È permesso di prendere le uova e i piccoli per cibarsene o allevarli;

ma il prendere anche la madre sarebbe quanto distruggere interamente

una famiglia di animali, mentre le femmina può ancora procreare altri

piccoli. Sarà crudele privare la madre delle uova o dei piccoli nati;

ma la necessità della vita di cibarsi anche degli animali fa permettere

il minor male possibile, se tutto non può evitarsi. Le astinenze dei

vegetariani erano sconosciute ai legislatori del Vecchio Testamento,

che restano dentro i confini possibili allʼuomo, senza esigere il

soverchio.

* * * * *

Il grande pregio in cui deve tenersi da ogni uomo la vita del prossimo,

fa che non solo sia proibito qualunque attentato contro di essa, ma che

ancora se ne prenda ogni riguardo e circospezione, per evitare ogni

possibile sciagura; donde il seguente umanissimo precetto.

8. Quando edificherai una casa nuova fa un riparo nel tuo tetto;

e non mettere sangue nella tua casa, se da quella alcuno

cadesse.

I tetti erano piani a guisa di terrazza, come usasi anche oggi

generalmente presso i popoli orientali, quindi sʼintende la ragione

di un precetto che non ha importanza per il nostro modo di edificare.

I rabbini poi provvidamente estesero il precetto ad altri casi

congeneri, e imposero lʼobbligo di circondare di ripari anche i pozzi,

le fosse, e simili.[399]

* * * * *

Il concetto di non alterare gli ordini della natura, e non promiscuarne

i generi e le specie fece dettare i seguenti precetti, la cui ragione

però rimane del tutto religiosa e rituale.

9. Non seminare la tua vigna di due specie, acciocchè non

si contamini la vendemmia, e il seme che seminerai, e

10. il prodotto della vigna. Non arare con bove e con asino

11. insieme.[400] Non vestire di due specie, di lana e di lino

insieme uniti. (Cfr. _Levitico_, XIX, 19).

Abbiamo già veduto che nel citato luogo del Levitico, si parla non solo

della vigna, ma in generale del campo, per lo che ogni promiscuazione

di semente era proibita.

I rabbini poi estesero a ogni sorta di lavoro la proibizione di

servirsi di animali di specie diverse, quando lavorino uniti

insieme.[401] E infatti è ragionevole che il testo, specificando

lʼarare e il bove e lʼasino, non abbia inteso dire tassativamente di

questi e non di altri, ma solo esemplificare il caso più comune, perchè

se ne deducesse una regola generale.[402]

* * * * *

Il rito di porre certe frange intorno ai lembi del manto non ha nel

nostro testo il suo compimento, lo vedremo meglio spiegato, quando

esporremo il capitolo XV del Numeri (v. 37–41).

12. Frange ti farai sui quattro lembi del tuo manto, col quale

ti coprirai.

Dal v. 13 sino al termine del capitolo il legislatore tratta di più

leggi matrimoniali dirette a tutelare il buon costume, la santità del

matrimonio, e il decoro della donna, che troppo facilmente poteva

restare vittima della frode e della violenza dellʼaltro sesso.

13. Quando alcuno prendesse una donna, e si unisse a lei, e poi

14. lʼodiasse; e le imputasse delle cose calunniose, e spargesse

contro di lei diffamazione, dicendo: presi questa donna, e

15. me le avvicinai, ma non le trovai la verginità; il padre e

la madre della giovane producano i segni della verginità di

16. lei agli anziani della città nella porta. E il padre della

giovane dica agli anziani: mia figlia detti a questʼuomo per

17. moglie, e poi la odiò. Ed ora egli le appone cose calunniose,

dicendo: non ho trovato a tua figlia la verginità; ma questi

sono i segni della verginità di mia figlia; e stenderanno il

18. panno dinanzi agli anziani della città. Allora gli anziani

19. di quella città prenderanno quellʼuomo, e lo puniranno. E lo

condanneranno in cento monete dʼargento, che daranno al padre

della giovane; perchè aveva sparso diffamazione contro una

vergine dʼIsraele; e sarà sua moglie, non potrà ripudiarla

per tutta la sua vita.

