Mentre si manomettevano Statuto e codici, pur di sottrarre gl'imputati

di reati politici ai loro giudici naturali ed ottenere la loro sicura e

draconiana condanna non si osservavano altre regole essenziali di

procedura nei processi e si riusciva ad un vero caos sotto un altro

riguardo, sebbene non a danno degli accusati.

Perocchè in tutti i processi politici svoltosi innanzi i Tribunali di

guerra della Sicilia «la giurisdizione loro non fu provocata

dell'autorità competente; 1º perchè per gli articoli 552-556 del Codice

penale militare per l'Esercito _l'ordine di procedere_ doveva emanare--e

non emanò--dall'autorità militare superiore presso cui esiste il

Tribunale; 2º perchè per l'articolo 544 l'atto di accusa doveva essere

formulato dall'avvocato fiscale militare e si fece invece consistere

nella ordinanza delle Camere di Consiglio, con cui queste dichiaravano

la incompetenza del magistrato ordinario, cioè la propria.»

[PROCESSO E NON PROCEDIMENTO]

«Vi fu dunque un _processo_ ma non un _procedimento penale_ non essendo

stata l'azione penale promossa dall'autorità militare competente; vi fu

un'_accusa_, ma non un _atto di accusa_ essendovi state in suo luogo

l'ordinanza delle Camere di Consiglio. Chi dunque provocò la

giurisdizione dei Tribunali militari di guerra? Nessuno, perchè

l'autorità incompetente non ha che l'ufficio di dichiarare la propria

incompetenza!»

«Come si riparò a tutte queste irregolarità mostruose; come si rispose

alla loro denunzia? allegando la circolare del 16 Febbrajo 1894 emessa

dal Generale Morra di Lavriano con cui ordinavasi che l'istruttoria

doveva farsi dall'autorità ordinaria, l'autorità militare dovesse

intervenire solamente per giudicare.» (_Impallomeni_).[62]

Ed ecco fornita la prova che nell'anno di grazia 1894 quando è

presidente del Consiglio Francesco Crispi, la circolare di un soldato

può derogare alla legge e mutare le forme dei procedimenti!

Si è visto sinora che con la creazione dei _Tribunali di guerra_ in

Sicilia, si violarono i Codici e lo Statuto, specialmente per la

giurisdizione loro assegnata sui non militari implicati nei moti

sociali del 1893 e del 1891; per la retroattività accordata; per la

negata difesa di persone capaci, cioè di avvocati esercenti; e per le

altre irregolarità dianzi ricordate. Quali che siano stati i vizî

capitali della istituzione dei _Tribunali di guerra_ e nella istruzione

dei processi, si sarebbe forse riusciti a farli dimenticare quando le

sentenze fossero state tali, da potere essere ritenute conformi alle

risultanze dei processi--comunque istruiti--e perciò eque.

[L'OPERA DEI TRIBUNALI DI GUERRA]

Disgraziatamente vedendo all'opera questi _Tribunali_ e questi giudici

eccezionali--che giudicarono nella causa propria--si è costretti a

riconoscere che la loro funzione fu altrettanto deplorevole quanto la

loro origine e che gli atti corrisposero al sospetto che si ebbe sin da

principio sulla parzialità dei giudici.

Il giudizio è severo, ma rigidamente esatto quale emerge dallo esame

della condizione e moralità degli accusatori e dei testimoni e della

natura ed origine delle pretese prove di accusa e della enormità delle

sentenze e dei criteri ai quali furono ispirate e della riconosciuta

innocenza di alcuni condannati.

_Accusatori, testimoni ed accusati._--Da una circolare del Generale

Morra di Lavriano da accenni e telegrammi dell'on. Crispi, da lettere e

telegrammi dei Prefetti e sotto-prefetti nei momenti del pericolo e

quando in Sicilia non c'erano ancora truppe a sufficienza, oltre che da

quanto sin'ora è stato esposto sulle _cause_ dei moti di Sicilia, emerge

luminosamente, che in questi ebbero parte grandissima le ire e gli odî

dei partiti locali, gli antagonismi e le lotte amministrative: la

partigiana, dissennata e iniqua amministrazione dei municipî, infeudati

da anni a consorterie locali, che ne usarono ed abusarono in tutti i

modi sotto l'egida di Prefetti e deputati: le prepotenze delle

combriccole locali, che, come scrisse l'on. Pantano, appestano l'aria

delle città dell'isola nella stessa guisa che la malaria appesta le sue

campagne; il desiderio ardente nei vinti di liberarsi dal giogo ed anche

di vendicarsi sugli avversari.

