mentre era in prigione, ora si violava evidentemente l'art. 45 dello
Statuto arrestando il De Felice, mentre era deputato. Vero è che lo
stesso articolo sottrae dalla prerogativa il caso della flagranza; ma
questa derogazione, osservò l'on. Barzilai, ha la sua ragione potente:
nel caso della flagranza l'evidenza della prova distrugge ogni sospetto
di un arbitrio, di una ingerenza indebita a danno del deputato. Ora, a
danno dell'on. De Felice, erano evidenti non la flagranza--che nessuno
seppe dimostrare e che l'on. Palberti tanto condiscendente verso il
governo ridusse alla _quasi_ flagranza e alle _considerazioni di
convenienza politica_,--ma l'arbitrio e la ingerenza indebita del
governo per odiosi e partigiani motivi politici; per quei motivi, che
appunto hanno fatto consacrare nello Statuto la prerogativa parlamentare
dell'art. 45!
Se c'era un caso, adunque, in cui la escarcerazione avrebbe dovuto
ordinarsi ai sensi di quell'articolo era proprio questo dell'on. De
Felice. E indarno l'on. Cavallotti su questa questione della prerogativa
parlamentare provò che la giurisprudenza costante della Camera e il voto
di due commissioni solenni--quella del 1855 e l'altra del 1870--di cui
facevano parte il senatore Cadorna, Valerio, Mancini, Biancheri, davano
completa ragione all'on. De Felice e mostravano che i nemici dello
Statuto, dei plebisciti e delle leggi, gli adulteratori della storia
erano al banco dei ministri; indarno! La Camera che nel 1869, tenera
delle proprie prerogative, non volle ammettere la flagranza a danno
dell'on. Majorana Cucuzzella accusato di assassinio e accettò la divisa
della sua Commissione: _in dubiis pro libertate_; nel 1894 la riconobbe
in odio all'on. De Felice accusato di reato politico.
[SENZA CORAGGIO]
Concessa l'autorizzazione a procedere; riconosciuta la flagranza, e
convalidato perciò l'arresto dell'on. De Felice, si sperava infine che
la Camera non si volesse coprire di vergogna riconoscendo la
_retroattività_ dei Tribunali di guerra, sanzionando la più iniqua ed
erronea violazione delle leggi e dello Statuto. Era lecito sperare, che
la Camera a questo punto si sarebbe arrestata sulla china vergognosa
delle concessioni, e del proprio esautoramento; perchè il relatore
onorevole Palberti in nome della Commissione--in maggioranza composta di
amici del governo--aveva affermata manifestamente la propria ripugnanza
ad arrivare sino a quel punto. Ma l'on. Palberti affermava il principio,
la teoria, esprimeva il desiderio; però non osava formulare recisamente
la proposta per ottenere che l'on. De Felice venisse sottratto alla
illecita giurisdizione dei Tribunali militari, e si limitò a sperare
nella equanimità del governo e sperò eziandio, che su questa quistione
il governo si sarebbe astenuto, disinteressandosene, come aveva fatto
sempre pel passato in tutte le quistioni, che toccano i diritti e le
garenzie del Parlamento. Ma egli stesso dovette riconoscere che le sue
speranze furono una illusione e dovette sentirsi dire dall'on.
Cavallotti non essere giusto, non essere bello dimostrare che una cosa è
iniqua e non avere il coraggio di proclamarlo.
[SCRUPOLI LOIOLESCHI]
D'onde la incertezza e la condotta fiacca dell'onorevole Palberti e
della Commissione? Dal timore e dallo scrupolo d'invadere il campo
della magistratura, di preoccuparne le decisioni e di sollevare anche un
conflitto tra la Camera dei Deputati e la Corte di Cassazione; poichè in
quei giorni si attendeva la decisione della Suprema Corte sui ricorsi
contro la competenza dei Tribunali militari, e si trovava sconveniente
da un lato indicare alla medesima la via da battere; e dall'altro non si
sapeva trovare una uscita corretta nel caso che il giudicato della
Cassazione riuscisse contrario al voto della Camera dei deputati.
