2. Quando avrai comprato un servo ebreo, sei anni servirà, e

3. nel settimo escirà in libertà gratuitamente.[96] Se con la

[sola] sua persona sarà venuto, con la sua persona escirà; se

4. è congiunto a donna, escirà anche sua moglie con lui. Se il

suo padrone gli avrà dato moglie, e questa gli avrà partorito

figli o figlie, la donna con i suoi figli sarà del suo

5. padrone, ed egli escirà con la sua persona. Ma se il servo

dicesse: amo il mio padrone, mia moglie, ed i miei figli,

6. non escirò libero; allora lo avvicinerà il padrone dinanzi a

Dio,[97] e lo avvicinerà allʼuscio o allo stipite, e forerà

il padrone lʼorecchio di lui con la lesina, sicchè lo serva

in perpetuo.

Il testo qui parla di qualunque servo ebreo in qualsivoglia modo

comprato. I talmudisti però hanno introdotto molte modificazioni

nella interpretazione di questa legge, come del resto hanno fatto

quasi sempre sui testi della Scrittura. Ma devesi riconoscere che

se il Talmud, in molte parti, e specialmente per ciò che concerne i

riti religiosi, è un regresso relativamente alla Bibbia, perchè ne

ha soverchiamente moltiplicato il numero, e gli ha resi più gravosi

e più gretti; è dallʼaltro lato un vero progresso nelle leggi civili

e criminali, perchè ha mitigato molte disposizioni troppo dure,

e improntate di una primitiva rozzezza. Il torto del Talmud è di

non avere riconosciuto che queste erano modificazioni, che esso

introduceva nella legge, o adottate a poco a poco per forza dei tempi,

e di aver voluto torcere _per fas e per nefas_ il testo della Scrittura

a tali significati, che in verun modo lettori di buon senso possono

attribuirgli.

E questo hanno fatto i dottori ebrei per voler mantenere il loro

principio dogmatico della immutabilità della legge rivelata; cosicchè

ogni loro nuovo insegnamento, che non resultasse dalla lettera del

testo, dicevano derivare da una dottrina tradizionale esistente fino

dai tempi di Mosè; e poi, a ragione, o a torto, ne volevano trovare

in qualche modo un cenno anche nel testo della Scrittura. Ma, se la

pretensione di una dottrina tradizionale che rimontasse fino a tempi

così rimoti è assurda, se il modo dʼinterpretazione è illogico e falso,

restano però le leggi talmudiche, che in gran parte sono buone e savie,

e ispirate in generale ad un sentimento di mitezza e di equità.

Venendo ora alle interpretazioni talmudiche del nostro testo, le

prenderemo in esame ad una ad una.

I talmudisti hanno ristretto il significato del passo biblico sopra

tradotto al solo servo venduto giudiziariamente, il quale però poteva

vendersi soltanto ad Ebrei o a proseliti.[98] Non applicano in tutte

le sue parti questo testo a chi aveva perduto la libertà per vendita

volontaria, perchè questi avrebbe potuto vendersi per un tempo più

lungo di sei anni,[99] ma la vendita giudiziaria non poteva mai

oltrepassare questo termine. Anzi avrebbe potuto essere più breve,

se il servo trovava mezzo di riscattarsi, pagando al padrone la

differenza del prezzo, o se cadeva dentro i sei anni il cinquantesimo

del Giubileo.[100] Nel caso poi che il padrone morisse prima che si

compissero i sei anni e non lasciasse prole maschile, il servo diveniva

libero, nè sopra lui avevano alcun diritto nè le figlie nè gli altri

eredi.[101] Altro diritto del servo ebreo, secondo i talmudisti, era

quello di non potere essere venduto nè ceduto ad altri dal primo

compratore.[102]

In quanto allo stato della famiglia dello schiavo, nel caso che

fosse ammogliato, parrebbe dal v. 3 che la moglie dovesse seguire la

condizione del marito, e fosse anchʼella ridotta schiava, per poi al

termine dei sei anni riacquistare la libertà. La qual legge così dura

per la donna non ha nulla di repugnante in uno stato sociale, dove per

molti rispetti essa era posta in una condizione talmente inferiore,

da non aver quasi giuridica personalità. Ma i talmudisti hanno inteso

la cosa molto diversamente, e hanno introdotta una modificazione che

è tutta a utilità della donna. La Scrittura, a loro opinione, non

parlerebbe punto della schiavitù della moglie, ma anzi dellʼobbligo del

padrone di passarle gli alimenti tutto il tempo che il marito fosse

schiavo, obbligo che cesserebbe naturalmente col cessare della servitù.

