Nè si obbietti, che quei Tribunali possono diventare legali di fronte a

casi straordinarî e impreveduti, perocchè il Codice e la procedura

penale hanno preveduto l'avvenimento di fatti che in modo straordinario

compromettano l'ordine pubblico e li ha preveduti lo Statuto, il quale

vietando alle autorità di ricorrere in questi casi a provvedimenti

straordinarî, ha provveduto alla propria incolumità. Si può infatti

immaginare, che alcuno pensi a creare Tribunali o Commissioni

straordinarie--vietate dall'art. 71 dello Statuto--in tempi normali?

(Impallomeni).

La storia dell'art. 6 dello stesso Statuto Albertino, corrobora poi

pienamente tale corretta interpretazione. Questo articolo, che vieta al

Re di sospendere l'osservanza delle leggi o dispensarne, fu copiato

dall'art. 13 della Carta francese del 1830, e questo fu alla sua volta

desunto dall'art. 14 della precedente Carta del 1814 ch'era così

formulato: «Le roi fait les reglements et les ordonnances nècessaires

pour l'execution des lois et la suretè de l'Etat.»

I partigiani dell'assolutismo spinsero Carlo X, con una falsa

interpretazione di queste ultime parole, a pubblicare le ordinanze del

25 luglio 1830, che sospesero la libertà della stampa, modificarono la

legge elettorale e sciolsero la Camera dei Deputati e provocarono pure

la rivoluzione. Col trionfo della rivoluzione rivedendosi la Carta del

1814 nel 1830 furono soppresse le vaghe parole: _Sureté de l'Etat_ e

aggiunte le altre: _sans pouvoir jamais ni suspendre les lois

elles-mêmes, ni dispenser de leur execution_, per impedire che

rinascesse mai la pretesa di paralizzare con decreti le leggi dello

Stato. (_Pierantoni_).

I pareri dei più eminenti giuristi--e basta ricordare tra questi il

Mittermeyer--e degli scrittori politici, anche tra quelli non molto

liberali, sono concordi in questa corretta interpretazione sui

_Tribunali militari_ e sulla sottrazione dei cittadini ai loro giudici

naturali, ma nel caso presente si hanno due giudizi alla cui autorità

tutti si devono inchinare.

[LA CORTE DEI CONTI]

Uno dei supremi corpi dello Stato, infatti, la _Corte dei Conti_, da

principio si rifiutò di registrare il decreto di proclamazione dello

Stato di assedio in Sicilia; poi a sezioni unite lo registrò _con

riserva_ con questo scultorio motivato: «Considerato che il

provvedimento eccezionale, _com'è definito dallo stesso governo_,

determinato da ragione politica, _esce dai confini della legge scritta,

dalla quale non trae norma_.»

Si poteva, forse, più esplicitamente di così, dichiarare che il decreto

del 3 gennajo, con tutte le sue conseguenze--tra le quali la

costituzione dei _Tribunali di guerra_--è stato illegale?

[L'ART. 337 BIS DEL CODICE PENALE MILITARE]

Ma il governo stesso, implicitamente, ha fatto la stessa preziosa

confessione; imperocchè esso, dando pienamente ragione agli scrittori

_Arangio Ruiz_, _A. Majorana_, _Vidari_, _Contuzzi_, _Brusa_,

_Impallomeni_, _Pierantoni_ ecc., che in questa occasione dolorosa

sostennero non potersi applicare le disposizioni del Codice penale

militare che si riferiscono allo _Stato d'assedio guerresco_, allo

_stato di assedio politico_ o _fittizio_, sì è accorto della lacuna che

esiste nelle nostre leggi--che lacuna non è, ma voluto silenzio a

garenzia dei diritti dei cittadini consacrati dallo Statuto--e dopo

compilato il nuovo codice penale militare mentre era sotto esame della

Commissione del Senato, vi ha aggiunto l'articolo 337 _bis_, che dice:

_Lo stato di guerra può essere anche dichiarato in caso d'insurrezione o

d'imminente pericolo della pace pubblica_. Ora se il potere esecutivo

aveva già il diritto di equiparare lo _stato di assedio guerresco_ a

quello _politico_, qual bisogno aveva esso di presentare l'articolo

aggiuntivo?

