CAPITOLO III.

_Di GIUSTINIANO Imperadore, e sue leggi._

Mentre in Italia per la prudenza di Amalasunta conservavasi quella

stessa pace e tranquillità, nella quale Teodorico aveala lasciata,

ed il Regno d'Atalarico, come uniforme a quello del Re suo avolo,

riusciva a' popoli clementissimo, fu da Giustino, richiedendolo il

Popolo costantinopolitano, fatto suo Collega ed Imperadore Giustiniano

suo nipote nel dì primo d'Aprile dell'anno di nostra salute 527.

E morto quattro mesi da poi Giustino, cominciò egli solo a reggere

l'Imperio d'Oriente[780]. Questi fu quel Giustiniano, cui i suoi fatti

egregi acquistaron il soprannome di Grande; sotto di cui l'Imperio

ripigliò vigore e forza, non men in tempo di pace, che di guerra, a

cagion dei famosi Giureconsulti, che fiorirono nella sua età, e del

valore di Belisario e di Narsete suoi illustri Capitani. Le sue prime

grand'imprese furon quello adoperate in tempo di pace. Egli ne' primi

anni del suo Regno s'accinse a voler dare una più nobil forma alla

giurisprudenza romana, ed invidiando non men a Teodosio il Giovane,

che a Valentiniano III quella gloria che acquistaronsi, l'uno per la

compilazione del famoso Codice Teodosiano, e l'altro per la providenza

data sopra i libri de' Giureconsulti, volle non pur imitargli, ma

emulargli in guisa, che al paragone la fama di coloro rimanesse oscura

e spenta; e nell'Oriente non meno, che nell'Occidente non più si

rammentassero i loro egregi fatti.

§. I. _Del primo CODICE di GIUSTINIANO._

Adunque non ancor giunto al secondo anno del suo Imperio, nel mese di

Febbrajo dell'anno 528 promulgò un editto, al Senato di Costantinopoli

dirizzato, per la compilazione d'un nuovo Codice. Trascelse alla

fabbrica di questa opera da tre Ordini gli uomini più insigni del suo

tempo, da' Magistrati, da' Cattedratici, e da quello degli Avvocati:

dall'Ordine de' Magistrati furon eletti Giovanni, Leonzio, Foca,

Basilide, Tomaso, _Triboniano_, e Costantino: dei Professori, fu

trascelto Teofilo; e dall'Ordine degli Avvocati Dioscoro, e Presentino,

a' quali tutti fu preposto il famoso Triboniano, come lor Capo.

La forma, che a costoro si prescrisse, fu di dover da' tre Codici,

Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, raccorre le costituzioni de'

Principi, che quivi erano, ed oltre a questo, di aggiugnervi ancora

l'altre, che da Teodosio il Giovane, e dagli altri Imperadori suoi

successori infin a lui erano state di tempo in tempo promulgate,

eziandio quelle che si trovasse egli medesimo aver emanate; le quali

tutte in un volume dovessero raccogliere. Prescrisse lor ancora

l'istituto ed il modo, cioè di troncar quello, che in esse trovavan

d'inutile e superfluo, togliere le prefazioni, levare affatto quelle,

ch'eran tra loro contrarie, raccorciarle, mutarle, correggerle, e

render più chiaro il loro sentimento: collocarle secondo l'ordine

de' tempi, e secondo la materia, che trattano. Non tralasciassero

a ciascheduna costituzione di porv'i nomi degl'Imperadori, che le

promulgarono, il luogo, il tempo, e le persone a chi furon indirizzate:

il tutto ad emulazione di Teodosio, come è manifesto dall'editto di

Giustiniano, che leggiamo sotto il _tit. de novo Cod. faciendo_.

Impiegarono per tanto quest'insigni Giureconsulti le lor fatiche poco

più d'un anno per la compilazione di questo nuovo Codice, tanto che

nel principio del terzo anno del suo Imperio, e propriamente in Aprile

dell'anno seguente 529 fu compiuto e promulgato: e con altro editto,

che si legge sotto il _tit. de Justinianeo Cod. confirmando_, ordinò,

che questo Codice solamente nel Foro avesse autorità, che i Giudici di

quello si servissero, e che gli Avvocati non altronde, che da questo

allegassero nelle contese forensi le leggi; proibì affatto i tre primi

Codici, i quali volle, che rimanessero senza alcuna autorità, nè in

giudicio potessero più allegarsi; donde nacque, che in Oriente s'oscurò

il Codice di Teodosio. Il che però non avvenne in Occidente, e in

Italia precisamente, ove, durante la dominazione de' Goti, questo di

Giustiniano non fu ricevuto, e furono perciò più fortunati i successi

del Codice Teodosiano in Occidente, che nell'Oriente, per opera di

Giustiniano.

Le Costituzioni, che in questo nuovo Codice, in dodici libri distinto,

unironsi, come raccolte da' tre primi Codici, cominciavan da Adriano,

infin a Giustiniano, e le leggi promulgate da 54 Imperadori,

contenevano. E quindi è, che alcune costituzioni allegate da'

Giureconsulti nelle Pandette, in questo nuovo Codice si leggano, che

non possono leggersi nel Codice di Teodosio, come quello, che comincia

da Costantino M. ma che ben erano ne' Codici di Gregorio e di Ermogene,

da' quali anche fu questo ultimo compilato.

