_Delle costituzioni de' Principi, onde formossi il Codice Teodosiano._
Non bastò a Teodosio d'aver in cotal guisa dato riparo alla cadente
giurisprudenza, e d'averla in cotal modo restituita nell'Accademie:
erano ancora pochi coloro, come dice l'istesso Teodosio[488], _qui
juris civilis scientia ditarentur, et soliditatem verae doctrinae
receperint_. L'immensa copia de' libri[489], la gran mole delle tante
costituzioni imperiali fra se discordanti, tenevagli ancor'in una
profonda oscurità e densa caligine. A toglier queste tenebre volse
finalmente Teodosio l'animo suo, onde alla fabbrica d'un nuovo Codice
tutto inteso, rifiutate le tante efimere costituzioni de' Principi
dettate secondo l'occasion de' tempi, e le molte inutili e fra di lor
contrarie, raccolse in un volume solamente quelle, che credè bastare
a quanto mai potesse occorrere ne' Tribunali per la decisione delle
cause.
Adunque nell'anno 438, come ben pruova l'avvedutissimo Gotofredo, non
già nell'anno 435 come stimò Cironio, e credettero altri, ingannati
dalla erronea soscrizione della Novella di Teodosio[490], fu tal
Codice da questo Principe compilato e pubblicato: alla fabbrica
del quale elesse otto insigni e nobili Giureconsulti, e come e' ci
testifica, di conosciuta fede, di famosa dottrina, e tale in somma
da potersi paragonare agli antichi. Il primo, che vi ebbe la maggior
parte, fu Antioco, già Prefetto P. ed Ex-Console, di cui s'incontrano
sovente presso a Marcellino, Suida, e Teodoreto onorate memorie. Fuvvi
Massimino, _vir Illustris_, come lo chiama Teodosio istesso[491],
_Exquaestor nostri Palatii, eminens omni genere literarum_. Fuvvi
Martirio, _vir Illustris, Comes, et Quaestor nostrae Clementiae
fide interpres_. Furonvi Speranzio, Apollodoro, e Teodoro, _viri
spectabiles, Comites sacri nostri Consistorii_. Fuvvi Epigenio, _vir
spectabilis, Comes, et Magister memoriae_; e per ultimo Procopio,
_vir spectabilis, Comes ex magistro libellorum, jure omnibus veteribus
comparandi_: tutti delle più sublimi dignità fregiati, e della dottrina
legale espertissimi.
L'impiego a lor dato in quest'opera fu di raccoglier le costituzioni
di molti Principi, che stavano nascose ed in tenebre sepolte, ed in un
corpo unirle: quelle poi raccolte, emendarle, e dalle molte brutture
ed errori purgarle: per ultimo colla maggior brevità in compendio
raccorciarle.
Era senza alcun dubbio assai grande la selva delle costituzioni degli
Imperadori cristiani, che da Costantino M. infine a questi tempi
s'erano nell'uno, e nell'altro Imperio diffuse e sparse; onde non
bisognò meno a questi Compilatori, che il numero di sedici libri, ne'
quali ancorchè accorciate, potessero accorle ed unirle. Imperciocchè
se si riguarda il tempo, che si framezza, non è meno di cento ventisei
anni, cioè dagli anni di Costantino 312 infino a questo anno 438; se
gl'Imperadori, le cui costituzioni in questo Codice si raccolsero, il
lor numero non è minore di sedici: Costantino M: tre suoi figliuoli
Costantino, Costanzo e Costante: Giuliano, Gioviano, Valentiniano,
Valente, Graziano, Valentiniano il Giovane, Teodosio M., Arcadio,
Onorio, Teodosio il Giovane, Costanzo e Valentiniano III; se le varie
sorte delle costituzioni, in esso s'incontrano non pur gli editti,
ma eziandio i varj rescritti, le molt'epistole a' Magistrati dirette:
l'orazioni al Senato, le prammatiche, gli atti, ed i decreti fatti nel
Concistoro de' Principi, e finalmente i molti lor mandati a' Rettori
delle province, ed a gli altri Ufficiali indirizzati.
Non fu certamente tralasciata niuna parte della pubblica e privata
ragione, che in questo Codice non si fosse trasferita, come è pur
troppo manifesto dall'argomento de' suoi libri, e dal novero de'
titoli. Delle costituzioni de' Principi appartenenti alla ragion
privata, a' contratti, a' testamenti, alle stipulazioni, a' patti,
all'eredità, e ad ogn'altro a questa attenente, se ne compilarono ben
cinque libri. Per quel che s'attiene alla ragion pubblica, niente evvi
che desiderare; qui si descrivono le funzioni di tutti i Magistrati,
dassi la _Notizia_ delle dignità, dassi la norma per le cose militari:
dispongonsi gl'impieghi degli Ufficiali: si stabiliscono l'accusazioni
criminali: si dichiarano le ragioni del Fisco: si dispongono le cose
appartenenti all'annona, ed a' tributi: si dà providenza al Comune
delle città, a' Professori, agli spettacoli, alle pubbliche opere,
agli ornamenti, ed in somma si prende cura e pensiero di tutto ciò,
che alla pubblica pace e tranquillità possa mai conferire. Nè si
tralasciò la ragion Pontificia, anzi un intero libro si compilò di
varie costituzioni a questa appartenenti, nelle quali varj negozj
ecclesiastici, ed alla religione attinenti, si diffiniscono: in guisa
che non v'è parte della ragion privata, pubblica, o divina, che in
questo Codice non si racchiuda.