Quanto poco valore dovessero avere quegli scrupoli lo dimostrò lo stesso
on. Palberti, che cortesemente rimproverò al guardasigilli la pressione
esercitata sull'alta magistratura, annunziando lui la risoluzione che
esso avrebbe dato al difficile quesito che le era stato sottoposto. Così
era lecito al governo venir meno ai riguardi dovuti alla suprema
magistratura per farle commettere una enorme iniquità; ma la Camera,
doveva usare tutti i riguardi verso la prima e rinunziare ai propri
diritti e alle proprie prerogative in danno di una causa giusta!
Che la decisione della Camera non potesse nè invadere il campo della
magistratura, nè lederne i diritti, nè menomarne la indipendenza, nè
sollevare conflitti colla medesima ce lo apprese la sentenza della
stessa Corte di Cassazione nel ricorso De Felice e C., nella quale si
riconobbe che essa non si permetteva di entrare in apprezzamenti di
indole politica, sull'alta ragione di Stato che aveva potuto consigliare
lo Stato d'assedio con tutte le sue conseguenze, e che lasciava di
giudicarne alla competente autorità politica, cioè al Parlamento, che
se n'era rimesso alla Cassazione! Da Caifas a Pilato...
E così la Camera dette l'ultimo passo sulla via dell'approvazione degli
arbitri sterminati, e accettando i comodi ed onesti scrupoli dell'on.
Palberti, lasciò che governo e Cassazione vedessero loro in quanto alle
competenze dei _Tribunali militari_; e l'una e l'altra provvidero... nel
modo conosciuto.
[UNA FARSA INDEGNA]
Tutto questo era fatto per rattristare profondamente l'animo di coloro
che amano la libertà e che vorrebbero vedere l'Italia procedere per le
vie della rettitudine in politica e nel delicatissimo campo della
amministrazione della giustizia; ma la Camera e il governo nello stesso
giorno in cui si passava sopra a tutte le illegalità e le enormezze
commesse in Sicilia, recitava una farsa che destava una nausea
invincibile: nel giorno 9 marzo infatti, dopo avere emesso
l'autorizzazione a procedere contro l'on. De Felice, averne convalidato
l'arresto e consentito che venisse sottratto ai giudici naturali e
sottoposto ai Tribunali militari, con una ipocrisia veramente fenomenale
respinse due altre domande di autorizzazione a procedere contro lo
stesso on. De Felice per due discorsi-reati pronunziati a Pedara e a
Casteltermini, e che formavano parte integrale dell'accusa che lo
condusse innanzi al Tribunale di Palermo e da questo alla reclusione per
diciotto anni...
Due cose in questa farsa indegna furono notevoli: la generosità dell'on.
Crispi che dichiarò disinteressarsi di queste due altre domande di
autorizzazione a procedere e la premura delicatissima dell'on.
Canegallo, che volle si sapesse dalla Camera e dal paese che esso in
seno alla Commissione, contro la maggioranza, aveva votato in favore
della concessione. All'uno e all'altro la corona civica non dovrebbe
mancare.
Verso la Camera dei deputati fui severo nel libro _Banche e Parlamento_,
esaminandone la condotta e la responsabilità nelle quistioni degli
scandali della Banca Romana e in quella della legge sul riordinamento
degli istituti di emissione; non potrei essere altrettanto severo in
questa occasione dei casi di Sicilia, quantunque non siano stati meno
ingiusti e meno esiziali alla vita pubblica italiana i voti dati secondo
le richieste e la volontà del governo.
[PERICOLI DI CIÒ CHE SI CREDETTE RIMEDIO]
Non mancarono i deputati servili, quei deputati che furono in altri
tempi fieramente flagellati dall'onorevole Crispi, che votarono
favorevolmente al governo per l'abituale servilismo che li distingue per
motivi non nominabili; ma giustizia vuole che io dica che molti altri,
pur addolorati dello strazio fatto dello statuto e delle pubbliche
libertà, approvarono l'opera del governo sotto l'incubo di
preoccupazioni di ordine politico elevatissimo. In molti infatti era
sincera la convinzione che gli eccessi commessi dal governo dell'on.
Crispi, fossero una dolorosa necessità non solo per ristabilire l'ordine
pubblico, ma anche per conservare l'integrità della patria! Essi che
avevano un'idea iperbolica della entità dei pericoli corsi dell'Italia,
guardarono al successo rapido e immediato del governo e ne rimasero
ammirati senza guardare ai mezzi adoperati per ottenerlo. Invece, i
mezzi sinora adoperati creano pericoli veri, e servono soltanto alla
reazione bieca, che tanto più impunemente e sicuramente se ne giova in
quanto che all'ombra del vecchio patriottismo e della qualità di
siciliano dell'on. Crispi molte forze vive che avrebbero potuto opporre
una diga o sono state neutralizzate anch'esse dalla paura
dell'immaginario pericolo corso, o rimasero inerti perchè non sanno
ribellarsi a chi considerarono per tanti anni come capo ed amico e che
oggi riprovano in fondo dell'animo loro senza avere il coraggio di
rendere palese il proprio pensiero.
