CAPITOLO VI.

_De' Giureconsulti, e loro libri; e dell'Accademia di Roma._

Quantunque la giurisprudenza de' Romani per la nuova divisione

dell'Imperio, per la nuova disposizione degli Ufficiali, e per la

nuova politia, e religione in esso introdotta, prendesse altri aspetti

e nuove forme, non può nulladimeno dubitarsi, che la cagione del

suo cambiamento e della sua declinazione, non in gran parte fosse

anche stata la perduta antica disciplina, e la mancanza d'una buona

educazione ne' giovani: mancata dunque la disciplina, e l'educazione,

si videro i giovani dati in braccio a' lussi, a' frequenti conviti,

alle delicatezze, a' giuochi, ed alle meretrici, siccome di questo

secolo appunto si doleva Ammiano Marcellino[477]: onde non potè

certamente produrre que' incorrotti e gravi Magistrati, quei saggi

e prudenti Giureconsulti, gli Africani, i Marcelli, i Papiniani, i

Paoli, ed i tant'altri insigni e rinomati, che ne' preceduti secoli

fiorirono. L'opera de' Giureconsulti, che ne' tempi di Costantino, e

de' suoi figliuoli, a que' primi lumi succederono (essendovi tra essi

stato un certo _Innocenzio_ cotanto da Eunapio celebrato, _Anatolio_,

ed alcuni altri d'oscuro nome) non si raggirava in altro, se non

ad insegnare ed esporre nell'Accademie ciò, che da que' preclari ed

incomparabili Spiriti trovavasi scritto, e di raccogliere, comentare,

e a miglior lezione ridurre i loro libri. Ed essendo mancato l'uso

dell'interpretazione, e de' responsi, e ridotto l'esercizio de'

Giureconsulti a due cose solamente, cioè all'insegnare nell'Accademie,

e all'arringare, o scrivere per le liti nel Foro, che tratto tratto

cominciò a farsi per danajo contra l'antica legge Cincia: si ridusse il

mestiere in questi tempi a tal vilipendio, che alla fine divenne arte

di liberti. Perciò Mamertino[478] soleva compiangere questa perduta

dignità della giurisprudenza, anche prima di Giuliano, ed amaramente

dolersi, e dire: _Juriscivilis scientia, quae, Manlios, Scaevolas,

Servios in amplissimum gradum dignitatis extulerat, libertorum

artificium dicebatur._ Presso a Fozio[479] si legge, che Asterio

Vescovo di Amasea, che visse intorno l'anno 400, raccontava esser

egli stato discepolo d'un certo Scita servo comprato da un cittadino

d'Antiochia, che pubblicamente professava giurisprudenza; quando presso

agli antichi Romani l'esercizio degli Oratori, o Padroni delle cause,

che erano gli Avvocati parlanti, era sì onorevole, che i Senatori

romani, e gli altri personaggi grandi vi menavan la lor giovanezza:

parimenti era il principal modo nello stato popolare di giungere alle

cariche grandi, poichè difendendo le cause gratuitamente, siccom'essi

facevano, obbligavano strettamente molte persone, ed acquistavano per

conseguenza un gran numero di clienti, e quindi un grandissimo rispetto

ed autorità fra il Popolo, che lor importava molto per conseguire i

grandi Ufficj. S'aggiungea, che coloro, che sapevan ben arringare,

avean un gran vantaggio nell'assemblee del Popolo, il quale si mena

volentieri per l'orecchie: onde avviene che nello Stato popolare

gli Avvocati sono ordinariamente quegli, che hanno più potenza od

autorità; ma sotto gl'Imperatori l'autorità degli Avvocati fu assai

diminuita, come dice l'Autore del Dialogo _de Oratoribus_, attribuito

a Tacito, perciocchè il favor popolare non serviva più a niente per

ottener le grandi cariche, ed allora fu, che non potendo più esser

ricompensati, se non con danari, divennero per tanto mercenarj; gli

Imperadori però non volendogli affatto abbassare, gli ridussero in

Milizia, attribuendo loro in conseguenza tutti que' belli privilegi,

che avevan i soldati, ed ancora altri particolari, spezialmente questo,

che dopo aver esercitata la loro carica per lo spazio di 29 anni,

divenissero Conti[480]. Ma se tanto abbassamento si fosse solamente

veduto ne' Giureconsulti, sarebbe stato più comportabile; penetrò egli

nell'Accademie ancora, e ne' Tribunali.

