religione non solo, ma anche di tutto lʼedificio sociale israelitico,
e vi ritorna sopra in più modi e in più forme, perciò dopo averlo di
nuovo raccomandato (XII, 29–31), stabilisce alcune leggi punitive
contro chi avesse tentato dʼinfrangerlo. E prima contro il falso
profeta che insegnasse di adorare altri Dei oltre Jahveh, ancorchè
desse in prova del suo insegnamento dei segni o dei prodigi che si
avverassero. Imperocchè la bontà della dottrina in sè considerata,
e non lʼavverarsi del segno, il quale potrebbe avvenire anche
accidentalmente, deve tenersi criterio della veracità del profeta.
Quindi ognuno che tenta dʼinsegnare erronee dottrine quasi gli fossero
ispirate da Dio, è falso profeta, e come tale dalla legge condannato a
morte (XIII, 2–6). Pena che secondo il Talmud in questo, come in altri
casi, doveva eseguirsi con la strangolazione.[299]
In secondo luogo è condannato pure a morte, chiunque anche senza
spacciarsi profeta, tentasse sedurre altri a seguire culti politeistici
e idolatrici. La persona sedotta ha il dovere in tal caso di denunciare
il seduttore, fosse anche suo fratello, suo figlio, o sua moglie,
ed eseguendosi in questo caso la pena capitale per mezzo della
lapidazione, il sedotto che diveniva accusatore, doveva essere il primo
a lanciare contro il reo le pietre (v. 7–12).
In terzo luogo, quando tutta una città si fosse alienata dalla
religione di Jahveh, per darsi in braccio ad altra, tutti gli abitanti
dovevano essere uccisi, e la città con tutto ciò che conteneva data
alle fiamme con proibizione assoluta di salvarne alcuna cosa (v. 13–19).
I talmudisti vollero in parte mitigare la troppa crudeltà di
questʼultima legge, ponendovi molte limitazioni. In prima per
condannare tutta una città come rea di politeismo o dʼidolatria si
richiedeva che vi fossero dei seduttori, i quali lʼavessero a ciò
indotta; che i seduttori fossero o della stessa città o della stessa
tribù; che fossero più dʼuno, e adulti di sesso maschile.
In secondo luogo non avrebbe potuto mai a tale giudicio sottoporsi
nè la città di Gerusalemme, nè alcuna di quelle che trovavansi sui
confini, perchè quella era città destinata non tanto allʼabitazione
quanto allʼesercizio del culto, e queste erano secondo i talmudisti
escluse dallʼespressione della legge che diceva «_in mezzo a te_»,
dunque le città poste nellʼinterno, e non quelle del confine. Alla
quale ragione ne è aggiunta anche unʼaltra più razionale, cioè, per non
togliere le città che servivano di difesa contro i popoli vicini.
In terzo luogo era necessario che cedesse alla seduzione la maggior
parte dei cittadini. Per ultimo questo giudicio non avrebbe potuto
pronunziarsi se non dal grande Sinedrio che risiedeva nella capitale,
nè uno stesso tribunale avrebbe potuto mai pronunziare più che due
di siffatte sentenze, eccetto che non si trattasse di città poste in
provincie diverse e lontane fra loro come la Giudea e la Galilea.[300]
Come conseguenza del monoteismo e di essere amati da Jahveh quai figli,
viene imposto, come già abbiamo veduto nel cap. XIX del Levitico
(pag. 183, 189), di non abbandonarsi a eccessive disperazioni nel
dolore per la morte di qualche persona fino al punto dʼincrudelire
contro il proprio corpo. Questa costumanza è proibita come barbara e
superstiziosa, e indegna quindi di un popolo che doveva vivere secondo
certe norme di santità (XIV, 1–2).
Queste vengono poi con ogni particolare fissate rispetto ai generi
di cibi permessi e proibiti come puri o impuri (v. 3–21). Del quale
argomento però è stato già sopra discorso, parlando del luogo del
Levitico a questo parallelo (pag. 166–69).