I nomi de' Principi, che le proferirono, il luogo, il tempo, le persone
a cui furon indirizzate, perchè non s'invidiasse a' lor Autori la
gloria, e s'evitasse ogni confusione e disordine, non furon soppressi,
ma con ogni diligenza lasciati intatti.
Nondimeno l'opera non riuscì così esatta e compiuta, che in essa non
s'osservino molti difetti ed errori lungo di lor catalogo ne tessè il
diligentissimo Gotofredo[492], che non fa uopo qui rammemorargli; ma
non dee passarsi sotto silenzio quello gravissimo, e non da condonarsi
a Teodosio Principe cristiano, d'avervi anche in esso molte leggi
empie, e alla sua religione in tutto opposte, inserite. Il proponimento
suo fu delle costituzioni de' Principi cristiani solamente far
raccolta, incominciando da quelle del G. Costantino: perciò Prospero
Aquitanio chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Principi
legittimi furon raccolte, Principi legittimi appellando egli i Principi
cristiani, delle cui sole costituzioni era composto. In oltre il
suo disegno, ed il fine in compilarlo fu, affinchè potesse servir
nel Foro, e nelle cotidiane controversie allegarsi, e secondo le sue
leggi, quelle terminarsi in tempo, che la religion cristiana erasi già
fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonarglisi
d'avere ancor quivi mescolate molte costituzioni di Giuliano apostata,
affatto contrarie a molte altre di Principi cristiani, ed oltre ciò,
del titolo di _Divo_ decorarlo? Come inserirvi quelle costituzioni,
che a' suoi tempi avevan acquistata nota pur troppo chiara d'empietà
e di superstizione, come la _l._ 1. _de paganis_ di Costantino Magno,
nella quale si permette l'uso pubblico dell'Aruspicina, e l'altra
di Valentiniano il Vecchio, per la quale vien permessa la libertà di
qualunque religione, ed approvato anche l'uso dell'Aruspicina[493]?
Leggi ancorchè tollerabili, quando da quelli Principi per dura
necessità si proferirono, da non riferirsi però in un Codice, che
all'uso di un'altra età dovea servire, ed in tempi, nei quali la
religion cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi
potrà soffrire in esso la _l._ 4, _et_ 6. di Giuliano _de Sepulchris
violatis_, le quali sono piene di superstizione, e di gentilesmo; chi
la _l. ult._ di Valentiniano il Giovane collocata sotto il titolo _de
fide Catholica_, per la quale confermandosi il Conciliabolo d'Arimini
diedesi alla pestilente eresia d'Arrio maggior vigore e forza, che
non le poteron dare gli Autori medesimi, ed i suoi maggiori fautori
e parteggiani? Dovrebbe certamente l'animo suo essere stato rimosso
da questo misfatto, per quello generoso insieme, e pietoso rifiuto di
Benevolo, che ritrovandosi primo Cancelliere dell'Imperadrice Giustina,
l'unica promotrice di quella legge, non volle in alcun modo segnarla,
e contentossi anzi vivere privatamente nelle sue paterne case, che
rimanersi pien di stima in Corte partecipe di opera sì indegna. Chi per
ultimo le leggi da Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici,
e contra Crisostomo, e suoi Joanniti[494]?
Non così certamente si portaron i Compilatori del Codice di
Giustiniano, i quali tutte queste costituzioni rifiutarono, come si
dirà, quando dovrem favellare della compilazione di quello, seguita nel
sesto secolo dell'umana Redenzione.
§. I. _Dell'uso, e autorità di questo Codice nell'Occidente, ed in
queste nostre province._
Compilato adunque che fu in questo anno 438 il Codice di Teodosio, e
per pubblica autorità promulgato, fu subito ricevuto, non meno per
l'Oriente, che per l'Occidente. Nell'Oriente acquistò immantenente
tutto il vigore, perchè Teodosio suo Autore, appena pubblicato, cacciò
fuori una sua _Novella_ diretta a Florenzio Prefetto P. dell'Oriente,
che porta il titolo _de Theodosiani Codicis auctoritate_, per la
quale vietò, che d'allora in poi a niuno fosse lecito nel Foro valersi
delle costituzioni d'altri Principi, se non di coloro, che in questo
Codice fossero inserite: incaricandogli ancora, che per mezzo di
pubblici editti, a tutti i Popoli, ed a tutte le province facesse noto
questo suo divieto, ed alla lor notizia portasse la promulgazione, ed
autorità, ch'egli dava a questo Volume.
