CAPITOLO VIII.

_Delle costituzioni de' Principi._

Se grande era il numero de' libri de' Giureconsulti, non minore poi

apparve l'ampiezza delle costituzioni de' Principi: tanto che vennero

a farsi delle medesime più compilazioni, e _Codici_. E quindi tutto

il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti: cioè a'

libri de' Giureconsulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro

Giustiniano le _Pandette_: ed alle costituzioni de' Principi, onde ne

sorsero le compilazioni di più _Codici_, e le molte collazioni per le

costituzioni _Novelle_; e ciò oltre alle _Instituzioni_, che solamente

per istruire la gioventù, vaga dello studio legale, furono compilate.

E poichè la narrazione di questi fatti n'ha trattenuti più di ciò, che

per avventura non richiedeva una general contezza, convien ora, che con

ugual diligenza facciam altresì distinta memoria delle costituzioni

di que' Principi, che prima di Costantino regnarono nella floridezza

della romana giurisprudenza: con che si renderà ancora di più chiara

intelligenza quel che avrà a dirsi nel proseguimento di quest'Istoria.

Approvato che fu dal Popolo romano il Principato, come alla Repubblica

più salubre ed espediente (_neque enim_, dice Dione[173], _fieri

poterat, ut sub populi Imperio ea diutius esset incolumis_) tutta

quella potestà, che teneva egli in promulgar le leggi, fu trasferita

al Principe, niente in sostanza presso di se rimanendo; imperocchè

il sentimento d'alcuni, che credettero il Popolo romano non essersi

spogliato della sua autorità, ma che solamente al Principe l'avesse

comunicata, è un errore così conosciuto, e da valentissimi Scrittori

dimostrato, che stimeremmo, oltre d'esser fuori del nostro istituto,

abbondar d'ozio a volerlo qui confutare. E somma simplicità certamente

sarebbe darsi a credere, che il Popolo romano non si fosse, o non

fosse stato affatto spogliato di quella potestà, solamente perchè

gl'Imperadori romani si fossero astenuti de' nomi di Re, e di Signore.

Fu questo un tratto di fina politica; poichè conoscendo esser questi

nomi al Popolo odiosi, mostraron anch'essi d'abbominargli; e di

vantaggio per non introdurre nella Repubblica in un tratto nuova

forma totalmente diversa, vollero ritenere i medesimi Magistrati, e

l'istesse solennità de' Comizj, e del Senato[174]: ma in sostanza sotto

queste speziose apparenze esercitavano la piena potestà regia, come ce

n'accertano[175] Alessandrino, e Dione[176] il qual dice: _Haec omnia

eo fere tempore ita sunt instituta: at re ipsa Caesar unus in omnibus

rebus plenum erat imperium habiturus; soggiungendo più innanzi: Hoc

pacto omne populi, Senatusque imperium ad Augustum rediit_. E molto

meno doveano cadere in quest'errore, perciocchè al Popolo rimanesse

quella immaginaria e vana ragione di dare gli suffragj, o quella

precaria e finta autorità del Senato nello stabilir le leggi; poichè

in questi tempi erano ancor rimasi, come savissimamente dice Tacito,_

vestigia morientis libertatis_; onde con verità, del Popolo romano

parlando, disse Giovenale[177], che colui, il quale innanzi dava

l'Imperio, i fasci, le legioni, e tutto, nei suoi giorni solamente due

cose ardentemente desiderava, _Panem et Circenses_.

Egli è però vero che procurando gl'Imperadori di mantener quella

medesima apparenza di Repubblica, s'usurparono non in un tratto, ma

a poco a poco la sovranità di quella; e che nel corso di molt'anni si

renderono da poi veri Monarchi; poichè il Senato romano dopo le guerre

civili, avendo, sia per timore o per lusinga, conferito a Giulio Cesare

il nome d'Imperadore, questo soprannome o titolo d'onore fu continuato

in appresso da Augusto, e poi da' suoi successori, che lo trovarono

molto acconcio a' loro disegni, prendendolo a doppio senso in cumulando

e giungendo insieme le sue due significazioni, la cui prima attribuiva

loro il puro comandamento in ultimo grado, quale è il comando militare

d'un General d'armata, e l'altro rendeva la lor carica perpetua e

continua in tutti i luoghi; la qual cosa non era degli altri uffici,

della Repubblica romana. E benchè nel cominciamento quest'Imperadori

facessero sembiante di contentarsi del comando militare libero ed

esente dalle forme, alle quali i Magistrati ordinari eran astretti, con

soggezione alla sovranità della Repubblica; nondimeno essi comandavan

assolutamente, e disponevano della Repubblica come loro piaceva,

per la qual cosa Svetonio chiamava la loro dominazione _speciem

principatus_[178].

Se tanta autorità dunque aveansi usurpata i primi Imperadori, allorchè

nella languente Repubblica conservavansi ancora reliquie d'antica

libertà: essendo poi di questa a poco a poco ogni immagine affatto

svanita, non si può dubitare che gl'Imperadori seguenti, di veri

Monarchi, e di Sovrani Principi il carattere e l'assoluta potestà

independentemente non esercitassero; e più quelli, che ritrovaronsi

poscia in Oriente, paese di conquista.