L'Accademia di Roma erasi per l'ignoranza e viltà de' Professori, e

per le dissolutezze degli Scolari ridotta a tal lagrimevole stato,

che Valentiniano il Vecchio, perchè non fosse affatto estinta, fu

neccessitato nell'anno 370, essendo in Treveri, promulgare una ben

lunga costituzione, che dirizzò ad Olibrio Prefetto della città di

Roma, nella quale XI leggi accademiche stabilì, dando riparo a molti

abusi in quella introdotti. Volle primieramente, che gli Scolari,

i quali dalle province dell'Imperio andavan a Roma per istudiare,

portassero lettere dimissoriali spedite da' Rettori, ovvero da'

Consolari, Correttori, o Presidi di quelle province donde partivano,

nelle quali lettere si esprimesse la loro patria, i loro natali, ed i

meriti e la dignità de' loro progenitori, e della loro razza.

Per II ordinò, che giunti in Roma dovessero presentar queste lettere al

Maestro del Censo, ed a' Censuali; III che questi Ufficiali avesser il

pensiero subito che gli Scolari eran entrati in Roma, di domandar loro

a quale professione intendevan applicare, se all'eloquenza romana o

greca, ovvero se volessero attendere a' più profondi studj, come della

filosofia, o giurisprudenza; IV che fosse cura e pensiero de' medesimi

Ufficiali assegnare agli Studenti gli Ospizj in luoghi lontani e remoti

da ogni disonestà; V che dovessero invigilare a' lor andamenti, e star

tutt'accorti per allontanargli dalle prave conversazioni, molto per

la gioventù pericolose; VI proibì Valentiniano a' medesimi Scolari la

troppa frequenza de' pubblici spettacoli, dando riparo con ciò a quegli

abusi, che Ammiano Marcellino si doleva d'essers'introdotti per questi

giovani, che consumavan il tempo in continui lussi, in amoreggiamenti,

ed in frequenti spettacoli, come corruttela di costumi, e cagione

d'allontanarsi dagli studj; VII proibì loro parimente gl'intempestivi e

frequenti conviti, ne' quali solevan per gran parte del giorno e della

notte menar l'ore in crapule, e tra mille licenziosi ragionamenti;

VIII che quegli Scolari, che contro queste leggi menassero vita

licenziosa, e indegnamente si portassero, dovessero severamente

punirsi, con battergli pubblicamente, indi scacciargli dalla città, e

fargli imbarcare, per mandargli donde eran venuti; IX stabilì il tempo

de' loro studj: che il ventesimo anno della loro età sia il fine di

quelli, quando prima ne' tempi di Diocleziano era nell'età di 25 anni,

e che cinque anni dovessero impiegare a' studj più gravi: siccome della

giurisprudenza particolarmente, stabilì ancora il nostro Giustiniano;

X ordinò, che si dovessero in un libro notare i nomi degli studiosi

in ciascun mese, quali essi fossero, e donde venissero, per sapersi

quanto tempo eran dimorati in Roma, ed il tempo ancora de' loro studj:

ciò che ancora oggi noi diciamo _Matricolarsi_, e descriversi nella

_Matricola_; XI Valentiniano stabilì, che dovesse ogn'anno mandarsi a

lui la Matricola, per conoscere quali fossero gli Studiosi in quella

descritti, acciocchè secondo il merito ed istituzione di ciascuno

potesse egli premiargli, e servirsene nel governo della Repubblica.

Cotanto questo provvido Principe ebbe a cuore l'educazione de' giovani,

e la riforma di questa Accademia; tanto che ristorata per queste

leggi, potè ne' seguenti anni richiamare a se, e dall'Affrica, e dalla

Francia, e dall'altre province occidentali, in gran numero i giovani

ad apprender le buone lettere, e la legge civile in Roma, che fu perciò

poi detta il domicilio delle leggi.

Si riparò da Valentiniano nel miglior modo che si potè la ruina

della giurisprudenza nell'Accademie; ma nel Foro, e ne' Tribunali era

pur troppo miserabile lo scempio, e l'aspro governo, che di quella

facevasi da' Giudici, e dagli Avvocati. La dappocaggine dei Magistrati,

e sovente la loro rapacità ed ambizione, l'ignoranza ancora degli

Avvocati, e più la malizia, ed i lor inganni avevan posto in confusione

tutte le costituzioni de' Principi, ed i libri de' Giureconsulti.

