CAPITOLO VII.

_Delle costituzioni de' Principi, onde formossi il Codice Teodosiano._

Non bastò a Teodosio d'aver in cotal guisa dato riparo alla cadente

giurisprudenza, e d'averla in cotal modo restituita nell'Accademie:

erano ancora pochi coloro, come dice l'istesso Teodosio[488], _qui

juris civilis scientia ditarentur, et soliditatem verae doctrinae

receperint_. L'immensa copia de' libri[489], la gran mole delle tante

costituzioni imperiali fra se discordanti, tenevagli ancor'in una

profonda oscurità e densa caligine. A toglier queste tenebre volse

finalmente Teodosio l'animo suo, onde alla fabbrica d'un nuovo Codice

tutto inteso, rifiutate le tante efimere costituzioni de' Principi

dettate secondo l'occasion de' tempi, e le molte inutili e fra di lor

contrarie, raccolse in un volume solamente quelle, che credè bastare

a quanto mai potesse occorrere ne' Tribunali per la decisione delle

cause.

Adunque nell'anno 438, come ben pruova l'avvedutissimo Gotofredo, non

già nell'anno 435 come stimò Cironio, e credettero altri, ingannati

dalla erronea soscrizione della Novella di Teodosio[490], fu tal

Codice da questo Principe compilato e pubblicato: alla fabbrica

del quale elesse otto insigni e nobili Giureconsulti, e come e' ci

testifica, di conosciuta fede, di famosa dottrina, e tale in somma

da potersi paragonare agli antichi. Il primo, che vi ebbe la maggior

parte, fu Antioco, già Prefetto P. ed Ex-Console, di cui s'incontrano

sovente presso a Marcellino, Suida, e Teodoreto onorate memorie. Fuvvi

Massimino, _vir Illustris_, come lo chiama Teodosio istesso[491],

_Exquaestor nostri Palatii, eminens omni genere literarum_. Fuvvi

Martirio, _vir Illustris, Comes, et Quaestor nostrae Clementiae

fide interpres_. Furonvi Speranzio, Apollodoro, e Teodoro, _viri

spectabiles, Comites sacri nostri Consistorii_. Fuvvi Epigenio, _vir

spectabilis, Comes, et Magister memoriae_; e per ultimo Procopio,

_vir spectabilis, Comes ex magistro libellorum, jure omnibus veteribus

comparandi_: tutti delle più sublimi dignità fregiati, e della dottrina

legale espertissimi.

L'impiego a lor dato in quest'opera fu di raccoglier le costituzioni

di molti Principi, che stavano nascose ed in tenebre sepolte, ed in un

corpo unirle: quelle poi raccolte, emendarle, e dalle molte brutture

ed errori purgarle: per ultimo colla maggior brevità in compendio

raccorciarle.

Era senza alcun dubbio assai grande la selva delle costituzioni degli

Imperadori cristiani, che da Costantino M. infine a questi tempi

s'erano nell'uno, e nell'altro Imperio diffuse e sparse; onde non

bisognò meno a questi Compilatori, che il numero di sedici libri, ne'

quali ancorchè accorciate, potessero accorle ed unirle. Imperciocchè

se si riguarda il tempo, che si framezza, non è meno di cento ventisei

anni, cioè dagli anni di Costantino 312 infino a questo anno 438; se

gl'Imperadori, le cui costituzioni in questo Codice si raccolsero, il

lor numero non è minore di sedici: Costantino M: tre suoi figliuoli

Costantino, Costanzo e Costante: Giuliano, Gioviano, Valentiniano,

Valente, Graziano, Valentiniano il Giovane, Teodosio M., Arcadio,

Onorio, Teodosio il Giovane, Costanzo e Valentiniano III; se le varie

sorte delle costituzioni, in esso s'incontrano non pur gli editti,

ma eziandio i varj rescritti, le molt'epistole a' Magistrati dirette:

l'orazioni al Senato, le prammatiche, gli atti, ed i decreti fatti nel

Concistoro de' Principi, e finalmente i molti lor mandati a' Rettori

delle province, ed a gli altri Ufficiali indirizzati.

Non fu certamente tralasciata niuna parte della pubblica e privata

ragione, che in questo Codice non si fosse trasferita, come è pur

troppo manifesto dall'argomento de' suoi libri, e dal novero de'

titoli. Delle costituzioni de' Principi appartenenti alla ragion

privata, a' contratti, a' testamenti, alle stipulazioni, a' patti,

all'eredità, e ad ogn'altro a questa attenente, se ne compilarono ben

cinque libri. Per quel che s'attiene alla ragion pubblica, niente evvi

che desiderare; qui si descrivono le funzioni di tutti i Magistrati,

dassi la _Notizia_ delle dignità, dassi la norma per le cose militari:

