3. nel settimo escirà in libertà gratuitamente.[96] Se con la
[sola] sua persona sarà venuto, con la sua persona escirà; se
4. è congiunto a donna, escirà anche sua moglie con lui. Se il
suo padrone gli avrà dato moglie, e questa gli avrà partorito
figli o figlie, la donna con i suoi figli sarà del suo
5. padrone, ed egli escirà con la sua persona. Ma se il servo
dicesse: amo il mio padrone, mia moglie, ed i miei figli,
6. non escirò libero; allora lo avvicinerà il padrone dinanzi a
Dio,[97] e lo avvicinerà allʼuscio o allo stipite, e forerà
il padrone lʼorecchio di lui con la lesina, sicchè lo serva
in perpetuo.
Il testo qui parla di qualunque servo ebreo in qualsivoglia modo
comprato. I talmudisti però hanno introdotto molte modificazioni
nella interpretazione di questa legge, come del resto hanno fatto
quasi sempre sui testi della Scrittura. Ma devesi riconoscere che
se il Talmud, in molte parti, e specialmente per ciò che concerne i
riti religiosi, è un regresso relativamente alla Bibbia, perchè ne
ha soverchiamente moltiplicato il numero, e gli ha resi più gravosi
e più gretti; è dallʼaltro lato un vero progresso nelle leggi civili
e criminali, perchè ha mitigato molte disposizioni troppo dure,
e improntate di una primitiva rozzezza. Il torto del Talmud è di
non avere riconosciuto che queste erano modificazioni, che esso
introduceva nella legge, o adottate a poco a poco per forza dei tempi,
e di aver voluto torcere _per fas e per nefas_ il testo della Scrittura
a tali significati, che in verun modo lettori di buon senso possono
attribuirgli.
E questo hanno fatto i dottori ebrei per voler mantenere il loro
principio dogmatico della immutabilità della legge rivelata; cosicchè
ogni loro nuovo insegnamento, che non resultasse dalla lettera del
testo, dicevano derivare da una dottrina tradizionale esistente fino
dai tempi di Mosè; e poi, a ragione, o a torto, ne volevano trovare
in qualche modo un cenno anche nel testo della Scrittura. Ma, se la
pretensione di una dottrina tradizionale che rimontasse fino a tempi
così rimoti è assurda, se il modo dʼinterpretazione è illogico e falso,
restano però le leggi talmudiche, che in gran parte sono buone e savie,
e ispirate in generale ad un sentimento di mitezza e di equità.
Venendo ora alle interpretazioni talmudiche del nostro testo, le
prenderemo in esame ad una ad una.
I talmudisti hanno ristretto il significato del passo biblico sopra
tradotto al solo servo venduto giudiziariamente, il quale però poteva
vendersi soltanto ad Ebrei o a proseliti.[98] Non applicano in tutte
le sue parti questo testo a chi aveva perduto la libertà per vendita
volontaria, perchè questi avrebbe potuto vendersi per un tempo più
lungo di sei anni,[99] ma la vendita giudiziaria non poteva mai
oltrepassare questo termine. Anzi avrebbe potuto essere più breve,
se il servo trovava mezzo di riscattarsi, pagando al padrone la
differenza del prezzo, o se cadeva dentro i sei anni il cinquantesimo
del Giubileo.[100] Nel caso poi che il padrone morisse prima che si
compissero i sei anni e non lasciasse prole maschile, il servo diveniva
libero, nè sopra lui avevano alcun diritto nè le figlie nè gli altri
eredi.[101] Altro diritto del servo ebreo, secondo i talmudisti, era
quello di non potere essere venduto nè ceduto ad altri dal primo
compratore.[102]
In quanto allo stato della famiglia dello schiavo, nel caso che
fosse ammogliato, parrebbe dal v. 3 che la moglie dovesse seguire la
condizione del marito, e fosse anchʼella ridotta schiava, per poi al
termine dei sei anni riacquistare la libertà. La qual legge così dura
per la donna non ha nulla di repugnante in uno stato sociale, dove per
molti rispetti essa era posta in una condizione talmente inferiore,
da non aver quasi giuridica personalità. Ma i talmudisti hanno inteso
la cosa molto diversamente, e hanno introdotta una modificazione che
è tutta a utilità della donna. La Scrittura, a loro opinione, non
parlerebbe punto della schiavitù della moglie, ma anzi dellʼobbligo del
padrone di passarle gli alimenti tutto il tempo che il marito fosse
schiavo, obbligo che cesserebbe naturalmente col cessare della servitù.
