ma il prendere anche la madre sarebbe quanto distruggere interamente
una famiglia di animali, mentre le femmina può ancora procreare altri
piccoli. Sarà crudele privare la madre delle uova o dei piccoli nati;
ma la necessità della vita di cibarsi anche degli animali fa permettere
il minor male possibile, se tutto non può evitarsi. Le astinenze dei
vegetariani erano sconosciute ai legislatori del Vecchio Testamento,
che restano dentro i confini possibili allʼuomo, senza esigere il
soverchio.
* * * * *
Il grande pregio in cui deve tenersi da ogni uomo la vita del prossimo,
fa che non solo sia proibito qualunque attentato contro di essa, ma che
ancora se ne prenda ogni riguardo e circospezione, per evitare ogni
possibile sciagura; donde il seguente umanissimo precetto.
8. Quando edificherai una casa nuova fa un riparo nel tuo tetto;
e non mettere sangue nella tua casa, se da quella alcuno
cadesse.
I tetti erano piani a guisa di terrazza, come usasi anche oggi
generalmente presso i popoli orientali, quindi sʼintende la ragione
di un precetto che non ha importanza per il nostro modo di edificare.
I rabbini poi provvidamente estesero il precetto ad altri casi
congeneri, e imposero lʼobbligo di circondare di ripari anche i pozzi,
le fosse, e simili.[399]
* * * * *
Il concetto di non alterare gli ordini della natura, e non promiscuarne
i generi e le specie fece dettare i seguenti precetti, la cui ragione
però rimane del tutto religiosa e rituale.
9. Non seminare la tua vigna di due specie, acciocchè non
si contamini la vendemmia, e il seme che seminerai, e
10. il prodotto della vigna. Non arare con bove e con asino
11. insieme.[400] Non vestire di due specie, di lana e di lino
insieme uniti. (Cfr. _Levitico_, XIX, 19).
Abbiamo già veduto che nel citato luogo del Levitico, si parla non solo
della vigna, ma in generale del campo, per lo che ogni promiscuazione
di semente era proibita.
I rabbini poi estesero a ogni sorta di lavoro la proibizione di
servirsi di animali di specie diverse, quando lavorino uniti
insieme.[401] E infatti è ragionevole che il testo, specificando
lʼarare e il bove e lʼasino, non abbia inteso dire tassativamente di
questi e non di altri, ma solo esemplificare il caso più comune, perchè
se ne deducesse una regola generale.[402]
* * * * *
Il rito di porre certe frange intorno ai lembi del manto non ha nel
nostro testo il suo compimento, lo vedremo meglio spiegato, quando
esporremo il capitolo XV del Numeri (v. 37–41).
12. Frange ti farai sui quattro lembi del tuo manto, col quale
ti coprirai.
Dal v. 13 sino al termine del capitolo il legislatore tratta di più
leggi matrimoniali dirette a tutelare il buon costume, la santità del
matrimonio, e il decoro della donna, che troppo facilmente poteva
restare vittima della frode e della violenza dellʼaltro sesso.
13. Quando alcuno prendesse una donna, e si unisse a lei, e poi
14. lʼodiasse; e le imputasse delle cose calunniose, e spargesse
contro di lei diffamazione, dicendo: presi questa donna, e
15. me le avvicinai, ma non le trovai la verginità; il padre e
la madre della giovane producano i segni della verginità di
16. lei agli anziani della città nella porta. E il padre della
giovane dica agli anziani: mia figlia detti a questʼuomo per
17. moglie, e poi la odiò. Ed ora egli le appone cose calunniose,
dicendo: non ho trovato a tua figlia la verginità; ma questi
sono i segni della verginità di mia figlia; e stenderanno il
18. panno dinanzi agli anziani della città. Allora gli anziani
19. di quella città prenderanno quellʼuomo, e lo puniranno. E lo
condanneranno in cento monete dʼargento, che daranno al padre
della giovane; perchè aveva sparso diffamazione contro una
vergine dʼIsraele; e sarà sua moglie, non potrà ripudiarla
per tutta la sua vita.
