concerneva certe malattie contagiose. Si sa che la lebbra era negli
antichi tempi un terribile morbo, e si sa ancora che la gente ebrea
era fra quelle che più vi andavano sottoposte, tantochè alcuni storici
vogliono, che questa fosse la cagione per la quale fu cacciata
dallʼEgitto.[229] È naturale quindi che per cagioni in parte igieniche
e in parte di purità religiosa nascesse presto lʼabitudine di tenere i
lebbrosi lontani dal consorzio con altre persone.
E diciamo di purità religiosa i perchè facilmente doveva nascere il
pensiero che i colpiti da una malattia non meno terribile che schifosa
fossero puniti e rejetti da Dio,[230] quindi indegni di convenire in
ogni specie di adunanza religiosa, dove si celebrassero o sacrifizii
o conviti o feste di qualunque altra maniera. E dal tenerli lontani
da siffatti convegni allʼescluderli da qualunque consorzio con altri
uomini il trapasso non doveva essere tanto difficile. Per lo che
sembra molto probabile che sino da quando gli Ebrei cominciarono ad
avere stabili sedi nella Palestina alcune norme si stabilissero per
la condotta da tenersi rispetto ai lebbrosi. Una narrazione del 2º
libro dei Re (VII, 3) fa capire che fossero tenuti fuori delle città,
tantochè alcuni infetti da questo morbo ci sono presentati come
dimoranti fuori delle mura di Samaria, anche durante un assedio fatto
contro quella dai Siri. Abbiamo poi nel Deuteronomio (XXIV, 8) chiara
allusione a regole già stabilite intorno alla lebbra, che dovevano
essere insegnate dai sacerdoti, e si raccomanda di osservarle. Ma
queste regole sono ampiamente esposte nel capitolo XIII del Levitico;
perchè dunque non dovrebbero essere quelle stesse cui nel Deuteronomio
si raccomanda di doversi riferire?
Certo che se si dimostra, come a ragione si dimostra, che il codice
sacerdotale è di età molto più recente, e si vuole quindi sostenere
che tutto appartenga a una compilazione derivante da una sola fonte,
non si possono i riti del Levitico concernenti la lebbra tenere come
quelli stessi cui allude il Deuteronomio, e fa dʼuopo ricorrere
allʼipotesi di altri riti consuetudinarii. Ma quando il Deuteronomio
dice chiaramente che in quanto alla lebbra si deve osservare ciò che
insegnano i sacerdoti, senza dare nessuna ulteriore spiegazione, è
molto ragionevole il supporre che questi riti fossero già formati e
scritti. Ora formati e scritti si trovano nel Levitico, e non vi è
alcuna ragione perchè non possano essere questi stessi.[231] Non per
concludere, chè sarebbe conclusione eccessiva, che tutto il codice
sacerdotale sia anteriore al Deuteronomio; ma per desumere che riti
intorno alla lebbra esistevano fino da tempi anteriori al Deuteronomio,
e che lʼautore di questo si è contentato di accennarli, perchè scriveva
per il popolo e non per i sacerdoti, mentre lʼautore del codice
sacerdotale gli ha accolti nella sua codificazione. Accogliendoveli,
gli avrà modificati e ampliati; particolarmente per tutto ciò che
concerne i sacrifizii di purificazione (XIV, 1–32), dettati anche
questi secondo un concetto puramente sacerdotale.
