13. E quando alcuno domandi in presto al suo compagno un animale,

e questo soffra qualche rottura, o muoja, se il suo padrone

14. non è presso di quello, lo paghi. Se il suo padrone gli è

presso, non lo paghi. Se è dato a nolo, è venuto per il suo

nolo.

In questa legge sui depositi e sui prestiti si fanno quattro

distinzioni: 1º I depositi di denari o di mobili; 2º la consegna di

animali per essere guardati; 3º la prestazione pure di animali; 4º

la condotta di questi a nolo. In quanto al denaro o ai mobili, il

depositario, in caso che gli siano stati rubati, è creduto sul suo

giuramento per non essere tenuto a veruna indennità. E da ciò prende

occasione il legislatore per istabilire che in ogni causa, nella quale

si contenda per ingiusta appropriazione, quegli che è condannato dai

giudici deve pagare il doppio.

Per gli animali dati in custodia si assolve il depositario dalla

indennità nel caso di morte, di rottura di membra, o di rapimento

violento, o di sbranamento per opera di fiere. Non si assolve però in

caso di rubamento non violento, perchè questo suppone una trascuratezza

non giustificabile, trattandosi di animali che richiedono contro il

furto maggior cura degli immobili. Quando si tratti di prestazione,

quegli che ne ha goduto lʼutile è tenuto a pagare qualunque danno, ogni

qualvolta il proprietario non si trovi presente, perchè, se è presente,

si suppone che egli stesso ne abbia cura. Se finalmente si tratta di

animali presi a nolo, questo si valuta come compenso del danno.

I talmudisti hanno introdotto nella interpretazione di questo luogo

altre distinzioni che non appaiono nel testo.

Secondo loro nei vv. 6, 7 si tratterebbe di un deposito gratuito, per

cui il depositario sarebbe assolto per ogni danno non doloso.

Nei versi 9–12 si tratterebbe di un deposito ricompensato mediante

retribuzione,[188] nel quale il depositario assume una maggior

responsabilità, e ogni danno che non fosse recato da una forza

maggiore, dovrebbe da esso rifarsi al proprietario. Perciò non solo,

come dice il testo, gli animali rubati senza violenza, ma anche quelli

perduti,[189] anche un animale sbranato da piccole fiere, come gatti,

faine e simili, avrebbe dovuto pagarsi dal depositario al depositante;

perchè una maggior cura avrebbe potuto salvarlo. Intendono poi per

animale sbranato soltanto quello che rimanesse vittima di animali

propriamente feroci, come lupi, leoni, orsi, serpi e simili.[190]

Il v. 8 poi non lo intendono come un principio generale relativo ad

ogni impropriazione indebita,[191] ma specifico al caso del deposito,

e vogliono dedurne una disposizione veramente singolare. Se Ruben,

puta il caso, citasse Simeone perchè gli restituisse un oggetto o

una somma depositatagli, Simeone non sarebbe obbligato a giurare, se

negasse intieramente di avere ricevuto il deposito, ma solo nel caso

che confessasse di aver ricevuto in parte ciò che lʼattore pretende.

Lʼobbligo del giuramento nel convenuto sarebbe per i talmudisti imposto

dalla legge non quando questi negasse il fatto, o la specie, ma

soltanto quando facesse opposizione per la quantità.[192] Come pure lo

stesso obbligo del giuramento sʼimporrebbe al convenuto ogni qualvolta

un solo testimonio deponesse a favore dellʼattore; perchè due testimoni

almeno si richiedono per condannare, ma anche uno solo è tenuto

sufficiente per deferire il giuramento al convenuto che neghi.[193]

In quanto finalmente ai danni sofferti dagli animali presi a nolo,

quantunque appaia dalla lettera del testo che non se ne debba essere

responsabili, pure i talmudisti considerarono chi prende a nolo al

pari di chi tiene in custodia per prezzo, e lo tennero responsabile

dei danni cagionati per mala guardia, come la perdita o il rubamento,

e assolto dal risarcimento per tutti i danni cagionati da una forza

superiore.[194]

Dal v. 15 del cap. XXII fino al 19 del xxiii seguono diversi precetti

misti di morale e di religione, nei quali sarebbe vano il voler

cercare una più regolare distribuzione di concetti secondo un ordine

rigorosamente logico. Il primo di questi precetti concerne la seduzione

delle giovani vergini che non sono nemmeno promesse.[195]

15. E quando alcuno seduca una vergine che non sia promessa, e

16. giaccia con lei, deve dotarsela per moglie. Se il padre di

lei ricusi di dargliela, paghi danaro come la dote delle

vergini.