I dottori del Talmud non vogliono ammettere che la vendita, a loro
opinione in questo caso coatta, del marito, portasse come conseguenza
la perdita della libertà anche nella moglie; e per essi le parole del
testo «escirà anche sua moglie con lui» non significano che doveva
escire da una schiavitù, nella quale non era mai entrata, ma che
cessava nel padrone lʼobbligo di passarle gli alimenti.[103] Si noti
quale mitigamento si era operato nelle idee e nei costumi.
Nel verso 4 si concede al padrone il diritto di dar moglie al servo
e farne procreare degli schiavi; perchè la donna, che si univa allo
schiavo non era considerata legittima moglie, e tanto essa, quanto
i figli nati nella condizione di servitù, erano cosa del padrone,
nè godevano della ricuperazione della libertà dopo i sei anni. Ciò
resulterebbe dalla lettera del testo intesa nella sua crudezza, ma
anche qui i talmudisti hanno dato una interpretazione diversa.
In primo luogo il padrone non avrebbe potuto costringere qualunque
servo ebreo ad unirsi con una donna, ma soltanto quello acquistato per
vendita giudiziaria,[104] e che avesse già altra moglie ebrea.[105]
La donna poi di cui si parla nel testo non avrebbe potuto mai essere
una ebrea, ma una schiava di altra nazione,[106] perchè soltanto
genti di altre nazioni potevano essere sottomesse a una schiavitù
perpetua. In questo punto ci sembra che la spiegazione dei talmudisti
sia da accettarsi, perchè in armonia con tutto lo spirito della legge.
Non è possibile infatti che, mentre la legge non vuole sottomettere
a schiavitù perpetua lʼEbreo, eccetto che esso volontariamente vi
si sottoponga, dia il diritto al padrone di far procreare degli
Ebrei, perchè poi gli fossero schiavi per tutta la vita.[107] Se
lʼinterpretazione talmudica qui non apparisce dalla lettera, è certo
conforme allo spirito della legge.
Altra importantissima interpretazione dei talmudisti è quella sul verso
6, il quale, secondo la lettera, sottoporrebbe a servitù perpetua
chi dichiarasse di non volere abbandonare nè il padrone, nè la
moglie, nè i figli; mentre la interpretazione talmudica ha ristretto
la frase _per sempre_ fino allo spirare del periodo di 50 anni del
Giubileo.[108] Anzi, se questo cadesse dentro i sei anni, il servo
avrebbe riacquistato subito la libertà.[109] A siffatta interpretazione
i talmudisti erano costretti per trovare una conciliazione fra questa
legge dellʼEsodo e quella del Levitico. Ma in questo punto la loro
interpretazione, oltrechè repugnare troppo apertamente col significato
palese del testo, contiene ancora una vera incompatibilità. Imperocchè
come è supponibile che la legge volesse imprimere un marchio di
schiavitù sul corpo di colui, il quale per la stessa legge in un tempo
che qualche volta avrebbe potuto essere vicinissimo, sarebbe ritornato
in libertà? E non contenti di ciò vollero ancora che, ricevuto il
marchio della servitù, lo schiavo ebreo divenisse libero alla morte
del padrone, e non dovesse passare a nessuno degli eredi, nemmeno ai
figli.[110]
Stabilirono inoltre che la dichiarazione spontanea di continuare nello
stato di schiavitù, dopo spirati i sei anni, non potesse farsi se non
dallo schiavo che aveva perduto la libertà per vendita giudiziaria,
ma non da chi si era venduto volontariamente. Interpretazione questa
che dobbiamo riconoscere giudiziosa, perchè colui che si vendeva di
spontaneo volere, poteva fin da principio vendersi per un tempo più
lungo dei sei anni, e rinnovare a piacere il contratto, col quale
perdeva la libertà personale. Siccome poi era costretto a ciò dalla
povertà, mite deve dirsi quella istituzione che gli risparmiava
lʼavvilimento di portare sul suo corpo un marchio di schiavitù. Non
così verso quello che venduto schiavo per pena di un delitto, e
scontatala, sentiva tanto bassamente di sè da preferire alla libertà la
condizione di servo. La legge non era troppo dura se gli diceva: Per
tua colpa, e non per isventura divenisti schiavo, ora potresti tornare
libero, se tu lo volessi; ma ami meglio la servitù, portane dunque la
debita impronta.