§. II. _Delle PANDETTE, ed INSTITUZIONI._

Per emular Giustiniano la fama di Teodosio, non contentossi del

solo Codice: volle, che ad impresa più nobile e difficile si ponesse

mano, cioè a raccorre ed unire insieme i monumenti di tutta l'antica

giurisprudenza, e con ordine disporgli; e siccome erasi fatto delle

costituzioni de' Principi, che da Adriano infin a lui fiorirono, così

anche si facesse de' responsi degli antichi Giureconsulti; delle

note loro, ch'essi si trovassero aver fatte alle leggi de' Romani,

e precisamente all'editto perpetuo; de' loro trattati; de' libri

metodici, e finalmente di tutti i lor Commentarj; l'opere de' quali

erano così ampie e numerose, che se ne contavan infin a duemila volumi.

Nel quarto anno del suo Imperio diede Giustiniano fuori un altro

editto[781] a Triboniano indirizzato, dove quest'Opera si comanda, ed

al medesimo Triboniano, ed a sedici altri suoi Colleghi si dà l'impiego

di così ardua e malagevole impresa. Furono trascelti ingegni i migliori

di quel secolo, e quali veramente richiedevansi per opera sì difficile.

Oltre a Triboniano furon eletti Teofilo e Cratino, celebri Professori

di legge nell'Accademia di Costantinopoli; Dorodeo, ed Anatolio pur

anche Professori nell'Accademia di Berito: dell'Ordine de' Magistrati

intervenne pure Costantino; e dell'Ordine degli Avvocati undici

ne furono trascelti, Stefano, Menna, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo,

Leonide, Leonzio, Platone, Jacopo, Costantino e Giovanni[782].

Mentre costoro sono tutti intesi a questa gran fabbrica, che dopo il

corso di tre anni condussero a fine, piacque al medesimo Giustiniano

d'ordinare a Triboniano, Teofilo, e Doroteo, che in grazia della

gioventù compilassero le Instituzioni, ovvero gli elementi, e principj

della legge, perchè i giovani, incamminandosi prima per questo

sentiero piano e semplicissimo, potessero poi inoltrarsi allo studio

delle Pandette, che già si preparavano: siccome infatti da quelli tre

insigni Giureconsulti, ad esempio degli antichi, cioè di Cajo, Ulpiano

e Fiorentino, furon tantosto compilate; e quantunque la fabbrica de'

Digesti fosse stata innanzi comandata, nulladimeno per questo fine si

procurò, che le Instituzioni si pubblicassero prima delle Pandette,

come in effetto un mese prima, cioè a Novembre dell'anno 533, nel

settimo anno del suo Imperio, furono promulgate e divolgate. Divisero

questi elementi in quattro libri, in novantanove titoli, e, se anche

si vogliano numerare i principj de' medesimi, in ottocento e sedici

paragrafi. Opera, secondo il sentimento dell'incomparabile Cujacio,

perfettissima ed elegantissima, che non dovrebbe caricarsi tanto da

così ampj e spessi commentari, come a' dì nostri s'è fatto, ma da

aversi sempre per le mani, e col solo aiuto di picciole note, e per via

semplicissima a' giovani insegnarsi, siccome fu l'idea di coloro, che

la composero, e di Giustiniano stesso, che la comandò.

Pubblicati questi elementi, si venne prestamente a fine della

grand'Opera delle Pandette, le quali un mese di poi, e propriamente

nel Decembre dell'istesso anno 533 si pubblicarono per tutt'Oriente, e

nell'Illirico. Appena nata, sortì due nomi, l'uno latino di Digesti,

l'altro greco di _Pandette_, ambidue dagli antichi Giureconsulti

tolti ed usurpati: fulle dato nome di Digesti, perchè ne' libri, che

contengono, furono con certo ordine, e sotto ciascun titolo collocate

le sentenze degli antichi Giureconsulti, e disposte, per quanto

fu possibile, secondo il metodo e la serie dell'editto perpetuo:

si dissero anche Pandette, come quelle, che abbracciano tutta la

giurisprudenza antica[783].

Donde, da quali Giureconsulti, e da quali loro libri furono composti

i Digesti, è cosa molto facile a raccoglier dal catalogo degli antichi

Giureconsulti, e dell'opere loro, che ancor oggi veggiamo prefisso alle

Pandette fiorentine. Ivi leggonsi 37 Autori, chiarissimi Giureconsulti

da noi sovente lodati, quando nel primo libro, facendo memoria de'

