Può sembrare strana però lʼultima specie di esclusione, giacchè ogni

vigliacco e pauroso non avrebbe avuto se non a dichiarare questo suo

vergognoso sentimento, per non essere tenuto a far parte dellʼesercito.

Dimodochè parrebbe che non ci potevano essere come nel regime militare

di altri popoli veri renitenti alla leva. Ma è forza pur dire che

il legislatore fosse certo di poter contare sul sentimento di amor

patrio, e di onore nazionale, ancorchè non fossero molti costoro che

avrebbero potuto fare simile dichiarazione; imperocchè altrimenti quali

perniciose conseguenze non ne sarebbero derivate? Se i più, o molti,

fossero stati così vili da dichiarare di temere la guerra, il popolo

ebreo sarebbe stato preda del primo nemico; mentre la storia prova che

in ogni tempo oppose eroica resistenza anche a popoli incomparabilmente

più potenti, come gli Assiri, i Babilonesi, i Greci, e i Romani.

Dimodochè una istituzione, che sarebbe assurda nei costumi borghesi ed

effeminati dei popoli moderni, era anzi ispirata da vera libertà in un

popolo che religione ed amore di patria rendeva doppiamente fiero ed

indomabile. Lo che viene pienamente dimostrato da alcune parole del

Maimonide, che ci sembra prezzo dellʼopera qui riportare: «Dopochè

alcuno è entrato nelle schiere di guerra si affidi alla speranza

dʼIsraele, e a chi lo salva in tempo di sciagura; e sappia che per

lʼunità di Dio egli combatte, e ponga lʼanima sua ad ogni rischio;

nè tema, nè sʼimpaurisca, nè pensi alla moglie ed ai figli, anzi ne

cancelli la memoria dal cuore, e si astragga da ogni cura per attendere

alla guerra. Chi cominciasse poi a pensare e a sospettare intorno alla

guerra in modo da avvilirsi, prevaricherebbe un precetto proibitivo;

perchè è detto nella Scrittura: _non si ammollisca il vostro cuore, e

non temete, non vi smarrite, non vʼimpaurite dinanzi a loro_ (_Deut._,

XX, 3). Oltre a ciò tutto il sangue dʼIsraele è affidato a ognuno dei

combattenti, e se non vince e non fa la guerra con tutto il cuore e

con tutta lʼanima, è come se versasse il sangue di tutti...., invece

chi combatte con coraggio, senza timore alcuno, e ha intenzione di

santificare Dio, è certo di non incontrare danno, e di non imbattersi

in alcun male».[377] Per questa profonda fiducia adunque in Jahveh,

che era nello stesso tempo un sentimento patrio, il legislatore del

Deuteronomio poteva dettare una disposizione di diritto militare, quale

è quella che testè abbiamo accennata; tanto più che, anche secondo

il testo della Scrittura, il bando incominciava da una esortazione

a non avere alcun timore e a mostrarsi anzi coraggiosi e intrepidi

contro qualunque nemico (v. 3). Ad opinione del Talmud il sacerdote

deputato a questo officio veniva consacrato con una speciale unzione,

e il suo bando era ripetuto in parte da altri sacerdoti e in parte

da altri officiali, affinchè tutti potessero udirlo. E non solo chi

avesse fabbricato una casa o piantato una vigna, ma anche chi lʼavesse

ereditata, o lʼavesse comprata, o ricevuta in dono, senza averne

goduto, era esente dal servizio militare. E così pure, intendendo

con certa larghezza le espressioni del testo, per casa intendevano i

rabbini qualunque edificio, ove fosse possibile porsi al riparo, per

esempio anche una stalla, o un magazzino; e per vigna intendevano anche

qualunque piantagione di alberi fruttiferi, che occupasse una certa

estensione. Se però costoro erano esenti dallʼobbligo di combattere,

dovevano prestare servizio per aver cura delle provvisioni, e per

rendere praticabili le vie. Quando poi alcuno si fosse unito in

matrimonio, o avesse cominciato ad abitare una casa nuova, o a godere

di una vigna piantata di recente, o di altra agricola piantagione

lʼesenzione avrebbe dovuto durare, secondo il Talmud, per il tempo

di un anno, riferendosi ad altro passo del Deuteronomio, nel quale

veramente si parlerebbe soltanto di un nuovo sposo (XXIV, 5). Ma,

fondandosi sullʼanalogia, parve loro di poter fissare dentro gli stessi

termini lʼesenzione anche degli altri, di cui si tratta in questo

nostro testo.[378]

