Felice Giuffrida e Compagni con questa perorazione, che giova riprodurre
integralmente: «Eccellenze, nel disgregamento morale e fra le passioni
che travagliano le società odierne, le coscienze non si possono far
serene che in un centro solo di equilibrio e di sicurezza:
nell'amministrazione della giustizia, affidata alla rettitudine di
magistrati indipendenti.»
«I rancori, le ire di partito passano, le onde agitate delle azioni e
delle reazioni sociali si ricompongono in calma, ma le offese alla
giustizia restano ferite irrimediabili alla compagine sociale. Un grande
ufficio di riparazione è a voi affidato; ufficio ad un tempo di
riconciliazione e di pacificazione degli animi: che voi compirete quando
risolleverete la bandiera del diritto, abbassata nella causa presente,
in cui una condanna non giunse al suo segno, se non passando sopra lo
Statuto prima, e poi sopra il Codice penale.»
In verità dopo la sentenza della Cassazione sul ricorso Molinari e
Gattini, che dette luogo alle critiche severissime del Brusa e del
Lucchini,--per non citare quelle unanimi della stampa politica
quotidiana,--un linguaggio siffatto--che del resto può considerarsi come
la parafrasi felice dei _considerandi_ della stessa Cassazione nella
sentenza sul ricorso Bartoli nella causa Tanlongo e Lazzaroni--potrebbe
giudicarsi o la manifestazione di una ingenuità superlativa o una delle
tanti e volgari tirate retoriche di avvocato esercente, che non crede
affatto in ciò che scrive. Esclusa questa ultima interpretazione nel
caso dello egregio prof. Impallomeni rimane la prima; e si può anche
dire che nell'animo suo albergasse la speranza della resipiscenza.
Ascoltò la Cassazione questo linguaggio degnissimo che racchiudeva un
savio consiglio, utile più alla conservazione dell'autorità del supremo
magistrato anzichè alla causa dei condannati dal Tribunale militare di
Palermo?
[LA GIUSTIZIA SERVA DELLA POLITICA]
Oramai la risposta della Cassazione è nota ed è noto che essa non
s'inspirò allo Statuto, alla legge, alla giustizia; ma lasciò passare
trionfalmente l'interesse della politica dell'ora che volge e respinse
il ricorso De Felice, come tanti altri ne aveva respinti. La sua opera
nella quistione vitale della competenza e della revisione delle sentenze
dei Tribunali militari deve essere esaminata e giudicata al lume dei
fatti e del diritto; ed essa risulta uguale, se non peggiore, a quella
del resto della magistratura, per incoerenza, per servilismo, per
ingiustizia.
Il primo errore e la prima colpa della Cassazione furono commessi nello
statuire sulla legalità dei Tribunali militari. Essa non ebbe gli
scrupoli della Corte dei Conti--e questa differenza dev'essere la sua
maggiore umiliazione.
Essa li trovò legittimi, legali, anche quando evidentemente esorbitavano
proclamando la propria competenza pei reati commessi prima della
proclamazione dello Stato di assedio!
[INCOERENZA DELLA CASSAZIONE]
La Cassazione, però, non si mantenne logica e coerente; perocchè se nei
casi di Sicilia l'applicazione del diritto bellico si è fatta
correttamente come in guerra guerreggiata anche alle persone estranee
all'esercito, non c'era ragione del suo intervento, perchè una persona
non può essere giuridicamente _duplice_ nei rapporti con gli stessi
reati a lei imputati; non è e non può essere prima pareggiata al
militare per la giurisdizione di merito e poi restituita al novero degli
estranei alla milizia per la decisione formale sulla incompetenza del
giudice di merito.
La Cassazione doveva astenersi dal conoscere delle sentenze pronunziate
da Tribunali estranei alla sua giurisdizione, non provocata neppure da
conflitti insorti fra essi e i Tribunali comuni. Perciò la Cassazione
intervenne senza regola, intervenne quando accomodava: e le sue
decisioni, quando parzialmente riformarono le sentenze dei Tribunali
militari non possono essere considerate che come _grazie parziali_ fatte
da chi non le poteva e non le doveva fare». (_Brusa e Lucchini_, p. 28,
29 e 55).
