dʼistituire il divorzio, che era già nei costumi; ma soltanto,
riconosciutolo come esistente di fatto, proibire che la donna
ripudiata, passata ad altre nozze, ritornasse poi al primo marito.[434]
E la ragione della legge è altamente morale, perchè senza tale
proibizione si sarebbe potuto fare da uomini corrotti commercio delle
proprie mogli, mascherando il turpe mercato sotto la larva dellʼatto
legale del divorzio. Anzi si potrebbe dire che il legislatore, se non
ha voluto proibire il divorzio, perchè sentiva di non potere su questo
punto opporsi al costume, lo ha implicitamente dal lato morale quasi
disapprovato, considerando contaminata per il primo marito quella donna
repudiata che fosse passata ad altre nozze. Del resto allusioni alla
pratica del divorzio trovansi nella vita di Mosè, il quale si dice
aver ripudiata la moglie, e Jetro suo suocero avergliela ricondotta
(_Esodo_, XVIII, 2), e anche in certe allegoriche espressioni dei
profeti (_Isaia_, L, 1; _Geremia_, III, 1). Ma in nessun luogo della
Scrittura si trova veramente determinato il diritto del divorzio, e
specialmente, ciò che avrebbe maggiore importanza, quali ne dovevano,
o ne potevano essere i motivi legittimi. Imperocchè, stando al nostro
testo, è innegabile che le espressioni ne sono quanto mai incerte. _Il
non avere grazia in presenza_ del marito, cioè il non piacergli più,
era per costui ragione sufficiente a ripudiare la moglie? Oppure si
richiedeva ancora che trovasse in lei qualche vergognoso difetto, come
aggiunge la frase seguente? E questo vergognoso difetto in che cosa
doveva consistere? Pare dalle frasi della scrittura che molto arbitrio
su questo punto fosse lasciato allʼuomo, e che le donne non fossero
difese contro i capricci del sesso più forte da norme fisse e ben
determinate.
Si disputò poi fra le scuole rabbiniche quale interpretazione dovesse
darsi al nostro testo; e quella dʼHillel teneva qualunque piccola
mancanza della donna valevole ragione per ripudiarla, anche se
preparasse male al marito le vivande; mentre la scuola di Sciammai non
teneva ragione sufficiente se non la mancanza in fatto di onestà; Rabbì
ʼAqiba poi avrebbe permesso allʼuomo di ripudiare la moglie anche solo
per aver trovato unʼaltra donna che gli piacesse di più.[435] Come è
noto, la scuola dʼHillel è in generale quella le cui decisioni hanno
prevalso nel Giudaismo; ma in questo punto sono state un poco mitigate
rispetto alla donna del primo letto, per la quale è stato imposto
di non ripudiarla, se non per grave mancanza; giacchè il ripudiare
la prima sposa, la donna amata nella gioventù, è reputata una vera
sciagura; e come con poetica frase diceva un Dottore del Talmud, quando
alcuno repudia la prima sposa, anche lʼaltare ne piange.[436] Ma per
le donne sposate in seconde nozze la legge ebbe meno riguardi, e fu
deciso di poterle repudiare anche per il solo motivo che il marito
ne concepisse forte avversione.[437] Quando poi una donna fosse di
contegno impudico, o non osservasse la legge giudaica in modo da
apprestare al marito vivande proibite, o si congiungesse con lui in
istato dʼimpurità, fu tenuto quasi obbligo il ripudiarla,[438] e
obbligo assoluto in caso di provato adulterio.[439] La donna era di
più condannata alla perdita della dote costituitale dal marito; e per
la dote di sua proprietà non poteva reclamare se non ciò che ancora
ne restava in essere, senza aver diritto contro il marito per ciò che
questi ne poteva aver consumato.[440]
Ma se queste leggi, che regolavano il divorzio, sembrano alquanto dure
rispetto alla donna, fa dʼuopo dire che alcuni secoli dopo la finale
compilazione del Talmud, il celebre rabbino Ghereshom, nel decimo
secolo o nel principio dellʼundecimo, stabilì con una sua ordinazione
che nessuna donna potesse essere ripudiata senza il proprio consenso,
eccetto il caso di gravissime mancanze;[441] come pure a frenare la
poligamia, stabilì la scomunica per chi si unisse con più donne.[442]