Da' soli Codici Gregoriano ed Ermogeniano poteva aversi certezza,

quando s'allegava qualche costituzione imperiale per la decisione

d'alcun litigio, e a quelli si dava tutto il peso e autorità: del

resto, tutto era disordine, e confusione. Perocchè da Costantino,

e da' suoi successori molte costituzioni eran state promulgate di

condizioni varie, appartenenti a diverse regioni de' due Imperj, ed

a varj Magistrati, secondo il bisogno indirizzate, e spesse volte fra

loro opposte; delle quali prima che da Teodosio il Giovane si fossero

in un certo volume raccolte e partite, non s'aveva distinta notizia, e

moltissime ne stavan sepolte; onde ciascun allegava, e cacciava fuori

quella costituzione, che pareagli condurre alla decision favorevole

della sua causa[481].

De' libri di tanti famosi e celebri Giureconsulti non minor era la

confusione ed il disordine. La notizia, che se n'aveva, era assai

confusa ed incerta: quale sentenza avesse per la disputazione del Foro

acquistata forza di legge, e dovessero i Giudici seguire, era uscito

dalla lor memoria; s'allegava indifferentemente, e sovente si recitava

un responso all'altro contrario; delle contrarietà de' quali era allora

il numero grandissimo, tanto che Giustiniano con tutti i suoi sforzi

non potè nella sua Compilazione toglierli affatto. A questa confusione

sen'aggiungeva un'altra considerabilissima, che que' Codici, i quali

giravano attorno fra le mani degli uomini, non essendo ancor in Europa

introdotto l'uso delle stampe, eran per l'incuria de' Librari, e degli

Antiquarj, scorrettissimi, e pieni di mille errori.

A riparar tanti danni, che per lungo tempo avevan ne' Tribunali a

questo lagrimevole stato ridotta la giurisprudenza, surse alla fine

Valentiniano III nell'Occidente, e Teodosio il Giovane nell'Oriente.

Questi Principi furono, che cospirando ad un medesimo fine, unirono

insieme la lor opera, ed il loro studio, prendendosi ciascuno a riparar

per la sua parte mali così gravi: Valentiniano a dar compenso a'

disordini, che per la dubbia autorità delle costituzioni de' Principi,

e varietà de' libri di Giureconsulti antichi ne seguivano; e Teodosio

ad impresa più nobile e generosa accingendosi, alla fabbrica d'un nuovo

Codice, ed allo ristabilimento dell'Accademia di Costantinopoli, volse

tutti i suoi pensieri.

Valentiniano adunque nell'anno 426 risedendo in Ravenna, dove aveva

trasferita la sede dell'Imperio, mandò al Senato di Roma una ben lunga

e prolissa orazione, per la quale fra le molte cose, a tutti questi

disordini spezialmente diede riparo: parte di questa orazione si legge

nel Codice di Teodosio, sotto il _tit. de Responsis prudentum_, e

parte, ancorchè in questo Codice oggi non sia, fu da Giustiniano[482]

però inserita nel suo, sotto il _tit. de Legibus_. In questa parte

registrata da Giustiniano dassi la norma, quali costituzioni imperiali,

quali rescritti potessero ne' giudicj leggersi ed allegarsi per le

decisioni delle cause, e quali fra quelle dovessero appresso i Giudici

aver forza e vigore: quali leggi, come generali, dovessero da tutti

ugualmente osservarsi, con eccettuarne que' rescritti, che a relazione,

e particolar richiesta furono in qualche particolar negozio emanati:

che non tutti i rescritti de' Principi, che dalle Parti si producevano

nei giudicj, avessero vigore; non quelli, che contro alle disposizioni

delle leggi, da' litiganti erano stati estorti; non quegli altri nè

meno, che contenevan surrezioni, ed orrezioni, i quali tutti volle, da'

Giudici si rifiutassero, e non s'eseguissero[483].

In quell'altra parte della sua orazione da Teodosio approvata, e nel

suo Codice inserita, dassi particolar provvidenza intorno a' libri

degli antichi Giureconsulti, che senz'ordine sparsi in questa età erano

di non poca confusione.

Volle primieramente, che agli scritti di questi cinque Giureconsulti,

cioè di Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, e Modestino si prestasse

intera fede, ed allegati e ne' giudicj letti, avessero appo i Giudici

tutta la forza, e tutta l'autorità per la decisione delle cause.

