Se altra volta si era ordinata la liberazione di chi era stato eletto

mentre era in prigione, ora si violava evidentemente l'art. 45 dello

Statuto arrestando il De Felice, mentre era deputato. Vero è che lo

stesso articolo sottrae dalla prerogativa il caso della flagranza; ma

questa derogazione, osservò l'on. Barzilai, ha la sua ragione potente:

nel caso della flagranza l'evidenza della prova distrugge ogni sospetto

di un arbitrio, di una ingerenza indebita a danno del deputato. Ora, a

danno dell'on. De Felice, erano evidenti non la flagranza--che nessuno

seppe dimostrare e che l'on. Palberti tanto condiscendente verso il

governo ridusse alla _quasi_ flagranza e alle _considerazioni di

convenienza politica_,--ma l'arbitrio e la ingerenza indebita del

governo per odiosi e partigiani motivi politici; per quei motivi, che

appunto hanno fatto consacrare nello Statuto la prerogativa parlamentare

dell'art. 45!

Se c'era un caso, adunque, in cui la escarcerazione avrebbe dovuto

ordinarsi ai sensi di quell'articolo era proprio questo dell'on. De

Felice. E indarno l'on. Cavallotti su questa questione della prerogativa

parlamentare provò che la giurisprudenza costante della Camera e il voto

di due commissioni solenni--quella del 1855 e l'altra del 1870--di cui

facevano parte il senatore Cadorna, Valerio, Mancini, Biancheri, davano

completa ragione all'on. De Felice e mostravano che i nemici dello

Statuto, dei plebisciti e delle leggi, gli adulteratori della storia

erano al banco dei ministri; indarno! La Camera che nel 1869, tenera

delle proprie prerogative, non volle ammettere la flagranza a danno

dell'on. Majorana Cucuzzella accusato di assassinio e accettò la divisa

della sua Commissione: _in dubiis pro libertate_; nel 1894 la riconobbe

in odio all'on. De Felice accusato di reato politico.

[SENZA CORAGGIO]

Concessa l'autorizzazione a procedere; riconosciuta la flagranza, e

convalidato perciò l'arresto dell'on. De Felice, si sperava infine che

la Camera non si volesse coprire di vergogna riconoscendo la

_retroattività_ dei Tribunali di guerra, sanzionando la più iniqua ed

erronea violazione delle leggi e dello Statuto. Era lecito sperare, che

la Camera a questo punto si sarebbe arrestata sulla china vergognosa

delle concessioni, e del proprio esautoramento; perchè il relatore

onorevole Palberti in nome della Commissione--in maggioranza composta di

amici del governo--aveva affermata manifestamente la propria ripugnanza

ad arrivare sino a quel punto. Ma l'on. Palberti affermava il principio,

la teoria, esprimeva il desiderio; però non osava formulare recisamente

la proposta per ottenere che l'on. De Felice venisse sottratto alla

illecita giurisdizione dei Tribunali militari, e si limitò a sperare

nella equanimità del governo e sperò eziandio, che su questa quistione

il governo si sarebbe astenuto, disinteressandosene, come aveva fatto

sempre pel passato in tutte le quistioni, che toccano i diritti e le

garenzie del Parlamento. Ma egli stesso dovette riconoscere che le sue

speranze furono una illusione e dovette sentirsi dire dall'on.

Cavallotti non essere giusto, non essere bello dimostrare che una cosa è

iniqua e non avere il coraggio di proclamarlo.

[SCRUPOLI LOIOLESCHI]

D'onde la incertezza e la condotta fiacca dell'onorevole Palberti e

della Commissione? Dal timore e dallo scrupolo d'invadere il campo

della magistratura, di preoccuparne le decisioni e di sollevare anche un

conflitto tra la Camera dei Deputati e la Corte di Cassazione; poichè in

quei giorni si attendeva la decisione della Suprema Corte sui ricorsi

contro la competenza dei Tribunali militari, e si trovava sconveniente

da un lato indicare alla medesima la via da battere; e dall'altro non si

sapeva trovare una uscita corretta nel caso che il giudicato della

Cassazione riuscisse contrario al voto della Camera dei deputati.

