di reati politici ai loro giudici naturali ed ottenere la loro sicura e
draconiana condanna non si osservavano altre regole essenziali di
procedura nei processi e si riusciva ad un vero caos sotto un altro
riguardo, sebbene non a danno degli accusati.
Perocchè in tutti i processi politici svoltosi innanzi i Tribunali di
guerra della Sicilia «la giurisdizione loro non fu provocata
dell'autorità competente; 1º perchè per gli articoli 552-556 del Codice
penale militare per l'Esercito _l'ordine di procedere_ doveva emanare--e
non emanò--dall'autorità militare superiore presso cui esiste il
Tribunale; 2º perchè per l'articolo 544 l'atto di accusa doveva essere
formulato dall'avvocato fiscale militare e si fece invece consistere
nella ordinanza delle Camere di Consiglio, con cui queste dichiaravano
la incompetenza del magistrato ordinario, cioè la propria.»
[PROCESSO E NON PROCEDIMENTO]
«Vi fu dunque un _processo_ ma non un _procedimento penale_ non essendo
stata l'azione penale promossa dall'autorità militare competente; vi fu
un'_accusa_, ma non un _atto di accusa_ essendovi state in suo luogo
l'ordinanza delle Camere di Consiglio. Chi dunque provocò la
giurisdizione dei Tribunali militari di guerra? Nessuno, perchè
l'autorità incompetente non ha che l'ufficio di dichiarare la propria
incompetenza!»
«Come si riparò a tutte queste irregolarità mostruose; come si rispose
alla loro denunzia? allegando la circolare del 16 Febbrajo 1894 emessa
dal Generale Morra di Lavriano con cui ordinavasi che l'istruttoria
doveva farsi dall'autorità ordinaria, l'autorità militare dovesse
intervenire solamente per giudicare.» (_Impallomeni_).[62]
Ed ecco fornita la prova che nell'anno di grazia 1894 quando è
presidente del Consiglio Francesco Crispi, la circolare di un soldato
può derogare alla legge e mutare le forme dei procedimenti!
Si è visto sinora che con la creazione dei _Tribunali di guerra_ in
Sicilia, si violarono i Codici e lo Statuto, specialmente per la
giurisdizione loro assegnata sui non militari implicati nei moti
sociali del 1893 e del 1891; per la retroattività accordata; per la
negata difesa di persone capaci, cioè di avvocati esercenti; e per le
altre irregolarità dianzi ricordate. Quali che siano stati i vizî
capitali della istituzione dei _Tribunali di guerra_ e nella istruzione
dei processi, si sarebbe forse riusciti a farli dimenticare quando le
sentenze fossero state tali, da potere essere ritenute conformi alle
risultanze dei processi--comunque istruiti--e perciò eque.
[L'OPERA DEI TRIBUNALI DI GUERRA]
Disgraziatamente vedendo all'opera questi _Tribunali_ e questi giudici
eccezionali--che giudicarono nella causa propria--si è costretti a
riconoscere che la loro funzione fu altrettanto deplorevole quanto la
loro origine e che gli atti corrisposero al sospetto che si ebbe sin da
principio sulla parzialità dei giudici.
Il giudizio è severo, ma rigidamente esatto quale emerge dallo esame
della condizione e moralità degli accusatori e dei testimoni e della
natura ed origine delle pretese prove di accusa e della enormità delle
sentenze e dei criteri ai quali furono ispirate e della riconosciuta
innocenza di alcuni condannati.
_Accusatori, testimoni ed accusati._--Da una circolare del Generale
Morra di Lavriano da accenni e telegrammi dell'on. Crispi, da lettere e
telegrammi dei Prefetti e sotto-prefetti nei momenti del pericolo e
quando in Sicilia non c'erano ancora truppe a sufficienza, oltre che da
quanto sin'ora è stato esposto sulle _cause_ dei moti di Sicilia, emerge
luminosamente, che in questi ebbero parte grandissima le ire e gli odî
dei partiti locali, gli antagonismi e le lotte amministrative: la
partigiana, dissennata e iniqua amministrazione dei municipî, infeudati
da anni a consorterie locali, che ne usarono ed abusarono in tutti i
modi sotto l'egida di Prefetti e deputati: le prepotenze delle
combriccole locali, che, come scrisse l'on. Pantano, appestano l'aria
delle città dell'isola nella stessa guisa che la malaria appesta le sue
campagne; il desiderio ardente nei vinti di liberarsi dal giogo ed anche
di vendicarsi sugli avversari.
