femminile, e che la condizione delle donne viene d'ordinario raddolcita
dal raffinarsi del viver sociale. Allettato dalla speranza di ottenere
una progenie robusta, Licurgo aveva differito l'epoca del matrimonio;
essa fu determinata da Numa alla tenera età di dodici anni, affinchè il
marito Romano potesse educare a suo talento una pura ed obbediente
verginella[310]. Secondo l'uso dell'antichità questi comprava la sua
sposa da' parenti di lei, ed ella compiva la _coenzione_,
coll'acquistare, pagando tre monete di rame, il diritto d'entrar nella
casa e la tutela delle domestiche Deità del consorte. I Pontefici
offerivano un sacrifizio di frutta, in presenza di dieci testimoni: le
parti contraenti sedevano sulla stessa pelle d'agnello; essi mangiavano
una focaccia salata di farro e di riso, e questa confarrazione[311], che
dinotava l'antico cibo usato in Italia, serviva qual emblema della
mistica loro congiunzione di mente e di corpo. Ma dal lato della donna,
questa unione era rigorosa e disuguale; ed ella rinunziava il nome ed il
culto della casa paterna, per abbracciare una nuova servitù, decorata
soltanto col titolo di adozione. Una finzione della legge, nè
ragionevole, nè elegante, conferiva alla madre di famiglia (suo vero
nome[312]) gli strani caratteri di sorella de' suoi propri figli, e di
figlia del suo marito o padrone, il quale era investito della pienezza
del potere paterno. Il giudizio od il capriccio del marito approvava, o
biasimava, o puniva la condotta della sua moglie. Egli esercitava il
diritto di vita e di morte; ed era convenuto che nei casi di adulterio o
di ubbriachezza la pena di morte si poteva convenientemente
applicare[313]. Essa acquistava ed ereditava a solo profitto del suo
signore; e così chiaramente una donna era definita non come una
_persona_ ma come una _cosa_, che mancando il titolo originale, si potea
reclamarla, come gli altri immobili, stante l'uso ed il possesso di un
anno intero. A Roma, il dovere coniugale, che le leggi Ateniesi e
Giudaiche così scrupolosamente aveano determinato[314], dipendeva dalla
volontà del marito: ma sconosciuta era la poligamia, ed egli mai non
poteva ammettere nel suo talamo una più bella o più favorita compagna.
Dopo i trionfi punici, le matrone di Roma aspirarono ai benefizj comuni
di una libera e potente Repubblica: appagati furono i lor desiderj
dall'indulgenza dei padri e degli amanti, e la gravità di Catone il
censore indarno fece argine alla loro ambizione[315]. Esse si sciolsero
dalle solennità delle prische nozze, disfecero la prescrizione annua
mediante un'assenza di tre giorni, e senza perdere il nome o
l'independenza loro sottoscrissero i liberali e definiti termini di un
contratto di matrimonio. Esse comunicarono l'uso ma si assicurarono la
proprietà dei privati lor beni; la sostanza di una moglie non si potè
più alienare od impegnare da un prodigo marito. La gelosia delle leggi
proibì ai conjugi le donazioni reciproche, e la cattiva condotta di una
delle parti potè porgere, sotto un altro nome, argomento ad un'azione di
furto. A questo libero e volontario contratto più non tornarono
essenziali i riti religiosi e civili; e, tra persone di un grado eguale,
l'apparente comunità della vita, reputossi una prova sufficiente del
loro connubio. La dignità del matrimonio fu poi restituita in fiore dai
Cristiani, i quali derivavano ogni grazia spirituale dalle preghiere dei
fedeli e dalla benedizione del prete o del Vescovo. Le tradizioni della
Sinagoga, i precetti del Vangelo, i canoni dei sinodi generali o
provinciali[316] regolarono l'origine, la validità e i doveri di questa
sacra instituzione; e la coscienza de' Cristiani fu tenuta a freno dai
decreti e dalle censure dei loro direttori ecclesiastici. Non pertanto,
i magistrati di Giustiniano non andavano soggetti all'autorità della
chiesa. L'Imperatore consultò i giuristi miscredenti dell'antichità, e
la scelta delle leggi matrimoniali nel Codice e nelle Pandette è
determinata dai terrestri motivi di giustizia e di politica, e dalla
naturale libertà dei due sessi[317].