Lʼobbligo imposto al seduttore di sposare la giovane sedotta è quanto

mai morale. Di più la legge vuole che si costituisca alla moglie una

dote. Nel caso poi che il padre della giovane abbia delle ragioni per

opporsi al matrimonio, il seduttore deve pagare una dote che la legge

qui non determina, ma che secondo la più recente legge deuteronomica

(_Deut._, XXII, 29) è fissata in cinquanta sicli dʼargento; come

ratificarono anche i talmudisti.[196] I quali inoltre stabilirono che

anche la ragazza stessa sedotta potesse rifiutare il suo seduttore

come marito, e farsi invece pagare lʼindennità.[197]

Le fattucchiere erano condannate a morte, collʼintendimento di

allontanare da ogni pratica superstiziosa. Si sa poi di quali

deplorabili conseguenze sia stata cagione questa legge biblica, così

male intesa, e tanto peggio applicata da tribunali inquisitorii in età

dominate dalla superstizione.

17. La fattucchiera non lascierai in vita.

Sʼintende bene poi che la legge concerne tutti e due i sessi, ma ha

parlato del sesso femminile, come del caso più comune.[198]

È condannato pure di morte lʼinfame vizio del coito bestiale.

18. Ognuno che si accoppia con animale sarà fatto morire.

E del pari è tenuto come delitto capitale il fare sacrifizi ad altri

Dei, eccetto che a Jahveh.

19. Chi sacrifica agli Dei sarà distrutto, tranne a Jahveh, a lui

solo.

Succede una legge morale intorno alla protezione dovuta ai forestieri,

alle vedove, agli orfani, i quali come esseri più deboli degli altri

hanno bisogno dʼuna più speciale raccomandazione alla umana carità.

E lʼindole eminentemente morale di questo precetto si fa manifesta,

perchè il legislatore non accompagna lʼavvertimento da alcuna sanzione

umana, ma lascia la pena della prevaricazione alla Divina Provvidenza.

20. Il forestiero non trattare violentemente, e non opprimerlo,

21. perchè forestieri foste[199] nella terra dʼEgitto. Qualunque

22. vedova, nè orfano non affliggete. Se tu lʼaffliggerai, quando

23. esclamerà a me, ascolterò il suo grido. E la mia ira si

accenderà, e vi farò perire di spada, e saranno le vostre

donne vedove e i vostri figli orfani.

A questi precetti si unisce molto naturalmente quello della carità

verso i poveri, per cui si raccomanda di non prestare ad usura, e di

non tenere nemmeno come pegno gli oggetti necessarii alla vita.

24. Se denaro presterai al mio popolo, al povero che è presso

di te, non gli sarai duro creditore, non glʼimponete usura.

25. Se prenderai in pegno la veste del tuo compagno, prima del

26. calare del sole glie la restituirai. Perchè quella è la sola

sua coperta, essa è la sua veste per il suo corpo, in che

giacerà? e se egli esclamasse a me, lʼascolterei, perchè

pietoso io sono.

Per lʼintelligenza di questo precetto è necessario ricordare che gli

antichi orientali, e anche oggi i Beduini e gli Arabi, non facendo uso

di letti come i nostri, usano coricarsi avvolti in grandi coperte,

che si suppone i poveri, non possedendo altro, dessero in pegno ai

loro creditori. Si noti in questa come nella precedente legge il tono

esortativo conveniente a quei precetti che debbono riguardarsi come

morali, e più come doveri di benevolenza che di giustizia.