20. Ma se la cosa fosse vera che non si fosse trovata verginità

21. alla giovane, condurranno la giovane alla porta della casa di

suo padre, e la gente della città la lapiderà sicchè muoja;

imperocchè ha commesso vituperio in Israele, fornicando in

casa di suo padre. E tu sgombrerai il male di mezzo a te.

Per intendere questa legge è necessario riferirsi ai costumi tuttora

in uso presso alcuni popoli meno civili dellʼAfrica e dellʼOriente,

dai quali si pratica che la notte stessa delle nozze, o il giorno

dopo, i parenti della sposa prendono e conservano come oggetto di

onore per la famiglia quei panni che possono dimostrare lo stato

di verginità, nel quale si trovava prima delle nozze. Or dunque il

Deuteronomista ha stabilito che nel caso di una calunnia per parte di

un uomo annoiato dopo qualche tempo della moglie, i genitori di lei

provino la calunnia con quei segni materiali che erano in grado di

fornire, e il calunniatore sia condannato ad una multa e a non poter

mai più ripudiare una donna ingiustamente da lui diffamata. Ma nel

caso che lʼaccusa del marito fosse provata vera, la giovane che non si

era saputa conservare intatta per le nozze legittime fosse condannata

a morte con la lapidazione. Legge in questa seconda parte certo

durissima, come quella che per i criterii di un giusto diritto impone

una pena troppo sproporzionata ad una mancanza piuttosto che colpa. Ma

tutto, anche nel diritto, è relativo ai tempi e ai luoghi. Presso certi

popoli la giovane che si dava in braccio ad un uomo disonorava tanto

la casa paterna da meritare la pena capitale, e tanto più la meritava,

quando si aggiungeva la colpa certo non lieve di avere ingannato chi

credeva di sposarsi a donna onesta e intatta. Comunque siasi però,

non vi è dubbio che tale è il significato letterale di questa legge

riconosciuto concordemente dalla maggior parte degli interpreti.[403]

Ma alcuni rabbini hanno inteso differentemente il testo, e per loro

il p_rodurre i segni della verginità, lo stendere il panno_ altro

non significa che provare con la discussione giuridica e con i

testimoni la calunnia apposta alla giovane. Questa poi è lʼopinione

che fu adottata contro quella più vera, che intendeva il testo nel

suo significato letterale.[404] Di più, parendo loro troppo crudele

la legge che condannava alla lapidazione una giovane per solo mal

costume, stabilirono che non fosse sottoposta alla pena capitale, se

non colei che si prostituisse nel tempo decorso fra gli sponsali e la

celebrazione delle nozze.[405] Giacchè gli sponsali erano per gli Ebrei

solenni, e la donna era tenuta come maritata, quantunque il matrimonio

non fosse compiuto.

Aggravarono poi dallʼaltro lato la pena dello sposo calunniatore,

sottoponendolo, oltre alle pene che resultano dalla lettera del testo,

anche a quella della fustigazione.[406]

* * * * *

Seguono alcune leggi sullʼadulterio, il quale, come già abbiamo veduto

(pag. 196 e seg.), era punito di morte tanto per lʼuomo seduttore,

quanto per la donna colpevole, eccetto, che questa non potesse provare

di avere soggiaciuto soltanto alla violenza, in luogo dove le sue grida

non potevano essere udite.

22. Quando si trovasse alcuno giacente con donna maritata,

morranno ambedue; lʼuomo che giace con la donna e la donna: e

sgombrerai il male da Israele.

23. Quando una giovane vergine fosse sposata ad un uomo, e

24. la trovasse un altro nella città, e giacesse con lei, li

porterete ambedue alla porta di quella città, e li lapiderete

con le pietre, sicchè muojano; la giovane, perchè, essendo in

città, non ha gridato, e lʼuomo, perchè ha stuprato la donna

del suo prossimo; e sgombrerai il male di mezzo a te.

25. Ma se lʼuomo trovasse in campagna la giovane sposata, e le

facesse forza, e giacesse con lei, morrà lʼuomo solo che

26. con lei si è giaciuto, e alla giovane non farai nulla; non

ha essa colpa mortale, perchè questo fatto è come quando

alcuno assale il compagno e lʼuccide; poichè lʼha trovata in

27. campagna; avrà gridato la giovane sposata, ma non ha avuto

chi la salvasse.[407]

28. Quando poi alcuno trovasse una giovane vergine che non fosse

sposata, e la prendesse e si giacesse con lei e fossero

29. trovati, questʼuomo che si è giaciuto con lei dia al padre

della ragazza cinquanta sicli dʼargento, e la tenga per

moglie (cfr. _Esodo_, XXII, 15, 16); siccome lʼha stuprata,

non potrà ripudiarla per tutta la vita.

