Non dando egli però più precise indicazioni, è forza supporre che

su questo punto si riferisse a istituzioni già da lungo tempo

per consuetudine vigenti. Nè la storia cʼillumina intorno a ciò

meglio che facciano le istituzioni legislative, perchè pochi fatti

troviamo narrati, dai quali possiamo dedurre quale fosse veramente la

costituzione giuridica del popolo ebreo, e per di più appariscono non

molto concordi. Durante tutta lʼetà in cui il sommo potere, se non

sopra tutta il popolo, almeno sopra alcune tribù fu esercitato da quei

capi, più o meno elettivi, conosciuti sotto il nome di Giudici, pare

che il potere giuridico fosse tenuto come il più importante fra quelli

loro affidati, e che perciò fosse loro dato quel titolo.

Difatti per la maggior parte di questi capi troviamo usata per

indicare il loro potere la frase «giudicò Israele». Qualche cosa di

più determinato ci vien detto intorno a Samuele, quando si narra che

andasse attorno ogni anno nelle diverse principali città per giudicare

il popolo (1º _Sam._, VII, 15–17). Lo che basterebbe a provare che la

legge deuteronomica di dovere istituire giudici in ogni città certo a

quel tempo non esisteva; perchè se vi fossero stati giudici locali, il

giro annuale di Samuele allo scopo di giudicare sarebbe stato inutile.

Sotto il governo dei re le indicazioni che ci danno su questo punto i

libri storici sono scarsissime; ma da un lato, le parole del popolo a

Samuele «poni sopra noi un re per giudicarci» (1º _Sam._, VIII, 5),

certi fatti della vita di David (2º _Sam._, XIV, 1–11, XV, 1–6), il

celebre giudizio di Salomone (1º _Re_, III, 16–28), e il presentarsi di

una vedova al re Jehoram per chiedere giustizia (2º _Re_, VI, 26–31),

ci farebbero credere che il potere giuridico fosse esercitato dal

re; dallʼaltro, il fatta di Naboth, per disfarsi del quale la regina

Jezabele moglie del re Achab ha bisogno di ricorrere allʼautorità degli

anziani, e far pronunziare da questi una ingiusta condanna (1º _Re_,

XXI, 1–13), farebbe supporre al contrario che lʼesercizio del potere

giudiziario non fosse nel monarca.

È dʼuopo dire però che nelle narrazioni dei libri dei Re troppo la

parte leggendaria si è mista a quella storica, e molto spesso gli

scrittori, o i compilatori certo posteriori ai fatti che narrano, vi

hanno introdotto degli elementi che solo convenivano alla loro età,

e non a quella delle persone di cui intendevano esporre la storia.

Dimodochè non possiamo trarre da queste narrazioni certi argomenti,

tanto più quando accade, come vediamo in questo caso, che siano

contradittorii.

Se si potesse poi accettare tutto quello che è narrato nei libri delle

Croniche vi si troverebbe in prima che David aveva eletto fra i Leviti

quelli che dovevano officiare come giudici ed ufficiali della giustizia

(1º _Cron._ XXIII, 6); ma lo stesso numero di 6000, che ivi è indicato,

non pare esorbitante e quasi impossibile? tanto che non si può a

questa indicazione prestar fede, e pare invece che debba tenersi una

di quelle cose che il cronista ha narrato per seguire quella tendenza

teocratica e sacerdotale che lo ispirava. Più credibile è lʼaltra

notizia, che egli ci fornisce, che il re Jehoshafat avesse istituito

giudici in tutte le città della Giudea, e quasi un tribunale supremo in

Gerusalemme. (2º _Croniche_, XIX, 5–11). Istituzione che sarebbe stata

inutile, se già vi avesse provveduto il re David. Dimodochè le due

narrazioni difficilmente sono conciliabili, ma fra le due ne sembra più

accettabile la seconda. Ad ogni modo tutte queste indicazioni non sono

tali da pienamente appagare.

