CAPITOLO V.

_Delle nuove leggi, e nuova giurisprudenza sotto Costantino, e suoi

successori._

La nuova disposizione dell'Imperio di Costantino, siccome portò tante

mutazioni nello stato civile delle sue province, così ancora all'antica

giurisprudenza de' Romani fu cagione di varj cambiamenti. Cominciò

quella a prender nuova forma e nuovi aspetti, dappoichè cominciaron da

lui le nuove leggi, ponendo tutto il suo studio a cancellar l'antiche

ed introdurre nuovi costumi nell'Imperio: quindi è, che Giuliano soleva

chiamarlo _Novatore_ e perturbatore dell'antiche leggi e costumi[452]:

ecco per lui mutati i giudizj, ed abolite l'antiche formole, e nuovi

modi d'instruirgli introdotti. I Magistrati prendon altro nome, e se

talora si ritiene l'antico, diversa però è la loro giurisdizione e

vario l'impiego; s'introducono nuove dignità, e differenti veggonsi non

pur gli Ufficiali del palazzo, ma della Milizia ancora: varie fra essi

e nuove sono le precedenze; onde avvenne, che nuovi nomi e nuovi titoli

attenenti alla loro giurisdizione ed autorità si leggano nel Codice di

Teodosio[453].

Ma per niun'altra più potente cagione si recò alla giurisprudenza

antica de' Romani tanto cambiamento, quanto che per la veneranda

religione cristiana, che abbracciata con tanto ardore da Costantino,

lo rendè tutto inchinato e desideroso di stabilir nuove leggi, le

quali secondo le massime di questa nuova religione dovettero essere

alquanto contrarie e difformi da quelle de' Gentili. Fu egli imprima

tutto inteso a mutare i costumi de' Romani e la lor antica religione: a

questo fine promulgò molti editti al Popolo romano indirizzati, ed a'

Prefetti di quella città, ed in tutti que' quattr'anni, che dimorò in

Roma, cioè dall'anno 319 fin all'anno 322 non ad altro attese: proibì

in Roma, che fu la città più attaccata alle superstizioni dell'antica

religione, che gli Aruspici potessero privatamente presagire de'

futuri avvenimenti, ancorchè in pubblico il permettesse: che i padroni

non potessero valersi della potestà, ch'aveano sopra i servi, se non

moderatamente e con sommo ritegno[454]; e ciò secondo le massime della

nuova religione, e per quel ch'esageravano i Padri della Chiesa, fra

i quali era Lattanzio, che non inculcava altro, se non che i servi,

come fratelli dovessero trattarsi da' loro Signori. Nuovi modi di

manumissioni introdusse nelle Chiese; perchè a costoro fosse più

agevole, e pronto l'acquisto della libertà[455]. Diede nuovo sistema a'

repudj, agli sponsali, ed a' matrimonj[456]; represse la leggerezza de'

divorzj e stabilì con più tenace nodo la santità degli sponsali e delle

nozze. Abolì le pene del celibato[457], e scosse altri pesanti gioghi,

che l'antica legge romana su la cervice degli uomini avea imposto[458].

Seguendo i dettami di questa nuova religione, fu terribile co' rapitori

delle vergini, e con coloro che disprezzando la santità delle nozze

si dilettavano di Venere vaga[459]; pose freno al concubinato, contro

al quale già prima avea cotanto declamato e scritto Lattanzio[460].

Vietò qualsivoglia opera nel dì di Domenica, e secondo il nuovo rito

della Chiesa, rendè feriati altri giorni, che prima non erano[461].

Volle che per qualunque formole o parole, che nelle chiese si facessero

le manumissioni, s'acquistasse a' manumessi piena libertà[462].

Concedè a tutti licenza, che liberamente potessero lasciare alle

chiese per testamento ciò, ch'essi volessero[463]: ed oltre di prender

lodevolmente la cura e la protezione della Chiesa, e de' suoi canoni,

volle anche intrigarsi, più di quel che forse comportava la dignità sua

imperiale, nelle quistioni sorte fra i Padri d'essa: onde rendè perciò

le contese più strepitose, e si diede maggior fomento alle discordie

e contenzioni, che non si sarebbe fatto, se quelle dispute a coloro

si fossero interamente lasciate, a' quali bene stavano: nè si sarebbe

veduta la Chiesa poco dappoi ardere fra l'accese faci degli Arriani,

che così la malmenarono; ma forse si sarebbe mantenuta con quella

schiettezza e simplicità, colla quale si mantenne in que' tre primi

secoli, e nella quale Cristo Redentor nostro l'avea lasciata.