A proposito del quale articolo 337 _bis_, il relatore sul nuovo Codice

penale militare, Senatore Costa, osservò:

«Il dubbio che un comandante possa dichiarare lo stato di guerra non

deve rimanere nel testo: se mai questa facoltà si volesse ottenere, è

necessario escluderla. È facoltà _sconfinata_, che non è giustificata da

alcun principio, che non è imposta da alcuna necessità. È _sconfinata_ e

_pericolosa_, perchè pone alla mercè di un comandante d'armi il potere

di costituire un regime eccezionale e l'esercizio di un potere

eminentemente politico, che al solo governo, sotto il peso della sua

responsabilità politica, deve essere riconosciuto.»

Ammesso, dunque, che il nuovo Codice penale militare col suo articolo

aggiuntivo, dichiarato _sconfinante e pericoloso_ da un conservatore,

partigiano del governo, e suo dipendente anche--perchè il senatore Costa

è un alto funzionario dello Stato--venga approvato dal Parlamento e

sanzionato dal Re, è certo ch'esso ancora non è legge e finchè ciò non

sarà bisognava e bisogna rispettare il diritto vigente. (_Brusa_) Resta

perciò provato che il Regio decreto col quale si proclamò lo Stato di

assedio in Sicilia e gli atti consecutivi del Regio Commissario

straordinario coi quali s'instituirono i _Tribunali di guerra_

assoggettando ad essi i civili, violano lo Statuto fondamentale del

regno e le sue leggi. Nè valgono a dimostrare il contrario le miserevoli

argomentazioni degli epigoni dell'on. Crispi, i quali contorcono la

storia e la logica con la speranza di giustificarlo dalla grande accusa

di avere violato la Costituzione.

[LA COSTITUZIONE NON ESISTE PIÙ]

Ora uno dei più eminenti scrittori di diritto costituzionale, il

monarchico e dinastico prof. Casanova, nota: «un governo costituzionale

cessa di esistere tostochè più non esiste la Costituzione: essa non

esiste tosto che fu violata. Il governo che la viola lacera il proprio

titolo a governare: da questo istante può ben sussistere in virtù della

forza, non già in virtù della Costituzione.»

La più mite e legale illazione di questo canone rettissimo di diritto

costituzionale la trassero gli on. Prampolini, Badaloni, Ferri, Agnini e

Berenini i quali--più rispettosi delle leggi che coloro i quali se ne

dicono i custodi--proposero alla Camera dei Deputati di porre in istato

di accusa il ministero presieduto dall'on. Crispi, che aveva violato la

Costituzione. E in istato di accusa fu messo in Francia nel 1830 il

ministero Polignac per avere violato colle ordinanze di luglio la Carta

del 1814.

Ma là la rivoluzione era trionfante e in Italia la vittoria era,

incontrastata, del potere esecutivo; la Camera dei deputati, quindi,

ghignò sul viso ai socialisti che invocarono il rispetto delle leggi e

dello Statuto, e s'inchinò reverente dinanzi alla forza trionfante!

Se i _Tribunali di guerra_ erano illegali nella loro origine, la loro

istituzione, guardata da un elevato punto di vista, doveva considerarsi

come impolitica, nè da essi poteva emanare equanimità di giudicati.

[I MILITARI GIUDICI E PARTE]

Invero i militari, di fronte ai cittadini che hanno vinto e domato nelle

dissensioni civili, non possono essere imparziali, poichè per quanto

essi siano leali, per quanto la compagine dell'esercito sia nazionale, è

umano che nelle lotte si destino risentimenti e che nel cuore di coloro

che si sentirono offesi e rimasero vincitori alberghi il desiderio della

vendetta per quanto attenuato e represso da un alto senso del dovere. Di

più i militari rappresentano il potere esecutivo contro il quale si

levano i ribelli; essi, quindi, sono giudici e parte direttamente

interessata nello stesso tempo.

[IL CASO DEL MARESCIALLO NEY]

Quest'ordine di considerazioni non è teorico ma ebbe altrove la sua

esplicazione pratica e ne venne riconosciuta la giustezza. Ben a ragione

il senatore A. Pierantoni ha ricordato che la quistione non è nuova

nella storia delle guerre civili e che il caso del maresciallo Ney

avrebbe dovuto servire di esempio e di ammaestramento.

