[196] I legisti de' tempi barbari hanno stabilito un metodo assurdo ed
inintelligibile di citare le leggi romane; e l'abitudine lo ha
perpetuato. Allorchè si riferiscono al Codice, alle Pandette ed alla
Instituta, essi non marcano il numero del libro, ma soltanto quello
della legge; e si accontentano di riportare le prime parole del titolo
di cui la stessa legge fa parte, mentre di tali titoli se ne contano più
di mille. Ludewig (_vit. Justin._ p. 268) fa voti perchè si scuota
questo giogo pedantesco, ed io ho osato adottare il semplice e
ragionevole metodo di citare il libro, il titolo e la legge.
[197] L'Alemagna, la Boemia, l'Ungheria, la Polonia e la Scozia le hanno
adottate come la legge o la ragion comune: in Francia, in Italia ecc.
esse ottengono un'influenza diretta o indiretta, ed in Inghilterra si
ebbero in rispetto da Stefano fino ad Edoardo I, il Giustiniano della
Gran Brettagna. Vedi Duck (_de usu et auctoritate juris civ_., l. II c.
1, 8-15); Eineccio (_Hist. juris german._ c. 3, 4, n. 55-124) e gli
istorici delle leggi di ciascun paese.
[198] Francesco Ottomanno, abile ed illuminato Giureconsulto del secolo
decimosesto, tendeva a mortificare Cujacio ed a far la corte al
Cancelliere de l'Hôpital. Il suo _Antitribonianus_, che non ho mai
potuto procurarmi, venne pubblicato in francese nell'anno 1609, e la sua
setta si è propagata in Germania (Heineccius, _Opp._ t. III, _sylloge_ 3
p. 171-183).
[199] In testa di queste guide io pongo, coi riguardi che gli si
debbono, l'abile e sapiente Eineccio, professore tedesco morto ad Halle
nel 1741 (Vedi il suo elogio nella _Nouvelle Bibliothèque germanique_,
tom. II p. 51-64). Le numerose sue opere furono raccolte in otto volumi
in-4. Ginevra, 1743-1748. I trattati separati di cui mi sono
principalmente servito, sono: 1. _Historia juris romani et germanici_,
Lugd. Batav. 1740, in-8; 2. _Syntagma antiquitatum romanam
jurisprudentiam illustrantium_, 2 vol. in-8. Traject. ad Rhenum; 3.
_Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum_, Lugd. Batav.
1751, in-8; 4. _Elementa J. C. secundum ordinem Pandectarum_, Traject.
1772, 2 vol. in-8.
[200] L'estratto di quest'istoria si ritrova in un Frammento _De origine
juris_ (Pandette, l. 1 tit. 2) di Pomponio, Giureconsulto romano che
vivea sotto gli Antonini (Heineccius, t. III _syll._ 3 p. 66-126). Esso
fu compendiato e verosimilmente alterato da Triboniano, e ristorato da
Bynkershoek (_Opp._ t. 1 p. 279-304).
[201] Si può studiare l'istoria del governo di Roma sotto i suoi Re, nel
primo libro di Tito Livio, ed ancor più estesamente in Dionigi
d'Alicarnasso (l. II p. 80-96, 119-130, l. IV p. 198-220), che qualche
volta però si mostra retore e Greco.
[202] Giusto Lipsio (_Opp._ t. IV p. 279) ha applicato ai tre Re di Roma
queste tre divisioni generali delle leggi civili. Gravina (_Orig. jur.
civ._ p. 28, ediz. di Lipsia 1737) addotta questa idea, che Mascou, suo
editore tedesco, non può ammettere che con ripugnanza.
[203] Terrasson, nella sua Storia della giurisprudenza romana (p. 22-72,
Parigi 1750, in fol.), si forza con qualche apparato, ma con poco
successo, di ristabilire il testo originale. Quest'opera promette assai
più di quel che mantiene.
[204] Il più antico Codice o Digesto fu chiamato _jus Papirianum_, dal
nome di Papirio che lo compilò, e che viveva un poco prima o poco dopo
il _Regifugium_ (Pandect. l. 1 tit. 2). I migliori critici, ed anche
Bynkershoek (t. 1 p. 284, 285) ed Eineccio (_Hist. J. C. R._ l. 1 c. 16,
17; ed _Opp._ t. III, _syll._ 4 p. 1-8), prestano fede a questa favola
di Pomponio, senza far molta attenzione al valore ed alla rarità di
simil monumento del terzo secolo, della città _illetterata_. Io dubito
molto che Cajo Papirio, _Pontifex Maximus_, che fece rivivere le leggi
di Numa (Dionigi d'Alicarnasso, l. III p. 171), non abbia lasciato che
una tradizione vocale; e che il _jus Papirianum_ di Granio Flacco (Pand.
l. L tit. 16, _legge_ 144) non fosse un comentario, ma un'opera
originale, compilata al tempo di Cesare. (Censorin. _De die Natali_, l.
III p. 13; Duker, _De latinitate J. C._ p. 157).
[205] Nel 1444 si estrassero dal seno della terra sette od otto tavole
di rame fra Cortona e Gubio. Una parte di queste tavole, giacchè il
resto è in caratteri etruschi, offre lo stato primitivo de' caratteri e
della lingua de' Pelasgi, che Erodoto attribuisce a quell'angolo
d'Italia (l. 1 c. 56, 57, 50). Del resto si può spiegare questo passo
oscuro d'Erodoto, dicendo che si riferisce a Crestona città della Tracia
(Note di Larcher, t. 1 p. 256-261). Il dialetto selvaggio delle tavole
Eugubine ha messo a tortura la congetture dei critici, ed è ben lontano
d'esser rischiarato; ma le sue radici, indubitatamente latine, sono
della medesima epoca e dello stesso carattere del _Saliare carmen_, che
ai tempi d'Orazio nessuno intendeva. L'idioma romano successivamente
perfezionandosi con un miscuglio di dorico e di greco eolico, offrì a
grado a grado lo stile delle dodici Tavole, della colonna Duilliana,
d'Ennio, di Terenzio e di Cicerone (Gruter. _Inscript._ tom. I p. 192;
Scipione Maffei, _Istoria diplomatica_, p. 241-258; Bibl. ital. t. III,
p. 30-41, 174-205; t. XIV, p. 1-52).
[206] Si paragoni Tito Livio (l. III c. 31-59) con Dionigi di
Alicarnasso (l. X p. 644; XI p. 691). Quanto mai l'autore romano è
conciso ed animato, ed il greco prolisso e senza vita! Non pertanto
Dionigi d'Alicarnasso ha mirabilmente giudicato i grandi maestri, ed
abilmente esposte le regole della composizione istorica.
[207] Appoggiato all'autorità degli Storici, Eineccio (_Hist. J. R._ l.
1, n. 26) afferma che le Dodici Tavole erano di rame, _aereas_. Nel
testo di Pomponio si legge _eboreas_; e lo Scaligero ha sostituito a
questa parola quella di _roboreas_ (Bynkershoek, p. 286). Pare che siasi
potuto successivamente adoperare il legno, il rame e l'avorio.
[208] Cicerone (_Tuscul. Quaest._ V, 36) parla dell'esilio di Ermodoro;
e Plinio (_Hist. nat._ XXXIV, II) parla della sua statua. La lettera, il
sogno e la profezia d'Eraclito sono supposte (_Epist. graec. divers._ p.
337).
[209] Il Dottore Bentley (Dissert. sulle lettere di Falari p. 427, 479)
abilmente discute tutto ciò che ha relazione alle monete di Sicilia e di
Roma, che è un soggetto assai oscuro. L'onore ed il risentimento
l'eccitavano ad impiegare in questa controversia tutti i suoi talenti.
[210] Le navi de' Romani o de' loro alleati arrivarono fino al bel
promontorio dell'Affrica (Polibio, l. III p. 177, ediz. di Casaubon, in
fol.). Tito Livio e Dionigi d'Alicarnasso parlano dei loro viaggi a
Cuma.
[211] Questo fatto proverebbe solo l'antichità di Caronda, che diede
leggi a Reggio ed a Catania; non è che per uno strano equivoco che
Diodoro di Sicilia (t. 1 l. XII p. 485-492) gli attribuisce
l'istituzione politica di Turio, la quale è di molto posteriore.
[212] Zaleuco, di cui con sì poca ragione si contestò l'esistenza, ebbe
il merito e la gloria di creare con una banda di proscritti (i Locresi)
la più virtuosa e meglio costituita repubblica della Grecia. Veggansi
due Memorie del Barone di Santa Croce su la legislazione della Magna
Grecia. (_Mem. dell'Accad. delle Inscriz._ t. XLII p. 276-333). Ma le
leggi di Zaleuco e di Caronda, la cui autorità sedusse Diodoro e Stobeo,
vennero fabbricate da un sofista pitagorico, la frode del quale fu
scoperta dalla critica sagacità del Bentleio (p. 335-377).
[213] Colgo quest'occasione per indicare i progressi delle comunicazioni
fra Roma e la Grecia: 1. Erodoto e Tucidide (A. A. C. 300-350) sembrano
ignorare il nome e l'esistenza di Roma (Giuseppe, _contra Apion._ t. 11
l. 1 c. 12 p. 444, ediz. di Havercamp). 2. Teopompo (A. A. C. 400,
Plinio, III, 9) parla dell'invasione dei Galli, di cui Eraclide di Ponto
fa menzione in una maniera più vaga (Plutarco, _in Camillo_, p. 292,
ediz. H. Stefano). 3. La reale o favolosa ambasceria de' Romani ad
Alessandro (A. A. C. 430) viene attestata da Clitarco (Plinio III, 9),
da Aristo ed Asclepiade (Arriano, l. VII p. 294-296), e da Mennone
d'Eraclea (_apud_ Photium, Cod. 224 p. 725). Il silenzio di Tito Livio a
questo riguardo vale una negativa. 4. Teofrasto (A. A. C. 440) _primus
externorum aliqua de romanis diligentius scripsit_ (Plinio, III, 9). 5.
Licofrone (A. U. C. 480-500) ha sparsa la prima idea d'una Colonia di
Trojani e della favola dell'Eneide (Cassandra, 1226-1280).
Γης και θαλασσης σκηπρα και μοναρχιαν
Δαβοντες.
Della terra e del mar gli scettri e il regno
Pigliando.
Predizione ardita avanti il fine della prima guerra punica.
[214] La decima Tavola (_De modo sepulturae_) fu tolta ad imprestito da
Solone (Cicerone, _De legibus_, II, 23-26); il _Furtum per lancem et
licium conceptum_ proviene, se si presta fede ad Eineccio, dai costumi
d'Atene (_Antiq. rom._ t. II, p. 167-175). Mosè, Solone ed i Decemviri
permisero di uccidere un ladro notturno (_Exode_ 22, 3). Demostene,
_contra Timocratem_, t. 1 p. 736, ediz. di Reiske; Macrobio,
_Saturnalia_, l. 1, c. 4; _Collatio legum Mosaicarum et romanarum_, tit.
