CAPITOLO I.

_Delle Condizioni delle città d'Italia._

I Romani avendo cacciati i loro Re, si vollero esentare affatto dalla

signoria pubblica, per godere di una perfetta ed intera libertà,

così per le loro persone, come per le loro facoltà. In quanto alle

persone, essi non dipendevano da alcun Re, o Monarca: siccome non

vollero dipendere da alcun Magistrato per diritto di signoria, per

cui potessero essere chiamati sudditi, ch'è quel, che chiamavano _Jus

libertatis_, il qual era uno de' diritti e privilegi de' cittadini

romani. Nè tampoco vollero astringersi affatto alla potenza pubblica

de' Magistrati, avendole tolto la facoltà di condannare a morte,

e di far battere alcun cittadino romano. Ed egli è da credere, che

sarebbonsi eziandio astenuti di Magistrati, se avessero potuto trovare

altra forma di governarsi: cotanto odiavano la Signoria pubblica, a

cagion della tirannia d'alcuni de' loro Re, i quali se n'erano abusati.

Era ancora diritto de' cittadini romani l'esser annoverati nelle Tribù,

e nelle Centurie da' Censori: dare i suffragi: poter esser assunti

a' primi onori e supremi Magistrati: esser soli ammessi nelle legioni

romane, e partecipi de' beneficj militari, e del pubblico erario: goder

soli della potestà patria verso i figliuoli[25], delle ragioni della

gentilità, dell'adozioni, della toga, del commercio, de' connubj, e

degli altri privilegi spiegati dottamente dal Sigonio[26].

In quanto alle facoltà, vollero ancora i Romani, che i loro retaggi

fossero interamente liberi, cioè a dire, esenti dalla pubblica

signoria, e che appartenessero ai proprietari di quelli _Optimo Jure_,

ovvero, com'essi dicevano, _Jure quiritium_. Ciò che spinse Bodino[27]

a dire, che la signoria pubblica sia una invenzione di popoli barbari,

e che i Romani non la riconoscevano, nè sopra le persone, nè sopra i

beni; la qual cosa è ben vera per le persone de' cittadini romani, e

di coloro, che per privilegio eran tali divenuti; ed intorno a' beni,

per le terre d'Italia: ma egli è facilissimo avvisare, che essi la

riconoscevano a rispetto di coloro, che non erano cittadini romani,

e che per conseguenza non avevano quel diritto di libertà, ch'era lor

proprio: e sopra i retaggi situati fuori d'Italia, ben la riconobbero,

come si vedrà quinci a poco, non essendo a' provinciali per le loro

robe conceduto quel _Jus Quiritium_, che si conosceva per quell'antica

loro divisione _rerum mancipi et nec mancipi_.

Questi erano i più ragguardevoli privilegi de' cittadini romani, cioè

di coloro che in Roma, o ne' luoghi a se vicini ebbero la fortuna di

nascere: e secondo, che alcuni di essi erano conceduti per ispezial

grazia, e favore agli altri luoghi d'Italia, vennero quindi a formarsi

quelle varie condizioni di Municipj, di Colonie, di Città federate e di

Prefetture.

La condizione de' _Municipj_ era la più piacevole ed onorata, che

potesse alcuna città d'Italia avere, particolarmente quando era a'

medesimi conceduto anche il privilegio de' suffragi; nel qual caso,

toltone l'ascrizione alle Curie romane, ch'era propria de' cittadini

di Roma, i quali in essa dimoravano, i Municipj poco differivano da'

cittadini romani stessi; ed eran chiamati _Municipes cum suffragio_

per distinguergli da coloro, a' quali tal privilegio non era conceduto,

detti perciò _Municipes sine suffragio_. Era ancora lor permesso creare

i Magistrati, e di ritener le leggi proprie a differenza de' Coloni,

che non potevan aver altre leggi, che quelle de' Romani. E quindi

deriva, che infino a' nostri tempi, le leggi particolari d'un luogo o

d'una città, le appelliamo leggi municipali; la quale prerogativa, o

permettendo o dissimulando il Principe, veggiamo anche oggi, che molte

città di queste nostre province la ritengono[28].