La seconda legge del diritto di guerra concerne il modo di comportarsi

verso il nemico. Trattandosi di città non appartenenti nè ai popoli

della Palestina nè agli Amaleciti, si dovevano prima invitare alla

pace, perchè si sottoponessero a un tributo e alla soggezione del

popolo ebreo; e quando questa condizione non fosse accettata, la guerra

era bandita. In caso di vittoria ogni uomo adulto era ucciso, le donne

e i fanciulli fatti schiavi, e ogni avere predato (v. 10–18). Con poca

differenza era questo il feroce diritto di guerra di tutti i popoli

antichi, e solo a poco a poco i costumi si mitigarono da rendere la

guerra non tanto devastatrice, o almeno non micidiale per quelli che

non vi prendono attivamente parte.

È da notarsi anzi che con certa mitezza il legislatore ebreo comandò di

risparmiare in parte le campagne, e proibì di distruggere gli alberi

fruttiferi, anche nel caso di porre lʼassedio intorno ad una città (v.

19, 20).[379]

Il diritto di guerra conduce il Deuteronomista a trattare di un caso

specialissimo, che poteva non tanto di rado esserne una conseguenza,

cioè di una donna prigioniera, della quale uno dei soldati vincitori si

fosse invaghito in modo da farne sua moglie (XXI, 10–14).[380]

La legge si mostra umana e compassionevole verso donna tanto sciagurata

da aver perduto patria e famiglia. Impone al vincitore di condurla

in sua casa, e prima di tutto purificarla nella persona, facendole

radere il capo e curare le unghie. Che il radersi fosse una forma

di purificazione si desume ancora da ciò che vien detto per la

consacrazione dei Leviti (_Num._, VIII, 7) e per analogia si può

pensare lo stesso del tagliarsi le unghie. Altra forma di purificazione

era lo spogliarsi degli abiti che la donna aveva portato, quasi dovesse

abbandonare ogni cosa recata dal paese straniero. Quindi per un mese

era lasciata in libertà di far lutto per la perdita dei genitori e

della famiglia. Soltanto dopo di ciò era permesso di regolarmente

sposarla. Nel caso poi che allʼuomo più non piacesse come moglie,

poteva ripudiarla al pari di qualunque altra donna, ma non venderla ad

altri nè trattarla duramente come schiava.

I rabbini in parte hanno reso questa legge anche più umana, e in parte

vi hanno introdotto il loro principio dʼisolamento, per il quale

procuravano di rendere anche più difficile qualunque unione con donne

di altri popoli. Essi avevano permesso in tempo di guerra lʼinfrazione

di molti riti obbligatorii in tempi ordinari, e particolarmente di far

uso di qualunque cibo e di qualunque bevanda, fosse anche carne di

porco, o vino consacrato a qualche pagana divinità.[381] E con largo

principio di tolleranza non avevano nè anche considerato peccato, se

i soldati, facendo in guerra delle belle prigioniere, soggiacevano

alla fralezza dei sensi.[382] Ma, obbedendo poi dallʼaltro lato a un

principio di morale, imponevano che si riparasse al male commesso in un

impeto di sensuale voluttà. E la riparazione consisteva nellʼastenersi

di più usare con quella donna, fino a che non fosse fatta legittima

moglie, come la legge imponeva. Ma per i rabbini il radersi il capo, il

mutarsi di vesti non erano forme di purificazione; al contrario imposte

dalla legge, perchè coi capelli rasi, con vesti di duolo la prigioniera

non più bella apparisse al vincitore, e se ne infastidisse in modo da

non più farla sua moglie. Anzi ad opinione di un Dottore la frase della

Scrittura non significherebbe di tagliarsi le unghie, ma di lasciarle

crescere per rendere in questo modo la persona di aspetto sempre più

lurido. Anche il tempo del lutto, secondo uno dei Dottori, non doveva

essere di un solo mese, come dice chiaramente il testo, ma di tre mesi,

e ad opinione di altro dottore, di quattro;[383] e forse, anche ciò era

fatto allo scopo di tentare che col più lungo tempo i sentimenti del

vincitore si mutassero. Trascorso questo tempo, la donna, se voleva,

poteva farsi ebrea e sposarsi col suo conquistatore, se poi non avesse

voluto convertirsi allʼebraismo, avrebbe dovuto almeno accettare i

sette precetti dei Noachidi (v. sopra, pag. 5 e seg.); ma in questo

caso non poteva sposarsi collʼebreo, e restava ad ogni modo in

condizione libera, come qualunque straniero che fosse andato ad abitare

nel paese deglʼIsraeliti.[384]

Con questa ultima disposizione i rabbini si mostrarono verso la donna

presa prigioniera animati da uno spirito anche di maggiore libertà, che

la legge scritta; perchè lasciarono in suo arbitrio di far parte o no

del popolo ebreo, e per conseguenza di sposarsi o no con quellʼuomo a

cui solo la fortuna della guerra lʼavrebbe legata.

