Il contenuto principale di questi due capitoli XVIII e XX del Levitico,

il quale si aggira principalmente intorno allo stabilire quali siano

i gradi di parentela che impediscono il matrimonio, ci fa credere che

essi siano fra le leggi assai per tempo stabilite nella vita civile

del popolo ebreo, e per conseguenza promulgate come aggiunta al primo

codice dellʼEsodo XX–XXIII prima della legislazione deuteronomica. Un

punto come questo così importante per regolare le relazioni di famiglia

non può essere rimasto a lungo indeterminato, o lasciato soltanto al

capriccio della consuetudine; e perciò siccome il primo codice mirava

principalmente come abbiamo visto, a tutelare la libertà, la vita, e

la proprietà, è ragionevole il supporre che si sia quindi sentito il

bisogno di regolare con norme fisse ciò che era permesso, e ciò che

era proibito in fatto di unioni matrimoniali. Tanto più ciò sembrerà

naturale, quando si pensi che presso gli Ebrei, o almeno nella parte

di essi intellettualmente più elevata, lʼunione matrimoniale fra certi

gradi di parentela era tenuta una infrazione a quella norma di vita

pura e santa, cui il popolo eletto da Jahveh doveva informarsi. E che

a fissare le leggi regolatrici di questo punto si sia ritardato nel

popolo ebreo fino ai tempi dellʼesilio, o anche posteriormente, noi non

possiamo in alcun modo indurci a crederlo. Perciò teniamo per fermo che

senzʼalcuna ragione lʼHorst sentenzi che sia impossibile dare la prova

che qualche cosa della legge del Levitico XI, XVII–XXVI sia anteriore

al Deuteronomio, mentre la più parte di essa appartiene chiaramente

a un posteriore grado di svolgimento.[287] Seguiamo invece, come

molto più probabile, lʼopinione del Kleinert,[288] che alcune parti

e precisamente quelle da noi esposte pone anteriori al Deuteronomio,

quantunque del tutto dissentiamo da lui nel fissare la data per la

compilazione della legge in questo libro contenuta.

Ora in quanto ai due capitoli del Levitico presi da noi in esame resta

la difficoltà di spiegare come e perchè le stesse leggi con poche

diversità nei particolari abbiano avuto una doppia compilazione,

e quale fra i due sia lʼanteriore. A questa difficoltà non puossi

rispondere che con ipotesi più o meno probabili.

Osserviamo che il culto del Dio Moloch è proibito nel capitolo XX in

una forma molto più estesa, che nel XVIII, e con una sanzione penale

molto rigorosa, che nellʼaltro luogo è taciuta, e si proibiscono ancora

le pratiche negromantiche, di cui nel XVIII non si fa menzione. Questo

cʼinduce a credere che il capitolo XX sia stato scritto in un tempo in

cui il culto politeistico e le pratiche che ne facevan parte erano

tuttora seguite nel popolo ebreo, mentre lo scrittore del capitolo

XVIII sentiva meno il bisogno di promulgare, su questo punto, leggi

proibitive. In secondo luogo poi ognuna delle leggi intorno alle unioni

incestuose, o per altro titolo proibite, è accompagnata nel capitolo

XX da una sanzione penale, che non in tutti i casi è eguale, ma

differisce, come abbiamo visto, ora per il grado, ora soltanto per il

modo della esecuzione. Se bene si riflette, questo è necessario nella

prima promulgazione di una legge; mentre nel capitolo XVIII la sanzione

penale è espressa una sol volta in termini generali e indeterminati (v.

29), involgendo in una sola punizione tutti i delitti e i peccati sovra

esposti. A che potrebbe servire una legge proibitiva, quando questa

non istabilisse nel medesimo tempo a quali conseguenze si troverebbe

esposto chi la infrangesse?