7 n. 1 p. 218, ediz. Cannegieter.
[215] Βραχεως και απεριττως; tale è l'elogio che ne fa Diodoro
(t. 1 l. XII p. 494); e che si può tradurre nell'_eleganti atque
absoluta brevitate verborum_ d'Aulo Gellio (Nott. Att. XXI, 1).
[216] Si ascolti Cicerone (_De legibus_, 11, 23) e quello che egli fa
parlare, Crasso (_De oratore_, 1, 43, 44).
[217] Vedi Eineccio (_Hist. J. R._ n. 29-33). Mi son servito delle
Dodici Tavole quali furono restaurate da Gravina (_Origines J. C._ p.
280-307) e da Terrasson, Storia della Giurisprudenza romana, p. 94-205.
[218] _Finis aequi juris_ (Tacito, Annal. III, 27). _Fons omnis publici
et privati juris_ (Tito Livio, III, 34).
[219] _De principiis juris, et quibus modis ad hanc multitudinem
infinitam ac varietatem legum perventum sit, ALTIUS disseram_ (Tacito,
Annal. III, 25). Questa profonda discussione non occupa che due pagine,
ma sono pagine di Tacito. Tito Livio diceva nello stesso senso, ma con
minor energia (III, 34): _In hoc immenso aliarum super alias acervatarum
legum cumulo, etc._
[220] Svetonio, in Vespasiano, c. 8.
[221] Cicerone, _ad Familiares_, VIII, 8.
[222] Dionigi, Arbuthnot, e la maggior parte de' moderni (se se ne
eccettua Eisenschmidt, _de Ponderibus_ ecc. p. 137-140), valutano
centomila _assi_, diecimila dramme attiche, vale a dire un poco più di
trecento lire sterline. Ma il loro calcolo non può applicarsi che agli
ultimi tempi, in cui l'_asse_ non era più che la ventiquattresima parte
del suo antico peso; e malgrado la scarsezza de' metalli preziosi, io
non posso persuadermi che nei primi secoli della repubblica un'oncia
d'argento valesse settanta libbre di rame o d'ottone. È molto più
semplice e ragionevole di valutare il rame alla sua tassa attuale; e
quando si sarà paragonato il prezzo della moneta ed il prezzo del
mercato, la libbra romana e la libbra _avere del peso_, si troverà che
il primitivo _asse_ o una libbra romana di rame può essere valutato uno
scellino inglese; e che quindi i centomila _assi_ della prima classe
valevano cinquemila lire sterline. E dallo stesso calcolo risulterà che
un bue si vendeva a Roma cinque lire sterline, una pecora dieci
scellini, ed un _quarter_ di grano trenta scellini (Festus, p. 30, ediz.
Dacier; Plinio, _Hist. nat._, XVIII, 4). Io non trovo ragione di
rigettare queste conseguenze che moderano le nostre idee sulla povertà
de' primitivi Romani.
[223] Si consultino gli autori che hanno scritto sui Comizj romani, ed
in particolar modo Sigonio e Beaufort. Spanheim (_De praestantia et usu
numismatum_, t. 11. Dissert. X, p. 192, 193) offre una curiosa medaglia,
in cui si veggono i _cista_, i _pontes_, i _septa_, il _diribitor_, ecc.
[224] Cicerone (_De legibus_, III, 16, 17, 18) discute questa questione
costituzionale, ed assegna a suo fratello Quinto il lato meno popolare.
[225] _Prae tumultu recusantium perferre non potuit._ Suet. in _August._
c. 34. Vedi Properzio (l. 11, _eleg._ 6). Eineccio ha esaurito in
un'istoria particolare tutto ciò che ha relazione alle leggi _Julia et
Papia Poppaea_. _Opp._ t. VII part. 1, p. 1-479.
[226] Tac. Ann. 1, 15; Lipsia, _Excursus E. in Tacitum_.
[227] _Non ambigitur senatum jus facere posse._ Tale è la decisione di
Ulpiano (l. XVI, _ad Edict. in Pandect._ l. 1, tit. 3 leg. 9). Pomponio
dice che i Comizj del popolo erano una _turba hominum_ (Pand. l. 1 tit.
2 leg. 9).
[228] Il _jus honorarium_ de' Pretori e degli altri Magistrati vien
definito in modo preciso nel testo latino della Instituta, l. 1 tit. 2
n. 7. La greca parafrasi di Teofilo (p. 33-38, ed. di Reitz) che lascia
sfuggire l'importante parola _honorarium_ lo spiega in una maniera più
vaga.
[229] Dione Cassio (t. 1 l. XXXVI p. 100) fissa all'anno di Roma 686,
l'epoca degli Editti Perpetui. Nondimeno, secondo gli _acta diurna_
pubblicati sulle carte di Luigi Vives, la loro instituzione avvenne
nell'anno 585. Pighio (Annal. rom. t. 11 p. 377, 378), Grevio (ad Suet.
p. 778), Dodwel (_Praelection_, Cambden, p. 665) ed Eineccio sostengono
ed ammettono l'autenticità di questi atti; ma l'espressione di scutum
CIMBRICUM che vi si rinviene, prova che furono fabbricati. Moyle's
_Works_, vol. 1 p. 303.
[230] Eineccio (_Opp._ t. VII part. II p. 1-564) ha fatto l'istoria
degli Editti e restaurato il testo dell'Editto Perpetuo [Questa
ristaurazione non è che un'opera cominciata trovata fra le carte
d'Eineccio dopo la sua morte (_Nota dell'Editore_)]: dalle opere di
quest'ingegno superiore, le cui ricerche debbono inspirare somma
confidenza, io estrassi quanto ne ho detto. Il Sig. Bonchaud ha inserito
nella raccolta dell'Accademia delle Inscrizioni una serie di Memorie su
questo punto interessante di letteratura e di giurisprudenza.
[231] Le sue leggi sono le prime nel Codice. Vedi Dodwell, (_Praelect.
Cambden_ p. 319-340) che si allontana dal suo soggetto per istabilire
una confusa letteratura, e sostenere deboli paradossi.
[232] _Totam illam veterem et squallentem sylvam legum novis
principalium rescriptorum et edictorum securibus ruscatis et caeditis._
Apologet. c. 4 p. 50, ediz. di Havercamp. Egli in seguito loda la
fermezza di Severo che rivocò le leggi inutili o perniciose, senza alcun
riguardo per la loro antichità o per il credito che si erano conciliato.
[233] Dione Cassio, per mala fede o per ignoranza, s'inganna sul
significato costituzionale di _legibus solutus_, t. 1 l. LIII p. 713.
Heimar, suo editore, in quest'occasione aggiunge i proprj ai rimproveri,
di cui la libertà e la critica hanno caricato questo servile istorico.
[234] Vedi Gravina, _Opp._ p. 501-512; ed anche Beaufort, Repub. rom. t.
1 p. 255-274. Questo fa un uso giudizioso di due dissertazioni
pubblicate da Gian Federico Gronovio e Noodt, e tradotte ambedue da
Barbeyrac, che vi ha aggiunto note assai preziose; 2 volumi in-12, 1731.
[235] L'espressione _lex regia_ era ancor più recente della cosa. Il
nome di Legge Reale avrebbe fatto inorridire gli schiavi di Commodo e di
Caracalla.
[236] _Instit._ l. 1 tit. 2 n. 6; _Pandect._ l. 1 tit. 4 leg. 1. Cod. di
Giustin. l. 1 tit. 17 leg. 1 n. 7. Eineccio (nelle sue _Antichità_ e ne'
suoi _Elementi_) ha trattato ampiamente _De constitutionibus principum_,
d'altronde sviluppate da Gotofredo (_Comm. ad Cod. Theod._ l. 1 t. 1, 2,
3) e da Gravina (87-90).
[237] Teofilo in _Paraphras. graec. Instit._ p. 33, 34, ed. di Reitz.
Intorno al carattere ed alle opere di questo scrittore, come pure al
tempo in cui visse, veggasi il Teofilo di J. H. Mylius, _Excursus_ 3 p.
1034-1073.
[238] Vi ha più invidia che ragione in quel lamento di Macrino: _Nefas
esse leges videri Commodi et Caracallae et hominum imperitorum
voluntates._ Giulio Capitol., c. 13. Commodo venne da Severo innalzato
alla sfera degli Dei. Dodwell, _Praelect._ 8 pag 324, 325. Cionullameno
le Pandette non lo citano che due volte.
[239] Il Codice presenta duecento costituzioni che Antonino Caracalla
pubblicò da solo, e cento sessanta che egli pubblicò con suo padre.
Questi due principi sono citati cinquanta volte nelle Pandette, ed otto
nella Instituta. Terrasson, p. 265.
[240] Plinio il giovane, Epist. X, 66; Suet. in _Domitian._, c. 23.
[241] Costantino aveva per massima che _Contra jus rescripta non
valeant_. Codice Teodosiano, l. 1 tit. 2 leg. 1. Gli Imperatori, sebbene
con dispiacere, permettevano qualche esame sulla legge e sul fatto,
qualche dilazione, qualche diritto di petizione; ma questi insufficienti
rimedj erano troppo in potere de' giudici, ed era troppo pericoloso per
essi il farne uso.
[242] Quest'inchiostro era un composto di vermiglione e di cinabro; esso
si ritrova sui diplomi degli Imperatori, da Leone I (A. D. 470) fino
alla caduta dell'impero Greco. _Bibl. raisonnée de la diplomatique_, t.
1 p. 509-514; Lami, _De eruditione apostolorum_, t. 11 p. 720-726.
[243] Schulting, _Jurisprudentia ante-Justinianea_, p. 681-718. Cujacio
dice, che Gregorio compilò le leggi pubblicate dal regno d'Adriano fino
a quello di Gallieno, e che il resto fu opera di Gallieno. Questa
generale divisione può esser giusta; ma Gregorio ed Ermogene molte volte
oltrepassavano i limiti del loro terreno.
[244] Scevola, probabilmente Q. Cervidio Scevola, maestro di Papiniano,
considera questa accettazione di fuoco e d'acqua come l'essenza del
matrimonio. Pand. l. XXIV, t. 1, leg. 66. Vedi Eineccio, _Hist. J. R._
n. 317.
[245] Cicerone (_De officiis_, III, 19) non può parlare che per
supposizione; ma Sant'Ambrogio (_De officiis_, III, 2) si appella
all'uso de' suoi tempi, che egli conosceva come giureconsulto e come
magistrato. Schulting, _ad Ulpian. Frag._ tit. 22 n. 28, 643, 644.
[246] Ne' tempi degli Antonini non si conosceva più il significato delle
forme ordinate in caso di un _furtum lance licioque conceptum_. (Aulo
Gellio, XVI, 10). Eineccio (_Antiq. rom._ l. IV tit. 1 n. 13-21) che le
fa derivare dall'Attica, cita Aristofane, lo scoliaste di questo poeta,
e Polluce, a sostegno della sua opinione.