20. Ma se la cosa fosse vera che non si fosse trovata verginità
21. alla giovane, condurranno la giovane alla porta della casa di
suo padre, e la gente della città la lapiderà sicchè muoja;
imperocchè ha commesso vituperio in Israele, fornicando in
casa di suo padre. E tu sgombrerai il male di mezzo a te.
Per intendere questa legge è necessario riferirsi ai costumi tuttora
in uso presso alcuni popoli meno civili dellʼAfrica e dellʼOriente,
dai quali si pratica che la notte stessa delle nozze, o il giorno
dopo, i parenti della sposa prendono e conservano come oggetto di
onore per la famiglia quei panni che possono dimostrare lo stato
di verginità, nel quale si trovava prima delle nozze. Or dunque il
Deuteronomista ha stabilito che nel caso di una calunnia per parte di
un uomo annoiato dopo qualche tempo della moglie, i genitori di lei
provino la calunnia con quei segni materiali che erano in grado di
fornire, e il calunniatore sia condannato ad una multa e a non poter
mai più ripudiare una donna ingiustamente da lui diffamata. Ma nel
caso che lʼaccusa del marito fosse provata vera, la giovane che non si
era saputa conservare intatta per le nozze legittime fosse condannata
a morte con la lapidazione. Legge in questa seconda parte certo
durissima, come quella che per i criterii di un giusto diritto impone
una pena troppo sproporzionata ad una mancanza piuttosto che colpa. Ma
tutto, anche nel diritto, è relativo ai tempi e ai luoghi. Presso certi
popoli la giovane che si dava in braccio ad un uomo disonorava tanto
la casa paterna da meritare la pena capitale, e tanto più la meritava,
quando si aggiungeva la colpa certo non lieve di avere ingannato chi
credeva di sposarsi a donna onesta e intatta. Comunque siasi però,
non vi è dubbio che tale è il significato letterale di questa legge
riconosciuto concordemente dalla maggior parte degli interpreti.[403]
Ma alcuni rabbini hanno inteso differentemente il testo, e per loro
il p_rodurre i segni della verginità, lo stendere il panno_ altro
non significa che provare con la discussione giuridica e con i
testimoni la calunnia apposta alla giovane. Questa poi è lʼopinione
che fu adottata contro quella più vera, che intendeva il testo nel
suo significato letterale.[404] Di più, parendo loro troppo crudele
la legge che condannava alla lapidazione una giovane per solo mal
costume, stabilirono che non fosse sottoposta alla pena capitale, se
non colei che si prostituisse nel tempo decorso fra gli sponsali e la
celebrazione delle nozze.[405] Giacchè gli sponsali erano per gli Ebrei
solenni, e la donna era tenuta come maritata, quantunque il matrimonio
non fosse compiuto.
Aggravarono poi dallʼaltro lato la pena dello sposo calunniatore,
sottoponendolo, oltre alle pene che resultano dalla lettera del testo,
anche a quella della fustigazione.[406]
* * * * *
Seguono alcune leggi sullʼadulterio, il quale, come già abbiamo veduto
(pag. 196 e seg.), era punito di morte tanto per lʼuomo seduttore,
quanto per la donna colpevole, eccetto, che questa non potesse provare
di avere soggiaciuto soltanto alla violenza, in luogo dove le sue grida
non potevano essere udite.
22. Quando si trovasse alcuno giacente con donna maritata,
morranno ambedue; lʼuomo che giace con la donna e la donna: e
sgombrerai il male da Israele.
23. Quando una giovane vergine fosse sposata ad un uomo, e
24. la trovasse un altro nella città, e giacesse con lei, li
porterete ambedue alla porta di quella città, e li lapiderete
con le pietre, sicchè muojano; la giovane, perchè, essendo in
città, non ha gridato, e lʼuomo, perchè ha stuprato la donna
del suo prossimo; e sgombrerai il male di mezzo a te.
25. Ma se lʼuomo trovasse in campagna la giovane sposata, e le
facesse forza, e giacesse con lei, morrà lʼuomo solo che
26. con lei si è giaciuto, e alla giovane non farai nulla; non
ha essa colpa mortale, perchè questo fatto è come quando
alcuno assale il compagno e lʼuccide; poichè lʼha trovata in
27. campagna; avrà gridato la giovane sposata, ma non ha avuto
chi la salvasse.[407]
28. Quando poi alcuno trovasse una giovane vergine che non fosse
sposata, e la prendesse e si giacesse con lei e fossero
29. trovati, questʼuomo che si è giaciuto con lei dia al padre
della ragazza cinquanta sicli dʼargento, e la tenga per
moglie (cfr. _Esodo_, XXII, 15, 16); siccome lʼha stuprata,
non potrà ripudiarla per tutta la vita.