«Quando Napoleone dall'isola d'Elba sbarcò nel golfo di Iuan ai 5 marzo

1815, per riprendere l'impero della Francia, il maresciallo Ney fu

scelto dal re Luigi XVIII per tagliare la via della capitale

all'_insensato_ perturbatore della pubblica quiete.»

Ney, _impotente a trattenere le onde del mare_, tornò alla causa di

Napoleone.

«Dopo la battaglia di Waterloo e la seconda abdicazione di Napoleone,

Luigi XVIII volle _deferire ai consigli di guerra i colpevoli di aver

tradito il re prima del 23 marzo, e di avere attaccata la Francia e il

suo governo a mano armata_. Con ordinanza del 24 luglio mandò Ney,

Cambronne ed altri ai giudici militari. Il maresciallo fu difeso da

Berryer, padre, che sostenne l'incompetenza del Consiglio di guerra.

Queste furono le ragioni sostenute: il giudizio su preteso crimine di

Stato non essere domandato ad un Consiglio di guerra. Il sovrano, capo

dell'esercito, si osservò, non poteva _pronunziare in causa propria_,

per giudizio dei suoi ufficiali. L'articolo 33 della Costituzione

affidava alla Camera dei Pari la procedura per i crimini di alto

tradimento. Gli articoli 62 e 63 vietavano di sottrarre un prevenuto ai

suoi giudici naturali. Il re per un altro articolo del Patto

costituzionale stretto con la nazione aveva renunziata la potestà di

creare tribunali straordinari. Il Consiglio di guerra si dichiarò

incompetente con la maggioranza di cinque voti contro due. Il

maresciallo fu giudicato e condannato dalla Camera dei Pari.»

[VAE VICTIS]

Ma questi timori si sono mostrati vani e infondati nel caso disgraziato,

che esaminiamo? Questo sarebbe stato certamente l'ardente desiderio di

ogni italiano; ma pur troppo i fatti corrisposero alle sinistre

previsioni e il Brusa, temperatissimo uomo e alieno dalle lotte

politiche, è stato costretto di fronte alle sentenze dei _Tribunali di

guerra_ ad esclamare: _À la guerre comme à la guerre!_ e: «odio o

vendetta entrano soltanto in iscena quando al _Te Deum laudamus_ si

mesce il _Vae victis_.»

L'_ordine_ venne ristabilito in Sicilia e i vincitori poterono

ringraziare Iddio; l'odio e la vendetta hanno fatto il resto a danno dei

vinti!

Dopo la quistione della legalità e della presunta ingiustizia dei

giudizi dei _Tribunali di guerra_, quella della retroattività della loro

competenza è la più importante. E su questo terreno non solo furono

violate le leggi e i principî più inconcussi del diritto, ma si riuscì

anche alle più manifeste contraddizioni nelle dichiarazioni e negli atti

dei Regi Commissarî straordinarî in Sicilia e in Lunigiana.

In ordine a queste contraddizioni sta che il generale Morra di Lavriano

negli editti dell'8 e del 20 gennaio 1894--coi quali veniva istituita la

giurisdizione straordinaria dei _Tribunali di guerra_ in Sicilia--disse:

«_saranno_ deferiti al giudizio del _Tribunale di guerra_ ecc. ecc.»;

dunque previde reati che nel futuro dovevano essere deferiti al

Tribunale di guerra, non reati dei quali il Tribunale avesse l'obbligo

di prender cognizione al momento della promulgazione dell'editto.

(_Impallomeni_). Più esplicito era stato il generale Heusch in

Lunigiana. In seguito al decreto del 17 gennaio, che istituiva la

giustizia marziale vi fu la circolare del 20 che ad essa attribuiva la

competenza pei reati commessi dopo la proclamazione dello Stato di

assedio. Ma il Tribunale penale di Massa e Carrara dichiara la propria

incompetenza nella causa Molinari e il 25 lo stesso generale Heusch con

altra circolare annulla quella del 20 e proclama la _retroattività_! Il

Generale Morra di Lavriano, più furbo, non constatò la propria

contraddizione, ma non vi sfuggì.