[247] Nel suo discorso per Murena, Cicerone mette in ridicolo le forme
ed i misteri de' legisti, rapportati con più buona fede da Aulo Gellio
(Notti Attiche, XX, 10), Gravina (_Opp._ p. 265, 266, 267) ed Eineccio
(_Antiq._ l. IV t. 6).
[248] Pomponio (_De origine juris Pandect._ l. 1 tit. 2) indica la
successione de' giureconsulti romani; ed i moderni hanno fatto prova di
sapere e di critica nella discussione di questa parte d'Istoria e di
Letteratura. Io mi servii specialmente di Gravina (p. 41-79) e di
Eineccio (_Hist. J. R._ n. 113, p. 351). Cicerone (_De Oratore_, _de
Claris orator._, _de Legibus_) e la _Clavis Ciceroniana_ d'Ernesti
(sotto il nome di Mucio ecc.) offrono molte particolarità originali e
piacevoli. Orazio fa spesso allusione alla laboriosa mattinata de'
legisti (Serm. l. 1, 10; epist. 2, 1, 103 ec.).
_Agricolam laudat juris legumque peritus_
_Sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat._
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_Romae dulce diu fuit et solemne, reclusa_
_Mane domo vigilare, clienti promere jura._
[249] Sull'arte o scienza della giurisprudenza, Crasso, o piuttosto
Cicerone (_De oratore_, 1, 41, 42) propone una idea che Antonio, il
quale era fornito di naturale eloquenza, ma di poca istruzione, affetta
(1, 58) di porre in ridicolo. Quest'idea venne in parte effettuata da
Servio Sulpicio (_in Bruto_, c. 41) che Gravina nel suo classico latino
loda con elegante varietà (p. 60).
[250] _Perturbatricem autem omnium harum rerum accademiam, hanc ab
Arcesilao et Carneade recentem, exoremus ut sileat, nam si invaserit in
haec, quae satis scite instructa et composita videantur, nimis edet
ruinas, quam quidem ego placare cupio, submovere non audeo._ De legibus,
1, 13. Questo solo passo doveva insegnare a Bentley (_Remarks on
Free-Thinking_, p. 250) quanto Cicerone fosse fermamente attaccato alla
speciosa dottrina che egli ha abbellito.
[251] Panezio, l'amico del giovine Scipione, fu il primo che in Roma
insegnasse la filosofia stoica. Vedi la sua vita nelle _Mem. dell'Accad.
delle Iscriz._ t. 10, p. 75-89.
[252] Come è citato da Ulpiano (leg. 40, _ad Sabinum in Pandect._ l.
XLVII, t. 2, leg. 21). Trebazio dopo essere stato giureconsulto di primo
ordine, _qui familiam duxit_, diventò un Epicureo (Cicer. _ad
Familiares_, VII, 5). Forse in questa nuova setta mancò di costanza o di
buona fede.
[253] Vedi Gravina (p. 45-51) e le frivole obbiezioni di Mascou;
Eineccio (Storia I. R. n. 125) cita ed approva una dissertazione di
Everardo Otto, de _Stoica Jurisconsultorum philosophia_.
[254] Si citava specialmente la regola di Catone, la stipulazione
d'Aquilio, e le formole Manilie, duecento undici massime, e duecento
quarantasette definizioni (_Pandect._ l. I, tit. 16, 17).
[255] Leggasi Cicerone, l. I, _de Oratore, Topica, pro Murena_.
[256] Veggasi Pomponio (_De origine juris Pandect._ l. I, tit. 2 leg. 2
n. 47; Eineccio, _ad Instit._ l. I tit. 2 n. 8, l. II tit. 25, _in
Element. et Antiquit._; e Gravina p. 41-45). Sebbene questo monopolio
sia stato molto disgustoso, gli scrittori di quell'epoca non se ne
lagnano, ed è verisimile che sia stato velato con un decreto del Senato.
[257] Ho letto la Diatriba di Gotofredo Mascovio, l'erudito Mascou, (_De
Sectis Jureconsultorum_, Lipsia 1728 in-12, p. 276) dotto trattato sopra
un fondo sterile e limitatissimo.
[258] Vedi il carattere d'Antistio Labeone in Tacito (Annal. III, 75) e
in un'Epistola d'Ateio Capitone (Aulo Gellio, VIII, 12) che accusa il
suo rivale di _libertas nimia_ et VECORS. Tuttavia non posso immaginare
che Orazio abbia ardito di sferzare un virtuoso e rispettabile senatore,
ed amo adottare la correzione del Bentley, il quale legge LABIENO
_insanior_. Serm. I, III, 82. Vedi Mascou, _de Sectis_, c. 1 p. 1-24.
[259] Giustiniano (_Instit._ I, III tit. 23, e Teofilo, vers. greca, p.
677, 680) ha rammemorato questa gran questione ed i versi d'Omero che si
allegarono d'ambe le parti, come autorità. Tale questione fu decisa da
Paolo (leg. 33 _ad edict. in Pandect._ l. XVIII tit. 1 leg. 1). Ecco la
sua soluzione: in un semplice cambio non si può distinguere il venditore
ed il compratore.
[260] I Proculeiani pure abbandonarono questa controversa, sentirono che
strascinava seco indecenti ricerche, e furono sedotti dall'afforismo
d'Ippocrate che era attaccato al numero settenario di due settimane
d'anni, o di settecento settimane di giorni. (_Instit._ l. 1 tit. 22).
Plutarco e gli Stoici (_De placit. philosophor._ l. V c. 24) danno una
ragione più naturale. A quattordici anni περι ην ο σπερματικος κρινεται οῥῥος. Vedi i _Vestigi_ delle Sette in Mascou, c. 9 p.
145-276.
[261] Mascou racconta la storia ed il fine di queste differenti Sette
(c. 2-7 p. 24-120), e sarebbe quasi ridicolo di lodarlo della sua
parzialità fra Sette totalmente estinte.
[262] Al primo avviso volò al consiglio, che si tenne sul _rombo_.
Tuttavia Giovenale (Sat. IV, 75-81) chiama questo Prefetto o _Podestà_
di Roma, _sanctissimus legum interpres_. L'antico Scoliaste dice, che
era tanta la sua scienza, che veniva chiamato non un uomo, ma un libro.
Egli aveva tolto il suo singolar nome di Pegaso, da una galera di questo
nome che suo padre aveva comandato.
[263] Tacito, _Annal._ XVII, 7; Svetonio, _in Nerone_, c. 37.
[264] Mascou, _de sectis_, c. 8 p. 120-144; _de herciscundis_, termine
di legge che applicavano a que' giureconsulti ecclesiastici.
_Herciscere_ è sinonimo di _dividere_.
[265] Vedi il Codice Teodosiano (l. 1 tit. 4) col Comentario del
Gotofredo (t. 1 p. 30-35). Questo decreto poteva suscitare discussioni
gesuitiche simili a quelle che si trovano nelle _Lettere Provinciali_:
si poteva domandar se un giudice fosse obbligato di seguire, contro il
proprio criterio e contro la propria coscienza, l'opinione di Papiniano
o della maggioranza, ecc. Del resto un legislatore poteva attribuire a
questa opinione, per sè stessa falsa, il valore non già della verità, ma
quello della legge.
[266] Per tener dietro ai lavori di Giustiniano sulle leggi ho studiato
la prefazione delle Instante; la prima, la seconda e la terza prefazione
delle Pandette; la prima e la seconda prefazione del Codice, ed il
Codice medesimo (l. 1 tit. 17, _de veteri jure enucleando_). Dopo queste
originali testimonianze ho consultato fra i moderni Eineccio (Storia I.
R. n. 303-404), Terrasson (_Histoire de la Jurisp. rom. p. 295-356_),
Gravina (_Opp_. p. 93-100) e Ludewig nella sua vita di Giustiniano (p.
19-123, 318-321: per il Codice e le Novelle p. 209-261, per il Digesto o
le Pandette p. 262-317).
[267] Sul carattere di Triboniano vedi le testimonianze di Procopio
(Persic. l. 1 c. 23, 24; Anecdot. c. 13, 20), e Suidas (tom. III p. 501,
ediz. di Kuster). Ludewig (_in vit. Justinian._ p. 175-209) si affatica
per far diventar bianco un Moro.
[268] Applico all'istessa persona i due passi di Suida; perchè tutte le
circostanze fra di loro perfettamente concordano. Tuttavia i
giureconsulti non hanno fatto quest'osservazione, e Fabricio è disposto
ad attribuire queste opere a due scrittori. (_Bibliot. graec._ t. I p.
341; t. II p. 518; t. III p. 418; t. XII p. 346, 353, 474).
[269] Questa storia vien riferita da Esichio (_de viris illustribus_),
da Procopio (Aneddoti, c. 13) e da Suida (t. III p. 501). Tale
adulazione è dessa incredibile?
_..... nihil est quod credere de se_
_Non potest, cum laudatur diis aequa potestas._
Fontenelle (t. 1 p. 32-39) ha volto in ridicolo l'impudenza del modesto
Virgilio. Tuttavia lo stesso Fontenelle colloca il suo re al di sopra
del divino Augusto; ed il saggio Boileau non ha arrossito di dire: «Le
destin à ses yeux n'oserait balancer.» Con tutto ciò Augusto e Luigi XIV
non erano al certo due sciocchi.
[270] Πανδεκται (_Raccolta generale_) era il titolo comune
delle miscellanee greche (Plinio, _Praef. ad Hist. nat._). I _Digesta_
di Scevola, di Marcellino, e di Celso erano di già familiari ai legisti;
ma Giustiniano s'ingannava prendendo queste due parole per sinonimi. La
voce _Pandectes_ è egli greca o latina, mascolina o femminina? Il
laborioso Brenckmann non osa decidere quest'importante quistione (_Hist.
Pandect._ p. 300-304).
[271] Angelo Poliziano (l. V, _epist. ult._) enumera trentasette
giureconsulti (p. 192-200) citati nelle Pandette. L'indice greco che
segue il corpo delle Pandette ne conta trentanove; e lo instancabile
Fabrizio ne ha ritrovati quaranta (_Bibl. graec._ t. III p. 488-502). Si
dice che Antonio Augusto (_De nominibus propriis, Pandect. apud._
Ludewig, p. 283) ve ne abbia aggiunti cinquantaquattro; ma bisogna
ch'egli abbia confuso i giureconsulti vagamente citati, con quelli di
cui se ne sono dati degli estratti.
[272] I Στιχοι degli antichi manoscritti erano sentenze o
periodi di un senso completo, che formavano altrettante linee non
egualmente lunghe, sulla larghezza de' rotoli di pergamena. Il numero
de'Στιχοι di ciascun libro manifestava gli errori de' copisti, Ludewig
(p. 211-215) e Suicer da dove ha attinto (_Thes. eccles._ t. 1 p.
1021-1036).
