_De' Giureconsulti, e loro libri._
Ma quel che principalmente alle leggi de' Romani recasse maggior
autorità e fermezza, fu l'essersi mai sempre lo studio della
giurisprudenza avuto in sommo pregio ed onore appresso gli uomini
nobilissimi di quella Repubblica. Conoscevano assai bene, che non mai
abbastanza si sarebbe provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole
e nude leggi, se nella città non vi fosse eziandio chi la lor forza
e vigore intendesse ed esponesse; e nell'infinita turba delle cose e
varietà degli affari, non potesse al Popolo giovare. Perciò vollero,
che a sì nobile esercizio si destinassero uomini sapientissimi ed i più
chiari lumi della città, i Claudj, i Sempronj, gli Scipioni, i Muzj, i
Catoni, i Bruti, i Crassi, i Lucilj, i Galli, i Sulpizj[146], ed altri
d'illustre nominanza; a' quali è manifesto, non altra cura essere stata
più a cuore, che lo studio della giurisprudenza, e la cognizione della
ragion civile; giovando al pubblico o colle loro interpretazioni, o
disputando, o insegnando, o veramente scrivendo. E qual altra gente
possiamo noi qui in mezzo recare, la quale colla romana potesse in ciò
contendere? Non certamente l'ebrea, la cui legal disciplina, essendo
molto semplice e volgare non fu mai avuta in molta riputazione[147].
Non i Greci stessi (per tralasciar d'altri) presso de' quali l'ufficio
de' Giureconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui e basse,
e la lor opera si raggirava solamente nell'azioni, nelle formole e
nelle cauzioni, in guisa che i Professori come quelli che erano della
più vile e bassa gente, non venivano decorati col venerando nome di
Giureconsulti, ma di semplici Prammatici; tanto che Cicerone[148]
soleva dire che tutte le leggi e costumi dell'altre Nazioni a fronte di
quelle de' Romani, gli sembravan ridevoli ed inette. Appresso dunque
i Romani solamente presiedevano, quasi custodi delle leggi, uomini
nobilissimi, dotati d'ogni letteratura e di sapienza incomparabile,
gravi, incorrotti, severi e venerabili, ne' quali era riposto tutto
il presidio de' cittadini: a costoro e per le pubbliche e per le
private cose si ricorreva per consiglio: a costoro o passeggiando
nel Foro, o sedendo in casa, non solamente per le cose appartenenti
alla ragion civile, ma per ogni altro affare ricorreva il padre di
famiglia volendo maritar la figliuola, ricorreva chi voleva comperare
il podere, coltivare il suo campo ed in somma non vi era deliberazione
così pubblica, come privata e domestica, che da' loro consigli non
dipendesse; tanto che soleva dire lo stesso Cicerone[149], che la
casa d'un Giureconsulto era l'oracolo della città. Avevano essi ancora
tre altre principali funzioni: il consigliar le parti ch'era l'unica
funzione degli antichi pratici: il consultare i Giudici su i punti del
diritto ne' processi che si dovean giudicare: e finalmente l'esser
assessori de' Magistrati per istruire e qualche volta per giudicare
i processi o con loro, o senza loro[150]: Avevan ancora un'altra
autorità cioè, che quando sopravveniva qualche difficile questione
in Roma, essi univansi tutti insieme per disputarla e concertarla, e
questa conferenza appellavasi _disputatio fori_, di cui Cicerone fa
menzione nel libro primo _ad Q. F._ e nelle _Topiche_; e quel ch'essi
risolvevano in tali assemblee era chiamato _Decretum_, ovvero _recepta
sententia_, la quale era una spezie di legge non iscritta, come tratta
molto metodicamente Revardo[151].
Ma se grande ed in sommo onore fu lo studio della giurisprudenza
ne' tempi della libera Repubblica, non minore fu certamente sotto
gl'Imperadori infin a' tempi di Costantino M. Poichè essendo negli
ultimi tempi del cadimento della Repubblica mancati tanti insigni G.