Anche qui però i talmudisti, usando della loro soverchia sottigliezza
nello spiegare i testi, vollero meglio tutelare la difesa della
personale libertà, e stabilirono che per restare servo al di là dei
sei anni col marchio della schiavitù, fosse necessario che tanto il
padrone quanto lo schiavo avessero moglie e figliuoli, e ambedue
fossero in condizione di trovarsi bene insieme. Essi ragionarono sui
testi scritturali in questo modo. Non potrebbe dire il servo di amare
la propria moglie e i propri figli, se non gli avesse; non potrebbe
dire, come leggesi nel Deuteronomio (XV, 16), di amare la famiglia del
padrone, se questi famiglia non avesse, e per famiglia sʼintende la
moglie e i figliuoli; non potrebbe dire finalmente, come leggesi nello
stesso Deuteronomio, di star bene col padrone, se per la condizione
di uno dei due questo star bene non potesse verificarsi; dunque in
questi casi lo stato di servitù non poteva al di là dei sei anni essere
prolungato.[111] Sottigliezza soverchia e sofistica, falsa ancora
come interpretazione di testo, ma che recava in questo caso lodevoli
conseguenze, perchè stabiliva istituzioni che difendevano la libertà
personale molto meglio che la primitiva legge non avesse fatto.
Passiamo ora alle disposizioni che riguardano uno specialissimo caso
di schiavitù, cioè della figliuola venduta dal proprio padre. E qui,
per intendere le parole del testo, è necessario ricordare che nei
costumi dellʼantichità, poichè la schiava non era più persona, ma cosa
del padrone, questi aveva sopra di lei il diritto di concubinato. Ora
la legge ebraica non contiene nulla di veramente esplicito su questo
punto. Nei costumi pare che il concubinato fosse permesso, perchè
lasciando da parte gli esempi dei patriarchi, si fa menzione della
concubina di Gedeone (_Giudici_, VIII, 31), di quella di un levita
(ivi, XIX), di quella di Saul (2º _Sam._, III, 7), delle concubine di
David (ivi, V, 13), e troppo famose sono quelle di Salomone (1º _Re_,
XI, 3). La legge biblica però non ha intorno al concubinato nessuna
speciale disposizione, se pur non volesse come tale tenersi quella del
Deuteronomio (XXI, 14), che impone una certa mitezza verso la donna
presa prigioniera in guerra.
Rispetto poi alla fanciulla ebrea venduta dal proprio padre, ne ha
voluto tutelare lʼonore e i diritti, imponendo che dovesse considerarsi
come legittima moglie o del padrone o di uno dei suoi figli, quando o
lʼuno o lʼaltro volessero avere con essa carnali relazioni,, e che non
potesse nemmeno ad altri effetti trattarsi del tutto come gli altri
schiavi.
7. Quando poi un uomo venda la sua figlia per ischiava, questa
8. non escirà come escono i servi. Se non piace al suo padrone,
al quale[112] lʼaveva destinata, la farà riscattare. A gente
9. straniera non potrà venderla, quando la tradisca. E se la
destina a suo figlio, come è il diritto delle fanciulle operi
10. verso di lei. Se ne prende unʼaltra, la sua carne,[113] il
11. suo vestito, la sua coabitazione[114] non le diminuisca. E
se queste tre cose non farà a lei, esca gratuitamente senza
denaro.