Data questa genesi dei moti che dettero luogo ai reati che si dovevano
punire, nella istruzione dei processi, se volevansi evitare iniquità,
sfogo di passioni ignobili e vendette atroci dovevasi diffidare delle
testimonianze di coloro ch'erano direttamente in causa e che nemmeno
osavano nascondere o attenuare la loro posizione di nemici personali,
anzicchè di avversarî politici degli accusati. Questa diffidenza
costituiva una indicazione precisa e per la polizia giudiziaria--che
raccoglieva gl'indizî e le prove contro gli accusati e procedeva agli
arresti dei presunti rei--e per la magistratura che doveva convalidare
gli arresti e istruire i processi.
[SI SOVVERTE OGNI CRITERIO D'ISTRUTTORIA]
Invece si procedette al rovescio e sovvertendo tutti i criterî
istruttorî, che prevalgono nei processi ordinari, si confidò
esclusivamente nei partiti locali al potere e nei loro dipendenti
diretti. Lo appartenere, anzi, ad un partito avverso a quello dominante
costituiva già una presunzione di colpa: e questo criterio mostruoso
venne nettamente formulato dal generale Morra di Lavriano in un discorso
col compianto on. Cuccia e ridotto al seguente sillogisma: «poichè
l'oggetto dei tumulti e delle sedizioni sono stati i municipî, non
possono colpirsi gli uomini delle maggioranze imperanti, perchè queste
non avrebbero aggredito sè stesse: epperò devono cercarsi gli autori dei
fatti deplorati fra quelli delle minoranze».
[UN PENSIERO PEREGRINO DEL COMMISSARIO]
Se così pensava il Regio Commissario straordinario, conformemente
agivano le autorità subordinate. Perciò in un paese della provincia di
Trapani si volevano arrestare i 250 firmatarî di una petizione inoltrata
nell'estate del 1893 contro la locale amministrazione municipale; in un
altro della provincia di Girgenti si arrestano molti socî del _Fascio_
perchè essi erano notoriamente avversarî dell'amministrazione comunale;
a Gibellina si arrestano e si processano i Di Lorenzo perchè nella
dimostrazione contro il Sindaco erano stati acclamati; a Valguarnera si
volevano processare i principali o più temuti avversarî del sindaco e
molti se ne arrestano e processano non ostante la rara e vigorosa ed
onesta resistenza del pretore e del delegato; nel processo di Misilmeri
si vedono figurare 25 accusati tutti del partito della minoranza; e nel
partito della minoranza oppositrice si vanno a cercare gli accusati dei
processi di Belmonte Mezzagno, di Partinico, di Castelvetrano, ecc. ecc.
Si fa di più: in molti piccoli paesi il sindaco funziona da delegato di
pubblica sicurezza ed è lui a dare le indicazioni e ad ordinare gli
arresti per le dimostrazioni avvenute contro l'amministrazione da lui
stesso presieduta! Scandali simili io credo che mai in alcun paese del
mondo si siano verificati; essi sono stati tali da far desiderare il
ritorno ai tempi barbari della giustizia privata.
[I MISERABILI POSSONO VENDICARSI]
Ogni miserabile, perciò, che volle sfogare i suoi personali rancori si
comprende che ebbe un mezzo facilissimo per raggiungere l'intento:
asservire sè al partito dominante ed indicare la vittima come uno dei
dimostranti di un dato paese in un dato giorno. Così a Marineo una
onesta donna, certa Lombardo, viene denunziata da una guardia daziaria
che aveva tentato disonorarla mentre il marito era in campagna; e dietro
la sola testimonianza di un siffatto arnese che voleva vendicarsi del
rifiuto, la sventurata viene condannata a 13 anni di prigione dal
Tribunale di Guerra di Palermo!
I sindaci per vendicarsi dei ribelli non hanno alcun ritegno nel
contraddirsi sfacciatamente; e innanzi al Tribunale di Guerra di
Caltanissetta pei fatti di Pietraperzia,--non ostante l'opposizione
della difesa--si leggono i certificati di moralità rilasciati dal
sindaco--parte direttamente e indirettamente lesa--non conformi alle sue
deposizioni, sugli stessi individui.
