vigliacco e pauroso non avrebbe avuto se non a dichiarare questo suo
vergognoso sentimento, per non essere tenuto a far parte dellʼesercito.
Dimodochè parrebbe che non ci potevano essere come nel regime militare
di altri popoli veri renitenti alla leva. Ma è forza pur dire che
il legislatore fosse certo di poter contare sul sentimento di amor
patrio, e di onore nazionale, ancorchè non fossero molti costoro che
avrebbero potuto fare simile dichiarazione; imperocchè altrimenti quali
perniciose conseguenze non ne sarebbero derivate? Se i più, o molti,
fossero stati così vili da dichiarare di temere la guerra, il popolo
ebreo sarebbe stato preda del primo nemico; mentre la storia prova che
in ogni tempo oppose eroica resistenza anche a popoli incomparabilmente
più potenti, come gli Assiri, i Babilonesi, i Greci, e i Romani.
Dimodochè una istituzione, che sarebbe assurda nei costumi borghesi ed
effeminati dei popoli moderni, era anzi ispirata da vera libertà in un
popolo che religione ed amore di patria rendeva doppiamente fiero ed
indomabile. Lo che viene pienamente dimostrato da alcune parole del
Maimonide, che ci sembra prezzo dellʼopera qui riportare: «Dopochè
alcuno è entrato nelle schiere di guerra si affidi alla speranza
dʼIsraele, e a chi lo salva in tempo di sciagura; e sappia che per
lʼunità di Dio egli combatte, e ponga lʼanima sua ad ogni rischio;
nè tema, nè sʼimpaurisca, nè pensi alla moglie ed ai figli, anzi ne
cancelli la memoria dal cuore, e si astragga da ogni cura per attendere
alla guerra. Chi cominciasse poi a pensare e a sospettare intorno alla
guerra in modo da avvilirsi, prevaricherebbe un precetto proibitivo;
perchè è detto nella Scrittura: _non si ammollisca il vostro cuore, e
non temete, non vi smarrite, non vʼimpaurite dinanzi a loro_ (_Deut._,
XX, 3). Oltre a ciò tutto il sangue dʼIsraele è affidato a ognuno dei
combattenti, e se non vince e non fa la guerra con tutto il cuore e
con tutta lʼanima, è come se versasse il sangue di tutti...., invece
chi combatte con coraggio, senza timore alcuno, e ha intenzione di
santificare Dio, è certo di non incontrare danno, e di non imbattersi
in alcun male».[377] Per questa profonda fiducia adunque in Jahveh,
che era nello stesso tempo un sentimento patrio, il legislatore del
Deuteronomio poteva dettare una disposizione di diritto militare, quale
è quella che testè abbiamo accennata; tanto più che, anche secondo
il testo della Scrittura, il bando incominciava da una esortazione
a non avere alcun timore e a mostrarsi anzi coraggiosi e intrepidi
contro qualunque nemico (v. 3). Ad opinione del Talmud il sacerdote
deputato a questo officio veniva consacrato con una speciale unzione,
e il suo bando era ripetuto in parte da altri sacerdoti e in parte
da altri officiali, affinchè tutti potessero udirlo. E non solo chi
avesse fabbricato una casa o piantato una vigna, ma anche chi lʼavesse
ereditata, o lʼavesse comprata, o ricevuta in dono, senza averne
goduto, era esente dal servizio militare. E così pure, intendendo
con certa larghezza le espressioni del testo, per casa intendevano i
rabbini qualunque edificio, ove fosse possibile porsi al riparo, per
esempio anche una stalla, o un magazzino; e per vigna intendevano anche
qualunque piantagione di alberi fruttiferi, che occupasse una certa
estensione. Se però costoro erano esenti dallʼobbligo di combattere,
dovevano prestare servizio per aver cura delle provvisioni, e per
rendere praticabili le vie. Quando poi alcuno si fosse unito in
matrimonio, o avesse cominciato ad abitare una casa nuova, o a godere
di una vigna piantata di recente, o di altra agricola piantagione
lʼesenzione avrebbe dovuto durare, secondo il Talmud, per il tempo
di un anno, riferendosi ad altro passo del Deuteronomio, nel quale
veramente si parlerebbe soltanto di un nuovo sposo (XXIV, 5). Ma,
fondandosi sullʼanalogia, parve loro di poter fissare dentro gli stessi
termini lʼesenzione anche degli altri, di cui si tratta in questo
nostro testo.[378]
La seconda legge del diritto di guerra concerne il modo di comportarsi
verso il nemico. Trattandosi di città non appartenenti nè ai popoli
della Palestina nè agli Amaleciti, si dovevano prima invitare alla
pace, perchè si sottoponessero a un tributo e alla soggezione del
popolo ebreo; e quando questa condizione non fosse accettata, la guerra
era bandita. In caso di vittoria ogni uomo adulto era ucciso, le donne
e i fanciulli fatti schiavi, e ogni avere predato (v. 10–18). Con poca
differenza era questo il feroce diritto di guerra di tutti i popoli
antichi, e solo a poco a poco i costumi si mitigarono da rendere la
guerra non tanto devastatrice, o almeno non micidiale per quelli che
non vi prendono attivamente parte.
