Lʼindennità si restringerebbe, secondo il testo biblico, a pagare

allʼoffeso, secondo la professione e secondo lo stato, la perdita

cagionatagli dalla cessazione del lavoro, per tutto il tempo che la

lesione glʼimpedisce di lavorare, e alle spese della cura fino alla

completa guarigione. I talmudisti poi hanno aggravato lʼindennità,

condannando il reo alla multa per cinque titoli, cioè: per il _danno_,

per il _dolore_, per la _cura_, per la _cessazione dal lavoro_, e per

lʼ_oltraggio_.[137] Per _danno_ essi intendevano, che se la lesione

fosse tale da recare una imperfezione fisica nella persona, come

la perdita di un occhio, o la storpiatura di un membro, o simili,

dovesse valutarsi quale sarebbe stato il prezzo dellʼoffeso, da

sano, se si fosse venduto come schiavo, e quale deprezzazione avesse

subìto per lʼimperfezione corporale patita, e il reo dovesse pagare

la differenza.[138] Il dolore si valutava secondo la costituzione

fisica della persona, secondo la qualità della percossa e del mezzo

adoperato per inferirla, e anche secondo la condizione sociale e

pecuniaria dellʼoffeso; perchè il miserabile si assoggetta talvolta

per denaro anche ai patimenti fisici.[139] Finalmente lʼindennità per

lʼoltraggio era esigibile, soltanto quando la percossa fosse fatta con

intenzione di offendere, e anche questa, secondo la qualità, lʼetà e

la condizione dellʼoffeso.[140] In quanto poi alla persona del reo i

talmudisti stabilirono che dovesse tenersi prigione, fino a che non

fosse provato che la lesione inflitta non aveva cagionato la morte,

cioè fino a che lʼoffeso non guarisse.[141] Imperocchè la parola

del testo che significa _bastone_, essi la interpretano nel senso

di _sanità e vigore_, e intendono tutto il contesto nella seguente

maniera. Quando risorgerà, e andrà per via nella sua salute, allora

sarà assolto il percussore, cioè assolto dalla condanna capitale, e

multato dʼindennità.[142]

Era esclusa ancora la malleveria per essere liberi dal carcere

preventivo, e si esigeva la custodia personale del reo.[143]

Fino a qui la legge aveva trattato dellʼomicidio e delle lesioni delle

persone libere. In quanto agli schiavi il legislatore ebreo non è

davvero verso di loro dei più crudeli, perchè non aveva loro tolto ogni

diritto civile nè gli aveva ridotti allo stato di bruti, come lʼantico

diritto romano. Ma dallʼaltro lato restavano sempre, anche quando si

trattava della loro vita, in condizione in parte inferiore alle persone

libere.

20. E quando alcuno batta il proprio servo o la propria serva

21. con la verga, sicchè muoja sotto la sua mano, sia punito. Ma

se un giorno o due giorni continui a vivere, non sia punito,

perchè è suo denaro.

Secondo il testo qui non si fa distinzione fra servi di qualunque

origine. I talmudisti hanno inteso che si tratti solo di schiavi

non ebrei, perchè di questi non si sarebbe potuto dire che erano

denaro del padrone.[144] Consentanei anche in questo punto alla loro

interpretazione sopra riferita (pag. 94), la quale restringeva la

durata massima della servitù degli Ebrei fino al termine del Giubileo.

Ma questo argomento non varrebbe, se sʼintendesse il testo biblico

alla lettera, secondo la quale anche lʼebreo avrebbe potuto essere

servo in perpetuo. Ad ogni modo la legge talmudica arrecava un grande

mitigamento per gli schiavi ebrei, giacchè questi per il diritto alla

sicurezza della vita erano relativamente al padrone nella eguale

condizione che qualunque cittadino rispetto allʼaltro.

La Scrittura inoltre non determina a quale punizione dovesse

condannarsi lʼuccisore del proprio schiavo, quando questi morisse sotto

i suoi colpi, ma dice soltanto _sarà punito_. E siccome per lʼomicidio

in genere si infliggeva la pena di morte, ragion vuole che alla stessa

condanna fosse sottoposto lʼuccisore dello schiavo, quando la legge non

stabilisce chiaramente una pena diversa.[145]

Nè diversamente intesero i talmudisti,[146] i quali inoltre

considerarono come omicidio di persona libera lʼuccisione dello schiavo

altrui,[147] senza ammettere in questo caso lʼattenuante, se la morte

fosse avvenuta qualche tempo dopo le percosse, perchè non si può

invocare la ragione data dal testo, che lo schiavo era finalmente suo

denaro, sua proprietà.