Alla Cassazione incombeva, però, un obbligo superiore: quello di
annullare puramente e semplicemente le sentenze dei Tribunali militari
distruggendone la usurpata giurisdizione e stabilendone la illegalità.
La Cassazione doveva e poteva fare rispettare lo Statuto e le leggi
anche senza avere la precisa attribuzione delle Supreme Corte federali
degli Stati Uniti; poichè non ha sostanziale fondamento ciò che disse
l'on. Sacchi nella Camera dei Deputati, che la Cassazione Italiana,
cioè, non abbia la missione di contenere le leggi nei limiti della
costituzione oltre quella di contenere i provvedimenti esecutivi: nei
limiti della legge; e non ha fondamento «giacchè una legge che non sia
nei limiti della Costituzione non è legge; e tutti i magistrati dal
Conciliatore alla Corte di Cassazione hanno insita al loro ufficio la
facoltà di sindacare la costituzionalità degli atti della pubblica
autorità, perciò stesso che il loro mandato è quello di fare applicare
le _leggi_, e i provvedimenti emanati in conformità alle leggi.»
(_Impallomeni_, p. 47).
[TUTTO È LASCIATO ALL'ARBITRIO]
Poteva, doveva farlo la Cassazione--e non lo fece--per non lasciare
tutto all'arbitrio del potere esecutivo, gli averi, la libertà e la vita
dei cittadini.
«Chi non vede che col sistema della Cassazione--rispettando ed
accettando cioè la legalità dei Tribunali militari--si condannano
potenzialmente a perpetua impotenza le norme di competenza, stabilite
dal Codice di procedura penale? Ogni volta, che vi saranno delle bande
armate, dei moti insurrezionali, basterà che il potere esecutivo dica
essere necessario sospendere la competenza ordinaria perchè si creda
essere nel diritto di farlo; per modo che i Tribunali e le Corti di
Assise potranno essere competenti a conoscere di simili reati
sempre..... meno quando avverranno. Vi saranno sempre le autorità
giudiziarie del regno pronte a dire, come ha detto la Corte di
Cassazione: noi ce ne laviamo le mani, è affare che non ci riguarda,
decidano in altro luogo se le leggi bastano; quando lassù crederanno che
non bastano, noi non abbiamo che a sottometterci ai decreti che verranno
imposti. Ma allora, domandiamo noi, a che serve la legge? a che serve la
divisione dei poteri? qual'è la differenza, che passa tra un regime
assoluto e un regime costituzionale?» (_Impallomeni_, p. 39).
[LA CONVENIENZA POLITICA INVECE DEL DIRITTO]
Di più: quando la Cassazione intervenne e dichiarò la propria
competenza--e non poteva essere competente e non doveva intervenire se i
Tribunali di guerra fossero stati legali e costituzionali--lo fece in
modo scorretto e sconveniente e misconoscendo la missione commessale
dalla legge. Questa, infatti, è tassativa nello stabilire che essa debba
esaminare le quistioni di _diritto_ e non le quistioni di _fatto_; essa
ci sta per separarle e nella separazione sta la sua ragione di essere.
Or bene la Cassazione precisamente in questa occasione, in cui poteva
affermarsi nella sua più grande maestà come uno dei poteri pubblici
dello Stato, venne meno al proprio compito esaminando la questione di
_fatto_, la opportunità dei provvedimenti presi, e non se tali
provvedimenti per quanto opportuni, per quanto anche necessarî, siano
stati conformi allo Statuto e alle leggi, sicchè il supremo magistrato
desumendo la _legittimità_ di siffatti provvedimenti dalla ipotetica
loro _necessità_ e _convenienza politica_, svisò la propria funzione, si
sostituì al Parlamento, rese un servizio al governo, che incoraggiato
dal precedente, segnalando come _necessario_ qualunque illecito ed
incostituzionale provvedimento, sa che verrà giustificato ed approvato
dal corpo che avrebbe dovuto precisamente richiamarlo alla osservanza
della Costituzione e delle leggi (_Brusa_, p. 10, 11 e 34; _Lucchini_,
p. 57; _Impallomeni_, p. 40).
