NOTE:

[196] I legisti de' tempi barbari hanno stabilito un metodo assurdo ed

inintelligibile di citare le leggi romane; e l'abitudine lo ha

perpetuato. Allorchè si riferiscono al Codice, alle Pandette ed alla

Instituta, essi non marcano il numero del libro, ma soltanto quello

della legge; e si accontentano di riportare le prime parole del titolo

di cui la stessa legge fa parte, mentre di tali titoli se ne contano più

di mille. Ludewig (_vit. Justin._ p. 268) fa voti perchè si scuota

questo giogo pedantesco, ed io ho osato adottare il semplice e

ragionevole metodo di citare il libro, il titolo e la legge.

[197] L'Alemagna, la Boemia, l'Ungheria, la Polonia e la Scozia le hanno

adottate come la legge o la ragion comune: in Francia, in Italia ecc.

esse ottengono un'influenza diretta o indiretta, ed in Inghilterra si

ebbero in rispetto da Stefano fino ad Edoardo I, il Giustiniano della

Gran Brettagna. Vedi Duck (_de usu et auctoritate juris civ_., l. II c.

1, 8-15); Eineccio (_Hist. juris german._ c. 3, 4, n. 55-124) e gli

istorici delle leggi di ciascun paese.

[198] Francesco Ottomanno, abile ed illuminato Giureconsulto del secolo

decimosesto, tendeva a mortificare Cujacio ed a far la corte al

Cancelliere de l'Hôpital. Il suo _Antitribonianus_, che non ho mai

potuto procurarmi, venne pubblicato in francese nell'anno 1609, e la sua

setta si è propagata in Germania (Heineccius, _Opp._ t. III, _sylloge_ 3

p. 171-183).

[199] In testa di queste guide io pongo, coi riguardi che gli si

debbono, l'abile e sapiente Eineccio, professore tedesco morto ad Halle

nel 1741 (Vedi il suo elogio nella _Nouvelle Bibliothèque germanique_,

tom. II p. 51-64). Le numerose sue opere furono raccolte in otto volumi

in-4. Ginevra, 1743-1748. I trattati separati di cui mi sono

principalmente servito, sono: 1. _Historia juris romani et germanici_,

Lugd. Batav. 1740, in-8; 2. _Syntagma antiquitatum romanam

jurisprudentiam illustrantium_, 2 vol. in-8. Traject. ad Rhenum; 3.

_Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum_, Lugd. Batav.

1751, in-8; 4. _Elementa J. C. secundum ordinem Pandectarum_, Traject.

1772, 2 vol. in-8.

[200] L'estratto di quest'istoria si ritrova in un Frammento _De origine

juris_ (Pandette, l. 1 tit. 2) di Pomponio, Giureconsulto romano che

vivea sotto gli Antonini (Heineccius, t. III _syll._ 3 p. 66-126). Esso

fu compendiato e verosimilmente alterato da Triboniano, e ristorato da

Bynkershoek (_Opp._ t. 1 p. 279-304).

[201] Si può studiare l'istoria del governo di Roma sotto i suoi Re, nel

primo libro di Tito Livio, ed ancor più estesamente in Dionigi

d'Alicarnasso (l. II p. 80-96, 119-130, l. IV p. 198-220), che qualche

volta però si mostra retore e Greco.

[202] Giusto Lipsio (_Opp._ t. IV p. 279) ha applicato ai tre Re di Roma

queste tre divisioni generali delle leggi civili. Gravina (_Orig. jur.

civ._ p. 28, ediz. di Lipsia 1737) addotta questa idea, che Mascou, suo

editore tedesco, non può ammettere che con ripugnanza.

[203] Terrasson, nella sua Storia della giurisprudenza romana (p. 22-72,

Parigi 1750, in fol.), si forza con qualche apparato, ma con poco

successo, di ristabilire il testo originale. Quest'opera promette assai

più di quel che mantiene.

[204] Il più antico Codice o Digesto fu chiamato _jus Papirianum_, dal

nome di Papirio che lo compilò, e che viveva un poco prima o poco dopo

il _Regifugium_ (Pandect. l. 1 tit. 2). I migliori critici, ed anche

Bynkershoek (t. 1 p. 284, 285) ed Eineccio (_Hist. J. C. R._ l. 1 c. 16,

17; ed _Opp._ t. III, _syll._ 4 p. 1-8), prestano fede a questa favola

di Pomponio, senza far molta attenzione al valore ed alla rarità di

simil monumento del terzo secolo, della città _illetterata_. Io dubito

molto che Cajo Papirio, _Pontifex Maximus_, che fece rivivere le leggi

di Numa (Dionigi d'Alicarnasso, l. III p. 171), non abbia lasciato che

una tradizione vocale; e che il _jus Papirianum_ di Granio Flacco (Pand.

l. L tit. 16, _legge_ 144) non fosse un comentario, ma un'opera

originale, compilata al tempo di Cesare. (Censorin. _De die Natali_, l.

III p. 13; Duker, _De latinitate J. C._ p. 157).

[205] Nel 1444 si estrassero dal seno della terra sette od otto tavole

di rame fra Cortona e Gubio. Una parte di queste tavole, giacchè il

resto è in caratteri etruschi, offre lo stato primitivo de' caratteri e

della lingua de' Pelasgi, che Erodoto attribuisce a quell'angolo

d'Italia (l. 1 c. 56, 57, 50). Del resto si può spiegare questo passo

oscuro d'Erodoto, dicendo che si riferisce a Crestona città della Tracia

(Note di Larcher, t. 1 p. 256-261). Il dialetto selvaggio delle tavole

Eugubine ha messo a tortura la congetture dei critici, ed è ben lontano

d'esser rischiarato; ma le sue radici, indubitatamente latine, sono

della medesima epoca e dello stesso carattere del _Saliare carmen_, che

ai tempi d'Orazio nessuno intendeva. L'idioma romano successivamente

perfezionandosi con un miscuglio di dorico e di greco eolico, offrì a

grado a grado lo stile delle dodici Tavole, della colonna Duilliana,

d'Ennio, di Terenzio e di Cicerone (Gruter. _Inscript._ tom. I p. 192;

Scipione Maffei, _Istoria diplomatica_, p. 241-258; Bibl. ital. t. III,

p. 30-41, 174-205; t. XIV, p. 1-52).

[206] Si paragoni Tito Livio (l. III c. 31-59) con Dionigi di

Alicarnasso (l. X p. 644; XI p. 691). Quanto mai l'autore romano è

conciso ed animato, ed il greco prolisso e senza vita! Non pertanto

Dionigi d'Alicarnasso ha mirabilmente giudicato i grandi maestri, ed

abilmente esposte le regole della composizione istorica.

[207] Appoggiato all'autorità degli Storici, Eineccio (_Hist. J. R._ l.

1, n. 26) afferma che le Dodici Tavole erano di rame, _aereas_. Nel

testo di Pomponio si legge _eboreas_; e lo Scaligero ha sostituito a

questa parola quella di _roboreas_ (Bynkershoek, p. 286). Pare che siasi

potuto successivamente adoperare il legno, il rame e l'avorio.

[208] Cicerone (_Tuscul. Quaest._ V, 36) parla dell'esilio di Ermodoro;

e Plinio (_Hist. nat._ XXXIV, II) parla della sua statua. La lettera, il

sogno e la profezia d'Eraclito sono supposte (_Epist. graec. divers._ p.

337).

[209] Il Dottore Bentley (Dissert. sulle lettere di Falari p. 427, 479)

abilmente discute tutto ciò che ha relazione alle monete di Sicilia e di

Roma, che è un soggetto assai oscuro. L'onore ed il risentimento

l'eccitavano ad impiegare in questa controversia tutti i suoi talenti.

[210] Le navi de' Romani o de' loro alleati arrivarono fino al bel

promontorio dell'Affrica (Polibio, l. III p. 177, ediz. di Casaubon, in

fol.). Tito Livio e Dionigi d'Alicarnasso parlano dei loro viaggi a

Cuma.

[211] Questo fatto proverebbe solo l'antichità di Caronda, che diede

leggi a Reggio ed a Catania; non è che per uno strano equivoco che

Diodoro di Sicilia (t. 1 l. XII p. 485-492) gli attribuisce

l'istituzione politica di Turio, la quale è di molto posteriore.

[212] Zaleuco, di cui con sì poca ragione si contestò l'esistenza, ebbe

il merito e la gloria di creare con una banda di proscritti (i Locresi)

la più virtuosa e meglio costituita repubblica della Grecia. Veggansi

due Memorie del Barone di Santa Croce su la legislazione della Magna

Grecia. (_Mem. dell'Accad. delle Inscriz._ t. XLII p. 276-333). Ma le

leggi di Zaleuco e di Caronda, la cui autorità sedusse Diodoro e Stobeo,

vennero fabbricate da un sofista pitagorico, la frode del quale fu

scoperta dalla critica sagacità del Bentleio (p. 335-377).

[213] Colgo quest'occasione per indicare i progressi delle comunicazioni

fra Roma e la Grecia: 1. Erodoto e Tucidide (A. A. C. 300-350) sembrano

ignorare il nome e l'esistenza di Roma (Giuseppe, _contra Apion._ t. 11

l. 1 c. 12 p. 444, ediz. di Havercamp). 2. Teopompo (A. A. C. 400,

Plinio, III, 9) parla dell'invasione dei Galli, di cui Eraclide di Ponto

fa menzione in una maniera più vaga (Plutarco, _in Camillo_, p. 292,

ediz. H. Stefano). 3. La reale o favolosa ambasceria de' Romani ad

Alessandro (A. A. C. 430) viene attestata da Clitarco (Plinio III, 9),

da Aristo ed Asclepiade (Arriano, l. VII p. 294-296), e da Mennone

d'Eraclea (_apud_ Photium, Cod. 224 p. 725). Il silenzio di Tito Livio a

questo riguardo vale una negativa. 4. Teofrasto (A. A. C. 440) _primus

externorum aliqua de romanis diligentius scripsit_ (Plinio, III, 9). 5.

Licofrone (A. U. C. 480-500) ha sparsa la prima idea d'una Colonia di

Trojani e della favola dell'Eneide (Cassandra, 1226-1280).

Γης και θαλασσης σκηπρα και μοναρχιαν

Δαβοντες.

Della terra e del mar gli scettri e il regno

Pigliando.

Predizione ardita avanti il fine della prima guerra punica.

[214] La decima Tavola (_De modo sepulturae_) fu tolta ad imprestito da

Solone (Cicerone, _De legibus_, II, 23-26); il _Furtum per lancem et

licium conceptum_ proviene, se si presta fede ad Eineccio, dai costumi

d'Atene (_Antiq. rom._ t. II, p. 167-175). Mosè, Solone ed i Decemviri

permisero di uccidere un ladro notturno (_Exode_ 22, 3). Demostene,

_contra Timocratem_, t. 1 p. 736, ediz. di Reiske; Macrobio,

_Saturnalia_, l. 1, c. 4; _Collatio legum Mosaicarum et romanarum_, tit.