Giureconsulti, che da Augusto infin a Costantino M. vissero, notammo

sotto quali Imperadori fiorissero: oltre a questi fassi onorata

memoria di molti altri, i quali meritarono esser nominati e lodati

nell'opere loro, ovvero che meritaron esser con giusti commentarj, o

con perpetue note esposti ed illustrati. Nel che non dobbiamo defraudar

della meritata lode Jacopo Labitto, il quale con somma diligenza ed

accuratezza compose un _Indice_ delle leggi, che sono nelle Pandette,

ciascheduna delle quali, oltre al disegnarle, l'Autore va distintamente

notando, da qual libro, o trattato di questi antichi Giureconsulti sia

stata presa, separando fra di loro le leggi, che si trovano sparse in

tutto il corpo de' Digesti, e poi arrolando ciascuna delle medesime

sotto quel trattato, o libro del Giureconsulto, onde fu tolta. Fatica

quanto ingegnosa, altrettanto utilissima per poter ben intendere il

vero senso delle medesime; essendo cosa maravigliosa il vedere, come

l'una riceva lume dall'altra, quando sotto i libri, onde furon prese,

si dispongono; il qual lume non potrà mai sperarsi, quando così sparse

si leggono. E ben quest'Autore diffusamente dimostra con più esempli,

quanto conduca l'uso di quell'Indice alla vera interpretazione delle

leggi, e quanto fosse stato commendato da Cujacio suo Maestro, il quale

fu quegli, che l'animò a proseguire questa bell'opera, e di darla alle

stampe. Confermò Cujacio col suo esempio ciò, che da Labitto era stato

dimostrato, mettendo in opera, e riducendo in effetto ciò che colui

aveva insegnato: quindi si vede, che questo incomparabile Giureconsulto

nel commentar le leggi delle Pandette, tenne altro metodo, ed altro

sentiero calcò di quello, che erasi per l'addietro calcato dagli

altri Commentatori: cioè di separare le leggi, e quelle ch'eran

d'Affricano e prese da' suoi libri, unille insieme, e sotto i propri

titoli le dispose, indi con quest'ordine le commentò, come altresì

fece sopra Papiniano, Paolo, Scevola ed alcuni altri Giureconsulti; il

maraviglioso uso del quale, e di quanti comodi sia cagione ben anche

l'intese Antonio Augustino, che compilò un altro non dissimil Indice,

e lo sentono ancora tutti coloro, che della nostra giurisprudenza sono

a fondo intesi.

Piacque in tanto a Triboniano, ed a' suoi Colleghi partire questa

grand'Opera de' Digesti in sette parti principali, distinguerla in

cinquanta libri, e dividerla in 430 titoli. Se vogliam riguardare le

Pandette fiorentine, ch'oggi con molta stima si conservan in Firenze

nella Biblioteca de' Medici, le vedremo in due volumi ben grandi

divise: se bene Crispino[784] rapporta, che anticamente di tutti i 50

libri ne fosse fatto un sol volume; ma quelle, che vanno or attorno per

le mani d'ogn'uno, sortiron varia divisione, secondo le varie edizioni.

Delle molte, ch'oggi s'osservano, e particolarmente in quest'ultimi

nostri tempi, che sono infinite, tre sono le più celebri, e ricevute

nell'Accademie e ne' Tribunali d'Europa. La prima edizione, cioè la

volgare e meno corretta, è quella, della quale si valsero Accursio,

e gli altri antichi Glossatori. La seconda vien detta Norica, ovvero

di Norimberga, ed è quella che Gregorio Aloandro nell'anno 1531 fece

imprimere. La terza appellasi Fiorentina, ovvero Pisana, la quale da

noi deesi a Francesco Taurello, che nell'anno 1553 dalla libreria dei

Medici fece darla alle stampe.

La vulgata partizione di quest'Opera in tre volumi è assai più antica

di ciò, ch'altri crede; poichè fin da' tempi di Pileo, di Bulgaro e di

Azone, per maggior comodità fu in tal maniera divisa[785], essendo la

mole sua così vasta, che comprendendosi in un sol volume, non avrebbe

potuto senza gran disagio leggersi e maneggiarsi. Come poi a ciascun

volume fosse dato il nome, al primo di Digesto Vecchio, al secondo

d'Inforziato ed al terzo di Nuovo, quando tutti e tre nacquero in un

istesso tempo, egli è assai malagevole a recarne la ragione. Essersi

detto il primo vecchio, e l'ultimo nuovo, non sarebbe cosa molto

strana; ma quel di mezzo appellarsi con istrano vocabolo _Inforziato_,

è quello che ha esercitate le penne di più Scrittori, i quali in cose

cotanto tenui han voluto pure abbassare il lor ingegno.

Alcuni han creduto essersi chiamato Inforziato dalla voce greca

φορτίον, che in latino significa _onus_, perchè quel volume contiene le

leggi più obbliganti, come di restituzioni di dote, di tutele, eredità,

alimenti, prestazioni di fidecommissi ed altro[786]. Più tollerabile

è la conghiettura di Bernardo Valtero[787], il quale disse, che

corrottamente siasi così chiamato per vizio degli Scrittori, i quali in

vece d'_Infarcitum_, come posto in mezzo tra 'l vecchio, e 'l nuovo,

lo dissero _Infortiatum_. Ma sopra tutte l'altre, migliore par che

sembri quella d'Alciato, che la riputò voce barbara ed insulsa[788];