Oltre l'assenso delle parti, essenza di ogni contratto ragionevole, il
matrimonio appo i Romani richiedeva la preventiva approvazione dei
parenti. Un padre potea, per qualche legge recente, essere obbligato a
provvedere ai bisogni di una zitella matura; ma lo stesso stato
d'insania non veniva generalmente riputato bastante a togliere la
necessità del suo consentimento. Le cagioni dello scioglimento del
matrimonio hanno variato presso i Romani[318]; ma il più solenne
sacramento, la confarrazione stessa, si potea mai sempre distruggere col
mezzo di riti di una contraria tendenza. Nei primi secoli, il padre di
una famiglia era padrone di vendere i suoi figliuoli, e la sua moglie
era compresa nel numero di essi. Questo giudice domestico potea
pronunziare la morte della colpevole, o con più clemenza cacciarla dal
suo letto e dalla sua casa: ma la schiavitù della donna infelice era
senza speranza e perpetua, a meno che per sua propria convenienza egli
volesse usare le maschili prerogative del divorzio. Si largirono i più
vivi elogj alla virtù dei Romani, che si astennero oltre cinquecent'anni
dall'esercizio di questo allettante privilegio[319]: ma lo stesso fatto
mette all'aperto i termini disuguali di una congiunzione in cui lo
schiavo non aveva il diritto di rinunziare il suo tiranno, ed il tiranno
non aveva la volontà di abbandonare il suo schiavo. Allor quando le
matrone Romane divennero le eguali e volontarie compagne dei loro
padroni, s'introdusse una nuova giurisprudenza, ed il matrimonio, come
le altre società potè disciogliersi mediante l'abdicazione di uno dei
compagni. In tre secoli di prosperità e di corruzione questo principio
ampliossi al segno che frequente la pratica e pernicioso ne divenne
l'abuso. La passione, l'interesse od il capriccio suggerivano ogni
giorno motivo di sciorre i legami del matrimonio. Una parola, un segno,
un messaggio, una lettera, l'ambasciata di un liberto, dichiaravano la
separazione; e il più tenero dei vincoli umani fu abbassato fino a
divenire una passaggiera società di piacere o di profitto. Secondo le
varie condizioni della vita, i due sessi alternamente provarono la
vergogna e l'oltraggio. Una moglie incostante trasportava le sue
ricchezze in una nuova famiglia, abbandonando una numerosa e forse
spuria progenie alla paterna autorità ed alle cure dell'ultimo suo
marito; una donna, venuta vergine e bella alle nozze, potea esser
rimandata nel mondo vecchia, povera e senza amici; ma la ripugnanza dei
Romani, quando furono stimolati al matrimonio da Augusto, bastevolmente
ci fa vedere che le instituzioni predominanti erano meno favorevoli ai
maschi. Una speciosa teoria vien confutata da questo libero e perfetto
sperimento, il qual dimostra che la libertà del divorzio non
contribuisce a renderci felici e virtuosi. La facilità della separazione
distrugge ogni confidenza reciproca ed inasprisce ogni più lieve
sconcordia. La minuta differenza che corre tra un marito ed uno
straniero, potendo facilmente esser tolta di mezzo, si può anche più
facilmente obbliare; e la matrona, che in cinque anni ha il cuore di
sottoporsi agli abbracciamenti di otto mariti, dee cessare di avere in
rispetto la castità di se stessa[320].