* * * * *

Lʼaver trattato della donna prigioniera di guerra conduce il

Deuteronomista a parlare di altre relazioni di famiglia, e quindi dal

v. 15 del cap. XXI fino a tutto il cap. XXV si contiene una serie di

disposizioni legislative, religiose e morali non sempre molto connesse

fra loro, le quali daremo per intiero tradotte; perchè questo ci sembra

il luogo più acconcio del codice deuteronomico a presentare un giusto

concetto delle leggi, dei riti e della morale in esso contenuti; e ad

ogni singolo precetto noteremo, secondo il consueto, le più importanti

aggiunte o modificazioni rabbiniche.

XXI. 15. Quando un uomo avesse due mogli, una amata, e lʼaltra

odiata, e gli partorissero figli lʼamata e lʼodiata, e il

16. figlio primogenito fosse della odiata; nel giorno, in cui fa

eredi i suoi figli di ciò che egli ha, non potrà dichiarar

primogenito il figlio della donna amata a preferenza del

17. figlio primogenito della odiata. Anzi il primogenito figlio

della odiata riconoscerà, per dargli parte doppia in tutto

ciò che possiede; perchè esso è il principio del suo vigore,

a lui spetta il diritto della primogenitura.

È questo il solo luogo della legge, dove si confermi il diritto

consuetudinario della primogenitura, che consisteva nellʼereditare

quota doppia di ognuno degli altri fratelli.

Il legislatore temeva che, nel caso non certo infrequente della

poligamia, nel quale una delle mogli fosse la preferita, il primo nato

di lei, potesse togliere il diritto a quello che era il primo figlio

del padre, e quindi il vero suo primogenito. Lʼantica leggenda narrava

appunto che ciò fosse avvenuto rispetto a Giuseppe a danno di Ruben.

(_Gen._, XLVIII, 22). E quantunque questo trasferimento di diritto

potesse convalidarsi collʼautorità del patriarca Giacobbe, pure la

legge lo proibisce.

Tutto quanto concerne poi il diritto successorio ci riserviamo a

spiegare, quando esporremo il capitolo xxvii del Numeri, ove più

direttamente se ne parla.

Ma lʼaver toccato dei diritti dei figli conduce il Deuteronomista a

parlare del figlio malvagio.

18. Quando sia ad un uomo un figlio ritroso e ribelle, che non

ascolti la voce di suo padre e la voce di sua madre, i quali

19. lo correggano, senza chʼesso gli ascolti, lo prendano il

padre e la madre, e lo conducano agli anziani della città, ed

alla porta[385] del luogo, e dicano agli anziani della città:

20. questo nostro figliuolo è ritroso e ribelle, non ascolta la

21. nostra voce, è scialacquatore e beone; e lo lapideranno tutta

la gente della sua città con le pietre, sicchè muoja; e tu

sgombrerai il male di mezzo a te; e tutto Israele ascolterà e

vedrà.

Certo che la pena della lapidazione per un giovane dissipato e

contumace contro lʼautorità dei genitori, deve a noi parere soverchia

e crudele. Ma ricordiamo il diritto di vita e di morte che il padre

di famiglia aveva presso gli antichi Romani, e riflettiamo che il

legislatore ebreo non gli concede anche per le colpe domestiche, se

non il diritto di accusarlo presso i magistrati ordinarii. I quali

naturalmente dovevano istruire un processo in forma regolare. Manca poi

nel testo della Scrittura ogni precisa determinazione degli estremi

richiesti per potere costituire un tale reato. Solo stabilisce il

modo di esecuzione della sentenza. E mentre per ogni altro caso i

primi esecutori dovevano essere i testimoni (cfr. XVII, 7), qui con

pietoso consiglio vengono liberati i genitori dellʼaccusato dal troppo

crudele officio, cui sono invece deputati indifferentemente tutti gli

abitanti della città. Ma quelle più precise determinazioni che mancano

nella Scrittura si trovano nel diritto talmudico, il quale inoltre ha

talmente ristretto i termini di questo reato da renderlo giuridicamente

quasi impossibile.