Data questa genesi dei moti che dettero luogo ai reati che si dovevano

punire, nella istruzione dei processi, se volevansi evitare iniquità,

sfogo di passioni ignobili e vendette atroci dovevasi diffidare delle

testimonianze di coloro ch'erano direttamente in causa e che nemmeno

osavano nascondere o attenuare la loro posizione di nemici personali,

anzicchè di avversarî politici degli accusati. Questa diffidenza

costituiva una indicazione precisa e per la polizia giudiziaria--che

raccoglieva gl'indizî e le prove contro gli accusati e procedeva agli

arresti dei presunti rei--e per la magistratura che doveva convalidare

gli arresti e istruire i processi.

[SI SOVVERTE OGNI CRITERIO D'ISTRUTTORIA]

Invece si procedette al rovescio e sovvertendo tutti i criterî

istruttorî, che prevalgono nei processi ordinari, si confidò

esclusivamente nei partiti locali al potere e nei loro dipendenti

diretti. Lo appartenere, anzi, ad un partito avverso a quello dominante

costituiva già una presunzione di colpa: e questo criterio mostruoso

venne nettamente formulato dal generale Morra di Lavriano in un discorso

col compianto on. Cuccia e ridotto al seguente sillogisma: «poichè

l'oggetto dei tumulti e delle sedizioni sono stati i municipî, non

possono colpirsi gli uomini delle maggioranze imperanti, perchè queste

non avrebbero aggredito sè stesse: epperò devono cercarsi gli autori dei

fatti deplorati fra quelli delle minoranze».

[UN PENSIERO PEREGRINO DEL COMMISSARIO]

Se così pensava il Regio Commissario straordinario, conformemente

agivano le autorità subordinate. Perciò in un paese della provincia di

Trapani si volevano arrestare i 250 firmatarî di una petizione inoltrata

nell'estate del 1893 contro la locale amministrazione municipale; in un

altro della provincia di Girgenti si arrestano molti socî del _Fascio_

perchè essi erano notoriamente avversarî dell'amministrazione comunale;

a Gibellina si arrestano e si processano i Di Lorenzo perchè nella

dimostrazione contro il Sindaco erano stati acclamati; a Valguarnera si

volevano processare i principali o più temuti avversarî del sindaco e

molti se ne arrestano e processano non ostante la rara e vigorosa ed

onesta resistenza del pretore e del delegato; nel processo di Misilmeri

si vedono figurare 25 accusati tutti del partito della minoranza; e nel

partito della minoranza oppositrice si vanno a cercare gli accusati dei

processi di Belmonte Mezzagno, di Partinico, di Castelvetrano, ecc. ecc.

Si fa di più: in molti piccoli paesi il sindaco funziona da delegato di

pubblica sicurezza ed è lui a dare le indicazioni e ad ordinare gli

arresti per le dimostrazioni avvenute contro l'amministrazione da lui

stesso presieduta! Scandali simili io credo che mai in alcun paese del

mondo si siano verificati; essi sono stati tali da far desiderare il

ritorno ai tempi barbari della giustizia privata.

[I MISERABILI POSSONO VENDICARSI]

Ogni miserabile, perciò, che volle sfogare i suoi personali rancori si

comprende che ebbe un mezzo facilissimo per raggiungere l'intento:

asservire sè al partito dominante ed indicare la vittima come uno dei

dimostranti di un dato paese in un dato giorno. Così a Marineo una

onesta donna, certa Lombardo, viene denunziata da una guardia daziaria

che aveva tentato disonorarla mentre il marito era in campagna; e dietro

la sola testimonianza di un siffatto arnese che voleva vendicarsi del

rifiuto, la sventurata viene condannata a 13 anni di prigione dal

Tribunale di Guerra di Palermo!

I sindaci per vendicarsi dei ribelli non hanno alcun ritegno nel

contraddirsi sfacciatamente; e innanzi al Tribunale di Guerra di

Caltanissetta pei fatti di Pietraperzia,--non ostante l'opposizione

della difesa--si leggono i certificati di moralità rilasciati dal

sindaco--parte direttamente e indirettamente lesa--non conformi alle sue

deposizioni, sugli stessi individui.

