Il monoteismo era nella mente del deuteronomista il fondamento della

religione non solo, ma anche di tutto lʼedificio sociale israelitico,

e vi ritorna sopra in più modi e in più forme, perciò dopo averlo di

nuovo raccomandato (XII, 29–31), stabilisce alcune leggi punitive

contro chi avesse tentato dʼinfrangerlo. E prima contro il falso

profeta che insegnasse di adorare altri Dei oltre Jahveh, ancorchè

desse in prova del suo insegnamento dei segni o dei prodigi che si

avverassero. Imperocchè la bontà della dottrina in sè considerata,

e non lʼavverarsi del segno, il quale potrebbe avvenire anche

accidentalmente, deve tenersi criterio della veracità del profeta.

Quindi ognuno che tenta dʼinsegnare erronee dottrine quasi gli fossero

ispirate da Dio, è falso profeta, e come tale dalla legge condannato a

morte (XIII, 2–6). Pena che secondo il Talmud in questo, come in altri

casi, doveva eseguirsi con la strangolazione.[299]

In secondo luogo è condannato pure a morte, chiunque anche senza

spacciarsi profeta, tentasse sedurre altri a seguire culti politeistici

e idolatrici. La persona sedotta ha il dovere in tal caso di denunciare

il seduttore, fosse anche suo fratello, suo figlio, o sua moglie,

ed eseguendosi in questo caso la pena capitale per mezzo della

lapidazione, il sedotto che diveniva accusatore, doveva essere il primo

a lanciare contro il reo le pietre (v. 7–12).

In terzo luogo, quando tutta una città si fosse alienata dalla

religione di Jahveh, per darsi in braccio ad altra, tutti gli abitanti

dovevano essere uccisi, e la città con tutto ciò che conteneva data

alle fiamme con proibizione assoluta di salvarne alcuna cosa (v. 13–19).

I talmudisti vollero in parte mitigare la troppa crudeltà di

questʼultima legge, ponendovi molte limitazioni. In prima per

condannare tutta una città come rea di politeismo o dʼidolatria si

richiedeva che vi fossero dei seduttori, i quali lʼavessero a ciò

indotta; che i seduttori fossero o della stessa città o della stessa

tribù; che fossero più dʼuno, e adulti di sesso maschile.

In secondo luogo non avrebbe potuto mai a tale giudicio sottoporsi

nè la città di Gerusalemme, nè alcuna di quelle che trovavansi sui

confini, perchè quella era città destinata non tanto allʼabitazione

quanto allʼesercizio del culto, e queste erano secondo i talmudisti

escluse dallʼespressione della legge che diceva «_in mezzo a te_»,

dunque le città poste nellʼinterno, e non quelle del confine. Alla

quale ragione ne è aggiunta anche unʼaltra più razionale, cioè, per non

togliere le città che servivano di difesa contro i popoli vicini.

In terzo luogo era necessario che cedesse alla seduzione la maggior

parte dei cittadini. Per ultimo questo giudicio non avrebbe potuto

pronunziarsi se non dal grande Sinedrio che risiedeva nella capitale,

nè uno stesso tribunale avrebbe potuto mai pronunziare più che due

di siffatte sentenze, eccetto che non si trattasse di città poste in

provincie diverse e lontane fra loro come la Giudea e la Galilea.[300]

Come conseguenza del monoteismo e di essere amati da Jahveh quai figli,

viene imposto, come già abbiamo veduto nel cap. XIX del Levitico

(pag. 183, 189), di non abbandonarsi a eccessive disperazioni nel

dolore per la morte di qualche persona fino al punto dʼincrudelire

contro il proprio corpo. Questa costumanza è proibita come barbara e

superstiziosa, e indegna quindi di un popolo che doveva vivere secondo

certe norme di santità (XIV, 1–2).

Queste vengono poi con ogni particolare fissate rispetto ai generi

di cibi permessi e proibiti come puri o impuri (v. 3–21). Del quale

argomento però è stato già sopra discorso, parlando del luogo del

Levitico a questo parallelo (pag. 166–69).

