Il più grande rispetto era imposto verso la persona del monarca,[340]

e la più cieca obbedienza a qualunque dei suoi ordini, tranne che

non fossero contrarii alla legge, la quale sempre e in ogni caso si

teneva superiore alla volontà del re.[341] Egli doveva quindi in tutto

alla legge uniformarsi, e se il Deuteronomista gli aveva imposto di

scriversi una copia della legge, i rabbini vollero che ogni re ne

avesse due, una per tenersi nel palazzo fra gli altri arredi reali, e

lʼaltra da portarsi di continuo con sè.[342]

Le tre proibizioni fatte al re dalla legge scritturale, intorno al non

prendere molte mogli, al non tenere molti cavalli, e al non accumulare

tesori, furono dal Talmud meglio precisate e, quel che più importa,

convalidate mediante una sanzione penale. Il numero delle donne fu

fissato a diciotto, non certo esorbitante, se si pensa agli harem dei

monarchi dellʼoriente.

Di cavalli poteva tenerne tanti quanti erano necessari per il suo uso,

e per i carri da guerra o per la milizia, ma nemmeno uno solo a puro

oggetto di lusso.

E così non poteva accumulare ricchezze per formarne tesori da tenere

in serbo, ad uso privato, ma solo quanto gli era necessario per

lʼesercito, per i ministri e per la corte, e per le spese del culto, e

dellʼamministrazione dello Stato, o della guerra.[343]

Se poi il re non si fosse uniformato a una di queste tre leggi doveva

essere punito con la fustigazione.[344] E quantunque è certo che in

fatto ciò non sia mai avvenuto, ed è un puro diritto ideale che i

rabbini hanno immaginato, pure è bello vedere da essi stabilito un

principio di così rigido rispetto alla legge, che sottopone alla

stessa pena il re, come qualunque altro cittadino, che avesse infranto

uno dei precetti proibitivi. Tanto più ciò sembrerà da ammirarsi,

quando si rifletta che si trattava di monarchi, secondo il concetto

del Talmud, di vero diritto divino, perchè eletti in origine per

divina ispirazione, e per divina legge ereditarii. Sembra però che

questa sanzione penale non si sarebbe potuta applicare ad altri re

fuori che a quella della dinastia davidica, perchè questi potevano

giudicare e comparire in giudizio, ma quelli delle altre dinastie non

potevano nè lʼuna nè lʼaltra cosa.[345] Il Talmud stesso ne assegna

la ragione, dicendo che quelli delle altre dinastie erano tanto

altieri e dispotici, che per evitare maggiori inconvenienti era meglio

tenerli come fuori della legge. E ciò è vero infatti, se si pensa

particolarmente ad alcuni monarchi più vicini e anche contemporanei

alle più antiche compilazioni che fanno parte del Talmud. Ma non furono

monarchi tiranni e dispotici anche nella dinastia davidica? I libri

dei Re e delle Croniche non lasciano su questo punto verun dubbio,

dimodochè fa dʼuopo riconoscere che qui come in molti altri luoghi il

senso della realtà storica fece ai rabbini onninamente difetto.

Dallʼaltro lato poi era data facoltà al re per il buon ordine dello

Stato di supplire con i suoi decreti alla deficienza della legge, e

poteva anche mandare a morte un colpevole, quando secondo la stretta

legalità non fossero concorsi gli estremi, perchè i tribunali ordinari

potessero condannarlo.[346] Viceversa poi è sconosciuto del tutto

nel Talmud il diritto di grazia, ed è ragionevole che fosse così,

quando la legge era tenuta divina, perchè allʼesecuzione di questa

non poteva porre impedimento nessuno la volontà di qualunque uomo.

Mentre dallʼaltro lato poteva concedersi allʼarbitrio del re di fare

qualche cosa di più oltre la stretta legalità, affinchè la legge

fosse osservata; ciò che avveniva, condannando per decreto reale quel

colpevole che fosse sfuggito alla pena solo per mancanza di prove

legali o per irregolarità di processo. Ciò è contrario, è vero, a

quel principio di maggiore mitezza, che verso i rei ha ispirato le

legislazioni moderne; ma nessuno potrebbe ragionevolmente aspettarsi

che i rabbini in tutto e per tutto avessero avanzato il grado di

civiltà dei loro tempi.