Come pure è forse da tenersi amplificazione sacerdotale, ciò che
concerne lʼimpurità delle case (XIV, 33–34) della gonorrea, della
polluzione, e del mestruo (XV), perchè accennano a più tardo e ascetico
svolgimento nel concetto di purità e santità del costume. Oltrechè
è da notarsi la stranezza di linguaggio in ciò che viene insegnato
sulla così detta lebbra degli abiti e degli edifizi. In quanto ai
primi non pare sia dʼuopo ricorrere allʼipotesi del Michaelis,[232]
che negli abiti di lana e di pelli volesse alludersi a un difetto di
queste materie originato dallo stato morboso degli animali da cui
erano state tolte, perchè che cosa si potrebbe dire per gli abiti di
lino? Sembra invece molto più probabile che si tenessero come impuri
gli abiti che potevano aver preso qualche macchia e quindi facilmente
corrodersi e consumarsi, per essere stati usati da persone infette di
lebbra,[233] tanto più che è cognito quanto sia facile il contagio
per mezzo di ogni specie di vestimenti. Che cosa poi lʼautore biblico
abbia inteso dire sotto la denominazione di lebbra delle case non si
può con certezza determinare; ma sembra più da accettarsi lʼopinione di
coloro che vogliono in tal modo essere designata la manifestazione di
quelle macchie prodotte dallʼerosione dei muri per effetto di umidità,
o di salmastro, o simili.[234] E non è difficile che si ordinasse di
riparare a tali inconvenienti o con risarcimenti parziali con nuove
pietre e nuovo intonaco, fino a che ciò era possibile; e si arrivasse
fino a imporre la demolizione della casa, quando i segni del guasto si
estendessero, e non fosse più possibile farvi riparo.
I principii più generali di questi riti intorno alla lebbra e alla
purità della persona sono per le ragioni sovra accennate da tenersi di
assai antica origine, mentre la loro ampliazione e la loro compilazione
nella forma quale a noi è pervenuta è da tenersi molto più recente,
dovuta allʼautore o al compilatore ultimo del codice sacerdotale.
A questi riti di purità che risguardano ogni classe di persone è da
aggiungersi probabilmente anche quello che concerne una pratica non
obbligatoria, con la quale ognuno, cui piacesse, poteva darsi a una
maggiore santità di vita mediante un voto detto _Nazireato_. Questo
poteva essere o perpetuo, come si racconta di Sansone (_Giud._, XIII,
7) o anche temporario come appare dal cap. VI del Numeri. Consisteva
poi nellʼastenersi dal vino, dallʼuva, da ogni bevanda inebbriante,
nel non radersi nessuna parte del corpo, e nel tenersi lontano da ogni
impuro contatto. Che la pratica di tal genere di voto fosse molto
antica, si rileva da un passo del profeta Amos (II, 11 e seg.), e
perciò consentiamo col Wurster che vuole la parte prima del capitolo
VI del Numeri (2–8) facesse parte delle leggi di santità, e che il
rimanente sia da tenersi, come abbiamo detto anche per le antecedenti
leggi, aggiunta dellʼautore del codice sacerdotale.[235] I talmudisti
scesero anche intorno a questo voto a molte minute prescrizioni, fra le
quali solo noteremo che essi fissarono a un minimo di trenta giorni il
Nazireato temporaneo, di cui non fosse esplicitamente determinato il
limite.[236]
CAPITOLO VII
ALTRE NOVELLE AL PRIMO CODICE
(_Levitico_, XIX, XX, XVIII)
Come sopra già ci venne fatto di accennare (pag. 15), i capitoli
XVII–XXVI del Levitico constano di leggi e di riti di diversa indole,
cosicchè non presentano fra loro vera unità, e mostrano ancora notevoli
differenze di stile fra le loro diverse parti. Perciò contrariamente
alla opinione di alcuni critici che vedono in questi capitoli un codice
per sè stante, che forma quasi il passaggio nello svolgimento religioso
e civile del popolo ebreo fra la legge del Deuteronomio e quella del
codice sacerdotale,[237] assentiamo più volentieri allʼopinione di
quelli che tengono questi capitoli di più autori e di più età, raccolti
poi da un più recente compilatore.[238] Ma non parleremo qui se non di
quelle parti che possonsi con qualche probabilità tenere anteriori al
Deuteronomio, le altre esamineremo al debito luogo.
Il capitolo xix è una raccolta di varie raccomandazioni religiose,
morali e di rito, che da un lato fanno riscontro al Decalogo
e al codice dellʼEsodo XX–XXIII, dallʼaltro ad alcune leggi
del Deuteronomio. Ma si presentano più nello stile parenetico
dellʼesortatore morale che del vero e proprio legislatore, tanto più
che non sono per nulla accompagnate da sanzioni penali, dovendosi
tenere, come fra poco meglio spiegheremo, per interpolazioni di più
recente mano i vv. 6–8, e 20–22.