Già nel primo codice era stato fatto un cenno sullʼobbligo di offrire

le primizie e i primogeniti (_Esodo_, XXII, 28, 29). Il deuteronomista

tratta con alquanta più estensione questo stesso punto in due luoghi

poco distanti (XIV, 22–29, XV, 19–23), che qui riuniamo per non

tornarvi sopra due volte. Ma oltre alle primizie, il deuteronomista

stabilisce ancora lʼobbligo della decima. La quale non costituiva

secondo questa legge una rendita sacerdotale, ma soltanto doveva

prelevarsi dai proprietarii per godersela come cosa sacra ogni anno

nel luogo prescritto a centro del culto, e lo stesso doveva farsi

dei primogeniti degli animali; dando parte però della decima e dei

primogeniti anche ai Leviti che si trovavano nelle diverse città,

perchè non avevano possesso territoriale al pari degli altri.

Ogni tre anni poi la decima doveva lasciarsi totalmente a benefizio dei

Leviti e dei poveri.

Questa caritatevole istituzione conduceva naturalmente il

deuteronomista a trattare di due altre leggi già imposte dal primo

codice, cioè dellʼanno settimo, e della liberazione degli schiavi.

Ma del primo nellʼEsodo era stato dato un sol cenno (XXIII, 10–11)

rispetto allʼobbligo di lasciare i prodotti dei campi a vantaggio dei

poveri. Qui con intendimento anche più umano si comanda di rimettere ai

poveri ogni settimo anno tutti i loro debiti, facendo una distinzione

fra lʼIsraelita e lo straniero, giacchè da questo in ogni tempo il

debito era esigibile (XV, 1–3).

Si disputa peraltro fra glʼinterpetri in qual modo debba intendersi

questa remissione dei debiti, se era assoluta, nel senso che, scorso

lʼultimo anno di ogni settennio, ogni credito si teneva estinto; oppure

se solo durante il settimo anno non potevano i crediti esigersi,

ma, passato questo, il creditore riacquistava ogni suo diritto. La

maggior parte dei moderni seguono la seconda opinione, ma diciamo il

vero che non possiamo ad essi assentire, e ci sembra che in questo

caso i talmudisti, e quelli che con loro concordano diano la retta

interpretazione.

In prima la lettera del testo non ammette che si tratti di raccomandare

una mitezza temporanea per non esigere i crediti solo durante il

settimo anno; perchè, se si trattasse solo di aspettare un anno di più

a poter far valere i propri diritti contro il debitore, davvero che le

espressioni del testo che qui diamo tradotte sarebbero inesplicabili.

1. 2. Al termine di sette anni farai remissione. E questo è il

significato della remissione: rimetta ogni creditore il

suo che avrà prestato al suo compagno, non esiga dal suo

compagno, dal suo fratello, perchè si bandì la remissione di

3. Jahveh. Dallo straniero potrai esigere, e quello che sarà

4. di tuo presso il tuo fratello rilasciaglielo. Pure non vi

sarà in te povero, chè Jahveh ti benedirà nella terra che

5. Jahveh tuo Dio da a te in eredità per possederla; semprechè

tu ascolti la voce dellʼEterno tuo Dio per osservare e per

6. eseguire tutti i comandamenti che io ti comando oggi; perchè

Jahveh tuo Dio ti benedirà, come disse a te; e presterai a

molte nazioni, e tu non prenderai in prestito, e dominerai

molte nazioni, e sopra te non domineranno.

7. Ma quando sarà, in te qualche povero, alcuno dei tuoi

fratelli, in una delle tue città nel tuo paese che Jahveh tuo

Dio diede a te, non indurire il tuo cuore, e non chiudere

8. la tua mano al tuo fratello povero. Ma anzi glie lʼaprirai,

e gli darai in prestito, quanto basti al suo bisogno, ciò

9. che gli manca. Guardati che non sia pensiero malvagio nel

tuo cuore, dicendo: è vicino lʼanno settimo, lʼanno della

remissione; e che non sia maligno il tuo occhio contro il

tuo fratello, sicchè tu non gli dia, e invocherebbe contro

10. di te Jahveh, e sarebbe in te peccato. Gli darai, e non si

dolga il tuo cuore nel dargli; perchè per cagione di ciò ti

benedirà Jahveh tuo Dio in tutte le tue opere, e in tutto il

11. prodotto delle tue mani. Perchè non mancherà qualche povero

nel paese; perciò io ti comando con dire: apri la tua mano al

tuo fratello meschino e povero che sia nella tua terra.

