CAPITOLO II.

_Delle Condizioni delle Province dell'Imperio._

Le terre delle province non lasciarono d'esser nella signoria pubblica

dell'Imperio romano, e d'essere tributarie, come prima. I Romani,

avendo nel corso di cinquecento anni soggiogata l'Italia, portando le

vittoriose loro armi fuori di essa, sottoposero al loro imperio molti

vasti ed immensi paesi, che divisero non in regioni, ma in forma di

province. Le prime furon la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, le due

province della Spagna, l'Asia, l'Etolia, la Macedonia, l'Illirico, la

Dalmazia, l'Affrica, l'Acaja, la Grecia, la Gallia Narbonese, l'Isole

Baleari, la Tracia, la Numidia, Cirene, Cilicia, Bitinia, Creta,

Ponto, la Siria, Cipro e la Gallia transalpina. Alle quali da poi da'

Cesari s'aggiunsero la Mauritania, la Pannonia, la Mesia, l'Egitto, la

Cappadocia, la Bretagna, la Dacia, l'Armenia, la Mesopotamia, l'Assiria

e l'Arabia.

Le principali condizioni, e le comuni a tutte queste province del

romano Imperio furono: I. che dovessero ubbidire al Magistrato romano,

ond'è che da' varj nomi de' Magistrati fossero altre appellate

Proconsolari, altre Presidiali; II. che ricevessero le leggi del

vincitore; III. che fossero al medesimo tributarie. Ma nell'imporre

i tributi, fuvvi infra loro varietà considerabile: poichè i Romani,

de' campi[39] occupati a' nemici, alcuni ne vendevano, altri venivan

assegnati a' veterani, altri ancora si lasciavano agli antichi

possessori, o per grazia, o per amicizia, o per altra cagione, che

movesse il Capitano. Quelli, a' quali i campi non erano in tutto o

in parte tolti, fecero o vettigali, o stipendiarj, ovvero tributarj;

per la qual cosa alcune province si dissero da poi vettigali, altre

stipendiarie, e tributarie. Le vettigali eran quelle, che pagavano

certe gabelle, o dazj di cose particolari, e determinate, come del

porto, delle cose venali, de' metalli, delle saline, della pece,

e di cose simili, le quali solevano affittarsi a' Pubblicani.

Le stipendiarie ovvero tributarie eran quelle, le quali un certo

stipendio o tributo pagavano al P. R., ed ancorchè da Ulpiano[40] si

confondessero questi due nomi di stipendio e di tributo, in realtà però

erano diversi; poichè lo stipendio era un peso certo ed ordinario:

il tributo era incerto e straordinario, che secondo la varietà, o

necessità de' tempi e delle cose s'imponeva[41].

In questa guisa adunque alcune province dell'Imperio romano furono

vettigali, come l'Asia, la Gallia Narbonense e l'Aquitania: alcune

altre tributarie. Ma siccome le condizioni delle città d'Italia non

furono sempre le medesime, nè costanti, e furon poscia da' Cesari

mutate: così lo stato delle province, cominciando ad introdursi

il Principato, e l'autorità degl'Imperadori sempre più crescendo,

mutarono anch'esse le condizioni, secondo il volere de' Principi.

Così l'Asia fu vettigale infino, che Cesare, debellato Pompeo, non

la trasformasse in tributaria[42]. La Gallia fu mutata parimente da

vettigale in tributaria da Augusto, dappoichè intera fu manomessa[43].

Ed all'incontro ne' tempi seguenti si vide, che Vespasiano concedè il

_Jus Latii_ alle Spagne[44]. Nerone pur egli diede la libertà alla

Grecia tutta; ma Vespasiano glie la tolse ben tosto, facendola di

nuovo vettigale, e la sottopose a' Magistrati romani, come quella, che,

siccome scrive Pausania[45], s'era dimenticata di servirsi a bene della

libertà.

Finalmente gli altri Imperadori Romani, che nient'altro badavano,

che di ridurre a poco a poco l'Imperio alla Monarchia, per togliere

a' Romani tutti i lor privilegi (siccome erasi fatto delle città

d'Italia, che per la legge Giulia furon tutte uguagliate a Roma) fecero

anch'essi delle province; laonde l'Imperador Antonino[46], non osando

alla scoverta togliere questi privilegi al Popolo romano, gli comunicò

per un fino tratto di stato a tutti i sudditi dell'Imperio, donando

a' provinciali la cittadinanza romana[47], con fargli tutti Romani;

il che altro non fu che togliere con effetto, ed abolire i privilegi

de' cittadini romani, riducendogli in diritto comune; e come ben a

proposito disse S. Agostino[48], _ac si esset omnium, quod erat ante

paucorum_. Ciocchè Rutilio Numaziano spiegò così bene in que' suoi

versi[49].

E lungo tempo appresso, Giustiniano tolse scovertamente questa

differenza di terre d'Italia, e di province; e per abolire tutti i

vestigi e l'orme della libertà popolare, disse finalmente, che questo

_Jus Quiritum_ era un nome vano e senza soggetto[50]. Ed in verità se

gli tolse tutto il suo effetto, allorchè abolita la differenza _rerum

mancipi, et nec mancipi_[51], fu stabilito, che ciascuno fosse arbitro

e moderatore delle sue robe. Così da una parte i Romani rimasero

senza privilegi; e dall'altra i Provinciali, a' quali fu conceduta

la cittadinanza, non perciò ne guadagnarono cosa alcuna; imperocchè

pian piano si ridusse l'esser riputati cittadini romani, ad un nudo e

vano nome d'onore; poichè non per questo non erano costretti a pagare

i dazj ed i tributi, come scrisse S. Agostino medesimo[52]: _Nunquid

enim illorum agri tributa non solvunt?_ Anzi negli ultimi tempi della

decadenza del loro Imperio, la condizione de' Provinciali si ridusse

a tanta bassezza e servitù, che impazienti di soffrire il giogo e la

tirannide degli Uffiziali romani, passavan volentieri alla parte de'

Goti, e dell'altre Nazioni straniere. Salviano[53], Scrittore di questi

ultimi tempi, che fiorì nell'imperio d'Anastasio Imperadore, rapporta,

che i Provinciali passavano frequentemente sotto i Goti, nè di tal

passaggio si pentivano, eleggendo più tosto, sotto specie di cattività

viver liberi, che sotto questo specioso nome di libertà, essere in

realità servi; in maniera, che e' soggiunge, _nomen Civium Romanorum

aliquando non solum magno aestimatum, sed magno emptum, nunc ultro

repudiatur, ac fugitur; nec vile tantum, sed etiam abominabile pene

habetur_. Ed Orosio[54], ed Isidoro parimente rendono testimonianza,

che i medesimi eleggevano più tosto poveri vivere fra' Goti, che esser

potenti fra Romani, e sopportare il giogo gravissimo de' tributi:

di che ci sarà data altrove più opportuna occasione di lungamente

ragionare.

Tali, e così varie furono le condizioni delle città d'Italia, e

delle province dell'Imperio romano; ma qual forma di politia, e

quante divisioni ricevesse l'Imperio infino a' tempi di Costantino il

Grande, uopo è qui, per la maggior chiarezza delle cose da dirsi, che

brevemente trattiamo.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 10 / 59 题