CAPITOLO VII.

_De' Giureconsulti, e loro libri._

Ma quel che principalmente alle leggi de' Romani recasse maggior

autorità e fermezza, fu l'essersi mai sempre lo studio della

giurisprudenza avuto in sommo pregio ed onore appresso gli uomini

nobilissimi di quella Repubblica. Conoscevano assai bene, che non mai

abbastanza si sarebbe provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole

e nude leggi, se nella città non vi fosse eziandio chi la lor forza

e vigore intendesse ed esponesse; e nell'infinita turba delle cose e

varietà degli affari, non potesse al Popolo giovare. Perciò vollero,

che a sì nobile esercizio si destinassero uomini sapientissimi ed i più

chiari lumi della città, i Claudj, i Sempronj, gli Scipioni, i Muzj, i

Catoni, i Bruti, i Crassi, i Lucilj, i Galli, i Sulpizj[146], ed altri

d'illustre nominanza; a' quali è manifesto, non altra cura essere stata

più a cuore, che lo studio della giurisprudenza, e la cognizione della

ragion civile; giovando al pubblico o colle loro interpretazioni, o

disputando, o insegnando, o veramente scrivendo. E qual altra gente

possiamo noi qui in mezzo recare, la quale colla romana potesse in ciò

contendere? Non certamente l'ebrea, la cui legal disciplina, essendo

molto semplice e volgare non fu mai avuta in molta riputazione[147].

Non i Greci stessi (per tralasciar d'altri) presso de' quali l'ufficio

de' Giureconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui e basse,

e la lor opera si raggirava solamente nell'azioni, nelle formole e

nelle cauzioni, in guisa che i Professori come quelli che erano della

più vile e bassa gente, non venivano decorati col venerando nome di

Giureconsulti, ma di semplici Prammatici; tanto che Cicerone[148]

soleva dire che tutte le leggi e costumi dell'altre Nazioni a fronte di

quelle de' Romani, gli sembravan ridevoli ed inette. Appresso dunque

i Romani solamente presiedevano, quasi custodi delle leggi, uomini

nobilissimi, dotati d'ogni letteratura e di sapienza incomparabile,

gravi, incorrotti, severi e venerabili, ne' quali era riposto tutto

il presidio de' cittadini: a costoro e per le pubbliche e per le

private cose si ricorreva per consiglio: a costoro o passeggiando

nel Foro, o sedendo in casa, non solamente per le cose appartenenti

alla ragion civile, ma per ogni altro affare ricorreva il padre di

famiglia volendo maritar la figliuola, ricorreva chi voleva comperare

il podere, coltivare il suo campo ed in somma non vi era deliberazione

così pubblica, come privata e domestica, che da' loro consigli non

dipendesse; tanto che soleva dire lo stesso Cicerone[149], che la

casa d'un Giureconsulto era l'oracolo della città. Avevano essi ancora

tre altre principali funzioni: il consigliar le parti ch'era l'unica

funzione degli antichi pratici: il consultare i Giudici su i punti del

diritto ne' processi che si dovean giudicare: e finalmente l'esser

assessori de' Magistrati per istruire e qualche volta per giudicare

i processi o con loro, o senza loro[150]: Avevan ancora un'altra

autorità cioè, che quando sopravveniva qualche difficile questione

in Roma, essi univansi tutti insieme per disputarla e concertarla, e

questa conferenza appellavasi _disputatio fori_, di cui Cicerone fa

menzione nel libro primo _ad Q. F._ e nelle _Topiche_; e quel ch'essi

risolvevano in tali assemblee era chiamato _Decretum_, ovvero _recepta

sententia_, la quale era una spezie di legge non iscritta, come tratta

molto metodicamente Revardo[151].

Ma se grande ed in sommo onore fu lo studio della giurisprudenza

ne' tempi della libera Repubblica, non minore fu certamente sotto

gl'Imperadori infin a' tempi di Costantino M. Poichè essendo negli

ultimi tempi del cadimento della Repubblica mancati tanti insigni G.