Ordinazioni queste dovute certo allʼinfluenza dei costumi che già si
erano resi più miti verso la donna, da riconoscere anche in lei la
pienezza di certi diritti, sebbene non si pensasse ancora a porla a
pari dellʼuomo. Ma pure anche nel Talmud sullʼargomento del divorzio fu
fatto molto a favore della donna, quando le fu riconosciuto il diritto
di chiederlo in certi casi al marito e di obbligarlo dinanzi lʼautorità
giuridica a scioglierla dal vincolo matrimoniale. Questi casi erano
il manifestarsi nel marito certi difetti fisici che le generassero
schifo, lʼessersi dato allʼesercizio di mestieri che le producessero lo
stesso effetto, come lo spazzino, il conciapelli e simili, lʼessersi
manifestato nel marito qualche morbo contagioso pericoloso per il
coito,[443] e anche, ad opinione di autorevoli Dottori, la provata e
continuata impotenza.[444]
Ma dallʼaltro lato oltre i motivi già sopra accennati che davano
facoltà al marito di ripudiare la moglie, aggiunsero la sterilità di
questa continuata per dieci anni.[445] Imperocchè lo scopo religioso
e morale del matrimonio essendo la riproduzione della specie, se dopo
dieci anni di matrimonio una donna non restava incinta, si costringeva
lʼuomo a ripudiarla, o almeno a sposarne unʼaltra, acciocchè potesse
osservare il precetto religioso: _crescite et multiplicamini_.
Il divorzio fa al Deuteronomista ripensare in genere al matrimonio,
quindi ripete con più particolare determinazione la dispensa per il
nuovo maritato (cfr. XX, 7) dal servizio militare, fissandola al tempo
di un anno.
5. Quando alcuno abbia sposato di recente una donna, non esca
alla milizia, e non gli sia imposta alcuna cosa, libero stia
in sua casa un anno, e rallegri la moglie che ha preso.
Altri precetti di vario genere, ma i più di morale intendimento, si
succedono con pochissimo o verun ordine sino alla fine del capitolo.
Abbiamo già veduto quanto sia raccomandato di non angariare il povero
che avesse bisogno di prestazioni, nè con usure, nè col prendergli in
pegno oggetti di prima necessità (_Esodo_, XXII, 24–26). Troviamo qui
una più particolare specificazione intorno a siffatto argomento.
6. Non si prendano in pegno le macine, neppure la mola
superiore; perchè in tal modo si prenderebbe in pegno la vita.
Riportiamoci a tempi nei quali usavano piccoli mulinelli a mano anche
per macinare i cereali, e vedremo quanto abbia di moralità un tale
precetto. I rabbini poi, stando con ragione più allo spirito che alla
lettera del testo, proibirono di pignorare qualunque oggetto necessario
per preparare i cibi.[446] Ma perchè il legislatore non ha riunito
questo verso col 20 e 21 del capitolo precedente, e con i versi 10–13
di questo stesso capitolo, invece che spezzare in tre brani una legge,
che sarebbe stata tutta di argomento quanto mai omogeneo? Sarebbe
difficile rispondere a questa domanda, se non adducendo il solito modo
di comporre dei Semiti saltuario e a sbalzi, trascinato dallʼidea
che a mano a mano si presenta alla mente, non guidato da un concetto
ordinatore di tutto lo scritto.
7. Quando si trovasse alcuno che rubasse una persona dei suoi
fratelli dei figli dʼIsraele, e se ne impadronisse e la
vendesse, sia fatto morire quel plagiario, e sgombra il male
di fra te. (V. pag. 103–105).
8. Riguardati assai nel morbo della lebbra per osservare
grandemente ed eseguire tutto ciò che tʼinsegneranno i
sacerdoti leviti: come gli ho comandati, voi osserverete per
9. eseguire. Rammenta ciò che fece Jahveh tuo Dio a Mirjam nel
viaggio quando usciste dallʼEgitto.[447]
Non bastava al Deuteronomista che fosse già imposto di non pignorare
gli oggetti più necessarii; ma con isquisita delicatezza impose al
creditore di non entrare in casa del debitore per fare il pignoramento,
e aspettare fuori che il debitore stesso gli portasse gli oggetti da
esser tenuti come pegno.
10. Quando tu sia creditore del tuo compagno di qualche
credito, non entrare in casa sua per prendere il pegno.
