CAPITOLO VI.

_Delle leggi._

Non bastava aver sì bene distribuite le province e le regioni se di

buone leggi ed instituti insieme non si fosse a quelle proveduto. Nel

che non minore mostrossi la saviezza e prudenza de' Romani, poichè

se si riguarda l'origine delle loro leggi, e con quanta maturità e

sapienza furono stabilite, con quanta prudenza da poi esposte, ed alla

moltitudine e varietà degli affari adattate, a niuno la loro perpetuità

parrà strana, o maravigliosa.

I Romani quantunque per lo spazio di più di due secoli si fossero

governati colle leggi de' loro proprj Re[131], nulladimanco, quelli

poi discacciati cancellaron eziandio le leggi loro[132], alcune

poche solamente ritenendone, cioè le leggi Tullie, le Valerie, e

le Sacrate[133]. Del rimanente si governavano con gli antichi loro

costumi, e con alcune non scritte leggi, le quali essendo varie ed

incerte eran cagione di gravissime contese e disordini. Per la qual

cosa considerando, che quelle non eran bastanti per lo stabilimento

d'una perfetta e ben composta Repubblica; e che le peregrinazioni, e

'l conoscere le leggi e gl'instituti di varie genti, giova molto alla

scienza di ben stabilirle, come dice Aristotele[134], procurarono che

le leggi ed i costumi non pur d'una città, ma di molte si conoscessero

ed esaminassero; affinchè ciò che in esse si rinveniva di specioso e

d'illustre si ricevesse, ed a loro si trasportasse. E considerando

altresì, che le leggi ottime dovevan esser quelle, che dal seno

d'una vera e solida filosofia derivano, e che fra tutte le Nazioni la

Greca fosse quella, la quale dimostravasi nella sapienza superiore

a tutte l'altre: mandaron perciò in Atene, e nell'altre città della

Grecia; eziandio nella città greche ch'erano in Italia, ed in quella

parte ancora, che Magna Grecia anticamente fu detta, ove fiorirono i

Pitagorici, e que' due celebri Legislatori Zeleuco, e Caronda[135], de'

quali quegli diede le leggi a Locri, questi, a Turio[136]. Mandarono

in Lacedemonia, mandarono nell'Etruria; facendo con ciò conoscere

con nuovo e rado esempio come la filosofia, la quale appresso i Greci

era solamente ristretta ne' Portici, e nell'Accademie, potesse recar

giovamento ancora alla società civile di tutti i cittadini; e come le

massime ed assiomi di quella maneggiati non da semplici Filosofi, ma da

Giureconsulti, potessero talora all'uman commercio adattarsi in guisa,

sì che nel genere umano ne ritraesse insieme, ed utilità e giustizia;

fonte di tutte le tranquillità e mondane contentezze. Così dalle leggi

ed instituti di tante chiare, ed illustri città, e da quelle che Roma

stessa ritenne, fu da' Decemviri nella maniera che ci vien largamente

rapportata da Rittershusio[137], compilata la ragion civile de' Romani,

e si composero quelle tante famose e celebri leggi delle XII. Tavole

che furono i primi e perpetui fondamenti della romana giurisprudenza,

ed i fonti come dice Livio[138], d'ogni pubblica e privata ragione, e

delle quali ebbe a dir Cicerone[139]: _Fremant omnes licet, dicam quod

sentio, Bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur

duodecim tabularum libellus, si quis legum fontes, et capita viderit,

et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare_.

Nè minore fu la loro sapienza nello stabilimento dell'altre leggi

che da poi dal Popolo romano furono promulgate; poichè discacciati i

Re, la maestà dell'Imperio rimanendo presso al popolo, era della sua

potestà far le leggi[140]. Siccome non fu minore ne' Plebisciti, a'

quali per la legge Ortenzia fu data forza ed autorità non inferiore a

quella delle leggi medesime[141]; ne' Senatusconsulti, che non avevan

inferiore autorità[142]; e finalmente negli Editti de' Magistrati i

quali d'annuali ch'erano fatti perpetui per la legge Cornelia, furono

sotto Adriano Imperadore per opera di Giuliano in ordine disposti

che chiamarono _Editto perpetuo_[143]; donde forse quella bella parte

della giurisprudenza[144], la quale fu poi cotanto illustrata da G. C.

romani, che servì in appresso per cinosura e base di quella, ch'oggi è

a noi rimasa ne' libri di Giustiniano[145].

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 17 / 59 题