Nonostante che il Deuteronomista con queste ed altre leggi, che fra

poco troveremo, abbia determinato alcune istituzioni intorno al

matrimonio, pure nè esso nè altri legislatori hanno propriamente

stabilito come il matrimonio dovesse tenersi legittimo. Dimodochè è da

credersi che avessero lasciato questa parte al diritto consuetudinario.

Ma se vogliamo essere anche intorno a questo istruiti, poco, o nulla,

ne possiamo sapere dai fatti narrati nella Scrittura.

Il primo matrimonio legittimo di cui ci venga narrato qualche

particolare è quello del patriarca Isacco, (_Genesi_, XXIV). Ma anche

qui sono più i precedenti del matrimonio, che non la forma di esso, che

ci viene dal biblico narratore esposta. Il servo di Abramo dà invero

dei doni alla famiglia di Rebecca e anche a lei stessa (ivi, 53);

ma non si può vedere in ciò un atto di matrimonio per procura. Egli

fa la proposta di matrimonio, i parenti della giovane acconsentono,

e la rimettono in sue mani, perchè la conduca al fidanzato. I doni

costituiscono qui un atto di cortesia e di generosità; ma non si può

dire in verun modo che siano il prezzo col quale, come praticavasi da

alcuni popoli, il marito comprava in certo modo la moglie. Dallʼaltro

lato poi che lʼuomo dovesse far sua la donna, pagando al padre o

alla famiglia o a lei stessa una dote, si rileva in prima da alcune

narrazioni. Così il patriarca Giacobbe pagò Labano con quattordici

anni di servizio per isposare le sue due figlie. (_Genesi_, XXIX, 18,

27, XXXI, 41). Sichem invaghito di Dina figlia di Giacobbe, dice al

padre e ai fratelli di lei, che qualunque dote e donativo gli avessero

chiesto, lʼavrebbe dato volentieri (ivi, XXXIV, 11, 12). I servi di

Saul fanno sapere a David che il re per dare in isposa la figlia, non

avrebbe accettato dote più gradita che lʼuccisione di cento Filistei

(1º _Sam._, XVIII, 25). Potrebbe a ciò obbiettarsi, che nel libro di

Tobia (VII, 15, 16), non si parla di dote pagata dallo sposo al padre

della giovane, e soltanto si accenna in genere alla stipulazione di

un atto coniugale, senza specificare in che cosa consistesse. Ma che

anticamente vigesse il costume di dare una dote al padre della giovane,

e che questo costume fosse confermato anche dalle leggi viene provato

oltre che dai fatti testè citati, anche da questo nostro testo, e da

quello dellʼEsodo (XXII, 16, 17). Del resto poi il passo di Tobia non

prova nulla in contrario; perchè nella stipulazione dellʼatto, di

cui non ci si fa sapere il contenuto, poteva benissimo parlarsi del

pagamento di questa dote, come di altre convenzioni. E quando anche

ciò non fosse, il libro di Tobia appartiene a tempi molto più recenti,

nei quali le antiche costumanze potevano essersi modificate. Ma oltre

questi pochi cenni altro non troviamo nella legge scritturale, e per

ciò vi ha supplito il diritto talmudico. Il quale non considera più la

dote, che lʼuomo avrebbe sborsato al padre o alla famiglia della sposa,

come quasi un mezzo di acquistarla, ma ne ha grandemente trasformato il

concetto.

Gli sponsali, detti ebraicamente _Irusin_ o anche _Qiddushin_,

valgono a considerare lʼuomo e la donna legati fra loro in vincolo

matrimoniale, sebbene non valgano per poter consumare il matrimonio; e

siffatto vincolo non si potrebbe sciogliere, se non col divorzio.[408]

Si può contrarre in tre modi, cioè con lʼanello, o con un atto scritto,

o col coito.[409] Se lʼuomo dà alla donna lʼanello in presenza di due

testimoni, o anche invece dellʼanello, un oggetto qualunque, purchè di

un determinato valore, dicendole: con questo tu mi sei sposata, ed essa

lʼaccetta, gli sponsali sono legalmente contratti.