Quanto poco valore dovessero avere quegli scrupoli lo dimostrò lo stesso

on. Palberti, che cortesemente rimproverò al guardasigilli la pressione

esercitata sull'alta magistratura, annunziando lui la risoluzione che

esso avrebbe dato al difficile quesito che le era stato sottoposto. Così

era lecito al governo venir meno ai riguardi dovuti alla suprema

magistratura per farle commettere una enorme iniquità; ma la Camera,

doveva usare tutti i riguardi verso la prima e rinunziare ai propri

diritti e alle proprie prerogative in danno di una causa giusta!

Che la decisione della Camera non potesse nè invadere il campo della

magistratura, nè lederne i diritti, nè menomarne la indipendenza, nè

sollevare conflitti colla medesima ce lo apprese la sentenza della

stessa Corte di Cassazione nel ricorso De Felice e C., nella quale si

riconobbe che essa non si permetteva di entrare in apprezzamenti di

indole politica, sull'alta ragione di Stato che aveva potuto consigliare

lo Stato d'assedio con tutte le sue conseguenze, e che lasciava di

giudicarne alla competente autorità politica, cioè al Parlamento, che

se n'era rimesso alla Cassazione! Da Caifas a Pilato...

E così la Camera dette l'ultimo passo sulla via dell'approvazione degli

arbitri sterminati, e accettando i comodi ed onesti scrupoli dell'on.

Palberti, lasciò che governo e Cassazione vedessero loro in quanto alle

competenze dei _Tribunali militari_; e l'una e l'altra provvidero... nel

modo conosciuto.

[UNA FARSA INDEGNA]

Tutto questo era fatto per rattristare profondamente l'animo di coloro

che amano la libertà e che vorrebbero vedere l'Italia procedere per le

vie della rettitudine in politica e nel delicatissimo campo della

amministrazione della giustizia; ma la Camera e il governo nello stesso

giorno in cui si passava sopra a tutte le illegalità e le enormezze

commesse in Sicilia, recitava una farsa che destava una nausea

invincibile: nel giorno 9 marzo infatti, dopo avere emesso

l'autorizzazione a procedere contro l'on. De Felice, averne convalidato

l'arresto e consentito che venisse sottratto ai giudici naturali e

sottoposto ai Tribunali militari, con una ipocrisia veramente fenomenale

respinse due altre domande di autorizzazione a procedere contro lo

stesso on. De Felice per due discorsi-reati pronunziati a Pedara e a

Casteltermini, e che formavano parte integrale dell'accusa che lo

condusse innanzi al Tribunale di Palermo e da questo alla reclusione per

diciotto anni...

Due cose in questa farsa indegna furono notevoli: la generosità dell'on.

Crispi che dichiarò disinteressarsi di queste due altre domande di

autorizzazione a procedere e la premura delicatissima dell'on.

Canegallo, che volle si sapesse dalla Camera e dal paese che esso in

seno alla Commissione, contro la maggioranza, aveva votato in favore

della concessione. All'uno e all'altro la corona civica non dovrebbe

mancare.

Verso la Camera dei deputati fui severo nel libro _Banche e Parlamento_,

esaminandone la condotta e la responsabilità nelle quistioni degli

scandali della Banca Romana e in quella della legge sul riordinamento

degli istituti di emissione; non potrei essere altrettanto severo in

questa occasione dei casi di Sicilia, quantunque non siano stati meno

ingiusti e meno esiziali alla vita pubblica italiana i voti dati secondo

le richieste e la volontà del governo.

[PERICOLI DI CIÒ CHE SI CREDETTE RIMEDIO]

Non mancarono i deputati servili, quei deputati che furono in altri

tempi fieramente flagellati dall'onorevole Crispi, che votarono

favorevolmente al governo per l'abituale servilismo che li distingue per

motivi non nominabili; ma giustizia vuole che io dica che molti altri,

pur addolorati dello strazio fatto dello statuto e delle pubbliche

libertà, approvarono l'opera del governo sotto l'incubo di

preoccupazioni di ordine politico elevatissimo. In molti infatti era

sincera la convinzione che gli eccessi commessi dal governo dell'on.