[273] Un ingegnoso ed erudito discorso di Schulting (_Jurisprudentia
ante Justinianea_, p. 883-907) giustifica la scelta di Triboniano contro
le appassionate accuse di Francesco Ottomano e de' suoi settarj.
[274] Se Triboniano venga spogliato di quella scientifica corteccia in
cui si avviluppa, se gli si condonino i termini tecnici, si troverà che
il latino delle Pandette non è indegno del secolo d'_argento_. Esso
venne furiosamente attaccato da Lorenzo Valla, fastidioso grammatico,
del decimoquinto secolo e da Florido Sabino suo apologista. L'Alciato ed
un autore anonimo, verisimilmente Giacomo Capello, lo hanno difeso. Il
Duker ha raccolto questi diversi trattati sotto il titolo di _Opuscula,
de latinitate veterum jureconsultorum_. Lugd. Bat. 1721, in-12.
[275] _Nomina quidem veteribus servavimus, legum autem veritatem nostram
fecimus. Itaque si quid erat in illis SEDITIOSUM, multa autem talia
erant ibi reposita, hoc decisum est et definitum, et in perspicuum finem
deducta est quaeque lex_ (Cod. Just. l. 1 tit. 17 leg. 3 n. 10).
Confessione priva d'artifizio!
[276] Il numero di tali _emblemata_, termine assai civile per coprire
falsità di questa specie, venne molto ridotto da Bynkershoek negli
ultimi quattro libri delle sue osservazioni, il quale, con miserabili
rapsodie, sostiene il diritto che aveva Giustiniano di pretenderle, e
l'obbligo di Triboniano d'obbedirgli.
[277] Le _antinomie_, o le leggi contradditorie del Codice e delle
Pandette servono talvolta di cagione, e spesso anche di scusa alla
gloriosa incertezza delle leggi civili, la quale bene spesso produce,
come Montaigne le chiama, _les questions pour l'ami_. Vedi un bel passo
di Francesco Balduino intorno a Giustiniano, l. II p. 259, ecc. _apud_
Ludwig p. 305, 306.
[278] Quando Fust, o Faust, vendette a Parigi le sue prime Bibbie
stampate, come fossero manoscritte, il prezzo d'una copia in pergamena
dai quattro o cinquecento scudi fu ribassato ai sessanta, cinquanta, e
quaranta. A prima vista il pubblico parve contento di prezzo sì vile; ma
poscia se ne sdegnò quando ebbe scoperta la frode (Maittaire, _Annal.
Tipograph._ t. 1 p. 12, prima ediz.)
[279] Quest'uso abbominevole prevalse dall'ottavo e massime dal
dodicesimo secolo in poi, epoca in cui si era fatto quasi universale
(Montfaucon nelle Mem. dell'Accad. t. 6, p. 606 ecc. _Bibl. raisonnée de
la diplom._ t. 1 p. 176).
[280] Pomponio (_Pandect._ l. 1 tit. 2 leg. 2) dice che di Mucio, Bruto
e Manilio che sono i tre fondatori della scienza delle leggi civili,
_extant volumina, scripta Manilii monumenta_; di alcuni giureconsulti
della repubblica, _haec versantur eorum scripta inter manus hominum_.
Otto dei saggi legisti del secolo d'Augusto furono ridotti ad un
_compendium_: di Cascellio, _scripta non extant sed unus liber_ ecc.; di
Trebazio, _minus frequentantur_; di Tuberone, _libri parum grati sunt_.
Parecchie citazioni delle Pandette si dicono ricavate dai libri che
Triboniano non ha mai veduti; e dal settimo al tredicesimo secolo di
Roma l'apparente erudizione dei moderni dipendè mai sempre dalle
cognizioni e dalla veracità de' loro predecessori.
[281] Si dà per certo che _tutte_ le edizioni e _tutti_ i manoscritti in
parecchi luoghi replicano gli errori de' copisti e le trasposizioni di
alcuni fogli che si rinvengono nelle Pandette fiorentine. Questo fatto,
quando sia vero, è decisivo. Tuttavia le Pandette sono citate da Yves di
Chartres che morì nel 1117; da Teobaldo Arcivescovo di Cantorbery, e da
Vacario che fu il primo in Inghilterra a professare il Diritto civile
(Selden _ad Fletam_, c. 7 t. II p. 1080-1085). Chi ha mai paragonato i
manoscritti delle Pandette che esistono in Inghilterra, con quelli che
si trovano negli altri paesi?
[282] Veggasi la descrizione di questo originale in Brenckman (_Hist.
Pand. Florent._ l. I c. 2, 3 p. 4-17, et l. II). L'entusiasta Poliziano
lo venerava come lo stesso originale del Codice di Giustiniano (p. 407,
408). Ma questo paradosso è confutato dalle abbreviature del manoscritto
di Firenze (l. II c. 3 p. 117-130). Esso è composto di due volumi in-4.
a gran margine; la pergamena è sottile, ed i caratteri latini attestano
la mano d'un copista greco.
[283] Brenckman verso la fine della sua Storia ha inserite due
dissertazioni sulla repubblica d'Amalfi e la guerra di Pisa nell'anno
1135 ecc.
[284] La scoperta delle Pandette in Amalfi (A. D. 1137) venne per la
prima volta fatta conoscere (nel 1501) da Lodovico Bolognino (Brenckman
l. I c. 11 p. 73, 74; l. IV c. 2 p. 417-425) sulla testimonianza d'una
Cronaca della città di Pisa (p. 409, 410) senza nome e senza data. Tutti
i fatti di questa Cronaca, sebbene ignorati nel secolo dodicesimo,
abbelliti dai secoli dell'ignoranza, e resi sospetti dai critici, non
sono però in se stessi privi di probabilità (l. I c. 4-8 p. 17-50). È
incontrastabile che il gran Bartolo nel secolo quattordicesimo consultò
il _Liber Pandectarum_ di Pisa (p. 406, 407; Vedi l. I c. 9 p. 50-62).
[285] I Fiorentini presero Pisa nell'anno 1406, e nel 1411 trasportarono
le Pandette nella loro capitale. Questi avvenimenti sono autentici e
celebri.
[286] Furono di nuovo arricchite d'una coperta porporina; si chiusero in
una cassetta; ed i monaci e magistrati le mostravano ai curiosi colla
testa nuda e colle torce accese (Brenckman, l. 1 c. 10, 11, 12 p.
62-93).
[287] Enrico Brenckman, olandese, dopo d'aver paragonato il testo di
Poliziano, di Bolognino, d'Antonino Angustino, e la bella edizione delle
Pandette del Taurello, intraprese nel 1551 un viaggio a Firenze, e vi
passò molti anni a studiar quel solo manoscritto. La sua _Historia
Pandectarum Florentinorum_, Utrecht, 1722, in-4, che annuncia un sì gran
lavoro, non è tuttavia che una piccola parte del primitivo suo piano.
[288] Κρυσεα χαλκειων, εκατομβοιων, _apud Homerum patrem omnis
virtutis_, prima prefazione delle Pandette. In un atto del Parlamento
d'Inghilterra ci farebbe sorpresa un verso di Milton o del Tasso. _Quae
omnia obtinere sancimus in omne aevum._ Nella seconda prefazione,
parlando del primo Codice, egli dice: _in aeternum valiturum_. Un uomo
ed un per sempre!
[289] Nel buon latino la parola _Novellae_ è addiettivo, e sostantivo in
quello de' tempi barbari (Ludewig, p. 245). Giustiniano non le ha mai
raccolte. Le nuove collazioni che servono di norma ai Tribunali moderni,
racchiudono novanta Novelle; ma le indagini di Giuliano, di Aloandro, e
di Conzio (Ludewig, p. 249, 268; Alemanno, note in _Anecdot._ p. 98) ne
hanno accresciuto il numero.
[290] _Montesquieu, Consid. sur la Grand. et la Décad. des Romains_, c.
20 t. III p. 501 in-4. Egli si libera in questo luogo della toga e della
berretta di Presidente _à mortier_.
[291] Procopio, Anedd. c. 28. Si accordò pure un eguale privilegio alla
Chiesa di Roma (Novella IX). Sulla rivocazione generale di questi
funesti privilegi vedi la Novella III e l'Edit. 5.
[292] Lattanzio nelle sue Institute del Cristianesimo, opera elegante e
speciosa, si propone per modello il titolo ed il metodo de'
giureconsulti. _Quidem prudentes et arbitri aequitatis Institutiones
civilis iuris compositas ediderunt._ (Instit. div. l. 1 c. 1). Egli
intendeva parlare d'Ulpiano, di Paolo, di Fiorentino, e di Mariano.
[293] L'Imperator Giustiniano, parlando di Cajo, si serve della parola
_suum_, sebbene questo scrittore sia morto prima della fine del secondo
secolo. Servio, Boezio, Prisciano ecc. citano le sue Istitute, e noi
abbiamo l'Epitome che ne ha fatto Arriano (Ved. i _Prolegomeni_ e le
_Note_ dell'edizione di Schulting, nella _Jurisprudentia Ante
justinianae_. Lugd. Bat. 1717. Eineccio, St. I. R. n. 313; Ludewig, _in
vit. Just._ p. 199).
[294] Vedi gli Annali politici dell'abate Saint-Pierre, t. 1 p. 25. Egli
li pubblicò nel 1735. Le più antiche famiglie vantano un possesso
immemoriale delle loro armi e de' loro feudi. Dopo le crociate, alcune
(e sembrano le più degne di rispetto) furono nobilitate dai Re in
ricompensa de' loro meriti e de' loro servigi. La turba recente e
volgare tira la sua provenienza da quella moltitudine di cariche venali
senza funzioni o senza dignità, che estraggono continuamente de' ricchi
plebei dalla classe del volgo.
[295] Se un testamento lasciava a diversi legatarj uno schiavo da
scegliere, essi lo estraevano a sorte; e quelli che non lo ottenevano
avevano diritto ad una parte del suo valore; uno schiavo ordinario,
foss'egli un giovane fanciullo, od una giovane figlia, che avesse meno
di dieci anni, era valutato dieci denari d'oro, e venti se ne aveva più
di dieci; se lo schiavo sapeva qualche mestiere, trenta; se era notaro o
scrivano, cinquanta; se era ostetricante o medico, sessanta. Gli eunuchi
minori di dieci anni costavano trenta denari d'oro, e cinquanta se ne
avevano di più; se si applicavano alla mercatura, settanta (Cod. leg. 6
tit. 43 leg. 3). Questi prezzi, stabiliti dalla legge, erano
ordinariamente minori di quello del mercato.
[296] Sullo stato degli schiavi e degli affrancati, vedi le Institute
(l. I tit. 3-8; l. II tit. 9; l. III tit. VIII, IX); le Pandette od i
Digesti (l. I tit. 5, 6, l. XXX tit. 1-4); e tutto il l. XL; il Codice
(l. VI tit. 4, 5; l. VII tit. 1-23). Allorchè d'ora innanzi mi occorrerà
di citare il testo originale delle Institute e delle Pandette, annoterò
contemporaneamente gli articoli corrispondenti nelle antichità e negli
elementi di Eineccio; e quando si tratterà de' primi ventisette libri
delle Pandette, citerò anche il dotto e ragionato Comentario di Gerardo
Noodt (Opera, t. 11 p. 1-590, in fine, Lugd. Bat. 1724).