II Che quest'istessa forza avessero le sentenze, ed i trattati di

Scevola, di Sabino, di Giuliano, di Marcello, e degli altri G. C., che

da que' cinque nelle lor opere fossero stati inseriti, o che da essi

si celebrassero. Gli scritti di questi antichi Giureconsulti eran in

Occidente allora ancor in essere, se bene nel Regno di Tolosa appo i

Goti ne' tempi posteriori fossero dispersi, come testifica l'Interprete

su questa costituzione di Valentiniano. In Oriente però si conservarono

fino a' tempi di Giustiniano, il quale di questi scritti si valse

nella sua compilazione delle Pandette. III Diede le cautele, e la

norma in qual maniera i Giudici potessero sicuramente degli scritti di

questi G. C. valersi nella decisione delle cause, e come i Causidici

dovessero allegargli, cioè, che quelli, che per lo più si portavan

attorno inemendati e scorretti, si riscontrassero co' Codici emendati:

per le quali correzioni solevan in quest'età, non solamente per li

libri di giurisprudenza, ma di tutt'altre professioni, scegliersi

uomini i più dotti, ed i più esatti Gramatici di questi tempi; de'

quali non altro era la loro cura e studio, se non di ridurre ad una

perfetta lezione col confronto de' più esatti ed emendati testi, gli

scritti, che correvano per le mani de' Professori. Siccome altresì

all'emendazione degli esemplari di Livio, e de' libri della Scrittura

Sacra spezialmente, ove le scorrezioni erano più perniziose, furon

impiegati uomini avvedutissimi. Di Luciano, testimone dignissimo ne è

Suida: ed Ireneo scongiurava il suo libraro _per dominum nostrum Jesum

Christum, et gloriosum ejus adventum, quo judicaturus est vivos, et

mortuos, ut conferat postquam transcripserit, et emendet ad exemplar

unde descripsit_. L'istessa sollecitudine ebbero Aponio, Girolamo, ed

Agostino, i quali non molto si curavano de' ricchi e vistosi Codici, ma

tutto il loro studio era d'avergli esatti ed emendati[484]. Cotanto in

questi tempi s'invigilava a tal opera, come quella, che riputavasi di

somma importanza; poichè da ciò sovente dipendeva la decisione di molte

controversie nella Chiesa, e d'infinite cause nel Foro.

Diffinì in oltre Valentiniano, siccome abbiamo anche altrove ricordato,

che quando ne' giudicj venivan allegate diverse ed opposte sentenze

di questi antichi e famosi Giureconsulti, dovesse il maggior numero

degli Autori prevalere, cioè, che le loro sentenze si numerassero,

non si pesassero, ed a quello dovesse il Giudice appigliarsi, di che

ebbe poi contrario sentimento Giustiniano; ma se il caso portasse,

che il numero dell'una parte, e dell'altra fosse uguale, volle che

fra tutti soprastasse Papiniano, in guisa che prevalesse quella

parte, che dal suo canto trovavasi avere sì illustre Giureconsulto:

la qual prerogativa non dovrà sembrar strana per Papiniano, riputato

in ogni età il più insigne di tutti gli altri, quando ne' tempi de'

nostri avoli si narra, che simile prerogativa per decreto regio

fosse stata ancora conceduta a Bartolo per la Spagna e per la

Lusitania, se dobbiamo prestar fede a Gio. Batista de Gazalupis,

che lo rapporta[485]. Maggiore fu quella di S. Gio. Crisostomo

nell'interpretazione delle Scritture Sacre; giacchè nella Chiesa

orientale fu per invecchiata consuetudine introdotto, che la di lui

interpretazione dovesse preporsi a quanto mai dagli altri Padri della

Chiesa si fosse variamente esposto: siccome nell'occidentale di gran

peso furono anche le sue interpretazioni; di che ben chiari testimoni

posson essere a noi Girolamo, ed Agostino. Di vantaggio stabilì

Valentiniano, che se in tutto, e d'autorità, e di numero fossero pari

le sentenze allegate, in questo caso al prudente arbitrio del Giudice

il tutto si rimettesse, il quale fra se medesimo con giusta bilancia

pesando l'opinioni, a quelle dovesse attenersi, che più giuste, e

all'equità conformi reputasse.