C. e per vizio del secolo tratto tratto introdottosi, che ciascuno

fidando solamente ne' suoi studj, pubblicamente interpretava a suo modo

le leggi, ed a suo talento consigliava e rispondeva, acciocchè per

la moltitudine de' Professori, o per la loro imperizia e sordidezza,

una cosa di tanto pregio ed importanza non s'avvilisse: ovvero come

dice Pomponio[152] (o qual altro si fosse l'Autore di quel libro)

affinchè fosse maggior l'autorità delle leggi, fu da Augusto stabilito

che indifferentemente niuno potesse arrogare a se questa potestà

come erasi fatto per lo passato; ma per sola sua autorità e licenza

interpretassero e rispondessero; e che ciò dovessero riconoscere per

suo beneficio; e per premio delle insigni loro virtù, della singolar

erudizione e per le perizia delle leggi civili: laonde ingiunse egli,

che si dovesse prender lettere da lui; e quindi avvenne che i G. C.

fossero riputati come ufficiali dell'Imperio; di che l'Imperadore

Adriano s'offese a ragione, dicendo, che non era dell'Imperadore dar

carattere di capacità, qual si richiede per esser Giureconsulto; ond'è

che Pomponio[153] saggiamente scrisse: _Hoc non peti, sed praestari

solere_. Di maniera che d'allora innanzi i Giureconsulti, consigliando

per l'autorità dell'Imperadore, erano come ufficiali pubblici[154], ed

in perpetuo magistrato: almeno come Manilio qualifica il Giureconsulto:

_Perpetuus populi privato in limine Praetor_.

Si vide ancora la giurisprudenza romana per li favori de' Principi

ne' medesimi tempi al colmo della sua grandezza e dell'onore; poichè

i Principi stessi, a' quali oggi solamente si commendan le discipline

matematiche, non altro studio maggiormente avevan a cuore, che quello

delle leggi: nè altri che i Giureconsulti negli affari più ardui e

gravi si chiamavan a consiglio. Così leggiamo d'Augusto prudentissimo

Principe, che volendo a' codicilli dar quella forza ed autorità,

che poi diede, dice il nostro Giustiniano[155] che convocò a se

uomini sapientissimi, tra i quali fu Trebazio, del cui consiglio

soleva sempre mai valersi nelle deliberazioni più serie e gravi.

Così parimente appresso gl'Istorici di que' tempi osserviamo, che

Trajano avesse in sommo onore Nerazio Prisco e Celso padre: Adriano

si servisse del consiglio di Celso figliuolo di Salvio Giuliano, e

d'altri insigni Giureconsulti[156]. Piacque ad Antonino Pio l'opera di

Volusio Meziano, d'Ulpio Marcello e d'altri. Marco Antonino Filosofo,

nelle deliberazioni e nello stabilir le leggi voleva sempre per

collega Cerbidio Scevola gravissimo Giureconsulto, al quale si dà

il pregio d'avere avuti per discepoli molti celebri Giureconsulti,

e fra gli altri Paolo, Trifonino, ed il grande e l'incomparabile

Papiniano: Alessandro Severo adoperava i consigli d'Ulpiano, nè da lui

stabilivasi costituzione senza il parere di venti Giureconsulti[157]:

Massimino il Giovane si serviva di Modestino. Nè per ultimo gli stessi

Imperadori nelle loro constituzioni medesime, vollero fraudare quei

grand'uomini del meritato onore; poichè in esse con sommi encomj si

valevano della coloro autorità come fecero Caro, Carino, e Numeriano

di Papiniano[158], e come fece Diocleziano, che con elogi si vale

dell'autorità di Scevola, e fecero altri Imperadori degli altri

Giureconsulti[159].