Nonostante che il Deuteronomista con queste ed altre leggi, che fra
poco troveremo, abbia determinato alcune istituzioni intorno al
matrimonio, pure nè esso nè altri legislatori hanno propriamente
stabilito come il matrimonio dovesse tenersi legittimo. Dimodochè è da
credersi che avessero lasciato questa parte al diritto consuetudinario.
Ma se vogliamo essere anche intorno a questo istruiti, poco, o nulla,
ne possiamo sapere dai fatti narrati nella Scrittura.
Il primo matrimonio legittimo di cui ci venga narrato qualche
particolare è quello del patriarca Isacco, (_Genesi_, XXIV). Ma anche
qui sono più i precedenti del matrimonio, che non la forma di esso, che
ci viene dal biblico narratore esposta. Il servo di Abramo dà invero
dei doni alla famiglia di Rebecca e anche a lei stessa (ivi, 53);
ma non si può vedere in ciò un atto di matrimonio per procura. Egli
fa la proposta di matrimonio, i parenti della giovane acconsentono,
e la rimettono in sue mani, perchè la conduca al fidanzato. I doni
costituiscono qui un atto di cortesia e di generosità; ma non si può
dire in verun modo che siano il prezzo col quale, come praticavasi da
alcuni popoli, il marito comprava in certo modo la moglie. Dallʼaltro
lato poi che lʼuomo dovesse far sua la donna, pagando al padre o
alla famiglia o a lei stessa una dote, si rileva in prima da alcune
narrazioni. Così il patriarca Giacobbe pagò Labano con quattordici
anni di servizio per isposare le sue due figlie. (_Genesi_, XXIX, 18,
27, XXXI, 41). Sichem invaghito di Dina figlia di Giacobbe, dice al
padre e ai fratelli di lei, che qualunque dote e donativo gli avessero
chiesto, lʼavrebbe dato volentieri (ivi, XXXIV, 11, 12). I servi di
Saul fanno sapere a David che il re per dare in isposa la figlia, non
avrebbe accettato dote più gradita che lʼuccisione di cento Filistei
(1º _Sam._, XVIII, 25). Potrebbe a ciò obbiettarsi, che nel libro di
Tobia (VII, 15, 16), non si parla di dote pagata dallo sposo al padre
della giovane, e soltanto si accenna in genere alla stipulazione di
un atto coniugale, senza specificare in che cosa consistesse. Ma che
anticamente vigesse il costume di dare una dote al padre della giovane,
e che questo costume fosse confermato anche dalle leggi viene provato
oltre che dai fatti testè citati, anche da questo nostro testo, e da
quello dellʼEsodo (XXII, 16, 17). Del resto poi il passo di Tobia non
prova nulla in contrario; perchè nella stipulazione dellʼatto, di
cui non ci si fa sapere il contenuto, poteva benissimo parlarsi del
pagamento di questa dote, come di altre convenzioni. E quando anche
ciò non fosse, il libro di Tobia appartiene a tempi molto più recenti,
nei quali le antiche costumanze potevano essersi modificate. Ma oltre
questi pochi cenni altro non troviamo nella legge scritturale, e per
ciò vi ha supplito il diritto talmudico. Il quale non considera più la
dote, che lʼuomo avrebbe sborsato al padre o alla famiglia della sposa,
come quasi un mezzo di acquistarla, ma ne ha grandemente trasformato il
concetto.
Gli sponsali, detti ebraicamente _Irusin_ o anche _Qiddushin_,
valgono a considerare lʼuomo e la donna legati fra loro in vincolo
matrimoniale, sebbene non valgano per poter consumare il matrimonio; e
siffatto vincolo non si potrebbe sciogliere, se non col divorzio.[408]
Si può contrarre in tre modi, cioè con lʼanello, o con un atto scritto,
o col coito.[409] Se lʼuomo dà alla donna lʼanello in presenza di due
testimoni, o anche invece dellʼanello, un oggetto qualunque, purchè di
un determinato valore, dicendole: con questo tu mi sei sposata, ed essa
lʼaccetta, gli sponsali sono legalmente contratti.