Crispi, fossero una dolorosa necessità non solo per ristabilire l'ordine

pubblico, ma anche per conservare l'integrità della patria! Essi che

avevano un'idea iperbolica della entità dei pericoli corsi dell'Italia,

guardarono al successo rapido e immediato del governo e ne rimasero

ammirati senza guardare ai mezzi adoperati per ottenerlo. Invece, i

mezzi sinora adoperati creano pericoli veri, e servono soltanto alla

reazione bieca, che tanto più impunemente e sicuramente se ne giova in

quanto che all'ombra del vecchio patriottismo e della qualità di

siciliano dell'on. Crispi molte forze vive che avrebbero potuto opporre

una diga o sono state neutralizzate anch'esse dalla paura

dell'immaginario pericolo corso, o rimasero inerti perchè non sanno

ribellarsi a chi considerarono per tanti anni come capo ed amico e che

oggi riprovano in fondo dell'animo loro senza avere il coraggio di

rendere palese il proprio pensiero.

Conosciuto il movente del successo parlamentare ed anche

extra-parlamentare dell'on. Crispi, mi rimane l'ultimo compito

increscioso: esaminare se esso rispondeva al vero e completare l'esame

obbiettivo coi confronti storici invocati dall'on. Crispi a

giustificazione della sua azione e ridotti alle loro giuste proporzioni,

cioè a nulla, dagli on. Cavallotti, Altobelli, Comandini ecc.

[LE GIUSTIFICAZIONI DEL GUARDASIGILLI]

Che il pericolo in Sicilia per la integrità della patria fosse grande,

più volte l'on. Crispi lo dichiarò, e fece comprendere che dell'ordine

stabilito gli si doveva tanta se non maggiore riconoscenza quanto della

spedizione liberatrice dei Mille. Il fatto, dall'on. Guardasigilli si

tentò di giustificare con quella teoria di diritto pubblico, che ritiene

legittimi lo Stato di assedio e le misure eccezionali a difesa della

esistenza dello stato, come legittima ogni violenza si riconosce negli

individui a difesa della propria esistenza. (Seduta della Camera dei

Deputati del 28 Febbraio 1894).

[BLUNTSCHLI E HOLTZENDORFF]

Gli epigoni completarono l'accenno del Ministro Calenda dei Tavani

facendosi forti dell'autorità di Bluntschli, che nei seguenti termini ha

formulato tale teoria: «In tempo di guerra o di _sedizione_ la

istituzione del Consiglio di guerra, può essere una pubblica necessità

per la salute dello Stato. Quando si tratta di salvare lo stato e la

salvezza non è possibile senza violare i diritti dei privati od anche di

tutta una classe della popolazione, allora il governo non può e non deve

per risparmiare quella, far perire questo, ma deve anzi far tutto ciò

ch'è necessario alla conservazione colla salvezza dello stato. Su di ciò

si fonda il cosidetto potere eccezionale, il diritto di _necessità del

governo_, che corrisponde al diritto di _necessità del popolo_.»

Nell'applicazione, questa teoria s'infrange di fronte alla quistione

della misura e della opportunità di invocarla; poichè chi governa è

sempre tentato di ricorrervi ad ogni difficoltà che incontra e che tanto

più facilmente vi ricorrono gli uomini impari alla situazione. Il primo

venuto, diceva Cavour, può governare collo stato di assedio!

Cavour in Italia non fa più scuola, è quasi considerato come un

anarchico; i Tedeschi invece, sono di moda--s'intende, non quelli della

democrazia sociale--e ad un Tedesco, perciò, ad un professore e

Consigliere aulico me ne appellerò per mostrare le enormità di tale

teoria e i pericoli, che si annidano in seno della medesima. A

Bluntschli contropporrò Holtzendorff. Il quale osserva: che non c'è

illegalità, non c'è attentato contro il diritto, che non si possa

_dorare_ sotto il pretesto dell'interesse dello stato. «Questa teoria

del bene pubblico, colla sua pericolosa massima: _salus publica suprema

lex est_, non offre alcuna base per la politica pratica... In nome di

tale teoria ci fu un governo--non tedesco--che proibì l'uso dei

fiammiferi, perchè facevano aumentare gl'incendî e in alcune parti

della Germania non si permise ai contadini la danza più di tre volte in

un anno per impedire la demoralizzazione!»

Lo stesso compianto professore dell'Università di Monaco, elevandosi in

una sfera ancora più generale e più nobile, raccomandò quasi

quell'azione cosidetta sovversiva presa oggi di mira da coloro che

operano e legiferano in nome della salute della patria, scrivendo: «nei

codici penali si perpetua il pensiero, che i sentimenti dei cittadini

devono essere regolati e ordinati da parte dello stato e che

_l'eccitamento all'odio e al disprezzo stesso delle cose e delle

istituzioni odiose e spregevoli_ merita tutti i rigori della legge.