Nell'Occidente non fu minore la sua fortuna; ancorchè Teodosio,
come quegli, a cui ubbidiva solamente l'Oriente, non potesse in
queste parti occidentali dargli quell'autorità, che gli diede nel
suo Imperio; nulladimeno, perchè prima con Valentiniano suo Collega
n'aveva egli comunicato il consiglio, anzi di concerto avevan ogni
lor opera a questo stesso fine indirizzata; non tantosto fu quello
ricevuto nell'Oriente, che Valentiniano gli diede tutta l'autorità
e forza nell'Occidente. Ancora avea prima questo Principe mandato a
Teodosio, ed a coloro, che furon eletti alla fabbrica di questo Codice,
suoi scrigni delle costituzioni promulgate in Occidente da' Principi
suoi predecessori, che 'l dominarono[495], ed insieme con esse aveva
raccolte ancora le costituzioni sue, che per tutto l'anno 425 aveva,
risedendo ora in Aquileja, ora in Roma, e finalmente in Ravenna, ove
trasferì la sua sede, promulgate; e fra queste, ancor quella sua famosa
Orazione, che molto all'intento di Teodosio conferiva, per la quale
a' disordini delle tante costituzioni, e de' libri de' Giureconsulti
si dava riparo, la qual Orazione da Teodosio fu inserita in questo
Codice, cioè quella parte solamente, in cui trattavasi de' libri
de' Giureconsulti, riputando superflua l'altra per le costituzioni
de' Principi; imperocchè egli sopra di ciò dava più esatta e minuta
providenza in questo stesso suo Codice.
Per questa cagione Valentiniano gli diede nell'Occidente il medesimo
vigore, che gli avea dato Teodosio nell'Oriente; e se bene non si legge
sopra ciò alcuna speziale sua costituzione, non può nondimeno cadervi
dubbio veruno: poichè anche dopo scorsi diece altri anni, ne' quali
da Teodosio s'erano promulgate molt'altre sue _Novelle_, e che in un
altro volume separato furon pubblicate, Valentiniano con espressa sua
_Novella_[496], la qual è fra le Teodosiane, quelle parimente confermò,
aggiungendovi questa ragione, _ut sicut uterque Orbis individuis
ordinationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur_. Oltre che
il rispetto e l'obbligazioni, che Valentiniano teneva con Teodosio eran
pur troppo grandi, essendo da lui stato creato Augusto, e da poi fatto
suo genero; ond'è, che Valentiniano il soleva chiamar padre, e Teodosio
a lui, suo figliuolo; quindi è, che nell'istessa _Novella_, facendo
menzione di questo Codice, come di già ricevuto nel suo Imperio, con
questi segni di stima ne favelli: _Gloriosissimus Principum Dominus
Theodosius Clementiae meae pater leges a se post Codicem Numinis
sui latas, nuper ad nos, sicut repetitis Constitutionibus caverat,
prosequente sacra praeceptione direxit_. Anzi fu tanta la venerazione,
in cui Valentiniano ebbe questo Codice, che nelle sue _Novelle_, le
quali da tempo in tempo infino all'anno 452 poco prima della sua morte
promulgò, sovente in confermazione de' suoi editti, e per dar loro
maggior autorità, valevasi delle leggi, che nel Codice di Teodosio
eran inserite: così nella Novella[497] 10 dell'anno 451, e nella
_Novella 12 de Episcopali judicio_ del 452, e nell'altra sotto il _tit.
de honoratis etc._ 45 si vede essersi servito delle leggi d'Onorio,
d'Arcadio, e di Graziano, che in questo Codice furono da Teodosio
inserite.