[297] Vedi _patria potestas_ nelle Institute (l. 1 tit. 9); nelle
Pandette (l. 1 tit. 6, 7) e nel Codice (l. VIII tit. 47, 48, 49). _Jus
potestatis quod in liberos habemus, proprium est civium romanorum. Nulli
enim alii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem qualem
nos habemus._
[298] Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 94, 95) e Gravina (_Opp._ p. 286)
rapportano le parole delle Dodici Tavole. Papiniano (_in Collatione
legum roman. et mosaicarum_, tit. 4 p. 204) alla _patria potestas_ dà il
nome di _lex regia_. Ulpiano (_ad Sabin._ l. XXVI, _in Pandect._ l. 1
tit. 6 leg. 8) dice: _Jus potestatis moribus receptum; et furiosus
filium in potestate habebit._ Che potere sacro o piuttosto assurdo!
[299] Pandette (l. XLVII tit. 2 leg. 14 n. 13; leg. 38 n. 1). Tale era
la decisione d'Ulpiano e di Paolo.
[300] La _Trina mancipatio_ vien chiaramente definita da Ulpiano
(frammenti X p. 591, 692, ediz. Schulting) ed ancor meglio sviluppata
nelle Antichità d'Eineccio.
[301] Giustiniano (_Instit._ l. IV tit. 9 n. 7) rapporta e rifiuta
l'antica legge che accordava a' padri il _jus necis_. Se ne trovano pure
altri vestigi nelle Pandette (l. XLIII tit. 29 leg. 3 n. 4), e nella
_Collatio legum romanarum et mosaicarum_ (tit. 2 n. 3 p. 189).
[302] Bisogna tuttavia eccettuarne le pubbliche occasionali funzioni e
l'attualità dell'esercizio negli impieghi. _In publicis locis atque
actionibus, patrum jura, cum filiorum qui in magistratu sunt,
potestatibus collata, interquiescere paululum et connivere_ ecc. (Aulo
Gellio, _Notti Attiche_, 11, 2). Onde giustificare le lezioni del
filosofo Tauro si metteva innanzi l'antico e memorabile esempio di
Fabio; e non si ha che a leggere la stessa storia nella lingua di Tito
Livio (XXIV, 44) e nel goffo idioma dell'analista Claudio Quadrigario.
[303] Vedi in che modo il peculio dei figli si estese, ed acquistò
insensibilmente una sicurezza nelle Institute (l. 11 tit. 9), le
Pandette (l. XV, tit. 1; l. XII tit. 1) ed il Codice (l. IV tit. 26,
27).
[304] Seneca (_De Clementia_, 1, 14, 15) cita gli esempj di Erixone e
d'Ario: del primo parla con orrore e fa elogi del secondo.
[305] _Quod latronis magis, quam patris jure eum interfecit, nam patria
potestas in pietate debet non in atrocitate consistere_ (Marciano,
Instituzioni, l. XIV, nelle Pandette, l. XLVIII tit. 9 leg. 5).
[306] Le leggi Pompea e Cornelia (_de sicariis et parricidis_) sono
rinnovate o piuttosto abbreviate cogli ultimi supplimenti d'Alessandro
Severo, di Costantino o di Valentiniano, nelle Pandette (l. XLVIII tit.
8, 9) e nel Codice (l. IX tit. 16, 17). Vedi eziandio il Codice di
Teodosio (l. IX tit. 14, 15), col Comentario di Gotofredo (l. III p. 84,
113) che su queste leggi penali sparge un torrente d'erudizione antica e
moderna.
[307] Quando Cremete in Terenzio rimprovera a sua moglie di avergli
disubbidito non esponendo il loro figlio, egli parla da padre e da
padrone, e fa tacere gli scrupoli di una sciocca moglie. Vedi Apuleo
_Metam_. (l. X p. 337), ediz. _ad usum Delphini_.
[308] L'opinione de' giureconsulti, e la saviezza de' magistrati,
all'epoca in cui Tacito visse, avevano introdotto alcune restrizioni
legali che potevano giustificare il contrasto che egli stabilisce fra i
_boni mores_ de' Germani, e le _bonae leges alibi_, vale a dire a Roma
(_De moribus Germanorum_, c. 19) Tertulliano (_ad Nationes_, l. 1 c. 15)
confuta le sue proprie accuse, e quelle de' suoi confratelli contro la
giurisprudenza pagana.
[309] L'umana e saggia decisione del giureconsulto Paolo l. II,
_sententiarum, in Pandect_. (l. XXV tit. 3 leg. 4) non è presentata che
come un precetto morale da Gerardo Noodt (_Opp. t. I in Julium Paulum_,
p. 567-588, et _Amica responsio_, p. 591-606) che sostiene l'opinione di
Giusto Lipsio (_Opp. t. II p. 409; ad Belgas_, cent. I epist. 85).
Bynkershock ne parla come di una legge positiva ed obbligatoria (_De
jure occidendi liberos. Opp._ t. I p. 318-340; _Curae secundae_, p.
391-427). In questa controversia ardita e piena di rancore, i due amici
sono caduti negli opposti estremi.
[310] Dionigi d'Alicarnasso (l. II p. 92, 93); Plutarco (in Numa, p.
140, 141) Το σαμα και το ηθος καθαρον και αθικτον επι τω γαμουντι
γενεσδαι.
[311] Fra li _frumenta_ d'inverno, si adoperava il _triticum_, o
frumento barbuto, il _siligo_ od il grano imberbe, _il far, l'adorea,
l'oryza_, la cui descrizione si accorda perfettamente con quelle dei
risi di Spagna e d'Italia. Io adotto questa identità sull'autorità del
sig. Paucton nella sua laboriosa ed utile opera intorno la Metrologia.
[312] Aulo Gellio (_Noctes Atticae_ XVIII, 6) presenta una ridicola
definizione d'Elio Melisso, _Matrona quae semel, Materfamilias quae
saepius peperit_, come se si trattasse d'una _porcetra_, o di una
_scropha_. In seguito ne spiega il vero senso: _Quae in matrimonium, vel
in manum convenerat_.
[313] Era anche troppo d'aver gustato il vino o portata via la chiave
della cella del vino (Plinio, Storia nat. XIV, 14).
[314] Solone pretende che si abbia a soddisfare al dover coniugale tre
volte la settimana. La Mishna comanda che il marito giovine e robusto, e
che non affatica, vi adempia una volta al giorno. Per l'abitante di
città lo fissa a due volte ogni settimana, ed una volta sola pel
villano; ad una volta ogni trenta giorni pel conduttore dei cammelli, ed
a una volta ogni sei mesi pel marinaro; ma ne vuole esente chi si dedica
allo studio, ed il dottore. Una moglie che una volta ogni _settimana_
l'ottenesse, non poteva domandare il divorzio: per una _settimana_ il
voto di continenza era permesso. La poligamìa divideva i doveri del
marito senza moltiplicarli. (Selden, _Uxor ebraica_, l. III c. 6, nelle
sue opere, vol. 2 p. 717-720).
[315] Sulla legge Oppia Tito Livio (l. XXXIV 1-8) riferisce il moderato
discorso di Valerio Flacco, e l'aringa fatta da Catone l'Antico nella
sua qualità di censore. Ma gli oratori del sesto secolo della fondazione
di Roma, non avevano lo elegante stile che loro attribuisce l'istorico
dell'ottavo. Aulo Gellio (X, 23) ha meglio conservato i principj ed
anche lo stile di Catone.
[316] Rapporto al sistema del matrimonio degli Ebrei e dei Cattolici,
vedi Selden (_Uxor ebraica, Opp_. vol. 2 p. 529-860); Bingham
(_Christian. antiquitates_, l. XXII), e Chardon (_Hist. des Sacrem_. t.
VI).
[317] Le leggi civili del matrimonio si trovano esposte nelle Institute
(l. I tit. 10), nelle Pandette (l. XXIII, 24, 25) e nel Codice (l. V).
Ma siccome il titolo dei _Ritu nuptiarum_ è imperfetto, bisogna
ricorrere ai Frammenti d'Ulpiano (tit. 9 p. 590, 591) ed alla _Collatio
legum mosaicarum_ (tit. 16 p. 790, 791) colle note di Piteo e di
Schulting. Nel comentario di Servio vi sono due curiosi passi sul primo
libro delle Georgiche, ed il quarto dell'Eneide.
[318] Secondo Plutarco (p. 57) Romolo non ammise che tre cause di
divorzio, cioè l'ubbriachezza, l'adulterio, e le chiavi false. In
qualunque altro caso, quando lo sposo abusava del suo diritto di
supremazia, si dice che la metà de' suoi beni venisse confiscata in
profitto della moglie, e l'altra metà in profitto della Dea Cerere; ed
egli offriva un sacrificio, verisimilmente col resto, alle divinità
della terra. Questa strana legge od è immaginaria, o non è stata che
passeggiera.
[319] Nell'anno di Roma 523, Spurio Carvilio Ruga ripudiò una moglie
bella e buona, ma che era sterile. (Dionigi d'Alicarnasso, l. II p. 93;
Plutarco, _in Numa_, p. 141; Valerio Massimo, l. II c. 1; Aulo Gellio,
IV, 3). Egli fu rimproverato da' Censori e detestato dal popolo; ma la
legge non si opponeva punto al suo divorzio. [Questo fatto viene
altrimenti raccontato e spiegato da Montesquieu. (_Esprit. des Lois_, l.
XVI. c. 16) (_Nota dell'Editore_).]
[320]
_— Sic fiunt octo mariti_
_Quinque per autumnos._
JUVEN. Sat. VI, 90.
Quantunque questa successione sia molto rapida, essa è tuttavia
credibile, come pure il _non consulum numero, sed maritorum annos suos
computant_ di Seneca (_De beneficiis_, III 16). A Roma San Gerolamo vide
un marito che seppelliva la ventunesima sua moglie, la quale aveva
seppelliti ventidue suoi predecessori meno robusti di lui (_Opp._ tom. I
p. 90, _ad Gerontiam_). Ma i dieci mariti in un mese del Poeta Marziale,
sono una stravagante iperbola (l. VI, _epigr._ 7).
[321] Publio Vittore, nella sua Descrizione di Roma, parla di un
_Sacellum Viriplacae_ (Valerio Massimo, l. II c. 1) che si trovava nel
quartiere Palatino ai tempi di Teodosio.
[322] Valerio Massimo (l. II c. 9). Egli, con qualche ragione, giudica
il divorzio più criminoso del celibato: _illo namque conjugalia sacra
spreta tantum, hoc etiam iniuriose tractata._
[323] Vedi le leggi d'Augusto e de' suoi successori in Eineccio (_ad
legem Papiam Poppeam_, c. 19, in _Opp._ t. VI part. I p. 323-333).
