Il Prof. Impallomeni chiudeva il suo ricorso in Cassazione dell'on. De

Felice Giuffrida e Compagni con questa perorazione, che giova riprodurre

integralmente: «Eccellenze, nel disgregamento morale e fra le passioni

che travagliano le società odierne, le coscienze non si possono far

serene che in un centro solo di equilibrio e di sicurezza:

nell'amministrazione della giustizia, affidata alla rettitudine di

magistrati indipendenti.»

«I rancori, le ire di partito passano, le onde agitate delle azioni e

delle reazioni sociali si ricompongono in calma, ma le offese alla

giustizia restano ferite irrimediabili alla compagine sociale. Un grande

ufficio di riparazione è a voi affidato; ufficio ad un tempo di

riconciliazione e di pacificazione degli animi: che voi compirete quando

risolleverete la bandiera del diritto, abbassata nella causa presente,

in cui una condanna non giunse al suo segno, se non passando sopra lo

Statuto prima, e poi sopra il Codice penale.»

In verità dopo la sentenza della Cassazione sul ricorso Molinari e

Gattini, che dette luogo alle critiche severissime del Brusa e del

Lucchini,--per non citare quelle unanimi della stampa politica

quotidiana,--un linguaggio siffatto--che del resto può considerarsi come

la parafrasi felice dei _considerandi_ della stessa Cassazione nella

sentenza sul ricorso Bartoli nella causa Tanlongo e Lazzaroni--potrebbe

giudicarsi o la manifestazione di una ingenuità superlativa o una delle

tanti e volgari tirate retoriche di avvocato esercente, che non crede

affatto in ciò che scrive. Esclusa questa ultima interpretazione nel

caso dello egregio prof. Impallomeni rimane la prima; e si può anche

dire che nell'animo suo albergasse la speranza della resipiscenza.

Ascoltò la Cassazione questo linguaggio degnissimo che racchiudeva un

savio consiglio, utile più alla conservazione dell'autorità del supremo

magistrato anzichè alla causa dei condannati dal Tribunale militare di

Palermo?

[LA GIUSTIZIA SERVA DELLA POLITICA]

Oramai la risposta della Cassazione è nota ed è noto che essa non

s'inspirò allo Statuto, alla legge, alla giustizia; ma lasciò passare

trionfalmente l'interesse della politica dell'ora che volge e respinse

il ricorso De Felice, come tanti altri ne aveva respinti. La sua opera

nella quistione vitale della competenza e della revisione delle sentenze

dei Tribunali militari deve essere esaminata e giudicata al lume dei

fatti e del diritto; ed essa risulta uguale, se non peggiore, a quella

del resto della magistratura, per incoerenza, per servilismo, per

ingiustizia.

Il primo errore e la prima colpa della Cassazione furono commessi nello

statuire sulla legalità dei Tribunali militari. Essa non ebbe gli

scrupoli della Corte dei Conti--e questa differenza dev'essere la sua

maggiore umiliazione.

Essa li trovò legittimi, legali, anche quando evidentemente esorbitavano

proclamando la propria competenza pei reati commessi prima della

proclamazione dello Stato di assedio!

[INCOERENZA DELLA CASSAZIONE]

La Cassazione, però, non si mantenne logica e coerente; perocchè se nei

casi di Sicilia l'applicazione del diritto bellico si è fatta

correttamente come in guerra guerreggiata anche alle persone estranee

all'esercito, non c'era ragione del suo intervento, perchè una persona

non può essere giuridicamente _duplice_ nei rapporti con gli stessi

reati a lei imputati; non è e non può essere prima pareggiata al

militare per la giurisdizione di merito e poi restituita al novero degli

estranei alla milizia per la decisione formale sulla incompetenza del

giudice di merito.

La Cassazione doveva astenersi dal conoscere delle sentenze pronunziate

da Tribunali estranei alla sua giurisdizione, non provocata neppure da

conflitti insorti fra essi e i Tribunali comuni. Perciò la Cassazione

intervenne senza regola, intervenne quando accomodava: e le sue

decisioni, quando parzialmente riformarono le sentenze dei Tribunali

militari non possono essere considerate che come _grazie parziali_ fatte

da chi non le poteva e non le doveva fare». (_Brusa e Lucchini_, p. 28,

29 e 55).