Innanzi al Tribunale di guerra di Palermo alcuni dei detenuti accusati
dalle autorità locali come autori dei tumulti, perchè avversarî
dell'amministrazione municipale, provano a luce meridiana l'_alibi_; e
riesce anche a liberarsi dall'accusa l'avv. Girolamo Sparti, dimostrando
ch'egli era una vittima innocentissima degli avversarî antichi, che
avevano in mano il municipio.
E altri altrove fecero di peggio.
Dissi che spesso gli accusatori non nascosero affatto il proprio livore,
nè l'odio contro gli accusati; non lo diminuì per esempio di una linea
il Cav. Saporito, sindaco di Castelvetrano contro il Cav. Vivona, antico
e notissimo suo avversario, il Saporito non depose, ma pronunziò contro
il prigioniero una requisitoria colla quale tal volta riuscì ad
indispettire anche il Presidente del Tribunale di guerra...
[ESSER MESSO IN LISTA...!]
Molte autorità politiche e giudiziarie non ignoravano le condizioni di
animo di coloro che si fecero accusatori dei proprî concittadini, ma
anche quando sentivano pietà e forse erano tormentati dal rimorso, esse
credettero di continuare nell'opera nefanda ubbriacati dai vapori della
reazione di cui era saturo l'ambiente, timorosi della propria sorte se
avessero osato venir meno alle istruzioni superiori, nella
preoccupazione della carriera... Sicchè quando gli arrestati di
Misilmeri con accento di verità, che non ammetteva replica, giuravano ai
carabinieri di essere innocenti si sentivano rispondere: «Che volete? lo
sappiamo che siete innocenti; ma pigliatevela colle vostre autorità
locali amministrative, che vi hanno messo in lista.»
Essere messo in lista! Equivaleva nei più tristi momenti della reazione
ad essere arrestati, processati, condannati o mandati fra mafiosi e
camorristi a domicilio coatto. Per simili motivi lo storico che farà,
documentandolo, il processo ai processi innanzi i Tribunali di guerra di
Sicilia nell'anno 1894, verrà a questa prima e dolorosa conclusione: in
essi c'è la prova del completo asservimento delle autorità politiche e
giudiziarie ai partiti dominanti in ogni singolo paese dell'isola!
[I TESTIMONI DEGNI DEGLI ACCUSATORI]
Agli accusatori sfacciatamente partigiani, odiosamente animati dal
sentimento della vendetta dovevano corrispondere e corrisposero i
testimoni, non racimolati--come si direbbe per disprezzo--nei trivî, ma
comprati con oro sonante o reclutati tra le guardie di città e tra le
guardie daziarie, cioè tra coloro contro i quali erano state fatte le
più clamorose dimostrazioni e che tutto potevano essere, meno che
sereni. Epperò nel processo pei fatti di Valguarnera parecchi testimoni
smentiti dalle persone più autorevoli e convinti di mendacio o di
reticenza furono incriminati per falsa testimonianza; e nel processo pei
tumulti di Partinico il perno dell'accusa fu la deposizione delle _sole_
guardie daziarie, parecchie delle quali pregiudicate e altra volta
condannate per reati comuni.
Non basta: questi degni testimoni di accusa talora non conoscono neppur
di vista gli accusati e per non fare qualche magra figura se li fanno
indicare nelle gabbie, come risultò nel processo pei fatti di
Pietraperzia e fu fatto rilevare dal bravo tenente Catalano a richiesta
del quale il Presidente del Tribunale di guerra, colonnello Orsini, fu
costretto ad ammonire i preveggenti testimoni. Ma non ammonì, nello
stesso processo, il capo delle guardie municipali, che non sa
riconoscere tra i detenuti in gabbia tutte le persone che assicurava di
_aver visto_ partecipare al tumulto! e condannò poi sulla base delle
deposizioni di siffatti testimoni.