Però la stessa legge deuteronomica in altro paragrafo che a poca

distanza segue quello testè esposto (XVII, 8–12) ci fa sapere che

nella città destinata come centro del culto esisteva un sommo potere

giudiziario, al quale tutti i tribunali delle altre città dovevano

riferirsi per tutte le quistioni sì civili come criminali, le quali

superassero la loro capacità. Ma anche su questo punto troviamo

nel testo biblico molta indeterminazione. Quale era, si domanda in

prima, questo tribunale supremo, cui dovevasi ricorrere nei casi più

difficili? Il testo dice nei termini più generali: «Andrai ai sacerdoti

leviti e al giudice che sarà in quei tempi» (v. 9). Dunque troviamo qui

nominate due autorità distinte, i sacerdoti e il giudice. Distinzione

anche più chiaramente affermata nel v. 12 dove leggesi: «Lʼuomo che

operasse con orgoglio per non dare ascolto al sacerdote che starà

ad officiare colà presso Jahveh tuo Dio, o al giudice, quellʼuomo

morrà». Non è chiaro in secondo luogo, se questo riferirsi allʼautorità

centrale era come ad autorità giuridica, o come ad autorità docente;

imperocchè il testo accenna ad ambedue, parla di legge che lʼautorità

centrale avrebbe insegnata, e di giudicio che avrebbe pronunciato (v.

10, 11).

Ma forse su questo punto può dirsi che i sacerdoti come depositarii

e interpreti della legge erano lʼautorità docente, che aveva diritto

e dovere nel medesimo tempo di porre in chiaro e meglio spiegare

ciò che agli altri rimanesse oscuro e dubbioso. E i giudici poi del

luogo centrale avevano autorità giuridica per sentenziare quello che

superasse la competenza degli altri tribunali. Non si può pensare che

presso i soli sacerdoti risiedesse lʼautorità giudiziaria, perchè gli

vediamo distinti dai giudici.

E quando gli troviamo nel capitolo XXI, 5 a lato degli anziani della

città, conviene ben dire che questi funzionassero come giudici, e i

sacerdoti come dottori della legge. Istituzione forse affine in questo

punto a quella degli _Ulema_ presso i Maomettani.

E finalmente non è molto strano lo stabilire la competenza del

magistrato a seconda della sua capacità? E chi avrebbe potuto di questa

farsi giudice? La sua propria coscienza? Ma ognun vede quali e quanti

inconvenienti ne sarebbero derivati. E dallʼaltro lato ognuna delle

parti contendenti non avrebbe potuto accampare contro i giudici locali,

se avesse temuto di averli contrarii, questa ragione della incapacità,

per appellarsi allʼautorità centrale? E come e da chi si sarebbe

giudicato, se questʼappello era o no fondato sopra buone ragioni? In

verità che, resi incompetenti i giudici dalla legge per sola ragione

dʼincapacità, vi sarebbe da temere che i tribunali particolari delle

singole città avessero ben poche volte da giudicare, ma che o lʼuna

o lʼaltra delle parti nelle cause civili, e lʼaccusato in quelle

criminali, chiedessero di volersi riferire alla suprema magistratura

centrale.

Noi opiniamo però che questo soggetto, come in generale tutto ciò che

concerne la pubblica costituzione dello Stato sia molto manchevole

nelle compilazioni legislative che nel Pentateuco ci furono conservate.

Difetto in parte spiegabile, perchè i legislatori e i compilatori,

mirando più che altro colle loro leggi e con le loro compilazioni alla

moralità della vita privata, posero per iscritto, e raccolsero soltanto

quelle leggi che direttamente o indirettamente quella concerneva,

lasciando poi del tutto alla consuetudine ciò che rispetto alla

pubblica costituzione in questo o in quel modo trovavano stabilito.

Fissarono sì anche intorno a questa solo quel tanto che credettero

più opportuno; ma in termini generali, i quali avevano anche il

vantaggio di lasciare aperto lʼadito a modificarlo, secondo che i

tempi richiedessero. Ed è senza dubbio questo uno dei punti, dove,

argomentando dal silenzio della legge conservata per iscritto, non

si apponevano tanto male i rabbini, sostenendo che a lato a questa

esisteva anche una legge tradizionale. Concetto vero, se vuoi dirsi

soltanto che molte leggi erano raccomandate più alla consuetudine,

che a una scritta codificazione, e che queste appunto per ciò erano

soggette a continue variazioni e modificazioni. Ma concetto falsissimo,

se volesse dirsi, come hanno preteso i talmudisti, che la legge

tradizionale si fosse conservata immutata e immutabile fino dai tempi

più antichi, e che sia quella da essi poi raccolta nelle talmudiche

compilazioni. No, queste non ci danno il rito e la legge ebraica, se

non tale quale in parte era divenuta negli ultimi tempi dello Stato

giudaico, e in parte quale i rabbini lʼavevano cangiata in ragione dei

tempi, o ancora fantasticamente immaginavano che avesse potuto essere.

