allʼoffeso, secondo la professione e secondo lo stato, la perdita
cagionatagli dalla cessazione del lavoro, per tutto il tempo che la
lesione glʼimpedisce di lavorare, e alle spese della cura fino alla
completa guarigione. I talmudisti poi hanno aggravato lʼindennità,
condannando il reo alla multa per cinque titoli, cioè: per il _danno_,
per il _dolore_, per la _cura_, per la _cessazione dal lavoro_, e per
lʼ_oltraggio_.[137] Per _danno_ essi intendevano, che se la lesione
fosse tale da recare una imperfezione fisica nella persona, come
la perdita di un occhio, o la storpiatura di un membro, o simili,
dovesse valutarsi quale sarebbe stato il prezzo dellʼoffeso, da
sano, se si fosse venduto come schiavo, e quale deprezzazione avesse
subìto per lʼimperfezione corporale patita, e il reo dovesse pagare
la differenza.[138] Il dolore si valutava secondo la costituzione
fisica della persona, secondo la qualità della percossa e del mezzo
adoperato per inferirla, e anche secondo la condizione sociale e
pecuniaria dellʼoffeso; perchè il miserabile si assoggetta talvolta
per denaro anche ai patimenti fisici.[139] Finalmente lʼindennità per
lʼoltraggio era esigibile, soltanto quando la percossa fosse fatta con
intenzione di offendere, e anche questa, secondo la qualità, lʼetà e
la condizione dellʼoffeso.[140] In quanto poi alla persona del reo i
talmudisti stabilirono che dovesse tenersi prigione, fino a che non
fosse provato che la lesione inflitta non aveva cagionato la morte,
cioè fino a che lʼoffeso non guarisse.[141] Imperocchè la parola
del testo che significa _bastone_, essi la interpretano nel senso
di _sanità e vigore_, e intendono tutto il contesto nella seguente
maniera. Quando risorgerà, e andrà per via nella sua salute, allora
sarà assolto il percussore, cioè assolto dalla condanna capitale, e
multato dʼindennità.[142]
Era esclusa ancora la malleveria per essere liberi dal carcere
preventivo, e si esigeva la custodia personale del reo.[143]
Fino a qui la legge aveva trattato dellʼomicidio e delle lesioni delle
persone libere. In quanto agli schiavi il legislatore ebreo non è
davvero verso di loro dei più crudeli, perchè non aveva loro tolto ogni
diritto civile nè gli aveva ridotti allo stato di bruti, come lʼantico
diritto romano. Ma dallʼaltro lato restavano sempre, anche quando si
trattava della loro vita, in condizione in parte inferiore alle persone
libere.
20. E quando alcuno batta il proprio servo o la propria serva
21. con la verga, sicchè muoja sotto la sua mano, sia punito. Ma
se un giorno o due giorni continui a vivere, non sia punito,
perchè è suo denaro.
Secondo il testo qui non si fa distinzione fra servi di qualunque
origine. I talmudisti hanno inteso che si tratti solo di schiavi
non ebrei, perchè di questi non si sarebbe potuto dire che erano
denaro del padrone.[144] Consentanei anche in questo punto alla loro
interpretazione sopra riferita (pag. 94), la quale restringeva la
durata massima della servitù degli Ebrei fino al termine del Giubileo.
Ma questo argomento non varrebbe, se sʼintendesse il testo biblico
alla lettera, secondo la quale anche lʼebreo avrebbe potuto essere
servo in perpetuo. Ad ogni modo la legge talmudica arrecava un grande
mitigamento per gli schiavi ebrei, giacchè questi per il diritto alla
sicurezza della vita erano relativamente al padrone nella eguale
condizione che qualunque cittadino rispetto allʼaltro.
La Scrittura inoltre non determina a quale punizione dovesse
condannarsi lʼuccisore del proprio schiavo, quando questi morisse sotto
i suoi colpi, ma dice soltanto _sarà punito_. E siccome per lʼomicidio
in genere si infliggeva la pena di morte, ragion vuole che alla stessa
condanna fosse sottoposto lʼuccisore dello schiavo, quando la legge non
stabilisce chiaramente una pena diversa.[145]
Nè diversamente intesero i talmudisti,[146] i quali inoltre
considerarono come omicidio di persona libera lʼuccisione dello schiavo
altrui,[147] senza ammettere in questo caso lʼattenuante, se la morte
fosse avvenuta qualche tempo dopo le percosse, perchè non si può
invocare la ragione data dal testo, che lo schiavo era finalmente suo
denaro, sua proprietà.