È da notarsi anzi che con certa mitezza il legislatore ebreo comandò di
risparmiare in parte le campagne, e proibì di distruggere gli alberi
fruttiferi, anche nel caso di porre lʼassedio intorno ad una città (v.
19, 20).[379]
Il diritto di guerra conduce il Deuteronomista a trattare di un caso
specialissimo, che poteva non tanto di rado esserne una conseguenza,
cioè di una donna prigioniera, della quale uno dei soldati vincitori si
fosse invaghito in modo da farne sua moglie (XXI, 10–14).[380]
La legge si mostra umana e compassionevole verso donna tanto sciagurata
da aver perduto patria e famiglia. Impone al vincitore di condurla
in sua casa, e prima di tutto purificarla nella persona, facendole
radere il capo e curare le unghie. Che il radersi fosse una forma
di purificazione si desume ancora da ciò che vien detto per la
consacrazione dei Leviti (_Num._, VIII, 7) e per analogia si può
pensare lo stesso del tagliarsi le unghie. Altra forma di purificazione
era lo spogliarsi degli abiti che la donna aveva portato, quasi dovesse
abbandonare ogni cosa recata dal paese straniero. Quindi per un mese
era lasciata in libertà di far lutto per la perdita dei genitori e
della famiglia. Soltanto dopo di ciò era permesso di regolarmente
sposarla. Nel caso poi che allʼuomo più non piacesse come moglie,
poteva ripudiarla al pari di qualunque altra donna, ma non venderla ad
altri nè trattarla duramente come schiava.
I rabbini in parte hanno reso questa legge anche più umana, e in parte
vi hanno introdotto il loro principio dʼisolamento, per il quale
procuravano di rendere anche più difficile qualunque unione con donne
di altri popoli. Essi avevano permesso in tempo di guerra lʼinfrazione
di molti riti obbligatorii in tempi ordinari, e particolarmente di far
uso di qualunque cibo e di qualunque bevanda, fosse anche carne di
porco, o vino consacrato a qualche pagana divinità.[381] E con largo
principio di tolleranza non avevano nè anche considerato peccato, se
i soldati, facendo in guerra delle belle prigioniere, soggiacevano
alla fralezza dei sensi.[382] Ma, obbedendo poi dallʼaltro lato a un
principio di morale, imponevano che si riparasse al male commesso in un
impeto di sensuale voluttà. E la riparazione consisteva nellʼastenersi
di più usare con quella donna, fino a che non fosse fatta legittima
moglie, come la legge imponeva. Ma per i rabbini il radersi il capo, il
mutarsi di vesti non erano forme di purificazione; al contrario imposte
dalla legge, perchè coi capelli rasi, con vesti di duolo la prigioniera
non più bella apparisse al vincitore, e se ne infastidisse in modo da
non più farla sua moglie. Anzi ad opinione di un Dottore la frase della
Scrittura non significherebbe di tagliarsi le unghie, ma di lasciarle
crescere per rendere in questo modo la persona di aspetto sempre più
lurido. Anche il tempo del lutto, secondo uno dei Dottori, non doveva
essere di un solo mese, come dice chiaramente il testo, ma di tre mesi,
e ad opinione di altro dottore, di quattro;[383] e forse, anche ciò era
fatto allo scopo di tentare che col più lungo tempo i sentimenti del
vincitore si mutassero. Trascorso questo tempo, la donna, se voleva,
poteva farsi ebrea e sposarsi col suo conquistatore, se poi non avesse
voluto convertirsi allʼebraismo, avrebbe dovuto almeno accettare i
sette precetti dei Noachidi (v. sopra, pag. 5 e seg.); ma in questo
caso non poteva sposarsi collʼebreo, e restava ad ogni modo in
condizione libera, come qualunque straniero che fosse andato ad abitare
nel paese deglʼIsraeliti.[384]
Con questa ultima disposizione i rabbini si mostrarono verso la donna
presa prigioniera animati da uno spirito anche di maggiore libertà, che
la legge scritta; perchè lasciarono in suo arbitrio di far parte o no
del popolo ebreo, e per conseguenza di sposarsi o no con quellʼuomo a
cui solo la fortuna della guerra lʼavrebbe legata.