Già nel primo codice era stato fatto un cenno sullʼobbligo di offrire
le primizie e i primogeniti (_Esodo_, XXII, 28, 29). Il deuteronomista
tratta con alquanta più estensione questo stesso punto in due luoghi
poco distanti (XIV, 22–29, XV, 19–23), che qui riuniamo per non
tornarvi sopra due volte. Ma oltre alle primizie, il deuteronomista
stabilisce ancora lʼobbligo della decima. La quale non costituiva
secondo questa legge una rendita sacerdotale, ma soltanto doveva
prelevarsi dai proprietarii per godersela come cosa sacra ogni anno
nel luogo prescritto a centro del culto, e lo stesso doveva farsi
dei primogeniti degli animali; dando parte però della decima e dei
primogeniti anche ai Leviti che si trovavano nelle diverse città,
perchè non avevano possesso territoriale al pari degli altri.
Ogni tre anni poi la decima doveva lasciarsi totalmente a benefizio dei
Leviti e dei poveri.
Questa caritatevole istituzione conduceva naturalmente il
deuteronomista a trattare di due altre leggi già imposte dal primo
codice, cioè dellʼanno settimo, e della liberazione degli schiavi.
Ma del primo nellʼEsodo era stato dato un sol cenno (XXIII, 10–11)
rispetto allʼobbligo di lasciare i prodotti dei campi a vantaggio dei
poveri. Qui con intendimento anche più umano si comanda di rimettere ai
poveri ogni settimo anno tutti i loro debiti, facendo una distinzione
fra lʼIsraelita e lo straniero, giacchè da questo in ogni tempo il
debito era esigibile (XV, 1–3).
Si disputa peraltro fra glʼinterpetri in qual modo debba intendersi
questa remissione dei debiti, se era assoluta, nel senso che, scorso
lʼultimo anno di ogni settennio, ogni credito si teneva estinto; oppure
se solo durante il settimo anno non potevano i crediti esigersi,
ma, passato questo, il creditore riacquistava ogni suo diritto. La
maggior parte dei moderni seguono la seconda opinione, ma diciamo il
vero che non possiamo ad essi assentire, e ci sembra che in questo
caso i talmudisti, e quelli che con loro concordano diano la retta
interpretazione.
In prima la lettera del testo non ammette che si tratti di raccomandare
una mitezza temporanea per non esigere i crediti solo durante il
settimo anno; perchè, se si trattasse solo di aspettare un anno di più
a poter far valere i propri diritti contro il debitore, davvero che le
espressioni del testo che qui diamo tradotte sarebbero inesplicabili.
1. 2. Al termine di sette anni farai remissione. E questo è il
significato della remissione: rimetta ogni creditore il
suo che avrà prestato al suo compagno, non esiga dal suo
compagno, dal suo fratello, perchè si bandì la remissione di
3. Jahveh. Dallo straniero potrai esigere, e quello che sarà
4. di tuo presso il tuo fratello rilasciaglielo. Pure non vi
sarà in te povero, chè Jahveh ti benedirà nella terra che
5. Jahveh tuo Dio da a te in eredità per possederla; semprechè
tu ascolti la voce dellʼEterno tuo Dio per osservare e per
6. eseguire tutti i comandamenti che io ti comando oggi; perchè
Jahveh tuo Dio ti benedirà, come disse a te; e presterai a
molte nazioni, e tu non prenderai in prestito, e dominerai
molte nazioni, e sopra te non domineranno.
7. Ma quando sarà, in te qualche povero, alcuno dei tuoi
fratelli, in una delle tue città nel tuo paese che Jahveh tuo
Dio diede a te, non indurire il tuo cuore, e non chiudere
8. la tua mano al tuo fratello povero. Ma anzi glie lʼaprirai,
e gli darai in prestito, quanto basti al suo bisogno, ciò
9. che gli manca. Guardati che non sia pensiero malvagio nel
tuo cuore, dicendo: è vicino lʼanno settimo, lʼanno della
remissione; e che non sia maligno il tuo occhio contro il
tuo fratello, sicchè tu non gli dia, e invocherebbe contro
10. di te Jahveh, e sarebbe in te peccato. Gli darai, e non si
dolga il tuo cuore nel dargli; perchè per cagione di ciò ti
benedirà Jahveh tuo Dio in tutte le tue opere, e in tutto il
11. prodotto delle tue mani. Perchè non mancherà qualche povero
nel paese; perciò io ti comando con dire: apri la tua mano al
tuo fratello meschino e povero che sia nella tua terra.