È preso poi in considerazione dal legislatore un caso specialissimo
di lesione personale, cioè che in una lotta alcuno dei contendenti
percuotesse una donna gravida, e le producesse, a ciò che pare dal
testo, un parto abortivo, e si distingue, nello stabilire la pena,
se la percossa cagionasse o no la morte. Questo caso di lesione così
esemplificato parrà troppo strano; ma forse vi è nel testo qualche
circostanza taciuta, e si deve probabilmente intendere che nella rissa
la moglie di uno dei contendenti, commossa per il marito, si frammetta
tra essi, e sia dallʼaltro battuta (cfr. _Deut._, XXV, 11).
22. E quando rissino alcune persone e percuotano una donna
gravida, sicchè ne esca il parto, ma non vi sia morte, sia
condannato come imporrà su lui il marito della donna, e paghi
23. per sentenza dei giudici. Ma se vi sarà morte, metterai vita
per vita.
Questa legge, a nostra opinione, nel caso che sia percossa una donna
gravida, in modo da cagionarle soltanto un parto precoce, condanna
lʼoffensore alla sola multa; se poi le cagioni ancora la morte, lo
tiene reo di omicidio.[148] La multa non era fissata dalla legge, ma
a richiesta del marito della offesa veniva, secondo le circostanze,
determinata dai giudici.
I talmudisti, in quanto alla multa, aggiunsero anche una indennità alla
donna, come nelle altre lesioni per il danno e il dolore patito,[149]
e disputarono poi se la pena di morte dovesse infliggersi nel caso che
non si potesse provare esservi stata nel percussore lʼintenzione di
uccidere la donna incinta,[150] e naturalmente prevalse lʼopinione più
mite.[151]
Lʼultima frase con cui termina la legge precedente, cioè _vita per
vita_, portava lo scrittore a parlare di tutti i casi della pena
del taglione, e a stabilire che per i servi, invece dʼinfliggere
nellʼoffensore questa pena, si restituisse loro la libertà.
24. Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per
25. piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, lividore
per lividore.
26. E quando alcuno percuota lʼocchio del suo servo o lʼocchio
della sua serva, e lo offenda, libero lo rimandi per il suo
27. occhio. E quando faccia cadere un dente del suo servo o della
sua serva, libero lo rimandi per il suo dente.
Non si può negare che il testo ammetta la pena del taglione, come era
in uso presso altri popoli antichi. Ma si può ragionevolmente supporre
che presto, facendosi più miti i costumi, sia nata la consuetudine che,
consentendolo lʼoffeso, invece di recare eguale lesione nella persona
dellʼoffensore, si sia più generalmente imposta una compensazione
con una multa da concordarsi fra le parti, o da stabilirsi dal potere
giudiziario.[152] I talmudisti però vogliono che non mai la pena del
taglione sia stata inflitta, nè che mai sia stato nella mente del
legislatore di stabilirla o di ammetterla.[153] E per loro si trattava
soltanto di una indennità per i cinque titoli sopra esposti (pag.
106).[154] Questa interpretazione però, se è da lodarsi in quanto
voleva consacrare il mitigamento avvenuto nei costumi, trovandone
lʼorigine per fino nelle fonti bibliche, non è da accettarsi come vera,
principalmente per due ragioni. In prima, perchè quando il testo ha
voluto stabilire la multa dʼindennità, ha saputo dirlo a chiare note e
con termini esatti. In secondo luogo poi perchè, se si fosse trattato
di multa, la legge avrebbe dovuto prevedere il caso, pur facile ad
accadere, dʼinsolvibilità per parte del reo; e siccome questo caso è
stato previsto per il furto, e condannato il reo insolvibile ad esser
venduto schiavo, a maggior ragione avrebbe dovuto stabilire qualche
cosa di simile per le lesioni, e talvolta gravi lesioni, personali.
Dallʼaltra parte i rabbini stessi sono i primi a dirci che solo per
furto poteva farsi la vendita giudiziaria della persona;[155] dunque
chi non avesse avuto mezzi per pagare la multa, avrebbe potuto a suo
piacere percuotere il prossimo, sicuro di andarne assolto. Mentre se
si riconosce, come è la verità di fatto, che la legge ammettesse in
principio la pena del taglione, erano anzi i nulla tenenti quelli più
colpiti dalla legge, perchè era impossibile per essi venire a una
composizione pecuniaria. Ma i talmudisti che non volevano in niun modo
riconoscere fosse avvenuta nella legge alcuna modificazione, quando
trovavano che questa si fosse per forza dei tempi introdotta, o quando
essi stessi la introducevano, interpretavano il testo scritturale in
modo da piegarlo anche violentemente a significati che la lettera non
comportava.