11. Fuori resterai, e lʼuomo del quale sei creditore, porterà
12. a te fuori il pegno. E se è uomo povero, non ti coricare,
13. ritenendogli il pegno. Glie lo restituirai verso il tramonto
del sole, e giacerà con la sua coperta, e ti benedirà, e per
te sarà carità appo Jahveh tuo Dio.
Sarebbe impossibile che tale precetto divenisse una legge positiva in
una società corrotta, dove il far debiti fosse divenuto unʼindustria,
e il debitore cercasse con ogni mezzo dʼingannare il suo creditore.
Ma in una società dove i debiti fossero contratti soltanto dai veri
bisognosi, e gli abbienti sapessero con tanta umanità comportarsi
verso i derelitti dalla fortuna, la quistione sociale non sarebbe ella
in gran parte già risoluta, e raggiunti senza violente commozione
molti dei desiderii di un ragionevole, e solo possibile socialismo?
Nè vogliamo dire con ciò, che mai nemmeno nel popolo ebreo i fatti
siano realmente accaduti in tal modo; vediamo anzi che i profeti e i
poeti di continuo deplorano le oppressioni che i potenti esercitavano
sui poveri;[448] ma sia lode a quei legislatori che hanno saputo
mirare a un così alto ideale, ancorchè questo non sia mai divenuto
una realtà. Che diremo poi dei Talmudisti, i quali vollero estendere
questa mite disposizione anche allʼagente della legge? Certo noi non
possiamo nemmeno immaginare gli uscieri del tribunale incaricati di
un pignoramento aspettar fuori della porta che il debitore porti loro
gli oggetti da pignorarsi; ma se i talmudisti hanno supposto tanta
buona fede da una parte, e tanta moderazione dallʼaltra, erano davvero
ispirati da una carità degna di qualunque elogio.
Lo stesso sentimento umano e caritatevole dettò il seguente precetto
per ricompensare prontamente ognuno che lavori per mercede.
14. Non defraudare il mercenario povero e bisognoso dei tuoi
fratelli, o dei forestieri che siano nel tuo paese, nelle
15. tue città. Nello stesso giorno darai la sua mercede, prima
che tramonti il sole; perchè egli è povero, e ad essa volge
lʼanima sua; acciocchè non invochi contro di te Jahveh, e sia
in te peccato. (Cfr. _Levit._, XIX, 13, pag. 179).
Lʼultima parola di questo precetto ha destato nella mente del
legislatore il pensiero che non devono le mancanze di una persona
vendicarsi sui suoi discendenti, nè quelle dei figli sui padri.
Principio morale troppo spesso dimenticato dal feroce sentimento della
vendetta, che vuole, quando non possa perseguitare il vero colpevole,
sfogarsi sui più prossimi congiunti, mantenendo così perpetui gli
odii, nelle famiglie. Crediamo quindi che con tale precetto, il
Deuteronomista non abbia voluto insegnare un principio giuridico,
che come tale sarebbe stato inutile, quanto un avvertimento morale.
Sebbene dallʼaltro lato è da dirsi che non mancano fatti nella storia
del popolo ebreo, dai quali resulterebbe che i figli sono stati puniti
per le colpe dei padri. Così furono puniti insieme con Achan anche
i suoi figliuoli (_Giosuè_, VII, 24), e sette discendenti di Saul
furono impiccati per espiare un suo delitto (2º _Sam._, XXI). Inoltre
questo precetto del Deuteronomista è in contraddizione col detto del
Decalogo, ove si minacciano i nemici di Dio sino alla terza e quarta
generazione. Ma queste sono difficoltà insormontabili per chi vuol
trovare nella Bibbia una sola dottrina tutta consentanea con sè stessa
come prodotto dello spirito di Dio. Chi sa invece che è composta da più
uomini in più generazioni non si meraviglia di queste e molte altre
contraddizioni dovute alla evoluzione delle idee e dei costumi. E se la
ferocia di certi tempi ha voluto ai discendenti far espiare le colpe
degli antenati, lodiamo il Deuteronomista che con giustizia e umanità
ha saputo dire:
16. Non siano fatti morire i padri per i figli, nè i figli per i
padri, ognuno per il suo peccato da fatto morire.