7 n. 1 p. 218, ediz. Cannegieter.

[215] Βραχεως και απεριττως; tale è l'elogio che ne fa Diodoro

(t. 1 l. XII p. 494); e che si può tradurre nell'_eleganti atque

absoluta brevitate verborum_ d'Aulo Gellio (Nott. Att. XXI, 1).

[216] Si ascolti Cicerone (_De legibus_, 11, 23) e quello che egli fa

parlare, Crasso (_De oratore_, 1, 43, 44).

[217] Vedi Eineccio (_Hist. J. R._ n. 29-33). Mi son servito delle

Dodici Tavole quali furono restaurate da Gravina (_Origines J. C._ p.

280-307) e da Terrasson, Storia della Giurisprudenza romana, p. 94-205.

[218] _Finis aequi juris_ (Tacito, Annal. III, 27). _Fons omnis publici

et privati juris_ (Tito Livio, III, 34).

[219] _De principiis juris, et quibus modis ad hanc multitudinem

infinitam ac varietatem legum perventum sit, ALTIUS disseram_ (Tacito,

Annal. III, 25). Questa profonda discussione non occupa che due pagine,

ma sono pagine di Tacito. Tito Livio diceva nello stesso senso, ma con

minor energia (III, 34): _In hoc immenso aliarum super alias acervatarum

legum cumulo, etc._

[220] Svetonio, in Vespasiano, c. 8.

[221] Cicerone, _ad Familiares_, VIII, 8.

[222] Dionigi, Arbuthnot, e la maggior parte de' moderni (se se ne

eccettua Eisenschmidt, _de Ponderibus_ ecc. p. 137-140), valutano

centomila _assi_, diecimila dramme attiche, vale a dire un poco più di

trecento lire sterline. Ma il loro calcolo non può applicarsi che agli

ultimi tempi, in cui l'_asse_ non era più che la ventiquattresima parte

del suo antico peso; e malgrado la scarsezza de' metalli preziosi, io

non posso persuadermi che nei primi secoli della repubblica un'oncia

d'argento valesse settanta libbre di rame o d'ottone. È molto più

semplice e ragionevole di valutare il rame alla sua tassa attuale; e

quando si sarà paragonato il prezzo della moneta ed il prezzo del

mercato, la libbra romana e la libbra _avere del peso_, si troverà che

il primitivo _asse_ o una libbra romana di rame può essere valutato uno

scellino inglese; e che quindi i centomila _assi_ della prima classe

valevano cinquemila lire sterline. E dallo stesso calcolo risulterà che

un bue si vendeva a Roma cinque lire sterline, una pecora dieci

scellini, ed un _quarter_ di grano trenta scellini (Festus, p. 30, ediz.

Dacier; Plinio, _Hist. nat._, XVIII, 4). Io non trovo ragione di

rigettare queste conseguenze che moderano le nostre idee sulla povertà

de' primitivi Romani.

[223] Si consultino gli autori che hanno scritto sui Comizj romani, ed

in particolar modo Sigonio e Beaufort. Spanheim (_De praestantia et usu

numismatum_, t. 11. Dissert. X, p. 192, 193) offre una curiosa medaglia,

in cui si veggono i _cista_, i _pontes_, i _septa_, il _diribitor_, ecc.

[224] Cicerone (_De legibus_, III, 16, 17, 18) discute questa questione

costituzionale, ed assegna a suo fratello Quinto il lato meno popolare.

[225] _Prae tumultu recusantium perferre non potuit._ Suet. in _August._

c. 34. Vedi Properzio (l. 11, _eleg._ 6). Eineccio ha esaurito in

un'istoria particolare tutto ciò che ha relazione alle leggi _Julia et

Papia Poppaea_. _Opp._ t. VII part. 1, p. 1-479.

[226] Tac. Ann. 1, 15; Lipsia, _Excursus E. in Tacitum_.

[227] _Non ambigitur senatum jus facere posse._ Tale è la decisione di

Ulpiano (l. XVI, _ad Edict. in Pandect._ l. 1, tit. 3 leg. 9). Pomponio

dice che i Comizj del popolo erano una _turba hominum_ (Pand. l. 1 tit.

2 leg. 9).

[228] Il _jus honorarium_ de' Pretori e degli altri Magistrati vien

definito in modo preciso nel testo latino della Instituta, l. 1 tit. 2

n. 7. La greca parafrasi di Teofilo (p. 33-38, ed. di Reitz) che lascia

sfuggire l'importante parola _honorarium_ lo spiega in una maniera più

vaga.

[229] Dione Cassio (t. 1 l. XXXVI p. 100) fissa all'anno di Roma 686,

l'epoca degli Editti Perpetui. Nondimeno, secondo gli _acta diurna_

pubblicati sulle carte di Luigi Vives, la loro instituzione avvenne

nell'anno 585. Pighio (Annal. rom. t. 11 p. 377, 378), Grevio (ad Suet.

p. 778), Dodwel (_Praelection_, Cambden, p. 665) ed Eineccio sostengono

ed ammettono l'autenticità di questi atti; ma l'espressione di scutum

CIMBRICUM che vi si rinviene, prova che furono fabbricati. Moyle's

_Works_, vol. 1 p. 303.

[230] Eineccio (_Opp._ t. VII part. II p. 1-564) ha fatto l'istoria

degli Editti e restaurato il testo dell'Editto Perpetuo [Questa

ristaurazione non è che un'opera cominciata trovata fra le carte

d'Eineccio dopo la sua morte (_Nota dell'Editore_)]: dalle opere di

quest'ingegno superiore, le cui ricerche debbono inspirare somma

confidenza, io estrassi quanto ne ho detto. Il Sig. Bonchaud ha inserito

nella raccolta dell'Accademia delle Inscrizioni una serie di Memorie su

questo punto interessante di letteratura e di giurisprudenza.

[231] Le sue leggi sono le prime nel Codice. Vedi Dodwell, (_Praelect.

Cambden_ p. 319-340) che si allontana dal suo soggetto per istabilire

una confusa letteratura, e sostenere deboli paradossi.

[232] _Totam illam veterem et squallentem sylvam legum novis

principalium rescriptorum et edictorum securibus ruscatis et caeditis._

Apologet. c. 4 p. 50, ediz. di Havercamp. Egli in seguito loda la

fermezza di Severo che rivocò le leggi inutili o perniciose, senza alcun

riguardo per la loro antichità o per il credito che si erano conciliato.

[233] Dione Cassio, per mala fede o per ignoranza, s'inganna sul

significato costituzionale di _legibus solutus_, t. 1 l. LIII p. 713.

Heimar, suo editore, in quest'occasione aggiunge i proprj ai rimproveri,

di cui la libertà e la critica hanno caricato questo servile istorico.

[234] Vedi Gravina, _Opp._ p. 501-512; ed anche Beaufort, Repub. rom. t.

1 p. 255-274. Questo fa un uso giudizioso di due dissertazioni

pubblicate da Gian Federico Gronovio e Noodt, e tradotte ambedue da

Barbeyrac, che vi ha aggiunto note assai preziose; 2 volumi in-12, 1731.

[235] L'espressione _lex regia_ era ancor più recente della cosa. Il

nome di Legge Reale avrebbe fatto inorridire gli schiavi di Commodo e di

Caracalla.

[236] _Instit._ l. 1 tit. 2 n. 6; _Pandect._ l. 1 tit. 4 leg. 1. Cod. di

Giustin. l. 1 tit. 17 leg. 1 n. 7. Eineccio (nelle sue _Antichità_ e ne'

suoi _Elementi_) ha trattato ampiamente _De constitutionibus principum_,

d'altronde sviluppate da Gotofredo (_Comm. ad Cod. Theod._ l. 1 t. 1, 2,

3) e da Gravina (87-90).

[237] Teofilo in _Paraphras. graec. Instit._ p. 33, 34, ed. di Reitz.

Intorno al carattere ed alle opere di questo scrittore, come pure al

tempo in cui visse, veggasi il Teofilo di J. H. Mylius, _Excursus_ 3 p.

1034-1073.

[238] Vi ha più invidia che ragione in quel lamento di Macrino: _Nefas

esse leges videri Commodi et Caracallae et hominum imperitorum

voluntates._ Giulio Capitol., c. 13. Commodo venne da Severo innalzato

alla sfera degli Dei. Dodwell, _Praelect._ 8 pag 324, 325. Cionullameno

le Pandette non lo citano che due volte.

[239] Il Codice presenta duecento costituzioni che Antonino Caracalla

pubblicò da solo, e cento sessanta che egli pubblicò con suo padre.

Questi due principi sono citati cinquanta volte nelle Pandette, ed otto

nella Instituta. Terrasson, p. 265.

[240] Plinio il giovane, Epist. X, 66; Suet. in _Domitian._, c. 23.

[241] Costantino aveva per massima che _Contra jus rescripta non

valeant_. Codice Teodosiano, l. 1 tit. 2 leg. 1. Gli Imperatori, sebbene

con dispiacere, permettevano qualche esame sulla legge e sul fatto,

qualche dilazione, qualche diritto di petizione; ma questi insufficienti

rimedj erano troppo in potere de' giudici, ed era troppo pericoloso per

essi il farne uso.

[242] Quest'inchiostro era un composto di vermiglione e di cinabro; esso

si ritrova sui diplomi degli Imperatori, da Leone I (A. D. 470) fino

alla caduta dell'impero Greco. _Bibl. raisonnée de la diplomatique_, t.

1 p. 509-514; Lami, _De eruditione apostolorum_, t. 11 p. 720-726.

[243] Schulting, _Jurisprudentia ante-Justinianea_, p. 681-718. Cujacio

dice, che Gregorio compilò le leggi pubblicate dal regno d'Adriano fino

a quello di Gallieno, e che il resto fu opera di Gallieno. Questa

generale divisione può esser giusta; ma Gregorio ed Ermogene molte volte

oltrepassavano i limiti del loro terreno.

[244] Scevola, probabilmente Q. Cervidio Scevola, maestro di Papiniano,

considera questa accettazione di fuoco e d'acqua come l'essenza del

matrimonio. Pand. l. XXIV, t. 1, leg. 66. Vedi Eineccio, _Hist. J. R._

n. 317.

[245] Cicerone (_De officiis_, III, 19) non può parlare che per

supposizione; ma Sant'Ambrogio (_De officiis_, III, 2) si appella

all'uso de' suoi tempi, che egli conosceva come giureconsulto e come

magistrato. Schulting, _ad Ulpian. Frag._ tit. 22 n. 28, 643, 644.

[246] Ne' tempi degli Antonini non si conosceva più il significato delle

forme ordinate in caso di un _furtum lance licioque conceptum_. (Aulo

Gellio, XVI, 10). Eineccio (_Antiq. rom._ l. IV tit. 1 n. 13-21) che le

fa derivare dall'Attica, cita Aristofane, lo scoliaste di questo poeta,

e Polluce, a sostegno della sua opinione.