Così pure rispetto alla libertà che lo schiavo poteva rivendicare per
certe lesioni personali, mentre appare dal testo che si tratti dei
servi in generale senza distinzione, i talmudisti restrinsero questa
legge ai soli schiavi non ebrei,[156] perchè gli ebrei non erano mai,
secondo essi, schiavi a perpetuità. È ragionevole poi dallʼaltro lato
lʼintendere che il testo non ha voluto tassativamente restringere le
lesioni allʼocchio, e al dente, ma citare soltanto due esempi, come di
casi più comuni per lesioni consimili.[157] E in tal modo hanno inteso
anche i talmudisti,[158] con interpretazione in questo punto non meno
logica che mite e favorevole ai servi.
Lʼultima delle leggi rispetto alla tutela della persona concerne il
caso che lʼuccisione non sia commessa da altrʼuomo, ma da un animale di
altrui proprietà, e si stabilisce che cosa deve farsi dellʼanimale,
quale sia la responsabilità del padrone, e come punibile, se in colpa,
a seconda della qualità delle persone offese. Il caso esemplificato
dalla legge è ristretto soltanto ai tori, come gli animali che nella
vita agricola, specialmente degli antichi Ebrei, erano quasi i soli che
potessero riescire pericolosi.
28. E quando un toro cozzi un uomo o una donna, sicchè muoja, sia
lapidato il toro, e non se ne mangi la carne, e il padrone
del toro sia assolto.
29. Ma se fosse un toro cozzatore da qualche tempo, e il padrone
ne fosse avvertito, e non lo tenesse in guardia, e facesse
morire un uomo o una donna, il toro sia lapidato, e anche il
suo padrone sia fatto morire.
30. Se gli è imposta una multa, dia il riscatto della sua vita,
31. secondo ciò che gli è imposto. O figlio o figlia cozzi, si
32. eseguisca questa legge. Quando il toro cozzi un servo o una
serva, dia al suo padrone il denaro, trenta sicli,[159] ed il
toro sia lapidato.
La lapidazione del toro non deve intendersi come una pena inflitta a un
essere irragionevole, che sarebbe contraria a ogni principio di diritto
criminale; ma come obbligo di polizia di togliere di mezzo un animale
pericoloso per la vita dei cittadini, e come punizione del padrone per
non averlo debitamente guardato, giacchè in questo modo gli si faceva
soffrire un danno nella proprietà.
Sotto il nome di _figlio_ o _figlia_ sʼintendono le persone libere di
ambedue i sessi, glʼingenui, che hanno famiglia certa, i _liberi_ dei
latini, e si stabilisce la differenza fra essi e gli schiavi.[160]
Fa dʼuopo però riconoscere che questa legge è per una certa parte
incompiuta. Ammesso, come abbiamo accennato, che si parli del toro,
perchè il caso più frequente, e che la legge dovesse estendersi anche
agli altri animali che in qualunque modo uccidessero, come saviamente
hanno inteso i talmudisti,[161] si domanda, se la legge non disponeva
nulla nel caso che il toro, o altro animale viziato non cagionasse
la morte, ma soltanto lesione di certa gravezza. I talmudisti hanno
supplito a questa deficienza della Scrittura, stabilendo che per un
animale di cui prima al padrone non fosse stato contestato il vizio,
dovesse pagare una multa equivalente a sola metà del danno arrecato,
e per un animale conosciuto già come viziato la multa equivalente al
danno intero.[162]
In questo complemento alla legge non si può dire che i talmudisti
contraddicano allo spirito del testo, se anche non si mostrano
fedelissimi alla lettera; ma in quanto alla pena capitale del
proprietario dellʼanimale viziato essi introdussero a forza uno dei
loro soliti mitigamenti. La morte qui minacciata è per essi lasciata
al giudizio di Dio, il quale a loro opinione farebbe morire il
colpevole prima del suo tempo; ma la condanna giudiziaria non avrebbe
mai potuto essere se non una multa pecuniaria quale è spiegata nel v.