È logico pensare precisamente il contrario del principio esegetico

dei talmudisti. Essi dicono: la sanzione penale non potrebbe esserci

nella legge senza una antecedente esplicita proibizione. Ma appunto

la sanzione penale implicitamente contiene la proibizione, mentre

questa disgiunta da quella resta senza efficacia. Se la legge decreta:

Chi uccide deve essere condannato a morte, ciò basta per riporre

lʼomicidio fra i delitti. Ma se la legge dice soltanto: non devi

uccidere; essa non è compiuta, perchè non mi fa sapere a che pena

lʼomicida deve essere sottoposto. Nè si tragga alcuna obbiezione dal

modo come è composto il Decalogo; imperocchè questo, piuttosto che una

vera e propria legge nel senso rigoroso di tale parola, è un compendio

dei più importanti precetti religiosi o morali, che costituiscono

il fondamento della legge, e che quindi ha bisogno di trovare nella

più ampia compilazione di questa il suo svolgimento. E lo stesso si

dica anche per il capitolo XIX del Levitico. Perciò si può capire che

lʼautore del capitolo XVIII, avendo innanzi a sè le leggi del XX si sia

contentato di ripeterle, e in parte ampliarle, senza aggiungerci la

sanzione penale; ma se egli fosse stato il primo autore di tali leggi

tale mancanza sarebbe inesplicabile. Per ultimo il modo come lʼautore

del cap. XVIII parla dei popoli antecedenti possessori della Palestina,

dimostra che da molto tempo essi erano distrutti (v. 28), attribuendo

questa distruzione al non essersi mantenuti puri da simili peccati;

mentre lʼautore del capitolo XX, sebbene certo di molto posteriore alla

conquista, sa meglio conservare nelle espressioni la situazione di chi

considerava la distruzione di quei popoli come un fatto non ancora

compiuto. Per queste ragioni noi crediamo il capitolo XX anteriore al

XVIII. Ma resta sempre a spiegarsi perchè lʼautore di questo avrebbe

di nuovo ripetuto leggi che per la maggior parte già esistevano. E

qui possono farsi due ipotesi. O i due autori appartenevano ai due

diversi stati di Samaria e di Giudea, sentendosi nellʼuno e nellʼaltro

il bisogno di fissare tale specie di leggi, e ciò spiegherebbe ancora

la diversità fondamentale che fra lʼuno e lʼaltro passa nella sanzione

penale. Oppure il più moderno autore, vedendo forse come tali leggi

spesso sʼinfrangessero, si sentì mosso da ardore religioso e morale a

nuovamente bandirle, più come una raccomandazione morale che come una

legge positiva. Imperocchè la ragione principale addotta dallʼautore

del capitolo xviii per tenersi lontani da simili profanazioni è

quella di non seguire i costumi corrotti e impuri degli Egiziani, e

dei popoli antecedenti possessori della Palestina. Come ancora è da

tenersi raccomandazione morale appartenente alla dottrina profetica la

minaccia che la infrazione di tali precetti sarebbe stata seguita dalla

perdita del paese conquistato. La quale ipotesi spiegherebbe ancora

come il secondo autore si sia contentato di accennare per le generali

una indeterminata sanzione penale (v. 29), quando già il più antico

legislatore a ogni trasgressione ne aveva assegnata una propria. Se

pure il v. 29 è da tenersi autentico della originaria composizione, e

non piuttosto da credersi col Kayser[289] aggiunta del compilatore.

Qui, a nostro avviso, deve fermarsi ogni ipotesi intorno alle parti

legislative dellʼEsodo e del Levitico, che possono, se non nella loro

integra forma presente, almeno per il loro contenuto, giudicarsi come

intermedie fra il primo piccolo codice dellʼEsodo XX–XXIII, e il più

esteso e posteriore del Deuteronomio. E di queste, che potrebbero in

certo modo chiamarsi Novelle diamo qui come un quadro assuntivo.