Le rendite del monarca sarebbero state costituite dalla decima di

ogni prodotto agricolo e pastorale, dal possesso di tutte le terre

conquistate in guerra fuori della terra promessa, dalla metà di

ogni specie di preda guerresca, e dai tributi che avrebbe avuto

diritto dʼimporre secondo i bisogni dello Stato. Inoltre i talmudisti

riconoscevano nel re il diritto di scegliersi gli officiali sì civili

che militari, come tutto il personale della sua casa per servirlo,

senza che nessuno potesse rifiutarvisi.[347]

Se vogliamo finalmente dare un giudizio sopra questo diritto regio

talmente costituito che vi si trovano non poche contraddizioni, dovremo

dire che è una miscela di libertà e di dispotismo. Di libertà, in

quanto rende il re soggetto come tutti gli altri allʼimpero della

legge; di dispotismo, in quanto il diritto dellʼindividuo non era

contro allʼarbitrio del monarca sufficientemente tutelato.

* * * * *

Dopo dei giudici e del re, il nostro legislatore passa a trattare della

casta sacerdotale, non per istabilire quali ne fossero gli officii,

che ciò in parte lascia al diritto consuetudinario, e in parte fa

indirettamente capire da ciò che è detto qua e là per incidente,

anzichè fissarlo con norme determinate e precise; ma in questo luogo

(XVIII, 1–8) stabilisce quali dovevano essere le rendite di questa

casta. I sacerdoti leviti non avevano, come le altre tribù, possesso di

beni territoriali, e i loro proventi dovevano trarsi dai sacrifizi e da

altre offerte (v. 1, 2). Per conseguenza, degli animali offerti a Dio

non come olocausti, spettavano al sacerdote, la coscia, le ganasce, e

il ventricolo;[348] di più le primizie del grano, del vino, dellʼolio,

e della tosatura del greggie. Oltre ai sacerdoti leviti residenti nel

luogo centrale del culto, il legislatore volle provvedere ai Leviti

sparsi nelle altre città, e concede anche ad essi gli stessi diritti,

senza tener conto delle rendite private che avessero potuto avere dalla

famiglia.[349]

Il ricercare poi le ragioni storiche della esclusione dei Leviti dal

possesso territoriale, del come si fosse formata in seno al popolo

ebreo questa casta sacerdotale, e come i Leviti oltre che nel luogo

centrale del culto, fossero ancora nelle altre città dello Stato,

appartiene piuttosto alla storia che allo studio della legislazione;

e però qui ce ne passiamo, contando di potercene occupare in altro

scritto.

Del modo poi come il Talmud stabilì le rendite sacerdotali, e pretese

mettere in armonia le discordanti leggi del Pentateuco, parleremo nella

esposizione del codice sacerdotale.

Finalmente fra le autorità, che o di diritto o di fatto dirigevano

il popolo ebreo, il legislatore si occupa dei profeti. Già in altro

apposito libro abbiamo singolarmente trattato della profezia,[350]

dimodochè qui ci resta soltanto a dire del profeta in relazione con

la legge. Questa del Deuteronomio al pari di altre leggi antecedenti

proibisce lʼuso di qualunque arte divinatoria, come costume

abbominevole da lasciarsi alle altre genti (v. 9–14). Ma per consultare

e conoscere il detto divino vi sarebbero stati i profeti, alle cui

parole era dovere obbedire (v. 15–19). Però il profeta scoperto falso

e bugiardo, che ardisse predicare in nome di Jahveh ciò di cui non era

stato ispirato, era reo di morte (v. 20–22).