[324] _Aliae sunt leges Caesarum; aliae Christi: aliud Papinianus, aliud
Paulus NOSTER praecipit_ (San Gerolamo, t. I p. 198; Selden _uxor
ebraica_, l. III c. 31 p. 847-853).
[325] Le Institute non contengono nulla su di questo oggetto; ma si può
vedere il _Codice Teodosiano_ (l. III tit. 16, col _Commentario_ del
Gotofredo, t. I p. 310-315) e quello di Giustiniano (l. V tit. 17), le
Pandette (l. XXIV tit. 2), e le Novelle (22, 117, 127, 134, 140). Fino
all'ultimo suo momento, Giustiniano vacilla fra la legge civile e
l'ecclesiastica.
[326] Ne' buoni autori greci πορνεια non è una parola familiare, e
la fornicazione che essa propriamente significa, non può
rigorosamente convenire all'infedeltà del matrimonio. Di quale
estensione è desso capace, ed a quali offese è mai applicabile in un
senso figurato? Gesù Cristo parlava la lingua de' rabbini o la siriaca?
Qual'è l'originale parola che si tradusse per πορνεια? Se si
vuol sostenere che Gesù Cristo non abbia eccettuato che questa causa di
divorzio, si hanno due autorità (San Marco, X, 11; e San Luca, XVI, 18)
contro una (San Mattia, XIX, 9). Adottando una risposta che elude la
difficoltà, alcuni critici hanno osato di credere che egli non volesse
offendere nè la scuola dei Sammai nè quella di Hillel (Selden, _Uxor
ebraica_, l. III c. 18, 22, 28, 31).
[327] Giustiniano espone i principj della giurisprudenza romana
(_Instit_. l. I tit. 10); e le leggi ed i costumi delle diverse nazioni
dell'antichità intorno ai gradi proibiti ecc. vengono particolarmente
sviluppati dal Dottore Taylor ne' suoi _Elementi della legge civile_, p.
108, 314-339, opera di una piacevole e varia erudizione, ma di cui non
si può lodare la precisione filosofica.
[328] Quando morì Agrippa, suo padre (A. D. 44), Berenice aveva sedici
anni (Giuseppe, t. i, _Antichità Giudaiche_, l. XIX c. 9 p. 962, ediz.
Havercamp). Essa quindi aveva più di cinquant'anni quando Tito (A. D.
79) _invitus invitam dimisit_. Questa data non avrebbe prodotto un
effetto felice nella tragedia o nella pastorale del tenero Racine.
[329] L'_Aegiptia coniux_ di Virgilio (_Eneid_. VIII, 688) sembra essere
annoverata fra i mostri che fecero la guerra con Marc'Antonio contro
Augusto, il Senato, e gli Dei d'Italia.
[330] L'editto di Costantino fu il primo che diede questo diritto;
giacchè Augusto aveva proibito di aver per Concubina una donna che si
potesse sposare; e se uno la sposava in seguito, questo matrimonio non
variava in nulla i diritti dei figli nati antecedentemente: allora si
aveva il mezzo dell'adozione propriamente detta _arrogazione_. (_Nota
dell'Editore_).
[331] I diritti modesti, ma autorizzati dalla legge, delle concubine, e
de' figli naturali, si rinvengono stabiliti nelle Institute (l. V tit.
10), nelle Pandette (l. 1 tit. 7), nel Codice (l. 5 tit. 25) e nelle
Novelle (74 e 89). Le indagini d'Eineccio e del Giannone (_ad legem
Juliam et Papiam Poppeam_, l. IV p. 164, 175; _Opere postume_, p.
108-158) dilucidano questo punto importante de' costumi domestici.
[332] Vedi l'articolo de' tutori e de' pupilli nelle Institute (l. 1
tit. 13-26), nelle Pandette (l. XXVI, XXVII) e nel Codice (l. V tit.
28-70).
[333] _Inst_. l. II tit. 1, 2. Si paragonino i ragionamenti piani e
precisi di Cajo o d'Eineccio (l. II tit. 1 p. 69-91) colla vaga
prolissità di Teofilo (p. 207-265). Le opinioni di Ulpiano si trovano
nelle Pandette (l. 1 tit, 8 leg. 41 n. 1).
[334] Varrone determina l'_heredium_ de' primi Romani (De re rustica,
l. 1 c. 2 p. 141; c. 10 p. 160, 161, ediz. Gesuer). Le declamazioni
di Plinio (Hist. nat. XVIII, 2) oscurano questa materia. Si
trovano su questo soggetto varie giuste ed erudite osservazioni
nell'_Administration des terres chez les Romains_, p. 12-66.
[335] Ulpiano (_Fram_. tit. 18 p. 618, 619) e Bynkershoek (_Opp_. t. 1
p. 306-315) spiegano la _res mancipe_ con alcuni deboli barlumi ricavati
da dati molto lontani; la loro definizione è un poco arbitraria; e non
avendo gli autori assegnata una positiva ragione, io diffido di quella
che ho allegata.
[336] In vista della brevità di questa prescrizione, Hume conchiude
(Saggi, vol. 1 p. 423) che le proprietà non potevano essere in allora
più fisse in Italia di quello che lo siano _oggigiorno_ fra i Tartari.
Ma Vallace, suo avversario, più versato nelle leggi di Roma, gli
rimprovera con ragione di non aver pensato alle condizioni che
l'accompagnavano (_Instit_. l. II tit. 6).
[337] Vedi le _Institute_ (l. 1 tit. 4, 5) e le _Pandette_ (l. VII).
Nood ha composto un particolare ed erudito trattato _de usufructu_
(_Opp_. t. 1 p. 387-478).
[338] Le questioni de _servitutibus_ si trovano discusse nelle Institute
(l. II tit. 3) e nelle Pandette (l. 8). Cicerone (_pro Murena_, c. 9) e
Lattanzio (_Instit. div._ 1. c. 1)affettano di ridere sulle
insignificanti dottrine _de aqua pluvia arcenda_ sec. Tuttavia questa
specie di processi doveva essere comune tanto in città quanto in
campagna.
[339] Presso i Patriarchi, il primogenito aveva un diritto di una
mistica e spirituale primogenitura (Genesi, XXV, 31). Nella terra di
Canaan esso avea una doppia parte nell'eredità (_Deuteronomio_, XXI, 17,
col _Comentario_ del sensato Leclerc).
[340] In Atene, la porzione de' figli era eguale; ma le povere figlie
non avevano che ciò che i fratelli volevano loro dare. Vedi le ragioni
κληρικοι, che faceva valere Iseo (nel settimo volume degli
_Oratori greci_) sviluppate nella versione e nel comentario di Guglielmo
Jones, scrittore erudito, molto instruito nelle leggi, ed uomo
d'ingegno.
[341] In Inghilterra il primogenito eredita egli solo tutti i beni
fondiarii; legge, dice l'ortodosso Blackstone (_Commentaries on the Laws
of England_, vol. 2 p. 215), la quale non è ingiusta che nell'opinione
de' figli cadetti. Essa, eccitando l'industria, può avere una bontà
politica.
[342] Le Tavole compilate da Blackstone (vol. 2 p. 202) indicano e fra
loro avvicinano i gradi della legge canonica e della legge comune. Un
particolare trattato di Giulio Paolo (_De Gradibus et Affinibus_) venne,
o per intiero od in ristretto, inserito nelle Pandette (l. XXXVIII tit.
10). Al settimo grado egli conta (n. 18) mille e ventiquattro persone.
[343] La legge Voconia fu pubblicata l'anno 584 di Roma. Il più giovane
de' Scipioni, che aveva allora diciassette anni (Freinsemio, Supplimento
di Tito Livio, XLVI, 40); trovò l'occasione d'esercitare la propria
generosità verso sua madre, le sue sorelle ecc. Polibio che viveva in
casa sua fu il testimonio di questa bell'azione (t. II l. XXXI p.
1453-1464, ediz. di Gronovio).
[344] _Legem Voconiam_ (Ernesti, Clavis Ciceroniana) _magna voce bonis
lateribus_ (a sessantacinque anni) _suasissem_, dice Catone l'Antico
(_De Senectute_, c. 5). Aulo Gellio (VII, 13; XVII, 6) ne ha conservati
alcuni passi.
[345] Vedi la legge delle successioni nelle Institute di Cajo (l. II
tit. 8 p. 130-144) ed in Giustiniano (l. III tit. 1-6, colla versione
greca di Teofilo, p. 515-575, 588-601), nelle Pandette (l. XXXVIII tit.
6-17), nel Codice (l. VI tit. 55-60) e nelle Novelle (118).
[346] Taylor, scrittore illuminato e pieno di fuoco, ma soggetto ad
aberrazioni, ha dimostrato (_Elements of Civil Law_ p. 519, 527) che la
successione è la _regola_, ed il testamento _l'eccezione_. Nel III e nel
IV libro il metodo delle Institute è incontrastabilmente contrario
all'ordine naturale. Il Cancelliere d'Aguesseau (Opere, t. 1 p. 275)
desiderava che Domat, suo compatriotta, fosse stato al posto di
Triboniano. Tuttavia i _contratti_ prima delle successioni non formano
certamente _l'ordine naturale delle leggi civili_.
[347] I testamenti anteriori a quest'epoca sono forse favolosi. In Atene
avevano diritto di testare solamente que' padri che morivano senza figli
(Plutarco, _in Solone_, t. I p. 164. Vedi Iseo e Jones).
[348] Si fa menzione del testamento d'Augusto in Svetonio (_in August._
c. 101, _in Neron._ c. 4) scrittore che si può studiare, siccome una
raccolta d'antichità romane. Plutarco (_Opusc._ t. II p. 976) è sorpreso
Σταν δε διαθηκας γραφωσιν, ετερους μεν απολειπουσι κληρονομους, ετεροι
δε πωλουσι τας ουσιας. (_perchè scrivono testamenti, e lasciano altri
eredi, e questi vendono le sostanze_). Le espressioni d'Ulpiano (Fram.
tit. 20 p. 627, ed. di Schulting) sembrano troppo esclusive _Solum in
usu est_.
[349] Giustiniano (Novella 115 n. 3, 4) fa l'enumerazione de' delitti
pubblici e privati, che soli potevano dare anche al figlio il diritto di
diseredare suo padre.
[350] Le _sostituzioni fedecommessarie_ delle nostre leggi civili
presentano un'idea feudale innestata sulla giurisprudenza romana, ed
esse hanno appena qualche rassomiglianza cogli antichi fedecommessi
(_Institutions du Droit français_, t. 1 p. 347-383; Denisart,
_Decisions de Iurisprudence_, t. IV p. 577-604). Abusando della
centocinquantanovesima novella, legge parziale, confusa e declamatoria,
esse vennero estese fino al quarto grado.
[351] Dione Cassio (t. II l. LVI p. 814, colle note di Reimar) specifica
venticinquemila dramme, secondo la maniera di computare de' Greci.