* * * * *
Lʼaver trattato della donna prigioniera di guerra conduce il
Deuteronomista a parlare di altre relazioni di famiglia, e quindi dal
v. 15 del cap. XXI fino a tutto il cap. XXV si contiene una serie di
disposizioni legislative, religiose e morali non sempre molto connesse
fra loro, le quali daremo per intiero tradotte; perchè questo ci sembra
il luogo più acconcio del codice deuteronomico a presentare un giusto
concetto delle leggi, dei riti e della morale in esso contenuti; e ad
ogni singolo precetto noteremo, secondo il consueto, le più importanti
aggiunte o modificazioni rabbiniche.
XXI. 15. Quando un uomo avesse due mogli, una amata, e lʼaltra
odiata, e gli partorissero figli lʼamata e lʼodiata, e il
16. figlio primogenito fosse della odiata; nel giorno, in cui fa
eredi i suoi figli di ciò che egli ha, non potrà dichiarar
primogenito il figlio della donna amata a preferenza del
17. figlio primogenito della odiata. Anzi il primogenito figlio
della odiata riconoscerà, per dargli parte doppia in tutto
ciò che possiede; perchè esso è il principio del suo vigore,
a lui spetta il diritto della primogenitura.
È questo il solo luogo della legge, dove si confermi il diritto
consuetudinario della primogenitura, che consisteva nellʼereditare
quota doppia di ognuno degli altri fratelli.
Il legislatore temeva che, nel caso non certo infrequente della
poligamia, nel quale una delle mogli fosse la preferita, il primo nato
di lei, potesse togliere il diritto a quello che era il primo figlio
del padre, e quindi il vero suo primogenito. Lʼantica leggenda narrava
appunto che ciò fosse avvenuto rispetto a Giuseppe a danno di Ruben.
(_Gen._, XLVIII, 22). E quantunque questo trasferimento di diritto
potesse convalidarsi collʼautorità del patriarca Giacobbe, pure la
legge lo proibisce.
Tutto quanto concerne poi il diritto successorio ci riserviamo a
spiegare, quando esporremo il capitolo xxvii del Numeri, ove più
direttamente se ne parla.
Ma lʼaver toccato dei diritti dei figli conduce il Deuteronomista a
parlare del figlio malvagio.
18. Quando sia ad un uomo un figlio ritroso e ribelle, che non
ascolti la voce di suo padre e la voce di sua madre, i quali
19. lo correggano, senza chʼesso gli ascolti, lo prendano il
padre e la madre, e lo conducano agli anziani della città, ed
alla porta[385] del luogo, e dicano agli anziani della città:
20. questo nostro figliuolo è ritroso e ribelle, non ascolta la
21. nostra voce, è scialacquatore e beone; e lo lapideranno tutta
la gente della sua città con le pietre, sicchè muoja; e tu
sgombrerai il male di mezzo a te; e tutto Israele ascolterà e
vedrà.
Certo che la pena della lapidazione per un giovane dissipato e
contumace contro lʼautorità dei genitori, deve a noi parere soverchia
e crudele. Ma ricordiamo il diritto di vita e di morte che il padre
di famiglia aveva presso gli antichi Romani, e riflettiamo che il
legislatore ebreo non gli concede anche per le colpe domestiche, se
non il diritto di accusarlo presso i magistrati ordinarii. I quali
naturalmente dovevano istruire un processo in forma regolare. Manca poi
nel testo della Scrittura ogni precisa determinazione degli estremi
richiesti per potere costituire un tale reato. Solo stabilisce il
modo di esecuzione della sentenza. E mentre per ogni altro caso i
primi esecutori dovevano essere i testimoni (cfr. XVII, 7), qui con
pietoso consiglio vengono liberati i genitori dellʼaccusato dal troppo
crudele officio, cui sono invece deputati indifferentemente tutti gli
abitanti della città. Ma quelle più precise determinazioni che mancano
nella Scrittura si trovano nel diritto talmudico, il quale inoltre ha
talmente ristretto i termini di questo reato da renderlo giuridicamente
quasi impossibile.
