_Delle nuove leggi, e nuova giurisprudenza sotto Costantino, e suoi
successori._
La nuova disposizione dell'Imperio di Costantino, siccome portò tante
mutazioni nello stato civile delle sue province, così ancora all'antica
giurisprudenza de' Romani fu cagione di varj cambiamenti. Cominciò
quella a prender nuova forma e nuovi aspetti, dappoichè cominciaron da
lui le nuove leggi, ponendo tutto il suo studio a cancellar l'antiche
ed introdurre nuovi costumi nell'Imperio: quindi è, che Giuliano soleva
chiamarlo _Novatore_ e perturbatore dell'antiche leggi e costumi[452]:
ecco per lui mutati i giudizj, ed abolite l'antiche formole, e nuovi
modi d'instruirgli introdotti. I Magistrati prendon altro nome, e se
talora si ritiene l'antico, diversa però è la loro giurisdizione e
vario l'impiego; s'introducono nuove dignità, e differenti veggonsi non
pur gli Ufficiali del palazzo, ma della Milizia ancora: varie fra essi
e nuove sono le precedenze; onde avvenne, che nuovi nomi e nuovi titoli
attenenti alla loro giurisdizione ed autorità si leggano nel Codice di
Teodosio[453].
Ma per niun'altra più potente cagione si recò alla giurisprudenza
antica de' Romani tanto cambiamento, quanto che per la veneranda
religione cristiana, che abbracciata con tanto ardore da Costantino,
lo rendè tutto inchinato e desideroso di stabilir nuove leggi, le
quali secondo le massime di questa nuova religione dovettero essere
alquanto contrarie e difformi da quelle de' Gentili. Fu egli imprima
tutto inteso a mutare i costumi de' Romani e la lor antica religione: a
questo fine promulgò molti editti al Popolo romano indirizzati, ed a'
Prefetti di quella città, ed in tutti que' quattr'anni, che dimorò in
Roma, cioè dall'anno 319 fin all'anno 322 non ad altro attese: proibì
in Roma, che fu la città più attaccata alle superstizioni dell'antica
religione, che gli Aruspici potessero privatamente presagire de'
futuri avvenimenti, ancorchè in pubblico il permettesse: che i padroni
non potessero valersi della potestà, ch'aveano sopra i servi, se non
moderatamente e con sommo ritegno[454]; e ciò secondo le massime della
nuova religione, e per quel ch'esageravano i Padri della Chiesa, fra
i quali era Lattanzio, che non inculcava altro, se non che i servi,
come fratelli dovessero trattarsi da' loro Signori. Nuovi modi di
manumissioni introdusse nelle Chiese; perchè a costoro fosse più
agevole, e pronto l'acquisto della libertà[455]. Diede nuovo sistema a'
repudj, agli sponsali, ed a' matrimonj[456]; represse la leggerezza de'
divorzj e stabilì con più tenace nodo la santità degli sponsali e delle
nozze. Abolì le pene del celibato[457], e scosse altri pesanti gioghi,
che l'antica legge romana su la cervice degli uomini avea imposto[458].
Seguendo i dettami di questa nuova religione, fu terribile co' rapitori
delle vergini, e con coloro che disprezzando la santità delle nozze
si dilettavano di Venere vaga[459]; pose freno al concubinato, contro
al quale già prima avea cotanto declamato e scritto Lattanzio[460].
Vietò qualsivoglia opera nel dì di Domenica, e secondo il nuovo rito
della Chiesa, rendè feriati altri giorni, che prima non erano[461].
Volle che per qualunque formole o parole, che nelle chiese si facessero
le manumissioni, s'acquistasse a' manumessi piena libertà[462].
Concedè a tutti licenza, che liberamente potessero lasciare alle
chiese per testamento ciò, ch'essi volessero[463]: ed oltre di prender
lodevolmente la cura e la protezione della Chiesa, e de' suoi canoni,
volle anche intrigarsi, più di quel che forse comportava la dignità sua
imperiale, nelle quistioni sorte fra i Padri d'essa: onde rendè perciò
le contese più strepitose, e si diede maggior fomento alle discordie
e contenzioni, che non si sarebbe fatto, se quelle dispute a coloro
si fossero interamente lasciate, a' quali bene stavano: nè si sarebbe
veduta la Chiesa poco dappoi ardere fra l'accese faci degli Arriani,
che così la malmenarono; ma forse si sarebbe mantenuta con quella
schiettezza e simplicità, colla quale si mantenne in que' tre primi
secoli, e nella quale Cristo Redentor nostro l'avea lasciata.