È preso poi in considerazione dal legislatore un caso specialissimo

di lesione personale, cioè che in una lotta alcuno dei contendenti

percuotesse una donna gravida, e le producesse, a ciò che pare dal

testo, un parto abortivo, e si distingue, nello stabilire la pena,

se la percossa cagionasse o no la morte. Questo caso di lesione così

esemplificato parrà troppo strano; ma forse vi è nel testo qualche

circostanza taciuta, e si deve probabilmente intendere che nella rissa

la moglie di uno dei contendenti, commossa per il marito, si frammetta

tra essi, e sia dallʼaltro battuta (cfr. _Deut._, XXV, 11).

22. E quando rissino alcune persone e percuotano una donna

gravida, sicchè ne esca il parto, ma non vi sia morte, sia

condannato come imporrà su lui il marito della donna, e paghi

23. per sentenza dei giudici. Ma se vi sarà morte, metterai vita

per vita.

Questa legge, a nostra opinione, nel caso che sia percossa una donna

gravida, in modo da cagionarle soltanto un parto precoce, condanna

lʼoffensore alla sola multa; se poi le cagioni ancora la morte, lo

tiene reo di omicidio.[148] La multa non era fissata dalla legge, ma

a richiesta del marito della offesa veniva, secondo le circostanze,

determinata dai giudici.

I talmudisti, in quanto alla multa, aggiunsero anche una indennità alla

donna, come nelle altre lesioni per il danno e il dolore patito,[149]

e disputarono poi se la pena di morte dovesse infliggersi nel caso che

non si potesse provare esservi stata nel percussore lʼintenzione di

uccidere la donna incinta,[150] e naturalmente prevalse lʼopinione più

mite.[151]

Lʼultima frase con cui termina la legge precedente, cioè _vita per

vita_, portava lo scrittore a parlare di tutti i casi della pena

del taglione, e a stabilire che per i servi, invece dʼinfliggere

nellʼoffensore questa pena, si restituisse loro la libertà.

24. Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per

25. piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, lividore

per lividore.

26. E quando alcuno percuota lʼocchio del suo servo o lʼocchio

della sua serva, e lo offenda, libero lo rimandi per il suo

27. occhio. E quando faccia cadere un dente del suo servo o della

sua serva, libero lo rimandi per il suo dente.

Non si può negare che il testo ammetta la pena del taglione, come era

in uso presso altri popoli antichi. Ma si può ragionevolmente supporre

che presto, facendosi più miti i costumi, sia nata la consuetudine che,

consentendolo lʼoffeso, invece di recare eguale lesione nella persona

dellʼoffensore, si sia più generalmente imposta una compensazione

con una multa da concordarsi fra le parti, o da stabilirsi dal potere

giudiziario.[152] I talmudisti però vogliono che non mai la pena del

taglione sia stata inflitta, nè che mai sia stato nella mente del

legislatore di stabilirla o di ammetterla.[153] E per loro si trattava

soltanto di una indennità per i cinque titoli sopra esposti (pag.

106).[154] Questa interpretazione però, se è da lodarsi in quanto

voleva consacrare il mitigamento avvenuto nei costumi, trovandone

lʼorigine per fino nelle fonti bibliche, non è da accettarsi come vera,

principalmente per due ragioni. In prima, perchè quando il testo ha

voluto stabilire la multa dʼindennità, ha saputo dirlo a chiare note e

con termini esatti. In secondo luogo poi perchè, se si fosse trattato

di multa, la legge avrebbe dovuto prevedere il caso, pur facile ad

accadere, dʼinsolvibilità per parte del reo; e siccome questo caso è

stato previsto per il furto, e condannato il reo insolvibile ad esser

venduto schiavo, a maggior ragione avrebbe dovuto stabilire qualche

cosa di simile per le lesioni, e talvolta gravi lesioni, personali.

Dallʼaltra parte i rabbini stessi sono i primi a dirci che solo per

furto poteva farsi la vendita giudiziaria della persona;[155] dunque

chi non avesse avuto mezzi per pagare la multa, avrebbe potuto a suo

piacere percuotere il prossimo, sicuro di andarne assolto. Mentre se

si riconosce, come è la verità di fatto, che la legge ammettesse in

principio la pena del taglione, erano anzi i nulla tenenti quelli più

colpiti dalla legge, perchè era impossibile per essi venire a una

composizione pecuniaria. Ma i talmudisti che non volevano in niun modo

riconoscere fosse avvenuta nella legge alcuna modificazione, quando

trovavano che questa si fosse per forza dei tempi introdotta, o quando

essi stessi la introducevano, interpretavano il testo scritturale in

modo da piegarlo anche violentemente a significati che la lettera non

comportava.