Innanzi al Tribunale di guerra di Palermo alcuni dei detenuti accusati

dalle autorità locali come autori dei tumulti, perchè avversarî

dell'amministrazione municipale, provano a luce meridiana l'_alibi_; e

riesce anche a liberarsi dall'accusa l'avv. Girolamo Sparti, dimostrando

ch'egli era una vittima innocentissima degli avversarî antichi, che

avevano in mano il municipio.

E altri altrove fecero di peggio.

Dissi che spesso gli accusatori non nascosero affatto il proprio livore,

nè l'odio contro gli accusati; non lo diminuì per esempio di una linea

il Cav. Saporito, sindaco di Castelvetrano contro il Cav. Vivona, antico

e notissimo suo avversario, il Saporito non depose, ma pronunziò contro

il prigioniero una requisitoria colla quale tal volta riuscì ad

indispettire anche il Presidente del Tribunale di guerra...

[ESSER MESSO IN LISTA...!]

Molte autorità politiche e giudiziarie non ignoravano le condizioni di

animo di coloro che si fecero accusatori dei proprî concittadini, ma

anche quando sentivano pietà e forse erano tormentati dal rimorso, esse

credettero di continuare nell'opera nefanda ubbriacati dai vapori della

reazione di cui era saturo l'ambiente, timorosi della propria sorte se

avessero osato venir meno alle istruzioni superiori, nella

preoccupazione della carriera... Sicchè quando gli arrestati di

Misilmeri con accento di verità, che non ammetteva replica, giuravano ai

carabinieri di essere innocenti si sentivano rispondere: «Che volete? lo

sappiamo che siete innocenti; ma pigliatevela colle vostre autorità

locali amministrative, che vi hanno messo in lista.»

Essere messo in lista! Equivaleva nei più tristi momenti della reazione

ad essere arrestati, processati, condannati o mandati fra mafiosi e

camorristi a domicilio coatto. Per simili motivi lo storico che farà,

documentandolo, il processo ai processi innanzi i Tribunali di guerra di

Sicilia nell'anno 1894, verrà a questa prima e dolorosa conclusione: in

essi c'è la prova del completo asservimento delle autorità politiche e

giudiziarie ai partiti dominanti in ogni singolo paese dell'isola!

[I TESTIMONI DEGNI DEGLI ACCUSATORI]

Agli accusatori sfacciatamente partigiani, odiosamente animati dal

sentimento della vendetta dovevano corrispondere e corrisposero i

testimoni, non racimolati--come si direbbe per disprezzo--nei trivî, ma

comprati con oro sonante o reclutati tra le guardie di città e tra le

guardie daziarie, cioè tra coloro contro i quali erano state fatte le

più clamorose dimostrazioni e che tutto potevano essere, meno che

sereni. Epperò nel processo pei fatti di Valguarnera parecchi testimoni

smentiti dalle persone più autorevoli e convinti di mendacio o di

reticenza furono incriminati per falsa testimonianza; e nel processo pei

tumulti di Partinico il perno dell'accusa fu la deposizione delle _sole_

guardie daziarie, parecchie delle quali pregiudicate e altra volta

condannate per reati comuni.

Non basta: questi degni testimoni di accusa talora non conoscono neppur

di vista gli accusati e per non fare qualche magra figura se li fanno

indicare nelle gabbie, come risultò nel processo pei fatti di

Pietraperzia e fu fatto rilevare dal bravo tenente Catalano a richiesta

del quale il Presidente del Tribunale di guerra, colonnello Orsini, fu

costretto ad ammonire i preveggenti testimoni. Ma non ammonì, nello

stesso processo, il capo delle guardie municipali, che non sa

riconoscere tra i detenuti in gabbia tutte le persone che assicurava di

_aver visto_ partecipare al tumulto! e condannò poi sulla base delle

deposizioni di siffatti testimoni.