Reputò a lui doversi appartenere il governo, e la politia esteriore
della Chiesa: perciò molte leggi attinenti a questo furon da lui
promulgate, vietando ai benestanti, ed a coloro ch'erano idonei
per l'amministrazione de' pubblici Ufficj, di poter assumere il
Chericato, permettendolo solamente ad uomini di tenue fortuna e di
bassa condizione[464]; e diede inoltre altri provvedimenti intorn'alle
persone e beni delle chiese. Quindi avvenne, che gli altr'Imperadori
a lui succeduti nell'Imperio e nella medesima religione, seguitando
le stesse pedate, varie altre costituzioni aggiugnessero appartenenti
alla politia esteriore della Chiesa, ed alle persone de' Vescovi e de'
Cherici, ed all'amministrazione e governo de' loro beni. E quantunque
di Valentiniano I. scriva Sozomeno[465], che poco s'impacciò di queste
cose, niente imponendo a' Sacerdoti, nè fu studioso di mutar nulla
di meglio, o di peggio nell'osservanze della Chiesa; contuttociò pur
si leggono nel Codice di Teodosio alcune sue costituzioni riguardanti
alla sua politia, e particolarmente intorno all'elezion de' Cherici,
e degli altri Ministri della Chiesa. Ma moltissime altre costituzioni
aggiunsero da poi tutti gli altri suoi successori, Valentiniano II,
Teodosio, Graziano, Arcadio, Onorio, e gli altri: tantocchè nei
tempi di Teodosio il Giovane, di queste leggi ne fu compilato un
intero libro, ch'è l'ultimo di quel suo Codice: e si vide perciò la
giurisprudenza romana per quella parte, che s'apparteneva alla ragion
divina, e pontificia, tutta diversa da quel di prima, ed affatto nuova,
e da quella difforme. Il qual istituto essendosi da poi continuato
dagli altri Imperadori, e particolarmente dal nostro Giustiniano,
cadde finalmente negli ultimi Imperadori d'Oriente, i quali abusando
la loro potestà, ridussero negli ultimi secoli dell'Imperio la cosa
in tale stato, che all'arbitrio del Principe sottomisero interamente
la religione: per la qual cosa fu da valentuomini[466] saviamente
avvertito, esser error grave di coloro, che dalle costituzioni novelle
di questi ultimi Imperadori vogliono prendere una sicura norma per
porre i giusti confini fra il Sacerdozio e l'Imperio, e fra l'una e
l'altra potestà: ma di ciò più diffusamente ci toccherà ragionare,
quando della politia ecclesiastica di questi tempi tratteremo.
Il zelo adunque della nostra religione, direttamente opposta a
quell'antica de Gentili, impresso nel cuore d'un Principe, a cui
ubbidiva l'uno e l'altro Imperio, potè variare i costumi, le leggi, e
gl'instituti degli uomini. Questo non solamente gli fece pensare alla
costruttura di nuovi tempj, ed all'abbattimento degli antichi, ma ciò,
che fra le leggi loro sembravagli o troppo superstizioso, o soverchio
sottile, mutava egli e cancellava: di che chiarissima testimonianza
ne danno le molte sue costituzioni, che a questo fine furon da lui
promulgate, e che si leggono nel Codice di Teodosio[467]. E Costanzo
suo figliuolo, che alL'Imperio gli succedè, tenne pure il medesimo
ordine, e volle ancor egli in molte cose allontanarsi dagli antichi
instituti, ed in cose di religione massimamente, com'è chiaro da molte
sue costituzioni, che si leggon in quel Codice[468].
Dal che ne nacque, che Costantino lasciò di se varia e diversa fama
appo i Cristiani, e presso a' Gentili. I nostri per questi fatti
il cumularon d'eccelse lodi; e quindi prese argomento Nazario[469]
nell'Orazion panegirica, che nell'anno 321 gli fece, d'innalzar le
sue lodi, con dire: _Novae leges, regendis moribus, et frangendis
vitiis constitutae, veterum calumniosae ambages recisae, captandae
simplicitatis laqueos perdiderunt_. Isidoro[470] nel libro dell'Origini
pur disse, che da Costantino cominciarono le _nuove leggi_: e Prospero
Aquitanico[471] chiamò Principi legittimi gli Autori di tali leggi,
perchè da' Principi Cristiani furono promulgate.