Lo stesso ne consegue, se lʼuomo consegna alla donna in presenza di

due testimoni una carta o un altro oggetto, dove siano scritte le sole

parole: _tu mi sei sposata_, purchè siano state scritte con intenzione

determinata per quella cotal donna, ed essa lʼaccetti.

Finalmente, anche se un uomo o una donna alla presenza di due testimoni

si ritirano soli in una stanza, dichiarando di farlo per accoppiarsi

con intenzione di congiungersi in matrimonio, il vincolo legalmente

è valido; sebbene i rabbini per moralità lo abbiano proibito,

e sottoposto alla pena della fustigazione chi commettesse tale

impudenza.[410]

Perchè il legame sia valido, deve essere contratto dallʼuomo dopo la

pubertà,[411] al contrario una fanciulla impubere poteva essere fatta

sposa dal padre,[412] o se orfana anche sposarsi da sè stessa. Però

in questo secondo caso può, giunta alla pubertà, sciogliersi dagli

sponsali con una semplice dichiarazione, nè si richiede lʼatto formale

del divorzio[413] (_Ghet_), basta un atto meno solenne, fatto dalla

donna, che si chiamava _Rifiuto_ (_Miun_). Perchè gli sponsali si

tengono non veramente legittimi, come quelli che sono contratti da una

minorenne; non così quelli contratti dal padre, che ha autorità sulla

figlia impubere di promettere per lei. Ma giunte alla pubertà le donne

non possono essere sposate senza il loro consenso.[414]

Sono poi tenuti nulli tutti gli sponsali contratti fra persone la cui

unione per la legge scritturale sarebbe incestuosa, e così quelli

contratti per errore o per dolo con donna maritata.[415] Ma le unioni

proibite soltanto per ragione di purità, o tenute incestuose soltanto

per istituzione posteriore dei rabbini erano valide, e faceva dʼuopo

scioglierle mediante il divorzio.[416]

Un certo tempo più o meno lungo dopo gli sponsali, o anche

immediatamente dopo questi, si celebrano le nozze come atto iniziatore

del coabitare insieme dei coniugi.

È necessaria la presenza almeno di dieci persone come un atto

solenne, e che richiede una certa pubblicità,[417] e prima delle

nozze si stipula un atto fra lo sposo e la sposa, col quale esso le

costituisce una dote[418] esigibile soltanto in caso della morte del

marito, o di divorzio[419] non motivato da colpa della donna.[420]

Questa costituzione di dote non toglie però che la donna porti

anchʼessa, se di proprio possiede, o se la famiglia glie ne fa dono,

una dote al marito, della quale si parlava nellʼatto matrimoniale per

obbligare il marito o gli eredi di lui alla restituzione in ogni e

qualunque caso. Sulla somma della dote il marito suole fare un aumento

variabile secondo la consuetudine dei vari paesi. Può anche la donna

possedere dei beni stradotali, dei quali il marito gode i frutti,

ma non è responsabile nè della conservazione nè della restituzione

del capitale.[421] Oltre lʼobbligo della costituzione della dote il

matrimonio induce nellʼuomo i seguenti doveri verso la donna. Il

mantenimento, il vestiario, la coabitazione, il curarla in caso di

malattia, il riscattarla se fatta prigioniera, le spese funerarie, se

ella premorisse, farla mantenere dagli eredi, se restasse vedova, e

lasciarla abitare nella sua casa tutto il tempo che non esigesse la

dote costituitale dal marito, o non passasse a seconde nozze, prelevare

dallʼasse ereditario gli alimenti in favore delle figlie, e in favore

dei figli oltre la loro quota ereditaria la dote costituita alla loro

madre.[422] Istituzioni sempre necessario queste due ultime nel caso

non infrequente di avere figli da più donne, ma molto più necessarie

presso gli Ebrei, per i quali la poligamia era permessa.