C. e per vizio del secolo tratto tratto introdottosi, che ciascuno
fidando solamente ne' suoi studj, pubblicamente interpretava a suo modo
le leggi, ed a suo talento consigliava e rispondeva, acciocchè per
la moltitudine de' Professori, o per la loro imperizia e sordidezza,
una cosa di tanto pregio ed importanza non s'avvilisse: ovvero come
dice Pomponio[152] (o qual altro si fosse l'Autore di quel libro)
affinchè fosse maggior l'autorità delle leggi, fu da Augusto stabilito
che indifferentemente niuno potesse arrogare a se questa potestà
come erasi fatto per lo passato; ma per sola sua autorità e licenza
interpretassero e rispondessero; e che ciò dovessero riconoscere per
suo beneficio; e per premio delle insigni loro virtù, della singolar
erudizione e per le perizia delle leggi civili: laonde ingiunse egli,
che si dovesse prender lettere da lui; e quindi avvenne che i G. C.
fossero riputati come ufficiali dell'Imperio; di che l'Imperadore
Adriano s'offese a ragione, dicendo, che non era dell'Imperadore dar
carattere di capacità, qual si richiede per esser Giureconsulto; ond'è
che Pomponio[153] saggiamente scrisse: _Hoc non peti, sed praestari
solere_. Di maniera che d'allora innanzi i Giureconsulti, consigliando
per l'autorità dell'Imperadore, erano come ufficiali pubblici[154], ed
in perpetuo magistrato: almeno come Manilio qualifica il Giureconsulto:
_Perpetuus populi privato in limine Praetor_.
Si vide ancora la giurisprudenza romana per li favori de' Principi
ne' medesimi tempi al colmo della sua grandezza e dell'onore; poichè
i Principi stessi, a' quali oggi solamente si commendan le discipline
matematiche, non altro studio maggiormente avevan a cuore, che quello
delle leggi: nè altri che i Giureconsulti negli affari più ardui e
gravi si chiamavan a consiglio. Così leggiamo d'Augusto prudentissimo
Principe, che volendo a' codicilli dar quella forza ed autorità,
che poi diede, dice il nostro Giustiniano[155] che convocò a se
uomini sapientissimi, tra i quali fu Trebazio, del cui consiglio
soleva sempre mai valersi nelle deliberazioni più serie e gravi.
Così parimente appresso gl'Istorici di que' tempi osserviamo, che
Trajano avesse in sommo onore Nerazio Prisco e Celso padre: Adriano
si servisse del consiglio di Celso figliuolo di Salvio Giuliano, e
d'altri insigni Giureconsulti[156]. Piacque ad Antonino Pio l'opera di
Volusio Meziano, d'Ulpio Marcello e d'altri. Marco Antonino Filosofo,
nelle deliberazioni e nello stabilir le leggi voleva sempre per
collega Cerbidio Scevola gravissimo Giureconsulto, al quale si dà
il pregio d'avere avuti per discepoli molti celebri Giureconsulti,
e fra gli altri Paolo, Trifonino, ed il grande e l'incomparabile
Papiniano: Alessandro Severo adoperava i consigli d'Ulpiano, nè da lui
stabilivasi costituzione senza il parere di venti Giureconsulti[157]:
Massimino il Giovane si serviva di Modestino. Nè per ultimo gli stessi
Imperadori nelle loro constituzioni medesime, vollero fraudare quei
grand'uomini del meritato onore; poichè in esse con sommi encomj si
valevano della coloro autorità come fecero Caro, Carino, e Numeriano
di Papiniano[158], e come fece Diocleziano, che con elogi si vale
dell'autorità di Scevola, e fecero altri Imperadori degli altri
Giureconsulti[159].
E nel vero chi attentamente considererà quel, che oggi è a noi rimaso
dell'opere di questi Giureconsulti (poichè di coloro, che fiorirono
ne' tempi della libera Repubblica poche cose ci restano) la maggior
parte delle quali non so se dobbiamo dolerci di Giustiniano, che per
quella sua compilazione ci tolse, ovvero lodarci di lui, perchè per
le vicende e revoluzioni delle cose mondane, senza quella forse niente
ne sarebbe a noi pervenuto; conoscerà chiaramente non solamente quanto
fosse ammirabile la loro saviezza e dottrina, ma s'accerterà eziandio
che niente dalla loro esattezza fu tralasciato per la deliberazione
di quanto mai potesse occorrere, o nel Foro, o negli altri affari
della Repubblica. Perciocchè a' Prammatici e Forensi si provvide
abbastanza co' libri delle _questioni_ e de' _responsi_, de' _decreti_,
delle _costituzioni_, dell'_epistole_ e de' _digesti_. A coloro che
ne' Magistrati, ed all'ufficio di giudicare venivan assunti, erano
ben pronti ed apparecchiati moltissimi libri degli ufficj de' vari
Magistrati, e della loro autorità e giurisdizione. Quei che delle cose
teoretiche eran vaghi per apprendere la disciplina legale, avevan
abbondantissimi fonti, onde il loro desiderio potessero adempiere:
trovavan chi con note pienissime a loro sponeva le leggi del Popolo
romano i Senatusconsulti, gli Editti de' Magistrati, l'Orazioni, le
Costituzioni de' Principi, ed i Responsi degli antichi Giureconsulti;
e chi compilasse speciali _trattati_ di quasi tutte le materie, che
alla giurisprudenza potessero mai appartenere. Nè mancarono ancora i
libri delle _varie lezioni_: e per ultimo, chi pensasse di ridurre a
certo metodo ed ordine la giurisprudenza istessa, come oltre di quel
che di se lasciò scritto Cicerone[160], lo ci dimostran l'iscrizioni
de' loro volumi, che ragionevolmente oggi deploriamo, gli _enchiridj_,
le _pandette_, le _regole_, le _sentenze_, le _definizioni_, i _brevi_,
ed i libri delle _instituzioni_. In guisa che se il corso di tanti
secoli e le funeste vicende del Mondo, siccome n'ha involati molti
altri pregi dell'antichità, non ci avesse tolt'i libri ancora di così
eminenti Giureconsulti, non avremmo certamente oggi bisogno dell'opere
di coloro, che nella barbarie de' tempi a questi succedettero; o
per meglio dire, non sarebbe stata data lor occasione di gravar la
giurisprudenza di tanti nuovi ed insipidi volumi.