Conosciuto il movente del successo parlamentare ed anche
extra-parlamentare dell'on. Crispi, mi rimane l'ultimo compito
increscioso: esaminare se esso rispondeva al vero e completare l'esame
obbiettivo coi confronti storici invocati dall'on. Crispi a
giustificazione della sua azione e ridotti alle loro giuste proporzioni,
cioè a nulla, dagli on. Cavallotti, Altobelli, Comandini ecc.
[LE GIUSTIFICAZIONI DEL GUARDASIGILLI]
Che il pericolo in Sicilia per la integrità della patria fosse grande,
più volte l'on. Crispi lo dichiarò, e fece comprendere che dell'ordine
stabilito gli si doveva tanta se non maggiore riconoscenza quanto della
spedizione liberatrice dei Mille. Il fatto, dall'on. Guardasigilli si
tentò di giustificare con quella teoria di diritto pubblico, che ritiene
legittimi lo Stato di assedio e le misure eccezionali a difesa della
esistenza dello stato, come legittima ogni violenza si riconosce negli
individui a difesa della propria esistenza. (Seduta della Camera dei
Deputati del 28 Febbraio 1894).
[BLUNTSCHLI E HOLTZENDORFF]
Gli epigoni completarono l'accenno del Ministro Calenda dei Tavani
facendosi forti dell'autorità di Bluntschli, che nei seguenti termini ha
formulato tale teoria: «In tempo di guerra o di _sedizione_ la
istituzione del Consiglio di guerra, può essere una pubblica necessità
per la salute dello Stato. Quando si tratta di salvare lo stato e la
salvezza non è possibile senza violare i diritti dei privati od anche di
tutta una classe della popolazione, allora il governo non può e non deve
per risparmiare quella, far perire questo, ma deve anzi far tutto ciò
ch'è necessario alla conservazione colla salvezza dello stato. Su di ciò
si fonda il cosidetto potere eccezionale, il diritto di _necessità del
governo_, che corrisponde al diritto di _necessità del popolo_.»
Nell'applicazione, questa teoria s'infrange di fronte alla quistione
della misura e della opportunità di invocarla; poichè chi governa è
sempre tentato di ricorrervi ad ogni difficoltà che incontra e che tanto
più facilmente vi ricorrono gli uomini impari alla situazione. Il primo
venuto, diceva Cavour, può governare collo stato di assedio!
Cavour in Italia non fa più scuola, è quasi considerato come un
anarchico; i Tedeschi invece, sono di moda--s'intende, non quelli della
democrazia sociale--e ad un Tedesco, perciò, ad un professore e
Consigliere aulico me ne appellerò per mostrare le enormità di tale
teoria e i pericoli, che si annidano in seno della medesima. A
Bluntschli contropporrò Holtzendorff. Il quale osserva: che non c'è
illegalità, non c'è attentato contro il diritto, che non si possa
_dorare_ sotto il pretesto dell'interesse dello stato. «Questa teoria
del bene pubblico, colla sua pericolosa massima: _salus publica suprema
lex est_, non offre alcuna base per la politica pratica... In nome di
tale teoria ci fu un governo--non tedesco--che proibì l'uso dei
fiammiferi, perchè facevano aumentare gl'incendî e in alcune parti
della Germania non si permise ai contadini la danza più di tre volte in
un anno per impedire la demoralizzazione!»
Lo stesso compianto professore dell'Università di Monaco, elevandosi in
una sfera ancora più generale e più nobile, raccomandò quasi
quell'azione cosidetta sovversiva presa oggi di mira da coloro che
operano e legiferano in nome della salute della patria, scrivendo: «nei
codici penali si perpetua il pensiero, che i sentimenti dei cittadini
devono essere regolati e ordinati da parte dello stato e che
_l'eccitamento all'odio e al disprezzo stesso delle cose e delle
istituzioni odiose e spregevoli_ merita tutti i rigori della legge.