In correspettività di questi doveri il marito ha diritto ai frutti di

ciò che possiede la moglie, e anche a quelli del suo lavoro, a ogni

oggetto da lei trovato, e a divenire di lei erede in precedenza di

qualunque altro congiunto, in caso che ella gli premorisse.[423]

Come si vede, la donna in questa parte è dal Talmud trattata assai

bene, tranne che nel diritto ereditario. Ma ciò esamineremo meglio,

quando a suo luogo esporremo ciò che spetta alle successioni.

Dalle leggi che stabiliscono certe relazioni fra lʼuomo e la donna il

Deuteronomista passa a proibire alcune unioni matrimoniali, e in prima

quella incestuosa con la moglie del padre, la sola che egli ripeta

dallʼelenco delle unioni incestuose enumerate da altri legislatori (v.

pag. 196 e seg.).

XXIII. 1. Non prenda alcuno la moglie di suo padre, e non iscuopra il

lembo di suo padre.

È proibito ancora di contrarre matrimonio con chi ha certi difetti

fisici, che lo rendono inetto alla procreazione, con chi è nato da

matrimonio incestuoso o adulterino, con i discendenti dei popoli

Moabiti e Ammoniti in perpetuo, e con glʼIdumei e con gli Egiziani fino

alla terza generazione dopo convertiti allʼEbraismo.

2. Non entri nellʼadunanza di Jahveh[424] chi è eunuco per i

testicoli compressi, o per verga amputata.

3. Non entri lo spurio[425] nellʼadunanza di Jahveh, nemmeno la

decima generazione non vi entri.

4. Non entri lʼAmmonita e il Moabita nellʼadunanza di Jahveh,

5. nemmeno la decima generazione non vʼentri in perpetuo. Perchè

non vi vennero incontro con pane e con acqua per via, quando

esciste dallʼEgitto, e perchè salariò contro di te Balaam

6. figlio di Béor, da Petor di Mesopotamia per maledirti. Ma non

volle Jahveh tuo Dio ascoltare Balaam, e lʼEterno tuo Dio

convertì per te la maledizione in benedizione, perchè Jahveh

7. tuo Dio ti ama.[426] Non ricercare la loro pace e il loro

bene tutti i tuoi giorni in eterno.

8. Non aborrire lʼIdumeo, perchè è tuo fratello. Non aborrire

9. lʼEgiziano, perchè fosti forestiere nella sua terra. I figli

che saranno nati a loro in terza generazione, potranno

entrare nellʼadunanza di Jahveh.

I talmudisti hanno ristretto la proibizione dei matrimoni con i

discendenti dei Moabiti e degli Ammoniti agli uomini appartenenti a

questi popoli, e non alle donne che si fossero convertite allʼEbraismo.

A ciò furono costretti per non tenere il re David di origine spuria,

giacchè la sua famiglia, secondo il libro di Rut (IV, 17), sarebbe

derivata dal matrimonio di Booz con Rut Moabita.[427] Non tennero conto

però che dal libro di Nehemia (XIII) resulta chiaramente che la legge

deuteronomica era interpretata come applicabile indifferentemente

agli uomini e alle donne. Sia venia però ad un errore che ha fatto

interpetrare la legge con qualche maggiore larghezza.

* * * * *

Nel rimanente del capitolo xxiii si succedono alla rinfusa varii

precetti di pulizia, di umanità, di buon costume, di carità e di

religione.

10. Quando escirai in accampamento contro i tuoi nemici, ti

11. riguarderai di ogni cosa cattiva.[428] Quando fosse fra te

alcuno impuro per qualche accidente notturno, esca fuori

12. dellʼaccampamento, e non vi rientri, e al volgere della

sera si lavi nellʼacqua, e quando sarà tramontato il sole,

13. rientrerà nellʼaccampamento. E un luogo tu avrai fuori

14. dellʼaccampamento, nel quale tu possa escir fuori. E abbiti

un piuolo fra i tuoi arnesi, col quale scavare quando tu

stai fuori, per assettarti e coprire il tuo escremento.

15. Perchè Jahveh tuo Dio va in mezzo al tuo accampamento, per

liberarti e consegnare i tuoi nemici dinanzi a te; e il tuo

accampamento sarà santo, ne si vedrà in esso alcuna cosa

vergognosa, per la quale egli si allontani da te.