dispongonsi gl'impieghi degli Ufficiali: si stabiliscono l'accusazioni

criminali: si dichiarano le ragioni del Fisco: si dispongono le cose

appartenenti all'annona, ed a' tributi: si dà providenza al Comune

delle città, a' Professori, agli spettacoli, alle pubbliche opere,

agli ornamenti, ed in somma si prende cura e pensiero di tutto ciò,

che alla pubblica pace e tranquillità possa mai conferire. Nè si

tralasciò la ragion Pontificia, anzi un intero libro si compilò di

varie costituzioni a questa appartenenti, nelle quali varj negozj

ecclesiastici, ed alla religione attinenti, si diffiniscono: in guisa

che non v'è parte della ragion privata, pubblica, o divina, che in

questo Codice non si racchiuda.

I nomi de' Principi, che le proferirono, il luogo, il tempo, le persone

a cui furon indirizzate, perchè non s'invidiasse a' lor Autori la

gloria, e s'evitasse ogni confusione e disordine, non furon soppressi,

ma con ogni diligenza lasciati intatti.

Nondimeno l'opera non riuscì così esatta e compiuta, che in essa non

s'osservino molti difetti ed errori lungo di lor catalogo ne tessè il

diligentissimo Gotofredo[492], che non fa uopo qui rammemorargli; ma

non dee passarsi sotto silenzio quello gravissimo, e non da condonarsi

a Teodosio Principe cristiano, d'avervi anche in esso molte leggi

empie, e alla sua religione in tutto opposte, inserite. Il proponimento

suo fu delle costituzioni de' Principi cristiani solamente far

raccolta, incominciando da quelle del G. Costantino: perciò Prospero

Aquitanio chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Principi

legittimi furon raccolte, Principi legittimi appellando egli i Principi

cristiani, delle cui sole costituzioni era composto. In oltre il

suo disegno, ed il fine in compilarlo fu, affinchè potesse servir

nel Foro, e nelle cotidiane controversie allegarsi, e secondo le sue

leggi, quelle terminarsi in tempo, che la religion cristiana erasi già

fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonarglisi

d'avere ancor quivi mescolate molte costituzioni di Giuliano apostata,

affatto contrarie a molte altre di Principi cristiani, ed oltre ciò,

del titolo di _Divo_ decorarlo? Come inserirvi quelle costituzioni,

che a' suoi tempi avevan acquistata nota pur troppo chiara d'empietà

e di superstizione, come la _l._ 1. _de paganis_ di Costantino Magno,

nella quale si permette l'uso pubblico dell'Aruspicina, e l'altra

di Valentiniano il Vecchio, per la quale vien permessa la libertà di

qualunque religione, ed approvato anche l'uso dell'Aruspicina[493]?

Leggi ancorchè tollerabili, quando da quelli Principi per dura

necessità si proferirono, da non riferirsi però in un Codice, che

all'uso di un'altra età dovea servire, ed in tempi, nei quali la

religion cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi

potrà soffrire in esso la _l._ 4, _et_ 6. di Giuliano _de Sepulchris

violatis_, le quali sono piene di superstizione, e di gentilesmo; chi

la _l. ult._ di Valentiniano il Giovane collocata sotto il titolo _de

fide Catholica_, per la quale confermandosi il Conciliabolo d'Arimini

diedesi alla pestilente eresia d'Arrio maggior vigore e forza, che

non le poteron dare gli Autori medesimi, ed i suoi maggiori fautori

e parteggiani? Dovrebbe certamente l'animo suo essere stato rimosso

da questo misfatto, per quello generoso insieme, e pietoso rifiuto di

Benevolo, che ritrovandosi primo Cancelliere dell'Imperadrice Giustina,

l'unica promotrice di quella legge, non volle in alcun modo segnarla,

e contentossi anzi vivere privatamente nelle sue paterne case, che

rimanersi pien di stima in Corte partecipe di opera sì indegna. Chi per

ultimo le leggi da Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici,

e contra Crisostomo, e suoi Joanniti[494]?

Non così certamente si portaron i Compilatori del Codice di

Giustiniano, i quali tutte queste costituzioni rifiutarono, come si

dirà, quando dovrem favellare della compilazione di quello, seguita nel

sesto secolo dell'umana Redenzione.

§. I. _Dell'uso, e autorità di questo Codice nell'Occidente, ed in

queste nostre province._

Compilato adunque che fu in questo anno 438 il Codice di Teodosio, e

per pubblica autorità promulgato, fu subito ricevuto, non meno per

l'Oriente, che per l'Occidente. Nell'Oriente acquistò immantenente

tutto il vigore, perchè Teodosio suo Autore, appena pubblicato, cacciò

fuori una sua _Novella_ diretta a Florenzio Prefetto P. dell'Oriente,

che porta il titolo _de Theodosiani Codicis auctoritate_, per la

quale vietò, che d'allora in poi a niuno fosse lecito nel Foro valersi

delle costituzioni d'altri Principi, se non di coloro, che in questo

Codice fossero inserite: incaricandogli ancora, che per mezzo di

pubblici editti, a tutti i Popoli, ed a tutte le province facesse noto

questo suo divieto, ed alla lor notizia portasse la promulgazione, ed

autorità, ch'egli dava a questo Volume.