I dottori del Talmud non vogliono ammettere che la vendita, a loro

opinione in questo caso coatta, del marito, portasse come conseguenza

la perdita della libertà anche nella moglie; e per essi le parole del

testo «escirà anche sua moglie con lui» non significano che doveva

escire da una schiavitù, nella quale non era mai entrata, ma che

cessava nel padrone lʼobbligo di passarle gli alimenti.[103] Si noti

quale mitigamento si era operato nelle idee e nei costumi.

Nel verso 4 si concede al padrone il diritto di dar moglie al servo

e farne procreare degli schiavi; perchè la donna, che si univa allo

schiavo non era considerata legittima moglie, e tanto essa, quanto

i figli nati nella condizione di servitù, erano cosa del padrone,

nè godevano della ricuperazione della libertà dopo i sei anni. Ciò

resulterebbe dalla lettera del testo intesa nella sua crudezza, ma

anche qui i talmudisti hanno dato una interpretazione diversa.

In primo luogo il padrone non avrebbe potuto costringere qualunque

servo ebreo ad unirsi con una donna, ma soltanto quello acquistato per

vendita giudiziaria,[104] e che avesse già altra moglie ebrea.[105]

La donna poi di cui si parla nel testo non avrebbe potuto mai essere

una ebrea, ma una schiava di altra nazione,[106] perchè soltanto

genti di altre nazioni potevano essere sottomesse a una schiavitù

perpetua. In questo punto ci sembra che la spiegazione dei talmudisti

sia da accettarsi, perchè in armonia con tutto lo spirito della legge.

Non è possibile infatti che, mentre la legge non vuole sottomettere

a schiavitù perpetua lʼEbreo, eccetto che esso volontariamente vi

si sottoponga, dia il diritto al padrone di far procreare degli

Ebrei, perchè poi gli fossero schiavi per tutta la vita.[107] Se

lʼinterpretazione talmudica qui non apparisce dalla lettera, è certo

conforme allo spirito della legge.

Altra importantissima interpretazione dei talmudisti è quella sul verso

6, il quale, secondo la lettera, sottoporrebbe a servitù perpetua

chi dichiarasse di non volere abbandonare nè il padrone, nè la

moglie, nè i figli; mentre la interpretazione talmudica ha ristretto

la frase _per sempre_ fino allo spirare del periodo di 50 anni del

Giubileo.[108] Anzi, se questo cadesse dentro i sei anni, il servo

avrebbe riacquistato subito la libertà.[109] A siffatta interpretazione

i talmudisti erano costretti per trovare una conciliazione fra questa

legge dellʼEsodo e quella del Levitico. Ma in questo punto la loro

interpretazione, oltrechè repugnare troppo apertamente col significato

palese del testo, contiene ancora una vera incompatibilità. Imperocchè

come è supponibile che la legge volesse imprimere un marchio di

schiavitù sul corpo di colui, il quale per la stessa legge in un tempo

che qualche volta avrebbe potuto essere vicinissimo, sarebbe ritornato

in libertà? E non contenti di ciò vollero ancora che, ricevuto il

marchio della servitù, lo schiavo ebreo divenisse libero alla morte

del padrone, e non dovesse passare a nessuno degli eredi, nemmeno ai

figli.[110]