Furono in primo luogo escluse le femmine. Quindi dovendo stabilirsi

lʼetà, questa per i rabbini non poteva essere inferiore di tredici anni

compiuti, perchè quelli di età inferiore erano considerati minori per

ogni effetto sia giuridico sia religioso. Ma compiuti i tredici anni,

il tempo di tale soggezione allʼarbitrio dei genitori non durava per

i rabbini al massimo più che tre mesi; perchè si teneva che a questo

tempo fosse compiuta la pubertà, la quale avrebbe messo la persona per

certi effetti in balìa di sè stessa, e non più trattenuta sotto una

così dura soggezione paterna. Di più se anche prima dei tre mesi si

fossero manifestati certi indizii di pubertà, ne derivava lo stesso

effetto.

La colpa doveva consistere nel rubare al padre, e comprare carne e

vino in grande quantità per farne oggetto di crapula fuori di casa con

compagni crapuloni e di mal costume. Lʼaccusa doveva essere fatta da

padre e madre concordi; dimodochè non solo si richiedeva il consenso

di ambedue, ma non poteva essere accusato chi fosse orfano di uno dei

genitori. I quali poi, spingendo i rabbini le cose fino allʼassurdo,

dovevano essere esenti da molti difetti fisici, cioè nè monchi, nè

zoppi, nè sordi, nè ciechi, nè muti. Dimodochè se uno dei due genitori

avesse avuto qualcuno di questi corporali difetti, il processo per tale

reato non avrebbe potuto nemmeno istruirsi.

La prima accusa doveva avvenire con prova testimoniale dinanzi a tre

giudici, e questa non portava altra conseguenza che la fustigazione.

Quando a questa prima condanna il figlio non avesse mutato costume, e

fosse ricaduto nelle prime colpe, i genitori dovevano accusarlo con

nuova prova testimoniale dinanzi un tribunale di 23 magistrati, del

quale facessero parte i tre giudici del primo processo, e compiute le

forme di ogni altra causa capitale, si dava la sentenza. Però tutto il

tempo che questa non era proferita i genitori avrebbero potuto ritirare

lʼaccusa.[386]

È chiaro che i rabbini mossi da altri principii in tempi di più

avanzata civiltà, senza tradire la lettera della legge, contro la quale

non hanno mai apertamente stabilito nessuna istituzione, hanno voluto

trovar modo, acciocchè la legge non venisse in fatto eseguita. Al qual

fine, se bene si guarda, sarebbe bastato anche solo fissare i termini

della colpabilità nel ristrettissimo termine di tre mesi durante tutta

la vita, ma ai rabbini ciò non parve sufficiente, e vollero porvi anche

altre restrizioni.

Da questo caso di delitto capitale il Deuteronomista passò a stabilire

una regola generale intorno alla condanna di morte.

22. E quando sia in alcuno colpa di giudizio capitale, sicchè

23. sia fatto morire, lo impiccherai sul legno. Non passi la

notte il suo cadavere sul legno; anzi lo seppellirai nello

stesso giorno, perchè maledizione di Dio è lʼimpiccato, e non

contaminare la terra che Jahveh tuo Dio ti dà in possessione.

Questo testo da quasi tutti glʼinterpetri è stato spiegato nel senso

che lʼimpiccagione non fosse il modo di eseguire la condanna capitale,

e solo uno spregio fatto al corpo del giustiziato, impiccandolo, dopo

che in altro modo era stata eseguita la condanna.

Ma a noi pare di dovere intendere diversamente, cioè che lʼimpiccagione

era il modo appunto, col quale la condanna capitale generalmente doveva

essere eseguita, eccetto quei casi in cui il testo impone un diverso

modo di giustiziare. Infatti la Scrittura stabilisce per lo più la

condanna capitale senza indicare la maniera di eseguirla, e solo in

parecchi casi determina la lapidazione; in due soli poi, cioè, per

lʼadulterio con la madre o con la figlia della moglie (_Levit._, XX,

14), e per la prostituzione di una figlia di un sacerdote (ivi, XXI,

9) impone lʼabbruciamento; e per un solo caso, cioè per lʼapostasia di

una intiera città, prescrive lʼuccisione con la spada (_Deut._, XIII,

15). Ora il nostro testo è grammaticalmente suscettibile di diversa

interpretazione, secondo che si traduce la congiunzione la quale unisce

la proposizione _sia fatto morire_ con la precedente. Perchè se quella

congiunzione si intende come una semplice copulativa, traducendo: _e

sia fatto morire_, lʼimpiccagione, di cui quindi si parla, doveva

succedere la morte del condannato: ma se, come noi crediamo, la

congiunzione in questo caso non è semplice copulativa, ma invece

consecutiva, allora la terza proposizione: _e lʼimpiccherai_ indica il

modo di eseguire la condanna.