Nell'Occidente non fu minore la sua fortuna; ancorchè Teodosio,

come quegli, a cui ubbidiva solamente l'Oriente, non potesse in

queste parti occidentali dargli quell'autorità, che gli diede nel

suo Imperio; nulladimeno, perchè prima con Valentiniano suo Collega

n'aveva egli comunicato il consiglio, anzi di concerto avevan ogni

lor opera a questo stesso fine indirizzata; non tantosto fu quello

ricevuto nell'Oriente, che Valentiniano gli diede tutta l'autorità

e forza nell'Occidente. Ancora avea prima questo Principe mandato a

Teodosio, ed a coloro, che furon eletti alla fabbrica di questo Codice,

suoi scrigni delle costituzioni promulgate in Occidente da' Principi

suoi predecessori, che 'l dominarono[495], ed insieme con esse aveva

raccolte ancora le costituzioni sue, che per tutto l'anno 425 aveva,

risedendo ora in Aquileja, ora in Roma, e finalmente in Ravenna, ove

trasferì la sua sede, promulgate; e fra queste, ancor quella sua famosa

Orazione, che molto all'intento di Teodosio conferiva, per la quale

a' disordini delle tante costituzioni, e de' libri de' Giureconsulti

si dava riparo, la qual Orazione da Teodosio fu inserita in questo

Codice, cioè quella parte solamente, in cui trattavasi de' libri

de' Giureconsulti, riputando superflua l'altra per le costituzioni

de' Principi; imperocchè egli sopra di ciò dava più esatta e minuta

providenza in questo stesso suo Codice.

Per questa cagione Valentiniano gli diede nell'Occidente il medesimo

vigore, che gli avea dato Teodosio nell'Oriente; e se bene non si legge

sopra ciò alcuna speziale sua costituzione, non può nondimeno cadervi

dubbio veruno: poichè anche dopo scorsi diece altri anni, ne' quali

da Teodosio s'erano promulgate molt'altre sue _Novelle_, e che in un

altro volume separato furon pubblicate, Valentiniano con espressa sua

_Novella_[496], la qual è fra le Teodosiane, quelle parimente confermò,

aggiungendovi questa ragione, _ut sicut uterque Orbis individuis

ordinationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur_. Oltre che

il rispetto e l'obbligazioni, che Valentiniano teneva con Teodosio eran

pur troppo grandi, essendo da lui stato creato Augusto, e da poi fatto

suo genero; ond'è, che Valentiniano il soleva chiamar padre, e Teodosio

a lui, suo figliuolo; quindi è, che nell'istessa _Novella_, facendo

menzione di questo Codice, come di già ricevuto nel suo Imperio, con

questi segni di stima ne favelli: _Gloriosissimus Principum Dominus

Theodosius Clementiae meae pater leges a se post Codicem Numinis

sui latas, nuper ad nos, sicut repetitis Constitutionibus caverat,

prosequente sacra praeceptione direxit_. Anzi fu tanta la venerazione,

in cui Valentiniano ebbe questo Codice, che nelle sue _Novelle_, le

quali da tempo in tempo infino all'anno 452 poco prima della sua morte

promulgò, sovente in confermazione de' suoi editti, e per dar loro

maggior autorità, valevasi delle leggi, che nel Codice di Teodosio

eran inserite: così nella Novella[497] 10 dell'anno 451, e nella

_Novella 12 de Episcopali judicio_ del 452, e nell'altra sotto il _tit.

de honoratis etc._ 45 si vede essersi servito delle leggi d'Onorio,

d'Arcadio, e di Graziano, che in questo Codice furono da Teodosio

inserite.

Ma quel che parrà strano, assai più fortunati successi ebbe questo

Codice nell'Occidente, che nell'Oriente: poichè nelle parti orientali

la sua durata non s'estese più, che a novant'anni, cioè fin a' tempi

di Giustiniano, il quale facendosi Autore d'un nuovo Codice, quello

estinse e cancellò; ma nell'Occidente ebbe eziandio presso a quelle

nazioni, che barbare si dicevan, assai miglior fortuna; poichè presso

agli Ostrogoti in Italia, a' Vestrogoti nelle Gallie e nelle Spagne,

e presso a' Borgogni, Franzesi e Longobardi, fu in tanta stima ed

onore avuto, che conforme alle leggi, che in quello si contenevano,

a lor piacque di reggere non pure i Popoli, che soggiogavano, ma loro

medesimi ancora, siccome nel progresso di quest'Istoria ne' seguenti

libri più partitamente dirassi. E per ultimo ne' nostri tempi, e

de' nostri avoli meritò questo Codice, che per la sua sposizione e

rischiaramento s'impiegassero le fatiche de più valorosi e sublimi

ingegni, che fiorissero ne' due ultimi secoli, quando risorto dalle

lunghe tenebre, nelle quali era giaciuto, per opera di Giovanni

Sicardo, che al sentir di Doujat[498] fu il primo, che lo cavò fuori

alla luce del mondo in Basilea, ancorchè assai tronco e mutilato;