30, e imponibile per autorità del potere giudiziario, che valutava
il valore della persona uccisa.[163] E si capisce che anche questa
interpretazione talmudista ripete probabilmente la sua origine
dallʼuso, che si era da molto tempo introdotto per i mitigati e più
inciviliti costumi, di adottare sempre la inulta pecuniaria, senza
ricorrere più alla crudeltà della pena capitale.
* * * * *
Incominciano ora fino al v. 14 del capitolo xxii le leggi relative ai
danni e alle offese contro la proprietà, dove si entra a trattare di
alcuni singolarissimi casi come è proprio delle legislazioni di popoli
di rudimentale incivilimento, anzichè stabilire principii generali, che
possano regolare più varietà di casi congeneri.
33. E quando alcuno scuopra una fossa, o alcuno scavi una fossa
34. e non la cuopra, e vi cada un toro o un asino; il padrone
della fossa paghi, restituisca il denaro al proprietario
dellʼanimale, e il morto sia di lui.
È certo, come hanno inteso il più degli interpetri,[164] che qui si
tratta di fosse aperte o scavate nel terreno pubblico, e che servivano
comunemente per attingere acqua o abbeverare greggi e armenti, e per
padrone della fossa devesi intendere colui che lʼha aperta o scavata.
Nel Talmud viene tenuto responsabile del danno anche colui che nel
proprio terreno scava o lascia aperta una fossa, se vi è libera
comunicazione col suolo pubblico o colla proprietà di altri.[165]
Viene poi esemplificata la caduta di un toro o di un asino come animali
allora più comuni, ma la stessa disposizione valeva anche per gli altri.
Dalla lettera del testo apparirebbe che il cagionatore del danno
dovesse pagare per intiero il valore del morto animale, e avesse
diritto al corpo morto per quel qualunque valore che potesse ritrarne,
come dal cuoio, dalle corna, dalle ossa ecc. I talmudisti però vollero
interpetrare che il corpo morto appartenesse al primo proprietario,
e il cagionatore del danno fosse obbligato a pagare soltanto la
differenza del valore dallʼanimale vivo a morto, ciocchè costituisce un
qualche vantaggio a favore del multato.[166]
Come sopra la legge ha preveduto il caso delle lesioni cagionate da un
animale in una persona, ora qui, trattandosi della proprietà, dispone
ciò che concerne lʼindennità o la multa per danni cagionati da animale
ad animale.
35. E quando il toro di alcuno percuota il toro di un altro,
sicchè muoia, si venda il toro vivo, e se ne divida il
36. valore, e anche il morto si divida. Ma se si conoscesse che è
un toro cozzatore per il passato, e il padrone non lo avesse
tenuto in guardia, paghi toro per toro, e il morto sia di lui.
Su questa legge non vi è nulla da osservare, perchè si spiega con
quanto è stato detto precedentemente intorno al toro, o cozzatore per
causalità, o già conosciuto come viziato.
Segue la legge intorno al furto, spezzata malamente nel testo ebraico
quale oggi lo abbiamo, tra la fine del capitolo XXI e il principio del
XXII, mentre evidentemente deve formare un solo paragrafo, come hanno
i _LXX_ e la Vulgata.
37. Quando alcuno rubi un animale bovino o ovino, e lo macelli o
lo venda, paghi il quintuplo per i bovini, e il quadruplo per
gli ovini.
XXII. 1. Se nello scassare sarà trovato il ladro, e sarà percosso, e
morto, non è omicidio; ma se è sorto il sole, è omicidio.
2. Egli dovrà pagare, e se non ha, sarà venduto per il suo
furto. Se si trovi in sua mano il furto, o toro, o asino, o
pecora vivi, paghi il doppio.
Il furto degli animali è condannato col pagamento del quintuplo per
il grosso bestiame, e solamente del quadruplo per quello minuto, nel
caso che lʼoggetto rubato più non esista in natura; mentre il furto
di qualunque altra specie (v. 6) era condannato soltanto colla multa
del doppio. La ragione di questa maggiore gravità di pena per il furto
degli animali non è facile a trovarsi, come pure della differenza fra
il grosso e il minuto bestiame. È stato congetturato da alcuno che il
furto degli animali, come quello di più comune occasione nella vita
agricola, sia stato punito con maggiore severità, per porre a delitto
di occasione più facile un ritegno più forte.[167] Per la differenza
poi fra il grosso e minuto bestiame è stato detto da alcuno dei
talmudisti che è più grave il danno nel furto degli animali bovini,
perchè adatti al lavoro delle terre,[168] e perciò condannato con più
grave multa. Congetture ingegnose, e che possono fino a un certo punto
accettarsi come ragioni assai probabili.