Questo testo, a dire il vero, offre alcune difficoltà, perchè
suppone molto di sottinteso. In prima, ponendolo in relazione col
paragrafo che immediatamente precede (v. 2–6), e che già abbiamo
spiegato, resulterebbe che in quello si parla in generale dei servi
senza differenza di sesso, quando la persona adulta, o maschio, o
femmina, divenisse schiava; perchè lʼespressione _servo ebreo_ deve
intendersi in modo generico, e non in significato grettamente letterale
per il solo sesso maschile. La quale interpretazione è confermata
indubitabilmente dal Deuteronomio (XV, 12), ove si stabilisce a
chiare note la stessa legge per lʼebreo e per lʼebrea.[115] Dunque si
deve intendere che il testo biblico, avendo prima disposto sul modo
come in generale i servi ebrei dovevano o riacquistare la libertà,
o rimanere, se loro piaceva, in istato di schiavi, passa in questo
paragrafo ad altre disposizioni speciali per la fanciulla venduta dal
padre. E dice in prima che non doveva _escire come estivano i servi_.
Questa espressione non può intendersi a carico della schiava, cioè
che essa non dovesse riacquistare la libertà al termine dei sei anni.
Imperocchè, essendo tutta la legge in questo punto animata da un
concetto di maggiore benignità verso le infelici così mal trattate dal
proprio padre, non è possibile che non concedesse loro di riacquistare
la libertà, spirato il tempo, nel quale lʼavrebbero riacquistata
gli altri servi. Dimodochè deve intendersi che la fanciulla venduta
dal proprio padre aveva anche altri mezzi per migliorare la propria
condizione. E il primo mezzo era quello di essere tenuta come moglie
del padrone. Ciò si capisce dalla frase negativa del testo: _Se non
piace al suo padrone, al quale lʼaveva destinata_. Dunque, se gli
piace, resta con lui in qualità di sua donna. Ma nel caso che il
padrone non volesse tenerla con sè come moglie, questa fanciulla doveva
essere riscattata, e non poteva vendersi a gente straniera. E qui le
espressioni del testo, _la farà riscattare, e non potrà venderla_,
non è chiaro se si riferiscano al padre venditore, o al padrone. Noi
opiniamo con molti altri interpreti che si riferiscano al secondo,[116]
perchè ci sembra a lui meglio appropriata la frase che segue, _quando
la tradisce_. Difatti era un mancare di fede per parte di chi aveva
comprato una fanciulla, colla condizione implicita, se non esplicita,
di tenerla come propria donna, il non volerla più trattare come tale.
E la legge impone che non si possa vendere a gente straniera, la
quale non era obbligata dalla legge ebraica a trattare gli schiavi
come questa imponeva. Lʼobbligo poi di fare riscattare la fanciulla
schiava poteva essere imposto al padrone in due diversi rispetti: nel
primo, di non opporsi che i parenti la riscattassero anche prima dei
sei anni; nel secondo, di usare qualche facilitazione sul prezzo del
riscatto.[117]
Nel caso poi che il padrone, invece di tenere lui come propria donna
la fanciulla comprata, volesse destinarla a un suo figliuolo, la legge
lo permetteva, ma a condizione di trattarla come le altre donne della
famiglia (v. 9). E siccome la poligamia era permessa, tanto il padrone
quanto il figliuolo potevano, oltre questa fanciulla, prendere ancora
altra moglie, ma purchè non le togliessero nulla dei suoi diritti
matrimoniali (v. 10).
Se finalmente questi diritti non le fossero per parte dei suoi padroni
mantenuti, ricuperava la libertà senza pagare altro riscatto (v. 11).
In modo molto più favorevole al sesso debole è stata intesa dai
talmudisti tutta la legge della schiavitù.
