_Delle costituzioni de' Principi._
Se grande era il numero de' libri de' Giureconsulti, non minore poi
apparve l'ampiezza delle costituzioni de' Principi: tanto che vennero
a farsi delle medesime più compilazioni, e _Codici_. E quindi tutto
il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti: cioè a'
libri de' Giureconsulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro
Giustiniano le _Pandette_: ed alle costituzioni de' Principi, onde ne
sorsero le compilazioni di più _Codici_, e le molte collazioni per le
costituzioni _Novelle_; e ciò oltre alle _Instituzioni_, che solamente
per istruire la gioventù, vaga dello studio legale, furono compilate.
E poichè la narrazione di questi fatti n'ha trattenuti più di ciò, che
per avventura non richiedeva una general contezza, convien ora, che con
ugual diligenza facciam altresì distinta memoria delle costituzioni
di que' Principi, che prima di Costantino regnarono nella floridezza
della romana giurisprudenza: con che si renderà ancora di più chiara
intelligenza quel che avrà a dirsi nel proseguimento di quest'Istoria.
Approvato che fu dal Popolo romano il Principato, come alla Repubblica
più salubre ed espediente (_neque enim_, dice Dione[173], _fieri
poterat, ut sub populi Imperio ea diutius esset incolumis_) tutta
quella potestà, che teneva egli in promulgar le leggi, fu trasferita
al Principe, niente in sostanza presso di se rimanendo; imperocchè
il sentimento d'alcuni, che credettero il Popolo romano non essersi
spogliato della sua autorità, ma che solamente al Principe l'avesse
comunicata, è un errore così conosciuto, e da valentissimi Scrittori
dimostrato, che stimeremmo, oltre d'esser fuori del nostro istituto,
abbondar d'ozio a volerlo qui confutare. E somma simplicità certamente
sarebbe darsi a credere, che il Popolo romano non si fosse, o non
fosse stato affatto spogliato di quella potestà, solamente perchè
gl'Imperadori romani si fossero astenuti de' nomi di Re, e di Signore.
Fu questo un tratto di fina politica; poichè conoscendo esser questi
nomi al Popolo odiosi, mostraron anch'essi d'abbominargli; e di
vantaggio per non introdurre nella Repubblica in un tratto nuova
forma totalmente diversa, vollero ritenere i medesimi Magistrati, e
l'istesse solennità de' Comizj, e del Senato[174]: ma in sostanza sotto
queste speziose apparenze esercitavano la piena potestà regia, come ce
n'accertano[175] Alessandrino, e Dione[176] il qual dice: _Haec omnia
eo fere tempore ita sunt instituta: at re ipsa Caesar unus in omnibus
rebus plenum erat imperium habiturus; soggiungendo più innanzi: Hoc
pacto omne populi, Senatusque imperium ad Augustum rediit_. E molto
meno doveano cadere in quest'errore, perciocchè al Popolo rimanesse
quella immaginaria e vana ragione di dare gli suffragj, o quella
precaria e finta autorità del Senato nello stabilir le leggi; poichè
in questi tempi erano ancor rimasi, come savissimamente dice Tacito,_
vestigia morientis libertatis_; onde con verità, del Popolo romano
parlando, disse Giovenale[177], che colui, il quale innanzi dava
l'Imperio, i fasci, le legioni, e tutto, nei suoi giorni solamente due
cose ardentemente desiderava, _Panem et Circenses_.
Egli è però vero che procurando gl'Imperadori di mantener quella
medesima apparenza di Repubblica, s'usurparono non in un tratto, ma
a poco a poco la sovranità di quella; e che nel corso di molt'anni si
renderono da poi veri Monarchi; poichè il Senato romano dopo le guerre
civili, avendo, sia per timore o per lusinga, conferito a Giulio Cesare
il nome d'Imperadore, questo soprannome o titolo d'onore fu continuato
in appresso da Augusto, e poi da' suoi successori, che lo trovarono
molto acconcio a' loro disegni, prendendolo a doppio senso in cumulando
e giungendo insieme le sue due significazioni, la cui prima attribuiva
loro il puro comandamento in ultimo grado, quale è il comando militare
d'un General d'armata, e l'altro rendeva la lor carica perpetua e
continua in tutti i luoghi; la qual cosa non era degli altri uffici,
della Repubblica romana. E benchè nel cominciamento quest'Imperadori
facessero sembiante di contentarsi del comando militare libero ed
esente dalle forme, alle quali i Magistrati ordinari eran astretti, con
soggezione alla sovranità della Repubblica; nondimeno essi comandavan
assolutamente, e disponevano della Repubblica come loro piaceva,
per la qual cosa Svetonio chiamava la loro dominazione _speciem
principatus_[178].
Se tanta autorità dunque aveansi usurpata i primi Imperadori, allorchè
nella languente Repubblica conservavansi ancora reliquie d'antica
libertà: essendo poi di questa a poco a poco ogni immagine affatto
svanita, non si può dubitare che gl'Imperadori seguenti, di veri
Monarchi, e di Sovrani Principi il carattere e l'assoluta potestà
independentemente non esercitassero; e più quelli, che ritrovaronsi
poscia in Oriente, paese di conquista.