[CONTRADDIZIONI STRIDENTI]

Che cosa pensare di queste contraddizioni stridenti? «Legge e stabilità

o identità di pensiero legislativo sono termini, che si richiamano a

vicenda indissolubilmente. Volere e disvolere a un tempo, cioè a

distanza di soli _cinque_ giorni, sarà consentito, e richiesto forse,

nell'ordine _interno_ degli ufficî amministrativi, e le circolari

_interne_ così talora fanno. Ma la maggiore offesa, che possa recarsi ad

un _legislatore_--e lo erano i due Regi Commissarî straordinarî di

Sicilia e di Lunigiana--sarebbe proprio quella di ritenerlo capace di

fare egli pure altrettanto, e segnatamente di prevalersi di semplici

_circolari_, cioè di atti inefficaci, per determinare, se già non

fossero determinati, o per alterare poi, rapporti giuridici,

precisamente affine di determinarli o di alterarli.»

«Sarebbe poi _assurdo_ e _barbaro_, perchè niente vi ha di più

contradittorio in sè e contrario alle norme di giustizia, che

l'apprestare agli abitanti le garenzie maggiori dalle sorprese terribili

di una repressione straordinaria ed eccezionale durante il tempo più

calamitoso della guerra vera, per riservarne di minori ed insufficienti

durante quello di un semplice così detto stato d'assedio politico

fittizio: vale a dire quando appunto la coesistenza dei rapporti

generali del tempo di pace, tuttora rimasti, rende sopratutto necessario

avvertire bene che si applicheranno, e in quale misura, anche norme

eccezionali proprie solo dello stato di guerra.» Così il prof. Brusa.

[LA RETROATTIVITÀ]

A parte questa contraddizione tra gli atti e le dichiarazioni dei Regî

Commissarî straordinarî, resta pur sempre che la _retroattività_ è

violatrice delle nostre leggi e dei principî del nostro diritto.

L'articolo 2º delle disposizioni generali premesse al Codice civile

consacra il canone supremo della irretroattività delle leggi; ed in

proposito giova ricordare che nella discussione della Commissione

generale per la revisione dei Codici nel 1865 si fece cancellare un

inciso che c'era nel progetto presentato dal Ministero in cui si

accennava al caso in cui la si potesse ammettere quando la _legge così

espressamente disponga_.

Il senatore De Foresta ritenne indecoroso per l'Italia che una sua legge

potesse ammettere la retroattività; e l'on. Bonacci aggiunse che

«sarebbe sconveniente e quasi scandaloso il ricordare tale eccezione nel

nuovo Codice italiano, perchè si potrebbero così ridestare le

tristissime memorie dei caduti governi della penisola, che _violavano

tante volte per mire politiche_ il sacrosanto principio della non

retroattività delle leggi.»

Adesso, i governi caduti, on. Bonacci, sono stati riabilitati dal

governo italiano che il principio ha impunemente violato precisamente

per _mire politiche_, a malgrado che per pudore, trent'anni or sono, i

nostri giureconsulti non abbiano voluto ammettere nemmeno la possibilità

che ciò si potesse fare anche in forza di una legge!

[QUEL CHE DICONO GLI EPIGONI]

Non si danno per vinti i tristi difensori dell'arbitrio sfrenato e della

prepotenza militaresca, e facendosi forti anche del parere del

Carrara,--che pur si sa quanto avversasse la ingerenza del potere

politico nelle cose della giustizia--e di altri eminenti giureconsulti,

non esitano a dire che il principio della non retroattività delle leggi

non è applicabile alla procedura e alla competenza «a quelle leggi cioè,

che stabiliscono le forme dei giudizî e la ripartizione della

giurisdizione tra i varî magistrati in quanto questa ripartizione ha

tratto colle forme del giudizio.» (_Muratori e Giannini_). Ma la

giustificazione cade quando si riflette, che questa limitata

retroattività nella procedura e nella competenza si può invocare ed è

stata invocata quando ad una giurisdizione ordinaria si è sostituita

un'altra giurisdizione ordinaria e non quando se ne sostituisce una

straordinaria ed eccezionale, poichè precisamente in questo caso

intervengono le ragioni accennate, che a guarentigia vietano l'impero

retroattivo della legge, per la necessità che la nuova legge sia posta

al disopra di ogni sospetto di _mire politiche retrospettive_.