Trasferita per tanto nel Principe questa potestà, ciò che a lui

piacque ebbe vigor di legge; ma per accorta politica, chiamaron que'

loro ordinamenti, editti o costituzioni, e non leggi, simulando di

voler lasciare intatta al popolo la potestà di far le leggi[179].

Queste costituzioni de' Principi non erano d'una medesima spezie, ma

si distinguevano dal fine e dall'occasione, che aveva il Principe

quando le stabiliva. Alcun eran chiamate _Editti_; ed era allorchè

il Principe per se medesimo si moveva a promulgar qualch'ordine

generale per l'utilità ed onestà de' suoi sudditi, indirizzandolo o al

Popolo, o a' provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente,

al Prefetto del Pretorio. Altr'eran nomate _Rescritti_, i quali

dagl'Imperadori alle domande de' Magistrati, ovvero alle preghiere dei

privati s'indirizzavano. Eran ancora di quelle appellate _Epistole_;

ed accadeva quando il Principe rescriveva a' privati, che della loro

ragione il richiedeano; e venivan dette eziandio Epistole quelle,

che per occasion simile dirizzava egli talora al Senato, a' Consoli,

a' Pretori, a' Tribuni, ed a' Prefetti del Pretorio. Vi furono anche

di quelle, le quali chiamaronsi _Orazioni_, indirizzate al Senato,

colle quali gl'Imperadori confermavano i senatusconsulti; e sovente

si scrivevano anche a richiesta del Senato, o del Senato e del

Popolo insieme. Costituzioni parimente si dissero i _Decreti_, che si

profferivano su gli atti fabbricati nel concistoro del Principe; ed

era quando il Principe stesso conoscendo della causa, intese le parti,

profferiva il decreto. Fu questo lodevol costume degl'Imperadori non

abbastanza commendato da tutti gli Scrittori dell'Istoria Augusta, e

molti esempi n'abbiamo nel Codice di Teodosio[180], siccome altresì uno

molto elegante nelle _Pandette_ di Giustiniano[181]. E questi decreti,

ancorchè interposti in causa particolare, per la dignità ed eminente

grado di chi gli profferiva, avean in simiglianti casi forza e vigor di

legge[182].

Si leggono ancora nel codice Teodosiano[183] alcune costituzioni

appellate _Prammatiche_, promulgate in occasione di domande venute

da qualche provincia, città, o collegio; ed il Principe comandava

ciò che credea convenire; nelle quali quando ordinava doversi far

qualche cosa, chiamavansi _Jussiones_, quando si proibiva, e vietava

di farsi, eran dette _Sanctiones_. Ve n'eran in fine dell'altre, che si

dissero _Mandati_ de' Principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti

dirizzati a' Rettori delle province, a' Censitori, Inspettori, Tribuni,

e ad alcun'altri Ufficiali, in occasione di qualche particolar loro

bisogno, che per bene e quiete della provincia richiedeva spezial

providenza; de' quali mandati nel Codice di Teodosio se ne ha un titolo

intero[184].

Tutta questa sorte di costituzioni, delle quali ne sono pieni i Codici

di Teodosio e di Giustiniano, a tre spezie furon da Ulpiano[185]

ristrette; a gli _Editti_, ai _Decreti_, ed all'_Epistole_; ciò

che volle anche far Giustiniano, quando a queste tre parimente le

restrinse[186].

Fu veramente cosa di somma maraviglia, che fra quelli romani

Imperadori, che ressero l'Imperio fino a Costantino, essendovi stati

alcuni iniqui, crudeli, e più tosto mostri sotto spezie umana, come

Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla, ed altri; le

loro costituzioni nondimeno ugualmente splendessero di saviezza, di

giustizia e di gravità: tutte sagge, tutte prudenti, eleganti, brevi,

pesanti, e tutto diverse da quelle, che da Costantino, e dagli altri

suoi successori furon da poi promulgate, convenienti più tosto ad

Oratori, che a Principi[187]. Il che non altronde derivò, se non

da quel buon costume, ch'ebbero di valersi nel loro stabilimento

dell'opera di celebri Giureconsulti, senza il consiglio de' quali così

nell'amministrazione della Repubblica, come in tutte l'altre cose più

gravi, niente si facea. Per questa ragione dee presso di noi esser

in maggior pregio il Codice di Giustiniano, che quello di Teodosio;

imperocchè Giustiniano compilò il suo anche delle costituzioni

degl'Imperadori avanti Costantino, ciò che non fece Teodosio, che

solamente volle raccorre quelle de' Principi, che da Costantino

M. infino al suo tempo regnarono. E per questa ragione parimente

osserviamo, che alcune costituzioni, delle quali i Giureconsulti fanno

menzione nelle _Pandette_, si trovano nel Codice di Giustiniano, ma non

già possono leggersi in quello di Teodosio.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 19 / 59 题