ovvero l'altra che ultimamente comunicò a Giovanni Doujat[789] Claudio

Cappellano Dottor della Sorbona e regio Professor di lingua ebraica in

Parigi: questi suspica esser derivato dal Caldeo _Forthiata_, la qual

voce da' Rabini fu sovente presa per significar testamento ed ultima

volontà dell'uomo; onde potè avvenire, che taluno, o per ischerzo,

o per ostentar novità, volendo dir testamento, avesselo chiamato

Inforziato, ed indi, trasferita questa voce a quel volume de' Digesti,

ove de' testamenti si tratta, avesse preso questo nome; ma ciò che

siasi di questo, in cui certamente non sono riposte le ricchezze della

Grecia, rimettendoci in via, egli è costantissimo, che pubblicati i

Digesti da Giustiniano, e sparsi per tutto l'Oriente, essendo stato

commesso a' Prefetti dell'Oriente, dell'Illirico, e della Libia, che

gli notificassero a tutti i Popoli alla loro giurisdizione soggetti,

come è manifesto dalla prefazione, che Giustiniano prepose a' Digesti

ed altrove[790], non poteron però penetrare allora in Italia, ed in

queste nostre regioni, come quelle, che sotto alieno Principe, e sotto

la dominazione de' Goti ancor duravano; nè in questo terreno poteron

esser piantati ed acquistar quella autorità e quella forza, che poi,

dopo il corso di più secoli, fortunatamente ottennero, ed in tanta

stima e riputazione sursero, quanto è quella nella quale oggi si

veggono.

§. III. _Del Secondo Codice di GIUSTINIANO di repetita prelezione._

Posto fine a quest'Opera veramente regia, non perciò quietossi questo

eccelso Principe; egli essendo stato avvertito, che nel compilar

de' Digesti erasi osservato, che molte controversie restavan ancor

indecise negli scritti di quegli antichi Giureconsulti, e che bisognava

terminarle colla sua autorità imperiale; e di vantaggio avendo

egli fra tanto, dopo pubblicato il primo Codice, promulgate altre

sue costituzioni, le quali vagavano sparse, e non affisse ad alcun

volume; ed essendosi osservato eziandio, che molte cose nel Codice già

compilato mancavano; comandò nel seguente anno, che fu l'ottavo del

suo Regno, e propriamente nell'anno 534, che quel Codice s'emendasse e

ritrattasse, con farsene un altro più compiuto e perfetto[791]. Diedesi

per tanto il pensiero a cinque di coloro, ch'intervennero alla fabbrica

de' Digesti, cioè a Triboniano e Doroteo, ed a tre altri Avvocati,

Menna, Costantino e Giovanni: questi secondo l'ordine prescritto loro

da Giustiniano, che si legge nel suo Codice[792], levarono dal primo

quelle costituzioni, che stimaron oziose e superflue, o che fossero

state dalle altre emanate da poi corrette ed abolite.

Erano corsi cinque anni tra il primo Codice e questo secondo, e

nello spazio di questo tempo molte costituzioni eransi da Giustiniano

stabilite. Nel Consolato di Decio, dopo la promulgazione del primo

Codice, ne furon pubblicate da Giustiniano alcune, fra le quali

fu assai famosa quella che leggiamo sotto il _tit. de bon. quae

lib._[793], dove fu generalmente stabilito, che ciò che il figliuolo

altronde acquistava, non _ex paterna substantia_, fosse suo peculio

avventizio, e l'usufrutto solamente fosse del padre, contra ciò, che

nell'antica e mezza giurisprudenza era disposto. Da poi nel Consolato

di Lampadio e d'Oreste furono promulgate quasi tutte le cinquanta

decisioni, che per togliere le controversie ed ambiguità degli antichi

Giureconsulti, piacque a Giustiniano stabilire[794]; molte delle

quali abbiamo sotto il _tit. de usufr._ come la _l. 12_, _13_, _14_,

_15_ e _16_ poichè la _17_, ancorchè sia una delle 50 decisioni,

fu fatta l'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio. Non pure in

questo Consolato si promulgaron quasi tutte queste decisioni, ma anche

furon fatte altre costituzioni, come la _l._ 7 che leggiamo sotto

il _tit. de bon. quae lib._ dove fu stabilito, che non s'acquistasse

al padre l'usufrutto delle robe donate al figliuolo dal Principe, o

dall'Imperadrice, e l'altra nobilissima, cioè _l. un. C. de rei ux.

act._ Fu anche in quest'anno 530, che fu il quarto dell'Imperio di

Giustiniano, promulgata quell'altra sua costituzione, che si legge

sotto il _tit. de vet. jur. enucl._ ove, come si disse, Giustiniano

comandò a Triboniano ed a sedici altri Giureconsulti la fabbrica de'

Digesti.

Nell'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio, e quinto dell'Imperio

di Giustiniano, ne furon promulgate moltissime, come la _l. 2 de

Constit. pecun._ ove fu abolita l'azione receptizia, la _l. 2 C.

Com. de legat._ ove fu tolta la differenza de' legati e fidecommessi

particolari; la _l. 2 C. de indic. viduit._ dove restò abolita la legge

Giulia Miscella; la _l. 3 C. de Edict. D. Hadrian. toll._, per la quale

si tolse e cancellò l'editto d'Adriano per la vigesima dell'eredità;

e la _l. 4 C. de liber. praet._ ove rimase abolita la differenza

del sesso nell'eseredazione. In questo medesimo anno furono ancora

promulgate quelle nobili costituzioni, cioè la _l. si quis argentum 35

C. de donat._ la _l. ult. C. de jur. delib._ la _l. ult. C. qui pot. in

pign._ ed alcune altre.