Quando un testo parla così chiaro come questo, non è lecito in

conseguenza di argomenti, che potranno essere più o meno logici,

interpretarlo differentemente da ciò che vi si legge. Se una qualunque

istituzione legislativa è chiara in ciò che ha voluto stabilire,

sembri pure a noi assurda, e ne discendano pure le più perniciose

conseguenze, non è permesso però intenderla in modo diverso. Per noi

la prima regola di ermeneutica è questa: intendere i testi nel loro

significato letterale. Se questo presenta anche un senso assurdo, se

ne derivano conseguenze poco accettabili, tanto peggio per lʼautore,

ma lʼinterprete deve dire: chi ha scritto, ha scritto unʼassurdità,

ma lʼha scritta. In fatto poi di leggi, sono forse tutte buone, tutte

ragionevoli, tutte giuste quelle che sono state istituite presso i

varii popoli da permetterci di dare a una legge un significato diverso

da quello che il letterale ne porge, per la speciosa ragione che

questo conterrebbe unʼassurdità? Se siffatto criterio interpretativo

fosse vero, _coloro che questo tempo chiameranno antico_ dovranno dare

tuttʼaltro significato a tante leggi assurde, ingiuste, mostruose che

si istituiscono da certe assemblee costituzionali; eppure ne siamo

noi i testimoni. Come non sarebbe buon criterio interpretativo in

letteratura quello che si lasciasse guidare da sole regole estetiche

per concludere che un grande autore non potrebbe avere usato di un

modo, o di una imagine che a quelle non si uniformasse. Anche Dante,

anche Shakespeare, anche Goethe avranno nei loro scritti qualche

cosa di non bello, e anzi, se vogliamo, di assolutamente brutto. Ma

ragionerebbe male chi dicesse: ciò è brutto, dunque un grande autore

non può averlo scritto. No, è da vedersi prima con altri criterii se

veramente ciò appartiene a quel dato autore, è da intendersi prima in

sè il vero significato letterale; ma stabilita lʼautenticità da un

lato, la vera interpretazione dallʼaltro, il brutto in arte, lʼassurdo

nella scienza non saranno mai ragione sufficiente per escludere che una

data cosa non sia stata scritta o pensata.

Nel caso nostro poi non ci sembra nemmeno che da questa legge,

interpretata come noi sosteniamo che debba essere, ne derivino

conseguenze assurde e dannose.

Esaminiamo le ragioni di chi vuole intendere in modo diverso. Dicesi in

primo luogo che, ordinando ogni sette anni la remissione dei debiti,

si sarebbe preclusa la via a ogni prestazione, perchè chiunque vi si

sarebbe rifiutato.

In secondo luogo che la legge sarebbe stata dannosa, perchè avrebbe

dato troppo buon giuoco alla infingardaggine, facendo del chiedere a

prestanza un mestiere troppo facilmente lucroso.

In terzo luogo, che rimettendosi ogni sette anni interamente i debiti,

non si sa comprendere come si sarebbe potuto dare il caso pure previsto

dalla legge che qualcheduno per povertà si vendesse schiavo.

In ultimo che malamente questa legge si accorderebbe con lʼaltra che

permette di tenere servo fino al giubileo colui che fosse venduto

schiavo per povertà. Ma queste obbiezioni sono tratte in parte da

non aver distinto ciò che in questa legge è obbligatorio da ciò che è

semplicemente esortativo come precetto morale, e in parte dallʼavere

considerato come appartenenti a un sol codice quelle che sono leggi di

diversi autori e di varie età.

La legge è obbligatoria soltanto per il contenuto dei primi tre versi

dove si comanda di rilasciare il debito, ma non obbliga nessuno a

prestare. Esorta quindi ad essere generosi, ma soltanto verso il

povero, verso quello che ha vero bisogno, non verso colui che si

abbandoni al vizio o alla infingardaggine, e da una legge dettata solo

per umanità voglia trarre profitto per fare il cavaliere dʼindustria.