Quando un testo parla così chiaro come questo, non è lecito in
conseguenza di argomenti, che potranno essere più o meno logici,
interpretarlo differentemente da ciò che vi si legge. Se una qualunque
istituzione legislativa è chiara in ciò che ha voluto stabilire,
sembri pure a noi assurda, e ne discendano pure le più perniciose
conseguenze, non è permesso però intenderla in modo diverso. Per noi
la prima regola di ermeneutica è questa: intendere i testi nel loro
significato letterale. Se questo presenta anche un senso assurdo, se
ne derivano conseguenze poco accettabili, tanto peggio per lʼautore,
ma lʼinterprete deve dire: chi ha scritto, ha scritto unʼassurdità,
ma lʼha scritta. In fatto poi di leggi, sono forse tutte buone, tutte
ragionevoli, tutte giuste quelle che sono state istituite presso i
varii popoli da permetterci di dare a una legge un significato diverso
da quello che il letterale ne porge, per la speciosa ragione che
questo conterrebbe unʼassurdità? Se siffatto criterio interpretativo
fosse vero, _coloro che questo tempo chiameranno antico_ dovranno dare
tuttʼaltro significato a tante leggi assurde, ingiuste, mostruose che
si istituiscono da certe assemblee costituzionali; eppure ne siamo
noi i testimoni. Come non sarebbe buon criterio interpretativo in
letteratura quello che si lasciasse guidare da sole regole estetiche
per concludere che un grande autore non potrebbe avere usato di un
modo, o di una imagine che a quelle non si uniformasse. Anche Dante,
anche Shakespeare, anche Goethe avranno nei loro scritti qualche
cosa di non bello, e anzi, se vogliamo, di assolutamente brutto. Ma
ragionerebbe male chi dicesse: ciò è brutto, dunque un grande autore
non può averlo scritto. No, è da vedersi prima con altri criterii se
veramente ciò appartiene a quel dato autore, è da intendersi prima in
sè il vero significato letterale; ma stabilita lʼautenticità da un
lato, la vera interpretazione dallʼaltro, il brutto in arte, lʼassurdo
nella scienza non saranno mai ragione sufficiente per escludere che una
data cosa non sia stata scritta o pensata.
Nel caso nostro poi non ci sembra nemmeno che da questa legge,
interpretata come noi sosteniamo che debba essere, ne derivino
conseguenze assurde e dannose.
Esaminiamo le ragioni di chi vuole intendere in modo diverso. Dicesi in
primo luogo che, ordinando ogni sette anni la remissione dei debiti,
si sarebbe preclusa la via a ogni prestazione, perchè chiunque vi si
sarebbe rifiutato.
In secondo luogo che la legge sarebbe stata dannosa, perchè avrebbe
dato troppo buon giuoco alla infingardaggine, facendo del chiedere a
prestanza un mestiere troppo facilmente lucroso.
In terzo luogo, che rimettendosi ogni sette anni interamente i debiti,
non si sa comprendere come si sarebbe potuto dare il caso pure previsto
dalla legge che qualcheduno per povertà si vendesse schiavo.
In ultimo che malamente questa legge si accorderebbe con lʼaltra che
permette di tenere servo fino al giubileo colui che fosse venduto
schiavo per povertà. Ma queste obbiezioni sono tratte in parte da
non aver distinto ciò che in questa legge è obbligatorio da ciò che è
semplicemente esortativo come precetto morale, e in parte dallʼavere
considerato come appartenenti a un sol codice quelle che sono leggi di
diversi autori e di varie età.
La legge è obbligatoria soltanto per il contenuto dei primi tre versi
dove si comanda di rilasciare il debito, ma non obbliga nessuno a
prestare. Esorta quindi ad essere generosi, ma soltanto verso il
povero, verso quello che ha vero bisogno, non verso colui che si
abbandoni al vizio o alla infingardaggine, e da una legge dettata solo
per umanità voglia trarre profitto per fare il cavaliere dʼindustria.