Ma quel che parrà strano, assai più fortunati successi ebbe questo
Codice nell'Occidente, che nell'Oriente: poichè nelle parti orientali
la sua durata non s'estese più, che a novant'anni, cioè fin a' tempi
di Giustiniano, il quale facendosi Autore d'un nuovo Codice, quello
estinse e cancellò; ma nell'Occidente ebbe eziandio presso a quelle
nazioni, che barbare si dicevan, assai miglior fortuna; poichè presso
agli Ostrogoti in Italia, a' Vestrogoti nelle Gallie e nelle Spagne,
e presso a' Borgogni, Franzesi e Longobardi, fu in tanta stima ed
onore avuto, che conforme alle leggi, che in quello si contenevano,
a lor piacque di reggere non pure i Popoli, che soggiogavano, ma loro
medesimi ancora, siccome nel progresso di quest'Istoria ne' seguenti
libri più partitamente dirassi. E per ultimo ne' nostri tempi, e
de' nostri avoli meritò questo Codice, che per la sua sposizione e
rischiaramento s'impiegassero le fatiche de più valorosi e sublimi
ingegni, che fiorissero ne' due ultimi secoli, quando risorto dalle
lunghe tenebre, nelle quali era giaciuto, per opera di Giovanni
Sicardo, che al sentir di Doujat[498] fu il primo, che lo cavò fuori
alla luce del mondo in Basilea, ancorchè assai tronco e mutilato;
ridotto poi in miglior forma nell'anno 1540 in Parigi da Giovanni
Tillio[499] (quegli che da Protonotario della Corte del Parlamento
di Parigi, e ch'ebbe parte nella fabbrica del processo della cotanto
famosa causa del Principe di Condè, fu da poi creato Vescovo di
Meaux) meritò che intorno a tant'opera impiegasse la sua dottrina
e diligenza eziandio l'incomparabile Cujacio; ed alla fine, che con
perpetui, e non mai abbastanza lodati commentarj, ricolmi della più
fina ed elevata erudizione, ponesse tutto se stesso, e tutto il suo
sapere ed accuratezza il diligentissimo Giacopo Gotofredo, il quale
morto al piacere dell'immortal suo nome, dopo le sue cotanto lunghe ed
ostinate fatiche, non potè aver la fortuna di sopravvivere a questa sua
impareggiabil opera, e degna d'immortale ed eterna memoria.
Ecco quali furono le vicende della giurisprudenza romana da' tempi
di Costantino M. insino all'Imperio di Teodosio il Giovane, e di
Valentiniano III suo collega: ecco con quali leggi essi governarono
l'uno e l'altro Imperio. I volumi, che giravan intorno, onde dovean
prendersi ed allegarsi le leggi per le controversie del Foro, ed
insegnarsi nell'Accademie, furono: de' Giureconsulti, i libri di
Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, e Modestino tenevano il primo luogo:
i trattati di Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, e degli altri
Giureconsulti celebrati da' sopraddetti cinque nei loro scritti, avevan
parimente tutta l'autorità e forza. Le note di Paolo, e di Ulpiano
fatte al Corpo di Papiniano furon in questi tempi da Valentiniano
rifiutate, ancorchè da poi da Giustiniano ricevute ed ammesse; ma le
sentenze di Paolo sopra ogni altro furono stimate, e di somma autorità
e vigore riputate.
Delle costituzioni de' Principi: i due Codici, Gregoriano ed
Ermogeniano, ne' quali le leggi de' Principi Gentili da Adriano
sin a Diocleziano furon raccolte, facevan in questi tempi piena
autorità, ancorchè per privato studio, senza commission pubblica, da
que' due G. C. fossero stati compilati: le costituzioni de' Principi
quivi raccolte, s'allegavano con piena fiducia nel Foro, e nelle
consultazioni: d'esse si servì, come s'è veduto nel primo libro, S.
Agostino[500], allegando una costituzione d'Antonino registrata nel
Codice Gregoriano: se ne valse l'Autor della collazione delle leggi
mosaiche colle romane, che secondo Gotofredo fiorì nel decorso del
sesto secolo ne' tempi di Cassiodoro; l'adoperò ancora l'Autor di
quell'antica consultazione, ch'oggi fra quelle di Cujacio leggiamo: e
ne' seguenti tempi anche Triboniano; e del loro Compendio, Papiano,
ed altri Scrittori de' tempi più bassi. E per ultimo era tenuto nel
maggior vigore ed autorità il _Codice_ di Teodosio, colle _Novelle_
recentemente da questo Principe, e da Valentiniano suo collega
promulgate.
Questi adunque furon i libri, ne' quali in questa età contenevasi
tutta la ragion civile de' Romani; dai quali ne' Tribunali, e nelle
Accademie, presso a' Professori, e Causidici, e presso a' Magistrati,
e Giudici si prendevan le norme del giudicare, dello scrivere, e
dell'insegnare. Insino a tali tempi non s'udiron leggi straniere in
queste province, che oggi formano il nostro Regno. Il venerando nome
solamente della legge romana era inteso e riverito, e conforme a'
suoi dettami furon quelle rette ed amministrate, fin che non furon
nuovamente infestate da quelle medesime Nazioni, che già in questi
tempi stessi aveanle cominciate a perturbare, le quali ancorchè non
osassero di fare alle romane leggi alcun oltraggio, anzi dassero a
quelle fra loro onorato luogo, non poteron però fra tanti ravvolgimenti
di cose rimaner così intere e salde, che non restassero contaminate,
ed in maggior declinazione, appresso non si vedessero, come si mostrerà
ne' seguenti libri di quest'Istoria.