E da vedersi però ad ogni modo quale secondo il Talmud fosse la

costituzione giuridica dello Stato giudaico.

I tribunali erano di tre gradi: 1º Quello che potrebbe dirsi

Corte suprema di giustizia, composto di 71 magistrato residente a

Gerusalemme, che chiamavasi grande Sinedrio coadiuvato nelle cause di

minore importanza da altri due tribunali di 23 membri ciascuno. 2º

Quelli di secondʼordine detti Sinedrii minori, composti egualmente

di 23 membri, istituiti nelle città che avessero almeno 120 abitanti

di sesso maschile e adulti.[308] Il grande Sinedrio era presieduto

da un capo (_Nasì_) e da un vice presidente (_Ab Beth Din_).[309] I

piccoli Sinedrii costituivano a loro capo quello che fra essi era il

più ragguardevole.[310] 3º I tribunali inferiori, composti di tre soli

individui.[311]

Il nome di Sinedrio dato ai tribunali di primo e di secondo ordine

mostra quanto questa istituzione fosse recente, e certo non anteriore

alla dominazione greca nella Siria.

Rispetto alla idoneità personale si distingueva in prima fra i Sinedrii

e i tribunali di terzʼordine. Per quelli si richiedeva di essere di

nascita ingenua,[312] e si procurava che ai laici fosse unito un certo

numero della tribù sacerdotale, sebbene ciò non fosse necessariamente

richiesto, e anche un Sinedrio tutto di laici fosse competentissimo per

qualunque genere di giudizio.[313]

Le sole qualità personali richieste erano sapienza e virtù, ma si

voleva ancora che avessero tale aspetto fisico da incutere più

facilmente rispetto.[314] Erano inoltre esclusi quelli di vecchiezza

troppo avanzata, gli eunuchi, quelli che non avevano prole, e i

ciechi.[315] I tribunali poi di terzʼordine potevano comporsi anche

di chi non fosse per nascita ingenuo;[316] ma anche da questi erano

esclusi quelli che per professione erano giocatori di dadi, o

ammaestratori dʼuccelli, gli usurai, e quelli che nellʼanno sabbatico

facessero commercio di derrate.[317] Sʼintende poi che in ogni giudicio

si escludevano i prossimi congiunti di una delle parti o degli

accusati.[318] Soleva farsi un tirocinio per imparare a poco a poco la

legge e la procedura. Giacchè presso i Sinedrii stavano sempre degli

apprendisti distribuiti in tre classi, dalle quali si riempivano i

posti a mano a mano vacanti, tenendo conto nel medesimo tempo della

anzianità e della perizia.[319] Come pure il sommo Sinedrio esercitava

una specie di sindacato sui tribunali inferiori per esaminare se i

componenti di essi fossero idonei; e solevasi dalla magistratura locale

di grado in grado promuovere ai due Sinedrii inferiori di Gerusalemme,

e da questo a quello superiore.[320]

La elezione a magistrato si faceva per mezzo delle imposizioni delle

mani da chi avesse ricevuto da un altro questa medesima dichiarazione

dʼidoneità, e bastava anche senza la materiale imposizione delle mani

che fosse dato il titolo di Rabbì.[321]

Per altro nelle cause di minore importanza era competente a giudicare

anche un tribunale i cui magistrati non fossero stati dichiarati idonei

con questa formalità.

Ed eccoci alla questione di competenza che i talmudisti definirono con

piena determinazione, e non lasciarono in quella incertezza che abbiamo

veduto nel testo della scrittura.

Di sola competenza del sommo Sinedrio residente in Gerusalemme erano

lʼelezione del re, lʼelezione dei Sinedrii di secondʼordine, la

dichiarazione di guerra contro i popoli non indigeni della Palestina,

le condanne capitali di una tribù o di una città convertita ad altra

religione, come pure del sommo sacerdote, o di un profeta falso, o

di un giudice ribelle e pervicace contro le decisioni della legge,

il sottoporre alla prova delle acque miracolose la donna sospetta di

adulterio, e lʼampliamento della città di Gerusalemme o degli atrii

del tempio destinati ad accogliere il popolo che voleva assistere

alle ceremonie rituali. Tutte le altre cause di pena capitale erano

di speciale competenza dei Sinedrii di secondʼordine. Ai tribunali

di terzʼordine rimanevano tutte le cause civili, e quelle penali di

multa o di fustigazione.[322] Però queste potevano giudicarsi da

soli magistrati, la cui idoneità fosse dichiarata con la formalità

della imposizione delle mani, quelle civili anche da qualunque

magistrato.[323]