Per ultimo le note di Paolo, e d'Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano

lor maestro, rifiutò, e volle che niuna autorità avessero ne' giudicj:

ed in questo altresì fu poi differente il sentimento di Giustiniano,

il quale non affatto le rifiutò, ma molte, e particolarmente quelle di

Paolo, nella compilazione de' Digesti mescolò e ritenne: le Sentenze

di Paolo però, ordinò Valentiniano, che sempre valessero, ed avessero

ogni autorità e vigore. E di questa costituzione di Valentiniano,

e dell'altre simili in questi tempi promulgate, intese Giustiniano,

quando disse, ch'era stato ordinato, che le sentenze de' Giureconsulti

avessero tanta autorità, sicchè non fosse lecito a' Giudici

allontanarsi da' loro responsi, siccome fu anche da noi avvertito nel

primo libro di questa Istoria.

Tale fu la providenza di Valentiniano III acciocchè nel Foro si

togliessero que' perpetui disordini, e quelle confusioni, che recava

la poca notizia delle costituzioni de' Principi, e de' libri de'

Giureconsulti: onde fu in Occidente restituita la giurisprudenza, nel

miglior modo che fu possibile, a qualche dignità e splendore.

§. I. _Dell'Accademia di Costantinopoli._

Ma maggiori furon gli sforzi di Teodosio il Giovane, per ristorare

la giurisprudenza in Oriente: egli cominciò dodeci anni prima della

fabbrica del suo nuovo Codice a ripararla nell'Accademie. Costantino

il Grande fin dall'anno 332 per fornir la città di Costantinopoli di

tutto ciò che mai fosse di rado ed eccellente, e per renderla in tutto

emula di Roma, aveva posta ogni sua cura e diligenza, ad invitare in

quella molti Professori di lettere. Costanzo suo figliuolo verso l'anno

354 l'adornò d'una famosa Biblioteca, onde Temistio perciò il cumulò di

tante lodi. Valente nell'anno 372 l'accrebbe grandissimamente, tanto

che volle, che alla conservazione della medesima vi fossero sette

Antiquarj, quattro greci e tre latini, i quali badassero a comporre

i Codici, ed a riparar quelli dal tempo consumati, ed altri Ministri

destinò, perchè ne avessero cura e pensiero. Niuno però infino a' tempi

di Teodosio il Giovane, pensò a stabilire in questa città un'Accademia,

che potesse pareggiar quella di Roma. Teodosio adunque fu colui, che

nell'anno 425 pensò di stabilirla: il suo luogo fu il Campidoglio

nella regione VIII lontana dal mare, e mediterranea, ricca di molti

portici costrutti a questo fine, e fu perciò chiamata _Capitolii

Auditorium_. Acciocchè abbondasse di Professori, e di Scolari, e

ritenesse quella dignità e grandezza, ch'egli intendeva di dargli,

stabilì, che i Professori non potessero insegnar la gioventù fuori

di questo Auditorio nelle private _celle_, come prima soleva farsi in

Roma. Assegnò a quest'Accademia molti Professori secondo la facultà,

che dovevan appararsi; e tutti arrivavan al numero di trent'uno. Tre

Oratori per la romana eloquenza, e diece Gramatici. Per l'eloquenza

greca stabilì cinque Sofisti, e parimente diece Gramatici: onde

vent'otto eran coloro, parte Gramatici, parte Oratori e Sofisti, perchè

di queste facultà istruissero la gioventù. Per coloro poi, che a più

profonde scienze volevan impiegarsi, ne stabilì tre solamente, uno per

la filosofia, e per la giurisprudenza due, i quali in essa insegnassero

le leggi civili[486]. A' tempi dello stesso Teodosio vi spiegò le leggi

Leonzio famoso Giureconsulto, che tra' Legisti fu il primo ad aver

l'onore e 'l grado di Conte Palatino: nè mancaron da poi altri celebri

Professori, che la renderon chiara ed illustre. A' tempi di Giustiniano

professaron quivi giurisprudenza Teotilo, e Cratino, que' medesimi, che

chiamati da lui intervennero alla fabbrica dei Digesti[487].

Nè fu minore in quest'Accademia il concorso dei giovani per apprender

legge civile, di quello, che nell'Occidente teneva Roma, e Berito

nell'Oriente. E maggiore eziandio si vide, quando da Giustiniano

fu vietato all'altre Accademie, come a quella d'Alessandria e di

Cesarea, d'esplicar le leggi, non concedendo licenza ad altre, fuorchè

nell'Oriente, a quella di Berito, ed a questa di Costantinopoli, e

nell'Occidente a quella di Roma.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 38 / 59 题