Incomincia questo nostro capitolo dal concetto di sopra già notato
che il popolo dʼIsraele doveva essere santo, come santo è il suo Dio,
quindi raccomanda il rispetto ai genitori, lʼosservanza del sabato come
giorno santificato al riposo, e lʼadorazione di un solo Dio.
1. 2. Jahveh parlò a Mosè, dicendo: Parla a tutta lʼadunanza dei
figli dʼIsraele, e dirai loro: Santi siate, perchè santo io
3. Jahveh vostro Dio. Ognuno sua madre e suo padre temete; e
4. osservate i miei sabati, io Jahveh Dio vostro. Non vi volgete
aglʼidoli e Dei di getto non fate a voi, io Jahveh Dio
5. vostro. E quando sacrificate sacrifizi pacifici a Jahveh, a
vostro piacere sacrificateli.
In questi primi cinque versi si ripetono sotto forma diversa tre
precetti del Decalogo, e si lascia come nel codice dellʼEsodo (XIX, 24)
piena libertà in quanto allʼoffrire i sacrifizi.
È aliena interamente dallo stile di tutto questo luogo che in breve
forma raccomanda i precetti, senza fermarsi a lungo sopra nessuno,
la prescrizione dei tre versi che seguono (6–8) di dover mangiare
nei due primi giorni la carne del sacrifizio, di bruciarla, se ne
avanzasse fino al terzo, e la sanzione penale che se fosse in questo
mangiata, chi avesse in tal modo prevaricato sarebbe distrutto dal
suo popolo.[239] Mentre a molti veri e propri delitti, come fra poco
vedremo, non si pone in questo nostro capitolo sanzione penale, stando
contento lʼautore alla raccomandazione dì astenersene, non è possibile
che egli stesso abbia posto la sanzione penale alla trasgressione di un
rito rispetto al sacrifizio. Ma è da credersi che o lʼautore del codice
sacerdotale, o lʼultimo compilatore combinando con quello questi e
altri passi, trovata in questo punto menzione del sacrifizio pacifico,
vi abbia inserito la stessa prescrizione rituale che si trova in altro
luogo. (_Levitico_, VII, 17, 18).[240]
I precetti di carità verso i poveri e i forestieri, di cui abbiamo già
trovato qualche esempio nel piccolo codice dellʼEsodo, hanno qui un più
ampio svolgimento, imponendosi di lasciare a loro benefizio una parte
delle ricolte.
9. E nel vostro mietere la mèsse delle vostre terre, non
terminare di mietere lʼestremità del tuo campo, e non
10. raccogliere la spigolatura della tua mèsse. E la tua vigna
non racimolare, nè raccoglierne gli sparsi granelli,
abbandonali al povero e allo straniero: io sono Jahveh Dio
vostro.
Non riporteremo qui tutte le sottili distinzioni alle quali è sceso
intorno a questi precetti di carità il posteriore rituale rabbinico,
avendosi in questo punto un intiero trattato della _Mishnah_[241]
in otto capitoli, sul quale però non abbiamo _Ghemarà babilonese_,
ma solo quella gerosolimitana. Sono da notarsi peraltro alcune
disposizioni rabbiniche tutte a vantaggio dei poveri. Se il testo
biblico raccomanda di lasciare nel mietere lʼestrema parte del campo a
benefizio deglʼindigenti, parrebbe che ciò avesse voluto dirsi soltanto
per tutte le specie di fromenti; ai quali si applica propriamente la
parola mietere. Ma i Rabbini stabilirono in principio generale che ogni
specie di alimento, che può conservarsi, che cresce dalla terra, che si
raccoglie in un dato tempo, e si ripone per conservarlo, debba essere
sottoposto a questa donazione per i poveri; dimodochè vi compresero
oltre i frumenti anche i legumi e quelle specie di piante i cui frutti
si ripongono per conservarsi, come i cornioli,[242] i carubi, i noci,
i mandorli, le viti, i granati, gli olivi e le palme.[243] Stabilirono
ancora che questa estrema parte da lasciarsi ai poveri non potesse
essere, al minimo, inferiore a un sessantesimo.[244]
Intorno poi al non racimolare la vite, dal testo biblico apparirebbe
che si raccomandasse di lasciare ai poveri i piccoli grappoli sparsi
qua e là, che sogliono restare, fatta la vendemmia. Ma i talmudisti
hanno stabilito che racemoli si chiamano tutte quelle uve che non sono
raccolte in grossi grappoli, dimodochè se una vite producesse il suo
frutto tutto in questa maniera, tutto dovrebbe lasciarsi ai poveri,
secondo lʼopinione di un dottore, la quale prevalse contro quella dʼun
altro che diversamente opinava.[245]
A questi precetti di carità seguono, più in forma di raccomandazioni
che di leggi, insegnamenti morali concernenti le relazioni fra uomo e
uomo, per la proprietà, per il rispetto alla persona, e alla vita, per
lʼamministrazione della giustizia, e anche per quella umanità degli
intimi sentimenti, senza la quale non può darsi vero consorzio civile.