[247] Nel suo discorso per Murena, Cicerone mette in ridicolo le forme

ed i misteri de' legisti, rapportati con più buona fede da Aulo Gellio

(Notti Attiche, XX, 10), Gravina (_Opp._ p. 265, 266, 267) ed Eineccio

(_Antiq._ l. IV t. 6).

[248] Pomponio (_De origine juris Pandect._ l. 1 tit. 2) indica la

successione de' giureconsulti romani; ed i moderni hanno fatto prova di

sapere e di critica nella discussione di questa parte d'Istoria e di

Letteratura. Io mi servii specialmente di Gravina (p. 41-79) e di

Eineccio (_Hist. J. R._ n. 113, p. 351). Cicerone (_De Oratore_, _de

Claris orator._, _de Legibus_) e la _Clavis Ciceroniana_ d'Ernesti

(sotto il nome di Mucio ecc.) offrono molte particolarità originali e

piacevoli. Orazio fa spesso allusione alla laboriosa mattinata de'

legisti (Serm. l. 1, 10; epist. 2, 1, 103 ec.).

_Agricolam laudat juris legumque peritus_

_Sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat._

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

_Romae dulce diu fuit et solemne, reclusa_

_Mane domo vigilare, clienti promere jura._

[249] Sull'arte o scienza della giurisprudenza, Crasso, o piuttosto

Cicerone (_De oratore_, 1, 41, 42) propone una idea che Antonio, il

quale era fornito di naturale eloquenza, ma di poca istruzione, affetta

(1, 58) di porre in ridicolo. Quest'idea venne in parte effettuata da

Servio Sulpicio (_in Bruto_, c. 41) che Gravina nel suo classico latino

loda con elegante varietà (p. 60).

[250] _Perturbatricem autem omnium harum rerum accademiam, hanc ab

Arcesilao et Carneade recentem, exoremus ut sileat, nam si invaserit in

haec, quae satis scite instructa et composita videantur, nimis edet

ruinas, quam quidem ego placare cupio, submovere non audeo._ De legibus,

1, 13. Questo solo passo doveva insegnare a Bentley (_Remarks on

Free-Thinking_, p. 250) quanto Cicerone fosse fermamente attaccato alla

speciosa dottrina che egli ha abbellito.

[251] Panezio, l'amico del giovine Scipione, fu il primo che in Roma

insegnasse la filosofia stoica. Vedi la sua vita nelle _Mem. dell'Accad.

delle Iscriz._ t. 10, p. 75-89.

[252] Come è citato da Ulpiano (leg. 40, _ad Sabinum in Pandect._ l.

XLVII, t. 2, leg. 21). Trebazio dopo essere stato giureconsulto di primo

ordine, _qui familiam duxit_, diventò un Epicureo (Cicer. _ad

Familiares_, VII, 5). Forse in questa nuova setta mancò di costanza o di

buona fede.

[253] Vedi Gravina (p. 45-51) e le frivole obbiezioni di Mascou;

Eineccio (Storia I. R. n. 125) cita ed approva una dissertazione di

Everardo Otto, de _Stoica Jurisconsultorum philosophia_.

[254] Si citava specialmente la regola di Catone, la stipulazione

d'Aquilio, e le formole Manilie, duecento undici massime, e duecento

quarantasette definizioni (_Pandect._ l. I, tit. 16, 17).

[255] Leggasi Cicerone, l. I, _de Oratore, Topica, pro Murena_.

[256] Veggasi Pomponio (_De origine juris Pandect._ l. I, tit. 2 leg. 2

n. 47; Eineccio, _ad Instit._ l. I tit. 2 n. 8, l. II tit. 25, _in

Element. et Antiquit._; e Gravina p. 41-45). Sebbene questo monopolio

sia stato molto disgustoso, gli scrittori di quell'epoca non se ne

lagnano, ed è verisimile che sia stato velato con un decreto del Senato.

[257] Ho letto la Diatriba di Gotofredo Mascovio, l'erudito Mascou, (_De

Sectis Jureconsultorum_, Lipsia 1728 in-12, p. 276) dotto trattato sopra

un fondo sterile e limitatissimo.

[258] Vedi il carattere d'Antistio Labeone in Tacito (Annal. III, 75) e

in un'Epistola d'Ateio Capitone (Aulo Gellio, VIII, 12) che accusa il

suo rivale di _libertas nimia_ et VECORS. Tuttavia non posso immaginare

che Orazio abbia ardito di sferzare un virtuoso e rispettabile senatore,

ed amo adottare la correzione del Bentley, il quale legge LABIENO

_insanior_. Serm. I, III, 82. Vedi Mascou, _de Sectis_, c. 1 p. 1-24.

[259] Giustiniano (_Instit._ I, III tit. 23, e Teofilo, vers. greca, p.

677, 680) ha rammemorato questa gran questione ed i versi d'Omero che si

allegarono d'ambe le parti, come autorità. Tale questione fu decisa da

Paolo (leg. 33 _ad edict. in Pandect._ l. XVIII tit. 1 leg. 1). Ecco la

sua soluzione: in un semplice cambio non si può distinguere il venditore

ed il compratore.

[260] I Proculeiani pure abbandonarono questa controversa, sentirono che

strascinava seco indecenti ricerche, e furono sedotti dall'afforismo

d'Ippocrate che era attaccato al numero settenario di due settimane

d'anni, o di settecento settimane di giorni. (_Instit._ l. 1 tit. 22).

Plutarco e gli Stoici (_De placit. philosophor._ l. V c. 24) danno una

ragione più naturale. A quattordici anni περι ην ο σπερματικος κρινεται οῥῥος. Vedi i _Vestigi_ delle Sette in Mascou, c. 9 p.

145-276.

[261] Mascou racconta la storia ed il fine di queste differenti Sette

(c. 2-7 p. 24-120), e sarebbe quasi ridicolo di lodarlo della sua

parzialità fra Sette totalmente estinte.

[262] Al primo avviso volò al consiglio, che si tenne sul _rombo_.

Tuttavia Giovenale (Sat. IV, 75-81) chiama questo Prefetto o _Podestà_

di Roma, _sanctissimus legum interpres_. L'antico Scoliaste dice, che

era tanta la sua scienza, che veniva chiamato non un uomo, ma un libro.

Egli aveva tolto il suo singolar nome di Pegaso, da una galera di questo

nome che suo padre aveva comandato.

[263] Tacito, _Annal._ XVII, 7; Svetonio, _in Nerone_, c. 37.

[264] Mascou, _de sectis_, c. 8 p. 120-144; _de herciscundis_, termine

di legge che applicavano a que' giureconsulti ecclesiastici.

_Herciscere_ è sinonimo di _dividere_.

[265] Vedi il Codice Teodosiano (l. 1 tit. 4) col Comentario del

Gotofredo (t. 1 p. 30-35). Questo decreto poteva suscitare discussioni

gesuitiche simili a quelle che si trovano nelle _Lettere Provinciali_:

si poteva domandar se un giudice fosse obbligato di seguire, contro il

proprio criterio e contro la propria coscienza, l'opinione di Papiniano

o della maggioranza, ecc. Del resto un legislatore poteva attribuire a

questa opinione, per sè stessa falsa, il valore non già della verità, ma

quello della legge.

[266] Per tener dietro ai lavori di Giustiniano sulle leggi ho studiato

la prefazione delle Instante; la prima, la seconda e la terza prefazione

delle Pandette; la prima e la seconda prefazione del Codice, ed il

Codice medesimo (l. 1 tit. 17, _de veteri jure enucleando_). Dopo queste

originali testimonianze ho consultato fra i moderni Eineccio (Storia I.

R. n. 303-404), Terrasson (_Histoire de la Jurisp. rom. p. 295-356_),

Gravina (_Opp_. p. 93-100) e Ludewig nella sua vita di Giustiniano (p.

19-123, 318-321: per il Codice e le Novelle p. 209-261, per il Digesto o

le Pandette p. 262-317).

[267] Sul carattere di Triboniano vedi le testimonianze di Procopio

(Persic. l. 1 c. 23, 24; Anecdot. c. 13, 20), e Suidas (tom. III p. 501,

ediz. di Kuster). Ludewig (_in vit. Justinian._ p. 175-209) si affatica

per far diventar bianco un Moro.

[268] Applico all'istessa persona i due passi di Suida; perchè tutte le

circostanze fra di loro perfettamente concordano. Tuttavia i

giureconsulti non hanno fatto quest'osservazione, e Fabricio è disposto

ad attribuire queste opere a due scrittori. (_Bibliot. graec._ t. I p.

341; t. II p. 518; t. III p. 418; t. XII p. 346, 353, 474).

[269] Questa storia vien riferita da Esichio (_de viris illustribus_),

da Procopio (Aneddoti, c. 13) e da Suida (t. III p. 501). Tale

adulazione è dessa incredibile?

_..... nihil est quod credere de se_

_Non potest, cum laudatur diis aequa potestas._

Fontenelle (t. 1 p. 32-39) ha volto in ridicolo l'impudenza del modesto

Virgilio. Tuttavia lo stesso Fontenelle colloca il suo re al di sopra

del divino Augusto; ed il saggio Boileau non ha arrossito di dire: «Le

destin à ses yeux n'oserait balancer.» Con tutto ciò Augusto e Luigi XIV

non erano al certo due sciocchi.

[270] Πανδεκται (_Raccolta generale_) era il titolo comune

delle miscellanee greche (Plinio, _Praef. ad Hist. nat._). I _Digesta_

di Scevola, di Marcellino, e di Celso erano di già familiari ai legisti;

ma Giustiniano s'ingannava prendendo queste due parole per sinonimi. La

voce _Pandectes_ è egli greca o latina, mascolina o femminina? Il

laborioso Brenckmann non osa decidere quest'importante quistione (_Hist.

Pandect._ p. 300-304).

[271] Angelo Poliziano (l. V, _epist. ult._) enumera trentasette

giureconsulti (p. 192-200) citati nelle Pandette. L'indice greco che

segue il corpo delle Pandette ne conta trentanove; e lo instancabile

Fabrizio ne ha ritrovati quaranta (_Bibl. graec._ t. III p. 488-502). Si

dice che Antonio Augusto (_De nominibus propriis, Pandect. apud._

Ludewig, p. 283) ve ne abbia aggiunti cinquantaquattro; ma bisogna

ch'egli abbia confuso i giureconsulti vagamente citati, con quelli di

cui se ne sono dati degli estratti.

[272] I Στιχοι degli antichi manoscritti erano sentenze o

periodi di un senso completo, che formavano altrettante linee non

egualmente lunghe, sulla larghezza de' rotoli di pergamena. Il numero

de'Στιχοι di ciascun libro manifestava gli errori de' copisti, Ludewig

(p. 211-215) e Suicer da dove ha attinto (_Thes. eccles._ t. 1 p.

1021-1036).