E nel vero chi attentamente considererà quel, che oggi è a noi rimaso

dell'opere di questi Giureconsulti (poichè di coloro, che fiorirono

ne' tempi della libera Repubblica poche cose ci restano) la maggior

parte delle quali non so se dobbiamo dolerci di Giustiniano, che per

quella sua compilazione ci tolse, ovvero lodarci di lui, perchè per

le vicende e revoluzioni delle cose mondane, senza quella forse niente

ne sarebbe a noi pervenuto; conoscerà chiaramente non solamente quanto

fosse ammirabile la loro saviezza e dottrina, ma s'accerterà eziandio

che niente dalla loro esattezza fu tralasciato per la deliberazione

di quanto mai potesse occorrere, o nel Foro, o negli altri affari

della Repubblica. Perciocchè a' Prammatici e Forensi si provvide

abbastanza co' libri delle _questioni_ e de' _responsi_, de' _decreti_,

delle _costituzioni_, dell'_epistole_ e de' _digesti_. A coloro che

ne' Magistrati, ed all'ufficio di giudicare venivan assunti, erano

ben pronti ed apparecchiati moltissimi libri degli ufficj de' vari

Magistrati, e della loro autorità e giurisdizione. Quei che delle cose

teoretiche eran vaghi per apprendere la disciplina legale, avevan

abbondantissimi fonti, onde il loro desiderio potessero adempiere:

trovavan chi con note pienissime a loro sponeva le leggi del Popolo

romano i Senatusconsulti, gli Editti de' Magistrati, l'Orazioni, le

Costituzioni de' Principi, ed i Responsi degli antichi Giureconsulti;

e chi compilasse speciali _trattati_ di quasi tutte le materie, che

alla giurisprudenza potessero mai appartenere. Nè mancarono ancora i

libri delle _varie lezioni_: e per ultimo, chi pensasse di ridurre a

certo metodo ed ordine la giurisprudenza istessa, come oltre di quel

che di se lasciò scritto Cicerone[160], lo ci dimostran l'iscrizioni

de' loro volumi, che ragionevolmente oggi deploriamo, gli _enchiridj_,

le _pandette_, le _regole_, le _sentenze_, le _definizioni_, i _brevi_,

ed i libri delle _instituzioni_. In guisa che se il corso di tanti

secoli e le funeste vicende del Mondo, siccome n'ha involati molti

altri pregi dell'antichità, non ci avesse tolt'i libri ancora di così

eminenti Giureconsulti, non avremmo certamente oggi bisogno dell'opere

di coloro, che nella barbarie de' tempi a questi succedettero; o

per meglio dire, non sarebbe stata data lor occasione di gravar la

giurisprudenza di tanti nuovi ed insipidi volumi.

Nè minore alla prudenza e diligenza de' medesimi fu la dignità e

l'eleganza dell'orazione. Egli è veramente cosa degna d'ammirazione,

che l'eleganza del dire sia in tutti così uguale e perfetta, ancorchè

non fiorissero in un tempo medesimo, ma distanti per secoli interi

che niente si possa aggiungere o desiderare; e se vuole porsi mente

al loro stile ed al carattere, non saprebbesi distinguere di leggieri

a qual di loro dovesse darsi il primo luogo: ed è degno ancora da

notarsi, ciocchè Lorenzo Valla[161] e Guglielmo Budeo[162] di questa

ugualità e nettezza di parole e di sentenze de' loro libri parlando,

lasciaron scritto, che se ad essi fu di maraviglia l'ugualità che

nell'epistole di Cicerone s'osservava, quasi che non da molti, ma da

un solo Cicerone fossero state scritte; maggiore senz'alcun dubbio era

quella, che dall'opere di questi Giureconsulti raccolte nelle Pandette

prendevano; siccome quelli i quali non in un istesso tempo, ma in tempi

lontanissimi e per secoli distanti ebbero vita: poichè incominciando

da Augusto infin a' tempi di Costantino M. sotto di cui pur furon in

pregio Ermogeniano, Arcadio Carisio Aurelio e Giulio Aquila (le memorie

de' quali anche da Giustiniano si veggono sparse ne' suoi cinquanta

libri de' Digesti) corsero ben tre secoli, ne' quali, se appresso

gl'Istorici Oratori e Poeti, e negli altri Scrittori osserviamo lunga

differenza di stile, in questi Giureconsulti però fu sempre uguale e

costante.