I talmudisti poi vollero vedere in questo passo della Scrittura non

solo un precetto proibitivo dellʼusura, ma una esortazione, anzi un

vero precetto positivo, che impone di sovvenire il bisognoso colla

prestazione gratuita.[200]

In quanto al pegno, interpretando sottilmente, come è loro costume, le

parole del testo, vollero trovarci la permissione di tenere come pegno

durante il giorno le coperte e gli strati da coricarsi, di cui non fa

bisogno se non la notte, e durante la notte gli oggetti di vestiario,

che non abbisognano se non di giorno; con lʼobbligo però nel creditore

di rendere alternativamente ora gli uni ora gli altri. Lasciamo

ai talmudisti la cura di ricercare quanto in pratica fosse possibile

lʼapplicare questa loro interpretazione. Avvertiremo soltanto che essi

restrinsero il precetto biblico della restituzione del pegno al solo

caso che il creditore lo esigesse giuridicamente alla scadenza del

credito, ma non se fosse volontariamente offerto da chi prendeva la

prestazione, quando questa veniva contratta.[201] Assoggettarono pure

il creditore nel primo caso alla sanzione penale della fustigazione, se

non rendesse il pegno.[202]

Si comanda il rispetto a Dio e al rappresentante del potere civile,

vietando dʼinsultarli anche con semplici parole.

27. Dio non bestemmiare, e il principe del tuo popolo non maledire.

Seguono le raccomandazioni religiose di offrire a Dio le primizie e

i primogeniti, e di astenersi dal cibarsi di carni trovate dilaniate

dalle fiere, come costume alieno dalla purità di una gente santa.

28. Le primizie dei tuoi prodotti[203] non ritardare, il

29. primogenito dei tuoi figli darai a me. Così farai ai tuoi

animali bovini e ovini, sette giorni starà [il primo nato]

30. con sua madre, nel giorno ottavo lo darai a me. E gente santa

sarete a me, nè carne nella campagna sbranata non mangerete,

al cane potrete gettarla.

Non entreremo qui in maggiori particolari su questi precetti,

perchè questa raccolta di leggi si restringe su questo punto a un

generalissimo avvertimento. Tutto quanto concerne le offerte dei

primogeniti e delle primizie dovrà avere il suo svolgimento in

altro luogo. Ma qui non possiamo fare a meno di domandare: Come si

consacravano i primogeniti umani? Se ne faceva un cruento sacrifizio

come degli animali? Si consacravano a Dio come suoi ministri? (_Num_.,

III 45; VIII, 16–18). Si riscattavano per mezzo del denaro? Vedremo a

suo luogo che le leggi più recenti (_Esodo_, XIII, 13) escludono del

tutto il sacrifizio cruento, e ammettono lʼultimo modo di consacrazione

per mezzo del riscatto. Ma il nostro testo, dopo aver detto «darai a me

il primogenito dei tuoi figli», soggiunge: «così farai ai tuoi animali

bovini e ovini»; e come di questi si può a buon diritto pensare che

fossero immolati sullʼaltare, parrebbe, stando alla lettera, che non

altrimenti dovesse farsi dei primogeniti umani. Ma per poco che si

rifletta, questa interpretazione così letterale non è accettabile.