[273] Un ingegnoso ed erudito discorso di Schulting (_Jurisprudentia

ante Justinianea_, p. 883-907) giustifica la scelta di Triboniano contro

le appassionate accuse di Francesco Ottomano e de' suoi settarj.

[274] Se Triboniano venga spogliato di quella scientifica corteccia in

cui si avviluppa, se gli si condonino i termini tecnici, si troverà che

il latino delle Pandette non è indegno del secolo d'_argento_. Esso

venne furiosamente attaccato da Lorenzo Valla, fastidioso grammatico,

del decimoquinto secolo e da Florido Sabino suo apologista. L'Alciato ed

un autore anonimo, verisimilmente Giacomo Capello, lo hanno difeso. Il

Duker ha raccolto questi diversi trattati sotto il titolo di _Opuscula,

de latinitate veterum jureconsultorum_. Lugd. Bat. 1721, in-12.

[275] _Nomina quidem veteribus servavimus, legum autem veritatem nostram

fecimus. Itaque si quid erat in illis SEDITIOSUM, multa autem talia

erant ibi reposita, hoc decisum est et definitum, et in perspicuum finem

deducta est quaeque lex_ (Cod. Just. l. 1 tit. 17 leg. 3 n. 10).

Confessione priva d'artifizio!

[276] Il numero di tali _emblemata_, termine assai civile per coprire

falsità di questa specie, venne molto ridotto da Bynkershoek negli

ultimi quattro libri delle sue osservazioni, il quale, con miserabili

rapsodie, sostiene il diritto che aveva Giustiniano di pretenderle, e

l'obbligo di Triboniano d'obbedirgli.

[277] Le _antinomie_, o le leggi contradditorie del Codice e delle

Pandette servono talvolta di cagione, e spesso anche di scusa alla

gloriosa incertezza delle leggi civili, la quale bene spesso produce,

come Montaigne le chiama, _les questions pour l'ami_. Vedi un bel passo

di Francesco Balduino intorno a Giustiniano, l. II p. 259, ecc. _apud_

Ludwig p. 305, 306.

[278] Quando Fust, o Faust, vendette a Parigi le sue prime Bibbie

stampate, come fossero manoscritte, il prezzo d'una copia in pergamena

dai quattro o cinquecento scudi fu ribassato ai sessanta, cinquanta, e

quaranta. A prima vista il pubblico parve contento di prezzo sì vile; ma

poscia se ne sdegnò quando ebbe scoperta la frode (Maittaire, _Annal.

Tipograph._ t. 1 p. 12, prima ediz.)

[279] Quest'uso abbominevole prevalse dall'ottavo e massime dal

dodicesimo secolo in poi, epoca in cui si era fatto quasi universale

(Montfaucon nelle Mem. dell'Accad. t. 6, p. 606 ecc. _Bibl. raisonnée de

la diplom._ t. 1 p. 176).

[280] Pomponio (_Pandect._ l. 1 tit. 2 leg. 2) dice che di Mucio, Bruto

e Manilio che sono i tre fondatori della scienza delle leggi civili,

_extant volumina, scripta Manilii monumenta_; di alcuni giureconsulti

della repubblica, _haec versantur eorum scripta inter manus hominum_.

Otto dei saggi legisti del secolo d'Augusto furono ridotti ad un

_compendium_: di Cascellio, _scripta non extant sed unus liber_ ecc.; di

Trebazio, _minus frequentantur_; di Tuberone, _libri parum grati sunt_.

Parecchie citazioni delle Pandette si dicono ricavate dai libri che

Triboniano non ha mai veduti; e dal settimo al tredicesimo secolo di

Roma l'apparente erudizione dei moderni dipendè mai sempre dalle

cognizioni e dalla veracità de' loro predecessori.

[281] Si dà per certo che _tutte_ le edizioni e _tutti_ i manoscritti in

parecchi luoghi replicano gli errori de' copisti e le trasposizioni di

alcuni fogli che si rinvengono nelle Pandette fiorentine. Questo fatto,

quando sia vero, è decisivo. Tuttavia le Pandette sono citate da Yves di

Chartres che morì nel 1117; da Teobaldo Arcivescovo di Cantorbery, e da

Vacario che fu il primo in Inghilterra a professare il Diritto civile

(Selden _ad Fletam_, c. 7 t. II p. 1080-1085). Chi ha mai paragonato i

manoscritti delle Pandette che esistono in Inghilterra, con quelli che

si trovano negli altri paesi?

[282] Veggasi la descrizione di questo originale in Brenckman (_Hist.

Pand. Florent._ l. I c. 2, 3 p. 4-17, et l. II). L'entusiasta Poliziano

lo venerava come lo stesso originale del Codice di Giustiniano (p. 407,

408). Ma questo paradosso è confutato dalle abbreviature del manoscritto

di Firenze (l. II c. 3 p. 117-130). Esso è composto di due volumi in-4.

a gran margine; la pergamena è sottile, ed i caratteri latini attestano

la mano d'un copista greco.

[283] Brenckman verso la fine della sua Storia ha inserite due

dissertazioni sulla repubblica d'Amalfi e la guerra di Pisa nell'anno

1135 ecc.

[284] La scoperta delle Pandette in Amalfi (A. D. 1137) venne per la

prima volta fatta conoscere (nel 1501) da Lodovico Bolognino (Brenckman

l. I c. 11 p. 73, 74; l. IV c. 2 p. 417-425) sulla testimonianza d'una

Cronaca della città di Pisa (p. 409, 410) senza nome e senza data. Tutti

i fatti di questa Cronaca, sebbene ignorati nel secolo dodicesimo,

abbelliti dai secoli dell'ignoranza, e resi sospetti dai critici, non

sono però in se stessi privi di probabilità (l. I c. 4-8 p. 17-50). È

incontrastabile che il gran Bartolo nel secolo quattordicesimo consultò

il _Liber Pandectarum_ di Pisa (p. 406, 407; Vedi l. I c. 9 p. 50-62).

[285] I Fiorentini presero Pisa nell'anno 1406, e nel 1411 trasportarono

le Pandette nella loro capitale. Questi avvenimenti sono autentici e

celebri.

[286] Furono di nuovo arricchite d'una coperta porporina; si chiusero in

una cassetta; ed i monaci e magistrati le mostravano ai curiosi colla

testa nuda e colle torce accese (Brenckman, l. 1 c. 10, 11, 12 p.

62-93).

[287] Enrico Brenckman, olandese, dopo d'aver paragonato il testo di

Poliziano, di Bolognino, d'Antonino Angustino, e la bella edizione delle

Pandette del Taurello, intraprese nel 1551 un viaggio a Firenze, e vi

passò molti anni a studiar quel solo manoscritto. La sua _Historia

Pandectarum Florentinorum_, Utrecht, 1722, in-4, che annuncia un sì gran

lavoro, non è tuttavia che una piccola parte del primitivo suo piano.

[288] Κρυσεα χαλκειων, εκατομβοιων, _apud Homerum patrem omnis

virtutis_, prima prefazione delle Pandette. In un atto del Parlamento

d'Inghilterra ci farebbe sorpresa un verso di Milton o del Tasso. _Quae

omnia obtinere sancimus in omne aevum._ Nella seconda prefazione,

parlando del primo Codice, egli dice: _in aeternum valiturum_. Un uomo

ed un per sempre!

[289] Nel buon latino la parola _Novellae_ è addiettivo, e sostantivo in

quello de' tempi barbari (Ludewig, p. 245). Giustiniano non le ha mai

raccolte. Le nuove collazioni che servono di norma ai Tribunali moderni,

racchiudono novanta Novelle; ma le indagini di Giuliano, di Aloandro, e

di Conzio (Ludewig, p. 249, 268; Alemanno, note in _Anecdot._ p. 98) ne

hanno accresciuto il numero.

[290] _Montesquieu, Consid. sur la Grand. et la Décad. des Romains_, c.

20 t. III p. 501 in-4. Egli si libera in questo luogo della toga e della

berretta di Presidente _à mortier_.

[291] Procopio, Anedd. c. 28. Si accordò pure un eguale privilegio alla

Chiesa di Roma (Novella IX). Sulla rivocazione generale di questi

funesti privilegi vedi la Novella III e l'Edit. 5.

[292] Lattanzio nelle sue Institute del Cristianesimo, opera elegante e

speciosa, si propone per modello il titolo ed il metodo de'

giureconsulti. _Quidem prudentes et arbitri aequitatis Institutiones

civilis iuris compositas ediderunt._ (Instit. div. l. 1 c. 1). Egli

intendeva parlare d'Ulpiano, di Paolo, di Fiorentino, e di Mariano.

[293] L'Imperator Giustiniano, parlando di Cajo, si serve della parola

_suum_, sebbene questo scrittore sia morto prima della fine del secondo

secolo. Servio, Boezio, Prisciano ecc. citano le sue Istitute, e noi

abbiamo l'Epitome che ne ha fatto Arriano (Ved. i _Prolegomeni_ e le

_Note_ dell'edizione di Schulting, nella _Jurisprudentia Ante

justinianae_. Lugd. Bat. 1717. Eineccio, St. I. R. n. 313; Ludewig, _in

vit. Just._ p. 199).

[294] Vedi gli Annali politici dell'abate Saint-Pierre, t. 1 p. 25. Egli

li pubblicò nel 1735. Le più antiche famiglie vantano un possesso

immemoriale delle loro armi e de' loro feudi. Dopo le crociate, alcune

(e sembrano le più degne di rispetto) furono nobilitate dai Re in

ricompensa de' loro meriti e de' loro servigi. La turba recente e

volgare tira la sua provenienza da quella moltitudine di cariche venali

senza funzioni o senza dignità, che estraggono continuamente de' ricchi

plebei dalla classe del volgo.

[295] Se un testamento lasciava a diversi legatarj uno schiavo da

scegliere, essi lo estraevano a sorte; e quelli che non lo ottenevano

avevano diritto ad una parte del suo valore; uno schiavo ordinario,

foss'egli un giovane fanciullo, od una giovane figlia, che avesse meno

di dieci anni, era valutato dieci denari d'oro, e venti se ne aveva più

di dieci; se lo schiavo sapeva qualche mestiere, trenta; se era notaro o

scrivano, cinquanta; se era ostetricante o medico, sessanta. Gli eunuchi

minori di dieci anni costavano trenta denari d'oro, e cinquanta se ne

avevano di più; se si applicavano alla mercatura, settanta (Cod. leg. 6

tit. 43 leg. 3). Questi prezzi, stabiliti dalla legge, erano

ordinariamente minori di quello del mercato.

[296] Sullo stato degli schiavi e degli affrancati, vedi le Institute

(l. I tit. 3-8; l. II tit. 9; l. III tit. VIII, IX); le Pandette od i

Digesti (l. I tit. 5, 6, l. XXX tit. 1-4); e tutto il l. XL; il Codice

(l. VI tit. 4, 5; l. VII tit. 1-23). Allorchè d'ora innanzi mi occorrerà

di citare il testo originale delle Institute e delle Pandette, annoterò

contemporaneamente gli articoli corrispondenti nelle antichità e negli

elementi di Eineccio; e quando si tratterà de' primi ventisette libri

delle Pandette, citerò anche il dotto e ragionato Comentario di Gerardo

Noodt (Opera, t. 11 p. 1-590, in fine, Lugd. Bat. 1724).