E la prima obbiezione che se la remissione dei debiti avesse dovuto
essere assoluta difficilmente si sarebbero trovati prestatori, è
prevenuta nello stesso testo al v. 9, esortando a non negare la
prestazione perchè si avvicinava lʼanno settimo. Esortazione che non
avrebbe senso, se si fosse trattato della sola dilazione di un anno,
perchè questa si presentava ad ognuno come poco dannosa, e in ispecie
ai ricchi che più erano in grado di poter dare in prestito. Perciò bene
argomentano lʼHupfeld[301] il Bunsen e lʼHerxheimer[302] quando da
questo verso concludono che si tratti dʼintiera remissione del credito.
Non ha nulla poi che fare la remissione dei debiti ogni sette anni
col caso di vendersi schiavo per povertà. Perchè durante il settennio
poteva alcuno trovarsi ridotto a tale stato di miseria da costringerlo
a rinunziare temporaneamente alla propria libertà. E se nei libri
storici si fa menzione del diritto del creditore sulla persona del
debitore (2º _Re_, IV, 1), è da credersi che appunto le leggi del
Deuteronomio abbiano voluto mitigare una così crudele costumanza.
Per ultimo niuna obbiezione contro al modo dʼinterpretare questa
legge deuteronomica si può desumere da quelle del Levitico, perchè
appartengono del tutto a un altro ciclo legislativo.
Quale ragione poi si adduce perchè nellʼanno settimo si sarebbe dovuta
usare tale concessione di non esigere durante quello i crediti? Perchè,
si dice, nellʼanno settimo non si coltivavano le terre, e i poveri si
trovavano a peggiore partito; ma incominciato il nuovo settennio, tutti
i lavori si riprendevano, e i creditori potevano di nuovo farsi pagare.
Questa ragione può avere qualche valore per coloro che ammettono che
il deuteronomista conoscesse questa istituzione del riposo dei campi
nel così detto anno sabbatico. Ma per tutti coloro che interpretano
collʼHupfeld il passo dellʼEsodo (XXIII, 11) come anche da noi fu
sopra inteso (pag. 133 e segg.), e che tengono la legge del Levitico
(XXV) posteriore al deuteronomista, lʼallegata ragione non può in
alcun modo esistere; anzi nellʼanno settimo i poveri si trovavano a
miglior partito, perchè la coltivazione della terra non cessava, ed era
lasciata a lor profitto buona parte dei raccolti.
Invece, secondo la nostra interpretazione, va bene che una legge
altamente umana e caritatevole come è tutta quella del Deuteronomio,
abbia voluto che al termine di ogni settennio venisse alle classi meno
agiate un maggiore vantaggio, rimettendo ad esse ogni debito che fosse
stato contratto per cagione di vera indigenza. Era questa una vera
_seisachtheia_ non istituita una sol volta come quella attribuita
a Solone, ma che periodicamente si rinnovava. La quale istituzione
può sembrare contraria a ogni buon ordine sociale, se la poniamo in
relazione col nostro modo di vivere, da troppo lungo tempo ormai retto
economicamente sulle industrie e sul commercio, il cui fondamento
principale è il credito. Non così era però nellʼantico popolo ebreo,
la cui vita si alimentava principalmente con la pastorizia e con
lʼagricoltura. Chi in tale società era costretto a ricorrere a una
prestazione non lo faceva nè per alimentare un commercio, nè per dar
vita a unʼimpresa industriale; ma per provvedere ai più stringenti
bisogni. Era dunque una istituzione tutta diretta a favore dei poveri,
verso i quali la legislazione ebraica si mostra così benigna, tanto
più che era ristretta ai poveri soltanto che appartenessero al popolo
ebreo. Il quale nella mente dei profeti e dei diversi legislatori,
che fondarono successivamente le israelitiche istituzioni, doveva
formare piuttosto che un popolo una sola famiglia, i cui individui sono
obbligati a soccorrersi lʼun lʼaltro, e provvedere allʼindigente fra
essi almeno gli alimenti.