[GLI INDIZÎ DIVENTANO PROVE]

_Origine e valore delle prove._--Questi testimoni esemplari, che

avrebbero potuto degnamente figurare ai tempi beati della Santa

Inquisizione, hanno poi talvolta degli scrupoli; non affermano con

risolutezza di aver visto coi propri occhi, di aver sentito colle

proprie orecchie; non si atteggiano a San Tommasi. No! Si accusa, ad

esempio, lo Sparti di Misilmeri, ma tutti si riferiscono ai: _si dice,

si vuole_... E la storia del modo di raccogliere le prove diviene

_edificante_ nel processo di Lercara, nel quale insidiosamente si

coinvolge il povero Bernardino Verro--che di già per lo stesso reato

doveva rispondere nel processo De Felice e C.--Verro è accusato di aver

provocato disordini che egli aveva cercato scongiurare; ed è accusato

come sobillatore da un delegato Lenti; il _quale_ si era convinto della

reità dell'accusato per certe parole dettegli da un tal Corsaletti; il

_quale_ aveva acquistato la stessa convinzione da certe parole della

propria moglie; la _quale_ le aveva apprese dalla moglie del

Commendatore Sartorio; la _quale_ le aveva sentite dal proprio marito;

_il quale_, infine, era il sindaco del paese preso di mira dai

dimostranti...

Tutto questo, ch'è risultato dal processo, non è l'intreccio di una

_pochade_. Pur troppo si tratta di un dramma reale, in cui il

protagonista sulla base di tali prove viene condannato per sobillazione

a _sedici anni_ di galera!

Non fermiamoci a commentare; continuiamo la dolorosa e vergognosa

rassegna.

[COME SI CONDANNA]

_Innocenti riconosciuti e... condannati._--Pur sorpassando su tutti gli

scrupoli, pur violando ogni principio di diritto e tutte le forme di

procedura, pure affidandosi a siffatte prove, che venivano da testimoni

che già conosciamo, spesse volte non si sarebbe potuto condannare; e si

condannò.

E si condannò Giuseppe Sparagno a tre anni di reclusione per avere

_favoreggiato_ la fuga di Bosco, Verro e Barbato; prima che costoro

venissero giudicati, contro l'art. 225 del Codice penale che

vuole--perchè sussista il reato di favoreggiamento--che il favorito

abbia commesso un delitto e riportata condanna e che il favoreggiatore

abbia scienza del delitto commesso.

E si condannò lo Spatiglia accusato e processato per _grida sediziose_;

ma all'udienza risulta che lo Spatiglia è _sordo-muto_, e allora le

brave guardie, che lo avevano denunziato non si perdono di animo e

cambiano l'accusa in partecipazione alle dimostrazioni in Misilmeri.

Le _grida sediziose_ sono comode per fare condannare; e fanno condannare

il povero Ciulla, per avere gridato in una via deserta di Monreale:

_Comprate i calendarî_ e il _Siciliano_! Egli era uno dei rivenditori

del _Siciliano_; ma per sua disgrazia era inviso ad una certa guardia di

pubblica sicurezza, che sentì il terribile grido e fece la denunzia. Si

spera che venga accordata la medaglia al denunziatore.

E fu condannata la irresponsabile Rosalia Perrone per occultazione di

armi: un vecchio e arruginito fucile, che appartenne al caro figlio

morto da molti anni e che essa conservava come un prezioso ricordo. Il

Presidente del Tribunale, perchè si tratta di una imbecille, seduta

stante domanda la grazia sovrana: ma condanna. Oh! ma si può condannare

quando si ha la convinzione che gli accusati sono innocenti? Ebbene: si

può... dai tribunali di guerra. E se si possa ce lo dice l'avvocato

fiscale militare nella requisitoria pei fatti di Monreale. Gli imputati

erano 68 e il pubblico accusatore non esitò a fare questa confessione:

«Ammetto che fra gli accusati ve ne sia qualcuno innocente; ma non si

può provare, perchè la _maggior parte_--non tutte!--delle deposizioni

dei testimoni a difesa furono _meschine_, _vuote_ o _reticenti_.» Questo

eccellente funzionario, il sig. Mattei, stabilisce per principio che

non l'accusa deve provare la reità dell'imputato, bensì l'imputato deve

dimostrare, con prove sufficientissime, la sua non partecipazione ai

disordini...

E si condanna l'accusato della cui innocenza si è convinti, per colpa di

alcune testimonianze vuote o meschine...

Queste deposizioni potevano essere migliori e più esatte? Non potevano.

Talora i testimonî che si presentavano all'udienza non erano quelli

indicati dall'accusato; e quando un ignorante contadino di Monreale

protesta contro l'equivoco col suo dialetto siculo, il Tribunale che

comprende come se parlasse in sanscrito, sorride e condanna alla turca.