«Alcuni Stati, che si dicono cristiani e tedeschi, obbliarono, sotto
pretesto del bene pubblico, che l'apostolo condanna in nome della morale
il fatto di non sapere odiare ciò ch'è male.» (_Principes de la
politique_ p. 116, 117 e 119).
Non si direbbe che queste parole dello scienziato tedesco siano state
scritte a difesa di coloro, che furono accusati di _eccitamento
all'odio_ di ciò ch'era odioso e spregevole, del male, cioè: della
oppressione dei lavoratori siciliani?
[ROYER-COLLARD]
Ma questa teoria non riesce semplicemente pericolosa ai cittadini, i cui
diritti sono esposti all'arbitrio del governo; ma spesso riesce
pericolosa al governo stesso, che la invoca; poichè il Royer-Collard--un
altro pericoloso anarchico!--tanti anni fa ricordava, che le leggi
eccezionali sono come i prestiti ad usura: presto o tardi chi se ne
serve si rovina completamente. Già lo stesso Bluntschli parlò di un
_diritto di necessità del popolo_, che sta di fronte e limita il
_diritto di necessità del governo_ e che corrisponde al _diritto sopra
costituzionale_ dell'Hallam. Quando il governo ricorse alle violenze
delle leggi di eccezioni, come si fece sotto Carlo X colle ordinanze di
luglio, e sotto Luigi Filippo colla proibizione dei banchetti
parlamentari, il popolo rispose colle barricate e vinse. I casi della
Francia si sono ripetuti e si potranno ripetere altrove...
[CRISPI E LA "SALUS PATRIAE"]
Ciò premesso sul conto della teoria e dei suoi possibili risultati,
brevemente si dica della opportunità della invocazione della _salus
patriae_, poichè se essa fu opportuna realmente tutto il resto cade e
l'opera dell'on. Crispi--quali che abbiano potuto essere gli eccessi, le
violenze e gli arbitri contro i cittadini e quanto abbia potuto essere
la manomissione delle leggi e delle pubbliche libertà, rimane
giustificata e rimane come un suo titolo di gloria; e s'intende che lo
esame non va fatto dal punto di vista di coloro che vorrebbero mutato
l'ordinamento politico-sociale attuale dello stato, ma dal punto di
vista strettamente legale della conservazione delle vigenti istituzioni.
Esisteva realmente il pericolo della integrità della patria? Lo affermò
il _trattato di Bisacquino_, e coloro che si valsero di quel documento
oggi se ne vergognano e lo ripudiano.
[UN ESERCITO... DI NUMERI]
Esisteva il pericolo per le istituzioni? È strano che lo si abbia
trovato in dimostrazioni e tumulti avvenuti al grido di: _Viva il Re!_
quando si portarono in giro i ritratti dei Sovrani; quando affermavasi
che il governo guardava con simpatia ai dimostranti, stanco com'era di
vederli opprimere dalle consorterie locali e dall'egoismo dei grandi
proprietari; quando si sperava che il figlio del Re e lo stesso on.
Crispi sarebbero venuti a capitanarli--Questa la voce, che correva a
Palma Montechiaro. E furono precisamente le sentenze dei _Tribunali
militari_, che constatarono l'assenza di ogni carattere politico nei
moti, che essi furono destinati a punire. C'erano forze incoscienti ma
organizzate, che a momento opportuno avrebbero potuto essere adoperate
dai malintenzionati ai loro fini sovversivi, volgendo a loro benefizio,
la ingenuità stessa dei tumultuanti? I famosi 300,000 soci dei _Fasci_
erano un esercito sulla carta; esercito immaginario non solo, ma inerme
assolutamente, privo di qualunque mezzo per l'attacco o per la
resistenza.[79] E furon gli stessi _Tribunali militari_, osserva l'on.
Prof. Lucchini, a ridurre a proporzioni ridicole il _pericolo_, che li
fece sorgere! E che il pericolo fosse insussistente risulta, infine, da
un dato di capitale importanza; l'on. Comandini ripetè nella Camera dei
deputati ciò che aveva pubblicato nel _Corriere della sera_, senza che
nessuno lo smentisse e cioè: che lo stesso generale Morra il 3 gennajo
1894 neppur lui avesse ritenuto opportuna, necessaria la proclamazione
dello Stato di assedio e che _aveva ceduto alle insistenze del potere
centrale_; il quale, era assediato e ipnotizzato in Roma, dai campioni
della reazione.