Per il sacrificio espiatorio imposto dalla legge agli abitanti della

città più vicina al luogo dove si trovasse un cadavere di un ucciso,

quando non si scoprisse lʼomicida, si richiedeva un tribunale di

cinque membri.[324] E finalmente per dichiarare quando nellʼanno

dovesse interporsi il tredicesimo mese intercalare, per ristabilire la

coincidenza dellʼanno lunare con quello solare, si preferiva che la

decisione fosse data da sette dottori, sebbene a fatto compiuto anche

da soli tre fosse valida.[325]

Ad ogni seduta dei Sinedrii assistevano due scribi per compilare

i processi verbali,[326] e oltre i giudici dovevano in ogni città

esservi gli ufficiali della giustizia per fare eseguire le sentenze

che da essi fossero pronunziate. Questo significato dà il Talmud alla

parola _Shoterim_ del testo, e ci pare che in questo caso rettamente

si apponga. Altri in questo nome, vogliono trovare indicati soltanto

gli scribi. Ma sebbene questo nome derivi dalla radice verbale _Shatar_

che significa in origine _incidere_, quindi _scrivere_, pure acquistò

presto un significato più esteso per indicare in genere tutti gli

officiali pubblici, e in questo senso ci sembra che sia usato anche in

altro luogo del Deuteronomio (XX, 5–9).[327]

Queste leggi intorno al potere giudiziario che noi abbiamo insieme

esposto ed esaminato per non interrompere il nesso logico dei pensieri,

sono però nel testo interrotte da altre leggi rispetto al culto e al

politeismo.

Dopo i primi tre versi (XVI, 18–20) che impongono il dovere di

istituire magistrati e officiali di giustizia, anzichè continuare lo

stesso argomento che si riprende invece al v. 8 del cap. XVII, i vv.

21–22 del capitolo xvi comandano di non porre alcuna Asherà[328] presso

lʼaltare di Jahveh, nè di erigere alcunʼaltra immagine idolatrica.

Il cap. XVII nel primo verso proibisce di sacrificare a Jahveh alcun

animale difettoso. Precetto qui enunciato solo in termini generali,

e di cui si diede poi nel codice sacerdotale più particolare

specificazione.

Finalmente con altra legge (v. 2–7) si stabilisce la pena della

lapidazione per chi adorasse altri Dei oltre Jahveh. La condanna non

poteva però pronunziarsi, se non dopo aver bene provato la verità

del fatto per deposizione almeno di due testimoni. I quali dovevano

essere i primi ad eseguire la condanna sulla persona dellʼaccusato.

Istituzione che certo mirava a rendere più cauto ognuno prima di farsi

accusatore di una colpa, che portava seco tali estreme conseguenze. I

talmudisti poi hanno circondato la legge anche di maggiori cautele,

spingendo lʼesame dei testimoni sino ai menomi particolari, dimodochè

la più piccola contraddizione fra essi, anche nei più insignificanti

particolari, sarebbe bastata ad assolvere lʼaccusato.[329]

Ma non è facile il dire come fra il v. 20 del capitolo XVI e il v.

8 del XVII si trovi in tal modo interrotta la sequela logica delle

idee. Perchè interrompere con queste leggi di altro argomento, quelle

che concernono lʼautorità giudiziaria? Si consideri il passo che sta

fra mezzo come autentico, o come interpolazione di altra mano, la

difficoltà a noi pare che sempre esista. Imperocchè nella prima ipotesi

si può a ragione domandare: perchè lʼautore ha così interrotto il corso

naturale dei suoi pensieri? E nella seconda non si potrà dare ragione

sufficiente, perchè un compilatore abbia scelto giusto questo luogo per

inserire tale aggiunta. La quale, per ciò che riguarda la proibizione

dellʼAsherà e di altre imagini, avrebbe trovato bene il suo luogo fra

il v. 4 e 5 del capitolo XII; per gli animali non atti al sacrifizio,

nello stesso capitolo laddove parla dei sacrifizii e delle offerte;

e per la condanna capitale del politeista nel capitolo XIII dove si

stabiliscono leggi a questa affini.