Trasferita per tanto nel Principe questa potestà, ciò che a lui
piacque ebbe vigor di legge; ma per accorta politica, chiamaron que'
loro ordinamenti, editti o costituzioni, e non leggi, simulando di
voler lasciare intatta al popolo la potestà di far le leggi[179].
Queste costituzioni de' Principi non erano d'una medesima spezie, ma
si distinguevano dal fine e dall'occasione, che aveva il Principe
quando le stabiliva. Alcun eran chiamate _Editti_; ed era allorchè
il Principe per se medesimo si moveva a promulgar qualch'ordine
generale per l'utilità ed onestà de' suoi sudditi, indirizzandolo o al
Popolo, o a' provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente,
al Prefetto del Pretorio. Altr'eran nomate _Rescritti_, i quali
dagl'Imperadori alle domande de' Magistrati, ovvero alle preghiere dei
privati s'indirizzavano. Eran ancora di quelle appellate _Epistole_;
ed accadeva quando il Principe rescriveva a' privati, che della loro
ragione il richiedeano; e venivan dette eziandio Epistole quelle,
che per occasion simile dirizzava egli talora al Senato, a' Consoli,
a' Pretori, a' Tribuni, ed a' Prefetti del Pretorio. Vi furono anche
di quelle, le quali chiamaronsi _Orazioni_, indirizzate al Senato,
colle quali gl'Imperadori confermavano i senatusconsulti; e sovente
si scrivevano anche a richiesta del Senato, o del Senato e del
Popolo insieme. Costituzioni parimente si dissero i _Decreti_, che si
profferivano su gli atti fabbricati nel concistoro del Principe; ed
era quando il Principe stesso conoscendo della causa, intese le parti,
profferiva il decreto. Fu questo lodevol costume degl'Imperadori non
abbastanza commendato da tutti gli Scrittori dell'Istoria Augusta, e
molti esempi n'abbiamo nel Codice di Teodosio[180], siccome altresì uno
molto elegante nelle _Pandette_ di Giustiniano[181]. E questi decreti,
ancorchè interposti in causa particolare, per la dignità ed eminente
grado di chi gli profferiva, avean in simiglianti casi forza e vigor di
legge[182].
Si leggono ancora nel codice Teodosiano[183] alcune costituzioni
appellate _Prammatiche_, promulgate in occasione di domande venute
da qualche provincia, città, o collegio; ed il Principe comandava
ciò che credea convenire; nelle quali quando ordinava doversi far
qualche cosa, chiamavansi _Jussiones_, quando si proibiva, e vietava
di farsi, eran dette _Sanctiones_. Ve n'eran in fine dell'altre, che si
dissero _Mandati_ de' Principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti
dirizzati a' Rettori delle province, a' Censitori, Inspettori, Tribuni,
e ad alcun'altri Ufficiali, in occasione di qualche particolar loro
bisogno, che per bene e quiete della provincia richiedeva spezial
providenza; de' quali mandati nel Codice di Teodosio se ne ha un titolo
intero[184].
Tutta questa sorte di costituzioni, delle quali ne sono pieni i Codici
di Teodosio e di Giustiniano, a tre spezie furon da Ulpiano[185]
ristrette; a gli _Editti_, ai _Decreti_, ed all'_Epistole_; ciò
che volle anche far Giustiniano, quando a queste tre parimente le
restrinse[186].
Fu veramente cosa di somma maraviglia, che fra quelli romani
Imperadori, che ressero l'Imperio fino a Costantino, essendovi stati
alcuni iniqui, crudeli, e più tosto mostri sotto spezie umana, come
Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla, ed altri; le
loro costituzioni nondimeno ugualmente splendessero di saviezza, di
giustizia e di gravità: tutte sagge, tutte prudenti, eleganti, brevi,
pesanti, e tutto diverse da quelle, che da Costantino, e dagli altri
suoi successori furon da poi promulgate, convenienti più tosto ad
Oratori, che a Principi[187]. Il che non altronde derivò, se non
da quel buon costume, ch'ebbero di valersi nel loro stabilimento
dell'opera di celebri Giureconsulti, senza il consiglio de' quali così
nell'amministrazione della Repubblica, come in tutte l'altre cose più
gravi, niente si facea. Per questa ragione dee presso di noi esser
in maggior pregio il Codice di Giustiniano, che quello di Teodosio;
imperocchè Giustiniano compilò il suo anche delle costituzioni
degl'Imperadori avanti Costantino, ciò che non fece Teodosio, che
solamente volle raccorre quelle de' Principi, che da Costantino
M. infino al suo tempo regnarono. E per questa ragione parimente
osserviamo, che alcune costituzioni, delle quali i Giureconsulti fanno
menzione nelle _Pandette_, si trovano nel Codice di Giustiniano, ma non
già possono leggersi in quello di Teodosio.