Non era un comunismo, nel quale lo Stato assorbirebbe e distruggerebbe
lʼindividuo. Ma quella forma di socialismo, che è forse la sola
possibile e la sola veramente utile nella pratica, cioè: lʼobbligo
alle classi abbienti di soccorrere in modo efficace i derelitti dalla
fortuna. Nè questo sistema così umano si fondò nel popolo ebreo tutto
di un sol getto, anzi è facile vedere come si andò successivamente
formando. Nel primo codice sʼimpone di prestare al povero senza
usura, di non ritenere in pegno gli oggetti più necessarii alla vita,
e di rilasciargli ogni sette anni parte dei rurali prodotti. Nel
Deuteronomio si fa un gran passo di più, si comanda che ogni sette anni
si rimettano dai ricchi i crediti verso i poveri. La quale istituzione
non è da credersi che fosse stabilita, se le condizioni sociali non lo
avessero altamente richiesto. E siccome la legislazione deuteronomica,
non è anteriore al regno di Josia, abbiamo le predicazioni dei
profeti dellʼottavo e settimo secolo, che spesso si scagliano contro
le oppressioni esercitate dai ricchi e dai potenti contro i poveri.
Dimodochè la remissione dei debiti era una vera giustizia, che ai non
abbienti la legge concedeva. Si osservi poi che la perdita di certi
crediti presso un popolo pastore e agricolo non poteva esser tale da
cagionare grave danno ai creditori. Che se ciò avessero pensato coloro
che intendono la legge nel senso di una temporanea dilazione, non
avrebbero trovato tante difficoltà ad ammetterla invece, come suona la
lettera del testo, nel senso di una periodica totale remissione dei
crediti.
Vediamo ora con quali sapienti restrizioni intesero questa legge i
talmudisti. Ammisero in prima che contro lʼeffetto dellʼanno settimo
valesse il patto esplicito, col quale il debitore si obbligasse
verso il creditore a non farsi in quello rimettere il debito. In
ogni modo poi la remissione dei debiti, sarebbe avvenuta soltanto
per le prestazioni, non per ciò che i negozianti o i bottegai
dessero a credenza nel loro commercio, non per il salario dovuto
ai mercenarii, non per le multe giuridiche,[303] e non per la dote
che il marito dovesse alla donna ripudiata.[304] E anche i prestiti
non sʼintendevano rimessi se contratti con pegno, per quella parte
del prestito che fosse dal pegno coperta, e nemmeno quando prima
dellʼanno sabbatico un contratto di mutuo fosse dal creditore prodotto
allʼautorità giuridica, acciocchè questa ne procurasse lʼesazione. Per
ultimo la remissione dei crediti non avveniva secondo i talmudisti se
non allo spirare dellʼanno settimo. Dimodochè durante tutto il corso di
questo ogni credito era esigibile.[305]
Siffatte restrizioni furono certo in gran parte introdotte per le
mutate condizioni dei tempi; ma che anche in origine la legge mirasse
alle sole prestazioni fatte ai poveri, e non ad ogni genere di credito
ci pare ragionevole di doverlo ammettere.
È celebre poi nella legislazione talmudica lʼistituzione dʼHillel, il
quale, quando vide che la remissione dei debiti a ogni settennio era
cagione che molti non facessero più alcuna prestazione, stabilì che
mediante una protesta dinanzi allʼautorità giudiziaria i creditori
potessero dichiarare di esigere ogni loro credito in qualunque tempo
fosse loro piaciuto;[306] e in tal modo si rendeva irrito ogni effetto
dellʼanno sabbatico. Questa protesta però doveva essere posteriore alla
prestazione, e posare quasi come un atto ipotecario sopra un fondo del
debitore, ancorchè questo fosse già ad altri ipotecato, o di valore di
gran lunga insufficiente a coprire il debito. Dimodochè questo fondarsi
della protesta sopra un bene immobile diveniva una mera finzione
legale.
Fa onore finalmente su questo punto alla morale talmudica lʼavere i
rabbini a chiare note espresso che sarebbe da essi altamente approvato
quel debitore, che non si fosse prevalso del vantaggio che gli
accordava lʼanno settimo, e avesse soddisfatto al suo creditore.[307]
* * * * *
Queste leggi a vantaggio dei poveri dovevano alla mente del
Deuteronomista far pensare allo schiavo ebreo, il quale come già
abbiamo veduto non poteva essere ridotto a tale condizione se non dalla
povertà.
