_De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano._
Le costituzioni di questi Principi, che dopo Augusto, incominciando
da Adriano infino a Costantino M. fiorirono, furono per la somma loro
eccellenza anche raccolte in certi Codici. La prima compilazione,
ancorchè non universale di tutti i Principi, che precedettono, per
quanto n'è stato a noi tramandato, fu quella, che _Papirio Giusto_
fece delle costituzioni di Vero, e d'Antonio; questo celebre G. C. del
quale Giustiniano ce ne lasciò anche memoria nelle _Pandette_, fiorì
ne tempi di Settimio Severo, e le costituzioni di questi due fratelli
compilò; partendole in venti libri[188]. Giacomo Labitto[189] in quella
sua opera ingegnosa, e molto utile, dell'_Indice delle leggi_, fa
un catalogo di tutte le leggi, che da questi venti libri di Papirio
raccolse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s'ha memoria, che
se ne fosse fatta altra nei tempi, che seguirono, se non quelle due
di Gregorio e d'Ermogeniano, Giureconsulti, che fiorirono ne' tempi
di Costantino M. e de' suoi figliuoli, e da coloro presero il nome
i due Codici _Gregoriano_, ed _Ermogeniano_. In questi due Codici
furon raccolte le costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano
Imperadore fino a' tempi di Costantino: poichè nel Codice Gregoriano si
riferisce una costituzione sotto il Consolato di Diocleziano nell'anno
296, dieci anni prima dell'imperio di Costantino[190]. Questi due
Giureconsulti si proposero l'istessa epoca, e ne' loro Codici amendue
raccolsero le costituzioni indistintamente di quelli Principi, che
da Adriano fino a Costantino M. ressero l'Imperio, come è manifesto
dalle leggi, che in essi si leggono; onde meritamente fu da Giacomo
Gottifredo[191] notato d'error Cujacio, che stimò aversi Gregorio, ed
Ermogeniano proposte epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero
le costituzioni di diversi Principi, non senza distinzione alcuna, come
fecero, ma bensì Gregorio d'alcuni, ed Ermogeniano d'altri.
Credette Giacomo Gottifredo non fuor di ragione, che intanto questi
Giureconsulti avessero cominciata la loro compilazione da Adriano, e
non da Principi predecessori, perchè Adriano fu creduto autore d'una
certa nuova giurisprudenza per quel celebre suo _Editto perpetuo_, che
stabilì, la cui materia ed ordine, servì per cinosura ed archetipo
della giurisprudenza; e che fu il corpo più nobile della legge de'
Romani, e Capo della giurisprudenza, che a noi è oggi rimasa. E forte
indizio n'è, che Ermogeniano[192] istesso ne' libri epitomatici, le
reliquie de' quali pur le dobbiamo a Giustiniano, si propone voler
seguire l'ordine medesimo dell'Editto perpetuo. Fu ancora d'Adriano
singolare e notabile la forma, che diede per l'amministrazione degli
uffici pubblici e palatini, e della milizia parimente, la qual forma
fu costantemente osservata fino a Costantino, il quale cominciò
a variarla, e poi a' tempi di Teodosio il Giovane fu all'intutto
variata e mutata, e prese la giurisprudenza altro aspetto, come si
farà vedere nel corso di quest'istoria. Nè pare inverisimile ciò, che
suspica Gotifredo[193], che questi Codici, quando si pervenne all'età
di Costantino, e de' suoi figliuoli Imperadori cristiani, si fossero
continuati da questi Giureconsulti gentili, per ritenere almeno qualche
aspetto dell'antica giurisprudenza, giacchè per le nuove leggi, le
quali da coloro, e da altri cristiani Imperadori frequentemente si
promulgavano, veniva a cagionarsi in quella notabile mutazione. E che
cotali Giureconsulti de' tempi di Costantino, e dei suoi figliuoli,
fossero pur anche gentili, con assai forti congetture ce n'assicura il
lodato Gotifredo.
Egli è però a noi incerto, se per autorità pubblica, o per privata
fossero stati questi due Codici compilati da Gregorio, e da
Ermogeniano: parendo che un luogo d'Egineta riferito da Gotifredo possa
persuaderne a credere, che fossero stati scritti per privata autorità.
Ma che che sia di ciò, egli è indubitato, che l'autorità di questi
Codici fu grandissima; e furono pubblicamente ricevuti, in maniera che
gli Avvocati, e gli Scrittori di que' tempi, e de' più bassi ancora,
degl'interi loro libri si servirono, quando dovevan allegar qualche
costituzione. Di essi valevasi S. Agostino[194], come è manifesto
nel _lib. 2. ad Pollentium_; ove s'allega del Codice Gregoriano una
costituzione d'Antonino, che fu pretermessa nel Codice di Giustiniano.
De' medesimi ancora si servì l'Autore della collazione delle leggi
Mosaiche colle romane, che secondo Freero[195], e Gotifredo[196]
fiorì nel sesto secolo prima però di Giustiniano, e nell'istessa età
di Cassiodoro: si allega da costui una costituzione di Diocleziano
dal Codice Gregoriano nel _lib. 5. de nuptiis_; parte della quale fu
inserita da Giustiniano nel suo Codice[197]; e dell'istesso Codice
Gregoriano se ne rapporta un'altra, con notarsi ancora il Consolato
di Diocleziano nell'anno 296. Se ne servì parimente l'Autore di
quell'antica consultazione, che serbata dall'ingiuria del tempo ancor
oggi leggiamo per l'industria di Cujacio fra le sue, citandosi del
Codice Ermogeniano la _l. 2. de Calumniatoribus_: se ne valse per
ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici, e da quello di
Teodosio compilò il suo per ordine di Giustiniano. E del compendio,
ovvero breviario di essi si servirono dappoi, oltre all'Autore della
suddetta antica consultazione, Papiniano nel libro de' Responsi, ed
altri Scrittori de' tempi più bassi, come a suo luogo dirassi. Di
questi due Codici oggi appena sono a noi rimase alcune reliquie, e
certi frammenti, che dopo lo scempio fattone da Triboniano sono a noi
pervenuti, e che pur le dobbiamo alla diligenza di Cujacio.
Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella, che si fece
molti anni da poi ne' tempi di Teodosio il Giovane, avrem occasione
di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel Principe ci
toccherà favellare.