In appresso si dirà più esattamente: condanna all'italiana!

[FINALMENTE SI FA UN'ECONOMIA]

E guai ad un testimonio sbagliato, che fa una deposizione _vuota_ o

_meschina_: la sua non può essere corretta o completata da quella di un

altro. Agli imputati per _economia_ di tempo e di denaro è stato

concesso un solo testimonio a discarico. Nè gl'imputati hanno dalla loro

il Presidente, che pensa lui--il bravo uomo!--a correggere e completare.

Ciò fa soltanto quando si tratta dei testimonî dell'accusa; così nel

processo pei fatti di Santa Caterina, essendosi il Colleoni, tenente dei

carabinieri--quello che ordinò il massacro del cinque gennaio, per cui

ricevette una medaglia--patentemente contraddetto, il Colonnello Orsini,

da buon superiore, interviene e dà lui le soddisfacenti spiegazioni alle

contraddizioni dell'inferiore, rilevate dalla difesa. Nè questa può

protestare, se no viene chiamata all'ordine in nome della disciplina

militare!

Nè gli sbagli si commettono solo sul conto dei testimonî; si arrestano e

si processano per isbaglio gli uni per gli altri. Quell'ottimo tenente

Colleoni, che farà carriera--oh! se la farà,--ch'era arrivato a Santa

Caterina la vigilia della strage e che non ebbe il tempo durante la

notte di fare delle conoscenze, affermò in Tribunale che un certo

Nicoletti aveva preso parte alla dimostrazione. Il maresciallo dei

carabinieri, che viveva in Santa Caterina da molto tempo e che conosceva

tutti invece disse, che c'era errore: il reo essere un fratello del

Nicoletti; ch'era presente all'udienza e che se la svignò quando sentì,

seduta stante, il Presidente del Tribunale ordinarne l'arresto. E in

questo caso si osservi che il Presidente del Tribunale col suo scatto

mostrò tutta la indignazione dell'animo suo; ma l'avere ordinato la

sostituzione di un fratello all'altro nella gabbia degli accusati,

seduta stante, dà la misura esatta di ciò che potevano essere e furono

la procedura e la giustizia dei militari!...

[INEZIE...]

Inezie. Perchè gl'integerrimi giudici dei Tribunali di guerra dovevano

preoccuparsi della condanna di un innocente di più o di meno? Uccidete

tutti, _Dio sceglierà i suoi!_ rispondeva l'ordinatore della strage di

San Bartolomeo a chi gli osservava che non potevansi sicuramente

distinguere gli Ugonotti dai Cattolici. Poterono imitarlo con coscienza

tranquilla i giudici militari: essi infine non davano sentenze di morte:

appena appena mandavano in galera per dieci o per venti anni!

Questa storia dei processi innanzi i Tribunali di guerra meriterebbe

essa sola un volume tali e tanti sono gli episodî drammatici, e le

iniquità. A me s'impone di terminarla e la chiudo con l'accenno a due

altri notevoli processi.

[IL PROCESSO LOMBARDINO]

Uno dei primi condannati fu Mariano Lombardino; e il suo caso, giusto

perchè dei primi, fece molto rumore e molta impressione in Italia.

Lombardino era soldato, e al 2 gennaio trovavasi in licenza nella sua

natia Gibellina. Un solo soldato del 10º fanteria, certo Corsi, disse di

averlo conosciuto tra i tumultuanti, che tentarono di disarmarlo. Il

Corsi evidentemente era in buona fede; ma potè ingannarsi in un momento

di eccitamento eccezionale e fra migliaia di persone, che lo

circondavano e lo investivano, fra tante fisonomie tutte a lui

sconosciute. Era facilissimo l'errore, perchè Lombardino rassomigliava

molto ad un certo Panzarella--proprio uno degli uccisi!--e la

rassomiglianza era tale che una volta gli procurò un arresto per espiare

una colpa commessa dal Panzarella.