[352] Montesquieu (_Esprit des Lois_, l. XXVII) ha spiegato col suo
solito ingegno, ma qualche volta coll'unica scorta della sua
immaginazione, anzi che appoggiato ai monumenti della storia, le
rivoluzioni delle leggi romane risguardanti le successioni.
[353] I principj della civile giurisprudenza sulle successioni, i
testamenti, i codicilli, i legati ed i fedecommessi si riscontrano nelle
Institute di Cajo (l. II tit. 2-9 p. 91-144), in quelle di Giustiniano
(l. II tit. 10-25), e di Teofilo (p. 328-514). Queste immense
particolarità occupano dodici libri (28-39) delle Pandette.
[354] Le Institute di Cajo (l. II tit. 9, 10 p. 144-214), di Giustiniano
(l. III tit. 14-30; l. IV tit. 1, 6) e di Teofilo (p. 616 637)
distinguono quattro sorta d'obbligazioni, aut _re_, aut _verbis_, aut
_litteris_, aut _consensu_; ma io confesso che preferisco la divisione
da me adottata.
[355] Quanto mai è superiore a lodi vaghe ed indeterminate il
ragionevole e tranquillo attestato di Polibio (l. VI p. 693, l. XXXI p.
1459, 1460)! _Omnium maxime et praecipue fidem coluit_ (A. Gellio, XX,
1).
[356] Gerardo Noodt ha composto un trattato particolare e soddisfacente
sul _ius praetorium de pactis et transactionibus_ (Opp. t. 1, 463, 564);
ed io coglierò quest'occasione per osservare che al principio di questo
secolo (XVIII) le università dell'Olanda e del Brandeburgo sembrano
avere studiato le leggi civili sui più giusti e nobili principj.
[357] Ciò che si riferisce alla dilicata e varia materia de' contratti
consensuali, si trova sparso nel quarto libro delle Pandette (17, 20);
ed essa è una delle parti che più meritano d'essere studiata da un
Inglese.
[358] La natura delle locazioni è fissata nelle Pandette (l. XIX) e nel
Codice (l. IV tit. 65). Il _quinquennium_ o termine di cinque anni
sembra esser derivato da una consuetudine piuttosto che da una legge. In
Francia tulle le locazioni delle terre erano stabilite a nove anni; e
tale restrizione non venne abolita che nel 1775 (_Enciclopédie
méthodique, t. 1, de la Jurisprudence, p. 668, 669_); ed io devo, con
dispiacere, osservare che essa esiste ancora nella felice e bella
contrada che abito (nel paese di Vaud).
[359] Potrei qui, senza restrizione alcuna, rimettermi all'opinione ed
alle indagini dei tre libri di Gerardo Noodt, _de foenore et usuris_
(Opp. t. 1 p. 175, 268). I migliori critici ed i più abili giureconsulti
circolano gli _asses_ o _centesimae usurae_ al dodici, e lo _unciariae_
ad uno per cento. Vedi Noodt, l. II c. 2 p. 207; Gravina Opp. p. 205,
ec., 210; Eineccio, _Antiquit. ad Institut._ l. III tit. 15;
Montesquieu, _Esprit des Lois_, l. XXII c. 22 t. 2 p. 36; t. 3 p. 478
ec. _Défense de l'Esprit des Lois_, e specialmente Gronovio, (_de
pecunia veteri_, l. III c. 13 p. 213-227, e le sue tre Antexegeses, p.
455, 655), fondatore o campione di questa opinione probabile, che
tuttavia non lascia di presentare qualche difficoltà.
[360] _Primo 12 Tabulis sancitum est, ne quis unciario foenore amplius
exerceret_ (Tacito, Annali, VI. 16). _Pour peu_, dice Montesquieu
(Esprit des Lois, l. XXII c. 22), _qu'on soit versé dans l'histoire de
Rome, on verra qu'une pareille loi ne devait pas être l'ouvrage des
Décemvirs._ Dunque Tacito era ignorante o stupido? I più savj e virtuosi
patrizj potevano sagrificare la loro avarizia alla loro ambizione, e
tentare di annullare un costume vizioso, con fissare un interesse, al
quale nessun mutuante avrebbe voluto esporsi a tali pene a cui niun
debitore avrebbe voluto andar incontro.
[361] Giustiniano non si è degnato di parlare delle usure nelle sue
Institute; ma le regole e le restrizioni su questa materia si trovano
nelle Pandette (l. XXII tit. 1, 2) e nel Codice (l. IV tit. 32, 33).
[362] Su questo punto l'opinione de' Padri della Chiesa è unanime
(Barbeyrac, _Morales des Pères_, p. 144 ec.). Vedi San Cipriano,
Lattanzio, San Basilio, San Crisostomo (i suoi frivoli argomenti si
ritrovano in Noodt, l. I c. 7 p. 188), San Gregorio di Nissa,
Sant'Ambrogio, San Gerolamo, Santo Agostino, ed una moltitudine di
Concilii e di Casuisti.
[363] Catone, Seneca e Plutarco hanno altamente condannato l'uso o
l'abuso dell'usura. Secondo l'etimologia di _foenus_ e di τοκος, si
suppone che il principale generi l'interesse. _Posterità
d'uno sterile metallo!_ esclama Shakespeare, ed il teatro è l'eco della
voce pubblica.
[364] Guglielmo Jones ha composto un saggio ingegnoso e ragionato sulla
legge delle cauzioni (Londra, 1781, p. 127 in-8). È forse l'unico
Giureconsulto che abbia un'eguale estesa cognizione de' registri di
Vestminster, de' Commentarj d'Ulpiano, delle Aringhe Attiche d'Iseo, e
delle Sentenze de' giudici dell'Arabia e della Persia.
[365] Noodt (Opp. t. 1 p. 137, 172) ha composto un trattato particolare
sulla legge Aquilia (_Pandect._ l. IX tit. 2).
[366] Aulo Gellio, (_Notti Attiche_, XX, 1). Egli ha ricavato questa
storia dai Comentarii di Q. Labeone sulle Dodici Tavole.
[367] La narrazione che ne fa Tito Livio (1, 28) è imponente e grave.
_At tu dictis Albane maneres_, è una riflessione assai dura, indegna
dell'umanità di Virgilio (Eneide, VIII, 643). Heyne, col suo solito buon
gusto, osserva che questo soggetto era troppo orribile, e che l'autore
dell'Eneide non avrebbe dovuto collocarlo sullo scudo d'Enea (t. III p.
229).
[368] Giovanni Marsham (_Canon chronicus_, p. 593, 596) ed il Corsini
(_Fasti Attici_, t. III p. 62) hanno stabilita l'epoca in cui Dracone
visse (Olimpiade XXXIX, 1). Quanto alle sue leggi, vedi gli autori che
hanno scritto sul governo d'Atene, Sigonio, Meursio, Potter ec.
[369] La settima _De Delictis_, nelle Dodici Tavole, viene sviluppata da
Gravina (_Opp_. p. 292, 293, con un Comentario, p. 214, 230). Aulo
Gellio (XX, 1) e la _Collatio legum mosaicarum et romanarum_, contengono
molte istruttive particolarità.
[370] Tito Livio fa menzione di due epoche di delitto, in cui tremila
persone furono accusate, e centonovanta matrone convinte del delitto
d'avvelenamento. (XL, 43, VIII, 18). Hume distingue i tempi della virtù
pubblica da quelli della virtù privata (Saggi, vol. 1 p. 22, 23). Io
crederei piuttosto che queste effervescenze di crimini, come l'anno 1680
in Francia, sono accidenti e mostruosità che non possono lasciar macchia
ne' costumi di una nazione.
[371] Le Dodici Tavole e Cicerone (_pro Roscio Amerino_, c. 25, 26) non
parlano che del sacco. Seneca (Excerpt. controv. V, 4) vi aggiunge i
serpenti. Giovenale ha pietà della scimia che non aveva fatto alcun male
(_innoxia simia_, sat. XIII, 156). Adriano (_apud Dositheum magistrum_,
l. III c. 16 p. 874, 876, colle note di Schulting), Modestino (Pandette,
XLVIII, tit. 9 leg. 9), Costantino (Codice, l. IX tit. 17), e
Giustiniano (Institute, l. IV tit. 18) indicano tutto quello che si
metteva nel sacco del parricida. Ma in pratica questo supplizio bizzarro
veniva semplificato. _Hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur_
(Paolo, _Sentent. recep_. l. V tit. 24 p. 512, ediz. di Schulting).
[372] Il primo parricida, che siasi avuto a Roma fu L. Ostio, dopo la
seconda guerra punica (Plutarco, in _Romulo_, t. 1 p. 57). Durante la
guerra de' Cimbri, P. Malleolo si rese colpevole del primo matricidio
(Tito Livio, Epit. l. LXVIII).
[373] Orazio parla di _Formidine fustis_ (l. II, epist. 2, 154); ma
Cicerone (_De republica_, l. IV, _apud_, Sant'Agostino, De civit. Dei,
IX, 6, _in Fragment. philosoph_. t. III p. 393, ediz. d'Olivet) afferma
che i Decemviri decretarono pene capitali contro i libelli: _Cum
perpaucas res capite sanaissent_. — PERPAUCAS!
[374] Bynkershoek (_Observ. juris rom_. l. 1 c. 1; _in Opp._ t. 1 p. 9,
10, 11) si sforza di provare che i creditori non dividevano il _corpo_,
ma il _valore_ del debitore insolvibile. Ma la sua interpretazione non è
che una continuata metafora, e non può distruggere l'autorità romana, di
Quintiliano, di Cecilio, di Favonio, e di Tertulliano. Vedi Aulo Gellio
(Notti Attiche, XXI).
[375] Il primo discorso di Lisia (Reiske, _Orator. graec_. t. V p. 2-48)
è la difesa di un marito che avea ucciso un adultero. Il Dottore Taylor
(_Lectiones Lysiacae_, c. 11, in Reiske, t. VI, 301-308) discute con
molta dottrina i diritti dei mariti e de' padri in Roma ed in Atene.
[376] Vedi Casaubon, (_ad Athenaeum_, l. 1 c. 5 p. 19). _Percurrent
raphanique mugilesque_ (Catullo, p. 41, 42, ed. di Vossio). _Hunc
mugilis intrat_ (Giovenale, Sat. X, 317). Hunc_ perminxere calones_
(Orazio, l. I, Sat. II, 44). Familiae_ stuprandum dedit..... Fraudi non
fuit_ (Valerio Massimo, l. VI c. 1 n. 13).
[377] Tito Livio (11, 8) e Plutarco (_in Publicola_, t. 1 p. 187)
allegano questa legge: essa interamente giustifica la opinion pubblica
su la morte di Cesare; opinione che Svetonio non temette di pubblicare
sotto il governo degli Imperatori. _Jure caesus existimatur_, dice egli,
_in Julio_, c. 76. Leggansi anche le lettere che si scrissero Cicerone e
Muzio poco dopo gl'Idi di Marzo (_ad Fam_. XI, 27, 28).