[297] Vedi _patria potestas_ nelle Institute (l. 1 tit. 9); nelle

Pandette (l. 1 tit. 6, 7) e nel Codice (l. VIII tit. 47, 48, 49). _Jus

potestatis quod in liberos habemus, proprium est civium romanorum. Nulli

enim alii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem qualem

nos habemus._

[298] Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 94, 95) e Gravina (_Opp._ p. 286)

rapportano le parole delle Dodici Tavole. Papiniano (_in Collatione

legum roman. et mosaicarum_, tit. 4 p. 204) alla _patria potestas_ dà il

nome di _lex regia_. Ulpiano (_ad Sabin._ l. XXVI, _in Pandect._ l. 1

tit. 6 leg. 8) dice: _Jus potestatis moribus receptum; et furiosus

filium in potestate habebit._ Che potere sacro o piuttosto assurdo!

[299] Pandette (l. XLVII tit. 2 leg. 14 n. 13; leg. 38 n. 1). Tale era

la decisione d'Ulpiano e di Paolo.

[300] La _Trina mancipatio_ vien chiaramente definita da Ulpiano

(frammenti X p. 591, 692, ediz. Schulting) ed ancor meglio sviluppata

nelle Antichità d'Eineccio.

[301] Giustiniano (_Instit._ l. IV tit. 9 n. 7) rapporta e rifiuta

l'antica legge che accordava a' padri il _jus necis_. Se ne trovano pure

altri vestigi nelle Pandette (l. XLIII tit. 29 leg. 3 n. 4), e nella

_Collatio legum romanarum et mosaicarum_ (tit. 2 n. 3 p. 189).

[302] Bisogna tuttavia eccettuarne le pubbliche occasionali funzioni e

l'attualità dell'esercizio negli impieghi. _In publicis locis atque

actionibus, patrum jura, cum filiorum qui in magistratu sunt,

potestatibus collata, interquiescere paululum et connivere_ ecc. (Aulo

Gellio, _Notti Attiche_, 11, 2). Onde giustificare le lezioni del

filosofo Tauro si metteva innanzi l'antico e memorabile esempio di

Fabio; e non si ha che a leggere la stessa storia nella lingua di Tito

Livio (XXIV, 44) e nel goffo idioma dell'analista Claudio Quadrigario.

[303] Vedi in che modo il peculio dei figli si estese, ed acquistò

insensibilmente una sicurezza nelle Institute (l. 11 tit. 9), le

Pandette (l. XV, tit. 1; l. XII tit. 1) ed il Codice (l. IV tit. 26,

27).

[304] Seneca (_De Clementia_, 1, 14, 15) cita gli esempj di Erixone e

d'Ario: del primo parla con orrore e fa elogi del secondo.

[305] _Quod latronis magis, quam patris jure eum interfecit, nam patria

potestas in pietate debet non in atrocitate consistere_ (Marciano,

Instituzioni, l. XIV, nelle Pandette, l. XLVIII tit. 9 leg. 5).

[306] Le leggi Pompea e Cornelia (_de sicariis et parricidis_) sono

rinnovate o piuttosto abbreviate cogli ultimi supplimenti d'Alessandro

Severo, di Costantino o di Valentiniano, nelle Pandette (l. XLVIII tit.

8, 9) e nel Codice (l. IX tit. 16, 17). Vedi eziandio il Codice di

Teodosio (l. IX tit. 14, 15), col Comentario di Gotofredo (l. III p. 84,

113) che su queste leggi penali sparge un torrente d'erudizione antica e

moderna.

[307] Quando Cremete in Terenzio rimprovera a sua moglie di avergli

disubbidito non esponendo il loro figlio, egli parla da padre e da

padrone, e fa tacere gli scrupoli di una sciocca moglie. Vedi Apuleo

_Metam_. (l. X p. 337), ediz. _ad usum Delphini_.

[308] L'opinione de' giureconsulti, e la saviezza de' magistrati,

all'epoca in cui Tacito visse, avevano introdotto alcune restrizioni

legali che potevano giustificare il contrasto che egli stabilisce fra i

_boni mores_ de' Germani, e le _bonae leges alibi_, vale a dire a Roma

(_De moribus Germanorum_, c. 19) Tertulliano (_ad Nationes_, l. 1 c. 15)

confuta le sue proprie accuse, e quelle de' suoi confratelli contro la

giurisprudenza pagana.

[309] L'umana e saggia decisione del giureconsulto Paolo l. II,

_sententiarum, in Pandect_. (l. XXV tit. 3 leg. 4) non è presentata che

come un precetto morale da Gerardo Noodt (_Opp. t. I in Julium Paulum_,

p. 567-588, et _Amica responsio_, p. 591-606) che sostiene l'opinione di

Giusto Lipsio (_Opp. t. II p. 409; ad Belgas_, cent. I epist. 85).

Bynkershock ne parla come di una legge positiva ed obbligatoria (_De

jure occidendi liberos. Opp._ t. I p. 318-340; _Curae secundae_, p.

391-427). In questa controversia ardita e piena di rancore, i due amici

sono caduti negli opposti estremi.

[310] Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 92, 93); Plutarco (in Numa, p.

140, 141) Το σαμα και το ηθος καθαρον και αθικτον επι τω γαμουντι

γενεσδαι.

[311] Fra li _frumenta_ d'inverno, si adoperava il _triticum_, o

frumento barbuto, il _siligo_ od il grano imberbe, _il far, l'adorea,

l'oryza_, la cui descrizione si accorda perfettamente con quelle dei

risi di Spagna e d'Italia. Io adotto questa identità sull'autorità del

sig. Paucton nella sua laboriosa ed utile opera intorno la Metrologia.

[312] Aulo Gellio (_Noctes Atticae_ XVIII, 6) presenta una ridicola

definizione d'Elio Melisso, _Matrona quae semel, Materfamilias quae

saepius peperit_, come se si trattasse d'una _porcetra_, o di una

_scropha_. In seguito ne spiega il vero senso: _Quae in matrimonium, vel

in manum convenerat_.

[313] Era anche troppo d'aver gustato il vino o portata via la chiave

della cella del vino (Plinio, Storia nat. XIV, 14).

[314] Solone pretende che si abbia a soddisfare al dover coniugale tre

volte la settimana. La Mishna comanda che il marito giovine e robusto, e

che non affatica, vi adempia una volta al giorno. Per l'abitante di

città lo fissa a due volte ogni settimana, ed una volta sola pel

villano; ad una volta ogni trenta giorni pel conduttore dei cammelli, ed

a una volta ogni sei mesi pel marinaro; ma ne vuole esente chi si dedica

allo studio, ed il dottore. Una moglie che una volta ogni _settimana_

l'ottenesse, non poteva domandare il divorzio: per una _settimana_ il

voto di continenza era permesso. La poligamìa divideva i doveri del

marito senza moltiplicarli. (Selden, _Uxor ebraica_, l. III c. 6, nelle

sue opere, vol. 2 p. 717-720).

[315] Sulla legge Oppia Tito Livio (l. XXXIV 1-8) riferisce il moderato

discorso di Valerio Flacco, e l'aringa fatta da Catone l'Antico nella

sua qualità di censore. Ma gli oratori del sesto secolo della fondazione

di Roma, non avevano lo elegante stile che loro attribuisce l'istorico

dell'ottavo. Aulo Gellio (X, 23) ha meglio conservato i principj ed

anche lo stile di Catone.

[316] Rapporto al sistema del matrimonio degli Ebrei e dei Cattolici,

vedi Selden (_Uxor ebraica, Opp_. vol. 2 p. 529-860); Bingham

(_Christian. antiquitates_, l. XXII), e Chardon (_Hist. des Sacrem_. t.

VI).

[317] Le leggi civili del matrimonio si trovano esposte nelle Institute

(l. I tit. 10), nelle Pandette (l. XXIII, 24, 25) e nel Codice (l. V).

Ma siccome il titolo dei _Ritu nuptiarum_ è imperfetto, bisogna

ricorrere ai Frammenti d'Ulpiano (tit. 9 p. 590, 591) ed alla _Collatio

legum mosaicarum_ (tit. 16 p. 790, 791) colle note di Piteo e di

Schulting. Nel comentario di Servio vi sono due curiosi passi sul primo

libro delle Georgiche, ed il quarto dell'Eneide.

[318] Secondo Plutarco (p. 57) Romolo non ammise che tre cause di

divorzio, cioè l'ubbriachezza, l'adulterio, e le chiavi false. In

qualunque altro caso, quando lo sposo abusava del suo diritto di

supremazia, si dice che la metà de' suoi beni venisse confiscata in

profitto della moglie, e l'altra metà in profitto della Dea Cerere; ed

egli offriva un sacrificio, verisimilmente col resto, alle divinità

della terra. Questa strana legge od è immaginaria, o non è stata che

passeggiera.

[319] Nell'anno di Roma 523, Spurio Carvilio Ruga ripudiò una moglie

bella e buona, ma che era sterile. (Dionigi d'Alicarnasso, l. II p. 93;

Plutarco, _in Numa_, p. 141; Valerio Massimo, l. II c. 1; Aulo Gellio,

IV, 3). Egli fu rimproverato da' Censori e detestato dal popolo; ma la

legge non si opponeva punto al suo divorzio. [Questo fatto viene

altrimenti raccontato e spiegato da Montesquieu. (_Esprit. des Lois_, l.

XVI. c. 16) (_Nota dell'Editore_).]

[320]

_— Sic fiunt octo mariti_

_Quinque per autumnos._

JUVEN. Sat. VI, 90.

Quantunque questa successione sia molto rapida, essa è tuttavia

credibile, come pure il _non consulum numero, sed maritorum annos suos

computant_ di Seneca (_De beneficiis_, III 16). A Roma San Gerolamo vide

un marito che seppelliva la ventunesima sua moglie, la quale aveva

seppelliti ventidue suoi predecessori meno robusti di lui (_Opp._ tom. I

p. 90, _ad Gerontiam_). Ma i dieci mariti in un mese del Poeta Marziale,

sono una stravagante iperbola (l. VI, _epigr._ 7).

[321] Publio Vittore, nella sua Descrizione di Roma, parla di un

_Sacellum Viriplacae_ (Valerio Massimo, l. II c. 1) che si trovava nel

quartiere Palatino ai tempi di Teodosio.

[322] Valerio Massimo (l. II c. 9). Egli, con qualche ragione, giudica

il divorzio più criminoso del celibato: _illo namque conjugalia sacra

spreta tantum, hoc etiam iniuriose tractata._

[323] Vedi le leggi d'Augusto e de' suoi successori in Eineccio (_ad

legem Papiam Poppeam_, c. 19, in _Opp._ t. VI part. I p. 323-333).