Alla Cassazione incombeva, però, un obbligo superiore: quello di

annullare puramente e semplicemente le sentenze dei Tribunali militari

distruggendone la usurpata giurisdizione e stabilendone la illegalità.

La Cassazione doveva e poteva fare rispettare lo Statuto e le leggi

anche senza avere la precisa attribuzione delle Supreme Corte federali

degli Stati Uniti; poichè non ha sostanziale fondamento ciò che disse

l'on. Sacchi nella Camera dei Deputati, che la Cassazione Italiana,

cioè, non abbia la missione di contenere le leggi nei limiti della

costituzione oltre quella di contenere i provvedimenti esecutivi: nei

limiti della legge; e non ha fondamento «giacchè una legge che non sia

nei limiti della Costituzione non è legge; e tutti i magistrati dal

Conciliatore alla Corte di Cassazione hanno insita al loro ufficio la

facoltà di sindacare la costituzionalità degli atti della pubblica

autorità, perciò stesso che il loro mandato è quello di fare applicare

le _leggi_, e i provvedimenti emanati in conformità alle leggi.»

(_Impallomeni_, p. 47).

[TUTTO È LASCIATO ALL'ARBITRIO]

Poteva, doveva farlo la Cassazione--e non lo fece--per non lasciare

tutto all'arbitrio del potere esecutivo, gli averi, la libertà e la vita

dei cittadini.

«Chi non vede che col sistema della Cassazione--rispettando ed

accettando cioè la legalità dei Tribunali militari--si condannano

potenzialmente a perpetua impotenza le norme di competenza, stabilite

dal Codice di procedura penale? Ogni volta, che vi saranno delle bande

armate, dei moti insurrezionali, basterà che il potere esecutivo dica

essere necessario sospendere la competenza ordinaria perchè si creda

essere nel diritto di farlo; per modo che i Tribunali e le Corti di

Assise potranno essere competenti a conoscere di simili reati

sempre..... meno quando avverranno. Vi saranno sempre le autorità

giudiziarie del regno pronte a dire, come ha detto la Corte di

Cassazione: noi ce ne laviamo le mani, è affare che non ci riguarda,

decidano in altro luogo se le leggi bastano; quando lassù crederanno che

non bastano, noi non abbiamo che a sottometterci ai decreti che verranno

imposti. Ma allora, domandiamo noi, a che serve la legge? a che serve la

divisione dei poteri? qual'è la differenza, che passa tra un regime

assoluto e un regime costituzionale?» (_Impallomeni_, p. 39).

[LA CONVENIENZA POLITICA INVECE DEL DIRITTO]

Di più: quando la Cassazione intervenne e dichiarò la propria

competenza--e non poteva essere competente e non doveva intervenire se i

Tribunali di guerra fossero stati legali e costituzionali--lo fece in

modo scorretto e sconveniente e misconoscendo la missione commessale

dalla legge. Questa, infatti, è tassativa nello stabilire che essa debba

esaminare le quistioni di _diritto_ e non le quistioni di _fatto_; essa

ci sta per separarle e nella separazione sta la sua ragione di essere.

Or bene la Cassazione precisamente in questa occasione, in cui poteva

affermarsi nella sua più grande maestà come uno dei poteri pubblici

dello Stato, venne meno al proprio compito esaminando la questione di

_fatto_, la opportunità dei provvedimenti presi, e non se tali

provvedimenti per quanto opportuni, per quanto anche necessarî, siano

stati conformi allo Statuto e alle leggi, sicchè il supremo magistrato

desumendo la _legittimità_ di siffatti provvedimenti dalla ipotetica

loro _necessità_ e _convenienza politica_, svisò la propria funzione, si

sostituì al Parlamento, rese un servizio al governo, che incoraggiato

dal precedente, segnalando come _necessario_ qualunque illecito ed

incostituzionale provvedimento, sa che verrà giustificato ed approvato

dal corpo che avrebbe dovuto precisamente richiamarlo alla osservanza

della Costituzione e delle leggi (_Brusa_, p. 10, 11 e 34; _Lucchini_,

p. 57; _Impallomeni_, p. 40).