Reputò a lui doversi appartenere il governo, e la politia esteriore

della Chiesa: perciò molte leggi attinenti a questo furon da lui

promulgate, vietando ai benestanti, ed a coloro ch'erano idonei

per l'amministrazione de' pubblici Ufficj, di poter assumere il

Chericato, permettendolo solamente ad uomini di tenue fortuna e di

bassa condizione[464]; e diede inoltre altri provvedimenti intorn'alle

persone e beni delle chiese. Quindi avvenne, che gli altr'Imperadori

a lui succeduti nell'Imperio e nella medesima religione, seguitando

le stesse pedate, varie altre costituzioni aggiugnessero appartenenti

alla politia esteriore della Chiesa, ed alle persone de' Vescovi e de'

Cherici, ed all'amministrazione e governo de' loro beni. E quantunque

di Valentiniano I. scriva Sozomeno[465], che poco s'impacciò di queste

cose, niente imponendo a' Sacerdoti, nè fu studioso di mutar nulla

di meglio, o di peggio nell'osservanze della Chiesa; contuttociò pur

si leggono nel Codice di Teodosio alcune sue costituzioni riguardanti

alla sua politia, e particolarmente intorno all'elezion de' Cherici,

e degli altri Ministri della Chiesa. Ma moltissime altre costituzioni

aggiunsero da poi tutti gli altri suoi successori, Valentiniano II,

Teodosio, Graziano, Arcadio, Onorio, e gli altri: tantocchè nei

tempi di Teodosio il Giovane, di queste leggi ne fu compilato un

intero libro, ch'è l'ultimo di quel suo Codice: e si vide perciò la

giurisprudenza romana per quella parte, che s'apparteneva alla ragion

divina, e pontificia, tutta diversa da quel di prima, ed affatto nuova,

e da quella difforme. Il qual istituto essendosi da poi continuato

dagli altri Imperadori, e particolarmente dal nostro Giustiniano,

cadde finalmente negli ultimi Imperadori d'Oriente, i quali abusando

la loro potestà, ridussero negli ultimi secoli dell'Imperio la cosa

in tale stato, che all'arbitrio del Principe sottomisero interamente

la religione: per la qual cosa fu da valentuomini[466] saviamente

avvertito, esser error grave di coloro, che dalle costituzioni novelle

di questi ultimi Imperadori vogliono prendere una sicura norma per

porre i giusti confini fra il Sacerdozio e l'Imperio, e fra l'una e

l'altra potestà: ma di ciò più diffusamente ci toccherà ragionare,

quando della politia ecclesiastica di questi tempi tratteremo.

Il zelo adunque della nostra religione, direttamente opposta a

quell'antica de Gentili, impresso nel cuore d'un Principe, a cui

ubbidiva l'uno e l'altro Imperio, potè variare i costumi, le leggi, e

gl'instituti degli uomini. Questo non solamente gli fece pensare alla

costruttura di nuovi tempj, ed all'abbattimento degli antichi, ma ciò,

che fra le leggi loro sembravagli o troppo superstizioso, o soverchio

sottile, mutava egli e cancellava: di che chiarissima testimonianza

ne danno le molte sue costituzioni, che a questo fine furon da lui

promulgate, e che si leggono nel Codice di Teodosio[467]. E Costanzo

suo figliuolo, che alL'Imperio gli succedè, tenne pure il medesimo

ordine, e volle ancor egli in molte cose allontanarsi dagli antichi

instituti, ed in cose di religione massimamente, com'è chiaro da molte

sue costituzioni, che si leggon in quel Codice[468].

Dal che ne nacque, che Costantino lasciò di se varia e diversa fama

appo i Cristiani, e presso a' Gentili. I nostri per questi fatti

il cumularon d'eccelse lodi; e quindi prese argomento Nazario[469]

nell'Orazion panegirica, che nell'anno 321 gli fece, d'innalzar le

sue lodi, con dire: _Novae leges, regendis moribus, et frangendis

vitiis constitutae, veterum calumniosae ambages recisae, captandae

simplicitatis laqueos perdiderunt_. Isidoro[470] nel libro dell'Origini

pur disse, che da Costantino cominciarono le _nuove leggi_: e Prospero

Aquitanico[471] chiamò Principi legittimi gli Autori di tali leggi,

perchè da' Principi Cristiani furono promulgate.