1.º Istituzione di Magistrati — _Esodo_, XVIII, 21–26

2.º Distruzione dei popoli cananei e amalechiti } » XXIII, 20–43

} » XVII, 14–16

3.º Commemorazione dellʼescita dallʼEgitto, } » XII, 21–27

rito delle azzime, consacrazione dei } » XIII, 3–16

primogeniti }

4.º Distinzione degli animali puri e impuri } _Levit._, XI in parte

permessi e proibiti come cibo }

5.º Prescrizioni sulla lebbra — » XIII

6.º Nazireato — _Num._, VI, 2–8

7.º Prescrizioni religiose e morali per la } » XIX, 1–5, 9–19,

santità della vita } 23–37

8.º Leggi sulle unioni carnali proibite, contro }

il culto del Dio Moloch, e contro } _Num._, XX, XVIII

le pratiche divinatorie }

Si avverta però che non si è voluto in questa tabella stabilire in

verun modo un ordine cronologico, perchè mancano a nostro avviso

assolutamente glʼindizii per poterlo fissare con qualche ragionevole

probabilità. Si può supporre però che le leggi indicate sotto i numeri

1, 2, 3 abbiano preceduto le altre.

CAPITOLO VIII

IL SECONDO CODICE, O LA COMPILAZIONE LEGISLATIVA DEL DEUTERONOMIO

Il nome di Deuteronomio (seconda legge) male appropriato al quinto

libro del Pentateuco, se si volesse intendere con lʼopinione

tradizionale che esso contiene una legge, la quale forma in parte

la ripetizione e in parte il compimento di quella contenuta negli

antecedenti libri, è invece convenientissimo, se sʼintende che è una

seconda legge rispetto alla prima del Decalogo, del codice dellʼEsodo,

e delle varie Novelle sopra esposte. Seconda legge però, alla quale,

come vedremo, seguì poi una terza.

Ma non tutto il quinto libro consta di sole leggi. Alcune parti di esso

sono da sceverarsi come di altro argomento; e in prima lʼintroduzione

(I, 1, iv, 43), e poi quella che potrebbe chiamarsi la perorazione

(XXIX–XXXIV), intorno alle quali qui non tratteremo delle molteplici

quistioni che occupano la critica nella loro unità col rimanente del

libro, sulle diverse fonti originarie da cui furono tratte, sugli

autori, e sulle età cui appartengono. Imperocchè tali quistioni

escirebbero dal nostro argomento. E perciò ci restringeremo a quelle

parti del Deuteronomio che costituiscono propriamente la legge,

toccando ancora, per quanto sarà necessario, di quelle parenetiche che

con le legislative sono strettamente connesse.

Imperocchè lo scrittore del Deuteronomio è spesso più che un

legislatore un moralista, e, come con appropriata frase si esprime il

Reuss, _parla di cose che non si comandano ma si raccomandano_.[290]

Col v. 44 adunque del capitolo iv incomincia veramente il proprio

argomento del Deuteronomio, e con esso vuolsi a ragione da molti

critici che avesse principio questo libro nella sua forma originaria,

tenendo tutto quanto precede come una aggiunta apposta di poi per

unirlo con i precedenti.

44. Questa è la legge che espose Mosè dinanzi ai figli dʼIsraele:

45. Questi gli avvertimenti, e gli statuti, e le leggi che disse

46. Mosè ai figli dʼIsraele, quando erano esciti dallʼEgitto, al

di là del Giordano, nella valle di faccia a Beth–Pe‛or,[291]

nel paese di Siḣon re dellʼEmoreo, che abitava in Ḣeshbon,

il quale Mosè e i figli dʼIsraele avevano battuto, quando

47. escirono dallʼEgitto. E possederono la sua terra, e la terra

di ‛Og re del Bashan, due re dellʼEmoreo che erano al di là

48. del Giordano, a oriente, da ʼAro‛er che è sulla riva del

torrente Arnon, e sino al monte di Sion[292] cioè il Ḣermon,

49. e tutta la pianura al di là del Giordano a oriente, e sino al

lago della pianura alle falde di Pisghà.[293]

V.1. E Mosè chiamò tutti i figli dʼIsraele e disse loro: Ascolta,

o Israele, gli statuti e le leggi che io dico oggi alla

vostra presenza, e imparatele, e osservatele per eseguirle.