11. Non rubate, e non mentite, e non siate falsi ciascuno contro
12. il suo prossimo. E non giurate per il mio nome in falso,
13. profanando il nome del tuo Dio: io Jahveh. Non opprimere
il tuo compagno, e non rapire; non rimanga la paga del
14. mercenario presso di te fino la mattina. Non maledire il
sordo, e davanti il cieco non porre inciampo, e temerai
15. del tuo Dio: io Jahveh. Non fate torto nel giudicare; non
aver rispetto al povero, non avere ossequio al grande, con
16. giustizia giudica il tuo prossimo. Non andare sparlando fra
le tue genti, non sorgere contro il sangue del tuo compagno:
17. io Jahveh. Non odiare il tuo fratello in cuor tuo, riprendi
pure il tuo prossimo, e non ti aggravare per lui di peccato.
18. Non prendere vendetta, e non serbare rancore contro i figli
del tuo popolo, anzi ama il tuo compagno come te: io Jahveh.
In questi precetti, che sono in parte ripetizione e in parte
ampliazione del Decalogo e delle susseguenti leggi, i talmudisti hanno
voluto trovare anche precise prescrizioni legali, se non per tutti,
almeno per alcuni di essi. Intorno al primo: «non rubate» già sopra
abbiamo notato che è questa per essi la vera proibizione di attentare
allʼaltrui proprietà, mentre il precetto corrispondente del Decalogo
«non rubare» si riferirebbe solo al plagio,[246] e la legge sul furto
(_Esodo_, XXI, 37, XXII, 3), conterrebbe la sanzione penale, la quale
secondo un principio di esegesi talmudica già sopra esposto (pag. 37)
non potrebbe stare senza una disposizione proibitiva. Non è da tacersi
nemmeno che un dottore talmudico intese questo passo del Levitico
in modo anche più morale, volendo trovarvi la proibizione della
rappresaglia, e inibendo così al derubato di portar via da sè stesso al
ladro lʼoggetto rubatogli.[247]
Il secondo precetto «non mentite» i talmudisti lo restringono al
comando di non negare la restituzione di un deposito.[248] Il non esser
falsi contro il prossimo lo intendono per la proibizione di non giurare
in falso per negare un debito.[249] La proibizione poi di non giurare
in falso sul nome divino, siccome sarebbe ripetizione del terzo comando
del Decalogo, dai talmudisti è applicata a un nuovo insegnamento.