Lo stesso ne consegue, se lʼuomo consegna alla donna in presenza di
due testimoni una carta o un altro oggetto, dove siano scritte le sole
parole: _tu mi sei sposata_, purchè siano state scritte con intenzione
determinata per quella cotal donna, ed essa lʼaccetti.
Finalmente, anche se un uomo o una donna alla presenza di due testimoni
si ritirano soli in una stanza, dichiarando di farlo per accoppiarsi
con intenzione di congiungersi in matrimonio, il vincolo legalmente
è valido; sebbene i rabbini per moralità lo abbiano proibito,
e sottoposto alla pena della fustigazione chi commettesse tale
impudenza.[410]
Perchè il legame sia valido, deve essere contratto dallʼuomo dopo la
pubertà,[411] al contrario una fanciulla impubere poteva essere fatta
sposa dal padre,[412] o se orfana anche sposarsi da sè stessa. Però
in questo secondo caso può, giunta alla pubertà, sciogliersi dagli
sponsali con una semplice dichiarazione, nè si richiede lʼatto formale
del divorzio[413] (_Ghet_), basta un atto meno solenne, fatto dalla
donna, che si chiamava _Rifiuto_ (_Miun_). Perchè gli sponsali si
tengono non veramente legittimi, come quelli che sono contratti da una
minorenne; non così quelli contratti dal padre, che ha autorità sulla
figlia impubere di promettere per lei. Ma giunte alla pubertà le donne
non possono essere sposate senza il loro consenso.[414]
Sono poi tenuti nulli tutti gli sponsali contratti fra persone la cui
unione per la legge scritturale sarebbe incestuosa, e così quelli
contratti per errore o per dolo con donna maritata.[415] Ma le unioni
proibite soltanto per ragione di purità, o tenute incestuose soltanto
per istituzione posteriore dei rabbini erano valide, e faceva dʼuopo
scioglierle mediante il divorzio.[416]
Un certo tempo più o meno lungo dopo gli sponsali, o anche
immediatamente dopo questi, si celebrano le nozze come atto iniziatore
del coabitare insieme dei coniugi.
È necessaria la presenza almeno di dieci persone come un atto
solenne, e che richiede una certa pubblicità,[417] e prima delle
nozze si stipula un atto fra lo sposo e la sposa, col quale esso le
costituisce una dote[418] esigibile soltanto in caso della morte del
marito, o di divorzio[419] non motivato da colpa della donna.[420]
Questa costituzione di dote non toglie però che la donna porti
anchʼessa, se di proprio possiede, o se la famiglia glie ne fa dono,
una dote al marito, della quale si parlava nellʼatto matrimoniale per
obbligare il marito o gli eredi di lui alla restituzione in ogni e
qualunque caso. Sulla somma della dote il marito suole fare un aumento
variabile secondo la consuetudine dei vari paesi. Può anche la donna
possedere dei beni stradotali, dei quali il marito gode i frutti,
ma non è responsabile nè della conservazione nè della restituzione
del capitale.[421] Oltre lʼobbligo della costituzione della dote il
matrimonio induce nellʼuomo i seguenti doveri verso la donna. Il
mantenimento, il vestiario, la coabitazione, il curarla in caso di
malattia, il riscattarla se fatta prigioniera, le spese funerarie, se
ella premorisse, farla mantenere dagli eredi, se restasse vedova, e
lasciarla abitare nella sua casa tutto il tempo che non esigesse la
dote costituitale dal marito, o non passasse a seconde nozze, prelevare
dallʼasse ereditario gli alimenti in favore delle figlie, e in favore
dei figli oltre la loro quota ereditaria la dote costituita alla loro
madre.[422] Istituzioni sempre necessario queste due ultime nel caso
non infrequente di avere figli da più donne, ma molto più necessarie
presso gli Ebrei, per i quali la poligamia era permessa.