[IN ITALIA E ALTROVE]
Epperò, tutto ben considerato, se ne deve conchiudere con amarezza, che
il popolo non può riporre più la sua fiducia nel supremo magistrato, che
dovrebbe avere il compito di difenderne i diritti e fare rispettare la
Costituzione e le leggi del potere esecutivo, come fece la Cassazione
francese anche in momenti non propizî alla libertà e alle franchigie
costituzionali (_Impallomeni_, p. 32 e 33). E la conclusione dolorosa è
assai umiliante per l'Italia, la cui inferiorità di fronte alle altre
nazioni, in fatto di rispetto ai diritti dei cittadini da parte del
potere esecutivo, e nella pratica del regime costituzionale, rimane
ognora più assodata e confermata; e questa inferiorità viene sopratutto
assodata e confermata per opera della Suprema Corte di Cassazione che è
venuta meno al suo compito ed ha rinnegato la propria ragione di essere.
[L'AFFERMAZIONE DI UN MINISTRO]
Intanto nel _periodo fortunoso dei fatti eccezionalmente disonesti e
scandalosi_, come la Suprema Corte di Cassazione designò quello della
scoperta degli scandali della Banca Romana, si trovò un Ministro, il
senatore Santamaria, che, nauseato dal contegno della magistratura, la
qualificò un _punto interrogativo_ e non avendo il coraggio di
interrogare la sfinge provvide se non altro a sè stesso, e sdegnoso si
ritrasse. E allora--fu già ricordato--una eco onesta e coraggiosa di
questo sdegno si ebbe nel responso della Cassazione. Pare che con
quell'atto si sia esaurita la vigoria del supremo magistrato, che
quando si trovò nella situazione di dovere solennemente affermare la
propria indipendenza di fronte al governo piegò e si sottomise e la sua
voce si trovò all'unisono con quella del Ministro, che in Parlamento,
dimentico di rappresentare la giustizia, non seppe che difendere e
giustificare le pretese e gli atti della reazione.
E da questo stesso ministero nell'ora triste e pericolosa di decadenza e
di reazione che attraversiamo, in risposta ad una interrogazione
dell'onorevole Imbriani, l'Italia apprese che se il _ministero avesse
manifestato un desiderio alla magistratura, questa avrebbe trovato nella
procedura i mezzi per soddisfarlo_! (Seduta della Camera dei deputati
del 7 aprile 1894).
La dipendenza della magistratura in quell'infausto giorno venne
ufficialmente affermata; la nomina della famosa _Commissione dei tre_
all'indomani della sentenza nel processo Tanlongo e Lazzaroni, è servita
a riconfermarla. La nomina di tale commissione se è stata una indecorosa
canzonatura dal punto di vista della restaurazione della moralità, è
riuscita, però, ad esautorare la magistratura. Quale può essere il suo
prestigio nel giudicare gli altri se essa stessa è sotto giudizio? Il
giudizio sull'opera dei Tribunali militari e della magistratura
ordinaria, non può essere pertanto completo senza la conoscenza di
alcune cifre e di alcuni confronti.
[CIFRE E CONFRONTI]
I Tribunali militari di Palermo e di Trapani e quelli di Caltanissetta
sino al 30 maggio--non ho i dati di quello di Messina--distribuirono
3203 anni di detenzione e di reclusione a 630 individui, oltre le pene
per le contravvenzioni al disarmo. In tutto si può approssimativamente
calcolare che i Tribunali militari di Sicilia distribuirono circa 5000
anni di prigione a contadini che protestarono contro la fame e contro
l'oppressione, e a giovani non rei di altro che di onesta propaganda
socialista. Ebbero _sette anni_ di reclusione coloro che furono
considerati _anime dei Fasci_; ebbe _sedici_ anni di reclusione
Bernardino Verro per un discorso _sovversivo_; ebbero venti anni di
reclusione donne ingenue, che credettero lecito gridare _Viva il Re!_ e
_abbasso il Sindaco!_
Da un'altra parte sta questo: un Tenente Blanc dal Tribunale penale di
Padova ritenuto responsabile di omicidio colposo e di abuso di autorità
fu condannato a _sei_ mesi e venti giorni di carcere militare ed a
cinquecento lire di multa; e si _spera_ che la Corte di Appello di
Venezia, che si mostrò altra volta tenerissima degli ufficiali di
Cavalleria riduca la pena....