Dopo stabilita la multa, la legge passa a determinare in qual caso
il proprietario possa per legittima difesa uccidere il ladro, e per
conseguenza non essere tenuto colpevole dʼomicidio, e il testo qui
distingue il caso di aver sorpreso il ladro mentre scassa, o di
averlo trovato di giorno: due termini che non appariscono a prima
vista opposti fra loro, perchè lo scasso può farsi dal ladro anche
alla luce del sole. Ma può credersi che la legge abbia, come il
solito, esemplificato il caso più comune, nel quale lo scasso si tenta
allʼoscuro, per non essere scoperto; e però sembra doversi intendere
che il proprietario, il quale sente scassare di notte la propria casa,
o altro luogo di suo dominio, può per difendersi giungere fino ad
uccidere il ladro. Nè ciò potrà giudicarsi contrario a ragione, perchè
ognuno ha diritto di difendere il proprio; e trattandosi di ladri tanto
audaci da venire di notte a scassare, o forzare in altro modo una casa,
non si sa con chi ha da farsi, e si può sospettare che per compiere il
furto tentato, assalgano anche la persona del proprietario, che tenti
difendere il suo. Quando poi il furto sia tentato alla luce del sole,
allorchè la difesa può essere più facile, e si può guardare in faccia e
conoscere il ladro, e anche intimorirlo col solo gridare: accorrʼuomo,
non è permesso spingere la legittima difesa della proprietà fino ad
uccidere chi lʼassaliva.
Parrebbe che questa fosse lʼintelligenza letterale del testo.[169]
I talmudisti però gli hanno dato diversa interpetrazione, e hanno
inteso le frasi della scrittura con maggiore libertà. Per essi la
distinzione non è fra il giorno e la notte, ma nel giudizio che può
farsi delle intenzioni del ladro. Se si sospetta a ragione che questi
possa attentare anche alla vita del proprietario o della gente della
casa, si può per legittima difesa ucciderlo. Se invece è chiaro come
la luce del sole[170] che si tratta non di ladri sanguinarii, ma che
attentano soltanto alla proprietà, non possono per legittima difesa
uccidersi;[171] perchè vi è sempre troppa sproporzione fra la vita e
gli averi.
La legge prevede inoltre il caso che il ladro sia insolvente a pagare
la multa, e lo condanna a essere venduto schiavo per soddisfarvi.
Già abbiamo veduto che si trattava di una schiavitù, i cui termini
obbligatorii non potevano eccedere i sette anni. I talmudisti poi
in più modi hanno mitigato questa condanna. Prendendo alla lettera
la parola del testo che abbiamo tradotto _furto_, stabilirono che
la vendita del ladro dovesse farsi soltanto per il valore della
cosa rubata, e non per la multa del doppio, o del quadruplo o del
quintuplo,[172] per la quale però il ladro insolvente restava
debitore verso il derubato, ma debitore civile e non obbligato
criminalmente.[173] Siccome inoltre il pronome nel testo è maschile
(_furto di lui_), vollero che la condanna della vendita personale
fosse da infliggersi soltanto agli uomini e non alle donne.[174]
Nella quale interpretazione si vede bene che il movente di tale
mitezza a favore del sesso debole era un riguardo al buon costume
e un rispetto che si voleva usare alla donna, ancorchè colpevole.