[378] Πρωτοι δε Αθηναιοι τον τε σιδηρον κατεθεντο (Tucidide,
l. 1 c. 6). L'istorico che da questa circostanza ricava un mezzo di
giudicare lo stato della civiltà, sdegnerebbe il barbarismo d'una Corte
Europea.
[379] Cicerone aveva in origine calcolato i danni della Sicilia a
_millies_ (ottocentomila lire sterline, _Divinatio in Caecilium_, c. 5);
in seguito poi li ridusse a _quadraginties_ (trecentomila lire sterline,
prima aringa, _in Verrem_, c. 18), e finalmente si accontentò di
_tricies_ (ventiquattromila lire sterline). Plutarco (_in Ciceron_. t.
III p. 1584) non ha dissimulato i sospetti ed i romori che in allora si
sparsero.
[380] Verre passò circa trent'anni nel suo esilio, fino all'epoca del
secondo triumvirato, in cui egli fu proscritto dal buon gusto di
Marc'Antonio, che si era invaghito del suo bel vasellame di Corinto
(Plinio, _Hist. Nat_. XXXIV, 3).
[381] Tale è il numero assegnato da Valerio Massimo (l. IX c. 2 n. 1).
Floro (IV, 21) dice che duemila senatori e cavalieri furono proscritti
da Silla. Appiano (_De bello civili_, l. 1 c. 95 t. II p. 133, ediz.
Schweighaeuser) con maggior esattezza enumera quaranta vittime
dell'ordine senatorio, e mille seicento dell'ordina equestre.
[382] Su le leggi penali, vale a dire su le leggi Cornelia, Pompea,
Giulia, di Silla, di Pompeo e di Cesare, vedi le Sentenze di Paolo (l.
IV tit. 18-30 p. 497-528, ed. di Schulting); la _Collatio legum
mosaicarum et romanarum_ (t. 1-15); il Codice Teodosiano (l. IX); il
Codice di Giustiniano (l. IX); le Pandette (XLVIII); le Institute (l. IV
tit. 18) e la gran versione di Teofilo (p. 917-926).
[383] Egli era un tutore che aveva avvelenato il suo pupillo. Quantunque
il delitto fosse atroce, Svetonio (c. 9) colloca questo castigo nel
numero delle azioni in cui Galba si mostrò _acer, vehemens, et in
delictis coercendis immodicus_.
[384] Gli _Abactores_ o _Abigeatores_ che portavan via un cavallo, due
cavalle od un paio di buoi, cinque porci o dieci capre incorrevano una
pena capitale (Paolo, _sentent. recept_. l. IV tit. 18 p. 497, 498).
Adriano (_ad Concil. Boetic_.) in ragione della frequenza del
delinquere, più severo, condanna i rei _ad gladium, ludi damnationem_
(Ulpiano, _De officio proconsulis, l. VIII, in Collatione legum
mosaicarum et romanarum_, tit. 11 p. 235).
[385] Infino a che non si fece la pubblicazione del Giulio Paolo di
Schulting (l. II tit. 26 p. 317, 323), si è tenuto per fermo, o si è da
tutti creduto, che le leggi Giulie condannassero l'adultero alla pena di
morte. Questo sbaglio è nato da una frode o da un errore di Triboniano.
Non pertanto a tenore di quanto racconta Tacito, Lipsio indovinava la
verità (Annali, II, 50; III, 24; IV, 42), secondato anche dal costume
d'Augusto che nelle debolezze delle mogli della sua famiglia distingueva
quelle che seco traevano il delitto di _lesa maestà_.
[386] Severo ristrinse al solo marito il diritto d'una pubblica accusa
in caso d'adulterio (Cod. Giustiniano, lib. IX tit. 9 leg. 1). Forse non
è affatto ingiusto questo favore accordato al marito, poichè l'infedeltà
delle mogli seco strascina conseguenze d'assai più disgustose di quelle
degli uomini.
[387] Timone (l. 1) e Teopompo (l. XLIII, _apud Athenaeum_, l. XII p.
517) descrivono il lusso e la dissolutezza degli Etruschi: πολυ μεν τοι
γε χαιρουσι συνοντες τοις παισι και τοις μειρακιοις. Verso
quel tempo (A. U. C. 445) i giovani romani frequentavano le scuole
d'Etruria (Tito Livio, IX, 36).
[388] I Persiani s'erano corrotti alla stesse scuola: απ’ Ελληνων
μαθοντες παισι μισγονται (Erodoto, l. 1 c. 135). Vi sarebbe
da fare una curiosissima dissertazione sull'introduzione del vizio
contro natura, nei tempi posteriori ad Omero; sui progressi che fece tra
i Greci dell'Asia e dell'Europa, sulla veemenza delle passioni di questi
ed il sì fievole espediente della virtù e dell'amicizia che tanto
ricreava i filosofi d'Atene. Ma _scelera ostendi oportet dum puniuntur,
abscondi flagitia_.
[389] In una istessa incertezza cadono il nome, l'epoca e le
disposizioni di questa legge (Gravina, _Opp_. p. 432, 433; Eineccio,
_Hist. iur. rom_. n. 108; Ernesti, _Clav. Ciceron. in Indice legum_). Ma
devo notare per la verità che la _nefanda Venus_ del riservato Tedesco è
dall'Italiano più castigato chiamata _aversa_.
[390] Vedi il discorso d'Eschine contro il catamita Timarco (in Beiske,
_Orat. graec._ t. III p. 21-184).
[391] Si presentano in folla alla mente del lettore, che ha cognizioni
degli autori antichi, i nefandi passi; per me mi contenterò di indicare
in questo luogo la fredda riflessione d'Ovidio:
_Odi concubitus qui non utrumque resolvunt._
_Hoc est quod puerum tangar amore_ MINUS.
[392] Elio Lampridio (nella vita d'Eliogabalo, nella Storia Augusta, p.
112), Aurelio Vittore (_in Philipp. Cod. Theod_. l. IX tit. 7 leg. 7),
ed il Comentario di Gotofredo (t. III p. 63). Teodosio abolì le
malaugurate leggi che erano stabilite nei sotterranei di Roma, ove ambo
i sessi impunemente si prostituivano.
[393] Veggansi le leggi di Costantino e de' suoi successori contro
l'adulterio, la sodomia, ec., nel Codice Teodosiano (l. IX tit. 7 leg.
7; l. XI tit. 36 leg. 1, 4) ed il Codice Giustinianeo (l. IX tit. 9 leg.
30, 31). Questi Principi parlano tanto col linguaggio della passione,
quanto con quello della giustizia, ed hanno la cattiva fede d'attribuire
la propria loro severità ai primi Cesari.
[394] Giustiniano, Novelle 77, 134, 141; Procopio, Aneddoti, c. 1-16,
colle annotazioni d'Alemanno; Teofane, p. 151; Cedreno, p. 368; Zonaro,
l. XIV, p. 64.
[395] Montesquieu, Spirito delle leggi, l. XII c. 5. Questo filosofo
cotanto pel suo genio commendevole, concilia i diritti della libertà e
della natura che non dovrebbero giammai trovarsi in opposizione fra
loro.
[396] Vedi venti secoli prima dell'Era Cristiana, intorno alla
corruzione della Palestina, la Storia e le leggi di Mosè. Diodoro Siculo
(t. 1 l. V p. 356) agli antichi Galli fa un rimprovero di questo vizio;
i viaggiatori mussulmani e cristiani l'imputano alla China (Antic.
Relaz. dell'India e della China, p. 34, tradotte dal Padre Rinaldetto e
dal Padre Premaro, aspro suo critico, nelle _Lettere edificanti_, t. XIX
p, 433) Gli storici spagnuoli, ne accusano gli indigeni dell'America.
(Garcilasso della Vega, l. III c. 13; e Dizionario di Bayle, t. III p.
88). Voglio sperare ed amo credere che questa peste non siasi peranco
sparsa fra i Negri dell'Affrica.
[397] Carlo Sigonio (l. III, _De judiciis in Opp_. t. III p. 679-864)
spiega molto eruditamente e con classico stile l'importante materia
delle liti e dei giudizj che si tenevano pubblicamente in Roma, e se ne
trova un compendio molto bene scritto nella Repubblica Romana di
Belforte (t. II l. V p. 1-121). Chi desiderasse maggiori schiarimenti e
più precise particolarità, può studiare Noodt (_De iurisdictione et
imperio, libri duo_, t. 1 p. 93-134), Eineccio (_ad Pandect_., l. I c.
11; ad Instit. l. IV tit. 17; _Element. ad Antiquit_.) e Gravina (_Opp_.
230-251).
[398] Le funzioni dei giudici di Roma, come quelle dei giurati
d'Inghilterra, non potevano essere risguardate che come un dovere
passeggiero, e non mai come una magistratura, od una professione, ma le
leggi della Gran Brettagna esigono particolarmente l'unanimità dei voti:
esse espongono i giurati ad una sorta di tortura da cui hanno liberato i
rei.
[399] Siamo debitori di questo fatto interessante ad un frammento
d'Asconio Pediano che vivea mentre regnava Tiberio. La perdita che si è
fatta de' suoi Comentarii sulle Orazioni di Cicerone, ci ha tolto un
fondo prezioso di cognizioni storiche o relative alle leggi.
[400] Polibio, lib. VI p. 633. L'estensione dell'Imperio, non che dei
luoghi compresi nella _città_ di Roma, forzava l'esiliato a procurarsi
un ritiro che fosse ad una gran distanza.
[401] _Qui de se statuebant, humabantur corpora, manebant testamenta;
pretium festinandi_. Tacito, Annali VI, 25, colle Annotazioni di Giusto
Lipsio.
[402] Giulio Paolo, _Sentent. recept_. l. V tit. 12 p. 476; le Pandette,
l. XLVIII tit. 21; il Codice, l. IX tit. 50; Bynkershoek, t. 1 p. 59;
_Observat_. J. G. R. IV, 4, e Montesquieu (_Esprit. des Lois_, l. 29 c.
9) notano le civili restrizioni della libertà, ed i privilegi del
suicida. Le pene che gli vennero inflitte, furono inventate in un tempo
posteriore e meno illuminato.
[403] Plinio, _Hist. Nat_. XXXVI, 24. Quando Tarquinio per edificare il
Campidoglio tormentò talmente i suoi sudditi che ridusse alla
disperazione parecchi fra gli operai, onde si diedero la morte, fece
inchiodare i cadaveri di quegli sgraziati su d'una croce.
[404] I rapporti che s'incontrano fra una morte violenta, ed una morte
immatura, determinarono Virgilio (Eneide, VI, 434-439) a confondere
insieme il suicidio e la morte dei neonati, quelli che muoiono per amore
e le persone ingiustamente condannate a morte. Il migliore fra i suoi
editori, Heyne, non sa come spiegare le idee, ossia il sistema di
giurisprudenza del romano poeta in intorno questo soggetto.