Non dovrà adunque sembrar cosa strana, se in decorso di tempo, (e

precisamente sotto Valentiniano III.) acquistassero tanta autorità

e forza le sentenze e l'opinioni di questi Giureconsulti, che dice

Giustiniano[163] essere stato finalmente deliberato, che i Giudici non

potessero nel giudicare allontanarsi da' loro Responsi.

Ma poichè questo è un punto d'istoria, che non ben inteso ha

cagionato in alcuni molti errori, però siami lecito avvertire che

ciò non dee sentirsi, come han creduto alcuni, che quest'autorità

l'acquistassero quando Augusto ingiunse di prender lettere da lui,

quasi che consigliando per l'autorità dell'Imperadore, avessero i loro

Responsi tanta forza ed autorità, sì che i Magistrati dovessero nel

giudicare seguitargli. Ciò repugna a tutta l'istoria legale; poichè

fin da' tempi della libera Repubblica fu data loro quest'autorità, ma

nel caso solamente, come abbiam di sopra narrato, quando sopravveniva

qualche difficile questione in Roma, ed essi univansi tutti insieme

per disputarla e diffinirla, e quel che da loro risolvevasi in tali

assemblee, era chiamato _decretum_, ovvero _recepta sententia_, ch'era

una spezie di legge non iscritta, dalla quale non potevan certamente

i Giudici allontanarsi nel decidere i piati: come quella che nel

foro lungamente disputata e ricevuta, avea acquistata forza e vigore

non inferior alle leggi medesime. Il che fu da poi anche praticato

di qualche lor sentenza nel Foro ricevuta a' tempi d'Augusto, e

sotto gli altr'Imperadori suoi successori. Ma è affatto repugnante

al vero, che, senza questo, ogni semplice lor sentenza ed opinione

avesse tosto che proferita, tanta autorità, sì che i Magistrati

dovessero inviolabilmente seguitarla; e ciò tanto meno ne' tempi

d'Augusto, quando le contese fra' Giureconsulti proruppero in manifeste

fazioni, onde si renderono così famose le Sette de' _Sabiniani_,

e de' _Cassiani_ da una parte; e de' _Proculejani_, e _Pegasiani_

dall'altra[164]. Nè giammai queste contese si videro più ostinate,

che sotto Augusto, quando la Repubblica cominciava a prender forma

di Principato; poichè sotto il di lui imperio erano per una parte

sostenute da Attejo Capitone discepolo d'Offilio; e per altra da

Antistio Labeone, discepolo di Trebazio: sotto Tiberio, da Massurio

Sabino, ch'ebbe per antagonista Nerva padre: sotto Cajo, Claudio

e Nerone, da _Cassio_ Longino, onde preser nome i _Cassiani_; e da

_Proculo_, onde i _Proculejani_: sotto i Vespasiani, da Relio _Sabino_,

onde sorsero i _Sabiniani_; e da Nerva figliuolo, e _Pegaso_, onde i

_Pegasiani_. E sotto Trajano, Adriano, ed infin a' tempi d'Antonino

Pio, furon dalla parte de' _Sabiniani_ e _Cassiani_, Prisco, Javoleno,

Alburnio, Valente, Tusciano e Salvio Giuliano: e da quella de'

_Proculejani_ e _Pegasiani_, Celso padre, Celso figliuolo e Prisco

Nerazio.