[GLI INDIZÎ DIVENTANO PROVE]
_Origine e valore delle prove._--Questi testimoni esemplari, che
avrebbero potuto degnamente figurare ai tempi beati della Santa
Inquisizione, hanno poi talvolta degli scrupoli; non affermano con
risolutezza di aver visto coi propri occhi, di aver sentito colle
proprie orecchie; non si atteggiano a San Tommasi. No! Si accusa, ad
esempio, lo Sparti di Misilmeri, ma tutti si riferiscono ai: _si dice,
si vuole_... E la storia del modo di raccogliere le prove diviene
_edificante_ nel processo di Lercara, nel quale insidiosamente si
coinvolge il povero Bernardino Verro--che di già per lo stesso reato
doveva rispondere nel processo De Felice e C.--Verro è accusato di aver
provocato disordini che egli aveva cercato scongiurare; ed è accusato
come sobillatore da un delegato Lenti; il _quale_ si era convinto della
reità dell'accusato per certe parole dettegli da un tal Corsaletti; il
_quale_ aveva acquistato la stessa convinzione da certe parole della
propria moglie; la _quale_ le aveva apprese dalla moglie del
Commendatore Sartorio; la _quale_ le aveva sentite dal proprio marito;
_il quale_, infine, era il sindaco del paese preso di mira dai
dimostranti...
Tutto questo, ch'è risultato dal processo, non è l'intreccio di una
_pochade_. Pur troppo si tratta di un dramma reale, in cui il
protagonista sulla base di tali prove viene condannato per sobillazione
a _sedici anni_ di galera!
Non fermiamoci a commentare; continuiamo la dolorosa e vergognosa
rassegna.
[COME SI CONDANNA]
_Innocenti riconosciuti e... condannati._--Pur sorpassando su tutti gli
scrupoli, pur violando ogni principio di diritto e tutte le forme di
procedura, pure affidandosi a siffatte prove, che venivano da testimoni
che già conosciamo, spesse volte non si sarebbe potuto condannare; e si
condannò.
E si condannò Giuseppe Sparagno a tre anni di reclusione per avere
_favoreggiato_ la fuga di Bosco, Verro e Barbato; prima che costoro
venissero giudicati, contro l'art. 225 del Codice penale che
vuole--perchè sussista il reato di favoreggiamento--che il favorito
abbia commesso un delitto e riportata condanna e che il favoreggiatore
abbia scienza del delitto commesso.
E si condannò lo Spatiglia accusato e processato per _grida sediziose_;
ma all'udienza risulta che lo Spatiglia è _sordo-muto_, e allora le
brave guardie, che lo avevano denunziato non si perdono di animo e
cambiano l'accusa in partecipazione alle dimostrazioni in Misilmeri.
Le _grida sediziose_ sono comode per fare condannare; e fanno condannare
il povero Ciulla, per avere gridato in una via deserta di Monreale:
_Comprate i calendarî_ e il _Siciliano_! Egli era uno dei rivenditori
del _Siciliano_; ma per sua disgrazia era inviso ad una certa guardia di
pubblica sicurezza, che sentì il terribile grido e fece la denunzia. Si
spera che venga accordata la medaglia al denunziatore.
E fu condannata la irresponsabile Rosalia Perrone per occultazione di
armi: un vecchio e arruginito fucile, che appartenne al caro figlio
morto da molti anni e che essa conservava come un prezioso ricordo. Il
Presidente del Tribunale, perchè si tratta di una imbecille, seduta
stante domanda la grazia sovrana: ma condanna. Oh! ma si può condannare
quando si ha la convinzione che gli accusati sono innocenti? Ebbene: si
può... dai tribunali di guerra. E se si possa ce lo dice l'avvocato
fiscale militare nella requisitoria pei fatti di Monreale. Gli imputati
erano 68 e il pubblico accusatore non esitò a fare questa confessione:
«Ammetto che fra gli accusati ve ne sia qualcuno innocente; ma non si
può provare, perchè la _maggior parte_--non tutte!--delle deposizioni
dei testimoni a difesa furono _meschine_, _vuote_ o _reticenti_.» Questo
eccellente funzionario, il sig. Mattei, stabilisce per principio che
non l'accusa deve provare la reità dell'imputato, bensì l'imputato deve
dimostrare, con prove sufficientissime, la sua non partecipazione ai
disordini...
E si condanna l'accusato della cui innocenza si è convinti, per colpa di
alcune testimonianze vuote o meschine...
Queste deposizioni potevano essere migliori e più esatte? Non potevano.
Talora i testimonî che si presentavano all'udienza non erano quelli
indicati dall'accusato; e quando un ignorante contadino di Monreale
protesta contro l'equivoco col suo dialetto siculo, il Tribunale che
comprende come se parlasse in sanscrito, sorride e condanna alla turca.