[IN ITALIA E ALTROVE]

Epperò, tutto ben considerato, se ne deve conchiudere con amarezza, che

il popolo non può riporre più la sua fiducia nel supremo magistrato, che

dovrebbe avere il compito di difenderne i diritti e fare rispettare la

Costituzione e le leggi del potere esecutivo, come fece la Cassazione

francese anche in momenti non propizî alla libertà e alle franchigie

costituzionali (_Impallomeni_, p. 32 e 33). E la conclusione dolorosa è

assai umiliante per l'Italia, la cui inferiorità di fronte alle altre

nazioni, in fatto di rispetto ai diritti dei cittadini da parte del

potere esecutivo, e nella pratica del regime costituzionale, rimane

ognora più assodata e confermata; e questa inferiorità viene sopratutto

assodata e confermata per opera della Suprema Corte di Cassazione che è

venuta meno al suo compito ed ha rinnegato la propria ragione di essere.

[L'AFFERMAZIONE DI UN MINISTRO]

Intanto nel _periodo fortunoso dei fatti eccezionalmente disonesti e

scandalosi_, come la Suprema Corte di Cassazione designò quello della

scoperta degli scandali della Banca Romana, si trovò un Ministro, il

senatore Santamaria, che, nauseato dal contegno della magistratura, la

qualificò un _punto interrogativo_ e non avendo il coraggio di

interrogare la sfinge provvide se non altro a sè stesso, e sdegnoso si

ritrasse. E allora--fu già ricordato--una eco onesta e coraggiosa di

questo sdegno si ebbe nel responso della Cassazione. Pare che con

quell'atto si sia esaurita la vigoria del supremo magistrato, che

quando si trovò nella situazione di dovere solennemente affermare la

propria indipendenza di fronte al governo piegò e si sottomise e la sua

voce si trovò all'unisono con quella del Ministro, che in Parlamento,

dimentico di rappresentare la giustizia, non seppe che difendere e

giustificare le pretese e gli atti della reazione.

E da questo stesso ministero nell'ora triste e pericolosa di decadenza e

di reazione che attraversiamo, in risposta ad una interrogazione

dell'onorevole Imbriani, l'Italia apprese che se il _ministero avesse

manifestato un desiderio alla magistratura, questa avrebbe trovato nella

procedura i mezzi per soddisfarlo_! (Seduta della Camera dei deputati

del 7 aprile 1894).

La dipendenza della magistratura in quell'infausto giorno venne

ufficialmente affermata; la nomina della famosa _Commissione dei tre_

all'indomani della sentenza nel processo Tanlongo e Lazzaroni, è servita

a riconfermarla. La nomina di tale commissione se è stata una indecorosa

canzonatura dal punto di vista della restaurazione della moralità, è

riuscita, però, ad esautorare la magistratura. Quale può essere il suo

prestigio nel giudicare gli altri se essa stessa è sotto giudizio? Il

giudizio sull'opera dei Tribunali militari e della magistratura

ordinaria, non può essere pertanto completo senza la conoscenza di

alcune cifre e di alcuni confronti.

[CIFRE E CONFRONTI]

I Tribunali militari di Palermo e di Trapani e quelli di Caltanissetta

sino al 30 maggio--non ho i dati di quello di Messina--distribuirono

3203 anni di detenzione e di reclusione a 630 individui, oltre le pene

per le contravvenzioni al disarmo. In tutto si può approssimativamente

calcolare che i Tribunali militari di Sicilia distribuirono circa 5000

anni di prigione a contadini che protestarono contro la fame e contro

l'oppressione, e a giovani non rei di altro che di onesta propaganda

socialista. Ebbero _sette anni_ di reclusione coloro che furono

considerati _anime dei Fasci_; ebbe _sedici_ anni di reclusione

Bernardino Verro per un discorso _sovversivo_; ebbero venti anni di

reclusione donne ingenue, che credettero lecito gridare _Viva il Re!_ e

_abbasso il Sindaco!_

Da un'altra parte sta questo: un Tenente Blanc dal Tribunale penale di

Padova ritenuto responsabile di omicidio colposo e di abuso di autorità

fu condannato a _sei_ mesi e venti giorni di carcere militare ed a

cinquecento lire di multa; e si _spera_ che la Corte di Appello di

Venezia, che si mostrò altra volta tenerissima degli ufficiali di

Cavalleria riduca la pena....