«Alcuni Stati, che si dicono cristiani e tedeschi, obbliarono, sotto

pretesto del bene pubblico, che l'apostolo condanna in nome della morale

il fatto di non sapere odiare ciò ch'è male.» (_Principes de la

politique_ p. 116, 117 e 119).

Non si direbbe che queste parole dello scienziato tedesco siano state

scritte a difesa di coloro, che furono accusati di _eccitamento

all'odio_ di ciò ch'era odioso e spregevole, del male, cioè: della

oppressione dei lavoratori siciliani?

[ROYER-COLLARD]

Ma questa teoria non riesce semplicemente pericolosa ai cittadini, i cui

diritti sono esposti all'arbitrio del governo; ma spesso riesce

pericolosa al governo stesso, che la invoca; poichè il Royer-Collard--un

altro pericoloso anarchico!--tanti anni fa ricordava, che le leggi

eccezionali sono come i prestiti ad usura: presto o tardi chi se ne

serve si rovina completamente. Già lo stesso Bluntschli parlò di un

_diritto di necessità del popolo_, che sta di fronte e limita il

_diritto di necessità del governo_ e che corrisponde al _diritto sopra

costituzionale_ dell'Hallam. Quando il governo ricorse alle violenze

delle leggi di eccezioni, come si fece sotto Carlo X colle ordinanze di

luglio, e sotto Luigi Filippo colla proibizione dei banchetti

parlamentari, il popolo rispose colle barricate e vinse. I casi della

Francia si sono ripetuti e si potranno ripetere altrove...

[CRISPI E LA "SALUS PATRIAE"]

Ciò premesso sul conto della teoria e dei suoi possibili risultati,

brevemente si dica della opportunità della invocazione della _salus

patriae_, poichè se essa fu opportuna realmente tutto il resto cade e

l'opera dell'on. Crispi--quali che abbiano potuto essere gli eccessi, le

violenze e gli arbitri contro i cittadini e quanto abbia potuto essere

la manomissione delle leggi e delle pubbliche libertà, rimane

giustificata e rimane come un suo titolo di gloria; e s'intende che lo

esame non va fatto dal punto di vista di coloro che vorrebbero mutato

l'ordinamento politico-sociale attuale dello stato, ma dal punto di

vista strettamente legale della conservazione delle vigenti istituzioni.

Esisteva realmente il pericolo della integrità della patria? Lo affermò

il _trattato di Bisacquino_, e coloro che si valsero di quel documento

oggi se ne vergognano e lo ripudiano.

[UN ESERCITO... DI NUMERI]

Esisteva il pericolo per le istituzioni? È strano che lo si abbia

trovato in dimostrazioni e tumulti avvenuti al grido di: _Viva il Re!_

quando si portarono in giro i ritratti dei Sovrani; quando affermavasi

che il governo guardava con simpatia ai dimostranti, stanco com'era di

vederli opprimere dalle consorterie locali e dall'egoismo dei grandi

proprietari; quando si sperava che il figlio del Re e lo stesso on.

Crispi sarebbero venuti a capitanarli--Questa la voce, che correva a

Palma Montechiaro. E furono precisamente le sentenze dei _Tribunali

militari_, che constatarono l'assenza di ogni carattere politico nei

moti, che essi furono destinati a punire. C'erano forze incoscienti ma

organizzate, che a momento opportuno avrebbero potuto essere adoperate

dai malintenzionati ai loro fini sovversivi, volgendo a loro benefizio,

la ingenuità stessa dei tumultuanti? I famosi 300,000 soci dei _Fasci_

erano un esercito sulla carta; esercito immaginario non solo, ma inerme

assolutamente, privo di qualunque mezzo per l'attacco o per la

resistenza.[79] E furon gli stessi _Tribunali militari_, osserva l'on.

Prof. Lucchini, a ridurre a proporzioni ridicole il _pericolo_, che li

fece sorgere! E che il pericolo fosse insussistente risulta, infine, da

un dato di capitale importanza; l'on. Comandini ripetè nella Camera dei

deputati ciò che aveva pubblicato nel _Corriere della sera_, senza che

nessuno lo smentisse e cioè: che lo stesso generale Morra il 3 gennajo

1894 neppur lui avesse ritenuto opportuna, necessaria la proclamazione

dello Stato di assedio e che _aveva ceduto alle insistenze del potere

centrale_; il quale, era assediato e ipnotizzato in Roma, dai campioni

della reazione.