Lʼintendere così puerilmente alla lettera il testo, per farne tale
irragionevole deduzione, non era altro che un appiglio, per trovare un
fondamento scritturale a ciò che in sostanza doveva essere soltanto
una modificazione, introdotta poi mediante i mitigati costumi. Se i
talmudisti fossero stati consentanei a loro stessi, siccome la maggior
parte delle volte il testo, prevedendo i delitti gli esemplifica col
sesso maschile, quello femminile avrebbe dovuto tenersi come escluso
dal codice penale. Lo che è impossibile a supporsi in qualunque regime
politico. Ma fortunatamente i talmudisti stessi si sono valsi del
loro sottile e sofistico argomentare per salvarsi da tale perniciosa
conseguenza.[175]
Quello però di cui a nostro avviso non può darsi alcuna ragione che
appaghi è un altro temperamento che i talmudisti arrecarono in questa
legge. In quanto al prezzo che potesse trarsi, vendendo per sette
anni schiavo il ladro, è naturale che si verificassero tre casi:
o equivaleva al prezzo dellʼoggetto rubato, o lo eccedeva, o era
inferiore. Nei due casi che fosse eguale o inferiore, il ladro era
venduto, e in questa seconda ipotesi restava debitore, ma a titolo
civile e non più criminale, verso il derubato.[176] Nel caso poi che
nel prezzo vi fosse un eccedente, ragione avrebbe voluto che si desse
al derubato fino alla concorrenza del furto, e il di più si lasciasse
al ladro stesso come suo peculio; oppure lʼautorità giudiziaria avrebbe
potuto stabilire che si vendesse il ladro per un tempo minore dei
sette anni, e quanto bastava per equiparare il prezzo della cosa
rubata. Invece la sottile dialettica talmudica stabilì che in questo
caso il ladro non potesse essere condannato alla schiavitù, ragionando,
o meglio sragionando, sul testo biblico in questa maniera: per il furto
il ladro può vendersi, ma non per un prezzo che lo ecceda.[177]
Finalmente, prendendo alla lettera anche le altre espressioni del
testo, che parlano in questo luogo soltanto degli animali bovini
o ovini, fu stabilito nel Talmud che la multa del quintuplo o del
quadruplo non potesse infliggersi se non per questi soli animali; ma
per tutte le altre specie, ancorchè non si trovassero più vivi in mano
del ladro, la multa, al pari che per ogni altro furto, fosse soltanto
del doppio.[178]
I danni cagionati indirettamente allʼaltrui proprietà, anche per
negligenza, dovevano essere pagati, e troviamo a questo proposito
esemplificati i due seguenti casi:
4. Quando alcuno faccia pascolare un campo o una vigna, e lasci
andare il suo bestiame a pascolare nel campo altrui, paghi
col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna.
5. Quando un fuoco esca fuori e trovi spini, in modo che sia
consumato grano in bica, o spighe, o campo, paghi chi avrà
acceso quel fuoco.
Nel diritto talmudico il danno recato allʼaltrui campo, lasciandovi per
incuria pascolare i propri animali, è esteso anche ai guasti che questi
potrebbero arrecare, non solo col pascere, ma anche col calpestare i
seminati, o gli oggetti che per caso trovassero.[179] Tale compimento
alla legge del testo deve dirsi ragionevole e giusto.
In quanto al dover pagare col meglio del campo, o della vigna, è stato
inteso diversamente dagli interpetri, se il cagionatore del danno deve
risarcirlo dando del meglio del proprio, o il meglio dei prodotti del
danneggiato.[180] E diversa opinione manifestarono anche i dottori
del Talmud,[181] nel quale poi si decise che il colpevole deve pagare
in denaro o con beni mobili potendo, o altrimenti colla miglior parte
degli immobili.[182] La versione samaritana e lʼalessandrina offrono
qui una diversa lezione, per la quale si stabilirebbe che lʼindennità
semplice si doveva dare, quando fosse danneggiata sola una parte
del campo, in modo da potersene valutare il prezzo; ma se tutto un
campo fosse danneggiato, dovevasene dare lʼindennità con la parte
migliore.[183]
Seguono le leggi sui depositi e sulle prestazioni, quando gli oggetti
dati in deposito o in presto vengano o derubati, o in qualche modo
danneggiati.
6. Quando alcuno dia al suo compagno denaro od oggetti a
guardare, e siano rubati dalla casa di quellʼuomo, se si
7. troverà il ladro, paghi il doppio. Ma se non si trova il
ladro, si avvicini il padrone della casa[184] presso Dio[185]
a giurare[186] che non ha steso la sua mano sulla roba del
8. suo compagno.—Per ogni causa di misfatto, per animali
bovini, per asini, per animali ovini, per vesti, per ogni
oggetto perduto, di cui uno dica: è questo, dinanzi a Dio
venga la causa di ambedue, colui che Dio[187] condannerà
paghi il doppio al suo compagno.
9. Quando alcuno dia al suo compagno un asino, o un animale
bovino o ovino, o qualunque animale a guardare, e questo
muoja, o soffra qualche rottura, o sia rapito, senza alcuno
10. che lo veda, il giuramento di Jahveh sia fra ambedue, che
non ha steso la mano sulla roba del compagno, e il padrone
11. lʼaccetti, e quegli non paghi. Ma se è stato rubato da presso
12. di lui, lo paghi al padrone. Se poi lʼanimale sia stato
sbranato dalle fiere, portilo come testimone, e quello che fu
lacerato non paghi.