I talmudisti volsero questo testo a tuttʼaltra significazione, volendo
trovarci la esclusione dei prossimi parenti a fare da testimoni lʼuno
contro lʼaltro.[449] E per cavarne questo senso, che non vi è in
nessun modo contenuto, furono costretti a dire che la preposizione per
non significa _invece_, ma _per mezzo_, cioè _per deposizione_. Il
principio di escludere i prossimi parenti dal deporre come testimoni è
giusto; ma i rabbini dovevano confessare che non resulta in nessun modo
da verun passo della Scrittura, piuttostochè volerlo desumere da un
luogo che dice manifestamente cosa del tutto diversa.
Dopo avere con questo precetto per un momento divagato da quegli
insegnamenti morali che inculcano la carità verso le classi più misere,
il Deuteronomista riprende lo stesso argomento, e come massime simili
ad altre già sopra esposte qui ci contenteremo di tradurle.
17. Non pervertire il giudizio del forestiere nè dellʼorfano. E
18. non prendere in pegno lʼabito della vedova.[450] E rammenta
che fosti servo in Egitto, e ti redense Jahveh tuo Dio di
colà; perciò io ti comando di fare questa cosa.
19. Quando mieterai la mèsse del tuo campo, se avrai dimenticato
un covone nel campo, non tornare a prenderlo; per il
forestiero, per lʼorfano e per la vedova sarà, acciocchè ti
benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani.
20. Quando batti i tuoi olivi, non ricercare i rami dietro di
te; per il forestiere, per lʼorfano e per la vedova saranno.
21. Quando vendemmi la tua vigna non racimolare dietro di te;
22. per il forestiere per lʼorfano, e per la vedova sarà. E ti
rammenterai che servo fosti nella terra dʼEgitto, perciò io
ti comando di fare questa cosa.
La ricordanza delle oppressioni di ogni maniera sofferte dagli antichi
Ebrei in Egitto, doveva indurre i loro animi ad essere pietosi verso
tutti i deboli ed infelici; quindi la troviamo come motivo di questi
caritatevoli precetti.
* * * * *
I primi tre versi del capitolo xxv stabiliscono la pena della
fustigazione determinata in quaranta percosse, ma lasciata allʼarbitrio
dei giudici per i casi da applicarsi; giacchè il testo dice soltanto di
dover percuotere il colpevole, senza specificare quali colpe erano a
siffatta pena sottoposte.
XXV. 1. Quando vi fosse contesa fra alcuni uomini, e ricorressero
in giudizio e fossero giudicati, sarà assolto il giusto,
2. e condannato lʼempio. E se lʼempio è meritevole di essere
percosso, lo farà cadere il giudice, e lo farà percuotere
3. dinanzi a sè, secondo la sua colpa, a numero. Quaranta colpi
lo farà battere, non più; acciocchè non continui a farlo
battere oltre questi di gran percossa, e non sia avvilito il
tuo fratello alla tua presenza.
La legge scritturale non conosce altre pene che la pena di morte, la
multa, già più volte indicata nelle singole colpe, e la flagellazione
che qui per la prima volta è indicata; se pure coi talmudisti non è da
tenersi che sia stabilita anche in un luogo del Levitico (v. pag. 186).
Dimodochè la ragione vorrebbe che questa terza specie di pena fosse da
infliggersi per tutte le colpe non sottoposte alle altre due. E non
molto diversamente hanno inteso i talmudisti, i quali, consentanei con
sè stessi, dissero la pena della flagellazione doversi applicare alla
prevaricazione di tutti quei precetti proibitivi che non avevano nella
legge sanzione umana, ma ne era lasciata la pena alla provvidenza
con la frase di _distruzione dellʼanima (Chareth)_, o anche senza una
tale frase (Morte per mezzo celeste), e di tutti gli altri precetti
proibitivi, a cui non fosse assegnata veruna pena. A questi però posero
un altro limite, sempre col mite intendimento di minorare il numero
delle mancanze sottoposte a sanzione penale, esentandone tutti quei
precetti la cui prevaricazione non consistesse veramente in un atto
determinato e preciso, come sarebbe la maldicenza, la vendetta, il
serbare rancore, lo spionaggio e simili.[451] Ma è più da meravigliare
che anche per applicare la pena della flagellazione i talmudisti
richiedevano che fosse stato fatto al colpevole lʼavvertimento prima
che commettesse la mancanza, se non da due persone come nei delitti
capitali, almeno da una, purchè, sʼintende, deponessero sempre almeno
due testimoni intorno alla vera e propria perpetrazione del delitto o
della mancanza.[452] Condizione questa dellʼavvertimento preventivo
in ogni singolo caso e ad ogni singolo accusato, che rende molto
difficile, se non quasi impossibile, intendere, come lʼapplicazione
della pena potesse mai effettuarsi, secondo già abbiamo avvertito,
parlando della pena capitale (v. pag. 102 e seg.).