Nè minore alla prudenza e diligenza de' medesimi fu la dignità e
l'eleganza dell'orazione. Egli è veramente cosa degna d'ammirazione,
che l'eleganza del dire sia in tutti così uguale e perfetta, ancorchè
non fiorissero in un tempo medesimo, ma distanti per secoli interi
che niente si possa aggiungere o desiderare; e se vuole porsi mente
al loro stile ed al carattere, non saprebbesi distinguere di leggieri
a qual di loro dovesse darsi il primo luogo: ed è degno ancora da
notarsi, ciocchè Lorenzo Valla[161] e Guglielmo Budeo[162] di questa
ugualità e nettezza di parole e di sentenze de' loro libri parlando,
lasciaron scritto, che se ad essi fu di maraviglia l'ugualità che
nell'epistole di Cicerone s'osservava, quasi che non da molti, ma da
un solo Cicerone fossero state scritte; maggiore senz'alcun dubbio era
quella, che dall'opere di questi Giureconsulti raccolte nelle Pandette
prendevano; siccome quelli i quali non in un istesso tempo, ma in tempi
lontanissimi e per secoli distanti ebbero vita: poichè incominciando
da Augusto infin a' tempi di Costantino M. sotto di cui pur furon in
pregio Ermogeniano, Arcadio Carisio Aurelio e Giulio Aquila (le memorie
de' quali anche da Giustiniano si veggono sparse ne' suoi cinquanta
libri de' Digesti) corsero ben tre secoli, ne' quali, se appresso
gl'Istorici Oratori e Poeti, e negli altri Scrittori osserviamo lunga
differenza di stile, in questi Giureconsulti però fu sempre uguale e
costante.
Non dovrà adunque sembrar cosa strana, se in decorso di tempo, (e
precisamente sotto Valentiniano III.) acquistassero tanta autorità
e forza le sentenze e l'opinioni di questi Giureconsulti, che dice
Giustiniano[163] essere stato finalmente deliberato, che i Giudici non
potessero nel giudicare allontanarsi da' loro Responsi.
Ma poichè questo è un punto d'istoria, che non ben inteso ha
cagionato in alcuni molti errori, però siami lecito avvertire che
ciò non dee sentirsi, come han creduto alcuni, che quest'autorità
l'acquistassero quando Augusto ingiunse di prender lettere da lui,
quasi che consigliando per l'autorità dell'Imperadore, avessero i loro
Responsi tanta forza ed autorità, sì che i Magistrati dovessero nel
giudicare seguitargli. Ciò repugna a tutta l'istoria legale; poichè
fin da' tempi della libera Repubblica fu data loro quest'autorità, ma
nel caso solamente, come abbiam di sopra narrato, quando sopravveniva
qualche difficile questione in Roma, ed essi univansi tutti insieme
per disputarla e diffinirla, e quel che da loro risolvevasi in tali
assemblee, era chiamato _decretum_, ovvero _recepta sententia_, ch'era
una spezie di legge non iscritta, dalla quale non potevan certamente
i Giudici allontanarsi nel decidere i piati: come quella che nel
foro lungamente disputata e ricevuta, avea acquistata forza e vigore
non inferior alle leggi medesime. Il che fu da poi anche praticato
di qualche lor sentenza nel Foro ricevuta a' tempi d'Augusto, e
sotto gli altr'Imperadori suoi successori. Ma è affatto repugnante
al vero, che, senza questo, ogni semplice lor sentenza ed opinione
avesse tosto che proferita, tanta autorità, sì che i Magistrati
dovessero inviolabilmente seguitarla; e ciò tanto meno ne' tempi
d'Augusto, quando le contese fra' Giureconsulti proruppero in manifeste
fazioni, onde si renderono così famose le Sette de' _Sabiniani_,
e de' _Cassiani_ da una parte; e de' _Proculejani_, e _Pegasiani_
dall'altra[164]. Nè giammai queste contese si videro più ostinate,
che sotto Augusto, quando la Repubblica cominciava a prender forma
di Principato; poichè sotto il di lui imperio erano per una parte
sostenute da Attejo Capitone discepolo d'Offilio; e per altra da
Antistio Labeone, discepolo di Trebazio: sotto Tiberio, da Massurio
Sabino, ch'ebbe per antagonista Nerva padre: sotto Cajo, Claudio
e Nerone, da _Cassio_ Longino, onde preser nome i _Cassiani_; e da