Furono in primo luogo escluse le femmine. Quindi dovendo stabilirsi
lʼetà, questa per i rabbini non poteva essere inferiore di tredici anni
compiuti, perchè quelli di età inferiore erano considerati minori per
ogni effetto sia giuridico sia religioso. Ma compiuti i tredici anni,
il tempo di tale soggezione allʼarbitrio dei genitori non durava per
i rabbini al massimo più che tre mesi; perchè si teneva che a questo
tempo fosse compiuta la pubertà, la quale avrebbe messo la persona per
certi effetti in balìa di sè stessa, e non più trattenuta sotto una
così dura soggezione paterna. Di più se anche prima dei tre mesi si
fossero manifestati certi indizii di pubertà, ne derivava lo stesso
effetto.
La colpa doveva consistere nel rubare al padre, e comprare carne e
vino in grande quantità per farne oggetto di crapula fuori di casa con
compagni crapuloni e di mal costume. Lʼaccusa doveva essere fatta da
padre e madre concordi; dimodochè non solo si richiedeva il consenso
di ambedue, ma non poteva essere accusato chi fosse orfano di uno dei
genitori. I quali poi, spingendo i rabbini le cose fino allʼassurdo,
dovevano essere esenti da molti difetti fisici, cioè nè monchi, nè
zoppi, nè sordi, nè ciechi, nè muti. Dimodochè se uno dei due genitori
avesse avuto qualcuno di questi corporali difetti, il processo per tale
reato non avrebbe potuto nemmeno istruirsi.
La prima accusa doveva avvenire con prova testimoniale dinanzi a tre
giudici, e questa non portava altra conseguenza che la fustigazione.
Quando a questa prima condanna il figlio non avesse mutato costume, e
fosse ricaduto nelle prime colpe, i genitori dovevano accusarlo con
nuova prova testimoniale dinanzi un tribunale di 23 magistrati, del
quale facessero parte i tre giudici del primo processo, e compiute le
forme di ogni altra causa capitale, si dava la sentenza. Però tutto il
tempo che questa non era proferita i genitori avrebbero potuto ritirare
lʼaccusa.[386]
È chiaro che i rabbini mossi da altri principii in tempi di più
avanzata civiltà, senza tradire la lettera della legge, contro la quale
non hanno mai apertamente stabilito nessuna istituzione, hanno voluto
trovar modo, acciocchè la legge non venisse in fatto eseguita. Al qual
fine, se bene si guarda, sarebbe bastato anche solo fissare i termini
della colpabilità nel ristrettissimo termine di tre mesi durante tutta
la vita, ma ai rabbini ciò non parve sufficiente, e vollero porvi anche
altre restrizioni.
Da questo caso di delitto capitale il Deuteronomista passò a stabilire
una regola generale intorno alla condanna di morte.
22. E quando sia in alcuno colpa di giudizio capitale, sicchè
23. sia fatto morire, lo impiccherai sul legno. Non passi la
notte il suo cadavere sul legno; anzi lo seppellirai nello
stesso giorno, perchè maledizione di Dio è lʼimpiccato, e non
contaminare la terra che Jahveh tuo Dio ti dà in possessione.
Questo testo da quasi tutti glʼinterpetri è stato spiegato nel senso
che lʼimpiccagione non fosse il modo di eseguire la condanna capitale,
e solo uno spregio fatto al corpo del giustiziato, impiccandolo, dopo
che in altro modo era stata eseguita la condanna.
Ma a noi pare di dovere intendere diversamente, cioè che lʼimpiccagione
era il modo appunto, col quale la condanna capitale generalmente doveva
essere eseguita, eccetto quei casi in cui il testo impone un diverso
modo di giustiziare. Infatti la Scrittura stabilisce per lo più la
condanna capitale senza indicare la maniera di eseguirla, e solo in
parecchi casi determina la lapidazione; in due soli poi, cioè, per
lʼadulterio con la madre o con la figlia della moglie (_Levit._, XX,
14), e per la prostituzione di una figlia di un sacerdote (ivi, XXI,
9) impone lʼabbruciamento; e per un solo caso, cioè per lʼapostasia di
una intiera città, prescrive lʼuccisione con la spada (_Deut._, XIII,
15). Ora il nostro testo è grammaticalmente suscettibile di diversa
interpretazione, secondo che si traduce la congiunzione la quale unisce
la proposizione _sia fatto morire_ con la precedente. Perchè se quella
congiunzione si intende come una semplice copulativa, traducendo: _e
sia fatto morire_, lʼimpiccagione, di cui quindi si parla, doveva
succedere la morte del condannato: ma se, come noi crediamo, la
congiunzione in questo caso non è semplice copulativa, ma invece
consecutiva, allora la terza proposizione: _e lʼimpiccherai_ indica il
modo di eseguire la condanna.