Noi preferiamo questa seconda interpretazione, perchè sarebbe strano

che la legge imponesse lʼimpiccagione dopo la morte, come un dispregio

per il condannato, mentre dallʼaltro lato vuole che si usi al cadavere

il riguardo di toglierlo dalla forca prima che annotti. Sarebbero

queste due disposizioni contraddittorie, contenendo lʼuna il dispregio,

lʼaltra il rispetto per il cadavere del giustiziato. Invece essendo

lʼimpiccagione il modo più generale di giustiziare, il precetto di

seppellire il cadavere nel giorno stesso è ispirato da un sentimento

lodevole, essendo inutile lʼincrudelire contro un corpo insensibile,

quando già la giustizia è soddisfatta.

Anzi a questo sentimento morale il legislatore accoppia quello

religioso, vietando di rendere immondo il paese col lasciare a lungo

insepolti i cadaveri, che avrebbero potuto divenire facilmente preda di

animali o di uccelli rapaci.

Inoltre poi sembra ragionevole che in qualche luogo uno dei legislatori

abbia indicato il modo più generale con cui si dovesse giustiziare;

e se togliamo questo, e non lo intendiamo come da noi si propone,

siffatta indicazione mancherebbe del tutto.

Finalmente, per quanto si debba andar cauti nel dare molto peso

alla tradizione talmudica, non è però che le si debba negare ogni e

qualunque valore. Ora essa insegna, come abbiamo già sopra notato

(pag. 104 e seg.) che i modi di eseguire la condanna capitale erano

quattro; la lapidazione, il bruciamento, il taglio del capo, e la

strangolazione.[387] I primi tre si trovano nei singoli casi indicati

nel testo, ma del quarto non si farebbe parola, se togli il passo in

questione. È vero dallʼaltro lato che la strangolazione secondo il

Talmud si sarebbe eseguita in modo diverso dallʼimpiccamento, ma è

pure anche questa una maniera di strangolare.[388] E che nel modo più

preciso di esecuzione il Talmud dissenta dalla lettera del testo, non

è meraviglia, quando tanto differentemente, come abbiamo veduto (pag.

197), intendeva che si applicasse la condanna dellʼabbruciamento, e

quando anche la lapidazione si sarebbe fatta secondo i rabbini in

maniera alquanto diversa da ciò che generalmente sʼintende. Imperocchè

prima che il popolo gettasse le pietre addosso al condannato, questi

era posto in un luogo alto due volte la statura dʼun uomo, di là

sospinto in basso da uno dei testimoni: se nella caduta moriva, non

si richiedeva di più, altrimenti un altro dei testimoni gli gettava

una pietra contro il cuore; e se nemmeno a questa fosse seguita la

morte, allora soltanto il popolo gli gettava contro le pietre.[389]

Ma a conferma del nostro modo dʼinterpetrare a noi basta che la

tradizione ammetta quattro modi di esecuzione per le condanne capitali,

mentre secondo lʼaltra interpretazione ne resterebbero soltanto

tre. Difatti tanti e non più ne ammette il Saalschütz,[390] e il

Michaelis solo due, tenendo anche il bruciamento, uno spregio fatto

al cadavere del colpevole, per disperderne ogni resto, e non un modo

di giustiziare.[391] Ma le parole del testo nei due citati passi del

Levitico sono troppo chiaramente contrarie a siffatta interpretazione,

e già il Saalschütz ha dimostrato essere più ragionevole tenersi al

senso piano della lettera.

I rabbini però i quali volevano che la strangolazione si eseguisse in

modo diverso dallʼimpiccamento, dovevano in altra maniera intendere

il nostro testo. E secondo un Dottore, tutti i giustiziati con la

lapidazione dovevano poi impiccarsi; secondo lʼopinione degli altri

Dottori, che quindi prevalse, solo il bestemmiatore, e lʼapostata a

un culto idolatrico, e anche in questi due casi gli uomini e non le

donne,[392] risparmiando a queste per un riguardo al pudore un maggiore

avvilimento, anche nei casi da essi tenuti più gravi.