16. Non consegnare il servo al suo padrone, quando da esso si

17. salvi presso di te. Con te abiti presso di te nel luogo che

preferirà, in una delle tue città che meglio gli piace, non

lo opprimere.

Questo precetto così umano verso gli schiavi è stato dai talmudisti

ristretto al solo caso dello schiavo che fugga da altro paese nella

Palestina;[429] e secondo altri, quando lo schiavo sia stato comprato

da alcuno con la promessa di farlo libero.[430] In questo modo i

rabbini hanno tolto al precetto scritturale quasi tutta quella generosa

umanità dalla quale era ispirato.

18. Non sia prostituta tra le figlio dʼIsraele, nè cinedo fra i

19. figli dʼIsraele. Non portare dono di meretrice, nè prezzo

di cinedo[431] alla casa di Jahveh tuo Dio per alcun voto,

perchè abborrimento di Jahveh tuo Dio sono ambedue.

20. Non usureggiare verso il tuo fratello, nè usura di denaro,

21. nè usura di cibo, nè usura di alcuna cosa che si presti. Con

lo straniero usureggia, non col tuo fratello; acciocchè ti

benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani,

sulla terra nella quale tu vai per possederla.

La carità di prestare senza interesse era ristretta alla gente dello

stesso popolo; ma un giusto interesse sulle prestazioni, perchè così

deve intendersi lʼusura permessa dalla legge, non era inibito negli

affari che contraevansi con gli stranieri.

22. Quando fai un voto a Jahveh tuo Dio non ritardare a

soddisfarlo; perchè lo ricercherebbe Jahveh tuo Dio da te, e

23. sarebbe in te peccato. Ma se ti asterrai dal votare, non sarà

24. in te peccato. Ciò che pronunziano le tue labbra osserverai

ed eseguirai, come hai fatto voto a Jahveh tuo Dio, lʼofferta

che hai detto con la tua bocca.

25. Quando andrai nella vigna del tuo compagno, mangerai uva

secondo il tuo desiderio a tua sazietà, ma non la porre nei

tuoi vasi.

26. Quando andrai nella mèsse del tuo compagno, potrai prendere

delle spighe con la tua mano, ma non alzare la falce sulla

mèsse del tuo compagno.

I pochi grappoli dʼuva o i pochi frutti, o le poche spighe, che si

potevano prendere per mangiarle sol luogo, e cavarsi una voglia del

momento, non erano considerate un furto; perchè la quantità poteva

essere piccolissima, e perchè nei costumi dei popoli agricoli era una

concessione che i proprietari reciprocamente si facevano. Ma lʼabusarne

fino a portarne via, era considerato come appropriazione illecita.

Però i talmudisti hanno inteso questo luogo in modo molto più

restrittivo per i soli operai, dando a questi il permesso di mangiare

dei prodotti del terreno, mentre erano occupati a lavorare per conto

del proprietario, e anche ciò con altre minuziose limitazioni, che qui

non è prezzo dellʼopera enumerare.[432] Sembra dallʼaltro lato che gli

scrittori degli Evangeli dessero al nostro testo il significato che

appare dalla lettera.[433]

Una legge concernente la donna ripudiata, che avrebbe avuto logicamente

il suo luogo fra le altre leggi sul matrimonio, è stata invece dal

Deuteronomista relegata qui fra precetti di tuttʼaltro genere.

XXIV. 1. Quando alcuno prenda una donna, e si unisca con lei, e poi

ella non abbia grazia presso di lui, perchè avrà trovato in

essa alcuna cosa vergognosa; e le abbia scritto una carta di

ripudio, e glie lʼabbia consegnata, e lʼabbia mandata via di

2. sua casa; se ella, escita dalla casa di lui, va ad unirsi ad

3. altrʼuomo, e anche il secondo manto lʼodia, e le scrive la

carta di ripudio, e glie la consegna, e la manda via di sua

casa, o se muore questo secondo marito, che lʼaveva presa in

4. moglie; non può il suo primo marito, che lʼaveva ripudiata,

tornare a prenderla, perchè gli sia moglie dopo che è stata

contaminata; perchè è abbominazione dinanzi a Jahveh; e non

rendere peccaminoso il paese che Jahveh tuo Dio ti dà in

eredità.

La legge del popolo Ebreo · 第 18 / 30 段