Così pure rispetto alla libertà che lo schiavo poteva rivendicare per

certe lesioni personali, mentre appare dal testo che si tratti dei

servi in generale senza distinzione, i talmudisti restrinsero questa

legge ai soli schiavi non ebrei,[156] perchè gli ebrei non erano mai,

secondo essi, schiavi a perpetuità. È ragionevole poi dallʼaltro lato

lʼintendere che il testo non ha voluto tassativamente restringere le

lesioni allʼocchio, e al dente, ma citare soltanto due esempi, come di

casi più comuni per lesioni consimili.[157] E in tal modo hanno inteso

anche i talmudisti,[158] con interpretazione in questo punto non meno

logica che mite e favorevole ai servi.

Lʼultima delle leggi rispetto alla tutela della persona concerne il

caso che lʼuccisione non sia commessa da altrʼuomo, ma da un animale di

altrui proprietà, e si stabilisce che cosa deve farsi dellʼanimale,

quale sia la responsabilità del padrone, e come punibile, se in colpa,

a seconda della qualità delle persone offese. Il caso esemplificato

dalla legge è ristretto soltanto ai tori, come gli animali che nella

vita agricola, specialmente degli antichi Ebrei, erano quasi i soli che

potessero riescire pericolosi.

28. E quando un toro cozzi un uomo o una donna, sicchè muoja, sia

lapidato il toro, e non se ne mangi la carne, e il padrone

del toro sia assolto.

29. Ma se fosse un toro cozzatore da qualche tempo, e il padrone

ne fosse avvertito, e non lo tenesse in guardia, e facesse

morire un uomo o una donna, il toro sia lapidato, e anche il

suo padrone sia fatto morire.

30. Se gli è imposta una multa, dia il riscatto della sua vita,

31. secondo ciò che gli è imposto. O figlio o figlia cozzi, si

32. eseguisca questa legge. Quando il toro cozzi un servo o una

serva, dia al suo padrone il denaro, trenta sicli,[159] ed il

toro sia lapidato.

La lapidazione del toro non deve intendersi come una pena inflitta a un

essere irragionevole, che sarebbe contraria a ogni principio di diritto

criminale; ma come obbligo di polizia di togliere di mezzo un animale

pericoloso per la vita dei cittadini, e come punizione del padrone per

non averlo debitamente guardato, giacchè in questo modo gli si faceva

soffrire un danno nella proprietà.

Sotto il nome di _figlio_ o _figlia_ sʼintendono le persone libere di

ambedue i sessi, glʼingenui, che hanno famiglia certa, i _liberi_ dei

latini, e si stabilisce la differenza fra essi e gli schiavi.[160]

Fa dʼuopo però riconoscere che questa legge è per una certa parte

incompiuta. Ammesso, come abbiamo accennato, che si parli del toro,

perchè il caso più frequente, e che la legge dovesse estendersi anche

agli altri animali che in qualunque modo uccidessero, come saviamente

hanno inteso i talmudisti,[161] si domanda, se la legge non disponeva

nulla nel caso che il toro, o altro animale viziato non cagionasse

la morte, ma soltanto lesione di certa gravezza. I talmudisti hanno

supplito a questa deficienza della Scrittura, stabilendo che per un

animale di cui prima al padrone non fosse stato contestato il vizio,

dovesse pagare una multa equivalente a sola metà del danno arrecato,

e per un animale conosciuto già come viziato la multa equivalente al

danno intero.[162]

In questo complemento alla legge non si può dire che i talmudisti

contraddicano allo spirito del testo, se anche non si mostrano

fedelissimi alla lettera; ma in quanto alla pena capitale del

proprietario dellʼanimale viziato essi introdussero a forza uno dei

loro soliti mitigamenti. La morte qui minacciata è per essi lasciata

al giudizio di Dio, il quale a loro opinione farebbe morire il

colpevole prima del suo tempo; ma la condanna giudiziaria non avrebbe

mai potuto essere se non una multa pecuniaria quale è spiegata nel v.