Dimodochè senza voler dare ragione di ciò che in nessun modo ci

si mostra spiegabile, è meglio riconoscere che in questo luogo, o

nella primitiva composizione del Deuteronomio, o nella sua finale

compilazione, è nato un disordine, di cui non possiamo dare ragione

soddisfacente.[330] Disordine che dallʼaltra parte tanto più ne

colpisce, in quanto che, eccetto lʼindicata interruzione dal XVI, 21

al XVII, 7, tutto questo passo dal XVI, 18 al XVIII, 22, ci si mostra

destinato a trattare con abbastanza nesso logico delle autorità civili

e religiose dello Stato, cioè: dei giudici, del re, dei sacerdoti, e

del profeta.

In quanto al re la legge pone come facoltativo nel popolo lʼeleggere

o no un monarca (v. 14). E qui si allude certamente al fatto narrato

nel primo libro di Samuele (VIII), quando il popolo non contento della

amministrazione dei figliuoli di questo profeta, gli chiede un re. Ma

contro alla facoltà concessa dalla legge starebbero i rimproveri fatti

da Samuele al popolo (ivi, 6–22, XII, 17), perchè è chiaro che quel

profeta non avrebbe potuto dire: «è grande il male che avete fatto in

presenza di Dio di domandare per voi un re», se a quei tempi fosse

già esistita la legge deuteronomica che lo avesse permesso. Dunque

certamente questa legge è posteriore almeno allʼetà di Samuele. Dopo

la concessione di potere eleggere un monarca, la legge stabilisce

che debba essere Israelita, non di altro popolo, e in certo modo ne

rimette la elezione al potere teocratico, dicendo che doveva essere

scelto da Jahveh (v. 15). Difatti vediamo nella storia lʼelezione dei

re avvenire per mezzo dei profeti, che si dicevano e si tenevano da

Jahveh ispirati, e consacravano il re per mezzo della sacra unzione. Ma

lʼelezione venne spesso alternata col diritto ereditario, che poi si

volle tenere perpetuo e imperituro nella dinastia di David, la quale

regnò ancora difatto senza interruzione sul piccolo regno della Giudea

fino alla conquista babilonese.

Lungi dallʼessere dispotico il re aveva dei doveri; e in prima la

legge glʼimpone di non alimentare molti cavalli, di non tenere molte

donne, di non accumulare tesori (vv. 16, 17), nel che vi è certo

allusione a ciò che nel primo libro dei Re (X, 26, XI, 1–9) viene

narrato con biasimo di Salomone, come principe troppo dedito al lusso

e alla voluttà. Inoltre al re viene imposto di trascriversi una

copia della legge, per la quale deve intendersi soltanto quella del

Deuteronomio[331] e di tenerla presso di sè, per essere in grado di

conoscerla e di osservarla, in conseguenza di che non avrebbe trattato

con altera tirannia quelli che doveva tenere non tanto suoi sudditi

quanto suoi fratelli (vv. 18–20). Dunque da ciò si può argomentare che

al re non fosse conceduto il potere legislativo, ma che anzi fosse

tenuto ad obbedire alle leggi già stabilite.

E se la descrizione che Samuele fa al popolo delle conseguenze di

un governo monarchico, farebbe supporre che si fosse trattato di un

principe assoluto, e quasi dispotico, fa dʼuopo intendere quelle

parole non come una descrizione della realtà, ma come una pittura tinta

di colori alquanto foschi per distogliere il popolo dal sottomettersi a

un monarca. Dobbiamo tenere però che questo non fosse nè dispotico nè

assoluto non solo per ciò che ne vien detto nella legge deuteronomica,

ma anche per il fatto già sopra citato del Re Achab verso Naboth (1º

_Re_, XXI), dal quale apparisce che lʼautorità monarchica trovava un

limite nella legge, e che poteva sì corrompere lʼautorità giudiziaria,

ma non di questa passarsi. Oltrechè, se prestiamo fede a Giuseppe

Flavio, lʼautorità regia lungi dallʼessere assoluta, doveva nei

suoi atti ottenere lʼapprovazione dei sacerdoti e dellʼadunanza dei

Seniori.[332]

