_Delle Condizioni delle città d'Italia._
I Romani avendo cacciati i loro Re, si vollero esentare affatto dalla
signoria pubblica, per godere di una perfetta ed intera libertà,
così per le loro persone, come per le loro facoltà. In quanto alle
persone, essi non dipendevano da alcun Re, o Monarca: siccome non
vollero dipendere da alcun Magistrato per diritto di signoria, per
cui potessero essere chiamati sudditi, ch'è quel, che chiamavano _Jus
libertatis_, il qual era uno de' diritti e privilegi de' cittadini
romani. Nè tampoco vollero astringersi affatto alla potenza pubblica
de' Magistrati, avendole tolto la facoltà di condannare a morte,
e di far battere alcun cittadino romano. Ed egli è da credere, che
sarebbonsi eziandio astenuti di Magistrati, se avessero potuto trovare
altra forma di governarsi: cotanto odiavano la Signoria pubblica, a
cagion della tirannia d'alcuni de' loro Re, i quali se n'erano abusati.
Era ancora diritto de' cittadini romani l'esser annoverati nelle Tribù,
e nelle Centurie da' Censori: dare i suffragi: poter esser assunti
a' primi onori e supremi Magistrati: esser soli ammessi nelle legioni
romane, e partecipi de' beneficj militari, e del pubblico erario: goder
soli della potestà patria verso i figliuoli[25], delle ragioni della
gentilità, dell'adozioni, della toga, del commercio, de' connubj, e
degli altri privilegi spiegati dottamente dal Sigonio[26].
In quanto alle facoltà, vollero ancora i Romani, che i loro retaggi
fossero interamente liberi, cioè a dire, esenti dalla pubblica
signoria, e che appartenessero ai proprietari di quelli _Optimo Jure_,
ovvero, com'essi dicevano, _Jure quiritium_. Ciò che spinse Bodino[27]
a dire, che la signoria pubblica sia una invenzione di popoli barbari,
e che i Romani non la riconoscevano, nè sopra le persone, nè sopra i
beni; la qual cosa è ben vera per le persone de' cittadini romani, e
di coloro, che per privilegio eran tali divenuti; ed intorno a' beni,
per le terre d'Italia: ma egli è facilissimo avvisare, che essi la
riconoscevano a rispetto di coloro, che non erano cittadini romani,
e che per conseguenza non avevano quel diritto di libertà, ch'era lor
proprio: e sopra i retaggi situati fuori d'Italia, ben la riconobbero,
come si vedrà quinci a poco, non essendo a' provinciali per le loro
robe conceduto quel _Jus Quiritium_, che si conosceva per quell'antica
loro divisione _rerum mancipi et nec mancipi_.
Questi erano i più ragguardevoli privilegi de' cittadini romani, cioè
di coloro che in Roma, o ne' luoghi a se vicini ebbero la fortuna di
nascere: e secondo, che alcuni di essi erano conceduti per ispezial
grazia, e favore agli altri luoghi d'Italia, vennero quindi a formarsi
quelle varie condizioni di Municipj, di Colonie, di Città federate e di
Prefetture.
La condizione de' _Municipj_ era la più piacevole ed onorata, che
potesse alcuna città d'Italia avere, particolarmente quando era a'
medesimi conceduto anche il privilegio de' suffragi; nel qual caso,
toltone l'ascrizione alle Curie romane, ch'era propria de' cittadini
di Roma, i quali in essa dimoravano, i Municipj poco differivano da'
cittadini romani stessi; ed eran chiamati _Municipes cum suffragio_
per distinguergli da coloro, a' quali tal privilegio non era conceduto,
detti perciò _Municipes sine suffragio_. Era ancora lor permesso creare
i Magistrati, e di ritener le leggi proprie a differenza de' Coloni,
che non potevan aver altre leggi, che quelle de' Romani. E quindi
deriva, che infino a' nostri tempi, le leggi particolari d'un luogo o
d'una città, le appelliamo leggi municipali; la quale prerogativa, o
permettendo o dissimulando il Principe, veggiamo anche oggi, che molte
città di queste nostre province la ritengono[28].