E se bene dopo Antonino Pio fosse mancato il fervore di così acerbe

contese, e le discordie non fossero cotanto ostinate, onde ne sorsero

i Giureconsulti _Mediani_[165], i quali non volendo soffrire la servitù

di giurare nelle parole de' loro maestri, prendessero altro partito non

perciò cessarono le controversie e l'opinioni difformi, in guisa che fu

d'uopo poi, che alcune si terminassero colle decisioni de' Principi.

Nè Giustiniano, ancorchè si vantasse per quella sua compilazione aver

tolte tutte queste dissensioni, potè molto lodarsi della diligenza

del suo Triboniano, il quale se bene desse ciò ad intendere a quel

Principe, non però moltissime ne scapparono dalla sua accuratezza,

ed oggi giorno se ne veggono i lor vestigj nelle _Pandette_; tanto

che coloro, i quali vivendo in tal pregiudicio per li vanti di

Giustiniano, si dieder a credere non esservi in quella compilazione

antinomia alcuna, quando poi s'abbattevano nella contrarietà di due

leggi, sudavano ed ansavano per conciliarle, nè altra impresa in fine

si trovavan avere per le mani, se non come suol dirsi _Peliam lavare_;

ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di proposito discordar da

Affricano, e così un Giurisconsulto dall'altro[166].

In tanta varietà di pareri, sarebbe sciocchezza il credere, che fosse

a' Magistrati imposta necessità di seguire le coloro opinioni, toltone

però quelle, che dopo lungo dibattimento fossero state nel Foro

ricevute. E molto meno ne' tempi d'Augusto, e degli altri Imperadori

infino a Costantino M., ne' quali presedevano Magistrati adorni di

molte rade ed insigni virtù, e ad essi per la loro dottrina e prudenza

era pur troppo noto, quali sentenze di Giureconsulti erano state nel

Foro ricevute, e seguentemente quali dovessero rifiutare, e di quali

tener conto ne' loro giudicj; senza che alla lor esperienza e sommo

sapere nulla confusione potè mai recare la varietà dell'opinioni. La

loro prudenza e dottrina, ed il fino giudicio non era inferior a quello

de' Giureconsulti medesimi; poichè i Romani mostrarono la lor sapienza

non pur nello stabilire le leggi e nell'interpretarle; ma conoscendo,

come dice Pomponio[167], che non si sarebbe a bastanza provveduto a'

bisogni de' cittadini colle sole leggi, e colle interpretazioni, che

a quelle si davano da' Giurisconsulti, se non si deputassero ancora

Giudici gravissimi, severi, incorrotti e sapientissimi, che potessero

a ciascheduno render sua ragione, grandissima per tanto fu la cura e

la diligenza, che posero a creare ottimi Magistrati. Onde ciò, che

dice Giustiniano essersi deliberato, che i Giudici non potessero

dalle opinioni e sentenze de' Giureconsulti allontanarsi, non dee

attribuirsi nè ad Augusto, come credettero Cujacio ed altri, del quale

certamente non può recarsi sopra ciò veruna costituzione, nè a niuno

degli altr'Imperadori di quei tempi, ne' quali la giurisprudenza

era nel colmo della sua magnificenza e grandezza: ma tener per

fermo, che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse

della costituzione[168] di Valentiniano III. quando caduta già la

giurisprudenza romana dal suo splendore, e mancati quei chiarissimi

Giureconsulti, e quei gravi ed incomparabili Magistrati, e succeduta

l'ignoranza delle leggi, delle sentenze e de' Responsi di quei lumi

della giurisprudenza, si ridusse la bisogna in tanta confusione e

disordine, che i Giudici per la loro dappocaggine non sapevan ciò,

che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli Avvocati eran

con false allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali, fu

uopo a Valentiniano dar norma a' Giudici, e stabilir loro di quali

Giureconsulti dovessero vedersi nel giudicare, e dalle sentenze de'