Ma presso a' Gentili, i quali mal volentieri soffrivano queste

mutazioni, così lui come Costanzo suo figliuolo furon acerbamente

biasimati e mal voluti. Perciò Gregorio, ed Ermogeniano Giureconsulti

ambedue Gentili che fiorirono sotto Costantino e suoi figliuoli,

dubitando, che per queste nuove costituzioni di Principi cristiani la

giurisprudenza de' Gentili non venisse affatto a mancare, si diedero a

compilare i loro Codici, ne' quali le leggi degl'Imperadori Gentili,

cominciando da Adriano infino a Diocleziano, uniron insieme; perchè

quanto più fosse possibile si ritenesse l'antica. E quindi avvenne,

che assunto all'Imperio Giuliano nipote del G. Costantino, come quegli

che nacque da Costanzo suo fratello, avendo pubblicamente rinunziata

la religione cristiana, ed abbracciato il paganesimo, ingegnossi a

tutto potere (ancorchè non gli paresse usare l'armi della crudeltà,

come avean fatti gli altri Imperadori Gentili suoi predecessori) di

ristabilire il culto dell'antica religione, e l'antiche leggi, per

abbattere il Cristianesimo: onde fu tutto rivolto a cancellare ciò,

che Costantino avea fatto, chiamandolo perciò, come narra Ammiano

Marcellino[472], _Novatore_ e perturbatore dell'antiche leggi, e

degli antichi costumi: _Julianum, memoriam Constantini, ut Novatoris,

turbatorisque priscarum legum, et moris antiquitus recepti, vexasse_;

molte sue leggi perciò ancor ora nel Codice di Teodosio si leggono,

per le quali è manifesto non avere avuto ad altro l'animo rivolto, che

ad abolir le leggi di Costantino, e restituir l'antiche: ecco quali

fossero le sue frequenti formole sopra di ciò: _Amputata Constitutione

Constantini patrui mei, etc. antiquum Jus, cum omni firmitate

servetur_[473]; ed altrove:[474] _Patrui mei Constantini Constitutionem

jubemus aboleri, etc. Vetus igitur Jus revocamus_. Ed avendo questo

Principe secondo l'antica disciplina di molte costituzioni accresciuta

la ragion civile, e sopra tutto invigilato alla spedizione delle

liti, avendo anche in gran parte recise l'imposizioni, che tiravan i

suoi predecessori, e dati chiari documenti della sua vigilanza, valor

militare, e di molte altre virtù, fu che non pure presso a' Gentili

acquistasse fama d'un Principe saggio e prudente, come Libanio[475]

per questo stesso l'innalza e lo magnifica nell'Orazion funebre, che

gli fece; ma che ancor da Zonara riportasse questi encomj; e ciò che

sembrerà strano, eziandio dai Scrittori di questi ultimi nostri tempi;

fra quali tiene il primo luogo Michele di Montagna[476], il quale oltre

a prender la di lui difesa dell'Apostasia, e d'altri misfatti, che

comunemente se gl'imputano, di eccessive lodi lo cumula, e fin'al cielo

l'estolle.

Ma perchè l'Imperio di questo Principe non durò più che due anni,

essendo stato nel fiore della sua età ucciso da' Parti, non avendo che

31 anni; succeduto Valentiniano il Vecchio nell'Occidente, e Valente

suo fratello nell'Oriente, Principi a' quali non era men a cuore la

religione cristiana, di quello che fu a Costantino; riuscì perciò

vano ogni sforzo di Giuliano contro di lei, la quale fu parimente

dagli altri Principi successori ritenuta, avvegnacchè mal concia e

depravata per la pestilente eresia d'Arrio, che attaccatasi ne' Capi

dell'Imperio, si diffuse per tutto l'orbe cristiano, e penetrò ancora

ne' petti delle Nazioni straniere; ed essendo da questi Principi state

calcate le medesime orme di Costantino, ed alle costui leggi altre lor

proprie aggiunte, si venne a dare alla giurisprudenza quell'aspetto e

quella forma, che nel Codice di Teodosio ora ravvisiamo.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 37 / 59 题