E la prima obbiezione che se la remissione dei debiti avesse dovuto

essere assoluta difficilmente si sarebbero trovati prestatori, è

prevenuta nello stesso testo al v. 9, esortando a non negare la

prestazione perchè si avvicinava lʼanno settimo. Esortazione che non

avrebbe senso, se si fosse trattato della sola dilazione di un anno,

perchè questa si presentava ad ognuno come poco dannosa, e in ispecie

ai ricchi che più erano in grado di poter dare in prestito. Perciò bene

argomentano lʼHupfeld[301] il Bunsen e lʼHerxheimer[302] quando da

questo verso concludono che si tratti dʼintiera remissione del credito.

Non ha nulla poi che fare la remissione dei debiti ogni sette anni

col caso di vendersi schiavo per povertà. Perchè durante il settennio

poteva alcuno trovarsi ridotto a tale stato di miseria da costringerlo

a rinunziare temporaneamente alla propria libertà. E se nei libri

storici si fa menzione del diritto del creditore sulla persona del

debitore (2º _Re_, IV, 1), è da credersi che appunto le leggi del

Deuteronomio abbiano voluto mitigare una così crudele costumanza.

Per ultimo niuna obbiezione contro al modo dʼinterpretare questa

legge deuteronomica si può desumere da quelle del Levitico, perchè

appartengono del tutto a un altro ciclo legislativo.

Quale ragione poi si adduce perchè nellʼanno settimo si sarebbe dovuta

usare tale concessione di non esigere durante quello i crediti? Perchè,

si dice, nellʼanno settimo non si coltivavano le terre, e i poveri si

trovavano a peggiore partito; ma incominciato il nuovo settennio, tutti

i lavori si riprendevano, e i creditori potevano di nuovo farsi pagare.

Questa ragione può avere qualche valore per coloro che ammettono che

il deuteronomista conoscesse questa istituzione del riposo dei campi

nel così detto anno sabbatico. Ma per tutti coloro che interpretano

collʼHupfeld il passo dellʼEsodo (XXIII, 11) come anche da noi fu

sopra inteso (pag. 133 e segg.), e che tengono la legge del Levitico

(XXV) posteriore al deuteronomista, lʼallegata ragione non può in

alcun modo esistere; anzi nellʼanno settimo i poveri si trovavano a

miglior partito, perchè la coltivazione della terra non cessava, ed era

lasciata a lor profitto buona parte dei raccolti.

Invece, secondo la nostra interpretazione, va bene che una legge

altamente umana e caritatevole come è tutta quella del Deuteronomio,

abbia voluto che al termine di ogni settennio venisse alle classi meno

agiate un maggiore vantaggio, rimettendo ad esse ogni debito che fosse

stato contratto per cagione di vera indigenza. Era questa una vera

_seisachtheia_ non istituita una sol volta come quella attribuita

a Solone, ma che periodicamente si rinnovava. La quale istituzione

può sembrare contraria a ogni buon ordine sociale, se la poniamo in

relazione col nostro modo di vivere, da troppo lungo tempo ormai retto

economicamente sulle industrie e sul commercio, il cui fondamento

principale è il credito. Non così era però nellʼantico popolo ebreo,

la cui vita si alimentava principalmente con la pastorizia e con

lʼagricoltura. Chi in tale società era costretto a ricorrere a una

prestazione non lo faceva nè per alimentare un commercio, nè per dar

vita a unʼimpresa industriale; ma per provvedere ai più stringenti

bisogni. Era dunque una istituzione tutta diretta a favore dei poveri,

verso i quali la legislazione ebraica si mostra così benigna, tanto

più che era ristretta ai poveri soltanto che appartenessero al popolo

ebreo. Il quale nella mente dei profeti e dei diversi legislatori,

che fondarono successivamente le israelitiche istituzioni, doveva

formare piuttosto che un popolo una sola famiglia, i cui individui sono

obbligati a soccorrersi lʼun lʼaltro, e provvedere allʼindigente fra

essi almeno gli alimenti.