I signori Tanlongo e Lazzaroni accusati di un grappolo di reati e della
scomparsa di _ventitre milioni_ dalla cassa della Banca Romana vennero
assolti dal Giurì di Roma. Era giusto che Tanlongo e Lazzaroni uscissero
a libertà quando entravano in prigione De Felice e Petrina che la loro
popolarità acquistarono smascherando i ladri.
[L'UFFICIO DELLE LEGGI PENALI]
Queste condanne e queste assoluzioni si spiegano e si completano, e
darebbero occasione, se questo fosse un libro sistematico, a svolgere
ampiamente e confortare la opinione di coloro i quali asserivano che i
Tribunali e la cosidetta giustizia funzionano attualmente nello
interesse esclusivo della borghesia per assicurare il trionfo di
quelli, che Pietro Ellero--un Consigliere della Corte di Cassazione di
Roma--chiama i _vermi della cleptocrazia_. Queste condanne e queste
assoluzioni ribadiscono la tesi del Vaccaro, che crede: «ufficio delle
leggi penali non essere stato sin qui quello di difendere la società,
cioè tutte le classi, che la compongono; ma particolarmente gl'interessi
di coloro in favore dei quali è costituito il potere politico, cioè dei
proprietarî.»[67]
NOTE:
[61] La quistione delle istituzioni dei _Tribunali militari_ in
conseguenza della proclamazione dello Stato d'assedio oltre che nelle
discussioni parlamentari fu esaminata dal punto di vista politico e
specialmente giuridico in modo esauriente da Brusa: _Della giustizia
penale eccezionale_. Torino 1894; Impallomeni: _Cenni sul ricorso in
Cassazione dell'on. De Felice Giuffrida e C._ Palermo 1894; A.
Pierantoni: _La costituzione e la legge marziale, La legge e non
l'arbitrio_, Roma 1894. Una fiacca difesa dello Stato di assedio ed i
Tribunali militari tentarono A. Muratori e Torquato Giannini: _Lo Stato
d'assedio e i Tribunali militari_. Firenze 1894. Quando citerò tali
autori mi riferirò alle sovraccennate pubblicazioni.
[62] In molti punti di questo capitolo e del seguente ho copiato
integralmente o riassunto alcune pagine delle monografie dei professori
Brusa e Impallomeni. Della loro esposizione e dei loro giudizî di
preferenza mi son valso per la grande autorità loro nelle discipline
penali e perchè nulla hanno di comune coi socialisti e coi repubblicani.
Alle loro parole talora ho apportato queste modificazioni: il primo si
riferisce al processo Molinari e il secondo al processo De Felice e C.
Io le ho applicate ai processi tutti che si sono svolti in Sicilia
innanzi ai Tribunali di guerra per la identità delle situazioni tra i
primi e gli ultimi.
[63] Come _anima_ di un Fascio, in mancanza di altro motivo venne
condannato l'egregio giovane Eugenio Bruno da S. Caterina. Ma il
Tribunale militare di Caltanissetta lo condannò a sei mesi.
[64] Tra i casi veramente tipici e recenti dell'asservimento della
magistratura si deve registrare quello confessato dal Prefetto
Municchi--ex magistrato--nella causa Nasi-Cavallotti. La ingenuità colla
quale il Municchi, che passa per una cima, confessò di essersi prestato
da magistrato alle voglie dell'on. Morana, ex-sottosegretario
agl'interni, è prova, che il fatto è normale e notorio per quanto
brutto.
[65] Ricordo con vivo compiacimento il Tribunale penale di
Caltanissetta, che durante il 1893 ed anche dopo proclamato lo Stato di
assedio, in parecchie occasioni, seppe con maggiore costanza dimostrare
la propria indipendenza.
[66] Come attenuante per la magistratura siciliana qualcuno mi ha
esposto questo tipico argomento: i processi che si svolsero innanzi i
Tribunali militari furono istruiti... come sappiamo, perchè la
magistratura credeva che una amnistia sarebbe venuta in tempo a
troncarli. Quando essa si accorse che si voleva andare sino in fondo non
potè più rifare sul serio ciò che era stato imbastito quasi per
burla..... Ed avvenne quello che avvenne e di cui si avrà più completa
conoscenza nel seguente capitolo.