La insussistenza del pericolo, la inopportunità della invocazione della
_salus patriae_ e dei conseguenti provvedimenti eccezionali e la
mancanza di misura nell'uso dei medesimi, risultano meglio e con
maggiore evidenza dal confronto tra i casi recenti di Sicilia e gli
altri nei quali il regno Sardo prima e il regno d'Italia dopo, per
motivi politici e sociali, si trovarono in condizioni di invocare tale
massima.
[QUEL CHE SI FECE A GENOVA NEL '49]
Nel 1849, lo Stato di assedio viene proclamato a Genova. Le cause che lo
determinarono erano assai più gravi di quelle di Sicilia. Da un lato
c'era la guerra collo straniero, coll'Austria; dall'altro c'era una
grande città, che fatta la rivoluzione si era proclamata repubblica e si
era distaccata dal Piemonte. Genova aveva già un governo nemico a quello
che sedeva a Torino; aveva forze organizzate, che opposero resistenza, e
la città si dovette bombardare e prendere di assalto. La proclamazione
dello Stato di assedio era legale, perchè il Parlamento il 29 luglio
1848 aveva dato i pieni poteri al governo con una legge, nella quale
però si diceva: _salve le guarentigie costituzionali_. C'era nulla di
simile in Sicilia nel 1894? Eppure il generale Lamarmora, i cui poteri
erano assai più legittimi di quelli del generale Morra, nel suo proclama
accennò alla _possibilità_ dei Tribunali militari; ma non li istituì, e
allora forse potevasi parlare di un nemico col quale si era in guerra!
[A SASSARI NEL '52]
Nel 1852, Sassari insorge e vi si proclama lo Stato di assedio; due
eserciti stanno di fronte: la guardia nazionale da un lato e il regio
esercito stanziale dall'altro. Eppure non furono soppressi i magistrati
ordinarî, non furono istituiti i tribunali militari! Di più: il ministro
dell'interno Pernati fece alla Camera dei deputati queste
dichiarazioni--opportunamente ricordate dall'on. Altobelli--che suonano
aspra rampogna all'on. Crispi. Il ministro sostenne di non avere avuto
bisogno di farsi autorizzare dal Parlamento per proclamare lo Stato di
assedio perchè non aveva violato lo statuto e soggiunse:
«Ma diverso sarebbe il caso della sospensione dell'articolo 71
dello Statuto, che garentisce la libertà individuale in guisa che
nessuno può esser sottratto ai suoi giudici naturali. _Se dunque
una dichiarazione di stato d'assedio assorbisse il potere
giudiziario, e lo concentrasse in altra autorità, egli è certo_ CHE
SI TOCCHEREBBE ALLO STATUTO. _In tal caso il Governo dovrebbe
chiedere_ PREVENTIVAMENTE _l'assenso del Parlamento_, od almeno,
qualora _l'urgenza_ lo costringesse ad agire senza indugio,
_dovrebbe riferire, in seguito, il suo operato al Parlamento per la
convalidazione, e per avere un_ BILL _d'indennità_.»
[IN SICILIA E NAPOLI NEL '62]
Nel 1862, lo Stato di assedio viene proclamato in Sicilia e nel
Napoletano. Perchè? Un esercito meridionale era risorto al di fuori
dell'autorità del governo e contro gli ordini espressi del Capo dello
Stato. Quell'esercito era capitanato da Garibaldi e provocava diserzioni
numerose nelle fila dell'esercito; il potente vicino impero francese
esigeva che si arrestasse la marcia su Roma. Qualche imprudente ha detto
che ogni paragone tra Garibaldi e De Felice--tra l'esercito dei
volontari che volevano la liberazione di Roma e i tumultuanti che
volevano la liberazione dalle tirannidi locali e il miglioramento
economico--era impossibile. Sia. Eppure l'ente governo, sempre disposto
ad abusare del _salus patriae_, trattò alla stessa stregua i nemici del
1862 e quelli del 1894; chiamò tutti disfacitori dell'Italia e ribelli.