Noi preferiamo questa seconda interpretazione, perchè sarebbe strano
che la legge imponesse lʼimpiccagione dopo la morte, come un dispregio
per il condannato, mentre dallʼaltro lato vuole che si usi al cadavere
il riguardo di toglierlo dalla forca prima che annotti. Sarebbero
queste due disposizioni contraddittorie, contenendo lʼuna il dispregio,
lʼaltra il rispetto per il cadavere del giustiziato. Invece essendo
lʼimpiccagione il modo più generale di giustiziare, il precetto di
seppellire il cadavere nel giorno stesso è ispirato da un sentimento
lodevole, essendo inutile lʼincrudelire contro un corpo insensibile,
quando già la giustizia è soddisfatta.
Anzi a questo sentimento morale il legislatore accoppia quello
religioso, vietando di rendere immondo il paese col lasciare a lungo
insepolti i cadaveri, che avrebbero potuto divenire facilmente preda di
animali o di uccelli rapaci.
Inoltre poi sembra ragionevole che in qualche luogo uno dei legislatori
abbia indicato il modo più generale con cui si dovesse giustiziare;
e se togliamo questo, e non lo intendiamo come da noi si propone,
siffatta indicazione mancherebbe del tutto.
Finalmente, per quanto si debba andar cauti nel dare molto peso
alla tradizione talmudica, non è però che le si debba negare ogni e
qualunque valore. Ora essa insegna, come abbiamo già sopra notato
(pag. 104 e seg.) che i modi di eseguire la condanna capitale erano
quattro; la lapidazione, il bruciamento, il taglio del capo, e la
strangolazione.[387] I primi tre si trovano nei singoli casi indicati
nel testo, ma del quarto non si farebbe parola, se togli il passo in
questione. È vero dallʼaltro lato che la strangolazione secondo il
Talmud si sarebbe eseguita in modo diverso dallʼimpiccamento, ma è
pure anche questa una maniera di strangolare.[388] E che nel modo più
preciso di esecuzione il Talmud dissenta dalla lettera del testo, non
è meraviglia, quando tanto differentemente, come abbiamo veduto (pag.
197), intendeva che si applicasse la condanna dellʼabbruciamento, e
quando anche la lapidazione si sarebbe fatta secondo i rabbini in
maniera alquanto diversa da ciò che generalmente sʼintende. Imperocchè
prima che il popolo gettasse le pietre addosso al condannato, questi
era posto in un luogo alto due volte la statura dʼun uomo, di là
sospinto in basso da uno dei testimoni: se nella caduta moriva, non
si richiedeva di più, altrimenti un altro dei testimoni gli gettava
una pietra contro il cuore; e se nemmeno a questa fosse seguita la
morte, allora soltanto il popolo gli gettava contro le pietre.[389]
Ma a conferma del nostro modo dʼinterpetrare a noi basta che la
tradizione ammetta quattro modi di esecuzione per le condanne capitali,
mentre secondo lʼaltra interpretazione ne resterebbero soltanto
tre. Difatti tanti e non più ne ammette il Saalschütz,[390] e il
Michaelis solo due, tenendo anche il bruciamento, uno spregio fatto
al cadavere del colpevole, per disperderne ogni resto, e non un modo
di giustiziare.[391] Ma le parole del testo nei due citati passi del
Levitico sono troppo chiaramente contrarie a siffatta interpretazione,
e già il Saalschütz ha dimostrato essere più ragionevole tenersi al
senso piano della lettera.
I rabbini però i quali volevano che la strangolazione si eseguisse in
modo diverso dallʼimpiccamento, dovevano in altra maniera intendere
il nostro testo. E secondo un Dottore, tutti i giustiziati con la
lapidazione dovevano poi impiccarsi; secondo lʼopinione degli altri
Dottori, che quindi prevalse, solo il bestemmiatore, e lʼapostata a
un culto idolatrico, e anche in questi due casi gli uomini e non le
donne,[392] risparmiando a queste per un riguardo al pudore un maggiore
avvilimento, anche nei casi da essi tenuti più gravi.