Dallʼaltro lato abbiamo già veduto (pag. 231 e seg.) che, se non

sempre, almeno in certi casi spettava al re la suprema autorità

giudiziaria, e di sicuro insieme con questa anche tutto ciò che fa

parte del potere esecutivo, specialmente il dichiarare e amministrare

la guerra (1º _Sam._, VIII, 20).[333]

Si potrebbe poi da un passo del primo libro di Samuele (X, 25) con

qualche probabilità arguire, che quel profeta stabilisse e scrivesse un

diritto monarchico, più ampio che non questi cenni del Deuteronomio,

ma è certo che questa costituzione di Samuele non è fino a noi

pervenuta. Si parla ancora di patti stabiliti fra il popolo e il re,

tanto allorchè le altre tribù oltre quella di Giuda riconoscono per

monarca David (2º _Sam._, V, 3), quanto nella elezione di Joash dopo la

usurpazione di Atalia (2º _Re_, XI, 17). E certo questi patti dovevano

contenere una specie di diritto regio limitato da quello del popolo. Ma

nemmeno di questi patti gli scrittori biblici ci hanno fatto conoscere

il contenuto. E il Deuteronomista si è dato cura, secondo il suo

costume, di registrare solo quel tanto che mirava, più che ad altro, ad

uno scopo religioso e morale.

Anche rispetto alle entrate del re per il mantenimento di lui,

della famiglia, e della corte, inevitabile conseguenza di qualunque

monarchia, la legge tace del tutto. E solo dai libri storici sappiamo

che fino dai tempi di David il re possedeva tesori, campi, vigne,

uliveti, albereti di altre specie, greggie, e mandrie, che pare

constituissero tutti insieme i beni demaniali (1º _Cron._, XXVII,

25–31). In quanto poi a Salomone ci viene narrato che speciali

commissari nei diversi paesi del regno fossero incaricati, a vicenda

mese per mese, di provvedere al mantenimento del re e della sua casa,

e sʼintende mediante tasse da prelevarsi probabilmente in natura dai

paesi a cui ognuno di essi era preposto (1º _Re_, IV, 7–19, V, 2–3).

Pare anzi che lʼeccessiva gravezza delle contribuzioni fosse la causa,

dopo la morte di Salomone, per la quale dieci tribù si ribellarono al

suo figliuolo Rehabamo (ivi, XII).

Tutte insieme però queste indicazioni forniteci dalla Scrittura e nella

legge e nei libri storici restano sempre molto manchevoli; mentre

invece nel Talmud troviamo determinato il diritto regio con molto

maggiore precisione.

Si distingue in prima il re per elezione, da quello per diritto

ereditario. Doveva naturalmente eleggersi il re, quando si trattò

di fondare da prima la monarchia, ma una volta eletto, il diritto

monarchico diveniva ereditario. Lʼelezione spettava al sommo Sinedrio

e al profeta del tempo,[334] giacchè secondo il concetto talmudico in

ogni età vi fu almeno un profeta.

Eleggibili erano soltanto i maschi, escluse le donne dal trono

anche per diritto successorio,[335] dovendosi tenere come illegale

usurpazione quella di Atalia. Erano inoltre esclusi gli stranieri,

ma bastava per il Talmud che fosse di origine ebrea anche uno solo

dei genitori,[336] ed era pure escluso chiunque avesse esercitato un

mestiere che non fosse tenuto decoroso.[337] Il diritto ereditario

tanto nella dinastia di Saul, quanto nelle altre che regnarono sulla

Samaria, o, dopo il ritorno dallʼesilio, sulla Giudea, è tenuto come

temporaneo; mentre nella dinastia di David è tenuto perpetuo ed

imperituro, e si ammette che per un certo tempo soltanto prima fosse

limitato collo scisma delle dieci tribù, e poi interrotto con lʼesilio

di Babilonia.[338] Lʼelezione veniva confermata per mezzo dellʼunzione,

ma secondo il Talmud soltanto i re della dinastia di David vennero unti

con lʼolio consacrato, quelli delle altre dinastie con un semplice olio

aromatico. Nè si usava la cerimonia dellʼunzione, quando si trattava

dellʼinalzamento al trono per diritto ereditario, eccetto che non si

fosse fatto da altri pretendenti qualche opposizione, nel qual caso la

cerimonia dellʼunzione stimavasi necessaria per convalidare legalmente

lʼassunzione al trono.[339]

La legge del popolo Ebreo · 第 15 / 30 段