Ma altri mitigamenti introdussero ancora i talmudisti. Mentre il testo
scritturale restringe a quaranta il numero delle battiture, essi lo
ridussero a un massimo di trentanove;[453] perchè, il testo avendo
avvertito che non si poteva in niun modo nulla aggiungere ai numero
di quaranta, vollero prevenire il caso possibile di ogni e qualunque
errore, riducendo di uno il numero massimo. Inoltre vollero che si
avesse riguardo alla costituzione fisica dellʼimputato, e quando questa
fosse tale da non poter reggere senza pericolo il numero di trentanove,
stabilirono che si dovesse applicare solo quel numero di percosse che
il reo poteva sopportare.[454]
Dallʼaltro lato poi lasciarono allʼarbitrio dei guidici lʼinfliggere
in certi casi la fustigazione per quelle prevaricazioni a cui secondo
la legge scritturale non si dovrebbe applicare pena,[455] e dettero
facoltà ai magistrati di condannare a un altro genere di fustigazione,
la quale, secondo certi autori, non aveva numero di battiture
determinato, secondo altri, non avrebbe mai potuto superare il numero
di tredici.[456]
Stabilirono ancora che la pervicace recidiva nelle più gravi mancanze
sottoposte alla pena della flagellazione dovesse esser punita con una
specie di ergastolo, così angusto ed opprimente, che avrebbe in breve
cagionato la morte del reo.[457] Sorte di pena che nella legislazione
ebraica è davvero una innovazione del Talmud, e introdotta dalla
necessità dei fatti, perchè nella legge scritturale non se ne parla. Si
trova però nei libri biblici menzione ancora di carcere, come luogo più
di detenzione che di vera e propria pena.[458]
Difficilmente potrebbe spiegarsi perchè il Deuteronomista fra una
legge penale, come quella testè esposta, e unʼaltra intorno a certo
vincolo matrimoniale abbia inserito un precetto quale il seguente:
4. Non mettere la museruola al bue, quando trebbia.
Precetto moralissimo, e ispirato da compassione verso gli animali,
che trebbiando le biade, soffrirebbero di avere la bocca chiusa, e
di non potere soddisfare al desiderio di cibarsi; mentre dallʼaltro
lato il danno dei proprietarii sarebbe lievissimo, essendo troppo
poca la quantità che in tal modo andrebbe perduta. E certo è tale
questo precetto che la società protettrice degli animali pienamente
lo approverebbe; ma non si sa vedere perchè abbia trovato qui il suo
luogo, e non piuttosto fra altre instituzioni che concernono più da
vicino lʼagricoltura.
I talmudisti, come vuole la sana ragione, hanno esteso questo precetto
a tutti gli animali, dicendo, che il testo ha esemplificato soltanto il
bue, per parlare del caso più frequente.[459] E del resto è pieno il
Talmud dʼinsegnamenti pietosi rispetto agli animali, tutti inspirati
dal principio generale che si deve ad essi risparmiare ogni inutile
sofferenza.[460]
* * * * *
Il vincolo matrimoniale testè accennato consisteva in ciò che una
donna, restando vedova senza prole, si trovava vincolata ai fratelli
del marito defunto, uno dei quali doveva tenerla come moglie, e se
a ciò si fosse rifiutato, sottoporsi a una avvilente formalità per
isvincolare la cognata. Questa è lʼistituzione conosciuta sotto il nome
di _Levirato_ dalla parola latina _Levir_.
5. Quando vivessero due fratelli insieme, e morisse uno di loro,
e non avesse figli, la moglie del defunto non sia fuori ad
uomo estraneo, il suo cognato si unisca a lei, e se la prenda
6. per moglie, per diritto di cognazione. E il primogenito che
partorirà sorgerà col nome del suo fratello morto, e non se
7. ne cancellerà il nome da Israele. Se lʼuomo poi non volesse
prendere la sua cognata, questa si presenterà alla porta
agli anziani e dirà: il mio cognato rifiuta di far risorgere
a suo fratello il nome in Israele, non vuole sposarmi come
8. cognata. Allora gli anziani della sua città lo chiameranno,
9. e gli parleranno, e se egli persisterà a dire: non voglio
prenderla, la sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli
anziani, e gli scalzerà la scarpa dal piede, e gli sputerà
dinanzi, e alzerà la voce e dirà: così facciasi allʼuomo che
10. non riedifica la casa del suo fratello. E si chiamerà il suo
nome in Israele: la casa dello scalzato.