30, e imponibile per autorità del potere giudiziario, che valutava

il valore della persona uccisa.[163] E si capisce che anche questa

interpretazione talmudista ripete probabilmente la sua origine

dallʼuso, che si era da molto tempo introdotto per i mitigati e più

inciviliti costumi, di adottare sempre la inulta pecuniaria, senza

ricorrere più alla crudeltà della pena capitale.

* * * * *

Incominciano ora fino al v. 14 del capitolo xxii le leggi relative ai

danni e alle offese contro la proprietà, dove si entra a trattare di

alcuni singolarissimi casi come è proprio delle legislazioni di popoli

di rudimentale incivilimento, anzichè stabilire principii generali, che

possano regolare più varietà di casi congeneri.

33. E quando alcuno scuopra una fossa, o alcuno scavi una fossa

34. e non la cuopra, e vi cada un toro o un asino; il padrone

della fossa paghi, restituisca il denaro al proprietario

dellʼanimale, e il morto sia di lui.

È certo, come hanno inteso il più degli interpetri,[164] che qui si

tratta di fosse aperte o scavate nel terreno pubblico, e che servivano

comunemente per attingere acqua o abbeverare greggi e armenti, e per

padrone della fossa devesi intendere colui che lʼha aperta o scavata.

Nel Talmud viene tenuto responsabile del danno anche colui che nel

proprio terreno scava o lascia aperta una fossa, se vi è libera

comunicazione col suolo pubblico o colla proprietà di altri.[165]

Viene poi esemplificata la caduta di un toro o di un asino come animali

allora più comuni, ma la stessa disposizione valeva anche per gli altri.

Dalla lettera del testo apparirebbe che il cagionatore del danno

dovesse pagare per intiero il valore del morto animale, e avesse

diritto al corpo morto per quel qualunque valore che potesse ritrarne,

come dal cuoio, dalle corna, dalle ossa ecc. I talmudisti però vollero

interpetrare che il corpo morto appartenesse al primo proprietario,

e il cagionatore del danno fosse obbligato a pagare soltanto la

differenza del valore dallʼanimale vivo a morto, ciocchè costituisce un

qualche vantaggio a favore del multato.[166]

Come sopra la legge ha preveduto il caso delle lesioni cagionate da un

animale in una persona, ora qui, trattandosi della proprietà, dispone

ciò che concerne lʼindennità o la multa per danni cagionati da animale

ad animale.

35. E quando il toro di alcuno percuota il toro di un altro,

sicchè muoia, si venda il toro vivo, e se ne divida il

36. valore, e anche il morto si divida. Ma se si conoscesse che è

un toro cozzatore per il passato, e il padrone non lo avesse

tenuto in guardia, paghi toro per toro, e il morto sia di lui.

Su questa legge non vi è nulla da osservare, perchè si spiega con

quanto è stato detto precedentemente intorno al toro, o cozzatore per

causalità, o già conosciuto come viziato.

Segue la legge intorno al furto, spezzata malamente nel testo ebraico

quale oggi lo abbiamo, tra la fine del capitolo XXI e il principio del

XXII, mentre evidentemente deve formare un solo paragrafo, come hanno

i _LXX_ e la Vulgata.

37. Quando alcuno rubi un animale bovino o ovino, e lo macelli o

lo venda, paghi il quintuplo per i bovini, e il quadruplo per

gli ovini.

XXII. 1. Se nello scassare sarà trovato il ladro, e sarà percosso, e

morto, non è omicidio; ma se è sorto il sole, è omicidio.

2. Egli dovrà pagare, e se non ha, sarà venduto per il suo

furto. Se si trovi in sua mano il furto, o toro, o asino, o

pecora vivi, paghi il doppio.

Il furto degli animali è condannato col pagamento del quintuplo per

il grosso bestiame, e solamente del quadruplo per quello minuto, nel

caso che lʼoggetto rubato più non esista in natura; mentre il furto

di qualunque altra specie (v. 6) era condannato soltanto colla multa

del doppio. La ragione di questa maggiore gravità di pena per il furto

degli animali non è facile a trovarsi, come pure della differenza fra

il grosso e il minuto bestiame. È stato congetturato da alcuno che il

furto degli animali, come quello di più comune occasione nella vita

agricola, sia stato punito con maggiore severità, per porre a delitto

di occasione più facile un ritegno più forte.[167] Per la differenza

poi fra il grosso e minuto bestiame è stato detto da alcuno dei

talmudisti che è più grave il danno nel furto degli animali bovini,

perchè adatti al lavoro delle terre,[168] e perciò condannato con più

grave multa. Congetture ingegnose, e che possono fino a un certo punto

accettarsi come ragioni assai probabili.