A' Municipj seguivano nell'onore le _Colonie_. Non possono gli

Scrittori d'ogni età abbastanza lodar l'istituto di Romolo, così

frequentemente da poi praticato da' Romani, di mandare nelle regioni

vinte o vote, nuovi abitatori, che chiamarono Colonie. Da questo

meraviglioso istituto ne derivavano più comodi: alla città di Roma, la

quale oppressa dalla moltitudine de' cittadini per lo più impotenti

e gravosi, veniva perciò a sgravarsene: a' cittadini medesimi, i

quali, con assegnarsi loro in quelle regioni i campi, venivano ad aver

conforto e comodità di vivere: agli stessi Popoli soggiogati, perchè

erano i loro paesi più frequentati, i campi meglio coltivati, ed il

tutto riducevasi a più grata forma di vivere, onde acquistavan essi

ancora costumi più politici e civili: e per ultimo, allo stesso romano

Imperio; poichè oltre all'esser cotal ordinamento cagione, che nuove

terre, e città s'edificassero, rendeva il paese vinto al vincitor

più sicuro, e riempieva d'abitatori i luoghi voti, e manteneva nelle

regioni gli uomini ben distribuiti: di che nasceva, che abitandosi

in una regione più comodamente, gli uomini più vi moltiplicavano, ed

erano all'offese più pronti, e nelle difese più sicuri, perchè quella

Colonia, la qual è posta da un Principe in paese nuovamente occupato,

è come una rocca, ed una guardia a tener gli altri in fede. Per queste

cagioni le Colonie, come quelle, che in tutto derivavano dalla città

di Roma, a differenza de' Municipj, (che per se soli si sostenevano,

appoggiati a' propri Magistrati, ed alle proprie leggi) niente di

proprio aveano, ma dovevan in tutto seguire le leggi e gl'instituti del

P. R. La qual condizione, ancor che meno libera apparisse, nulladimeno

era più desiderabile ed eccellente per la maestà e grandezza della

città di Roma, di cui queste Colonie eran piccioli simulacri ed

immagini. E col sottoporsi alle leggi del P. R. per la loro eccellenza

ed utilità, era più tosto acquistar libertà, che servitù. Oltre che le

leggi particolari e proprie de' Municipj, come rapporta Agellio[29],

eran così oscure e cancellate, che per l'ignoranza delle medesime, non

potevano nè anche porsi in usanza. Ma l'amministrazione ed il governo

delle Colonie non d'altra guisa era disposto, se non come quello della

città stessa di Roma; imperocchè siccome in Roma eravi il Popolo ed il

Senato, così nelle Colonie la Plebe ed i Decurioni: costor l'immagine

rappresentando del Senato, colei del Popolo. Da' Decurioni ogn'anno

eleggevansi due o quattro, secondo la grandezza o picciolezza della

Colonia, appellati _Duumviri_ o _Quatuorviri_, che avevan somiglianza

co' Consoli romani. Vi si creava l'Edile, il qual dell'annona, de'

pubblici edificj, delle strade, e delle simiglianti cose teneva

cura: il Questore, cui davasi in guardia il pubblico Erario, ed altri

Magistrati minori a somiglianza di Roma. In breve vivevasi in tutto co'

costumi, colle leggi e cogli istituti de' Romani stessi: ed ai nuovi

abitatori pareva, come se vivessero nella città stessa di Roma. Augusto

fu che, avendo in Italia accresciute ventiotto altre Colonie, stabilì

che queste non avessero facoltà indipendente d'eleggere dal loro corpo

i Magistrati, ma lor concedette solamente, che i Decurioni dassero essi

i suffragi di que' Magistrati che volevano, i quali suffragi dovessero

mandar chiusi e suggellati in Roma, dove doveano crearsi[30].

Oltre a Municipj e alle Colonie furon ancora, prima della guerra

italica, altre cittadi in Italia, che tenevano condizioni assai più

onorate e libere. Queste erano le _città federate_, le quali toltone

qualche tributo, che pagavan a' Romani per la lega e confederazione con

essi pattuita, nell'altre cose erano riputate in tutto libere. Avevano

la lor propria forma di Repubblica, vivevano colle leggi loro, creavano

esse i Magistrati, e spesso ancora s'avvalevan de' nomi di Senato e di

Popolo. Così appresso Livio leggiamo, che Capua ne' primi tempi, quando

era Città Federata, non peranche ridotta in Prefettura, si governava

in forma di Repubblica, avendo Magistrati, Senato e Popolo, e proprie

leggi. De' Tarentini ancor si legge, che se bene vinti, furono da'

Romani lasciati nella loro libertà: de' Napolitani, de' Prenestini[31],

di que' di Tivoli, e d'altri Popoli, essere il medesimo accaduto, ben

ce n'accerta Polibio[32], le città de' quali eran così libere, ch'era

permesso a' condennati in esilio, di farvi dimora, e soddisfar così

all'imposta pena.