Che gli Ebrei al pari di altri popoli abbiano nei più antichi tempi

praticato i sacrifizi umani, non vogliamo negare, e la leggenda

del sacrifizio dʼIsacco, quantunque non portato a compimento, e il

voto di Jefte, stanno a dimostrare che dal costume del popolo erano

consentiti. Lo stesso comando della legge che vieta di offrire i figli

al Dio Moloch (_Levit._, XVIII, 21, XX, 2, _Deut._, XVIII, 10) prova

che anche gli Ebrei al pari dei Fenici e di altri popoli circonvicini

si abbandonavano a una pratica non meno feroce che superstiziosa. Ma

lʼesistenza di un costume nel popolo è cosa ben diversa dal precetto

legislativo. E dal tutto insieme della legge ebraica non se ne può

dedurre che imponesse il sacrifizio dei primogeniti umani, anzi vi è

qualche cosa che vieta assolutamente di ammetterlo. Lʼuso di dare al

primogenito la doppia parte nella eredità, uso convalidato poi dalla

legge, sembra antichissimo; come avrebbe potuto questo coesistere col

precetto religioso di sacrificare i primogeniti a Dio? Che nei tempi

più antichi talvolta il primogenito sia stato immolato sullʼaltare, o

bruciato al Dio Moloch, potrà essere anche accaduto; ma che il testo

della legge, di cui ora ci occupiamo, abbia voluto imporre e consacrare

questa crudele costumanza, non ci sembra ammissibile.[204] Del resto,

la frase del testo _darai a me_, non è quella più frequentemente usata

per esprimere il sacrifizio, e si può intendere come una consacrazione

a Dio, o per prestare servigio sacerdotale nelle ceremonie del culto,

o per essere sottoposti a un riscatto da darsi ai sacerdoti. Vi è poi

da osservare che nemmeno dei primogeniti degli animali si faceva

vero e proprio sacrificio, ma la loro consacrazione consisteva nel

non sottoporli ad alcuna specie di lavoro (_Deut._, XV, 19), e nel

farne un convito sacro, fosse questo celebrato dai proprietarii, come

vuole il deuteronomista (ivi, 20), o dovessero i primogeniti donarsi

ai sacerdoti, come si dispone in altro luogo del Pentateuco (_Num._,

XVIII, 15–18). Il termine di confronto adunque che si legge nel nostro

testo non va inteso in senso ristretto al modo della consacrazione, ma

in senso lato al dovere in genere di consacrare i primogeniti, tanto

degli animali, quanto degli uomini, applicando poi ad ognuno di essi

quel modo diverso di consacrazione che meglio si conveniva.

Nellʼultima parte di questa raccolta di leggi vi è minor ordine nella

distribuzione delle materie, che nei due capitoli che siamo venuti sino

a qui esponendo. Forse è avvenuta ancora qualche interpolazione come

nel XXIII, 9, che ripete soltanto il precetto del XXII, 20, o è stata

fatta dallʼultimo compilatore una fusione di elementi tratti da fonti

diverse. Noi ci restringeremo per ora a tradurre, soggiungendo quello

che di più importante vi hanno innovato i talmudisti.

XXIII.1. Non proferire notizie false, non porre la tua mano con

2. lʼempio per essere testimone dʼingiustizia. Non seguire i più

per far male. Non far da testimone in una causa, in modo da

3. seguire i più per torcere la giustizia. E nemmeno il povero

devi rispettare nella sua causa.

Dal v. 2 i talmudisti hanno voluto dedurre che nei giudizii capitali

non sarebbe bastata la maggiorità di un sol voto per condannare, ma

se ne richiedevano almeno due.[205] Mitissima disposizione, e anche

altamente commendevole, se vuolsi; ma in verun modo desumibile da

questo testo, che è un avvertimento generale per distogliere dal

seguire i più, quando si diano al male, giacchè il numero non sarebbe

ragione giustificante.

Lʼamore dei nemici è insegnato con i seguenti due pratici esempi:

4. Quando incontri il bove del tuo nemico, o il suo asino

smarrito, glie lo restituirai.

5. Quando vedrai lʼasino del tuo avversario oppresso sotto il

suo carico e tu ti asterresti dallʼajutarlo,[206] devi anzi

insieme con lui ajutarlo.

Sʼimpone di amministrare rettamente la giustizia, accogliendo le

ragioni dei deboli come dei potenti, e sopratutto di non pervertirla,

lasciandosi corrompere da motivi di personale interesse.

6. Non pervertire il giudizio del povero nella sua causa.

7. Da cose false tienti lontano, nè innocente nè giusto non

8. uccidere, perchè non assolverò lʼempio. E dono non prendere,

perchè il dono accieca i veggenti, e perverte le parole, dei

9. giusti. E non opprimere lo straniero, giacchè voi conoscete

lʼanima dello straniero, essendo stati stranieri nella terra

dʼEgitto.

Una disposizione caritatevole a favore dei poveri era quella di

lasciare ogni sette anni a loro profitto tutto il prodotto dei campi.

10. Sei anni seminerai la tua terra, e raccoglierai il suo

11. prodotto. E il settimo lo lascerai e lo abbandonerai, e

mangeranno i poveri del tuo popolo, e il loro avanzo lo

mangerà lʼanimale della campagna; così farai alle tue vigne e

ai tuoi oliveti.