In prima stabilirono che la donna, giunta alla pubertà, non potesse
mai divenire schiava.[118] Il movente di questa istituzione talmudica
è chiaro; era una salvaguardia che volevano porre al buon costume. Il
padre, e non la madre,[119] e solo in caso di estrema indigenza,[120]
poteva vendere le figlie impuberi, non mai dopo giunte alla pubertà,
non mai i maschi.[121] Giunta alla pubertà la schiava ebrea diveniva
libera, qualunque fosse il tempo trascorso dalla vendita;[122] come
pure acquistava la libertà alla morte del compratore, anche se questa
avvenisse prima del termine dei sei anni, e non era obbligata a compire
il tempo della servitù sotto gli eredi.[123] Per ultimo il primo
compratore non poteva venderla ad altri; e nemmeno il padre, quando
il padrone lʼavesse repudiata; perchè le parole del testo, _non potrà
venderla a gente straniera_, sono state intese dagli antichi dottori
ebrei nel significato generale di persone estranee, non in quello che
la proibizione di rivendere la schiava fosse ristretta per la gente di
altro popolo.[124]
Cosicchè, se la legge biblica aveva dato facoltà al padre di vendere
schiavi i propri figli, i talmudisti, stando servilmente alla lettera,
hanno in prima ristretto questa facoltà alla prole femminile,
nellʼintento di tutelare per quanto possibile la libertà della persona.
Non hanno poi ammesso altro caso di servitù per il sesso debole, se
non quello della vendita delle figlie impuberi fatta dal padre, e le
hanno tutelate con tante istituzioni, che la legge era in sommo grado
mitigata.
E finalmente, se la schiavitù era tenuta dagli antichi come una
necessità sociale, le donne ebree si trovavano dalla legge talmudica
poste in una condizione veramente privilegiata, perchè proprio si può
dire che schiavitù per esse quasi non sarebbe esistita.
* * * * *
Dopo avere con queste disposizioni di diritto civile regolato quanto
concerneva la persona dei servi ebrei, il legislatore passa a stabilire
le disposizioni penali per gli attentati contro la vita, o la libertà,
o la dignità delle persone. E prima si trova la legge sullʼomicidio,
che era punito di morte, se intenzionale; se fortuito, si accordava
allʼomicida il diritto di asilo per sottrarsi alla vendetta dei parenti
dellʼucciso; ma nemmeno lʼaltare avrebbe potuto sottrarre alla pena il
vero malfattore.
12. Chi percuote un uomo in modo che questi muoja, sarà fatto
13. morire. E per chi non abbia appostato, ma Dio glie lo
faccia capitare nelle mani,[125] porrò a te un luogo dove
14. egli fuggirà. Quando poi alcuno temerariamente assalga il
suo compagno per ucciderlo con inganno, dal mio altare lo
prenderai per farlo morire.
Questa legge non ha qui il suo compimento, perchè non si specificano nè
la distinzione fra lʼomicidio intenzionale e quello involontario, nè i
luoghi destinati per asilo, nè il diritto alla vendetta, cose spiegate
in altri luoghi del Pentateuco (_Numeri_, XXXV, 9–34; _Deut._, IV,
41–43, XIX, 1–13). Soltanto si ammette che potesse valere come luogo
di asilo anche lʼaltare. E certo questʼuso comune ai popoli antichi, e
mantenutosi molto innanzi anche nel medio evo, che i templi e i luoghi
sacri fossero di asilo agli imputati, sarà esistito anche presso gli
Ebrei. Ne abbiamo poi la conferma in un fatto narrato nel libro 1º dei
Re (II, 28). Ma sʼintende anche da questo nostro testo che se la legge
tollerava un tale costume, amava meglio che di asilo servissero altri
luoghi, i quali a ciò sarebbero stati designati. Il Talmud poi non
ammetteva che lʼaltare potesse servire di asilo, se non ai sacerdoti
mentre officiavano.[126]
Rimettiamo le aggiunte e modificazioni recate su questo punto dal
Talmud a quando esporremo il cap. XXXV del Numeri; solo qui vogliamo
avvertire che per i talmudisti la pena di morte, così spesso inflitta
dalla legge biblica, era ridotta di quasi impossibile applicazione.