2. 3. Jahveh Dio nostro stabilì con noi un patto in Horeb. Non

solo con i nostri padri stabilì Jahveh quel patto; ma ancora

4. con noi, questi che siamo qui oggi, tutti viventi. Faccia a

faccia parlò Jahveh con voi nel monte di mezzo il fuoco. Io

5. stava fra Jahveh e voi in quel tempo, per palesarvi la parola

di Jahveh, perchè temevate della presenza del fuoco, e non

saliste nel monte.

Questa introduzione allude chiaramente allʼantecedente promulgazione

del Decalogo e al patto successivamente stabilito fra Jahveh e il suo

popolo. Dimodochè non è da porsi in dubbio che il deuteronomista avesse

cognizione delle leggi che al patto servono di fondamento. Siffatte

leggi come sopra abbiamo visto (pag. 136), sono quelle dellʼEsodo,

XX–XXIII.

Dopo lʼintroduzione il deuteronomista ripete il Decalogo, intorno al

quale non ci fermeremo avendone sopra discorso quanto era opportuno (v.

cap. IV).

Ma dopo il Decalogo, che termina col v. 21 del capitolo v, non si trova

lʼesposizione della legge, se non al capitolo XII, contenendo tutto

quanto è scritto framezzo, o discorsi esortativi, o richiami alla

storia precedente (IX, 7–X, 11).

Su qualche punto di quelli gioverà forse un tratto fermarsi, perchè se

non sono propriamente nè leggi nè riti, contengono come un germe, non

direi ancora di dogmi religiosi, ma di principii di fede; e i rabbini

poi hanno voluto da qualche passo desumerne assolutamente riti precisi

e obbligatorii. Alcuni passi poi varranno a dare un concetto dello

stile di questo scrittore, che nel suo genere è certo dei migliori del

Vecchio Testamento.

VII. 1. Questi sono i precetti, gli statuti e le leggi che comanda

Jahveh Dio vostro dʼinsegnarvi per eseguirli nella terra,

2. nella quale voi passate per possederla. Acciocchè tu tema

Jahveh tuo Dio per osservare tutti i suoi statuti e i suoi

precetti, che io ti comando, tu, e tuo figlio, e il figlio

del tuo figlio, tutti i giorni della tua vita, acciocchè

3. si prolunghino i tuoi giorni. E ascolterai, o Israele, e

osserverai per eseguire ciò che sarà bene per te, acciocchè

tu moltiplichi, come parlò Jahveh Dio dei tuoi padri a te, in

paese fluente di latte e di miele.

4. 5. Ascolta, Israele: Jahveh nostro Dio, Jahveh è uno. E amerai

Jahveh tuo Dio con tutto il tuo cuore, e con tutta lʼanima

6. tua, e con tutta la tua possa. E queste parole che io ti

7. comando oggi siano sul tuo cuore. E inculcale ai tuoi figli,

e parlerai di esse, stando in casa, andando per via, nel tuo

coricarti e nel tuo alzarti, e le legherai per segno sulla

8. tua mano, e saranno per benda[294] fra i tuoi occhi; e le

scriverai sugli stipiti della tua casa, e nelle tue porte.

In questa esortazione si sente veramente lʼinfluenza della predicazione

profetica, e sono enunciati i concetti fondamentali della religione,

sebbene non disposti in ordine del tutto logico. Lʼunità di Dio (v.

4), il dovere di amarlo (v. 5) e di temerlo (v. 2ª), di tenere sempre

presente i suoi comandi (v. 6–9), di osservarli e di tramandarli di

generazione in generazione (v. 2_b_), e finalmente la promessa che

allʼosservanza della legge avrebbe seguito come ricompensa la felicità,

cioè una lunga vita e la diuturna possessione di un fertile paese (v.