Stabilirono inoltre che la dichiarazione spontanea di continuare nello

stato di schiavitù, dopo spirati i sei anni, non potesse farsi se non

dallo schiavo che aveva perduto la libertà per vendita giudiziaria,

ma non da chi si era venduto volontariamente. Interpretazione questa

che dobbiamo riconoscere giudiziosa, perchè colui che si vendeva di

spontaneo volere, poteva fin da principio vendersi per un tempo più

lungo dei sei anni, e rinnovare a piacere il contratto, col quale

perdeva la libertà personale. Siccome poi era costretto a ciò dalla

povertà, mite deve dirsi quella istituzione che gli risparmiava

lʼavvilimento di portare sul suo corpo un marchio di schiavitù. Non

così verso quello che venduto schiavo per pena di un delitto, e

scontatala, sentiva tanto bassamente di sè da preferire alla libertà la

condizione di servo. La legge non era troppo dura se gli diceva: Per

tua colpa, e non per isventura divenisti schiavo, ora potresti tornare

libero, se tu lo volessi; ma ami meglio la servitù, portane dunque la

debita impronta.

Anche qui però i talmudisti, usando della loro soverchia sottigliezza

nello spiegare i testi, vollero meglio tutelare la difesa della

personale libertà, e stabilirono che per restare servo al di là dei

sei anni col marchio della schiavitù, fosse necessario che tanto il

padrone quanto lo schiavo avessero moglie e figliuoli, e ambedue

fossero in condizione di trovarsi bene insieme. Essi ragionarono sui

testi scritturali in questo modo. Non potrebbe dire il servo di amare

la propria moglie e i propri figli, se non gli avesse; non potrebbe

dire, come leggesi nel Deuteronomio (XV, 16), di amare la famiglia del

padrone, se questi famiglia non avesse, e per famiglia sʼintende la

moglie e i figliuoli; non potrebbe dire finalmente, come leggesi nello

stesso Deuteronomio, di star bene col padrone, se per la condizione

di uno dei due questo star bene non potesse verificarsi; dunque in

questi casi lo stato di servitù non poteva al di là dei sei anni essere

prolungato.[111] Sottigliezza soverchia e sofistica, falsa ancora

come interpretazione di testo, ma che recava in questo caso lodevoli

conseguenze, perchè stabiliva istituzioni che difendevano la libertà

personale molto meglio che la primitiva legge non avesse fatto.

Passiamo ora alle disposizioni che riguardano uno specialissimo caso

di schiavitù, cioè della figliuola venduta dal proprio padre. E qui,

per intendere le parole del testo, è necessario ricordare che nei

costumi dellʼantichità, poichè la schiava non era più persona, ma cosa

del padrone, questi aveva sopra di lei il diritto di concubinato. Ora

la legge ebraica non contiene nulla di veramente esplicito su questo

punto. Nei costumi pare che il concubinato fosse permesso, perchè

lasciando da parte gli esempi dei patriarchi, si fa menzione della

concubina di Gedeone (_Giudici_, VIII, 31), di quella di un levita

(ivi, XIX), di quella di Saul (2º _Sam._, III, 7), delle concubine di

David (ivi, V, 13), e troppo famose sono quelle di Salomone (1º _Re_,

XI, 3). La legge biblica però non ha intorno al concubinato nessuna

speciale disposizione, se pur non volesse come tale tenersi quella del

Deuteronomio (XXI, 14), che impone una certa mitezza verso la donna

presa prigioniera in guerra.

Rispetto poi alla fanciulla ebrea venduta dal proprio padre, ne ha

voluto tutelare lʼonore e i diritti, imponendo che dovesse considerarsi

come legittima moglie o del padrone o di uno dei suoi figli, quando o

lʼuno o lʼaltro volessero avere con essa carnali relazioni,, e che non

potesse nemmeno ad altri effetti trattarsi del tutto come gli altri

schiavi.

7. Quando poi un uomo venda la sua figlia per ischiava, questa

8. non escirà come escono i servi. Se non piace al suo padrone,

al quale[112] lʼaveva destinata, la farà riscattare. A gente

9. straniera non potrà venderla, quando la tradisca. E se la

destina a suo figlio, come è il diritto delle fanciulle operi

10. verso di lei. Se ne prende unʼaltra, la sua carne,[113] il

11. suo vestito, la sua coabitazione[114] non le diminuisca. E

se queste tre cose non farà a lei, esca gratuitamente senza

denaro.