E la retroattività anche in questi casi è da respingersi, perchè oltre

che gli accusati si trovano dinanzi a giudici non legittimi e contro di

loro prevenuti ed animati del sentimento della vendetta, essi pel fatto

di vedersi sottoposti ad una giurisdizione straordinaria vengono già

privati di importanti garanzie di cui avrebbero goduto colla

giurisdizione ordinaria. «Difatti, mentre coloro, che sono accusati in

Corte d'assise sono stati prima giudicati in Sezione d'accusa, ed hanno

quindi potuto presso la medesima difendersi, gli accusati in Tribunale

di Guerra non hanno potuto fruire di questo vantaggio. In secondo luogo

il loro diritto di difesa presso i Tribunali di Guerra è stato in fatto

limitato, benchè per falsa applicazione di legge, perciò che non è

stato loro riconosciuto il diritto di scegliersi un difensore civile. E

un terzo motivo di disfavore verrebbe da ciò che il diritto di ricorrere

in Cassazione sarebbe limitato ai vizî d'incompetenza e di eccesso di

potere.» (_Impallomeni_).

[ASSASSINIO PER PROCURA]

Laonde saviamente il citato prof. Casanova a proposito della non

_retroattività delle leggi_ in materia di competenza sancita dallo

Statuto aggiunge che «anche il concorso di _tutti i poteri dello Stato_

non potrebbe sottrarre un cittadino ai giudici che le leggi esistenti

gli accordano, e tramandarlo innanzi ad un tribunale straordinario,

_creato dopo che avvenne il fatto per cui si vuole procedere_... La

violazione delle forme prescritte, ordinata dai mandatarî del popolo non

è più legittima del _linciaggio_. _È un assassinio per procura._»

Per tali motivi molti codici penali stranieri--il bavarese e l'austriaco

tra gli altri--esplicitamente escludono la retroattività nel caso di

costituzione di un Tribunale straordinario, in conformità del parere di

eminenti giureconsulti (Kleinschrod, Zachariae, Berner, Odilon Barrot,

Glaser ecc.) e di sentenze dei Tribunali e della Cassazione di Francia.

Nulla di più vergognoso alla nuova Italia di ciò che, violando, hanno

voluto operare i suoi governanti in questa occasione.

Il prof. Brusa con profonda amarezza rileva che l'Austria, nelle sue

repressioni dei moti nazionali del Lombardo-Veneto--moti che dovevano

essere _liberali_--non applicò mai il giudizio statario ai fatti

anteriori alla sua proclamazione. L'Austria maestra di libertà e di

rispetto delle leggi all'Italia di G. Mazzini e di G. Garibaldi: ecco

una cosa, che parrebbe assolutamente impossibile se non fosse vera!

[L'ITALIA AL DISOTTO DELL'AUSTRIA]

Oh che fremiti di vergogna voi avreste, poveri grandi martiri, che deste

il sangue e consacraste la vita alla patria Italiana per vederla, o

appena sperarla, libera dallo straniero! quali mai impeti d'ira i

vostri, se poteste sapere quanto la terza Italia, che dicono libera, è

al di sotto dell'abborrito impero Austriaco per tutto quello che

risguarda le disposizioni e le forme del giudizio statario!

Per tutti gli infiniti vostri sacrifici voi vi sentireste traditi.

Non ultima delle enormità dei processi che si perpetrarono dinanzi ai

_Tribunali di guerra_ fu la negata difesa civile agli imputati. I

_Tribunali di guerra_ con interpretazione grettamente farisaica del

Codice penale militare respinsero in tutti i casi la istanza degli

imputati per la libera scelta di un difensore tra gli avvocati

esercenti: poggiando le loro decisioni sull'articolo 544 di detto Codice

che consente all'imputato di _potere_ scegliere il difensore fra gli

uffiziali presenti, che non abbiano un grado maggiore a quello di

capitano.

Si lasci da parte il fatto che viene diminuita sostanzialmente la difesa

che i nostri Codici vogliono affidata a _persona capace_--e i militari,

per quanto valorosi in guerra e competenti nella loro arte, non potranno

mai dirsi _persone capaci_ nelle quistioni di diritto e nello esercizio

della avvocatura--ma colla interpretazione data col citato articolo si è

violato lo spirito e la lettera della legge.