Dopo stabilita la multa, la legge passa a determinare in qual caso

il proprietario possa per legittima difesa uccidere il ladro, e per

conseguenza non essere tenuto colpevole dʼomicidio, e il testo qui

distingue il caso di aver sorpreso il ladro mentre scassa, o di

averlo trovato di giorno: due termini che non appariscono a prima

vista opposti fra loro, perchè lo scasso può farsi dal ladro anche

alla luce del sole. Ma può credersi che la legge abbia, come il

solito, esemplificato il caso più comune, nel quale lo scasso si tenta

allʼoscuro, per non essere scoperto; e però sembra doversi intendere

che il proprietario, il quale sente scassare di notte la propria casa,

o altro luogo di suo dominio, può per difendersi giungere fino ad

uccidere il ladro. Nè ciò potrà giudicarsi contrario a ragione, perchè

ognuno ha diritto di difendere il proprio; e trattandosi di ladri tanto

audaci da venire di notte a scassare, o forzare in altro modo una casa,

non si sa con chi ha da farsi, e si può sospettare che per compiere il

furto tentato, assalgano anche la persona del proprietario, che tenti

difendere il suo. Quando poi il furto sia tentato alla luce del sole,

allorchè la difesa può essere più facile, e si può guardare in faccia e

conoscere il ladro, e anche intimorirlo col solo gridare: accorrʼuomo,

non è permesso spingere la legittima difesa della proprietà fino ad

uccidere chi lʼassaliva.

Parrebbe che questa fosse lʼintelligenza letterale del testo.[169]

I talmudisti però gli hanno dato diversa interpetrazione, e hanno

inteso le frasi della scrittura con maggiore libertà. Per essi la

distinzione non è fra il giorno e la notte, ma nel giudizio che può

farsi delle intenzioni del ladro. Se si sospetta a ragione che questi

possa attentare anche alla vita del proprietario o della gente della

casa, si può per legittima difesa ucciderlo. Se invece è chiaro come

la luce del sole[170] che si tratta non di ladri sanguinarii, ma che

attentano soltanto alla proprietà, non possono per legittima difesa

uccidersi;[171] perchè vi è sempre troppa sproporzione fra la vita e

gli averi.

La legge prevede inoltre il caso che il ladro sia insolvente a pagare

la multa, e lo condanna a essere venduto schiavo per soddisfarvi.

Già abbiamo veduto che si trattava di una schiavitù, i cui termini

obbligatorii non potevano eccedere i sette anni. I talmudisti poi

in più modi hanno mitigato questa condanna. Prendendo alla lettera

la parola del testo che abbiamo tradotto _furto_, stabilirono che

la vendita del ladro dovesse farsi soltanto per il valore della

cosa rubata, e non per la multa del doppio, o del quadruplo o del

quintuplo,[172] per la quale però il ladro insolvente restava

debitore verso il derubato, ma debitore civile e non obbligato

criminalmente.[173] Siccome inoltre il pronome nel testo è maschile

(_furto di lui_), vollero che la condanna della vendita personale

fosse da infliggersi soltanto agli uomini e non alle donne.[174]

Nella quale interpretazione si vede bene che il movente di tale

mitezza a favore del sesso debole era un riguardo al buon costume

e un rispetto che si voleva usare alla donna, ancorchè colpevole.

Lʼintendere così puerilmente alla lettera il testo, per farne tale

irragionevole deduzione, non era altro che un appiglio, per trovare un

fondamento scritturale a ciò che in sostanza doveva essere soltanto

una modificazione, introdotta poi mediante i mitigati costumi. Se i

talmudisti fossero stati consentanei a loro stessi, siccome la maggior

parte delle volte il testo, prevedendo i delitti gli esemplifica col

sesso maschile, quello femminile avrebbe dovuto tenersi come escluso

dal codice penale. Lo che è impossibile a supporsi in qualunque regime

politico. Ma fortunatamente i talmudisti stessi si sono valsi del

loro sottile e sofistico argomentare per salvarsi da tale perniciosa

conseguenza.[175]