[67] _Genesi e funzioni delle leggi penali. Roma 1889._ Questa tesi
viene sostenuta con parole analoghe da Pellegrino Rossi, Pietro Ellero,
Mausley, Letourneau, De Greef e da altri illustri scienziati; dal
diritto penale venne applicata al diritto civile da Menger, Salvioli,
Bechaux, Loria, De Championniere ecc., che ritengono tutti gli aforismi
giuridici essere stati esclusivamente redatti a vantaggio dei ricchi e
dei più forti e a disprezzo della giustizia e dell'equità.
Nel testo l'ho presentata colle parole del Vaccaro, perchè la scienza in
questo quarto d'ora è sospetta, e perchè il Vaccaro non è solo un
cultore della scienza, ma è anche il Segretario del Ministro della
Presidenza e perciò non può considerarsi come un pericoloso
sobillatore... L'egregio Prof. Alimena metterebbe meno impegno a
combattere il Vaccaro se dovesse scrivere l'ottimo suo libro sui _Limiti
modificatori dell'imputabilità_ dopo le condanne di Sicilia e di Padova
e le assoluzioni di Roma.
XXII.
IL PROCESSO MOSTRUOSO
Di questo processo si potrebbe dire per eccellenza quello che il Carrara
affermava dei processi politici: «la giustizia non vi ebbe parte.»
Quella politica che già fin dai singoli processi per i tumulti del
dicembre '93 e gennaio '94 s'era mostrata conturbatrice del giudizio;
quella politica che aveva esercitato tutta la sua bassa influenza nel
processo contro il Curatolo--del quale si parlò avanti--venne, nel
processo De Felice e compagni, a spiegare intera la sua mostruosa
gravezza; così che, questo, tutto riassume e comprende le brutture e le
violazioni degli antecedenti processi svoltisi avanti ai Tribunali di
guerra.
[COME FU ORDITO]
Per una fatalità, l'istruzione di esso fu iniziata e compiuta in un
antico palazzo medievale--fosco di molte truci memorie--che porta ancora
nella piccola torre merlata il vecchio orologio a campana che sonò tante
ore di agonie tremende.
È il palazzo dei Manfredi Chiaramonte, ove per due secoli infami i
Tribunali del S. Uffizio compirono la tenebrosa opera loro! e dove
oggi--da magistrati che pur videro infrangersi contro a una civiltà
nuova l'ultimo avanzo della temporalità della Chiesa--potè essere
ordito, malvagiamente, un processo su delazioni segrete,... di quel
segreto che fu anima dell'Inquisizione.
Consapevole com'ero di tutti gli elementi che potevano comporre quel
processo, e dei mezzi adoperati a raccoglierli, e del criterio seguito
nel coordinarli; delle intenzioni, insomma, che guidavano coloro che lo
avevano imbastito e imposto, scrissi nella prima edizione di questo
libro--tre mesi avanti che cominciasse il dibattimento--le seguenti
parole:
«La grandiosità artificiale del processo contro De Felice, Bosco e C. è
una vera montatura teatrale, che mira a giustificare le misure prese e
l'allarme destato; ma se il processo verrà a termine, se si svolgerà
innanzi ai giudici naturali e non verrà soppresso da una comoda e
pietosa amnistia che gioverà a coloro che lo hanno imbastito e non agli
accusati, si vedrà che esso sarebbe una colossale bolla di sapone, se
non fosse una grande infamia nella quale si tenta coinvolgere quanti
ebbero innocenti relazioni con De Felice, Bosco e compagni, quanti
ebbero parte nella organizzazione dei _Fasci_ colla ferma intenzione di
mantenersi nei più stretti limiti della legge. Il processo, se sarà
conosciuto nei suoi dettagli, riabiliterà la fama dei giudici dei
peggiori tempi della tirannide. E allora si vedrà quale opera nefanda di
servilismo e di complicità hanno fatto certi giornali, che con singolare
compiacenza hanno riferito, fingendo di averle dalle solite fonti
ineccepibili e autorevoli--ch'erano poi quelle delle questure--le
notizie sull'alto tradimento, sull'oro francese, sui depositi delle
armi, sui cannoncini (che servono a sparare le così dette _botte_!), sul
cifrario e sulle misteriose corrispondenze col medesimo spiegate, sulla
constatata relazione tra i fatti di Massa e Carrara e quelli di Sicilia
e di questi coi capi dei _Fasci_...»