Nel secondo anno dopo il Consolato di Lampadio e d'Oreste si pubblicò

la _l. 2 Cod. de vet. jur. enucl._ e nell'anno seguente 533, settimo

del suo Imperio, furon pubblicate l'Instituzioni, e come si disse, un

mese da poi le Pandette. Questi due anni si notano così, perchè furono

senza Consoli.

Aggiunsero perciò i Compilatori in questo nuovo Codice tutte queste

costituzioni, che secondo Balduino[795] e Rittersusio[796] oltrepassano

il numero di 200, promulgate dopo il primo Codice fra lo spazio

di cinque anni, che possono anche vedersi appresso Aloandro nel

catalogo de' Consoli al suo Codice aggiunto, delle quali Francesco

Raguellio[797] ne compilò particolari commentarj: siccome fece anche

Emondo Merillio sopra le 50 decisioni[798]. Per queste si variò non

poco il sistema di varie materie alla nostra giurisprudenza attinenti,

e particolarmente restò variata la dottrina de' peculj, de' legati e

d'altre moltissime cose. Donde ne siegue, siccome anche avvertirono

Balduino[799] e Rittersusio[800], che sia error grave il credere, che

in questo nuovo Codice vi si fossero solamente aggiunte le cinquanta

decisioni, e che toltone queste decisioni, in niente altro discordano

le Pandette da questo Codice _di repetita prelezione_.

Ridotte adunque in questa miglior forma, ed in questo nuovo Codice

le costituzioni de' Principi, nel quale anche furono inserite alcune

costituzioni dei successori di Teodosio e di Valentiniano, come

di Marciano, Lione, Antemio, Zenone, Anastasio e Giustino, comandò

Giustiniano, che il primo Codice non avesse più autorità, nè vigore

alcuno: ma che questo secondo, che ad esempio degli antichi chiamò

_di repetita prelezione_, dovesse solamente ne' Tribunali in fatti i

giudicj aver forza e vigore; nè d'altronde, che da esso, potessero

le costituzioni nel Foro allegarsi, cassando tutte l'altre, che

forse si trovassero andare sparse e vaghe fuori del medesimo; ond'è,

che alcuni assai a proposito avvertirono, che di niun vigore sien

quelle costituzioni di Zenone, o d'altro Imperadore, che non veggiamo

inserite in questo Codice, le quali solo dobbiamo alla diligenza ed

erudizione di qualche Scrittore, che dalle lunghe tenebre, ove eran

sepolte, le cavò fuori, alla luce del Mondo restituendole; molte

delle quali si debbono all'industria di Conzio, di Giacopo Cujacio,

di Dionisio e di Giacopo Gotofredo, e d'alcuni altri eruditi; l'uso

delle quali sarà, non di valersene, come costituzioni di Principi, che

ci facciano legittima autorità, ma solo per ricever da esse qualche

lume per intender meglio le ricevute, e quelle, che per antica usanza

hanno acquistato appresso noi nel Foro forza di legge. E quantunque

la costituzione di Zenone stabilita intorno agli edificj e prospetto

del mare, sia difesa da molti per legittima e d'autorità, cioè, perchè

quella si vede da Giustiniano confermata nelle sue Novelle, e nel

Codice viene dichiarata non essere stata locale, per Costantinopoli

solamente, ma comprendere tutte l'altre province dell'Imperio[801].

Fu cotanto rigido Giustiniano in non volere ammettere altre

costituzioni, che quelle, le quali in questo Codice fossero

insieme unite e congiunte, che tutte quell'altre, che per qualche

grave bisogno, o per dare altra providenza fossero per emanarsi

nell'avvenire, volle che si raccogliessero a parte in altro volume, al

quale si desse il nome non di Codice, ma di _Novelle_ costituzioni,

e che formassero un altro Corpo separato dal suo Codice: onde se

bene il nome di _Codice_, generalmente parlando, potesse convenire

ad ogni libro, _a caudicibus arborum deducto vocabulo_; nulladimeno

i nostri Giureconsulti per antonomasia Codice solamente appellarono

quel libro, ove con certo ordine erano raccolte le costituzioni

imperiali; poichè siccome dopo Cujacio avvertì Gotofredo[802], le

costituzioni e rescritti de' Principi, solevano scriversi ne' Codici

e Pugillari, ch'eran tavole di legno ed anche di rame, o d'avorio,

le quali per conservarne la memoria serbavansi negli Scrigni, o sia

Cancellaria del Principe, ond'è che leggiamo che Teodosio il Giovane,

quando fece compilare il suo Codice, mandò a ricercare a Valentiniano

III le Costituzioni da lui fatte per l'Occidente, che conservava

ne' suoi Scrigni per poterle unire colle sue, e degl'Imperadori suoi

predecessori, e compilarne quel Codice. All'incontro i responsi de'

Prudenti, onde si compilarono i Digesti, soleano scriversi nelle

Membrane, non già in legno, o in rame.