Questo testo, a dire il vero, offre alcune difficoltà, perchè

suppone molto di sottinteso. In prima, ponendolo in relazione col

paragrafo che immediatamente precede (v. 2–6), e che già abbiamo

spiegato, resulterebbe che in quello si parla in generale dei servi

senza differenza di sesso, quando la persona adulta, o maschio, o

femmina, divenisse schiava; perchè lʼespressione _servo ebreo_ deve

intendersi in modo generico, e non in significato grettamente letterale

per il solo sesso maschile. La quale interpretazione è confermata

indubitabilmente dal Deuteronomio (XV, 12), ove si stabilisce a

chiare note la stessa legge per lʼebreo e per lʼebrea.[115] Dunque si

deve intendere che il testo biblico, avendo prima disposto sul modo

come in generale i servi ebrei dovevano o riacquistare la libertà,

o rimanere, se loro piaceva, in istato di schiavi, passa in questo

paragrafo ad altre disposizioni speciali per la fanciulla venduta dal

padre. E dice in prima che non doveva _escire come estivano i servi_.

Questa espressione non può intendersi a carico della schiava, cioè

che essa non dovesse riacquistare la libertà al termine dei sei anni.

Imperocchè, essendo tutta la legge in questo punto animata da un

concetto di maggiore benignità verso le infelici così mal trattate dal

proprio padre, non è possibile che non concedesse loro di riacquistare

la libertà, spirato il tempo, nel quale lʼavrebbero riacquistata

gli altri servi. Dimodochè deve intendersi che la fanciulla venduta

dal proprio padre aveva anche altri mezzi per migliorare la propria

condizione. E il primo mezzo era quello di essere tenuta come moglie

del padrone. Ciò si capisce dalla frase negativa del testo: _Se non

piace al suo padrone, al quale lʼaveva destinata_. Dunque, se gli

piace, resta con lui in qualità di sua donna. Ma nel caso che il

padrone non volesse tenerla con sè come moglie, questa fanciulla doveva

essere riscattata, e non poteva vendersi a gente straniera. E qui le

espressioni del testo, _la farà riscattare, e non potrà venderla_,

non è chiaro se si riferiscano al padre venditore, o al padrone. Noi

opiniamo con molti altri interpreti che si riferiscano al secondo,[116]

perchè ci sembra a lui meglio appropriata la frase che segue, _quando

la tradisce_. Difatti era un mancare di fede per parte di chi aveva

comprato una fanciulla, colla condizione implicita, se non esplicita,

di tenerla come propria donna, il non volerla più trattare come tale.

E la legge impone che non si possa vendere a gente straniera, la

quale non era obbligata dalla legge ebraica a trattare gli schiavi

come questa imponeva. Lʼobbligo poi di fare riscattare la fanciulla

schiava poteva essere imposto al padrone in due diversi rispetti: nel

primo, di non opporsi che i parenti la riscattassero anche prima dei

sei anni; nel secondo, di usare qualche facilitazione sul prezzo del

riscatto.[117]

Nel caso poi che il padrone, invece di tenere lui come propria donna

la fanciulla comprata, volesse destinarla a un suo figliuolo, la legge

lo permetteva, ma a condizione di trattarla come le altre donne della

famiglia (v. 9). E siccome la poligamia era permessa, tanto il padrone

quanto il figliuolo potevano, oltre questa fanciulla, prendere ancora

altra moglie, ma purchè non le togliessero nulla dei suoi diritti

matrimoniali (v. 10).

Se finalmente questi diritti non le fossero per parte dei suoi padroni

mantenuti, ricuperava la libertà senza pagare altro riscatto (v. 11).

In modo molto più favorevole al sesso debole è stata intesa dai

talmudisti tutta la legge della schiavitù.