2_c_, 3). Questa promessa è qui una più chiara enunciazione di ciò

che già era stato detto da altri autori in due delle sovra esposte

leggi (cfr. _Levitico_, XVIII, 28, XX, 22–24). Ed è notevolissimo

che in tutto il Pentateuco, e più diffusamente nel Deuteronomio, si

prometta come ricompensa della buona condotta la felicità su questa

terra, e come pena dei peccati e dei delitti parimente la terrena

infelicità, senza mai escire dai termini di questo mondo. Non è già

però la felicità o infelicità individuale quella che è proposta come

premio o come pena del vizio o della virtù; ma la felicità o infelicità

collettiva di tutta la nazione; nè si può dire che in tal modo

considerato questo concetto dei legislatori e degli antichi profeti del

popolo ebreo fosse sbagliato, o smentito dalla realtà dei fatti. Che

la felicità sia conseguenza della virtù, e lʼinfortunio del vizio può

essere un principio in moltissimi casi falso, se si vuole applicare

ad ogni singolo individuo. Quanti virtuosi furono, sono, e saranno

infelici! quanti malvagi furono, sono, e saranno i prediletti della

fortuna! Ma, considerati invece collettivamente i popoli e le nazioni,

non va errato chi sostiene esser vero il contrario. I popoli virtuosi,

forti, e soprattutto che sanno rispettare la legge, sacrificare il

comodo dellʼindividuo al bene comune, operare di conserto come una

forza sola tendente a un fine, sono grandi, potenti, felici e ricchi

in casa loro, rispettati e temuti fuori. Mentre popoli che non sanno

rispettare la legge, i cui individui, e giustʼappunto i più eminenti

fra gli altri, operano ognuno per fini propri, e mirando al particolare

vantaggio, nulla curandosi del bene comune, sono quelli che devono

necessariamente divenire deboli e meschini e cadere al fine sotto

lʼaltrui servaggio. E se pure per fortunate accidentalità possono

momentaneamente risorgere, è risorgimento efimero ed apparente, che

porta con sè i germi di nuova ruina. Tutta la storia antica e moderna è

una continua dimostrazione di tale verità. Popoli corrotti sono stati

sempre vinti da quelli animati da vere virtù cittadine. Non erano

dunque nellʼerrore gli antichi sapienti ebrei, quando avvertivano il

popolo che si attenesse alla legge di Jahveh, se voleva continuare

ad esistere felice nella terra che i suoi padri avevano conquistato.

Imperocchè la legge di Jahveh rappresentava per il popolo ebreo la

virtù cittadina, trascurata la quale, non avrebbe avuto più ragione di

essere come popolo esistente per sè, ma avrebbe dovuto andare confuso

e disperso fra le altre genti dellʼAsia. Ma questo principio non fu

inteso nè seguito dagli Ebrei nei tempi che precedettero da vicino

lʼesilio di Babilonia; e quando poi dopo il ritorno in patria la

legge, la predicazione e i canti degli antichi e nuovi profeti e poeti

ispirarono gradatamente nei pochi reduci un vero nazionale entusiasmo,

la forza del popolo ebreo, che non poteva più consistere nel possesso

di un angustissimo territorio, sorse grande, e si estese in un mondo

del tutto rinnovato sotto un aspetto interamente diverso da quello di

una forza politica. Qui però la digressione ci condurrebbe troppo fuori

di via, e perciò torniamo al nostro argomento.