La proibizione di usare delle arti divinatorie fu intesa dai rabbini

con una certa larghezza, perchè vollero che non fosse in alcun modo

proibito di farne studio teorico per sapere in che cosa consistessero,

e per potere meglio insegnare agli altri come astenersene. Imperocchè

si può per errore incappare in ciò che non si conosce, mentre si sa

tenere lontano un male che ci è conosciuto. Quindi, estendendo anche

più lʼinterpretazione di questo passo della Scrittura e facendone un

principio generale, non proibirono i rabbini lo studio teorico delle

altre religioni, ma anzi lo consigliarono, come il miglior mezzo per

evitarne le pratiche.[351]

In quanto alla persona del profeta i rabbini, prendendo alla lettera le

parole del v. 15 «Profeta di mezzo a te fra i tuoi fratelli, come me,

farà sorgere a te Jahveh tuo Dio» stabilirono che non potesse essere

profeta per glʼIsraeliti se non chi di nascita era ebreo.[352]

Il dovere di ascoltare la parola del profeta non aveva nessuna sanzione

umana, ma la pena ne era lasciata alla provvidenza; come pure quella

del profeta stesso che non obbedisse alla propria ispirazione, o che

invece di farla palese la tenesse celata, mancando così di adempiere al

suo officio.

Invece era punito colla morte mediante la strangolazione il profeta

falso, cioè chi spacciasse come ispiratogli da Jahveh ciò che non gli

era stato ispirato, e chi ripetesse come rivelato a lui ciò che avesse

udito da altro profeta, o che si dicesse inviato da altro Dio.[353]

Lʼobbligo poi di ascoltare lʼinsegnamento del profeta era solo per

ciò che non fosse opposto alla legge, che anzi un insegnamento di tal

genere sarebbe stato il maggiore e più certo indizio della falsità del

profeta. Doveva però seguirsi un insegnamento anche contrario a qualche

disposizione particolare della legge, se il profeta dichiarasse che non

intendeva con esso alterare la legge nella sua essenza, ma soltanto

fare adottare un provvedimento o necessario, o opportuno in certa data

occasione, passata la quale, avrebbe dovuto osservarsi regolarmente la

consueta disposizione legislativa.[354]

* * * * *

Stabilite le norme fondamentali intorno alle autorità direttive dello

Stato, tanto civili quanto religiose e morali, il legislatore passa

alla parte più importante del diritto privato, cioè alla tutela della

vita.

Chi uccide deve essere ucciso, questo è un principio comune a molte

legislazioni, e che abbiamo veduto nel codice dellʼEsodo (XXI,

12). Qui però (XIX, 1–10) si determina meglio il diritto dʼasilo

già da quello concesso allʼomicida involontario, e non si fa più

cenno dellʼaltare come luogo dʼasilo, ma sʼimpone di scegliere tre

città a tale uopo destinate per sottrarre alla vendetta dei parenti

dellʼucciso lʼuccisore disgraziato e non colpevole. Nel caso poi che

si estendesse la conquista a tutto il territorio promesso da Jahveh,

ma non mai conquistato, invece che tre le città avrebbero dovuto

essere sei.[355] Però come nellʼEsodo la legge esigeva che fin anche

di sopra lʼaltare si strappasse chi con premeditazione aveva ucciso

un altrʼuomo (XXI, 14), così il Deuteronomista impone che gli anziani

della città ritolgano il vero colpevole dal luogo di rifugio, e senza

pietà lo sottopongano alla debita condanna (v. 11–13). Tanto poi era,

nella legge ebraica, lʼorrore che si aveva per lʼomicidio che in

qualche modo si era voluto provvedere a una espiazione, anche quando

non si fosse riuscito a scoprire il colpevole. Il sangue versato grida

vendetta: è questo, più che un pensiero, un sentimento, se vogliamo

feroce, e che ha portato presso molti popoli, come anche oggi fra i

Corsi, le più funeste conseguenze di eterni odii; ma dallʼaltro lato è

pure un sentimento che vale a tener lontano dal più atroce e dal più

dannoso dei delitti. E se non si può col sangue dellʼuccisore placare

quello dellʼucciso, la legge ebraica aveva stabilito che trovandosi in

campagna il corpo di un uomo ammazzato e non si scoprisse lʼomicida, si

dovesse dalla città più prossima offerire pubblicamente una giovenca

come sacrificio espiatorio. Gli anziani della città dovevano portare

la giovenca presso un torrente di corso continuo, il cui letto perciò

non era mai atto ad essere nè seminato nè coltivato, ed ivi accopparla.