I signori Tanlongo e Lazzaroni accusati di un grappolo di reati e della

scomparsa di _ventitre milioni_ dalla cassa della Banca Romana vennero

assolti dal Giurì di Roma. Era giusto che Tanlongo e Lazzaroni uscissero

a libertà quando entravano in prigione De Felice e Petrina che la loro

popolarità acquistarono smascherando i ladri.

[L'UFFICIO DELLE LEGGI PENALI]

Queste condanne e queste assoluzioni si spiegano e si completano, e

darebbero occasione, se questo fosse un libro sistematico, a svolgere

ampiamente e confortare la opinione di coloro i quali asserivano che i

Tribunali e la cosidetta giustizia funzionano attualmente nello

interesse esclusivo della borghesia per assicurare il trionfo di

quelli, che Pietro Ellero--un Consigliere della Corte di Cassazione di

Roma--chiama i _vermi della cleptocrazia_. Queste condanne e queste

assoluzioni ribadiscono la tesi del Vaccaro, che crede: «ufficio delle

leggi penali non essere stato sin qui quello di difendere la società,

cioè tutte le classi, che la compongono; ma particolarmente gl'interessi

di coloro in favore dei quali è costituito il potere politico, cioè dei

proprietarî.»[67]

NOTE:

[61] La quistione delle istituzioni dei _Tribunali militari_ in

conseguenza della proclamazione dello Stato d'assedio oltre che nelle

discussioni parlamentari fu esaminata dal punto di vista politico e

specialmente giuridico in modo esauriente da Brusa: _Della giustizia

penale eccezionale_. Torino 1894; Impallomeni: _Cenni sul ricorso in

Cassazione dell'on. De Felice Giuffrida e C._ Palermo 1894; A.

Pierantoni: _La costituzione e la legge marziale, La legge e non

l'arbitrio_, Roma 1894. Una fiacca difesa dello Stato di assedio ed i

Tribunali militari tentarono A. Muratori e Torquato Giannini: _Lo Stato

d'assedio e i Tribunali militari_. Firenze 1894. Quando citerò tali

autori mi riferirò alle sovraccennate pubblicazioni.

[62] In molti punti di questo capitolo e del seguente ho copiato

integralmente o riassunto alcune pagine delle monografie dei professori

Brusa e Impallomeni. Della loro esposizione e dei loro giudizî di

preferenza mi son valso per la grande autorità loro nelle discipline

penali e perchè nulla hanno di comune coi socialisti e coi repubblicani.

Alle loro parole talora ho apportato queste modificazioni: il primo si

riferisce al processo Molinari e il secondo al processo De Felice e C.

Io le ho applicate ai processi tutti che si sono svolti in Sicilia

innanzi ai Tribunali di guerra per la identità delle situazioni tra i

primi e gli ultimi.

[63] Come _anima_ di un Fascio, in mancanza di altro motivo venne

condannato l'egregio giovane Eugenio Bruno da S. Caterina. Ma il

Tribunale militare di Caltanissetta lo condannò a sei mesi.

[64] Tra i casi veramente tipici e recenti dell'asservimento della

magistratura si deve registrare quello confessato dal Prefetto

Municchi--ex magistrato--nella causa Nasi-Cavallotti. La ingenuità colla

quale il Municchi, che passa per una cima, confessò di essersi prestato

da magistrato alle voglie dell'on. Morana, ex-sottosegretario

agl'interni, è prova, che il fatto è normale e notorio per quanto

brutto.

[65] Ricordo con vivo compiacimento il Tribunale penale di

Caltanissetta, che durante il 1893 ed anche dopo proclamato lo Stato di

assedio, in parecchie occasioni, seppe con maggiore costanza dimostrare

la propria indipendenza.

[66] Come attenuante per la magistratura siciliana qualcuno mi ha

esposto questo tipico argomento: i processi che si svolsero innanzi i

Tribunali militari furono istruiti... come sappiamo, perchè la

magistratura credeva che una amnistia sarebbe venuta in tempo a

troncarli. Quando essa si accorse che si voleva andare sino in fondo non

potè più rifare sul serio ciò che era stato imbastito quasi per

burla..... Ed avvenne quello che avvenne e di cui si avrà più completa

conoscenza nel seguente capitolo.