[I FATTI SUPERARONO LE PREVISIONI]
Previsione triste, la quale pure venne superata dai fatti! così che
veramente, questo processo, e per la sua durata; e per gli incidenti; e
per il numero e la qualità dei testimoni di accusa e di difesa; e per le
risultanze sorte dalla grande libertà di parola e di apprezzamenti a
tutti accordata; e per l'enorme contraddizione tra quelle risultanze e
la sentenza--non impreveduta, certo--ma che avrebbe dovuto essere
imprevedibile, questo processo, dico, che trasse tutta la sua esistenza
dalle accuse della polizia fondate su delazioni di confidenti segreti,
non può essere chiamato altrimenti che mostruoso.
Dai 7 d'aprile, ai 30 di maggio: due mesi di discussioni e di lotte tra
gli accusati, la difesa, il Presidente, i testimoni, l'Avvocato Fiscale,
provarono l'istruzione del processo tutta una farsa indegna, la quale
però finì in tragedia per la condanna che mandò in galera dei giovani
valorosi che lasciarono nella squallida miseria le loro famiglie.
Il processo mostruoso si svolse nell'ex convento di S. Francesco di
Assisi--nel 1848 sede di quel parlamento Siciliano che doveva adattare
ai tempi la costituzione del '12--e nella stessa Sala dove fu dichiarata
decaduta la dinastia dei Borboni!
[APPARATI INVEROSIMILI]
L'evocazione di questi ricordi di glorie infelici--conquistate con tanto
sangue in nome della libertà,--faceva sentire più forte la melanconia di
quel grande inverosimile apparato di forza, che dalla via del Parlamento
non era interrotto fino nell'aula del Tribunale. C'erano poi soldati,
carabinieri, questurini, delegati, scaglionati da per tutto nelle
vicinanze del Palazzo e si sentiva subito, anche da chi l'ignorava, che
in esso si perpetrava qualcosa d'inusitato e di contrario alla libertà,
di inviso al popolo e che premeva molto al governo che si compisse a
malgrado di tutto e contro tutti.
Innumerevoli guardie di P. S. venivano appostate lungo la strada che,
dalla Vicaria alla via del Parlamento, percorrevano le carrozze
cellulari, scortate da drappelli di carabinieri.
Ammanettati ben bene, gli accusati, erano condotti nella grande gabbia
che ha racchiuso briganti famosi e delinquenti d'ogni sorta.
Nell'aula non era già dato a chicchessia di penetrare. Gli agenti di
polizia squadravano d'alto in basso, e negavano o accordavano l'ingresso
secondo il loro talento, onde accadeva poi che una quantità di guardie
travestite venivano comandate a far la comparsa di pubblico nell'aula
grande, chè altrimenti sarebbe rimasta presso che deserta.
Entravano liberamente Signori e Signore dell'aristocrazia e dell'alta
borghesia, che avevano biglietti per posti distinti. Venivano volentieri
a godere dello spettacolo di quel processo!
Pure qualche volta accadde a una dama di commoversi; altre però fecero
mostra di una durezza fenomenale.
Una contessa, che ama le bertucce, un giorno scendendo per l'ampie
scale, ebbe tanta gentilezza d'animo da dire, ridendo, che quegli uomini
dentro la gabbia le erano sembrati degli scimmioni.
E la cosa fu tanto orribile che un onorevole principe, il quale le stava
a lato, disse a quella dama delle parole così severe che somigliavano a
un rimprovero.
Non ugualmente, da quei posti riservati poterono assistere sempre i
congiunti degli imputati, perchè le spie assicuravano giudici e
poliziotti che essi scambiavano segni misteriosi e pericolosi coi
giovani baldi rinchiusi nella gabbia;--e non erano altro che dei saluti
furtivi ed affettuosi!
Forse, furono ritenute anche pericolose le lagrime che qualche volta,
sgorgavano dai bruni occhi di Maria De Felice, proprio malgrado, quando
il padre levavasi fiero e sorridente a protestare contro una calunnia, o
a schiacciare cogli articolati stringenti un basso testimonio di accusa.
Gli imputati--da prima malvisti e odiati anche--destarono poi nel
pubblico interesse e simpatia vivissima: fu un crescendo, mano mano che
al dibattimento venivano sfatate le accuse vili che i loro nemici
avevano fatto circolare sapientemente.
[IL LAVORIO DI DENIGRAZIONE]