Dovevano ancora accompagnare il sacrificio con una protesta di non

aver avuto parte nel delitto, e di non conoscerne lʼautore, e con una

preghiera a Dio di perdonare il sangue versato (XXI, 1–9).[356] Rito,

se vogliamo superstizioso, come tanti altri di tal genere, ma che pure

sulle menti rozze di uomini non inciviliti valeva sempre più a fare

intendere, quanto preziosa sia la vita di un uomo, e come lʼomicidio

richieda in tutti i modi una qualunque espiazione.

Perciò, sebbene il testo parli soltanto di un cadavere trovato nel

campo (v. 1), si deve intendere che ha voluto esemplificare il caso

di un omicidio, di cui è più facile rimanga sconosciuto lʼautore; ma

non escludere gli altri casi congeneri, in cui si trovasse il cadavere

in qualunque altro luogo, e anche dentro le mura di una città. Ma di

questo la legge non ha esplicitamente parlato, perchè si supponeva che

in un modo o nellʼaltro si potesse facilmente pervenire a conoscerne

lʼautore. Sarebbe proprio contro allo spirito che dettava la legge

volerla intendere grettamente alla lettera, e che il rito dovesse

praticarsi soltanto per gli uccisi trovati in campagna.

Sembra per altro che in questʼultimo modo abbia inteso il Talmud, il

quale vi portò anche altre limitazioni. La parola ebraica _ḣalal_ usata

nel testo per significare ucciso, secondo il Talmud significa soltanto

_ucciso di ferro_, e lʼaltra espressione del testo «quando si trovasse

nella terra», che significa in questo luogo _nel paese_, fu presa

in senso puerilmente letterale, e si volle che significasse doversi

trovare il cadavere sulla terra, sul suolo, e non appiccato a un

albero, o nascosto in un mucchio di pietre, o notante nellʼacqua. Per

conseguenza in tutti questi casi il rito espiatorio non avrebbe dovuto

praticarsi.[357]

Ma in verità che, se non leggessimo coi nostri occhi queste

inesplicabili assurdità, nessuno potrebbe credere che fossero state

dette sul serio da chi pretendeva di interpretare un codice. Tanto più

che i dottori del Talmud non assegnano di queste loro limitazioni alla

pratica del rito nessuna ragione, se non quella di una interpretazione

del testo, che parrà dissennata a chi conserva pure un grano di senso

comune. Non così dobbiamo dire di altre interpretazioni talmudiche

dello stesso testo, che sembrano anzi dettate da buone ragioni. Se

la città più vicina si trovasse essere Gerusalemme, per il rispetto

dovuto a questa sede del culto, il rito espiatorio doveva praticarsi

da altra città, che per distanza venisse in secondo grado. Così era

stabilito anche quando la città più vicina non fosse sede di una Corte

di giustizia, perchè il rito espiatorio doveva praticarsi dai membri di

questa.[358]

Sono lodevoli ancora i talmudisti di avere abolita questa pratica

in tempi di disordine sociale, in cui gli assassinii erano troppo

frequenti; perchè non si poteva dire allora che fosse veramente

sconosciuto lʼuccisore, essendosi formate delle società di malfattori,

conosciute come scellerate aggregazioni, se rimaneva incognito

lʼindividuo.[359] E solo per circostanze eccezionali queste società

andavano impunite. Finalmente a ragione confermarono ciò che resulta

dal testo, sebbene non vi sia esplicitamente spiegato, che scopertosi

il reo anche dopo compiuto il rito espiatorio, doveva sottoporsi a

processo, e condannarsi secondo le forme imposte dalla legge per ogni

altro omicidio.[360]

Dopo la tutela della vita, la legge deve difendere le proprietà, e

principalmente presso un popolo agricolo quella fondiaria; perciò si

proibisce dʼinvadere gli altrui confini (XIX, 14), e di nulla usurpare

oltre il possesso ereditario stabilito dagli antichi nella divisione

della terra.

Questi massimi delitti contro la vita e contro la proprietà conducevano

naturalmente il legislatore a porre almeno i principii fondamentali

della procedura penale, ma bisogna ben dire che si restringe a

stabilirne due sole, cioè che per condannare si richiedevano almeno

due testimoni, e che il testimonio falso doveva essere sottoposto

alla stessa pena, cui sarebbe soggiaciuto il reo (v. 15–21); al qual

proposito si trova ancora ripetuta la legge del taglione, di cui sopra

già abbiamo discorso (pag. 110 e seg.).