[67] _Genesi e funzioni delle leggi penali. Roma 1889._ Questa tesi

viene sostenuta con parole analoghe da Pellegrino Rossi, Pietro Ellero,

Mausley, Letourneau, De Greef e da altri illustri scienziati; dal

diritto penale venne applicata al diritto civile da Menger, Salvioli,

Bechaux, Loria, De Championniere ecc., che ritengono tutti gli aforismi

giuridici essere stati esclusivamente redatti a vantaggio dei ricchi e

dei più forti e a disprezzo della giustizia e dell'equità.

Nel testo l'ho presentata colle parole del Vaccaro, perchè la scienza in

questo quarto d'ora è sospetta, e perchè il Vaccaro non è solo un

cultore della scienza, ma è anche il Segretario del Ministro della

Presidenza e perciò non può considerarsi come un pericoloso

sobillatore... L'egregio Prof. Alimena metterebbe meno impegno a

combattere il Vaccaro se dovesse scrivere l'ottimo suo libro sui _Limiti

modificatori dell'imputabilità_ dopo le condanne di Sicilia e di Padova

e le assoluzioni di Roma.

XXII.

IL PROCESSO MOSTRUOSO

Di questo processo si potrebbe dire per eccellenza quello che il Carrara

affermava dei processi politici: «la giustizia non vi ebbe parte.»

Quella politica che già fin dai singoli processi per i tumulti del

dicembre '93 e gennaio '94 s'era mostrata conturbatrice del giudizio;

quella politica che aveva esercitato tutta la sua bassa influenza nel

processo contro il Curatolo--del quale si parlò avanti--venne, nel

processo De Felice e compagni, a spiegare intera la sua mostruosa

gravezza; così che, questo, tutto riassume e comprende le brutture e le

violazioni degli antecedenti processi svoltisi avanti ai Tribunali di

guerra.

[COME FU ORDITO]

Per una fatalità, l'istruzione di esso fu iniziata e compiuta in un

antico palazzo medievale--fosco di molte truci memorie--che porta ancora

nella piccola torre merlata il vecchio orologio a campana che sonò tante

ore di agonie tremende.

È il palazzo dei Manfredi Chiaramonte, ove per due secoli infami i

Tribunali del S. Uffizio compirono la tenebrosa opera loro! e dove

oggi--da magistrati che pur videro infrangersi contro a una civiltà

nuova l'ultimo avanzo della temporalità della Chiesa--potè essere

ordito, malvagiamente, un processo su delazioni segrete,... di quel

segreto che fu anima dell'Inquisizione.

Consapevole com'ero di tutti gli elementi che potevano comporre quel

processo, e dei mezzi adoperati a raccoglierli, e del criterio seguito

nel coordinarli; delle intenzioni, insomma, che guidavano coloro che lo

avevano imbastito e imposto, scrissi nella prima edizione di questo

libro--tre mesi avanti che cominciasse il dibattimento--le seguenti

parole:

«La grandiosità artificiale del processo contro De Felice, Bosco e C. è

una vera montatura teatrale, che mira a giustificare le misure prese e

l'allarme destato; ma se il processo verrà a termine, se si svolgerà

innanzi ai giudici naturali e non verrà soppresso da una comoda e

pietosa amnistia che gioverà a coloro che lo hanno imbastito e non agli

accusati, si vedrà che esso sarebbe una colossale bolla di sapone, se

non fosse una grande infamia nella quale si tenta coinvolgere quanti

ebbero innocenti relazioni con De Felice, Bosco e compagni, quanti

ebbero parte nella organizzazione dei _Fasci_ colla ferma intenzione di

mantenersi nei più stretti limiti della legge. Il processo, se sarà

conosciuto nei suoi dettagli, riabiliterà la fama dei giudici dei

peggiori tempi della tirannide. E allora si vedrà quale opera nefanda di

servilismo e di complicità hanno fatto certi giornali, che con singolare

compiacenza hanno riferito, fingendo di averle dalle solite fonti

ineccepibili e autorevoli--ch'erano poi quelle delle questure--le

notizie sull'alto tradimento, sull'oro francese, sui depositi delle

armi, sui cannoncini (che servono a sparare le così dette _botte_!), sul

cifrario e sulle misteriose corrispondenze col medesimo spiegate, sulla

constatata relazione tra i fatti di Massa e Carrara e quelli di Sicilia

e di questi coi capi dei _Fasci_...»