Il nostro legislatore non distingue come quello del primo codice fra
lo schiavo e la schiava, e pare che indifferentemente per lʼuno e
per lʼaltra stabilisca che al settimo anno debbano riacquistare la
libertà. Non è da credersi però che abbia voluto abolire i maggiori
vantaggi che la più antica legge aveva stabilito a pro della donna. È
ragionevole anzi supporre che, tacendone, abbia inteso, rispetto ad
essi, alla medesima legge riferirsi. Del resto è anche qui concesso
allo schiavo di rimanere volontariamente per tutta la vita in istato
di servitù, sottoponendolo alla formalità di avere forato lʼorecchio,
come già abbiamo veduto, (pag. 90, 94 e seg.). Ma il Deuteronomista
ispirato sempre dalla stessa umanità esorta il padrone a non lasciare
andar via il servo dalla propria casa privo di tutto il bisognevole,
ed anzi di fargli dei doni in bestiami, in grano, in vino e in olio,
secondo che ognuno meglio poteva. Perchè altrimenti quale sarebbe
stata la condizione di quei poveretti che, liberi dalla schiavitù,
si sarebbero trovati oppressi dalla miseria? Ma invece con qualche
elargizione usatagli dal padrone avrebbero avuto un poco di tempo per
poter provvedere a loro stessi.
Il nostro autore guidato da quella associazione delle idee, che sui
Semiti più di ogni altra regola prevale nella distribuzione dei loro
scritti, aveva interrotto con queste leggi per i poveri ciò che aveva
da dire sui primogeniti, che ora ripiglia in fine del capitolo xv; e
siccome stabilisce che i primogeniti dovevano essere goduti annualmente
dai proprietarii nel luogo che sarebbe stato centro del culto, questo
lo conduce a dire anche delle tre feste annuali, nelle quali ogni uomo
adulto doveva ivi recarsi per adorare Jahveh. La prima festa cadeva nel
mese di primavera, ed era la pasqua in memoria dellʼescita dallʼEgitto;
la seconda quella della Pentecoste, sette settimane dopo la Pasqua; e
la terza nellʼautunno quella della raccolta dei frutti, che qui per la
prima volta è chiamata festa delle capanne. Denominazione facilmente
spiegabile, perchè è da credersi che, celebrandosi questa festa
nellʼautunno da un popolo agricolo, si festeggiasse sotto capanne o
pergolati. Vedremo poi a suo luogo come in tempi posteriori siasi data
a questo uso diversa origine.
Ma notiamo intanto che queste feste conservano presso il
Deuteronomista, particolarmente le ultime due, la loro primitiva indole
rurale. Soltanto mentre il primo codice, e le aggiunte jehovistiche non
avevano stabilito la durata della festa autunnale, il Deuteronomista
la determina in sette giorni, lasciando indeterminata quella della
Pentecoste. E sempre col solito umano intendimento raccomanda di non
dimenticare in queste feste nè i Leviti, nè gli stranieri, nè gli
orfani, nè le vedove, ma di sovvenirli, perchè della festa comune
possano tutti godere.
* * * * *
Pare che il nostro legislatore pensasse di avere qui finito ciò che
concerneva il culto e i riti di purità, o in genere le leggi religiose,
interrotte però come abbiamo visto da qualche altro argomento, e passa
quindi alle leggi civili. Ma con uno scrittore semita non vi è molto da
contare sopra unʼesatta divisione logica dei pensieri, e lo vedremo più
presto e più spesso che non si crede far ritorno a precetti religiosi,
e a riti di culto.
Ad ogni modo come primo fondamento del viver civile sʼimpone lʼobbligo
dʼistituire in ogni città giudici che giudicassero, ed esecutori della
legge. Si raccomanda quindi di amministrare rettamente la giustizia,
senza portare rispetto a nessuno, e senza lasciarsi corrompere per
denaro (XVI, 18–20).
Ma non vien data alcuna più precisa determinazione intorno al modo
come doveva costituirsi il potere giudiziario, nè intorno allʼautorità
di cui questo era rivestito. Secondo una più antica legge accolta dal
Jehovista nel suo scritto abbiamo già veduto (pag. 145) che il popolo
agli effetti giuridici era diviso in migliaia, centurie, cinquantine e
decurie, a capo di ognuna delle quali erano costituiti dei giudici. Ma
qui il Deuteronomista parla invece di città, divisione che si adatta
molto meglio ad una condizione più avanzata dʼincivilimento.