E quelli la cui missione viene ora dichiarata più nobile furono puniti
più severamente e più iniquamente: la ferita di Aspromonte e i fucilati
di Fantina ne fanno fede. Ad ogni modo la misura del pericolo nel
1862--e lo stesso si potrebbe dire pel 1867, quando l'esercito dei
volontari con Garibaldi si rimise in marcia verso Roma e venne arrestato
a Mentana--non era identica a quella del 1894, e l'uguaglianza del
provvedimento, perciò, rimane ingiustificabile. Ed uguale rimane la
protesta in Parlamento; sulla quale Cavallotti osservò:
«Pigliate i resoconti di quella memoranda discussione su
l'interpellanza Boncompagni: al banco del Governo, al posto di
Rattazzi, mettete Crispi; poi qui all'estrema, al posto del
Nicotera d'allora, mettete Bovio; al posto di Mordini, mettete
Colajanni; al posto del perpetuo e violento interruttore di allora,
ch'era l'onorevole Crispi, mettete Imbriani, (_Ilarità_) e voi
avrete la discussione di quei giorni, completamente,
fotograficamente riprodotta.»
[NELLE PROVINCIE MERIDIONALI]
Nel 1863-64, provvedimenti eccezionali vengono presi per le provincie
meridionali.
«Allora sì, fu un momento per l'Italia ben più grave, ben più scuro
di adesso. Era il momento in cui il brigantaggio infuriava per
tutto il Mezzogiorno: non i quaranta o cinquanta o cento matti
della Lunigiana, ma bande organizzate di briganti scorazzavano
tutto il Mezzodì, assalivano e uccidevano i nostri soldati,
entravano da conquistatori nelle terre e nei paesi. Era la guerra
civile nel vero, terribile senso della parola, che aveva qui in
Roma il suo quartiere generale; da qui il re di Napoli dirigeva le
mosse, nominava i capitani; da qui la reazione mandava i denari. Ci
poteva essere un caso più grave, nel quale il governo fosse tentato
per la _salus reipublicae_ di procedere per mezzi spicci, rigorosi,
terribili? Ebbene, il Governo venne innanzi al Parlamento, e, come
l'urgenza cresceva, si stralciarono, per far presto, dal progetto
di legge per la repressione del brigantaggio pochi articoli che il
Parlamento discusse e votò, e che formarono la legge Pica.»
«Che cos'era questa terribile legge? Il suo primo articolo diceva
questo solo: «Fino al 31 dicembre nelle Provincie infestate dal
brigantaggio e che tali saranno dichiarate con Decreto Reale, i
componenti comitiva o banda armata di almeno tre persone che vada
scorrendo le pubbliche strade o le campagne, per commettere crimini
o delitti, saranno giudicati dai tribunali militari di cui nel
libro II, parte II, del Codice penale militare».
«Era il meno che si potesse chiedere in un caso di vera guerra
civile, ed era chiesto per legge. Ebbene, l'onorevole Crispi lo
trovava enorme!» (_Cavallotti_)
Le condizioni nel 1862-63, adunque, erano più gravi che nel 1894; eppure
i provvedimenti eccezionali, furono assai meno rigorosi di quelli del
1894: ai briganti si consentì la difesa civile negata ai socialisti, e
quei provvedimenti infine furono consentiti preventivamente dal
Parlamento.
[A PALERMO NEL '66]
Nel 1866, lo Stato d'assedio viene proclamato in Palermo. Allora la
guerra coll'Austria era appena cessata e la pace non era stata ancora
segnata: quella città delle grandi iniziative e delle barricate, che
nel 1894 si mantenne completamente tranquilla, era in piena
insurrezione, in potere dei ribelli armati, che avevano costretto a
rinchiudersi nel Palazzo reale la legittima autorità; oppose fiera e
sanguinosa resistenza alle truppe e alla flotta mandate per ristabilire
l'ordine e fu necessario bombardarla per domarla. Lo Stato d'assedio
potevasi legittimamente proclamarlo, perchè il governo aveva avuto
concessi poteri straordinarî dalla legge, di cui fu relatore eloquente
lo stesso onorevole Crispi, che trovò allora occasione di dichiarare
solennemente:
«io sempre amerò la libertà e mi opporrò ai pieni poteri. Credo che
la libertà meglio di qualunque intelligente dittatura sia la sola
feconda pel trionfo dell'unità nazionale.»
Eppure l'on. Presidente del Consiglio di allora, il Ricasoli, si
affrettò a togliere lo Stato di assedio (lui, che non lo aveva imposto!)
prima che si riaprissero le Camere.