Imperocchè, per condannare un reo a morte, si richiedeva non solo
la deposizione concorde almeno di due testimoni oculari del fatto;
ma che il reo, nel momento in cui andava a commettere il delitto,
fosse avvertito dai testimoni o da altra persona che sarebbe stato
condannato a morte, e che egli rispondesse di saperlo bene e farlo a
bella posta.[127] Non sappiamo che simile istituzione trovi riscontro
nelle leggi di alcun popolo. E difatti, per poco che vi si rifletta,
sʼintende che lʼaver circondato lʼapplicazione della pena di morte
di siffatta cautela valeva quanto abolirla. Imperocchè nessuno vi si
sarebbe esposto, se non un pazzo, o chi avesse voluto appigliarsi a
tal modo indiretto di suicidio. Però lʼomicida, quando fosse convinto
senza la prova testimoniale, non andava del tutto assolto nemmeno ad
opinione dei talmudisti; ma era condannato a tale specie di ergastolo,
che lungamente non avrebbe potuto vivere.[128] In quanto al modo di
eseguire la pena di morte, il testo biblico non accenna nulla di
speciale nè per lʼomicidio nè per molti altri delitti, mentre in
altri casi, come vedremo più innanzi, specifica la lapidazione, o
il bruciamento. In un luogo poi del Deuteronomio (XXI, 23) si parla
dellʼimpiccamento, e vedremo a suo luogo come quel testo debba essere
inteso. Secondo il Talmud lʼesecuzione dellʼomicida avveniva col taglio
del capo.[129]
Due leggi che concernono il rispetto verso la patria potestà (v. 15,
17) sono interrotte da unʼaltra contro il ladro di persone (plagiario)
allo scopo di servirsene come schiave o di venderle. La versione greca
ristabilisce in questo punto lʼordine che manca nel testo masoretico.
Ma siccome questʼordine così esatto non si trova sempre mantenuto in
questa piccola raccolta di leggi, non si può con certezza affermare
che i _lxx_ ci diano la lezione genuina; perciò non crediamo di dovere
alterare il testo ebraico.
15. Chi percuote suo padre o sua madre sia fatto morire.
16. Chi ruba un uomo e lo vende, o si trova in sua mano, sia
fatto morire.
17. Chi maledice suo padre o sua madre sia fatto morire.
La patria potestà così estesa e assoluta presso altri popoli e
specialmente, come a tutti è cognito, presso i Romani, era grande anche
presso gli Ebrei. Ma aveva nella costoro legge un importantissimo
limite: il padre non poteva farsi giudice; anche per le mancanze, anche
per i delitti dei figli verso lui stesso non gli era concesso se non
di farsi accusatore.[130] Lo vedremo meglio dal Deuteronomio (XXI,
18–21). Però dobbiamo riconoscere che la legge voleva con sommo rigore
inviolata lʼautorità dei genitori, se il solo percuoterli, o il solo
maledirli doveva essere punito con la morte.
I talmudisti mitigarono in parte tanto rigore, non tenendo colpevole di
morte il figliuolo per le percosse contro i genitori, fino a che non
fossero tali da cagionare un livido o una lesione interna,[131] nè per
la maledizione, se questa non fosse pronunciata con uno dei nomi propri
di Dio;[132] ma la colpa è eguale tanto vivi i genitori, quanto dopo
la loro morte.[133] Rispetto poi al modo della esecuzione, il Talmud
pose una differenza che dal testo per nulla resulta. Chi percuote i
genitori sarebbe per esso giustiziato colla strangolazione;[134] chi li
maledice, colla lapidazione.[135]
In quanto al plagiario, il testo biblico stabilisce la condanna
di morte, tanto per chi vendesse la persona rubata, quanto per chi
volesse farsene uno schiavo; e nulla di nuovo vi è stato aggiunto dai
talmudisti.[136]
Le lesioni recate sulla persona con percosse di qualunque maniera,
le quali non cagionassero morte, venivano punite con la multa di una
indennità secondo la gravezza del danno recato.
18. Quando poi alcuni vengano a rissa, e lʼuno percuota lʼaltro
con pietra, o col pugno; ma non muoja, e solo giaccia in
letto; se risorge, e va fuori sul suo bastone, sia assolto il
19. percussore; solo gli paghi il tempo del suo ozio, e lo faccia
curare per sanarlo.