Lʼanfibologia che può nascere nel testo ebraico, nel quale il pronome

del v. 11 può riferirsi egualmente al nome _terra_ come a quello

_prodotto_, in lingua ebraica ambedue femminili, ha fatto sì che questo

nostro luogo sia stato inteso, come se ogni sette anni si dovesse

non solo rilasciare il prodotto ai poveri, ma anche tralasciare la

coltivazione della terra e far riposare i campi. Donde la legge del

Levitico (XXV, 2–7) sullʼanno sabbatico, e tutte le prescrizioni

rabbiniche che ne derivano, di cui a suo luogo diremo lʼoccorrente.

Ma qui non vʼha dubbio che la retta interpretazione è che si tratta

soltanto di lasciare i prodotti a vantaggio dei poveri.[207]

Alcuni precetti sul sabato, sulle altre feste annuali, e altre

ceremonie del culto o rituali pongono fine a questa raccolta di leggi.

12. Sei giorni farai i tuoi lavori, e nel giorno settimo

riposerai, acciocchè riposi il tuo bove, il tuo asino, e

respirino il figlio della tua serva[208] e il forestiere.

13. E in tutto ciò che vi ho detto ponete cura, e il nome di

altri Dei non rammentate, non si senta sulla tua bocca.

14. 15. Tre volte festeggerai a me nellʼanno. La festa delle azzime

osserverai, sette giorni mangerai azzime, come ti ho

comandato, nel tempo del mese della primavera, chè in esso

escisti dallʼEgitto, e non sarà veduta la mia presenza a

16. vuoto.[209] E la festa della mèsse, delle primizie delle tue

opere che avrai seminato nel campo; e la festa della raccolta

al finire dellʼanno, quando raccoglierai i tuoi lavori dal

17. campo. Tre volte allʼanno si vedrà ogni tuo maschio dinanzi

18. il Signore Jahveh. Non verserai con il lievito il sangue del

mio sacrifizio, e non pernotterà il grasso del mio sacrifizio

19. pasquale fino alla mattina. Il principio delle primizie

20. della tua terra porterai nella casa di Jahveh tuo Dio. Non

cucinerai il capretto col latte di sua madre.

Al piccolo codice, che siamo venuti sino a qui traducendo ed esponendo,

fa seguito la promessa della conquista della Palestina insieme col

comando di non fare alcun patto di alleanza con gli antichi abitanti,

i quali sarebbero stati da Jahveh a poco a poco distrutti, ma non

di un sol tratto, perchè il paese non avesse a rimanerne deserto e

inculto (XXIII, 20–33). Questa è unʼappendice che, secondo tutte le

probabilità, non formava in origine parte integrale del codice, ma

appartiene allo scrittore Jehovista, tanto per i concetti, quanto

per la forma. Come pure è da riportarsi allo stesso autore altra

disposizione di diritto pubblico internazionale cioè la guerra a morte

indetta alla gente amalechita (_Esodo_, XVII, 14–16), alla quale, come

agli altri popoli antichi abitatori della terra da conquistarsi, non

doveva darsi quartiere veruno. Queste fiere disposizioni di diritto

bellico avevano la loro spiegazione e anche giustificazione nel

principio naturale della lotta per lʼesistenza. Vedremo a suo luogo

per altri popoli nemici leggi più miti (_Deut._, XX, 10–15). Ed ecco

ora come a nostra opinione si può spiegare la formazione attuale dei

capitoli XIX–XXIV dellʼEsodo.

Posto che il Decalogo sia antichissimo, e possa risalire fino ai

tempi mosaici, ne sembra ragionevole ammettere che tanto lo scrittore

Jehovista quanto lʼElohista, lo abbiano accolto nei loro scritti,

facendolo ognuno precedere da quel preambolo e seguire da quella

conclusione, che più erano consentanei al loro intendimento generale.

Il compilatore, che qui, come da per tutto, ha fuso insieme le diverse

narrazioni, non poteva ammettere il Decalogo più di una volta, ma ha

insieme combinato i preamboli e le conclusioni dei diversi autori, e ne

è nata quindi quella confusissima miscela che già sopra abbiamo notato,

rispetto ai capitoli XIX e XXIV. Ma in tutti questi capitoli la fonte

principale, a cui spetta la maggior parte, è a parer nostro quella del

Jehovista. Questo scrittore aveva innanzi a sè il Decalogo, le due

leggi XX, 23–26, e il piccolo codice XXI, 1–XXIII, 19, e gli ha accolti

nellʼopera sua, non senza permettersi forse alcune interpolazioni, nel

corpo dello stesso codice, alle quali appartengono principalmente: 1º

La legge a favore dei forestieri ripetuta due volte (XXII, 20 e XXIII,

9) quasi con le stesse parole, dimodochè o nellʼuno o nellʼaltro luogo

deve giudicarsi inserzione di altra mano. 2º Le parole del v. 15 «sette

giorni mangerai azzime come ti ho comandato», perchè suppongono una

legge anteriore, che, come diremo più innanzi, non esisteva ancora al

tempo della composizione di questo codice.