A' Municipj seguivano nell'onore le _Colonie_. Non possono gli
Scrittori d'ogni età abbastanza lodar l'istituto di Romolo, così
frequentemente da poi praticato da' Romani, di mandare nelle regioni
vinte o vote, nuovi abitatori, che chiamarono Colonie. Da questo
meraviglioso istituto ne derivavano più comodi: alla città di Roma, la
quale oppressa dalla moltitudine de' cittadini per lo più impotenti
e gravosi, veniva perciò a sgravarsene: a' cittadini medesimi, i
quali, con assegnarsi loro in quelle regioni i campi, venivano ad aver
conforto e comodità di vivere: agli stessi Popoli soggiogati, perchè
erano i loro paesi più frequentati, i campi meglio coltivati, ed il
tutto riducevasi a più grata forma di vivere, onde acquistavan essi
ancora costumi più politici e civili: e per ultimo, allo stesso romano
Imperio; poichè oltre all'esser cotal ordinamento cagione, che nuove
terre, e città s'edificassero, rendeva il paese vinto al vincitor
più sicuro, e riempieva d'abitatori i luoghi voti, e manteneva nelle
regioni gli uomini ben distribuiti: di che nasceva, che abitandosi
in una regione più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed
erano all'offese più pronti, e nelle difese più sicuri, perchè quella
Colonia, la qual è posta da un Principe in paese nuovamente occupato,
è come una rocca, ed una guardia a tener gli altri in fede. Per queste
cagioni le Colonie, come quelle, che in tutto derivavano dalla città
di Roma, a differenza de' Municipj, (che per se soli si sostenevano,
appoggiati a' propri Magistrati, ed alle proprie leggi) niente di
proprio aveano, ma dovevan in tutto seguire le leggi e gl'instituti del
P. R. La qual condizione, ancor che meno libera apparisse, nulladimeno
era più desiderabile ed eccellente per la maestà e grandezza della
città di Roma, di cui queste Colonie eran piccioli simulacri ed
immagini. E col sottoporsi alle leggi del P. R. per la loro eccellenza
ed utilità, era più tosto acquistar libertà, che servitù. Oltre che le
leggi particolari e proprie de' Municipj, come rapporta Agellio[29],
eran così oscure e cancellate, che per l'ignoranza delle medesime, non
potevano nè anche porsi in usanza. Ma l'amministrazione ed il governo
delle Colonie non d'altra guisa era disposto, se non come quello della
città stessa di Roma; imperocchè siccome in Roma eravi il Popolo ed il
Senato, così nelle Colonie la Plebe ed i Decurioni: costor l'immagine
rappresentando del Senato, colei del Popolo. Da' Decurioni ogn'anno
eleggevansi due o quattro, secondo la grandezza o picciolezza della
Colonia, appellati _Duumviri_ o _Quatuorviri_, che avevan somiglianza
co' Consoli romani. Vi si creava l'Edile, il qual dell'annona, de'
pubblici edificj, delle strade, e delle simiglianti cose teneva
cura: il Questore, cui davasi in guardia il pubblico Erario, ed altri
Magistrati minori a somiglianza di Roma. In breve vivevasi in tutto co'
costumi, colle leggi e cogli istituti de' Romani stessi: ed ai nuovi
abitatori pareva, come se vivessero nella città stessa di Roma. Augusto
fu che, avendo in Italia accresciute ventiotto altre Colonie, stabilì
che queste non avessero facoltà indipendente d'eleggere dal loro corpo
i Magistrati, ma lor concedette solamente, che i Decurioni dassero essi
i suffragi di que' Magistrati che volevano, i quali suffragi dovessero
mandar chiusi e suggellati in Roma, dove doveano crearsi[30].
Oltre a Municipj e alle Colonie furon ancora, prima della guerra
italica, altre cittadi in Italia, che tenevano condizioni assai più
onorate e libere. Queste erano le _città federate_, le quali toltone
qualche tributo, che pagavan a' Romani per la lega e confederazione con
essi pattuita, nell'altre cose erano riputate in tutto libere. Avevano
la lor propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi loro, creavano
esse i Magistrati, e spesso ancora s'avvalevan de' nomi di Senato e di
Popolo. Così appresso Livio leggiamo, che Capua ne' primi tempi, quando
era Città Federata, non peranche ridotta in Prefettura, si governava
in forma di Repubblica, avendo Magistrati, Senato e Popolo, e proprie
leggi. De' Tarentini ancor si legge, che se bene vinti, furono da'
Romani lasciati nella loro libertà: de' Napolitani, de' Prenestini[31],
di que' di Tivoli, e d'altri Popoli, essere il medesimo accaduto, ben
ce n'accerta Polibio[32], le città de' quali eran così libere, ch'era
permesso a' condennati in esilio, di farvi dimora, e soddisfar così
all'imposta pena.