* * * * *

I primi dodici versi del cap. XXII contengono alcuni precetti di vario

genere, fra i quali sarebbe difficile trovare anche il semplice filo

dellʼassociazione delle idee, che ha potuto condurre lo scrittore a

passare dallʼuno allʼaltro. Il primo concerne il rispetto per lʼaltrui

proprietà, imponendo il dovere della restituzione di ogni cosa, che

trovisi smarrita dal suo proprietario (cfr. _Esodo_, XXIII, 4).

XXIII. 1. Quando tu vedrai il bove del tuo fratello o il suo agnello

smarrito non ti ritrarre da essi, ma restituiscili al tuo

2. fratello. E se non è vicino a te il tuo fratello, o non lo

conosci, raccogli quelli dentro la tua casa, e siano presso

di te, fino che il tuo fratello li ricerchi; e glie li

3. restituirai. E così farai per il suo giumento, e così farai

per il suo vestito, e così farai per ogni oggetto perduto del

tuo fratello, che si smarrisca da lui, e tu lo trovi, non

potrai ritirartene.

A questʼobbligo imposto dalla Scrittura il diritto talmudico ha

aggiunto che, trovando qualche animale o qualche oggetto non proprio,

se ne debba fare pubblico bando. Il quale avveniva, quando il popolo

dʼIsraele aveva propria vita politica, nelle tre feste annuali, e

poi una quarta volta, finita la terza festa; perchè in quelle tutti

convenivano in Gerusalemme. Distrutto lo Stato israelitico, il bando

deve farsi nelle Sinagoghe, o negli altri ritrovi di religioso

convegno.[393] Dopo il quarto bando, chi ha trovato lʼoggetto perduto è

obbligato di conservarlo; e trattandosi di animali il cui mantenimento

esigerebbe cura e spese, dopo un certo tempo più o meno lungo secondo

la varia specie degli animali, può venderli e serbarne il ricavato,

senza che mai per diritto di prescrizione possa considerarli come

suoi,[394] eccetto che il possessore non abbia in qualche modo

renunziato alla ricuperazione.[395] Ma chiunque si presenti a reclamare

lʼoggetto deve fornire prova o per connotati o per testimoni di essere

lui il proprietario.[396] Tantochè gli oggetti che sono comunemente

simili nella loro specie, e le monete di cui non possono darsi

connotati, appartengono di buon diritto a colui che le trova.[397]

Molti altri particolari sono stati poi determinati dai rabbini intorno

al possesso degli oggetti perduti; ma si entrerebbe qui in una troppo

minuta casistica, aliena dal nostro assunto.

* * * * *

Al pari dellʼautore del primo codice, il Deuteronomista impone

lʼobbligo di aiutarsi lʼun lʼaltro, nel caso certo non infrequente che

si vedessero gli animali altrui caduti, o in altro modo bisognosi di

soccorso.

4. Quando tu veda il giumento del tuo fratello, o il suo bove

caduto nella strada, non te ne ritrarre, ma insieme con lui

rilevalo: (Cfr. _Esodo_, XXIII, 5).

Un rispetto al buon costume, e la cura di allontanare gli Ebrei anche

dalle occasioni che potevano condurre alle infami corruzioni praticate

da altri popoli fece dettare al Deuteronomista il seguente precetto.

5. Arredo dʼuomo non si ponga sulla donna, nè lʼuomo si vesta

abito muliebre; imperocchè abbominazione di Jahveh è chiunque

fa tali cose.

I rabbini proibiscono non solo gli abiti, ma altresì qualunque genere

di ornamento femminile; come alle donne di indossare le armi proprie

allʼuomo, fosse ancora che ispirate da eccezionale sentimento eroico

volessero andare in guerra.[398]

* * * * *

Il principio di conservare per quanto possibile tutte le produzioni

naturali, delle quali è permesso agli uomini valersi, sino che può

tornare utile ai bisogni della vita, ma non inutilmente distruggerle,

fece dettare al Deuteronomista il seguente precetto sui nidi degli

uccelli.

6. Quando ti capiti dinanzi un nido dʼuccelli per via, in

qualsivoglia albero, o sul suolo, pulcini o uova, e la madre

covi sui pulcini o sullʼuova, non prendere la madre con i

7. figli. Manderai via la madre, e i figli prenderai per te,

acciocchè ti avvenga bene e prolunghi i tuoi giorni.

La legge del popolo Ebreo · 第 17 / 30 段