In questa bella esortazione religiosa e morale che testè abbiamo

esposto, i talmudisti hanno voluto trovare lʼimposizione di alcuni

riti così speciali, minuziosi e vuoti da rendere veramente meschino

ciò che per sè sarebbe nobile ed elevato. Quando il deuteronomista

ha detto: (v. 7) «e parlerai di esse (delle parole divine) stando

in casa, andando per via, nel tuo coricarti e nel tuo alzarti» ha

usato una frase iperbolica per esortare di aver sempre presente alla

mente i comandi di Jahveh. Ma i talmudisti, prendendo alla lettera

lʼespressione _nel coricarti e nellʼalzarti_, hanno imposto lʼobbligo

di recitare la mattina e la sera questo breve paragrafo della Scrittura

(v. 4–9) e gli altri due del Deuteronomio XI, 13–21, e del Numeri XV,

37–41.[295] Così pure il deuteronomista con le frasi «le legherai

per segno sulla tua mano, e saranno per benda fra i tuoi occhi (cfr.

_Esodo_, XIII, 9–16), e le scriverai sugli stipiti della tua casa

e nelle tue porte» ha usato delle metafore per esprimere lo stesso

pensiero di tenere fortemente e di continuo impresso ciò che Dio

comandava. E anche qui i talmudisti, prendendo le parole alla lettera

hanno trovato il precetto delle filatterie, _Tefilin_, (cfr. _Matteo_,

XXIII, 5) che sono piccoli cubi vuoti di cuojo con base quadrata

alquanto più larga, dentro i quali in pergamena sono scritti quattro

paragrafi del Pentateuco, e dai quali pendono delle striscie parimente

di cuojo, da porsi sul braccio sinistro e sulla fronte, almeno durante

la recitazione della preghiera mattutina.[296] Ed hanno trovato ancora

lʼaltro rito di dover porre negli stipiti delle porte della città e

delle case dentro a piccoli tubi o di canna, o di vetro, o di metallo

o di altra materia una pergamena, _Mezuzà_, che contenga i due stessi

citati brevi paragrafi del Deuteronomio.[297] A queste meschinità

è sceso il rituale rabbinico, e in tal modo ha fatto consistere la

religione nellʼosservanza di pratiche materiali, che nulla possono dire

nè al cuore nè alla mente, mentre intese nel loro vero significato

queste esortazioni del deuteronomista erano davvero di una religione

alta e ideale.

Fra queste esortazioni che si ripetono troppo diffusamente in varia

forma sino a tutto il capitolo xi primeggia quella di non adorare

altri Dei; e con espressioni molto simili a quelle dello scrittore

Jehovista (_Esodo_, XXIII, 20–33, XXXIV, 11–16), anche di non fare

alcuna alleanza con i popoli primi possessori della terra promessa, ma

anzi di distruggere tutti i luoghi dove essi celebravano i loro culti

politeistici e atterrarne le imagini.

Questa esortazione diviene poi un preciso comando nel principio

della legge (xIi, 2–4); e come contrapposto al divieto di ogni culto

politeistico si passa a stabilire quale debba essere la forma di quello

consacrato da Jahveh.

Se nel primo codice ogni luogo si diceva atto a potervisi offerire

i sacrificii (v. pag. 40), qui invece si comanda il più rigoroso

accentramento per il luogo di culto che deve essere uno solo.

5. Soltanto nel luogo che Jahveh vostro Dio eleggerà fra

tutte le vostre tribù, per porre colà il suo nome, per sua

6. abitazione, ricercatelo, e andate colà. E ivi porterete i

vostri olocausti, e i vostri sacrifizii, e le vostre decime,

e lʼofferta delle vostre mani, e i vostri voti, e le vostre

oblazioni; e i primogeniti del vostro armento e del vostro

7. gregge. E mangerete colà davanti Jahveh vostro Dio, e vi

rallegrerete in tutto il prodotto delle vostre mani, voi e

8. le vostre famiglie, che Jahveh tuo Dio benedì. Non farete

come tutto ciò che noi facciamo qui oggi, ciascuno quello che

9. gli piace. Perchè non siete ancora venuti al riposo e alla

possessione che Jahveh tuo Dio ti darà.