* * * * *
I primi dodici versi del cap. XXII contengono alcuni precetti di vario
genere, fra i quali sarebbe difficile trovare anche il semplice filo
dellʼassociazione delle idee, che ha potuto condurre lo scrittore a
passare dallʼuno allʼaltro. Il primo concerne il rispetto per lʼaltrui
proprietà, imponendo il dovere della restituzione di ogni cosa, che
trovisi smarrita dal suo proprietario (cfr. _Esodo_, XXIII, 4).
XXIII. 1. Quando tu vedrai il bove del tuo fratello o il suo agnello
smarrito non ti ritrarre da essi, ma restituiscili al tuo
2. fratello. E se non è vicino a te il tuo fratello, o non lo
conosci, raccogli quelli dentro la tua casa, e siano presso
di te, fino che il tuo fratello li ricerchi; e glie li
3. restituirai. E così farai per il suo giumento, e così farai
per il suo vestito, e così farai per ogni oggetto perduto del
tuo fratello, che si smarrisca da lui, e tu lo trovi, non
potrai ritirartene.
A questʼobbligo imposto dalla Scrittura il diritto talmudico ha
aggiunto che, trovando qualche animale o qualche oggetto non proprio,
se ne debba fare pubblico bando. Il quale avveniva, quando il popolo
dʼIsraele aveva propria vita politica, nelle tre feste annuali, e
poi una quarta volta, finita la terza festa; perchè in quelle tutti
convenivano in Gerusalemme. Distrutto lo Stato israelitico, il bando
deve farsi nelle Sinagoghe, o negli altri ritrovi di religioso
convegno.[393] Dopo il quarto bando, chi ha trovato lʼoggetto perduto è
obbligato di conservarlo; e trattandosi di animali il cui mantenimento
esigerebbe cura e spese, dopo un certo tempo più o meno lungo secondo
la varia specie degli animali, può venderli e serbarne il ricavato,
senza che mai per diritto di prescrizione possa considerarli come
suoi,[394] eccetto che il possessore non abbia in qualche modo
renunziato alla ricuperazione.[395] Ma chiunque si presenti a reclamare
lʼoggetto deve fornire prova o per connotati o per testimoni di essere
lui il proprietario.[396] Tantochè gli oggetti che sono comunemente
simili nella loro specie, e le monete di cui non possono darsi
connotati, appartengono di buon diritto a colui che le trova.[397]
Molti altri particolari sono stati poi determinati dai rabbini intorno
al possesso degli oggetti perduti; ma si entrerebbe qui in una troppo
minuta casistica, aliena dal nostro assunto.
* * * * *
Al pari dellʼautore del primo codice, il Deuteronomista impone
lʼobbligo di aiutarsi lʼun lʼaltro, nel caso certo non infrequente che
si vedessero gli animali altrui caduti, o in altro modo bisognosi di
soccorso.
4. Quando tu veda il giumento del tuo fratello, o il suo bove
caduto nella strada, non te ne ritrarre, ma insieme con lui
rilevalo: (Cfr. _Esodo_, XXIII, 5).
Un rispetto al buon costume, e la cura di allontanare gli Ebrei anche
dalle occasioni che potevano condurre alle infami corruzioni praticate
da altri popoli fece dettare al Deuteronomista il seguente precetto.
5. Arredo dʼuomo non si ponga sulla donna, nè lʼuomo si vesta
abito muliebre; imperocchè abbominazione di Jahveh è chiunque
fa tali cose.
I rabbini proibiscono non solo gli abiti, ma altresì qualunque genere
di ornamento femminile; come alle donne di indossare le armi proprie
allʼuomo, fosse ancora che ispirate da eccezionale sentimento eroico
volessero andare in guerra.[398]
* * * * *
Il principio di conservare per quanto possibile tutte le produzioni
naturali, delle quali è permesso agli uomini valersi, sino che può
tornare utile ai bisogni della vita, ma non inutilmente distruggerle,
fece dettare al Deuteronomista il seguente precetto sui nidi degli
uccelli.
6. Quando ti capiti dinanzi un nido dʼuccelli per via, in
qualsivoglia albero, o sul suolo, pulcini o uova, e la madre
covi sui pulcini o sullʼuova, non prendere la madre con i
7. figli. Manderai via la madre, e i figli prenderai per te,
acciocchè ti avvenga bene e prolunghi i tuoi giorni.