_Proculo_, onde i _Proculejani_: sotto i Vespasiani, da Relio _Sabino_,
onde sorsero i _Sabiniani_; e da Nerva figliuolo, e _Pegaso_, onde i
_Pegasiani_. E sotto Trajano, Adriano, ed infin a' tempi d'Antonino
Pio, furon dalla parte de' _Sabiniani_ e _Cassiani_, Prisco, Javoleno,
Alburnio, Valente, Tusciano e Salvio Giuliano: e da quella de'
_Proculejani_ e _Pegasiani_, Celso padre, Celso figliuolo e Prisco
Nerazio.
E se bene dopo Antonino Pio fosse mancato il fervore di così acerbe
contese, e le discordie non fossero cotanto ostinate, onde ne sorsero
i Giureconsulti _Mediani_[165], i quali non volendo soffrire la servitù
di giurare nelle parole de' loro maestri, prendessero altro partito non
perciò cessarono le controversie e l'opinioni difformi, in guisa che fu
d'uopo poi, che alcune si terminassero colle decisioni de' Principi.
Nè Giustiniano, ancorchè si vantasse per quella sua compilazione aver
tolte tutte queste dissensioni, potè molto lodarsi della diligenza
del suo Triboniano, il quale se bene desse ciò ad intendere a quel
Principe, non però moltissime ne scapparono dalla sua accuratezza,
ed oggi giorno se ne veggono i lor vestigj nelle _Pandette_; tanto
che coloro, i quali vivendo in tal pregiudicio per li vanti di
Giustiniano, si dieder a credere non esservi in quella compilazione
antinomia alcuna, quando poi s'abbattevano nella contrarietà di due
leggi, sudavano ed ansavano per conciliarle, nè altra impresa in fine
si trovavan avere per le mani, se non come suol dirsi _Peliam lavare_;
ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di proposito discordar da
Affricano, e così un Giurisconsulto dall'altro[166].
In tanta varietà di pareri, sarebbe sciocchezza il credere, che fosse
a' Magistrati imposta necessità di seguire le coloro opinioni, toltone
però quelle, che dopo lungo dibattimento fossero state nel Foro
ricevute. E molto meno ne' tempi d'Augusto, e degli altri Imperadori
infino a Costantino M., ne' quali presedevano Magistrati adorni di
molte rade ed insigni virtù, e ad essi per la loro dottrina e prudenza
era pur troppo noto, quali sentenze di Giureconsulti erano state nel
Foro ricevute, e seguentemente quali dovessero rifiutare, e di quali
tener conto ne' loro giudicj; senza che alla lor esperienza e sommo
sapere nulla confusione potè mai recare la varietà dell'opinioni. La
loro prudenza e dottrina, ed il fino giudicio non era inferior a quello
de' Giureconsulti medesimi; poichè i Romani mostrarono la lor sapienza
non pur nello stabilire le leggi e nell'interpretarle; ma conoscendo,
come dice Pomponio[167], che non si sarebbe a bastanza provveduto a'
bisogni de' cittadini colle sole leggi, e colle interpretazioni, che
a quelle si davano da' Giurisconsulti, se non si deputassero ancora
Giudici gravissimi, severi, incorrotti e sapientissimi, che potessero
a ciascheduno render sua ragione, grandissima per tanto fu la cura e
la diligenza, che posero a creare ottimi Magistrati. Onde ciò, che
dice Giustiniano essersi deliberato, che i Giudici non potessero
dalle opinioni e sentenze de' Giureconsulti allontanarsi, non dee
attribuirsi nè ad Augusto, come credettero Cujacio ed altri, del quale
certamente non può recarsi sopra ciò veruna costituzione, nè a niuno
degli altr'Imperadori di quei tempi, ne' quali la giurisprudenza
era nel colmo della sua magnificenza e grandezza: ma tener per
fermo, che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse
della costituzione[168] di Valentiniano III. quando caduta già la
giurisprudenza romana dal suo splendore, e mancati quei chiarissimi
Giureconsulti, e quei gravi ed incomparabili Magistrati, e succeduta
l'ignoranza delle leggi, delle sentenze e de' Responsi di quei lumi
della giurisprudenza, si ridusse la bisogna in tanta confusione e
disordine, che i Giudici per la loro dappocaggine non sapevan ciò,