Lombardino si protesta innocente con voce e con gesti, che commovono gli

astanti e il suo difensore l'egregio e buon capitano Piccoli, fece

sforzi eroici per salvarlo. Lombardino aveva citato parecchi testimoni a

sua difesa per provare l'_alibi_; ma una donna viene condotta in camera

di sicurezza e minacciata di processo per falsa testimonianza, perchè

aveva deposto a favore dell'imputato. Tre altri testimoni, che possono

provare l'_alibi_ sono assenti e il Tribunale respinge il rinvio

richiesto con calore dalla difesa; e lo respinge quando su Lombardino

pesava l'accusa di _alto tradimento_,--sulla fede di un solo

testimonio--che viene punita colla fucilazione!

Il Tribunale, però, se è inesorabile non manca di umanità e trova modo

di escludere l'_alto tradimento_ e condanna a 20 anni di reclusione.

Lombardino, che aveva pianto e protestato durante l'udienza, quando

sentì pronunziare la condanna a ciglio asciutto esclamò: _per quanto è

vero Iddio sono innocente!_ e chinò il capo e non profferì più una

parola. Il capitano Piccoli si dette dei pugni sulla testa.

Perchè fu così inesorabile e ingiusto il Tribunale? Ecco qua: era uno

dei primi processi; non bisognava discreditare le istruttorie; si doveva

dare un esempio; si trattava di un soldato... Eppoi, eppoi... Lombardino

era stato dal rapporto dei carabinieri di Gibellina designato come

_individuo sospetto_... perchè nulla tenente. Oh milioni di proletarî

d'Italia: voi siete _sospetti perchè nulla tenenti_, onde la galera è

per voi!

[IL PROCESSO CURATOLO]

L'ultimo tra i processi minori, di cui giova intrattenersi è quello del

Prof. Vincenzo Curatolo da Trapani. Il Curatolo, intimo del compianto

deputato Friscia, fu tra i primi ad iniziare nel 1870 la propaganda

socialista in Sicilia sia coi giornali, sia coi tentativi di

associazione; l'averla continuata con ardore all'indomani della Comune

lo rese oltremodo inviso alla borghesia di Trapani; egli però non si

lasciò mai imporre dall'odio dei potenti, nè scoraggiare dalla

pochezza dei risultati e rimase sulla breccia sino a tanto che negli

ultimi tempi, insieme al Montalto, riuscì ad organizzare un vero

partito socialista nella sua città natia. In Consiglio Provinciale

rappresentava la vicina Paceco, dove aveva interessi e amici

numerosissimi.

Nel periodo dei tumulti, fu dei più attivi nel frenarli e nell'arrestare

le conseguenze del contagio psichico e nei giorni 1 e 2 gennaio il

Prefetto Palomba, preso da tale spavento che lo fece piangere innanzi a

diverse persone, lo richiese di consiglio e di aiuto, e della sua opera

pacificatrice si disse lieto e grato. Questa circostanza risulta dal

rapporto di chi lo denunziò e dalla sentenza.

[LA BRAVATA DI UN ISPETTORE DI P. S.]

Il 3 gennaio l'Ispettore di Pubblica sicurezza Rinaldi lo invita a

recarsi nel di lui ufficio; ma Curatolo rispose sdegnoso di non aver

nulla da fare con l'Ispettore. L'indomani l'Ispettore si vendica del

rifiuto arrestandolo, chiudendone la farmacia e trattenendone la chiave

per dodici giorni. E l'Ispettore arrestandolo non nasconde che ciò fa

pel rifiuto e di averlo punito siffattamente ancora si vanta!

La Camera di Consiglio non ebbe il coraggio di legittimare l'arresto una

prima volta; si limitò invece a secondare la proposta del Pubblico

ministero di rinviare la legittimazione dell'arresto ad un altro mese

aspettando che si potessero rinvenire gli elementi di colpabilità sino

allora mancanti. Trascorso il mese, sulla base degli stessi elementi

negativi, la Camera di Consiglio del Tribunale Penale lo rinviava al

Tribunale di guerra di Trapani.

Il giorno 12 Marzo doveva trattarsi la causa; ma fu rinviata,

sicuramente per pressioni dell'autorità politica, perchè l'avvocato

fiscale Cav. Anastasi aveva detto che egli non trovava alcun elemento

che sorreggesse l'accusa ed il Presidente del Tribunale di guerra

Colonnello Bussolino--quello stesso che staffilò a sangue la

magistratura ordinaria--aveva detto pubblicamente essere sicura

l'assoluzione dell'imputato.

[SETTE ANNI DI RECLUSIONE]

Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause · 第 20 / 35 段