In appresso si dirà più esattamente: condanna all'italiana!
[FINALMENTE SI FA UN'ECONOMIA]
E guai ad un testimonio sbagliato, che fa una deposizione _vuota_ o
_meschina_: la sua non può essere corretta o completata da quella di un
altro. Agli imputati per _economia_ di tempo e di denaro è stato
concesso un solo testimonio a discarico. Nè gl'imputati hanno dalla loro
il Presidente, che pensa lui--il bravo uomo!--a correggere e completare.
Ciò fa soltanto quando si tratta dei testimonî dell'accusa; così nel
processo pei fatti di Santa Caterina, essendosi il Colleoni, tenente dei
carabinieri--quello che ordinò il massacro del cinque gennaio, per cui
ricevette una medaglia--patentemente contraddetto, il Colonnello Orsini,
da buon superiore, interviene e dà lui le soddisfacenti spiegazioni alle
contraddizioni dell'inferiore, rilevate dalla difesa. Nè questa può
protestare, se no viene chiamata all'ordine in nome della disciplina
militare!
Nè gli sbagli si commettono solo sul conto dei testimonî; si arrestano e
si processano per isbaglio gli uni per gli altri. Quell'ottimo tenente
Colleoni, che farà carriera--oh! se la farà,--ch'era arrivato a Santa
Caterina la vigilia della strage e che non ebbe il tempo durante la
notte di fare delle conoscenze, affermò in Tribunale che un certo
Nicoletti aveva preso parte alla dimostrazione. Il maresciallo dei
carabinieri, che viveva in Santa Caterina da molto tempo e che conosceva
tutti invece disse, che c'era errore: il reo essere un fratello del
Nicoletti; ch'era presente all'udienza e che se la svignò quando sentì,
seduta stante, il Presidente del Tribunale ordinarne l'arresto. E in
questo caso si osservi che il Presidente del Tribunale col suo scatto
mostrò tutta la indignazione dell'animo suo; ma l'avere ordinato la
sostituzione di un fratello all'altro nella gabbia degli accusati,
seduta stante, dà la misura esatta di ciò che potevano essere e furono
la procedura e la giustizia dei militari!...
[INEZIE...]
Inezie. Perchè gl'integerrimi giudici dei Tribunali di guerra dovevano
preoccuparsi della condanna di un innocente di più o di meno? Uccidete
tutti, _Dio sceglierà i suoi!_ rispondeva l'ordinatore della strage di
San Bartolomeo a chi gli osservava che non potevansi sicuramente
distinguere gli Ugonotti dai Cattolici. Poterono imitarlo con coscienza
tranquilla i giudici militari: essi infine non davano sentenze di morte:
appena appena mandavano in galera per dieci o per venti anni!
Questa storia dei processi innanzi i Tribunali di guerra meriterebbe
essa sola un volume tali e tanti sono gli episodî drammatici, e le
iniquità. A me s'impone di terminarla e la chiudo con l'accenno a due
altri notevoli processi.
[IL PROCESSO LOMBARDINO]
Uno dei primi condannati fu Mariano Lombardino; e il suo caso, giusto
perchè dei primi, fece molto rumore e molta impressione in Italia.
Lombardino era soldato, e al 2 gennaio trovavasi in licenza nella sua
natia Gibellina. Un solo soldato del 10º fanteria, certo Corsi, disse di
averlo conosciuto tra i tumultuanti, che tentarono di disarmarlo. Il
Corsi evidentemente era in buona fede; ma potè ingannarsi in un momento
di eccitamento eccezionale e fra migliaia di persone, che lo
circondavano e lo investivano, fra tante fisonomie tutte a lui
sconosciute. Era facilissimo l'errore, perchè Lombardino rassomigliava
molto ad un certo Panzarella--proprio uno degli uccisi!--e la
rassomiglianza era tale che una volta gli procurò un arresto per espiare
una colpa commessa dal Panzarella.
