CAPITOLO IX.

_De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano._

Le costituzioni di questi Principi, che dopo Augusto, incominciando

da Adriano infino a Costantino M. fiorirono, furono per la somma loro

eccellenza anche raccolte in certi Codici. La prima compilazione,

ancorchè non universale di tutti i Principi, che precedettono, per

quanto n'è stato a noi tramandato, fu quella, che _Papirio Giusto_

fece delle costituzioni di Vero, e d'Antonio; questo celebre G. C. del

quale Giustiniano ce ne lasciò anche memoria nelle _Pandette_, fiorì

ne tempi di Settimio Severo, e le costituzioni di questi due fratelli

compilò; partendole in venti libri[188]. Giacomo Labitto[189] in quella

sua opera ingegnosa, e molto utile, dell'_Indice delle leggi_, fa

un catalogo di tutte le leggi, che da questi venti libri di Papirio

raccolse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s'ha memoria, che

se ne fosse fatta altra nei tempi, che seguirono, se non quelle due

di Gregorio e d'Ermogeniano, Giureconsulti, che fiorirono ne' tempi

di Costantino M. e de' suoi figliuoli, e da coloro presero il nome

i due Codici _Gregoriano_, ed _Ermogeniano_. In questi due Codici

furon raccolte le costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano

Imperadore fino a' tempi di Costantino: poichè nel Codice Gregoriano si

riferisce una costituzione sotto il Consolato di Diocleziano nell'anno

296, dieci anni prima dell'imperio di Costantino[190]. Questi due

Giureconsulti si proposero l'istessa epoca, e ne' loro Codici amendue

raccolsero le costituzioni indistintamente di quelli Principi, che

da Adriano fino a Costantino M. ressero l'Imperio, come è manifesto

dalle leggi, che in essi si leggono; onde meritamente fu da Giacomo

Gottifredo[191] notato d'error Cujacio, che stimò aversi Gregorio, ed

Ermogeniano proposte epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero

le costituzioni di diversi Principi, non senza distinzione alcuna, come

fecero, ma bensì Gregorio d'alcuni, ed Ermogeniano d'altri.

Credette Giacomo Gottifredo non fuor di ragione, che intanto questi

Giureconsulti avessero cominciata la loro compilazione da Adriano, e

non da Principi predecessori, perchè Adriano fu creduto autore d'una

certa nuova giurisprudenza per quel celebre suo _Editto perpetuo_, che

stabilì, la cui materia ed ordine, servì per cinosura ed archetipo

della giurisprudenza; e che fu il corpo più nobile della legge de'

Romani, e Capo della giurisprudenza, che a noi è oggi rimasa. E forte

indizio n'è, che Ermogeniano[192] istesso ne' libri epitomatici, le

reliquie de' quali pur le dobbiamo a Giustiniano, si propone voler

seguire l'ordine medesimo dell'Editto perpetuo. Fu ancora d'Adriano

singolare e notabile la forma, che diede per l'amministrazione degli

uffici pubblici e palatini, e della milizia parimente, la qual forma

fu costantemente osservata fino a Costantino, il quale cominciò

a variarla, e poi a' tempi di Teodosio il Giovane fu all'intutto

variata e mutata, e prese la giurisprudenza altro aspetto, come si

farà vedere nel corso di quest'istoria. Nè pare inverisimile ciò, che

suspica Gotifredo[193], che questi Codici, quando si pervenne all'età

di Costantino, e de' suoi figliuoli Imperadori cristiani, si fossero

continuati da questi Giureconsulti gentili, per ritenere almeno qualche

aspetto dell'antica giurisprudenza, giacchè per le nuove leggi, le

quali da coloro, e da altri cristiani Imperadori frequentemente si

promulgavano, veniva a cagionarsi in quella notabile mutazione. E che

cotali Giureconsulti de' tempi di Costantino, e dei suoi figliuoli,

fossero pur anche gentili, con assai forti congetture ce n'assicura il

lodato Gotifredo.

Egli è però a noi incerto, se per autorità pubblica, o per privata

fossero stati questi due Codici compilati da Gregorio, e da

Ermogeniano: parendo che un luogo d'Egineta riferito da Gotifredo possa

persuaderne a credere, che fossero stati scritti per privata autorità.

Ma che che sia di ciò, egli è indubitato, che l'autorità di questi

Codici fu grandissima; e furono pubblicamente ricevuti, in maniera che

gli Avvocati, e gli Scrittori di que' tempi, e de' più bassi ancora,

degl'interi loro libri si servirono, quando dovevan allegar qualche

costituzione. Di essi valevasi S. Agostino[194], come è manifesto

nel _lib. 2. ad Pollentium_; ove s'allega del Codice Gregoriano una

costituzione d'Antonino, che fu pretermessa nel Codice di Giustiniano.

De' medesimi ancora si servì l'Autore della collazione delle leggi

Mosaiche colle romane, che secondo Freero[195], e Gotifredo[196]

fiorì nel sesto secolo prima però di Giustiniano, e nell'istessa età

di Cassiodoro: si allega da costui una costituzione di Diocleziano

dal Codice Gregoriano nel _lib. 5. de nuptiis_; parte della quale fu

inserita da Giustiniano nel suo Codice[197]; e dell'istesso Codice

Gregoriano se ne rapporta un'altra, con notarsi ancora il Consolato

di Diocleziano nell'anno 296. Se ne servì parimente l'Autore di

quell'antica consultazione, che serbata dall'ingiuria del tempo ancor

oggi leggiamo per l'industria di Cujacio fra le sue, citandosi del

Codice Ermogeniano la _l. 2. de Calumniatoribus_: se ne valse per

ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici, e da quello di

Teodosio compilò il suo per ordine di Giustiniano. E del compendio,

ovvero breviario di essi si servirono dappoi, oltre all'Autore della

suddetta antica consultazione, Papiniano nel libro de' Responsi, ed

altri Scrittori de' tempi più bassi, come a suo luogo dirassi. Di

questi due Codici oggi appena sono a noi rimase alcune reliquie, e

certi frammenti, che dopo lo scempio fattone da Triboniano sono a noi

pervenuti, e che pur le dobbiamo alla diligenza di Cujacio.

Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella, che si fece

molti anni da poi ne' tempi di Teodosio il Giovane, avrem occasione

di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel Principe ci

toccherà favellare.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 20 / 59 题