Quindi interpetrano che nel Decalogo si parli del solo ineffabile
tetragramma, e qui di qualunque dei nomi attribuiti allʼessere supremo,
essendo eguale colpa il giurare in falso tanto per quello, quanto per
uno di questi.[250]
Il comando di non opprimere il prossimo lo restringono alla proibizione
di non defraudare il salario dei mercenari[251] per qualunque titolo
sia, tanto la mercede delle persone quanto delle cose. Rispetto a non
rapire, distinguono bene che sia il prendere lʼaltrui per violenza,
mentre il rubare del v. 11 è più propriamente con frode.[252]
Molto moralmente poi i talmudisti hanno esteso la proibizione di non
maledire il sordo anche ad ogni altra sorta di persona.[253] E il non
porre inciampo dinanzi al cieco lo interpetrarono per non dare consigli
fallaci agli inesperti, quasi detti ciechi della mente, e ancora per
non offrire altrui occasione a cadere in peccato.[254] Nulla di nuovo
aggiunsero per ciò che concerne lʼamministrazione della giustizia,
se non che il precetto che secondo la lettera proibisce di sparlare
dʼaltrui, fu da alcuni dottori inteso in modo tutto diverso come un
avvertimento ai giudici per non essere benigni a una delle parti
contendenti in giudizio e aspri verso lʼaltra; e da alcuni anche per
avvertire i giudici di non rivelare il segreto del voto, quando fossero
di diversa opinione. Ma altri dottori gli mantennero il significato
letterale di un avvertimento contro la diffamazione.[255]
Il non insorgere contro il sangue del prossimo significa secondo la
lettera non far nulla che possa recar nocumento allʼaltrui vita. E
forse non a torto lʼAben Ezra vede qui un nesso con la precedente
proibizione, perchè il diffamare può essere talvolta, come cagione
remota, un attentato contro la vita. Ma i talmudisti vollero trovarci
insegnamenti di ben altra portata morale, cioè lʼobbligo di deporre
come testimone, quando alcuno sia stato presente al fatto portato
in giudizio, e il dovere di difendere il prossimo quando si veda in
pericolo di morte;[256] e così tradusse anche il Luzzatto «nè rimanerti
spettatore [inerte] nel pericolo della vita del tuo prossimo».
Senza allontanarsi poi dal significato letterale, molto bene notarono
gli stessi talmudisti che il precetto di _non odiare il fratello nel
cuore_, proibisce anche il solo sentimento dellʼodio, sebbene non
manifestato con atti ingiuriosi e offensivi.[257]
Il riprendere il prossimo, se lo crediamo in colpa, appare nel
significato letterale del testo una concessione connessa con
lʼavvertimento che precede di non odiarlo, e con ciò che poi segue di
non sopportare per causa di lui peccato; perchè riprendendo il compagno
del suo fallo, non si serba contro di lui sentimento avverso, e quindi
non si cade in questo peccato. Ma i talmudisti del riprendere il
prossimo, se in colpa, ne fecero un dovere, e dando tuttʼaltro senso
alle parole che seguono le intesero come se significassero «tu hai il
dovere di riprenderlo, fino al punto però, che la riprensione non sia
per lui cagione dì vergogna.[258]
Finalmente sul precetto di amare il compagno come sè stesso, il celebre
ʼAqibà si contentò di esprimere queste notevoli parole: «Questo è un
grande principio nella legge».[259]
Ai sovra esposti precetti di moralità succedono alcuni religiosi, che
però rientrano nel principio generale di conformare la vita a regole di
purità e santità:
19. I miei statuti osserverete: il tuo bestiame non farai
accoppiare di due diverse specie, il tuo campo non seminerai
di specie diversa, e abito di due specie di lana e lino[260]
non si ponga sopra di te.[261]
23. E quando sarete giunti nella terra, e pianterete qualunque
albero fruttifero, tagliategli il prepuzio, il suo frutto,
tre anni saranno a voi come incirconcisi, non se ne mangi.
24. E nellʼanno quarto sarà tutto il suo frutto santo per
25. celebrazione a Jahveh. E nellʼanno quinto mangerete il suo
frutto per raccoglierne per voi il prodotto. Io Jahveh Dio
vostro.
26. Non mangiate col sangue, non usate nè augurii nè divinazioni.
27. Non vi rasate a tondo nei lati del capo, e non guastare i
28. lati della tua barba. E incisione per morto non ponete nelle
vostre carni, nè segno dʼincisione non mettete in voi: Io
Jahveh.
Il precetto di non confondere le specie nè per la riproduzione
degli animali, nè per la coltura della terra e nemmeno negli abiti
è da tenersi come motivato dal rispetto che si voleva imporre alle
leggi naturali, le quali lʼarbitrio dellʼuomo non deve alterare, e
però questi precetti sono preceduti dalle parole, i _miei statuti
osserverete_, cioè quelle eterne leggi che Jahveh creatore ha
istituito. Quindi quelle parole nel testo hanno la loro ragione
dʼessere, e non si capisce troppo perchè da qualche critico vogliano
tenersi come interpolate. Non così i tre versi 20–22 che per il
contenuto sono estranei a tutto lʼargomento del nostro capitolo, e per
la forma ne differiscono talmente da dover credere che appartengono
veramente ad altro autore.[262] Gli traduciamo, acciocchè il lettore
possa da sè stesso giudicarne.