Sieguono nell'ultimo luogo le _Prefetture_. Non v'ha dubbio alcuno, che

fra tutte le città d'Italia, quelle ridotte in forma di Prefettura,

sortissero una condizione durissima; poichè quelle città che ingrate

e sconoscenti al P. R. la fede datagli violavano, ridotte di nuovo in

sua podestà, non altra condizione ricevevano, che di Prefettura; laonde

siccome alle province ogni anno da Roma solean mandarsi i Pretori, così

in queste città mandavansi i Prefetti, all'amministrazione e governo

de' quali eran commesse; e perciò vennero chiamate Prefetture. Coloro,

che in esse abitavano, non potevan usare, o le proprie leggi ritenere

come i Municipj, nè dal loro corpo creare i Magistrati, come i Coloni:

ma da' Magistrati di Roma venuti, eran essi retti, e con quelle leggi

vivevano che a coloro d'imporre piaceva. Di questa condizione fu già

un tempo Capua, cioè dopo la seconda guerra di Cartagine, ed avantichè

da Cesare fosse stata mutata in forma di Colonia. Le Prefetture

ancora eran di due sorti. Dieci città, tutte poste in questo Reame,

eran governate da dieci Prefetti, che dal Popolo romano si creavano

e si mandavan al governo delle medesime. Queste furono Capua, Cuma,

Casilino[33], Vulturno, Linterno, Pozzuoli, Acerra, Suessula[34],

Atella e Calatia[35]. All'altre soleva il Pretor Urbano ogni anno

mandare i Prefetti per reggerle, e queste erano Fondi, Formia[36],

Ceri, Venafro, Alife, Piperno, Anagni, Frusilone, Rieti, Saturnia,

Nursia ed Arpino.

Fu tempo, che il numero delle città federate in Italia era maggiore

delle Colonie, de' Municipj e delle Prefetture: ma da poi si videro

varie mutazioni, passando l'una Città nella condizione dell'altra, e

questa in quella. Così Capua da Città Federata passò in Prefettura,

indi nel Consolato di C. Cesare in Colonia: Cuma, Acerra, Suessula,

Atella, Formia, Piperno ed Anagni prima Municipj, indi Colonie, e

talora anche Prefetture. Fondi, Ceri ed Arpino in alcun tempo furono

Municipj: Casilino, Vulturno, Linterno, Pozzuoli e Saturnia, Colonie:

e Calatia, Venafro, Alife, Frusilone, Rieti e Nursia, mentre durò la

libertà del P. R. furono sempre Prefetture.

Ma non dobbiamo tralasciar di notare, che questi varj gradi, e varie

condizioni delle città d'Italia ebbero tutta la lor fermezza, mentre

durò la libertà del P. R. poichè dopo, tralasciando che Augusto privò

della libertà molte Città Federate, le quali licenziosamente troppo

di quella abusavano[37]: essendosi per la legge Giulia adeguati i

suffragi di tutti, e conceduta parimente la cittadinanza a tutta

l'Italia, siccome da poi da Antonino Pio fu conceduta alle province: le

ragioni de' Municipj, delle Colonie e delle Prefetture furono abolite,

e cominciarono questi nomi a confondersi, in guisa che alle volte la

Colonia veniva presa per Municipio, il Municipio per Colonia, ed anche

per Prefettura: onde dopo la legge Giulia tutte le città d'Italia, alle

quali fu conceduto il Jus de' suffragi, potevan Municipj nomarsi; e da

poi Antonino Pio fece una la condizione non pur delle città d'Italia,

ma di tutte le genti, e Roma fu comun patria di tutti coloro, che al

suo imperio eran soggetti[38].

Queste furon le varie condizioni delle città d'Italia. Non dissimil

avrem ora da narrar quelle, che il Popolo romano concedette alle

province fuori di quella.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 1 · 第 9 / 59 题