10. Ma quando avrete passato il Giordano, e abiterete nella terra

che Jahveh vostro Dio vi fa possedere, e vi farà riposare

11. da tutti i nemici allʼintorno, e starete in sicuro, nel

luogo che Jahveh vostro Dio avrà eletto per farvi abitare

il suo nome porterete tutto ciò che io vi comando, i vostri

olocausti, e i vostri sacrifizii, le vostre decime, e

lʼofferta delle vostre mani, e tutta la scelta dei vostri

12. voti, che voterete a Jahveh. E vi rallegrerete dinanzi a

Jahveh vostro Dio voi e i vostri figli e le vostre figlie e

i vostri servi e le vostre schiave, e il Levita che è nelle

vostre città, perchè egli non ha parte e possessione con voi.

13. Riguardati dallʼoffrire i tuoi olocausti in qualunque luogo

14. ti piaccia. Ma solo nel luogo che Jahveh eleggerà in una

delle tue tribù, ivi offrirai i tuoi olocausti, e ivi farai

tutto ciò che io ti comando.

15. Pure a tutto piacere dellʼanimo tuo scannerai e mangerai

carni, secondo la copia che Jahveh tuo Dio ti concede in

tutte le tue città lʼimpuro e il puro potranno mangiarlo come

16. capriolo e come cervo.[298] Solo il sangue non mangiate,

sulla terra versatelo come acqua.

17. Non potrai mangiare nella tua città, le decime del tuo grano,

del tuo mosto, del tuo olio, nè i primogeniti del tuo armento

e del tuo gregge, nè qualunque voto voterai, nè le offerte,

18. nè lʼoblazione delle tue mani. Ma soltanto alla presenza di

Jahveh tuo Dio le mangerai, nel luogo che Jahveh tuo Dio

eleggerà, tu, e tuo figlio, e tua figlia, e il tuo servo,

e la tua schiava, e il Levita, che è nella tua città, e ti

rallegrerai dinanzi Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle

19. tue mani. Abbi riguardo di non abbandonare il Levita tutti i

tuoi giorni nella tua terra.

Vedasi con quanta insistenza e ripetuta diffusione si raccomanda di

non avere più di un luogo per le cerimonie del culto, e come questo

precetto è posto a capo, come importantissimo, a tutte le leggi di

questo codice. Ma si distingue nettamente fra le carni dei sacrifizii

e quelle degli animali uccisi semplicemente per cibarsene, le quali

sono permesse in qualunque luogo. Forse con questo permesso si è voluto

togliere lʼantica costumanza di tenere come sacrificio ogni animale che

fosse scannato anche per i bisogni della vita. Costumanza impossibile

a conciliarsi con lʼaccentramento del culto in un solo luogo, ma che

poteva bene convenire quando da per tutto esistevano altari, e potevano

ancora con poche pietre, o poche legna, o poche zolle di terra da per

tutto edificarsi. E il tenere come sacrifizio ogni animale scannato per

qualunque uso, la cerimonia di versarne il sangue sopra un altare, e

anche di bruciarne una parte come dono al Dio era tale costumanza che

bene appagava le credenze e i desiderii di gente superstiziosa. Ma,

lasciato al volgo questo uso di sacrificare a capriccio, avrebbe potuto

facilmente mantenere tante altre pratiche superstiziose che non si

accordavano con quella pura religione che il nostro legislatore voleva

insegnare. Perciò gli era dʼuopo insistere su questo punto, e togliere

ogni carattere di santità agli animali uccisi per i bisogni della vita,

fuori del luogo destinato al culto. E nel passo che fa seguito a quello

testè tradotto si dice anche più chiaramente che nei luoghi lontani

da quello eletto da Dio per celebrarvi i sacrificii potevansi pure

scannare animali a piacere, e mangiarne come cibo totalmente profano,

pure di astenersi dal sangue.

La legge del popolo Ebreo · 第 13 / 30 段