Abolito dunque il primo Codice, del quale se ne estinse affatto la

memoria, a questo secondo si diede tutta l'autorità, ed è quello

ch'oggi ci va per le mani, e del quale si servono tutti i Tribunali,

tutte le Accademie d'Europa, diviso, come ogn'un vede, in dodici

libri, e distinto in 776 titoli. Le sue costituzioni furon quasi tutte

dettate in lingua latina, e contiene le costituzioni di 54 Imperadori,

cominciando da Adriano infino a Giustiniano, siccome è manifesto dal

loro catalogo, che Aloandro e Dionisio Gotofredo prefissero a' loro

Codici. L'Indice delle leggi promulgate da ciascheduno Imperadore pur

lo dobbiamo alla industria e diligenza di Jacopo Labitto e d'Antonio

Agostino, che agli studiosi della nostra giurisprudenza riesce non

men utile e comodo, che quello composto da' medesimi de' responsi de'

Giureconsulti nelle Pandette.

Alcuni han ripreso Giustiniano, Principe cotanto cattolico, che in

questo Codice abbia fatto inserire molte costituzioni non degne della

sua pietà e religione. Il nostro Matteo degli Afflitti seguitando

questo errore scrisse, che molte leggi inique avesse fatte inserire

ne' tre ultimi libri: ma ben ne fu ripreso dal Valenzuola. Altri

dissero, che mal facesse Giustiniano a trasferir nel suo Codice

la legge di Valente contra i Solitarj, ed Amaja non ardisce in ciò

difenderlo: ma si vede chiaro che quella legge non fu stabilita contra

i veri Solitarj, ma contra coloro, che sotto pretesto di religione,

affettando lo esserci, s'univano con quelli per isfuggire i pesi della

Curia. Alcuni altri lo riprendono, perchè molte leggi riguardanti

l'usure ed i repudj stabilisse, con permettergli; ma Godelino[803],

Leotardo[804] ed altri lo difendono. Altri perchè molte leggi attinenti

all'esterior politia ecclesiastica v'inserisse; ma costoro sono degni

di scusa, perocchè non posero mente alla condizione di que' tempi, ne'

quali furono promulgate, ma secondo le massime de' secoli, ne' quali

scrissero, reputarono non convenirsi all'autorità del Principe di

stabilirle; ciò che meglio si vedrà, quando della politia ecclesiastica

di questo secolo tratteremo.

§. IV. _Delle Novelle di GIUSTINIANO._

Se bene abbastanza si fosse proveduto da Giustiniano allo studio

della giurisprudenza con queste tre sue lodevoli opere, cioè

dell'Instituzioni, de' Digesti e del Codice; nulladimeno, come che

col correr degli anni, secondo le varie bisogne e nuove emergenze, fu

d'uopo dar nuove providenze, ed emanar nuove costituzioni, si fece in

modo, che non molto da poi crebbero queste tanto, che bisognò unirle

in un altro volume, il quale delle novelle costituzioni fu detto.

Furon queste di tempo in tempo da Giustiniano emanate, e non già in

sermon latino, come l'altre racchiuse nel Codice, ma quasi tutte in

greca lingua concepute[805], toltane la Nov. 9, 11, 23, 62, 143, 150

che furono dettate in latino[806], nelle quali veramente evvi molto

che desiderare intorno all'eleganza, brevità, gravità e dottrina;

e quanto le costituzioni de' Principi, che da Costantino M. infino

a lui fiorirono, cedono alle costituzioni degli altri più antichi

Imperadori, da Adriano fino a Costantino, tanto queste Novelle di

Giustiniano cedono in brevità ed eleganza alle seconde, in guisa che

s'è sempre retroceduto, ed andato di peggio in peggio, leggendosi

queste ora con molta nausea piene di loquacità, tumide e prive affatto

di quella brevità, gravità ed eleganza delle prime: ma ciò, che più

importa, osservasi nelle medesime una certa incostanza e leggerezza

inescusabile, mutandosi e variandosi ciò, che non molto prima erasi

stabilito, e quel che poco anzi piacque, poco da poi si muta e si

cancella. La qual cosa ha dato motivo a molti di credere, che tanta

instabilità procedesse dalla leggerezza femminile di Teodora moglie di

Giustiniano, che sovente s'intrigava in sì fatte cose; e dall'avarizia

di Triboniano, che per denaro sovente mutava e variava le leggi a sua

posta[807].

Di queste Novelle solamente novantasei furono a notizia degli antichi

nostri Glosatori, ancorchè Giuliano Professor di legge nell'Accademia

di Costantinopoli, poco da poi di Giustiniano, avendole in compendio

ridotte e trasportate dalla greca nella lingua latina, infino al numero

di centoventicinque ne traducesse. Ne' tempi meno a noi lontani ne

furon da Aloandro ritrovate dell'altre, ed infino al numero di 165

accresciute: Giacopo Cujacio n'aggiunse altre tre, tanto che il loro

numero arriva oggi a quello di 168[808].