che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli Avvocati eran
con false allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali, fu
uopo a Valentiniano dar norma a' Giudici, e stabilir loro di quali
Giureconsulti dovessero vedersi nel giudicare, e dalle sentenze de'
medesimi non partirsi. Rifiutò le note da Paolo e da Ulpiano fatte
a Papiniano (ma intorno a ciò fu da poi contraria la sentenza di
Giustiniano), ordinò in oltre, che recitandosi diverse sentenze,
dovesse vincere il maggior numero degli autori e se fosse il numero
uguale, dovesse preporsi quella parte, per la quale era Papiniano: e
per ultimo, che dovesse rimettersi alla moderazione ed arbitrio del
Giudice, se le sentenze riuscissero in tutto pari. Tanto riparo ne'
tempi di Valentiniano III fu mestiere darsi, ruinata già la legal
disciplina: il che non era necessario ne' tempi di que' chiarissimi
Giureconsulti infin al Gran Costantino, dove par che cessassero, dopo
Modestino, Ermogeniano ed Arcadio Carisio, questi famosi oracoli di
giurisprudenza; poichè alcun'altri, che fiorirono sotto di lui, e de'
suoi figliuoli d'oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del
Mondo, mancato già quell'antico e grave instituto dell'interpretazioni
e de' Responsi; e solamente furono contenti nelle scuole insegnare
ciò, che da quei primi si era scritto e trattato, come andrem appresso
divisando.
Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi
Giurisconsulti, e delle loro opere, solamente perchè il corpo delle
leggi, che dopo Costantino vagò per l'Oriente e per l'Occidente
era composto per la maggior parte delle loro sentenze; poichè delle
leggi delle XII tavole, dopo l'incursione de' Goti in Italia, e 'l
devastamento di Roma, nel qual tempo, al creder di Rittersusio[169],
quelle si perderono, non ne fu tramandato altro a' posteri, che
alcuni frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionisio, Agellio[170] e
singolarmente in alcuni libri di questi Giureconsulti si leggono; e ciò
che oggi di esse abbiamo, tutto si dee alla felicità de' nostri tempi
e de' nostri avoli, ed all'industria d'alcuni valent'uomini, che le
raccolsero ed interpretarono; fra' quali i primi furono Rivallio[171],
Oldendorpio, Forstero, Balduino, Contio, Ottomano, Revardo, Crispino,
Rosino, Pighio, ed Adriano Turnebo, a' quali succederono Teodoro
Marcilio, Francesco Piteo, Giusto Lipsio e Corrado Rittersusio; ed
ultimamente alla gran diligenza ed accuratezza di Giacomo Gottifredo
dobbiamo, che nelle sue tavole, secondo che furono da' Decemviri
composte, le ordinasse e disponesse. E dell'altre leggi, che dal Popolo
romano furono da poi stabilite, de' Plebisciti, de' Senatusconsulti,
e degli editti de' Magistrati, non altra notizia a' nostri maggiori ne
pervenne, se non quella, che nell'opere de' riferiti antichi Scrittori,
e sopra tutto ne' libri di questi stessi Giureconsulti si ritrova
notato; nel che parimente fu ammirabile la diligenza degli Scrittori
degli ultimi tempi, che con instancabile fatica l'andaron da' varj
marmi e tavole, e da' ruderi dell'antichità raccogliendo; e stupenda
certamente fu in ciò quella di Barnaba Brissonio[172], di Antonio
Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di Francesco Ottomano, di
Lipsio, e di molti altri amatori dell'antichità romana. Solamente
de' volumi di questi Giureconsulti, che dopo Augusto fiorirono ne'
tempi che a Costantino precedettero, era pieno il Mondo, e da' quali
si regolavano i Tribunali; tanto che da poi ne' tempi di Valentiniano
III per la lor confusione bisognò darvi provedimento; e ne' tempi, che
seguirono, per la loro moltitudine fu data occasione a Giustiniano di
far quella sua compilazione delle _Pandette_, che ne' seguenti secoli
infino a dì nostri formarono una delle due parti più celebri della
nostra giurisprudenza.