Non era un comunismo, nel quale lo Stato assorbirebbe e distruggerebbe

lʼindividuo. Ma quella forma di socialismo, che è forse la sola

possibile e la sola veramente utile nella pratica, cioè: lʼobbligo

alle classi abbienti di soccorrere in modo efficace i derelitti dalla

fortuna. Nè questo sistema così umano si fondò nel popolo ebreo tutto

di un sol getto, anzi è facile vedere come si andò successivamente

formando. Nel primo codice sʼimpone di prestare al povero senza

usura, di non ritenere in pegno gli oggetti più necessarii alla vita,

e di rilasciargli ogni sette anni parte dei rurali prodotti. Nel

Deuteronomio si fa un gran passo di più, si comanda che ogni sette anni

si rimettano dai ricchi i crediti verso i poveri. La quale istituzione

non è da credersi che fosse stabilita, se le condizioni sociali non lo

avessero altamente richiesto. E siccome la legislazione deuteronomica,

non è anteriore al regno di Josia, abbiamo le predicazioni dei

profeti dellʼottavo e settimo secolo, che spesso si scagliano contro

le oppressioni esercitate dai ricchi e dai potenti contro i poveri.

Dimodochè la remissione dei debiti era una vera giustizia, che ai non

abbienti la legge concedeva. Si osservi poi che la perdita di certi

crediti presso un popolo pastore e agricolo non poteva esser tale da

cagionare grave danno ai creditori. Che se ciò avessero pensato coloro

che intendono la legge nel senso di una temporanea dilazione, non

avrebbero trovato tante difficoltà ad ammetterla invece, come suona la

lettera del testo, nel senso di una periodica totale remissione dei

crediti.

Vediamo ora con quali sapienti restrizioni intesero questa legge i

talmudisti. Ammisero in prima che contro lʼeffetto dellʼanno settimo

valesse il patto esplicito, col quale il debitore si obbligasse

verso il creditore a non farsi in quello rimettere il debito. In

ogni modo poi la remissione dei debiti, sarebbe avvenuta soltanto

per le prestazioni, non per ciò che i negozianti o i bottegai

dessero a credenza nel loro commercio, non per il salario dovuto

ai mercenarii, non per le multe giuridiche,[303] e non per la dote

che il marito dovesse alla donna ripudiata.[304] E anche i prestiti

non sʼintendevano rimessi se contratti con pegno, per quella parte

del prestito che fosse dal pegno coperta, e nemmeno quando prima

dellʼanno sabbatico un contratto di mutuo fosse dal creditore prodotto

allʼautorità giuridica, acciocchè questa ne procurasse lʼesazione. Per

ultimo la remissione dei crediti non avveniva secondo i talmudisti se

non allo spirare dellʼanno settimo. Dimodochè durante tutto il corso di

questo ogni credito era esigibile.[305]

Siffatte restrizioni furono certo in gran parte introdotte per le

mutate condizioni dei tempi; ma che anche in origine la legge mirasse

alle sole prestazioni fatte ai poveri, e non ad ogni genere di credito

ci pare ragionevole di doverlo ammettere.

È celebre poi nella legislazione talmudica lʼistituzione dʼHillel, il

quale, quando vide che la remissione dei debiti a ogni settennio era

cagione che molti non facessero più alcuna prestazione, stabilì che

mediante una protesta dinanzi allʼautorità giudiziaria i creditori

potessero dichiarare di esigere ogni loro credito in qualunque tempo

fosse loro piaciuto;[306] e in tal modo si rendeva irrito ogni effetto

dellʼanno sabbatico. Questa protesta però doveva essere posteriore alla

prestazione, e posare quasi come un atto ipotecario sopra un fondo del

debitore, ancorchè questo fosse già ad altri ipotecato, o di valore di

gran lunga insufficiente a coprire il debito. Dimodochè questo fondarsi

della protesta sopra un bene immobile diveniva una mera finzione

legale.

Fa onore finalmente su questo punto alla morale talmudica lʼavere i

rabbini a chiare note espresso che sarebbe da essi altamente approvato

quel debitore, che non si fosse prevalso del vantaggio che gli

accordava lʼanno settimo, e avesse soddisfatto al suo creditore.[307]

* * * * *

Queste leggi a vantaggio dei poveri dovevano alla mente del

Deuteronomista far pensare allo schiavo ebreo, il quale come già

abbiamo veduto non poteva essere ridotto a tale condizione se non dalla

povertà.