In prima stabilirono che la donna, giunta alla pubertà, non potesse

mai divenire schiava.[118] Il movente di questa istituzione talmudica

è chiaro; era una salvaguardia che volevano porre al buon costume. Il

padre, e non la madre,[119] e solo in caso di estrema indigenza,[120]

poteva vendere le figlie impuberi, non mai dopo giunte alla pubertà,

non mai i maschi.[121] Giunta alla pubertà la schiava ebrea diveniva

libera, qualunque fosse il tempo trascorso dalla vendita;[122] come

pure acquistava la libertà alla morte del compratore, anche se questa

avvenisse prima del termine dei sei anni, e non era obbligata a compire

il tempo della servitù sotto gli eredi.[123] Per ultimo il primo

compratore non poteva venderla ad altri; e nemmeno il padre, quando

il padrone lʼavesse repudiata; perchè le parole del testo, _non potrà

venderla a gente straniera_, sono state intese dagli antichi dottori

ebrei nel significato generale di persone estranee, non in quello che

la proibizione di rivendere la schiava fosse ristretta per la gente di

altro popolo.[124]

Cosicchè, se la legge biblica aveva dato facoltà al padre di vendere

schiavi i propri figli, i talmudisti, stando servilmente alla lettera,

hanno in prima ristretto questa facoltà alla prole femminile,

nellʼintento di tutelare per quanto possibile la libertà della persona.

Non hanno poi ammesso altro caso di servitù per il sesso debole, se

non quello della vendita delle figlie impuberi fatta dal padre, e le

hanno tutelate con tante istituzioni, che la legge era in sommo grado

mitigata.

E finalmente, se la schiavitù era tenuta dagli antichi come una

necessità sociale, le donne ebree si trovavano dalla legge talmudica

poste in una condizione veramente privilegiata, perchè proprio si può

dire che schiavitù per esse quasi non sarebbe esistita.

* * * * *

Dopo avere con queste disposizioni di diritto civile regolato quanto

concerneva la persona dei servi ebrei, il legislatore passa a stabilire

le disposizioni penali per gli attentati contro la vita, o la libertà,

o la dignità delle persone. E prima si trova la legge sullʼomicidio,

che era punito di morte, se intenzionale; se fortuito, si accordava

allʼomicida il diritto di asilo per sottrarsi alla vendetta dei parenti

dellʼucciso; ma nemmeno lʼaltare avrebbe potuto sottrarre alla pena il

vero malfattore.

12. Chi percuote un uomo in modo che questi muoja, sarà fatto

13. morire. E per chi non abbia appostato, ma Dio glie lo

faccia capitare nelle mani,[125] porrò a te un luogo dove

14. egli fuggirà. Quando poi alcuno temerariamente assalga il

suo compagno per ucciderlo con inganno, dal mio altare lo

prenderai per farlo morire.

Questa legge non ha qui il suo compimento, perchè non si specificano nè

la distinzione fra lʼomicidio intenzionale e quello involontario, nè i

luoghi destinati per asilo, nè il diritto alla vendetta, cose spiegate

in altri luoghi del Pentateuco (_Numeri_, XXXV, 9–34; _Deut._, IV,

41–43, XIX, 1–13). Soltanto si ammette che potesse valere come luogo

di asilo anche lʼaltare. E certo questʼuso comune ai popoli antichi, e

mantenutosi molto innanzi anche nel medio evo, che i templi e i luoghi

sacri fossero di asilo agli imputati, sarà esistito anche presso gli

Ebrei. Ne abbiamo poi la conferma in un fatto narrato nel libro 1º dei

Re (II, 28). Ma sʼintende anche da questo nostro testo che se la legge

tollerava un tale costume, amava meglio che di asilo servissero altri

luoghi, i quali a ciò sarebbero stati designati. Il Talmud poi non

ammetteva che lʼaltare potesse servire di asilo, se non ai sacerdoti

mentre officiavano.[126]

Rimettiamo le aggiunte e modificazioni recate su questo punto dal

Talmud a quando esporremo il cap. XXXV del Numeri; solo qui vogliamo

avvertire che per i talmudisti la pena di morte, così spesso inflitta

dalla legge biblica, era ridotta di quasi impossibile applicazione.