In correspettività di questi doveri il marito ha diritto ai frutti di
ciò che possiede la moglie, e anche a quelli del suo lavoro, a ogni
oggetto da lei trovato, e a divenire di lei erede in precedenza di
qualunque altro congiunto, in caso che ella gli premorisse.[423]
Come si vede, la donna in questa parte è dal Talmud trattata assai
bene, tranne che nel diritto ereditario. Ma ciò esamineremo meglio,
quando a suo luogo esporremo ciò che spetta alle successioni.
Dalle leggi che stabiliscono certe relazioni fra lʼuomo e la donna il
Deuteronomista passa a proibire alcune unioni matrimoniali, e in prima
quella incestuosa con la moglie del padre, la sola che egli ripeta
dallʼelenco delle unioni incestuose enumerate da altri legislatori (v.
pag. 196 e seg.).
XXIII. 1. Non prenda alcuno la moglie di suo padre, e non iscuopra il
lembo di suo padre.
È proibito ancora di contrarre matrimonio con chi ha certi difetti
fisici, che lo rendono inetto alla procreazione, con chi è nato da
matrimonio incestuoso o adulterino, con i discendenti dei popoli
Moabiti e Ammoniti in perpetuo, e con glʼIdumei e con gli Egiziani fino
alla terza generazione dopo convertiti allʼEbraismo.
2. Non entri nellʼadunanza di Jahveh[424] chi è eunuco per i
testicoli compressi, o per verga amputata.
3. Non entri lo spurio[425] nellʼadunanza di Jahveh, nemmeno la
decima generazione non vi entri.
4. Non entri lʼAmmonita e il Moabita nellʼadunanza di Jahveh,
5. nemmeno la decima generazione non vʼentri in perpetuo. Perchè
non vi vennero incontro con pane e con acqua per via, quando
esciste dallʼEgitto, e perchè salariò contro di te Balaam
6. figlio di Béor, da Petor di Mesopotamia per maledirti. Ma non
volle Jahveh tuo Dio ascoltare Balaam, e lʼEterno tuo Dio
convertì per te la maledizione in benedizione, perchè Jahveh
7. tuo Dio ti ama.[426] Non ricercare la loro pace e il loro
bene tutti i tuoi giorni in eterno.
8. Non aborrire lʼIdumeo, perchè è tuo fratello. Non aborrire
9. lʼEgiziano, perchè fosti forestiere nella sua terra. I figli
che saranno nati a loro in terza generazione, potranno
entrare nellʼadunanza di Jahveh.
I talmudisti hanno ristretto la proibizione dei matrimoni con i
discendenti dei Moabiti e degli Ammoniti agli uomini appartenenti a
questi popoli, e non alle donne che si fossero convertite allʼEbraismo.
A ciò furono costretti per non tenere il re David di origine spuria,
giacchè la sua famiglia, secondo il libro di Rut (IV, 17), sarebbe
derivata dal matrimonio di Booz con Rut Moabita.[427] Non tennero conto
però che dal libro di Nehemia (XIII) resulta chiaramente che la legge
deuteronomica era interpretata come applicabile indifferentemente
agli uomini e alle donne. Sia venia però ad un errore che ha fatto
interpetrare la legge con qualche maggiore larghezza.
* * * * *
Nel rimanente del capitolo xxiii si succedono alla rinfusa varii
precetti di pulizia, di umanità, di buon costume, di carità e di
religione.
10. Quando escirai in accampamento contro i tuoi nemici, ti
11. riguarderai di ogni cosa cattiva.[428] Quando fosse fra te
alcuno impuro per qualche accidente notturno, esca fuori
12. dellʼaccampamento, e non vi rientri, e al volgere della
sera si lavi nellʼacqua, e quando sarà tramontato il sole,
13. rientrerà nellʼaccampamento. E un luogo tu avrai fuori
14. dellʼaccampamento, nel quale tu possa escir fuori. E abbiti
un piuolo fra i tuoi arnesi, col quale scavare quando tu
stai fuori, per assettarti e coprire il tuo escremento.
15. Perchè Jahveh tuo Dio va in mezzo al tuo accampamento, per
liberarti e consegnare i tuoi nemici dinanzi a te; e il tuo
accampamento sarà santo, ne si vedrà in esso alcuna cosa
vergognosa, per la quale egli si allontani da te.