Il legislatore ha disposto e statuito in vista della guerra, e si

comprende che mentre l'esercito è in campagna non è possibile

rispettare tutte le forme procedurali e che molte volte, perciò, tutto è

rimesso alle circostanze del momento; per questo motivo non nel solo

articolo 544 si adoperano frasi, che indicano la intenzione che si

faccia il possibile (l'imputato _potrà_ scegliere il suo difensore fra

gli uffiziali presenti ecc.), ma anche nell'art. 545 vien detto che gli

uffiziali istruttori, l'avvocato fiscale ed il segretario _potranno_

scegliersi fra i militari, secondo le circostanze. La chiarissima

intenzione del legislatore, infine, emerge, dall'art. 551 dello stesso

Codice penale militare, che stabilisce: «Innanzi i tribunali militari,

_in tempo di guerra_, si osserveranno, _per quanto sarà possibile_, le

regole di procedura stabilite pel tempo di pace...» E in tempo di pace

gl'imputati innanzi i Tribunali militari hanno il diritto di scegliersi

il difensore tra gli avvocati esercenti.

Si vorrà forse dire che le _circostanze_ erano tali che non resero

possibile il rispetto delle procedure stabilite in tempo di pace?

[NEGATA LIBERTÀ DI DIFESA]

Infatti,... i più valorosi avvocati della Sicilia e d'Italia si erano

offerti a costituire il collegio della difesa. È facile che anche

appunto per questo si volle essere esclusivamente brutali nello

arbitrio, menomando il diritto di difesa agli imputati politici. Onde,

bene e a proposito il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo,

protestò energicamente--a proposta dell'avv. Vittorio Palmeri--contro

l'iniqua decisione del Tribunale di guerra.

[I PARAGONI]

Ed anche su questo riguardo ricorrono alla mente i paragoni che

suggeriscono assai malinconiche riflessioni. Gli eroici difensori di

Casa Ajani nel 1867 in Roma--governando il Papa sotto la protezione

dell'esercito imperiale francese--ebbero concessi gli avvocati civili

per la difesa; e pure la tirannide borbonica rispettò in Napoli e

Sicilia questo sacrosanto diritto della difesa al 1821, al 1831, al

1850, al 1858, al 1860, nel processo di Nicolò Garzilli, in quello

contro Poerio, Settembrini ecc., nell'altro delle _tredici vittime_,

sempre! L'accusa di aver negata la difesa civile agl'imputati di reato

politico, mossa da Gladstone nelle famose lettere in cui chiamò

_negazione di Dio_ il governo Borbonico, parve a quest'ultimo tanto

disonorante, osserva l'Impallomeni, che esso fece pubblicare una memoria

dove in risposta al grande statista inglese si mostrava che l'accusa non

era fondata e si concludeva: «Con fatti così bugiardi no, non poteasi

mai preoccupare la pubblica opinione, e meno _spargere la credenza che

pessimamente nelle due Sicilie si amministri la giustizia_.»

Ma dunque? Eh! dunque,--ciò che non fece il vituperato governo borbonico

venne consumato dal governo _liberatore_ e _restauratore_, che ebbe,

però, rispetto della legge pei briganti del napoletano; ai quali si ebbe

premura di accordare la difesa civile, negata ora, ai socialisti di

Sicilia e della Lunigiana...

Sulle mostruose conseguenze pratiche di questa violazione del diritto di

difesa non occorre insistere, basta accennare soltanto che spesse volte

i Presidenti dei Tribunali di guerra imposero _silenzio_ o _comandarono_

di non insistere agli ufficiali difensori; i quali in omaggio alla

disciplina militare dovettero sottomettersi ed ubbidire!

[I MILITARI DIFENSORI]

I militari adibiti nei vari processi mostrarono attitudini oratorie,

ebbero un contegno superiore ad ogni elogio, mostrarono intelligenza non

comune ed altrettanto coraggio. Essi difesero gli accusati a loro

affidati con tutto l'affetto possibile; e tra tutti maggiormente si

distinse un capitano di artiglieria simpatico e calvo--Francesco

Piccoli. A tutti va una parola di lode e di gratitudine, viva e sincera.

Il fatto, considerato poi dal punto vista degli interessi di casta e del

governo, fu grave errore politico, poichè non riuscì ad altro, che a

fare penetrare il socialismo nelle fila della più balda ed intelligente

ufficialità dell'esercito.

Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause · 第 19 / 35 段