medesimi non partirsi. Rifiutò le note da Paolo e da Ulpiano fatte

a Papiniano (ma intorno a ciò fu da poi contraria la sentenza di

Giustiniano), ordinò in oltre, che recitandosi diverse sentenze,

dovesse vincere il maggior numero degli autori e se fosse il numero

uguale, dovesse preporsi quella parte, per la quale era Papiniano: e

per ultimo, che dovesse rimettersi alla moderazione ed arbitrio del

Giudice, se le sentenze riuscissero in tutto pari. Tanto riparo ne'

tempi di Valentiniano III fu mestiere darsi, ruinata già la legal

disciplina: il che non era necessario ne' tempi di que' chiarissimi

Giureconsulti infin al Gran Costantino, dove par che cessassero, dopo

Modestino, Ermogeniano ed Arcadio Carisio, questi famosi oracoli di

giurisprudenza; poichè alcun'altri, che fiorirono sotto di lui, e de'

suoi figliuoli d'oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del

Mondo, mancato già quell'antico e grave instituto dell'interpretazioni

e de' Responsi; e solamente furono contenti nelle scuole insegnare

ciò, che da quei primi si era scritto e trattato, come andrem appresso

divisando.

Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi

Giurisconsulti, e delle loro opere, solamente perchè il corpo delle

leggi, che dopo Costantino vagò per l'Oriente e per l'Occidente

era composto per la maggior parte delle loro sentenze; poichè delle

leggi delle XII tavole, dopo l'incursione de' Goti in Italia, e 'l

devastamento di Roma, nel qual tempo, al creder di Rittersusio[169],

quelle si perderono, non ne fu tramandato altro a' posteri, che

alcuni frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionisio, Agellio[170] e

singolarmente in alcuni libri di questi Giureconsulti si leggono; e ciò

che oggi di esse abbiamo, tutto si dee alla felicità de' nostri tempi

e de' nostri avoli, ed all'industria d'alcuni valent'uomini, che le

raccolsero ed interpretarono; fra' quali i primi furono Rivallio[171],

Oldendorpio, Forstero, Balduino, Contio, Ottomano, Revardo, Crispino,

Rosino, Pighio, ed Adriano Turnebo, a' quali succederono Teodoro

Marcilio, Francesco Piteo, Giusto Lipsio e Corrado Rittersusio; ed

ultimamente alla gran diligenza ed accuratezza di Giacomo Gottifredo

dobbiamo, che nelle sue tavole, secondo che furono da' Decemviri

composte, le ordinasse e disponesse. E dell'altre leggi, che dal Popolo

romano furono da poi stabilite, de' Plebisciti, de' Senatusconsulti,

e degli editti de' Magistrati, non altra notizia a' nostri maggiori ne

pervenne, se non quella, che nell'opere de' riferiti antichi Scrittori,

e sopra tutto ne' libri di questi stessi Giureconsulti si ritrova

notato; nel che parimente fu ammirabile la diligenza degli Scrittori

degli ultimi tempi, che con instancabile fatica l'andaron da' varj

marmi e tavole, e da' ruderi dell'antichità raccogliendo; e stupenda

certamente fu in ciò quella di Barnaba Brissonio[172], di Antonio

Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di Francesco Ottomano, di

Lipsio, e di molti altri amatori dell'antichità romana. Solamente

de' volumi di questi Giureconsulti, che dopo Augusto fiorirono ne'

tempi che a Costantino precedettero, era pieno il Mondo, e da' quali

si regolavano i Tribunali; tanto che da poi ne' tempi di Valentiniano

III per la lor confusione bisognò darvi provedimento; e ne' tempi, che

seguirono, per la loro moltitudine fu data occasione a Giustiniano di

far quella sua compilazione delle _Pandette_, che ne' seguenti secoli

infino a dì nostri formarono una delle due parti più celebri della

nostra giurisprudenza.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 18 / 59 题