16. Non consegnare il servo al suo padrone, quando da esso si
17. salvi presso di te. Con te abiti presso di te nel luogo che
preferirà, in una delle tue città che meglio gli piace, non
lo opprimere.
Questo precetto così umano verso gli schiavi è stato dai talmudisti
ristretto al solo caso dello schiavo che fugga da altro paese nella
Palestina;[429] e secondo altri, quando lo schiavo sia stato comprato
da alcuno con la promessa di farlo libero.[430] In questo modo i
rabbini hanno tolto al precetto scritturale quasi tutta quella generosa
umanità dalla quale era ispirato.
18. Non sia prostituta tra le figlio dʼIsraele, nè cinedo fra i
19. figli dʼIsraele. Non portare dono di meretrice, nè prezzo
di cinedo[431] alla casa di Jahveh tuo Dio per alcun voto,
perchè abborrimento di Jahveh tuo Dio sono ambedue.
20. Non usureggiare verso il tuo fratello, nè usura di denaro,
21. nè usura di cibo, nè usura di alcuna cosa che si presti. Con
lo straniero usureggia, non col tuo fratello; acciocchè ti
benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani,
sulla terra nella quale tu vai per possederla.
La carità di prestare senza interesse era ristretta alla gente dello
stesso popolo; ma un giusto interesse sulle prestazioni, perchè così
deve intendersi lʼusura permessa dalla legge, non era inibito negli
affari che contraevansi con gli stranieri.
22. Quando fai un voto a Jahveh tuo Dio non ritardare a
soddisfarlo; perchè lo ricercherebbe Jahveh tuo Dio da te, e
23. sarebbe in te peccato. Ma se ti asterrai dal votare, non sarà
24. in te peccato. Ciò che pronunziano le tue labbra osserverai
ed eseguirai, come hai fatto voto a Jahveh tuo Dio, lʼofferta
che hai detto con la tua bocca.
25. Quando andrai nella vigna del tuo compagno, mangerai uva
secondo il tuo desiderio a tua sazietà, ma non la porre nei
tuoi vasi.
26. Quando andrai nella mèsse del tuo compagno, potrai prendere
delle spighe con la tua mano, ma non alzare la falce sulla
mèsse del tuo compagno.
I pochi grappoli dʼuva o i pochi frutti, o le poche spighe, che si
potevano prendere per mangiarle sol luogo, e cavarsi una voglia del
momento, non erano considerate un furto; perchè la quantità poteva
essere piccolissima, e perchè nei costumi dei popoli agricoli era una
concessione che i proprietari reciprocamente si facevano. Ma lʼabusarne
fino a portarne via, era considerato come appropriazione illecita.
Però i talmudisti hanno inteso questo luogo in modo molto più
restrittivo per i soli operai, dando a questi il permesso di mangiare
dei prodotti del terreno, mentre erano occupati a lavorare per conto
del proprietario, e anche ciò con altre minuziose limitazioni, che qui
non è prezzo dellʼopera enumerare.[432] Sembra dallʼaltro lato che gli
scrittori degli Evangeli dessero al nostro testo il significato che
appare dalla lettera.[433]
Una legge concernente la donna ripudiata, che avrebbe avuto logicamente
il suo luogo fra le altre leggi sul matrimonio, è stata invece dal
Deuteronomista relegata qui fra precetti di tuttʼaltro genere.
XXIV. 1. Quando alcuno prenda una donna, e si unisca con lei, e poi
ella non abbia grazia presso di lui, perchè avrà trovato in
essa alcuna cosa vergognosa; e le abbia scritto una carta di
ripudio, e glie lʼabbia consegnata, e lʼabbia mandata via di
2. sua casa; se ella, escita dalla casa di lui, va ad unirsi ad
3. altrʼuomo, e anche il secondo manto lʼodia, e le scrive la
carta di ripudio, e glie la consegna, e la manda via di sua
casa, o se muore questo secondo marito, che lʼaveva presa in
4. moglie; non può il suo primo marito, che lʼaveva ripudiata,
tornare a prenderla, perchè gli sia moglie dopo che è stata
contaminata; perchè è abbominazione dinanzi a Jahveh; e non
rendere peccaminoso il paese che Jahveh tuo Dio ti dà in
eredità.