Quello però di cui a nostro avviso non può darsi alcuna ragione che

appaghi è un altro temperamento che i talmudisti arrecarono in questa

legge. In quanto al prezzo che potesse trarsi, vendendo per sette

anni schiavo il ladro, è naturale che si verificassero tre casi:

o equivaleva al prezzo dellʼoggetto rubato, o lo eccedeva, o era

inferiore. Nei due casi che fosse eguale o inferiore, il ladro era

venduto, e in questa seconda ipotesi restava debitore, ma a titolo

civile e non più criminale, verso il derubato.[176] Nel caso poi che

nel prezzo vi fosse un eccedente, ragione avrebbe voluto che si desse

al derubato fino alla concorrenza del furto, e il di più si lasciasse

al ladro stesso come suo peculio; oppure lʼautorità giudiziaria avrebbe

potuto stabilire che si vendesse il ladro per un tempo minore dei

sette anni, e quanto bastava per equiparare il prezzo della cosa

rubata. Invece la sottile dialettica talmudica stabilì che in questo

caso il ladro non potesse essere condannato alla schiavitù, ragionando,

o meglio sragionando, sul testo biblico in questa maniera: per il furto

il ladro può vendersi, ma non per un prezzo che lo ecceda.[177]

Finalmente, prendendo alla lettera anche le altre espressioni del

testo, che parlano in questo luogo soltanto degli animali bovini

o ovini, fu stabilito nel Talmud che la multa del quintuplo o del

quadruplo non potesse infliggersi se non per questi soli animali; ma

per tutte le altre specie, ancorchè non si trovassero più vivi in mano

del ladro, la multa, al pari che per ogni altro furto, fosse soltanto

del doppio.[178]

I danni cagionati indirettamente allʼaltrui proprietà, anche per

negligenza, dovevano essere pagati, e troviamo a questo proposito

esemplificati i due seguenti casi:

4. Quando alcuno faccia pascolare un campo o una vigna, e lasci

andare il suo bestiame a pascolare nel campo altrui, paghi

col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna.

5. Quando un fuoco esca fuori e trovi spini, in modo che sia

consumato grano in bica, o spighe, o campo, paghi chi avrà

acceso quel fuoco.

Nel diritto talmudico il danno recato allʼaltrui campo, lasciandovi per

incuria pascolare i propri animali, è esteso anche ai guasti che questi

potrebbero arrecare, non solo col pascere, ma anche col calpestare i

seminati, o gli oggetti che per caso trovassero.[179] Tale compimento

alla legge del testo deve dirsi ragionevole e giusto.

In quanto al dover pagare col meglio del campo, o della vigna, è stato

inteso diversamente dagli interpetri, se il cagionatore del danno deve

risarcirlo dando del meglio del proprio, o il meglio dei prodotti del

danneggiato.[180] E diversa opinione manifestarono anche i dottori

del Talmud,[181] nel quale poi si decise che il colpevole deve pagare

in denaro o con beni mobili potendo, o altrimenti colla miglior parte

degli immobili.[182] La versione samaritana e lʼalessandrina offrono

qui una diversa lezione, per la quale si stabilirebbe che lʼindennità

semplice si doveva dare, quando fosse danneggiata sola una parte

del campo, in modo da potersene valutare il prezzo; ma se tutto un

campo fosse danneggiato, dovevasene dare lʼindennità con la parte

migliore.[183]

Seguono le leggi sui depositi e sulle prestazioni, quando gli oggetti

dati in deposito o in presto vengano o derubati, o in qualche modo

danneggiati.

6. Quando alcuno dia al suo compagno denaro od oggetti a

guardare, e siano rubati dalla casa di quellʼuomo, se si

7. troverà il ladro, paghi il doppio. Ma se non si trova il

ladro, si avvicini il padrone della casa[184] presso Dio[185]

a giurare[186] che non ha steso la sua mano sulla roba del

8. suo compagno.—Per ogni causa di misfatto, per animali

bovini, per asini, per animali ovini, per vesti, per ogni

oggetto perduto, di cui uno dica: è questo, dinanzi a Dio

venga la causa di ambedue, colui che Dio[187] condannerà

paghi il doppio al suo compagno.

9. Quando alcuno dia al suo compagno un asino, o un animale

bovino o ovino, o qualunque animale a guardare, e questo

muoja, o soffra qualche rottura, o sia rapito, senza alcuno

10. che lo veda, il giuramento di Jahveh sia fra ambedue, che

non ha steso la mano sulla roba del compagno, e il padrone

11. lʼaccetti, e quegli non paghi. Ma se è stato rubato da presso

12. di lui, lo paghi al padrone. Se poi lʼanimale sia stato

sbranato dalle fiere, portilo come testimone, e quello che fu

lacerato non paghi.

La legge del popolo Ebreo · 第 7 / 30 段