Lo scritto Jehovistico poi per ciò che concerne la promulgazione del

Decalogo e delle leggi che gli fanno seguito dopo il capitolo XXIII

continua nel XXIV, incominciando dal v. 3 fino a tutto lʼ8, nel quale

si conclude il patto fra Jahveh e il popolo. Le obbiezioni fatte dal

Vellhausen[210] contro la possibilità che il Decalogo e le leggi dei

capitoli XXI–XXIII con la loro conclusione nel capitolo XXIV, formino

un sol tutto, hanno valore soltanto nella ipotesi di questo stesso

critico, il quale suppone due libri originarii uno jahvistico (J) e

lʼaltro elohistico (E) da cui un più tardo compositore da lui detto

Jehovistico (JE) abbia formato la sua compilazione aggiungendovi ancora

non poco di suo. Ma lʼesistenza di uno scritto jahvistico, o come altri

dicono del primo Jehovista, da cui un secondo dello stesso genere abbia

con altri elementi compilato il suo, a noi pare una ipotesi molto

lontana dallʼessere dimostrata, non ostante lʼabilità e lʼacume spesovi

intorno da valentissimi critici.

Che i primi quattro libri del Pentateuco siano composti da uno

scrittore jehovista e da un altro elohista insieme combinati da un più

recente compilatore, è un resultato, cui è giunta la critica, che non

può mettersi in dubbio.

Che tanto il Jehovista quanto lʼElohista si siano in parte giovati di

altri documenti più antichi non può neanche questo mettersi in dubbio.

Ma che questi documenti più antichi formassero uno o più scritti che

avessero in loro stessi unità di concetto e di autore è molto lungi

ancora dallʼessere dimostrato. Badando bene al modo come questi

documenti si trovano e nello scritto jehovista e in quello elohista,

è ipotesi più ragionevole credere che fossero piccoli scritti isolati

formatisi successivamente in diverse età, e secondo vario concetto. Se

concernono la parte narrativa, erano leggende formatesi secondo certe

idee prevalenti o nelle scuole sacerdotali o in quelle profetiche; se

concernono la parte legislativa, erano o raccolte di leggi o anche

leggi isolate, concepite e scritte secondo le successive occorrenze

e opportunità sociali. Così per non escire per ora da quei passi

che hanno fin qui formato oggetto del nostro studio, noi diciamo che

esisteva il Decalogo fino dai tempi mosaici; che fu promulgata più

tardi la legge intorno alla costruzione dellʼaltare, e circa negli

stessi tempi, il codice dellʼEsodo, XXI–XXIII, 19; e tutte e tre furono

accolte dallo scrittore Jehovista nella sua opera storica, come vi

furono accolte ancora altre leggi, e di altre egli stesso fu lʼautore.

Fra quelle del primo genere noi crediamo di dover porre quella che fa

seguito al Decalogo sulla proibizione delle immagini e sul modo di

costruire lʼaltare, perchè il comando di edificarlo o di terra o di

pietre non tagliate e di salirvi non per mezzo di gradini rivela uno

stato di civiltà molto incipiente, anteriore alla età cui probabilmente

può riportarsi lo scrittore Jehovista. Dimodochè è inutile ancora il

supporre come lʼEwald[211] e altri lʼesistenza di un così detto Libro

del Patto. Se nellʼEsodo XXIV, 7 si trova questo nome, la spiegazione

che naturalmente ci si presenta è che lo scrittore Jehovista ha dato

questo nome al Decalogo e alle leggi che gli fanno seguito, perchè

sopra di loro si fondava il patto fra Jahveh e il popolo.

La legge del popolo Ebreo · 第 8 / 30 段