La ragione di questa legge è facile ad intendersi. Non si voleva, per
quanto possibile, la distruzione di una famiglia. Morto alcuno senza
prole, uno dei fratelli aveva lʼobbligo di non lasciare abbandonata
la vedova, ma considerarla come propria moglie, e il primo figliuolo
che nascesse, tenerlo quasi come un fratello redivivo, il quale ancora
aveva diritto alla parte che sarebbe a quello spettata nei beni della
famiglia. Era una legge che mirava nel medesimo tempo allʼintegrità
della famiglia, e alla conservazione in questa dei suoi possessi. Però
stando al significato letterale del testo, secondo lo hanno inteso la
maggior parte degli interpetri,[461] lʼobbligo del levirato sarebbe
ristretto al solo caso in cui i fratelli coabitassero insieme o almeno
nello stesso paese, e avessero in comune, o vicini, i loro possessi. Ma
le espressioni del testo si prestano ancora ad essere intese in modo
più lato, potendo significare: _quando vivessero contemporaneamente_,
prendendo la parola _insieme_ relativa al tempo e non allo spazio. E
così lo hanno inteso i talmudisti, tenendo che esistesse questo vincolo
del levirato per tutti i fratelli, ancorchè vivessero lʼuno lontano
dallʼaltro.[462]
Questa legge però è in contraddizione con altra del Levitico, già sopra
accennata (pag. 199 e seg.), secondo la quale senza distinzione fra
lʼesservi o non esservi prole, ogni unione matrimoniale con la moglie
del fratello è tenuta incestuosa. Quello però che ci viene narrato
nel libro del Genesi (XXXVIII) rispetto a Tamar e ai figli di Giuda
prova che presso gli Ebrei, come presso altri popoli, lo sposare la
vedova del fratello morto senza prole fosse un costume generale. Il
Deuteronomista si è uniformato a questo costume, lo ha regolato con una
legge, e ha disposto anche il modo per sciogliere il vincolo, quando al
fratello superstite non piacesse di sobbarcarsi a tale obbligo. E già
questo è un avanzamento per modificare un costume che dal citato fatto
di Tamar parrebbe fosse in ogni caso obbligatorio, non avendo trovato
Giuda mezzo per discioglierne, come avrebbe desiderato, lʼultimo dei
suoi figli, se non quello di procrastinare il matrimonio con mendicati
pretesti. Un altro legislatore, che come abbiamo detto a suo luogo,
mirava a stabilire istituzioni di più alta purità di costume, tentò di
fare astenere da ogni unione matrimoniale anche gli affini di questo
grado. Ma come i fatti dimostrano, un tale tentativo rimase in questa
parte frustraneo, e presso gli Ebrei fu prevalente lʼantico costume
sancito dalla legge del Deuteronomista.[463]
Ora è a domandare: questʼobbligo di far rivivere in certo modo la
famiglia di un defunto senza prole, era soltanto tra fratelli o ancora
fra più lontani parenti? Alcuni hanno voluto concludere dal libro di
Ruth per questa seconda opinione; imperocchè parrebbe che Ruth, essendo
rimasta vedova senza figli, e non avendo nè anche fratelli del marito,
si trovi vincolata al più prossimo parente di esso. Questi poi rifiuta
di sposarla mediante la forma legale dello scalzamento della scarpa,
e allora in suo luogo la sposa Booz, che gli succedeva per titolo di
prossima affinità. A noi sembra però che nel caso di Ruth lʼobbligo
di sposare questa vedova derivasse non dal costume o dalla legge del
levirato, ma dal fatto che i più prossimi parenti avevano il diritto
di ricuperare i possessi territoriali già appartenuti alla famiglia
del defunto, acciocchè non passassero ad estranei; ed insieme a questo
diritto si univa il correspettivo obbligo di sposare la vedova, obbligo
che non si può concludere dovesse essere in ogni caso, anche laddove
non fosse stato luogo a ricuperazione dei beni.