20. E quando uomo giacesse con donna in accoppiamento carnale,
ed essa fosse serva appartenente ad altrʼuomo, ma non fosse
riscattata, nè le fosse data libertà, punizione se ne farà;
21. ma non morranno, perchè non era libera. E porterà il suo
sacrifizio della colpa a Jahveh, alla porta della tenda della
congregazione, un montone espiatorio. Ed espierà per lui il
22. sacerdote col montone espiatorio dinanzi Jahveh per il suo
peccato che avrà commesso, e sarà perdonato del suo peccato
che avrà commesso.
Per quanto i concetti in questo capitolo si succedano con una certa
libertà, pure siccome dallʼaltro lato un qualunque nesso non manca,
almeno dividendoli in gruppi generali, il lettore resta da prima
meravigliato, vedendo interrotta la continuazione dei pensieri fra il
precetto di non promiscuare le diverse specie e quello di non mangiare
i frutti degli alberi primaticci per i primi tre anni. Perchè questi
due precetti hanno in certo modo tra loro una qualche relazione, come
attinenti ambedue allʼagricoltura, e non si può intendere perchè
sarebbe posta fra lʼuno e lʼaltro questa legge così precisa sulla
unione illegittima con una schiava che appartenga ad altri. In secondo
luogo poi tutto il contenuto di questo capitolo non è di leggi precise
e determinate accompagnate dalla sanzione penale, ma di precetti e
avvertimenti generali di religione, moralità e giustizia. Si capirebbe
che lʼautore su questo punto avesse fatto una raccomandazione in
termini generali per imporre il rispetto della donna altrui; ma il
prendere a considerare uno specialissimo caso, e non certo il più grave
in questo genere, anzi il più lieve, e il porvi ancora la sanzione
penale, non si accorda in nessun modo con tutto il resto, se non
dobbiamo dire che troppo ne dissente. In terzo luogo la forma delle
espressioni è onninamente diversa, e sotto più rispetti.
Prima di tutto, gli altri avvertimenti di questo nostro capitolo sono
in seconda persona, ora al singolare, ora al plurale, ma sempre come
una raccomandazione diretta a tutto il popolo, ora considerato come
un ente collettivo, e ora volgendosi ad ognuno dei suoi individui.
Qui invece, lasciato il discorso diretto, si suppone in terza persona
il caso di alcuno che commetta quel tale peccato. Questo subitaneo
cangiamento di stile è troppo brusco e inaspettato per potere
appartenere a uno stesso scrittore.
Ma più di questo colpisce la straordinaria e slombata diffusione di
questi tre versi messi a confronto colla rapida e verbosa concisione
di tutto il resto. Chi osservi quanta materia è condensata in questo
capitolo, e come i precetti sono tutti espressi nella più stringata
forma sentenziosa non potrà capacitarsi che uno stesso autore abbia
impiegato tante inutili parole, in questi tre versi. Nè si citi come
altro esempio di diffusione il precetto sugli alberi primaticci;
perchè se questo è spiegato con più parole che gli altri, erano però
tutte necessarie a rendere chiaro il concetto, e nulla vi si potrebbe
togliere come inutile. Mentre nei tre versi in questione è proprio
la diffusione oziosa, in cui lo scrittore del codice sacerdotale si
compiace, quando si tratti di ciò che attiene al culto. Per la qual
cosa è da credersi che qui abbiamo una interpolazione, di cui possiamo
tanto più renderci ragione nel seguente modo.
Il capitolo venti tratta principalmente delle unioni illecite sia per
adulterio, sia per incesto, sia per accoppiamento infame o bestiale;
ma non annovera fra gli altri questo caso di unirsi a una donna di
condizione servile, i cui sponsali per non essere stata posta in
libertà non erano tenuti legittimi.