[I FATTI SUPERARONO LE PREVISIONI]

Previsione triste, la quale pure venne superata dai fatti! così che

veramente, questo processo, e per la sua durata; e per gli incidenti; e

per il numero e la qualità dei testimoni di accusa e di difesa; e per le

risultanze sorte dalla grande libertà di parola e di apprezzamenti a

tutti accordata; e per l'enorme contraddizione tra quelle risultanze e

la sentenza--non impreveduta, certo--ma che avrebbe dovuto essere

imprevedibile, questo processo, dico, che trasse tutta la sua esistenza

dalle accuse della polizia fondate su delazioni di confidenti segreti,

non può essere chiamato altrimenti che mostruoso.

Dai 7 d'aprile, ai 30 di maggio: due mesi di discussioni e di lotte tra

gli accusati, la difesa, il Presidente, i testimoni, l'Avvocato Fiscale,

provarono l'istruzione del processo tutta una farsa indegna, la quale

però finì in tragedia per la condanna che mandò in galera dei giovani

valorosi che lasciarono nella squallida miseria le loro famiglie.

Il processo mostruoso si svolse nell'ex convento di S. Francesco di

Assisi--nel 1848 sede di quel parlamento Siciliano che doveva adattare

ai tempi la costituzione del '12--e nella stessa Sala dove fu dichiarata

decaduta la dinastia dei Borboni!

[APPARATI INVEROSIMILI]

L'evocazione di questi ricordi di glorie infelici--conquistate con tanto

sangue in nome della libertà,--faceva sentire più forte la melanconia di

quel grande inverosimile apparato di forza, che dalla via del Parlamento

non era interrotto fino nell'aula del Tribunale. C'erano poi soldati,

carabinieri, questurini, delegati, scaglionati da per tutto nelle

vicinanze del Palazzo e si sentiva subito, anche da chi l'ignorava, che

in esso si perpetrava qualcosa d'inusitato e di contrario alla libertà,

di inviso al popolo e che premeva molto al governo che si compisse a

malgrado di tutto e contro tutti.

Innumerevoli guardie di P. S. venivano appostate lungo la strada che,

dalla Vicaria alla via del Parlamento, percorrevano le carrozze

cellulari, scortate da drappelli di carabinieri.

Ammanettati ben bene, gli accusati, erano condotti nella grande gabbia

che ha racchiuso briganti famosi e delinquenti d'ogni sorta.

Nell'aula non era già dato a chicchessia di penetrare. Gli agenti di

polizia squadravano d'alto in basso, e negavano o accordavano l'ingresso

secondo il loro talento, onde accadeva poi che una quantità di guardie

travestite venivano comandate a far la comparsa di pubblico nell'aula

grande, chè altrimenti sarebbe rimasta presso che deserta.

Entravano liberamente Signori e Signore dell'aristocrazia e dell'alta

borghesia, che avevano biglietti per posti distinti. Venivano volentieri

a godere dello spettacolo di quel processo!

Pure qualche volta accadde a una dama di commoversi; altre però fecero

mostra di una durezza fenomenale.

Una contessa, che ama le bertucce, un giorno scendendo per l'ampie

scale, ebbe tanta gentilezza d'animo da dire, ridendo, che quegli uomini

dentro la gabbia le erano sembrati degli scimmioni.

E la cosa fu tanto orribile che un onorevole principe, il quale le stava

a lato, disse a quella dama delle parole così severe che somigliavano a

un rimprovero.

Non ugualmente, da quei posti riservati poterono assistere sempre i

congiunti degli imputati, perchè le spie assicuravano giudici e

poliziotti che essi scambiavano segni misteriosi e pericolosi coi

giovani baldi rinchiusi nella gabbia;--e non erano altro che dei saluti

furtivi ed affettuosi!

Forse, furono ritenute anche pericolose le lagrime che qualche volta,

sgorgavano dai bruni occhi di Maria De Felice, proprio malgrado, quando

il padre levavasi fiero e sorridente a protestare contro una calunnia, o

a schiacciare cogli articolati stringenti un basso testimonio di accusa.

Gli imputati--da prima malvisti e odiati anche--destarono poi nel

pubblico interesse e simpatia vivissima: fu un crescendo, mano mano che

al dibattimento venivano sfatate le accuse vili che i loro nemici

avevano fatto circolare sapientemente.

[IL LAVORIO DI DENIGRAZIONE]

Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause · 第 22 / 35 段