Lombardino si protesta innocente con voce e con gesti, che commovono gli
astanti e il suo difensore l'egregio e buon capitano Piccoli, fece
sforzi eroici per salvarlo. Lombardino aveva citato parecchi testimoni a
sua difesa per provare l'_alibi_; ma una donna viene condotta in camera
di sicurezza e minacciata di processo per falsa testimonianza, perchè
aveva deposto a favore dell'imputato. Tre altri testimoni, che possono
provare l'_alibi_ sono assenti e il Tribunale respinge il rinvio
richiesto con calore dalla difesa; e lo respinge quando su Lombardino
pesava l'accusa di _alto tradimento_,--sulla fede di un solo
testimonio--che viene punita colla fucilazione!
Il Tribunale, però, se è inesorabile non manca di umanità e trova modo
di escludere l'_alto tradimento_ e condanna a 20 anni di reclusione.
Lombardino, che aveva pianto e protestato durante l'udienza, quando
sentì pronunziare la condanna a ciglio asciutto esclamò: _per quanto è
vero Iddio sono innocente!_ e chinò il capo e non profferì più una
parola. Il capitano Piccoli si dette dei pugni sulla testa.
Perchè fu così inesorabile e ingiusto il Tribunale? Ecco qua: era uno
dei primi processi; non bisognava discreditare le istruttorie; si doveva
dare un esempio; si trattava di un soldato... Eppoi, eppoi... Lombardino
era stato dal rapporto dei carabinieri di Gibellina designato come
_individuo sospetto_... perchè nulla tenente. Oh milioni di proletarî
d'Italia: voi siete _sospetti perchè nulla tenenti_, onde la galera è
per voi!
[IL PROCESSO CURATOLO]
L'ultimo tra i processi minori, di cui giova intrattenersi è quello del
Prof. Vincenzo Curatolo da Trapani. Il Curatolo, intimo del compianto
deputato Friscia, fu tra i primi ad iniziare nel 1870 la propaganda
socialista in Sicilia sia coi giornali, sia coi tentativi di
associazione; l'averla continuata con ardore all'indomani della Comune
lo rese oltremodo inviso alla borghesia di Trapani; egli però non si
lasciò mai imporre dall'odio dei potenti, nè scoraggiare dalla
pochezza dei risultati e rimase sulla breccia sino a tanto che negli
ultimi tempi, insieme al Montalto, riuscì ad organizzare un vero
partito socialista nella sua città natia. In Consiglio Provinciale
rappresentava la vicina Paceco, dove aveva interessi e amici
numerosissimi.
Nel periodo dei tumulti, fu dei più attivi nel frenarli e nell'arrestare
le conseguenze del contagio psichico e nei giorni 1 e 2 gennaio il
Prefetto Palomba, preso da tale spavento che lo fece piangere innanzi a
diverse persone, lo richiese di consiglio e di aiuto, e della sua opera
pacificatrice si disse lieto e grato. Questa circostanza risulta dal
rapporto di chi lo denunziò e dalla sentenza.
[LA BRAVATA DI UN ISPETTORE DI P. S.]
Il 3 gennaio l'Ispettore di Pubblica sicurezza Rinaldi lo invita a
recarsi nel di lui ufficio; ma Curatolo rispose sdegnoso di non aver
nulla da fare con l'Ispettore. L'indomani l'Ispettore si vendica del
rifiuto arrestandolo, chiudendone la farmacia e trattenendone la chiave
per dodici giorni. E l'Ispettore arrestandolo non nasconde che ciò fa
pel rifiuto e di averlo punito siffattamente ancora si vanta!
La Camera di Consiglio non ebbe il coraggio di legittimare l'arresto una
prima volta; si limitò invece a secondare la proposta del Pubblico
ministero di rinviare la legittimazione dell'arresto ad un altro mese
aspettando che si potessero rinvenire gli elementi di colpabilità sino
allora mancanti. Trascorso il mese, sulla base degli stessi elementi
negativi, la Camera di Consiglio del Tribunale Penale lo rinviava al
Tribunale di guerra di Trapani.
Il giorno 12 Marzo doveva trattarsi la causa; ma fu rinviata,
sicuramente per pressioni dell'autorità politica, perchè l'avvocato
fiscale Cav. Anastasi aveva detto che egli non trovava alcun elemento
che sorreggesse l'accusa ed il Presidente del Tribunale di guerra
Colonnello Bussolino--quello stesso che staffilò a sangue la
magistratura ordinaria--aveva detto pubblicamente essere sicura
l'assoluzione dell'imputato.
[SETTE ANNI DI RECLUSIONE]