Il nostro legislatore non distingue come quello del primo codice fra

lo schiavo e la schiava, e pare che indifferentemente per lʼuno e

per lʼaltra stabilisca che al settimo anno debbano riacquistare la

libertà. Non è da credersi però che abbia voluto abolire i maggiori

vantaggi che la più antica legge aveva stabilito a pro della donna. È

ragionevole anzi supporre che, tacendone, abbia inteso, rispetto ad

essi, alla medesima legge riferirsi. Del resto è anche qui concesso

allo schiavo di rimanere volontariamente per tutta la vita in istato

di servitù, sottoponendolo alla formalità di avere forato lʼorecchio,

come già abbiamo veduto, (pag. 90, 94 e seg.). Ma il Deuteronomista

ispirato sempre dalla stessa umanità esorta il padrone a non lasciare

andar via il servo dalla propria casa privo di tutto il bisognevole,

ed anzi di fargli dei doni in bestiami, in grano, in vino e in olio,

secondo che ognuno meglio poteva. Perchè altrimenti quale sarebbe

stata la condizione di quei poveretti che, liberi dalla schiavitù,

si sarebbero trovati oppressi dalla miseria? Ma invece con qualche

elargizione usatagli dal padrone avrebbero avuto un poco di tempo per

poter provvedere a loro stessi.

Il nostro autore guidato da quella associazione delle idee, che sui

Semiti più di ogni altra regola prevale nella distribuzione dei loro

scritti, aveva interrotto con queste leggi per i poveri ciò che aveva

da dire sui primogeniti, che ora ripiglia in fine del capitolo xv; e

siccome stabilisce che i primogeniti dovevano essere goduti annualmente

dai proprietarii nel luogo che sarebbe stato centro del culto, questo

lo conduce a dire anche delle tre feste annuali, nelle quali ogni uomo

adulto doveva ivi recarsi per adorare Jahveh. La prima festa cadeva nel

mese di primavera, ed era la pasqua in memoria dellʼescita dallʼEgitto;

la seconda quella della Pentecoste, sette settimane dopo la Pasqua; e

la terza nellʼautunno quella della raccolta dei frutti, che qui per la

prima volta è chiamata festa delle capanne. Denominazione facilmente

spiegabile, perchè è da credersi che, celebrandosi questa festa

nellʼautunno da un popolo agricolo, si festeggiasse sotto capanne o

pergolati. Vedremo poi a suo luogo come in tempi posteriori siasi data

a questo uso diversa origine.

Ma notiamo intanto che queste feste conservano presso il

Deuteronomista, particolarmente le ultime due, la loro primitiva indole

rurale. Soltanto mentre il primo codice, e le aggiunte jehovistiche non

avevano stabilito la durata della festa autunnale, il Deuteronomista

la determina in sette giorni, lasciando indeterminata quella della

Pentecoste. E sempre col solito umano intendimento raccomanda di non

dimenticare in queste feste nè i Leviti, nè gli stranieri, nè gli

orfani, nè le vedove, ma di sovvenirli, perchè della festa comune

possano tutti godere.

* * * * *

Pare che il nostro legislatore pensasse di avere qui finito ciò che

concerneva il culto e i riti di purità, o in genere le leggi religiose,

interrotte però come abbiamo visto da qualche altro argomento, e passa

quindi alle leggi civili. Ma con uno scrittore semita non vi è molto da

contare sopra unʼesatta divisione logica dei pensieri, e lo vedremo più

presto e più spesso che non si crede far ritorno a precetti religiosi,

e a riti di culto.

Ad ogni modo come primo fondamento del viver civile sʼimpone lʼobbligo

dʼistituire in ogni città giudici che giudicassero, ed esecutori della

legge. Si raccomanda quindi di amministrare rettamente la giustizia,

senza portare rispetto a nessuno, e senza lasciarsi corrompere per

denaro (XVI, 18–20).

Ma non vien data alcuna più precisa determinazione intorno al modo

come doveva costituirsi il potere giudiziario, nè intorno allʼautorità

di cui questo era rivestito. Secondo una più antica legge accolta dal

Jehovista nel suo scritto abbiamo già veduto (pag. 145) che il popolo

agli effetti giuridici era diviso in migliaia, centurie, cinquantine e

decurie, a capo di ognuna delle quali erano costituiti dei giudici. Ma

qui il Deuteronomista parla invece di città, divisione che si adatta

molto meglio ad una condizione più avanzata dʼincivilimento.

La legge del popolo Ebreo · 第 14 / 30 段