I rabbini sentirono poi quanto fosse necessario determinare con leggi

più precise tutto ciò che riguardava i testimoni, e stabilirono

moltissime norme, delle quali però riporteremo soltanto quelle che

hanno qualche importanza. Occorreva in prima stabilire chi fosse

idoneo a fare testimonianza, ed esclusero le donne, gli schiavi, i

fanciulli di età inferiore a tredici anni,[361] i pazzi, i sordomuti,

i ciechi,[362] gli empi,[363] le persone spregevoli,[364] i prossimi

parenti,[365] e quelli che si trovassero in qualche maniera interessati

in causa.[366] La ragione per la quale erano escluse le donne si fonda

sopra una di quelle solite rabbiniche interpretazioni. del testo, le

quali proprio non possono in alcun modo giustificarsi. Il testo biblico

usa naturalmente la parola testimoni in genere maschile, ma che abbia

voluto con ciò escludere le donne non è nemmeno supponibile.[367]

Piuttosto è da dirsi che i costumi del popolo ebreo, tenendo la

donna in grado giuridicamente inferiore a quello dellʼuomo, non la

reputarono nemmeno idonea a fare testimonianza; e poi i rabbini,

anzichè correggere in questo punto il diritto consuetudinario, come

avrebbe dovuto accadere in una più avanzata civiltà, lo hanno voluto

confermare, cercando di sostenerlo con assurdissime interpretazioni.

Tutte le altre esclusioni si vede facilmente che si fondano sopra

ragioni, o del tutto, o fino a un certo punto, da approvarsi, eccetto

che fa dʼuopo vedere la definizione che vien data degli empi.

Per questi il Talmud intende tutti coloro che fossero incorsi in una

trasgressione sottoposta alla pena della fustigazione fino a che non

lʼavessero scontata, o pubblicamente non ne avessero fatto ammenda,

dichiarando di non volere più ricadervi.[368]

Non occorre poi dire che era escluso chi fosse reo di maggiore

delitto. Ma siccome sotto la pena della fustigazione cadevano anche le

trasgressioni dʼinsignificanti precetti religiosi, come puta il caso,

il mangiare un cibo proibito,[369] o vestirsi di un abitò tessuto o

cucito di lana e di lino, è dʼuopo riconoscere che lʼintolleranza

religiosa andava troppo oltre, con vero danno talvolta dellʼordine

sociale; perchè poteva trovarsi impedito per futili ragioni il corso

della giustizia. Condoniamo per altro queste perniciose conseguenze

allo spirito dei tempi, e di una legislazione che era tutta dominata da

principii teocratici.

Lʼobbligo di deporre come testimoni non incombeva solo a chi fosse come

tale citato dallʼautorità giudiziaria, ma a chiunque si fosse trovata

presente alla perpetrazione di un delitto, e trattandosi di una causa

civile, conoscesse la verità dei fatti.[370]

La deposizione dei testimoni doveva essere verbale dinanzi ai giudici,

e alla presenza dellʼaccusato, o delle parti. Non si accettavano

deposizioni per iscritto, eccetto quelle che resultassero da testimoni

sottoscritti antecedentemente nella stipulazione di un atto.[371] In

quanto poi alla condanna dei falsi testimoni non furono piccole le

modificazioni introdotte dal diritto talmudico a ciò che resulterebbe

dalla lettera del testo.

Come la deposizione di un solo testimone non aveva nessun valore

giuridico, così per il Talmud un solo testimone, se deponesse il falso

non potrebbe essere condannato, e nemmeno se nella deposizione di due

testimoni uno fosse, per alcuna delle ragioni legali addotte di sopra,

non idoneo a fare testimonianza. Si richiedeva inoltre che il giudizio

di condanna del reo fosse già pronunziato, e non era condannato il

falso testimonio, se si scopriva la falsità della deposizione durante

la discussione del processo.