La insussistenza del pericolo, la inopportunità della invocazione della

_salus patriae_ e dei conseguenti provvedimenti eccezionali e la

mancanza di misura nell'uso dei medesimi, risultano meglio e con

maggiore evidenza dal confronto tra i casi recenti di Sicilia e gli

altri nei quali il regno Sardo prima e il regno d'Italia dopo, per

motivi politici e sociali, si trovarono in condizioni di invocare tale

massima.

[QUEL CHE SI FECE A GENOVA NEL '49]

Nel 1849, lo Stato di assedio viene proclamato a Genova. Le cause che lo

determinarono erano assai più gravi di quelle di Sicilia. Da un lato

c'era la guerra collo straniero, coll'Austria; dall'altro c'era una

grande città, che fatta la rivoluzione si era proclamata repubblica e si

era distaccata dal Piemonte. Genova aveva già un governo nemico a quello

che sedeva a Torino; aveva forze organizzate, che opposero resistenza, e

la città si dovette bombardare e prendere di assalto. La proclamazione

dello Stato di assedio era legale, perchè il Parlamento il 29 luglio

1848 aveva dato i pieni poteri al governo con una legge, nella quale

però si diceva: _salve le guarentigie costituzionali_. C'era nulla di

simile in Sicilia nel 1894? Eppure il generale Lamarmora, i cui poteri

erano assai più legittimi di quelli del generale Morra, nel suo proclama

accennò alla _possibilità_ dei Tribunali militari; ma non li istituì, e

allora forse potevasi parlare di un nemico col quale si era in guerra!

[A SASSARI NEL '52]

Nel 1852, Sassari insorge e vi si proclama lo Stato di assedio; due

eserciti stanno di fronte: la guardia nazionale da un lato e il regio

esercito stanziale dall'altro. Eppure non furono soppressi i magistrati

ordinarî, non furono istituiti i tribunali militari! Di più: il ministro

dell'interno Pernati fece alla Camera dei deputati queste

dichiarazioni--opportunamente ricordate dall'on. Altobelli--che suonano

aspra rampogna all'on. Crispi. Il ministro sostenne di non avere avuto

bisogno di farsi autorizzare dal Parlamento per proclamare lo Stato di

assedio perchè non aveva violato lo statuto e soggiunse:

«Ma diverso sarebbe il caso della sospensione dell'articolo 71

dello Statuto, che garentisce la libertà individuale in guisa che

nessuno può esser sottratto ai suoi giudici naturali. _Se dunque

una dichiarazione di stato d'assedio assorbisse il potere

giudiziario, e lo concentrasse in altra autorità, egli è certo_ CHE

SI TOCCHEREBBE ALLO STATUTO. _In tal caso il Governo dovrebbe

chiedere_ PREVENTIVAMENTE _l'assenso del Parlamento_, od almeno,

qualora _l'urgenza_ lo costringesse ad agire senza indugio,

_dovrebbe riferire, in seguito, il suo operato al Parlamento per la

convalidazione, e per avere un_ BILL _d'indennità_.»

[IN SICILIA E NAPOLI NEL '62]

Nel 1862, lo Stato di assedio viene proclamato in Sicilia e nel

Napoletano. Perchè? Un esercito meridionale era risorto al di fuori

dell'autorità del governo e contro gli ordini espressi del Capo dello

Stato. Quell'esercito era capitanato da Garibaldi e provocava diserzioni

numerose nelle fila dell'esercito; il potente vicino impero francese

esigeva che si arrestasse la marcia su Roma. Qualche imprudente ha detto

che ogni paragone tra Garibaldi e De Felice--tra l'esercito dei

volontari che volevano la liberazione di Roma e i tumultuanti che

volevano la liberazione dalle tirannidi locali e il miglioramento

economico--era impossibile. Sia. Eppure l'ente governo, sempre disposto

ad abusare del _salus patriae_, trattò alla stessa stregua i nemici del

1862 e quelli del 1894; chiamò tutti disfacitori dell'Italia e ribelli.