[324] _Aliae sunt leges Caesarum; aliae Christi: aliud Papinianus, aliud

Paulus NOSTER praecipit_ (San Gerolamo, t. I p. 198; Selden _uxor

ebraica_, l. III c. 31 p. 847-853).

[325] Le Institute non contengono nulla su di questo oggetto; ma si può

vedere il _Codice Teodosiano_ (l. III tit. 16, col _Commentario_ del

Gotofredo, t. I p. 310-315) e quello di Giustiniano (l. V tit. 17), le

Pandette (l. XXIV tit. 2), e le Novelle (22, 117, 127, 134, 140). Fino

all'ultimo suo momento, Giustiniano vacilla fra la legge civile e

l'ecclesiastica.

[326] Ne' buoni autori greci πορνεια non è una parola familiare, e

la fornicazione che essa propriamente significa, non può

rigorosamente convenire all'infedeltà del matrimonio. Di quale

estensione è desso capace, ed a quali offese è mai applicabile in un

senso figurato? Gesù Cristo parlava la lingua de' rabbini o la siriaca?

Qual'è l'originale parola che si tradusse per πορνεια? Se si

vuol sostenere che Gesù Cristo non abbia eccettuato che questa causa di

divorzio, si hanno due autorità (San Marco, X, 11; e San Luca, XVI, 18)

contro una (San Mattia, XIX, 9). Adottando una risposta che elude la

difficoltà, alcuni critici hanno osato di credere che egli non volesse

offendere nè la scuola dei Sammai nè quella di Hillel (Selden, _Uxor

ebraica_, l. III c. 18, 22, 28, 31).

[327] Giustiniano espone i principj della giurisprudenza romana

(_Instit_. l. I tit. 10); e le leggi ed i costumi delle diverse nazioni

dell'antichità intorno ai gradi proibiti ecc. vengono particolarmente

sviluppati dal Dottore Taylor ne' suoi _Elementi della legge civile_, p.

108, 314-339, opera di una piacevole e varia erudizione, ma di cui non

si può lodare la precisione filosofica.

[328] Quando morì Agrippa, suo padre (A. D. 44), Berenice aveva sedici

anni (Giuseppe, t. i, _Antichità Giudaiche_, l. XIX c. 9 p. 962, ediz.

Havercamp). Essa quindi aveva più di cinquant'anni quando Tito (A. D.

79) _invitus invitam dimisit_. Questa data non avrebbe prodotto un

effetto felice nella tragedia o nella pastorale del tenero Racine.

[329] L'_Aegiptia coniux_ di Virgilio (_Eneid_. VIII, 688) sembra essere

annoverata fra i mostri che fecero la guerra con Marc'Antonio contro

Augusto, il Senato, e gli Dei d'Italia.

[330] L'editto di Costantino fu il primo che diede questo diritto;

giacchè Augusto aveva proibito di aver per Concubina una donna che si

potesse sposare; e se uno la sposava in seguito, questo matrimonio non

variava in nulla i diritti dei figli nati antecedentemente: allora si

aveva il mezzo dell'adozione propriamente detta _arrogazione_. (_Nota

dell'Editore_).

[331] I diritti modesti, ma autorizzati dalla legge, delle concubine, e

de' figli naturali, si rinvengono stabiliti nelle Institute (l. V tit.

10), nelle Pandette (l. 1 tit. 7), nel Codice (l. 5 tit. 25) e nelle

Novelle (74 e 89). Le indagini d'Eineccio e del Giannone (_ad legem

Juliam et Papiam Poppeam_, l. IV p. 164, 175; _Opere postume_, p.

108-158) dilucidano questo punto importante de' costumi domestici.

[332] Vedi l'articolo de' tutori e de' pupilli nelle Institute (l. 1

tit. 13-26), nelle Pandette (l. XXVI, XXVII) e nel Codice (l. V tit.

28-70).

[333] _Inst_. l. II tit. 1, 2. Si paragonino i ragionamenti piani e

precisi di Cajo o d'Eineccio (l. II tit. 1 p. 69-91) colla vaga

prolissità di Teofilo (p. 207-265). Le opinioni di Ulpiano si trovano

nelle Pandette (l. 1 tit, 8 leg. 41 n. 1).

[334] Varrone determina l'_heredium_ de' primi Romani (De re rustica,

l. 1 c. 2 p. 141; c. 10 p. 160, 161, ediz. Gesuer). Le declamazioni

di Plinio (Hist. nat. XVIII, 2) oscurano questa materia. Si

trovano su questo soggetto varie giuste ed erudite osservazioni

nell'_Administration des terres chez les Romains_, p. 12-66.

[335] Ulpiano (_Fram_. tit. 18 p. 618, 619) e Bynkershoek (_Opp_. t. 1

p. 306-315) spiegano la _res mancipe_ con alcuni deboli barlumi ricavati

da dati molto lontani; la loro definizione è un poco arbitraria; e non

avendo gli autori assegnata una positiva ragione, io diffido di quella

che ho allegata.

[336] In vista della brevità di questa prescrizione, Hume conchiude

(Saggi, vol. 1 p. 423) che le proprietà non potevano essere in allora

più fisse in Italia di quello che lo siano _oggigiorno_ fra i Tartari.

Ma Vallace, suo avversario, più versato nelle leggi di Roma, gli

rimprovera con ragione di non aver pensato alle condizioni che

l'accompagnavano (_Instit_. l. II tit. 6).

[337] Vedi le _Institute_ (l. 1 tit. 4, 5) e le _Pandette_ (l. VII).

Nood ha composto un particolare ed erudito trattato _de usufructu_

(_Opp_. t. 1 p. 387-478).

[338] Le questioni de _servitutibus_ si trovano discusse nelle Institute

(l. II tit. 3) e nelle Pandette (l. 8). Cicerone (_pro Murena_, c. 9) e

Lattanzio (_Instit. div._ 1. c. 1)affettano di ridere sulle

insignificanti dottrine _de aqua pluvia arcenda_ sec. Tuttavia questa

specie di processi doveva essere comune tanto in città quanto in

campagna.

[339] Presso i Patriarchi, il primogenito aveva un diritto di una

mistica e spirituale primogenitura (Genesi, XXV, 31). Nella terra di

Canaan esso avea una doppia parte nell'eredità (_Deuteronomio_, XXI, 17,

col _Comentario_ del sensato Leclerc).

[340] In Atene, la porzione de' figli era eguale; ma le povere figlie

non avevano che ciò che i fratelli volevano loro dare. Vedi le ragioni

κληρικοι, che faceva valere Iseo (nel settimo volume degli

_Oratori greci_) sviluppate nella versione e nel comentario di Guglielmo

Jones, scrittore erudito, molto instruito nelle leggi, ed uomo

d'ingegno.

[341] In Inghilterra il primogenito eredita egli solo tutti i beni

fondiarii; legge, dice l'ortodosso Blackstone (_Commentaries on the Laws

of England_, vol. 2 p. 215), la quale non è ingiusta che nell'opinione

de' figli cadetti. Essa, eccitando l'industria, può avere una bontà

politica.

[342] Le Tavole compilate da Blackstone (vol. 2 p. 202) indicano e fra

loro avvicinano i gradi della legge canonica e della legge comune. Un

particolare trattato di Giulio Paolo (_De Gradibus et Affinibus_) venne,

o per intiero od in ristretto, inserito nelle Pandette (l. XXXVIII tit.

10). Al settimo grado egli conta (n. 18) mille e ventiquattro persone.

[343] La legge Voconia fu pubblicata l'anno 584 di Roma. Il più giovane

de' Scipioni, che aveva allora diciassette anni (Freinsemio, Supplimento

di Tito Livio, XLVI, 40); trovò l'occasione d'esercitare la propria

generosità verso sua madre, le sue sorelle ecc. Polibio che viveva in

casa sua fu il testimonio di questa bell'azione (t. II l. XXXI p.

1453-1464, ediz. di Gronovio).

[344] _Legem Voconiam_ (Ernesti, Clavis Ciceroniana) _magna voce bonis

lateribus_ (a sessantacinque anni) _suasissem_, dice Catone l'Antico

(_De Senectute_, c. 5). Aulo Gellio (VII, 13; XVII, 6) ne ha conservati

alcuni passi.

[345] Vedi la legge delle successioni nelle Institute di Cajo (l. II

tit. 8 p. 130-144) ed in Giustiniano (l. III tit. 1-6, colla versione

greca di Teofilo, p. 515-575, 588-601), nelle Pandette (l. XXXVIII tit.

6-17), nel Codice (l. VI tit. 55-60) e nelle Novelle (118).

[346] Taylor, scrittore illuminato e pieno di fuoco, ma soggetto ad

aberrazioni, ha dimostrato (_Elements of Civil Law_ p. 519, 527) che la

successione è la _regola_, ed il testamento _l'eccezione_. Nel III e nel

IV libro il metodo delle Institute è incontrastabilmente contrario

all'ordine naturale. Il Cancelliere d'Aguesseau (Opere, t. 1 p. 275)

desiderava che Domat, suo compatriotta, fosse stato al posto di

Triboniano. Tuttavia i _contratti_ prima delle successioni non formano

certamente _l'ordine naturale delle leggi civili_.

[347] I testamenti anteriori a quest'epoca sono forse favolosi. In Atene

avevano diritto di testare solamente que' padri che morivano senza figli

(Plutarco, _in Solone_, t. I p. 164. Vedi Iseo e Jones).

[348] Si fa menzione del testamento d'Augusto in Svetonio (_in August._

c. 101, _in Neron._ c. 4) scrittore che si può studiare, siccome una

raccolta d'antichità romane. Plutarco (_Opusc._ t. II p. 976) è sorpreso

Σταν δε διαθηκας γραφωσιν, ετερους μεν απολειπουσι κληρονομους, ετεροι

δε πωλουσι τας ουσιας. (_perchè scrivono testamenti, e lasciano altri

eredi, e questi vendono le sostanze_). Le espressioni d'Ulpiano (Fram.

tit. 20 p. 627, ed. di Schulting) sembrano troppo esclusive _Solum in

usu est_.

[349] Giustiniano (Novella 115 n. 3, 4) fa l'enumerazione de' delitti

pubblici e privati, che soli potevano dare anche al figlio il diritto di

diseredare suo padre.

[350] Le _sostituzioni fedecommessarie_ delle nostre leggi civili

presentano un'idea feudale innestata sulla giurisprudenza romana, ed

esse hanno appena qualche rassomiglianza cogli antichi fedecommessi

(_Institutions du Droit français_, t. 1 p. 347-383; Denisart,

_Decisions de Iurisprudence_, t. IV p. 577-604). Abusando della

centocinquantanovesima novella, legge parziale, confusa e declamatoria,

esse vennero estese fino al quarto grado.

[351] Dione Cassio (t. II l. LVI p. 814, colle note di Reimar) specifica

venticinquemila dramme, secondo la maniera di computare de' Greci.

