie

del fratello è tenuta incestuosa. Quello però che ci viene narrato

nel libro del Genesi (XXXVIII) rispetto a Tamar e ai figli di Giuda

prova che presso gli Ebrei, come presso altri popoli, lo sposare la

vedova del fratello morto senza prole fosse un costume generale. Il

Deuteronomista si è uniformato a questo costume, lo ha regolato con una

legge, e ha disposto anche il modo per sciogliere il vincolo, quando al

fratello superstite non piacesse di sobbarcarsi a tale obbligo. E già

questo è un avanzamento per modificare un costume che dal citato fatto

di Tamar parrebbe fosse in ogni caso obbligatorio, non avendo trovato

Giuda mezzo per discioglierne, come avrebbe desiderato, lʼultimo dei

suoi figli, se non quello di procrastinare il matrimonio con mendicati

pretesti. Un altro legislatore, che come abbiamo detto a suo luogo,

mirava a stabilire istituzioni di più alta purità di costume, tentò di

fare astenere da ogni unione matrimoniale anche gli affini di questo

grado. Ma come i fatti dimostrano, un tale tentativo rimase in questa

parte frustraneo, e presso gli Ebrei fu prevalente lʼantico costume

sancito dalla legge del Deuteronomista.[463]

Ora è a domandare: questʼobbligo di far rivivere in certo modo la

famiglia di un defunto senza prole, era soltanto tra fratelli o ancora

fra più lontani parenti? Alcuni hanno voluto concludere dal libro di

Ruth per questa seconda opinione; imperocchè parrebbe che Ruth, essendo

rimasta vedova senza figli, e non avendo nè anche fratelli del marito,

si trovi vincolata al più prossimo parente di esso. Questi poi rifiuta

di sposarla mediante la forma legale dello scalzamento della scarpa,

e allora in suo luogo la sposa Booz, che gli succedeva per titolo di

prossima affinità. A noi sembra però che nel caso di Ruth lʼobbligo

di sposare questa vedova derivasse non dal costume o dalla legge del

levirato, ma dal fatto che i più prossimi parenti avevano il diritto

di ricuperare i possessi territoriali già appartenuti alla famiglia

del defunto, acciocchè non passassero ad estranei; ed insieme a questo

diritto si univa il correspettivo obbligo di sposare la vedova, obbligo

che non si può concludere dovesse essere in ogni caso, anche laddove

non fosse stato luogo a ricuperazione dei beni.

La legge del popolo Ebreo · 第 19 / 30 段