Ma non dee tralasciarsi d'avvertire, che nell'unire insieme queste

Novelle non fu osservato con esattezza l'ordine de' tempi, scorgendosi

molte di esse, che furono promulgate negli ultimi tempi dell'Imperio

di Giustiniano, esser preposte a quelle, che si fecero prima, ed

all'incontro alcune pubblicate prima, occupare l'ultimo luogo. Così

nel nono anno dell'Imperio di Giustiniano nel Consolato di Belisario,

quando cominciarono a stabilirsi, furono promulgate le Novelle 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e nel medesimo

anno ancora la Novella 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 51, 102, 103,

107, 110, 116, 118 e 157. Nel seguente anno, dopo il Consolato di

Belisario, si promulgò la Novella 19, 20, 21, 22, 31, 38, 39, 40, 43,

45, 122, e nell'anno seguente, undecimo del suo Imperio, si fecero le

Novelle 41, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 ed altre moltissime.

Nel Consolato di Giovanni, e duodecimo dell'Imperio di Giustiniano,

furon pubblicate le Novelle 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,

76, siccome nell'anno appresso le Novelle 78, 79, 80, 81, 83, 97, 99,

101, 133, 162, e nel seguente, nel Consolato di Giustino, la Novella

98.

Nel Consolato di Basilio, e decimoquinto dell'Imperio di Giustiniano

si proferirono le Novelle 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 120,

121, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 145,

146, 147, 153. Ne' seguenti anni niente da Giustiniano promulgossi;

ma nell'anno 32, ultimo del suo Imperio, fu emanata la Novella 141

onde l'ultima di tutte dee riputarsi questa, come quella, che si fece

nell'anno 558.

Queste Novelle insieme co' tredici editti promulgati di tempo in

tempo da Giustiniano, furono unite e raccolte in un volume, non

per ordine di Giustiniano[809], ma dopo la sua morte per privata

diligenza ed industria, come mostrano Cujacio ed Antonio Agostino,

senza tenersi altr'ordine di quello, che di sopra s'è detto. Fu tutta

opera degl'Interpetri poi dividerle in nove _Collazioni_, le quali

a similitudine de' libri contengono ciascheduna più titoli. E fu

nominato da poi ne' tempi di Bulgaro _Autentico_, o perchè a queste

costituzioni, come quelle, che promulgate dopo le leggi del Codice,

loro si desse maggiore autorità e peso; ovvero, com'è più probabile,

che al paragone dell'Epitome latina fatta da Giuliano, questa

opera, come quella, che conteneva le Novelle intere, e come furon da

Giustiniano promulgate, doveva riputarsi l'origine e l'autentica[810].

Abbiam di queste Novelle tre versioni latine: una antica, della quale

si crede Autore Bulgaro; ma Cujacio[811] ed altri vi dissentiscono:

l'altra fatta da Aloandro: e la terza da Errico Agileo. Non convengono

gli Autori nè nel nome, nè nell'età di questo antico Interpetre.

Alcuni lo credettero, o più antico, ovvero coetaneo di S. Gregorio M.,

allegando e trascrivendo questo Pontefice molti passi di queste Novelle

ne' suoi libri, della quale opinione fu anche Balduino[812]. Ma Antonio

Agostino[813] seguitato da Rittersusio rapporta, che ne' tempi di

Irnerio e di Bulgaro fu per opra di un certo Monaco trovato il volume

greco di queste Novelle, il quale lo tradusse in latino. Fu questi

chiamato Bergonzione Pisano, del quale anche si narra, che traducesse

in latino quelle clausole greche, che si trovano ne' libri de' Digesti.

La traduzione fatta da Aloandro seguì in questo modo: conservavasi in

Firenze un volume MS. delle greche Novelle, dal qual libro fiorentino

fu copiato quello di Bologna: di questo si servì Aloandro, e fu il

primo che diede alle stampe le Novelle greche da lui tradotte in

latino. La prima edizione si fece nell'anno 1531, non senza gloria del

Senato di Norimbergh, il quale somministrò le spese. Errigo Scrimgero

molti anni dopo, avendo avuto in mano in Venezia un altro esemplare

MS. più esatto, che fu del Card. Bessarione, supplì da questo nuovo

volume molto di ciò che mancava nell'edizione di Norimbergh, e stampò

le Novelle in quell'idioma, cioè greco: donde ne nacque poi la terza

traduzione di Errico Agileo, il quale tradusse ancora le Novelle di

Lione; e Conzio ne trasportò ancora alcune altre nella latina favella.

Vernero, ovvero, come i nostri l'appellano, _Irnerio_, con non

picciol comodo degli studiosi, avendole accorciate, a ciascuna legge

del Codice, che per le Novelle venisse corretta, o che trattasse

di simil argomento, aggiunse il ristretto delle medesime, perchè

potesse conoscersi ciò, che su quel soggetto erasi innovato per queste

novissime costituzioni di Giustiniano, che perciò acquistaron il

nome d'_Autentiche_, le quali cautamente debbon co' suoi fonti, onde

derivano, confrontarsi; poichè alle volte si discostano da' medesimi,

e Giorgio Rittersusio[814] figliuolo di Corrado novera 70 luoghi, che

discordano da' loro originali.