ridotto poi in miglior forma nell'anno 1540 in Parigi da Giovanni

Tillio[499] (quegli che da Protonotario della Corte del Parlamento

di Parigi, e ch'ebbe parte nella fabbrica del processo della cotanto

famosa causa del Principe di Condè, fu da poi creato Vescovo di

Meaux) meritò che intorno a tant'opera impiegasse la sua dottrina

e diligenza eziandio l'incomparabile Cujacio; ed alla fine, che con

perpetui, e non mai abbastanza lodati commentarj, ricolmi della più

fina ed elevata erudizione, ponesse tutto se stesso, e tutto il suo

sapere ed accuratezza il diligentissimo Giacopo Gotofredo, il quale

morto al piacere dell'immortal suo nome, dopo le sue cotanto lunghe ed

ostinate fatiche, non potè aver la fortuna di sopravvivere a questa sua

impareggiabil opera, e degna d'immortale ed eterna memoria.

Ecco quali furono le vicende della giurisprudenza romana da' tempi

di Costantino M. insino all'Imperio di Teodosio il Giovane, e di

Valentiniano III suo collega: ecco con quali leggi essi governarono

l'uno e l'altro Imperio. I volumi, che giravan intorno, onde dovean

prendersi ed allegarsi le leggi per le controversie del Foro, ed

insegnarsi nell'Accademie, furono: de' Giureconsulti, i libri di

Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, e Modestino tenevano il primo luogo:

i trattati di Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, e degli altri

Giureconsulti celebrati da' sopraddetti cinque nei loro scritti, avevan

parimente tutta l'autorità e forza. Le note di Paolo, e di Ulpiano

fatte al Corpo di Papiniano furon in questi tempi da Valentiniano

rifiutate, ancorchè da poi da Giustiniano ricevute ed ammesse; ma le

sentenze di Paolo sopra ogni altro furono stimate, e di somma autorità

e vigore riputate.

Delle costituzioni de' Principi: i due Codici, Gregoriano ed

Ermogeniano, ne' quali le leggi de' Principi Gentili da Adriano

sin a Diocleziano furon raccolte, facevan in questi tempi piena

autorità, ancorchè per privato studio, senza commission pubblica, da

que' due G. C. fossero stati compilati: le costituzioni de' Principi

quivi raccolte, s'allegavano con piena fiducia nel Foro, e nelle

consultazioni: d'esse si servì, come s'è veduto nel primo libro, S.

Agostino[500], allegando una costituzione d'Antonino registrata nel

Codice Gregoriano: se ne valse l'Autor della collazione delle leggi

mosaiche colle romane, che secondo Gotofredo fiorì nel decorso del

sesto secolo ne' tempi di Cassiodoro; l'adoperò ancora l'Autor di

quell'antica consultazione, ch'oggi fra quelle di Cujacio leggiamo: e

ne' seguenti tempi anche Triboniano; e del loro Compendio, Papiano,

ed altri Scrittori de' tempi più bassi. E per ultimo era tenuto nel

maggior vigore ed autorità il _Codice_ di Teodosio, colle _Novelle_

recentemente da questo Principe, e da Valentiniano suo collega

promulgate.

Questi adunque furon i libri, ne' quali in questa età contenevasi

tutta la ragion civile de' Romani; dai quali ne' Tribunali, e nelle

Accademie, presso a' Professori, e Causidici, e presso a' Magistrati,

e Giudici si prendevan le norme del giudicare, dello scrivere, e

dell'insegnare. Insino a tali tempi non s'udiron leggi straniere in

queste province, che oggi formano il nostro Regno. Il venerando nome

solamente della legge romana era inteso e riverito, e conforme a'

suoi dettami furon quelle rette ed amministrate, fin che non furon

nuovamente infestate da quelle medesime Nazioni, che già in questi

tempi stessi aveanle cominciate a perturbare, le quali ancorchè non

osassero di fare alle romane leggi alcun oltraggio, anzi dassero a

quelle fra loro onorato luogo, non poteron però fra tanti ravvolgimenti

di cose rimaner così intere e salde, che non restassero contaminate,

ed in maggior declinazione, appresso non si vedessero, come si mostrerà

ne' seguenti libri di quest'Istoria.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 39 / 59 题