[352] Montesquieu (_Esprit des Lois_, l. XXVII) ha spiegato col suo

solito ingegno, ma qualche volta coll'unica scorta della sua

immaginazione, anzi che appoggiato ai monumenti della storia, le

rivoluzioni delle leggi romane risguardanti le successioni.

[353] I principj della civile giurisprudenza sulle successioni, i

testamenti, i codicilli, i legati ed i fedecommessi si riscontrano nelle

Institute di Cajo (l. II tit. 2-9 p. 91-144), in quelle di Giustiniano

(l. II tit. 10-25), e di Teofilo (p. 328-514). Queste immense

particolarità occupano dodici libri (28-39) delle Pandette.

[354] Le Institute di Cajo (l. II tit. 9, 10 p. 144-214), di Giustiniano

(l. III tit. 14-30; l. IV tit. 1, 6) e di Teofilo (p. 616 637)

distinguono quattro sorta d'obbligazioni, aut _re_, aut _verbis_, aut

_litteris_, aut _consensu_; ma io confesso che preferisco la divisione

da me adottata.

[355] Quanto mai è superiore a lodi vaghe ed indeterminate il

ragionevole e tranquillo attestato di Polibio (l. VI p. 693, l. XXXI p.

1459, 1460)! _Omnium maxime et praecipue fidem coluit_ (A. Gellio, XX,

1).

[356] Gerardo Noodt ha composto un trattato particolare e soddisfacente

sul _ius praetorium de pactis et transactionibus_ (Opp. t. 1, 463, 564);

ed io coglierò quest'occasione per osservare che al principio di questo

secolo (XVIII) le università dell'Olanda e del Brandeburgo sembrano

avere studiato le leggi civili sui più giusti e nobili principj.

[357] Ciò che si riferisce alla dilicata e varia materia de' contratti

consensuali, si trova sparso nel quarto libro delle Pandette (17, 20);

ed essa è una delle parti che più meritano d'essere studiata da un

Inglese.

[358] La natura delle locazioni è fissata nelle Pandette (l. XIX) e nel

Codice (l. IV tit. 65). Il _quinquennium_ o termine di cinque anni

sembra esser derivato da una consuetudine piuttosto che da una legge. In

Francia tulle le locazioni delle terre erano stabilite a nove anni; e

tale restrizione non venne abolita che nel 1775 (_Enciclopédie

méthodique, t. 1, de la Jurisprudence, p. 668, 669_); ed io devo, con

dispiacere, osservare che essa esiste ancora nella felice e bella

contrada che abito (nel paese di Vaud).

[359] Potrei qui, senza restrizione alcuna, rimettermi all'opinione ed

alle indagini dei tre libri di Gerardo Noodt, _de foenore et usuris_

(Opp. t. 1 p. 175, 268). I migliori critici ed i più abili giureconsulti

circolano gli _asses_ o _centesimae usurae_ al dodici, e lo _unciariae_

ad uno per cento. Vedi Noodt, l. II c. 2 p. 207; Gravina Opp. p. 205,

ec., 210; Eineccio, _Antiquit. ad Institut._ l. III tit. 15;

Montesquieu, _Esprit des Lois_, l. XXII c. 22 t. 2 p. 36; t. 3 p. 478

ec. _Défense de l'Esprit des Lois_, e specialmente Gronovio, (_de

pecunia veteri_, l. III c. 13 p. 213-227, e le sue tre Antexegeses, p.

455, 655), fondatore o campione di questa opinione probabile, che

tuttavia non lascia di presentare qualche difficoltà.

[360] _Primo 12 Tabulis sancitum est, ne quis unciario foenore amplius

exerceret_ (Tacito, Annali, VI. 16). _Pour peu_, dice Montesquieu

(Esprit des Lois, l. XXII c. 22), _qu'on soit versé dans l'histoire de

Rome, on verra qu'une pareille loi ne devait pas être l'ouvrage des

Décemvirs._ Dunque Tacito era ignorante o stupido? I più savj e virtuosi

patrizj potevano sagrificare la loro avarizia alla loro ambizione, e

tentare di annullare un costume vizioso, con fissare un interesse, al

quale nessun mutuante avrebbe voluto esporsi a tali pene a cui niun

debitore avrebbe voluto andar incontro.

[361] Giustiniano non si è degnato di parlare delle usure nelle sue

Institute; ma le regole e le restrizioni su questa materia si trovano

nelle Pandette (l. XXII tit. 1, 2) e nel Codice (l. IV tit. 32, 33).

[362] Su questo punto l'opinione de' Padri della Chiesa è unanime

(Barbeyrac, _Morales des Pères_, p. 144 ec.). Vedi San Cipriano,

Lattanzio, San Basilio, San Crisostomo (i suoi frivoli argomenti si

ritrovano in Noodt, l. I c. 7 p. 188), San Gregorio di Nissa,

Sant'Ambrogio, San Gerolamo, Santo Agostino, ed una moltitudine di

Concilii e di Casuisti.

[363] Catone, Seneca e Plutarco hanno altamente condannato l'uso o

l'abuso dell'usura. Secondo l'etimologia di _foenus_ e di τοκος, si

suppone che il principale generi l'interesse. _Posterità

d'uno sterile metallo!_ esclama Shakespeare, ed il teatro è l'eco della

voce pubblica.

[364] Guglielmo Jones ha composto un saggio ingegnoso e ragionato sulla

legge delle cauzioni (Londra, 1781, p. 127 in-8). È forse l'unico

Giureconsulto che abbia un'eguale estesa cognizione de' registri di

Vestminster, de' Commentarj d'Ulpiano, delle Aringhe Attiche d'Iseo, e

delle Sentenze de' giudici dell'Arabia e della Persia.

[365] Noodt (Opp. t. 1 p. 137, 172) ha composto un trattato particolare

sulla legge Aquilia (_Pandect._ l. IX tit. 2).

[366] Aulo Gellio, (_Notti Attiche_, XX, 1). Egli ha ricavato questa

storia dai Comentarii di Q. Labeone sulle Dodici Tavole.

[367] La narrazione che ne fa Tito Livio (1, 28) è imponente e grave.

_At tu dictis Albane maneres_, è una riflessione assai dura, indegna

dell'umanità di Virgilio (Eneide, VIII, 643). Heyne, col suo solito buon

gusto, osserva che questo soggetto era troppo orribile, e che l'autore

dell'Eneide non avrebbe dovuto collocarlo sullo scudo d'Enea (t. III p.

229).

[368] Giovanni Marsham (_Canon chronicus_, p. 593, 596) ed il Corsini

(_Fasti Attici_, t. III p. 62) hanno stabilita l'epoca in cui Dracone

visse (Olimpiade XXXIX, 1). Quanto alle sue leggi, vedi gli autori che

hanno scritto sul governo d'Atene, Sigonio, Meursio, Potter ec.

[369] La settima _De Delictis_, nelle Dodici Tavole, viene sviluppata da

Gravina (_Opp_. p. 292, 293, con un Comentario, p. 214, 230). Aulo

Gellio (XX, 1) e la _Collatio legum mosaicarum et romanarum_, contengono

molte istruttive particolarità.

[370] Tito Livio fa menzione di due epoche di delitto, in cui tremila

persone furono accusate, e centonovanta matrone convinte del delitto

d'avvelenamento. (XL, 43, VIII, 18). Hume distingue i tempi della virtù

pubblica da quelli della virtù privata (Saggi, vol. 1 p. 22, 23). Io

crederei piuttosto che queste effervescenze di crimini, come l'anno 1680

in Francia, sono accidenti e mostruosità che non possono lasciar macchia

ne' costumi di una nazione.

[371] Le Dodici Tavole e Cicerone (_pro Roscio Amerino_, c. 25, 26) non

parlano che del sacco. Seneca (Excerpt. controv. V, 4) vi aggiunge i

serpenti. Giovenale ha pietà della scimia che non aveva fatto alcun male

(_innoxia simia_, sat. XIII, 156). Adriano (_apud Dositheum magistrum_,

l. III c. 16 p. 874, 876, colle note di Schulting), Modestino (Pandette,

XLVIII, tit. 9 leg. 9), Costantino (Codice, l. IX tit. 17), e

Giustiniano (Institute, l. IV tit. 18) indicano tutto quello che si

metteva nel sacco del parricida. Ma in pratica questo supplizio bizzarro

veniva semplificato. _Hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur_

(Paolo, _Sentent. recep_. l. V tit. 24 p. 512, ediz. di Schulting).

[372] Il primo parricida, che siasi avuto a Roma fu L. Ostio, dopo la

seconda guerra punica (Plutarco, in _Romulo_, t. 1 p. 57). Durante la

guerra de' Cimbri, P. Malleolo si rese colpevole del primo matricidio

(Tito Livio, Epit. l. LXVIII).

[373] Orazio parla di _Formidine fustis_ (l. II, epist. 2, 154); ma

Cicerone (_De republica_, l. IV, _apud_, Sant'Agostino, De civit. Dei,

IX, 6, _in Fragment. philosoph_. t. III p. 393, ediz. d'Olivet) afferma

che i Decemviri decretarono pene capitali contro i libelli: _Cum

perpaucas res capite sanaissent_. — PERPAUCAS!

[374] Bynkershoek (_Observ. juris rom_. l. 1 c. 1; _in Opp._ t. 1 p. 9,

10, 11) si sforza di provare che i creditori non dividevano il _corpo_,

ma il _valore_ del debitore insolvibile. Ma la sua interpretazione non è

che una continuata metafora, e non può distruggere l'autorità romana, di

Quintiliano, di Cecilio, di Favonio, e di Tertulliano. Vedi Aulo Gellio

(Notti Attiche, XXI).

[375] Il primo discorso di Lisia (Reiske, _Orator. graec_. t. V p. 2-48)

è la difesa di un marito che avea ucciso un adultero. Il Dottore Taylor

(_Lectiones Lysiacae_, c. 11, in Reiske, t. VI, 301-308) discute con

molta dottrina i diritti dei mariti e de' padri in Roma ed in Atene.

[376] Vedi Casaubon, (_ad Athenaeum_, l. 1 c. 5 p. 19). _Percurrent

raphanique mugilesque_ (Catullo, p. 41, 42, ed. di Vossio). _Hunc

mugilis intrat_ (Giovenale, Sat. X, 317). Hunc_ perminxere calones_

(Orazio, l. I, Sat. II, 44). Familiae_ stuprandum dedit..... Fraudi non

fuit_ (Valerio Massimo, l. VI c. 1 n. 13).

[377] Tito Livio (11, 8) e Plutarco (_in Publicola_, t. 1 p. 187)

allegano questa legge: essa interamente giustifica la opinion pubblica

su la morte di Cesare; opinione che Svetonio non temette di pubblicare

sotto il governo degli Imperatori. _Jure caesus existimatur_, dice egli,

_in Julio_, c. 76. Leggansi anche le lettere che si scrissero Cicerone e

Muzio poco dopo gl'Idi di Marzo (_ad Fam_. XI, 27, 28).