Ma pare un assurdo che, trattandosi di un processo di pena capitale,

se lʼimputato per falsa deposizione dei testimoni era già giustiziato,

quelli non dovessero essere più sottoposti alla stessa pena; perchè

i rabbini, secondo il loro costume, interpretavano malamente alla

lettera lʼespressione del testo «e farete a lui come aveva pensato di

fare al suo fratello». _Come aveva pensato_, dicevano essi, non come

gli era riescito che realmente fosse fatto. Dal che sarebbe resultato

questʼassurdo, che i falsi testimonii erano condannati a morte, quando

lʼerrore che sarebbe resultato dalla loro deposizione era per anco

rimediabile, e lʼimputato poteva dichiararsi innocente; ma se lʼerrore

per lʼeseguita condanna era ormai irreparabile, essi non erano più

condannati. Finalmente si richiedevo, che la prova della falsità

della testimonianza resultasse dalla deposizione accertata di altri

testimoni, la quale concernesse la persona stessa dei primi testimoni,

e non bastava che resultasse da qualche circostanza concernente il

fatto stesso, o la persona dellʼimputato. Nel qual caso lʼimputato

sarebbe stato dichiarato innocente, ma non condannati come falsi i

testimoni, che contro lui avevano deposto. Per esempio, se era provato

che lʼazione di cui veniva accusato lʼimputato non era mai avvenuta,

o veniva provato lʼ_alibi_ dellʼimputato, i testimoni dellʼaccusa

non potevano venire condannati per falsa testimonianza; ma sarebbero

stati sottoposti alla stessa pena dellʼaccusato, se veniva provato da

altri testimoni lʼ_alibi_ di loro stessi.[372] Trattandosi però di

delitti sottoposti a pena capitale, i falsi testimoni, se non potevano

essere condannati a morte, erano dal magistrato condannati a una

fustigazione rimessa al suo arbitrio.[373] E per iscusare in parte, se

non giustificare, queste disposizioni rabbiniche, si può dire soltanto

che in tutto ciò che riguarda al diritto penale, e particolarmente

alla pena di morte, esse erano ispirate da un sentimento di mitezza,

che portava a ridurre al minimo possibile i casi di condanna anche per

i falsi testimoni. Però rispetto a questi non si richiedeva, nemmeno

secondo il Talmud, come in altri delitti sottoposti a pena capitale,

lʼavvertenza fatta da altri testimoni.[374] E ciò è ragionevole, perchè

nel primo iniziarsi del processo il magistrato avvertiva talmente i

testimoni da dovere distoglierli dal fare qualunque deposizione della

cui verità non fossero certissimi.[375] La pena poi a cui i testimoni

falsi dovevano essere sottoposti era la morte, quando si fosse trattato

di una deposizione per delitto capitale, alla fustigazione quando

lʼimputato fosse sottoposto alla medesima pena, e a un rifacimento di

danni in tutte le cause civili.

Il Deuteronomista tratta quindi un altro punto di diritto pubblico,

cioè quello che concerne la guerra. Nella quale fa dʼuopo distinguere

quella necessaria e obbligatoria che dovevasi combattere contro i

popoli possessori della Palestina per conquistarne i paesi e contro

gli Amaleciti per vendicare antiche ingiurie, e la guerra rimessa

allʼarbitrio dei reggitori dello Stato, contro i popoli al di là dei

confini della terra promessa. Della prima già il Deuteronomista in

parte aveva trattato (VII) e in parte ne tratta in altro luogo (XXV,

17–19) imponendo, come altro legislatore più antico (_Esodo_, XXIII,

20–33) di non dar quartiere a siffatti nemici.[376] Della seconda

stabilisce nel cap. XX alcune norme regolatrici.

La prima concerne lʼobbligo del servizio militare, dal quale erano

esclusi a loro volontà chi aveva fabbricato una casa nuova, e non

lʼaveva ancora rinnovata, chi aveva piantato una vigna, e non ne

aveva goduto il frutto, chi unito in isponsali non aveva consumato il

matrimonio, e chi fosse stato tanto timido e pauroso da comunicare agli

altri la sua pusillanimità.

Questa esclusione veniva fatta per mezzo di bando proclamato dal

sacerdote, prima di rassegnare le schiere preparate a partire per la

guerra (XX, 1–9).

La legge del popolo Ebreo · 第 16 / 30 段