E quelli la cui missione viene ora dichiarata più nobile furono puniti

più severamente e più iniquamente: la ferita di Aspromonte e i fucilati

di Fantina ne fanno fede. Ad ogni modo la misura del pericolo nel

1862--e lo stesso si potrebbe dire pel 1867, quando l'esercito dei

volontari con Garibaldi si rimise in marcia verso Roma e venne arrestato

a Mentana--non era identica a quella del 1894, e l'uguaglianza del

provvedimento, perciò, rimane ingiustificabile. Ed uguale rimane la

protesta in Parlamento; sulla quale Cavallotti osservò:

«Pigliate i resoconti di quella memoranda discussione su

l'interpellanza Boncompagni: al banco del Governo, al posto di

Rattazzi, mettete Crispi; poi qui all'estrema, al posto del

Nicotera d'allora, mettete Bovio; al posto di Mordini, mettete

Colajanni; al posto del perpetuo e violento interruttore di allora,

ch'era l'onorevole Crispi, mettete Imbriani, (_Ilarità_) e voi

avrete la discussione di quei giorni, completamente,

fotograficamente riprodotta.»

[NELLE PROVINCIE MERIDIONALI]

Nel 1863-64, provvedimenti eccezionali vengono presi per le provincie

meridionali.

«Allora sì, fu un momento per l'Italia ben più grave, ben più scuro

di adesso. Era il momento in cui il brigantaggio infuriava per

tutto il Mezzogiorno: non i quaranta o cinquanta o cento matti

della Lunigiana, ma bande organizzate di briganti scorazzavano

tutto il Mezzodì, assalivano e uccidevano i nostri soldati,

entravano da conquistatori nelle terre e nei paesi. Era la guerra

civile nel vero, terribile senso della parola, che aveva qui in

Roma il suo quartiere generale; da qui il re di Napoli dirigeva le

mosse, nominava i capitani; da qui la reazione mandava i denari. Ci

poteva essere un caso più grave, nel quale il governo fosse tentato

per la _salus reipublicae_ di procedere per mezzi spicci, rigorosi,

terribili? Ebbene, il Governo venne innanzi al Parlamento, e, come

l'urgenza cresceva, si stralciarono, per far presto, dal progetto

di legge per la repressione del brigantaggio pochi articoli che il

Parlamento discusse e votò, e che formarono la legge Pica.»

«Che cos'era questa terribile legge? Il suo primo articolo diceva

questo solo: «Fino al 31 dicembre nelle Provincie infestate dal

brigantaggio e che tali saranno dichiarate con Decreto Reale, i

componenti comitiva o banda armata di almeno tre persone che vada

scorrendo le pubbliche strade o le campagne, per commettere crimini

o delitti, saranno giudicati dai tribunali militari di cui nel

libro II, parte II, del Codice penale militare».

«Era il meno che si potesse chiedere in un caso di vera guerra

civile, ed era chiesto per legge. Ebbene, l'onorevole Crispi lo

trovava enorme!» (_Cavallotti_)

Le condizioni nel 1862-63, adunque, erano più gravi che nel 1894; eppure

i provvedimenti eccezionali, furono assai meno rigorosi di quelli del

1894: ai briganti si consentì la difesa civile negata ai socialisti, e

quei provvedimenti infine furono consentiti preventivamente dal

Parlamento.

[A PALERMO NEL '66]

Nel 1866, lo Stato d'assedio viene proclamato in Palermo. Allora la

guerra coll'Austria era appena cessata e la pace non era stata ancora

segnata: quella città delle grandi iniziative e delle barricate, che

nel 1894 si mantenne completamente tranquilla, era in piena

insurrezione, in potere dei ribelli armati, che avevano costretto a

rinchiudersi nel Palazzo reale la legittima autorità; oppose fiera e

sanguinosa resistenza alle truppe e alla flotta mandate per ristabilire

l'ordine e fu necessario bombardarla per domarla. Lo Stato d'assedio

potevasi legittimamente proclamarlo, perchè il governo aveva avuto

concessi poteri straordinarî dalla legge, di cui fu relatore eloquente

lo stesso onorevole Crispi, che trovò allora occasione di dichiarare

solennemente:

«io sempre amerò la libertà e mi opporrò ai pieni poteri. Credo che

la libertà meglio di qualunque intelligente dittatura sia la sola

feconda pel trionfo dell'unità nazionale.»

Eppure l'on. Presidente del Consiglio di allora, il Ricasoli, si

affrettò a togliere lo Stato di assedio (lui, che non lo aveva imposto!)

prima che si riaprissero le Camere.

Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause · 第 30 / 35 段