[378] Πρωτοι δε Αθηναιοι τον τε σιδηρον κατεθεντο (Tucidide,

l. 1 c. 6). L'istorico che da questa circostanza ricava un mezzo di

giudicare lo stato della civiltà, sdegnerebbe il barbarismo d'una Corte

Europea.

[379] Cicerone aveva in origine calcolato i danni della Sicilia a

_millies_ (ottocentomila lire sterline, _Divinatio in Caecilium_, c. 5);

in seguito poi li ridusse a _quadraginties_ (trecentomila lire sterline,

prima aringa, _in Verrem_, c. 18), e finalmente si accontentò di

_tricies_ (ventiquattromila lire sterline). Plutarco (_in Ciceron_. t.

III p. 1584) non ha dissimulato i sospetti ed i romori che in allora si

sparsero.

[380] Verre passò circa trent'anni nel suo esilio, fino all'epoca del

secondo triumvirato, in cui egli fu proscritto dal buon gusto di

Marc'Antonio, che si era invaghito del suo bel vasellame di Corinto

(Plinio, _Hist. Nat_. XXXIV, 3).

[381] Tale è il numero assegnato da Valerio Massimo (l. IX c. 2 n. 1).

Floro (IV, 21) dice che duemila senatori e cavalieri furono proscritti

da Silla. Appiano (_De bello civili_, l. 1 c. 95 t. II p. 133, ediz.

Schweighaeuser) con maggior esattezza enumera quaranta vittime

dell'ordine senatorio, e mille seicento dell'ordina equestre.

[382] Su le leggi penali, vale a dire su le leggi Cornelia, Pompea,

Giulia, di Silla, di Pompeo e di Cesare, vedi le Sentenze di Paolo (l.

IV tit. 18-30 p. 497-528, ed. di Schulting); la _Collatio legum

mosaicarum et romanarum_ (t. 1-15); il Codice Teodosiano (l. IX); il

Codice di Giustiniano (l. IX); le Pandette (XLVIII); le Institute (l. IV

tit. 18) e la gran versione di Teofilo (p. 917-926).

[383] Egli era un tutore che aveva avvelenato il suo pupillo. Quantunque

il delitto fosse atroce, Svetonio (c. 9) colloca questo castigo nel

numero delle azioni in cui Galba si mostrò _acer, vehemens, et in

delictis coercendis immodicus_.

[384] Gli _Abactores_ o _Abigeatores_ che portavan via un cavallo, due

cavalle od un paio di buoi, cinque porci o dieci capre incorrevano una

pena capitale (Paolo, _sentent. recept_. l. IV tit. 18 p. 497, 498).

Adriano (_ad Concil. Boetic_.) in ragione della frequenza del

delinquere, più severo, condanna i rei _ad gladium, ludi damnationem_

(Ulpiano, _De officio proconsulis, l. VIII, in Collatione legum

mosaicarum et romanarum_, tit. 11 p. 235).

[385] Infino a che non si fece la pubblicazione del Giulio Paolo di

Schulting (l. II tit. 26 p. 317, 323), si è tenuto per fermo, o si è da

tutti creduto, che le leggi Giulie condannassero l'adultero alla pena di

morte. Questo sbaglio è nato da una frode o da un errore di Triboniano.

Non pertanto a tenore di quanto racconta Tacito, Lipsio indovinava la

verità (Annali, II, 50; III, 24; IV, 42), secondato anche dal costume

d'Augusto che nelle debolezze delle mogli della sua famiglia distingueva

quelle che seco traevano il delitto di _lesa maestà_.

[386] Severo ristrinse al solo marito il diritto d'una pubblica accusa

in caso d'adulterio (Cod. Giustiniano, lib. IX tit. 9 leg. 1). Forse non

è affatto ingiusto questo favore accordato al marito, poichè l'infedeltà

delle mogli seco strascina conseguenze d'assai più disgustose di quelle

degli uomini.

[387] Timone (l. 1) e Teopompo (l. XLIII, _apud Athenaeum_, l. XII p.

517) descrivono il lusso e la dissolutezza degli Etruschi: πολυ μεν τοι

γε χαιρουσι συνοντες τοις παισι και τοις μειρακιοις. Verso

quel tempo (A. U. C. 445) i giovani romani frequentavano le scuole

d'Etruria (Tito Livio, IX, 36).

[388] I Persiani s'erano corrotti alla stesse scuola: απ’ Ελληνων

μαθοντες παισι μισγονται (Erodoto, l. 1 c. 135). Vi sarebbe

da fare una curiosissima dissertazione sull'introduzione del vizio

contro natura, nei tempi posteriori ad Omero; sui progressi che fece tra

i Greci dell'Asia e dell'Europa, sulla veemenza delle passioni di questi

ed il sì fievole espediente della virtù e dell'amicizia che tanto

ricreava i filosofi d'Atene. Ma _scelera ostendi oportet dum puniuntur,

abscondi flagitia_.

[389] In una istessa incertezza cadono il nome, l'epoca e le

disposizioni di questa legge (Gravina, _Opp_. p. 432, 433; Eineccio,

_Hist. iur. rom_. n. 108; Ernesti, _Clav. Ciceron. in Indice legum_). Ma

devo notare per la verità che la _nefanda Venus_ del riservato Tedesco è

dall'Italiano più castigato chiamata _aversa_.

[390] Vedi il discorso d'Eschine contro il catamita Timarco (in Beiske,

_Orat. graec._ t. III p. 21-184).

[391] Si presentano in folla alla mente del lettore, che ha cognizioni

degli autori antichi, i nefandi passi; per me mi contenterò di indicare

in questo luogo la fredda riflessione d'Ovidio:

_Odi concubitus qui non utrumque resolvunt._

_Hoc est quod puerum tangar amore_ MINUS.

[392] Elio Lampridio (nella vita d'Eliogabalo, nella Storia Augusta, p.

112), Aurelio Vittore (_in Philipp. Cod. Theod_. l. IX tit. 7 leg. 7),

ed il Comentario di Gotofredo (t. III p. 63). Teodosio abolì le

malaugurate leggi che erano stabilite nei sotterranei di Roma, ove ambo

i sessi impunemente si prostituivano.

[393] Veggansi le leggi di Costantino e de' suoi successori contro

l'adulterio, la sodomia, ec., nel Codice Teodosiano (l. IX tit. 7 leg.

7; l. XI tit. 36 leg. 1, 4) ed il Codice Giustinianeo (l. IX tit. 9 leg.

30, 31). Questi Principi parlano tanto col linguaggio della passione,

quanto con quello della giustizia, ed hanno la cattiva fede d'attribuire

la propria loro severità ai primi Cesari.

[394] Giustiniano, Novelle 77, 134, 141; Procopio, Aneddoti, c. 1-16,

colle annotazioni d'Alemanno; Teofane, p. 151; Cedreno, p. 368; Zonaro,

l. XIV, p. 64.

[395] Montesquieu, Spirito delle leggi, l. XII c. 5. Questo filosofo

cotanto pel suo genio commendevole, concilia i diritti della libertà e

della natura che non dovrebbero giammai trovarsi in opposizione fra

loro.

[396] Vedi venti secoli prima dell'Era Cristiana, intorno alla

corruzione della Palestina, la Storia e le leggi di Mosè. Diodoro Siculo

(t. 1 l. V p. 356) agli antichi Galli fa un rimprovero di questo vizio;

i viaggiatori mussulmani e cristiani l'imputano alla China (Antic.

Relaz. dell'India e della China, p. 34, tradotte dal Padre Rinaldetto e

dal Padre Premaro, aspro suo critico, nelle _Lettere edificanti_, t. XIX

p, 433) Gli storici spagnuoli, ne accusano gli indigeni dell'America.

(Garcilasso della Vega, l. III c. 13; e Dizionario di Bayle, t. III p.

88). Voglio sperare ed amo credere che questa peste non siasi peranco

sparsa fra i Negri dell'Affrica.

[397] Carlo Sigonio (l. III, _De judiciis in Opp_. t. III p. 679-864)

spiega molto eruditamente e con classico stile l'importante materia

delle liti e dei giudizj che si tenevano pubblicamente in Roma, e se ne

trova un compendio molto bene scritto nella Repubblica Romana di

Belforte (t. II l. V p. 1-121). Chi desiderasse maggiori schiarimenti e

più precise particolarità, può studiare Noodt (_De iurisdictione et

imperio, libri duo_, t. 1 p. 93-134), Eineccio (_ad Pandect_., l. I c.

11; ad Instit. l. IV tit. 17; _Element. ad Antiquit_.) e Gravina (_Opp_.

230-251).

[398] Le funzioni dei giudici di Roma, come quelle dei giurati

d'Inghilterra, non potevano essere risguardate che come un dovere

passeggiero, e non mai come una magistratura, od una professione, ma le

leggi della Gran Brettagna esigono particolarmente l'unanimità dei voti:

esse espongono i giurati ad una sorta di tortura da cui hanno liberato i

rei.

[399] Siamo debitori di questo fatto interessante ad un frammento

d'Asconio Pediano che vivea mentre regnava Tiberio. La perdita che si è

fatta de' suoi Comentarii sulle Orazioni di Cicerone, ci ha tolto un

fondo prezioso di cognizioni storiche o relative alle leggi.

[400] Polibio, lib. VI p. 633. L'estensione dell'Imperio, non che dei

luoghi compresi nella _città_ di Roma, forzava l'esiliato a procurarsi

un ritiro che fosse ad una gran distanza.

[401] _Qui de se statuebant, humabantur corpora, manebant testamenta;

pretium festinandi_. Tacito, Annali VI, 25, colle Annotazioni di Giusto

Lipsio.

[402] Giulio Paolo, _Sentent. recept_. l. V tit. 12 p. 476; le Pandette,

l. XLVIII tit. 21; il Codice, l. IX tit. 50; Bynkershoek, t. 1 p. 59;

_Observat_. J. G. R. IV, 4, e Montesquieu (_Esprit. des Lois_, l. 29 c.

9) notano le civili restrizioni della libertà, ed i privilegi del

suicida. Le pene che gli vennero inflitte, furono inventate in un tempo

posteriore e meno illuminato.

[403] Plinio, _Hist. Nat_. XXXVI, 24. Quando Tarquinio per edificare il

Campidoglio tormentò talmente i suoi sudditi che ridusse alla

disperazione parecchi fra gli operai, onde si diedero la morte, fece

inchiodare i cadaveri di quegli sgraziati su d'una croce.

[404] I rapporti che s'incontrano fra una morte violenta, ed una morte

immatura, determinarono Virgilio (Eneide, VI, 434-439) a confondere

insieme il suicidio e la morte dei neonati, quelli che muoiono per amore

e le persone ingiustamente condannate a morte. Il migliore fra i suoi

editori, Heyne, non sa come spiegare le idee, ossia il sistema di

giurisprudenza del romano poeta in intorno questo soggetto.

Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 08 · 第 13 / 27 题