È ancora d'avvertire, che in tre cose principalmente differisce dal

Codice questo volume delle Novelle. La prima, che il Codice abbraccia

le costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano infino a

Giustiniano; e le Novelle sono costituzioni del solo Giustiniano. La

seconda, che le leggi del Codice furono quasi tutte dettate in sermon

latino, e le Novelle in greco. La terza, che nel Codice le costituzioni

sono ripartite in certe classi e collocate sotto varj titoli, secondo

la varietà del soggetto che trattano, e molte volte ne sono state più

disposte sotto un titolo; quando nel volume delle Novelle ciascheduna

costituzione ha il suo titolo, e furono senz'ordine unite insieme, con

serbarsi solamente l'ordine del tempo: il qual ordine nemmeno fu in

tutto osservato, come di sopra s'è veduto.

§. V. _Dell'uso ed autorità di questi libri in Italia, ed in queste

nostre province._

Quantunque Giustiniano, per queste insigni sue opere, avesse

nell'Oriente oscurata la fama di Teodosio, tanto che s'estinse affatto

il nome del costui Codice, nè altrove, che a questi suoi libri

poteva ricorrersi, o nel Foro, o nell'Accademie, e fossero stati

nell'Imperio d'Oriente questi soli ricevuti, e rifiutati tutti gli

altri; nulladimeno nell'Occidente, ed in Italia precisamente, diversa

fu la lor fortuna; poichè essendo stati da Giustiniano pubblicati negli

ultimi anni del Regno d'Atalarico, mentre ancor durava la dominazione

de' Goti, non furono in Italia, nè in queste nostre province ricevuti,

nè qui, come in alieno terreno, poterono esser piantati e metter

profonde radici; ma si ritennero gli antichi Codici, e gli antichi

libri dei Giureconsulti, ed il Codice di Teodosio niente perdè di stima

e di autorità; anzi appresso gli Vestrogoti per l'autorità d'Alarico,

fu in somma riputazione avuto, tanto che il suo Compendio, che essi

chiamavan Breviario, non pure appresso i medesimi, ma anche appresso

gli Ostrogoti e presso a molte altre Nazioni, come Borgognoni, Francesi

e Longobardi niente perdè di pregio e d'autorità, e ciò ch'era legge

dei Romani, in questi libri era racchiuso.

E se bene dopo la morte d'Atalarico, ed indi a poco d'Amalasunta,

le cose de' Goti in Italia si riducessero ad infelicissimo stato, e

Giustiniano col valore di Belisario riportasse di loro più vittorie,

ed avesse con particolar editto[815] ordinato l'osservanza delle leggi

romane, ne' suoi libri contenute, per tutte le province d'Italia; e

da poi che Belisario nel decim'anno del suo Imperio ebbe espugnata

Napoli, la Puglia, la Calabria, il Sannio e la Campania, avesse tolte

ai Goti queste province: nulladimeno avendo poi costoro sotto Totila,

valorosissimo Principe, ripreso l'antico spirito e valore, e poste in

tanta revoluzione le cose d'Italia, che a tutt'altro potè badarsi, che

alle leggi in mezzo a tant'armi e guerre sì crudeli e feroci, rimasero

perciò di nuovo senza vigore ed autorità alcuna le leggi romane ne'

libri di Giustiniano contenute. E quantunque alla fine negli ultimi

anni del suo Imperio avesse riportata de' medesimi intera vittoria, e

sotto Teja ultimo loro Re gli avesse per mezzo di Narsete interamente

debellati e sconfitti; contuttociò, sopraggiunto non molto da poi dalla

morte, e succedutogli Giustino il Giovane, Principe inettissimo, non

andò guari, che l'Italia passò sotto il dominio dei Longobardi, i quali

seguitando gli esempi de' Goti, non altre leggi riconobbero, se non le

proprie e quelle de' Romani, che nel Codice di Teodosio eran comprese,

e ciò che per tradizione era rimaso delle medesime nella memoria de'

provinciali; nulla curando dei libri di Giustiniano, de' quali poca e

rada era la notizia, come quinci a poco partitamente vedrassi.

Si aggiunse ancora, che non passarono molti anni, che questa medesima

fortuna cominciarono ad avere in Oriente, ove, come diremo ne'

seguenti libri, parte per imperizia ed inezia de' suoi successori,

parte per invidia, vennero in tanta dimenticanza, per le tante altre

compilazioni, che ad emulazione di Giustiniano seguirono, che di questa

di Giustiniano rimase ogni fama oscurata e spenta. E vedi in tanto le

strane vicende delle mondane cose: questa grand'opera di Giustiniano

con tanta cura e studio compilata, che per tutti i secoli avrebbe

dovuto correre gloriosa e immortale, appena mancato il suo Autore,

che restò anch'ella per lo spazio di cinque secoli sepolta in tenebre

densissime, ed in una profonda oblivione: risorta poi in Occidente

a' tempi di Lottario, fu così avventurosa, che alzò i vanni e la fama

sopra tutte l'altre province del Mondo, nè trovò Nazione alcuna culta,

o barbara che fosse, che in somma stima e venerazione non l'avesse, e

che non la preferisse alle medesime loro proprie leggi e costumi.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 50 / 59 题