Ma presso a' Gentili, i quali mal volentieri soffrivano queste
mutazioni, così lui come Costanzo suo figliuolo furon acerbamente
biasimati e mal voluti. Perciò Gregorio, ed Ermogeniano Giureconsulti
ambedue Gentili che fiorirono sotto Costantino e suoi figliuoli,
dubitando, che per queste nuove costituzioni di Principi cristiani la
giurisprudenza de' Gentili non venisse affatto a mancare, si diedero a
compilare i loro Codici, ne' quali le leggi degl'Imperadori Gentili,
cominciando da Adriano infino a Diocleziano, uniron insieme; perchè
quanto più fosse possibile si ritenesse l'antica. E quindi avvenne,
che assunto all'Imperio Giuliano nipote del G. Costantino, come quegli
che nacque da Costanzo suo fratello, avendo pubblicamente rinunziata
la religione cristiana, ed abbracciato il paganesimo, ingegnossi a
tutto potere (ancorchè non gli paresse usare l'armi della crudeltà,
come avean fatti gli altri Imperadori Gentili suoi predecessori) di
ristabilire il culto dell'antica religione, e l'antiche leggi, per
abbattere il Cristianesimo: onde fu tutto rivolto a cancellare ciò,
che Costantino avea fatto, chiamandolo perciò, come narra Ammiano
Marcellino[472], _Novatore_ e perturbatore dell'antiche leggi, e
degli antichi costumi: _Julianum, memoriam Constantini, ut Novatoris,
turbatorisque priscarum legum, et moris antiquitus recepti, vexasse_;
molte sue leggi perciò ancor ora nel Codice di Teodosio si leggono,
per le quali è manifesto non avere avuto ad altro l'animo rivolto, che
ad abolir le leggi di Costantino, e restituir l'antiche: ecco quali
fossero le sue frequenti formole sopra di ciò: _Amputata Constitutione
Constantini patrui mei, etc. antiquum Jus, cum omni firmitate
servetur_[473]; ed altrove:[474] _Patrui mei Constantini Constitutionem
jubemus aboleri, etc. Vetus igitur Jus revocamus_. Ed avendo questo
Principe secondo l'antica disciplina di molte costituzioni accresciuta
la ragion civile, e sopra tutto invigilato alla spedizione delle
liti, avendo anche in gran parte recise l'imposizioni, che tiravan i
suoi predecessori, e dati chiari documenti della sua vigilanza, valor
militare, e di molte altre virtù, fu che non pure presso a' Gentili
acquistasse fama d'un Principe saggio e prudente, come Libanio[475]
per questo stesso l'innalza e lo magnifica nell'Orazion funebre, che
gli fece; ma che ancor da Zonara riportasse questi encomj; e ciò che
sembrerà strano, eziandio dai Scrittori di questi ultimi nostri tempi;
fra quali tiene il primo luogo Michele di Montagna[476], il quale oltre
a prender la di lui difesa dell'Apostasia, e d'altri misfatti, che
comunemente se gl'imputano, di eccessive lodi lo cumula, e fin'al cielo
l'estolle.
Ma perchè l'Imperio di questo Principe non durò più che due anni,
essendo stato nel fiore della sua età ucciso da' Parti, non avendo che
31 anni; succeduto Valentiniano il Vecchio nell'Occidente, e Valente
suo fratello nell'Oriente, Principi a' quali non era men a cuore la
religione cristiana, di quello che fu a Costantino; riuscì perciò
vano ogni sforzo di Giuliano contro di lei, la quale fu parimente
dagli altri Principi successori ritenuta, avvegnacchè mal concia e
depravata per la pestilente eresia d'Arrio, che attaccatasi ne' Capi
dell'Imperio, si diffuse per tutto l'orbe cristiano, e penetrò ancora
ne' petti delle Nazioni straniere; ed essendo da questi Principi state
calcate le medesime orme di Costantino, ed alle costui leggi altre lor
proprie aggiunte, si venne a dare alla giurisprudenza quell'aspetto e
quella forma, che nel Codice di Teodosio ora ravvisiamo.