Imperocchè, per condannare un reo a morte, si richiedeva non solo

la deposizione concorde almeno di due testimoni oculari del fatto;

ma che il reo, nel momento in cui andava a commettere il delitto,

fosse avvertito dai testimoni o da altra persona che sarebbe stato

condannato a morte, e che egli rispondesse di saperlo bene e farlo a

bella posta.[127] Non sappiamo che simile istituzione trovi riscontro

nelle leggi di alcun popolo. E difatti, per poco che vi si rifletta,

sʼintende che lʼaver circondato lʼapplicazione della pena di morte

di siffatta cautela valeva quanto abolirla. Imperocchè nessuno vi si

sarebbe esposto, se non un pazzo, o chi avesse voluto appigliarsi a

tal modo indiretto di suicidio. Però lʼomicida, quando fosse convinto

senza la prova testimoniale, non andava del tutto assolto nemmeno ad

opinione dei talmudisti; ma era condannato a tale specie di ergastolo,

che lungamente non avrebbe potuto vivere.[128] In quanto al modo di

eseguire la pena di morte, il testo biblico non accenna nulla di

speciale nè per lʼomicidio nè per molti altri delitti, mentre in

altri casi, come vedremo più innanzi, specifica la lapidazione, o

il bruciamento. In un luogo poi del Deuteronomio (XXI, 23) si parla

dellʼimpiccamento, e vedremo a suo luogo come quel testo debba essere

inteso. Secondo il Talmud lʼesecuzione dellʼomicida avveniva col taglio

del capo.[129]

Due leggi che concernono il rispetto verso la patria potestà (v. 15,

17) sono interrotte da unʼaltra contro il ladro di persone (plagiario)

allo scopo di servirsene come schiave o di venderle. La versione greca

ristabilisce in questo punto lʼordine che manca nel testo masoretico.

Ma siccome questʼordine così esatto non si trova sempre mantenuto in

questa piccola raccolta di leggi, non si può con certezza affermare

che i _lxx_ ci diano la lezione genuina; perciò non crediamo di dovere

alterare il testo ebraico.

15. Chi percuote suo padre o sua madre sia fatto morire.

16. Chi ruba un uomo e lo vende, o si trova in sua mano, sia

fatto morire.

17. Chi maledice suo padre o sua madre sia fatto morire.

La patria potestà così estesa e assoluta presso altri popoli e

specialmente, come a tutti è cognito, presso i Romani, era grande anche

presso gli Ebrei. Ma aveva nella costoro legge un importantissimo

limite: il padre non poteva farsi giudice; anche per le mancanze, anche

per i delitti dei figli verso lui stesso non gli era concesso se non

di farsi accusatore.[130] Lo vedremo meglio dal Deuteronomio (XXI,

18–21). Però dobbiamo riconoscere che la legge voleva con sommo rigore

inviolata lʼautorità dei genitori, se il solo percuoterli, o il solo

maledirli doveva essere punito con la morte.

I talmudisti mitigarono in parte tanto rigore, non tenendo colpevole di

morte il figliuolo per le percosse contro i genitori, fino a che non

fossero tali da cagionare un livido o una lesione interna,[131] nè per

la maledizione, se questa non fosse pronunciata con uno dei nomi propri

di Dio;[132] ma la colpa è eguale tanto vivi i genitori, quanto dopo

la loro morte.[133] Rispetto poi al modo della esecuzione, il Talmud

pose una differenza che dal testo per nulla resulta. Chi percuote i

genitori sarebbe per esso giustiziato colla strangolazione;[134] chi li

maledice, colla lapidazione.[135]

In quanto al plagiario, il testo biblico stabilisce la condanna

di morte, tanto per chi vendesse la persona rubata, quanto per chi

volesse farsene uno schiavo; e nulla di nuovo vi è stato aggiunto dai

talmudisti.[136]

Le lesioni recate sulla persona con percosse di qualunque maniera,

le quali non cagionassero morte, venivano punite con la multa di una

indennità secondo la gravezza del danno recato.

18. Quando poi alcuni vengano a rissa, e lʼuno percuota lʼaltro

con pietra, o col pugno; ma non muoja, e solo giaccia in

letto; se risorge, e va fuori sul suo bastone, sia assolto il

19. percussore; solo gli paghi il tempo del suo ozio, e lo faccia

curare per sanarlo.

La legge del popolo Ebreo · 第 6 / 30 段