Sieguono nell'ultimo luogo le _Prefetture_. Non v'ha dubbio alcuno, che
fra tutte le città d'Italia, quelle ridotte in forma di Prefettura,
sortissero una condizione durissima; poichè quelle città che ingrate
e sconoscenti al P. R. la fede datagli violavano, ridotte di nuovo in
sua podestà, non altra condizione ricevevano, che di Prefettura; laonde
siccome alle province ogni anno da Roma solean mandarsi i Pretori, così
in queste città mandavansi i Prefetti, all'amministrazione e governo
de' quali eran commesse; e perciò vennero chiamate Prefetture. Coloro,
che in esse abitavano, non potevan usare, o le proprie leggi ritenere
come i Municipj, nè dal loro corpo creare i Magistrati, come i Coloni:
ma da' Magistrati di Roma venuti, eran essi retti, e con quelle leggi
vivevano che a coloro d'imporre piaceva. Di questa condizione fu già
un tempo Capua, cioè dopo la seconda guerra di Cartagine, ed avantichè
da Cesare fosse stata mutata in forma di Colonia. Le Prefetture
ancora eran di due sorti. Dieci città, tutte poste in questo Reame,
eran governate da dieci Prefetti, che dal Popolo romano si creavano
e si mandavan al governo delle medesime. Queste furono Capua, Cuma,
Casilino[33], Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessula[34],
Atella e Calatia[35]. All'altre soleva il Pretor Urbano ogni anno
mandare i Prefetti per reggerle, e queste erano Fondi, Formia[36],
Ceri, Venafro, Alife, Piperno, Anagni, Frusilone, Rieti, Saturnia,
Nursia ed Arpino.
Fu tempo, che il numero delle città federate in Italia era maggiore
delle Colonie, de' Municipj e delle Prefetture: ma da poi si videro
varie mutazioni, passando l'una Città nella condizione dell'altra, e
questa in quella. Così Capua da Città Federata passò in Prefettura,
indi nel Consolato di C. Cesare in Colonia: Cuma, Acerra, Suessula,
Atella, Formia, Piperno ed Anagni prima Municipj, indi Colonie, e
talora anche Prefetture. Fondi, Ceri ed Arpino in alcun tempo furono
Municipj: Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli e Saturnia, Colonie:
e Calatia, Venafro, Alife, Frusilone, Rieti e Nursia, mentre durò la
libertà del P. R. furono sempre Prefetture.
Ma non dobbiamo tralasciar di notare, che questi varj gradi, e varie
condizioni delle città d'Italia ebbero tutta la lor fermezza, mentre
durò la libertà del P. R. poichè dopo, tralasciando che Augusto privò
della libertà molte Città Federate, le quali licenziosamente troppo
di quella abusavano[37]: essendosi per la legge Giulia adeguati i
suffragi di tutti, e conceduta parimente la cittadinanza a tutta
l'Italia, siccome da poi da Antonino Pio fu conceduta alle province: le
ragioni de' Municipj, delle Colonie e delle Prefetture furono abolite,
e cominciarono questi nomi a confondersi, in guisa che alle volte la
Colonia veniva presa per Municipio, il Municipio per Colonia, ed anche
per Prefettura: onde dopo la legge Giulia tutte le città d'Italia, alle
quali fu conceduto il Jus de' suffragi, potevan Municipj nomarsi; e da
poi Antonino Pio fece una la condizione non pur delle città d'Italia,
ma di tutte le genti, e Roma fu comun patria di tutti coloro, che al
suo imperio eran soggetti[38].
Queste furon le varie condizioni delle città d'Italia. Non dissimil
avrem ora da narrar quelle, che il Popolo romano concedette alle
province fuori di quella.