Insufficienti rimedj seguitarono, con lontani e tardi passi il rapido
andamento del male. Il culto antico dei Romani presentava una Dea
particolare intesa ad ascoltare e pacificar le querele de' coniugi; ma
l'epiteto di _Viriplaca_[321] la placatrice dei mariti, troppo
chiaramente denota da qual parte si dovesse aspettar sempre la
sommissione ed il pentimento. Ogni azione di un cittadino era soggetta
al giudizio dei Censori. Il primo che usò il privilegio del divorzio,
espose, per loro comandamento, le ragioni del suo procedere[322]; ed un
Senatore fu espulso per aver rimandato vergine la sua moglie, senza
darne contezza a' suoi amici, o prenderne consiglio. Ogni volta che
s'intentava un processo per restituzione di dote, _il Pretore_, come
guardiano dell'equità, esaminava la cagione ed il carattere delle parti,
e con moderazione piegava la bilancia in favore della parte innocente ed
offesa. Augusto, il quale collegava i poteri di entrambi i magistrati,
adottò i differenti loro modi di reprimere o di punire la licenza del
divorzio[323]. Si chiedeva la presenza di sette testimonj Romani per
convalidare questo atto solenne e deliberato: se il marito s'era
diportato male verso la moglie, in vece di ottenere la dilazione di due
anni, era astretto a rifonder la dote immantinente o nello spazio di sei
mesi: ma se intaccare ei poteva i costumi della moglie, questa scontava
la sua colpa o la sua leggerezza colla perdita della sesta o dell'ottava
parte della sua dote. I Principi Cristiani furono i primi che
specificassero le giuste cagioni di un divorzio privato; le istituzioni
loro, da Costantino fino a Giustiniano, sembrano ondeggiare tra il
costume dell'Impero e i desiderj della Chiesa[324]; e l'autore delle
Novelle troppo frequentemente riforma la giurisprudenza del Codice e
delle Pandette. Secondo le leggi più rigorose, una moglie era condannata
a sopportare un giuocatore, un bevitore, un dissoluto, purchè questi non
fosse reo di omicidio, di avvelenamento, o di sacrilegio; ne' quali casi
il matrimonio avrebbe dovuto, a quanto sembra, venir disciolto dalla
mano del carnefice. Ma il sacro diritto del marito invariabilmente era
mantenuto per liberare il suo nome e la sua famiglia dall'obbrobrio
dell'adulterio. Successivi regolamenti abbreviarono ed ampliarono la
lista dei peccati mortali, sì mascolini che femminili, e si convenne che
gli ostacoli di un'impotenza incurabile, di una lunga assenza e della
professione monastica fossero atti a rescindere l'obbligazione
matrimoniale. Chiunque trasgrediva la legge, andava soggetto a varie e
gravi penalità. Si toglieva alla donna ogni sua ricchezza ed ornamento,
senza eccettuarne il ferrino de' capelli: se l'uomo introduceva una
nuova sposa nel suo letto, ogni sostanza di costei si potea legalmente
staggire dalla vendetta della moglie esiliata. La confiscazione si
commutava alle volte in una multa; la multa era talvolta aggravata dalla
relegazione in un'isola o dal confino in un monastero: la parte offesa
veniva affrancata dai vincoli del matrimonio; ma il colpevole, per tutta
la sua vita o per un termine d'anni, non poteva passare ad altre nozze.
Il successore di Giustiniano porse orecchio alle preghiere degli
sventurati suoi sudditi e ristabilì la libertà del divorzio, mediante il
mutuo consenso: unanimi furono i giureconsulti[325], ma divisi di parere
i teologi[326], e l'ambigua parola che contiene il precetto di Cristo,
si piega a tutte le interpretazioni che possa chiedere la sapienza di un
legislatore.
Molti impedimenti naturali e civili ristringevano, appo i Romani, la
libertà dell'amore e del matrimonio. Un istinto, quasi innato ed
universale, pare proibire il commercio incestuoso[327] de' padri e de'
figli, nella serie infinita delle generazioni ascendenti o discendenti.
Quanto ai rami obbliqui e collaterali, la natura è indifferente, la
ragione è muta, vario ed arbitrario è il costume. Nell'Egitto si
ammetteva, senza scrupolo ed eccezione, il matrimonio tra fratelli e
sorelle; uno Spartano poteva sposare la figlia di suo padre, un Ateniese
quella di sua madre, e le nozze di uno zio colla sua nipote erano
applaudite in Atene come una venturosa unione de' congiunti più cari. I
legislatori di Roma profana non si lasciarono mai trarre dall'interesse
o dalla superstizione a moltiplicare i gradi proibiti. Ma
inflessibilmente essi condannarono il matrimonio tra fratelli e sorelle,
stettero dubbiosi se lo stesso interdetto colpisse i cugini primi,
rispettarono il carattere paterno delle zie e de' zii, e trattarono
l'affinità e l'adozione come una giusta imitazione dei legami del
sangue. Secondo le superbe massime della Repubblica, non si poteva
contrarre un matrimonio legittimo che tra Cittadini liberi; richiedevasi
un'estrazione onorevole od almeno ingenua per la sposa di un Senatore:
ma il sangue dei Re mai non potea mescolarsi in legittime nozze col
sangue di un Romano: ed il nome di straniere umiliò Cleopatra e
Berenice[328] a vivere le concubine[329] di Marc'Antonio e di Tito.
Questa appellazione, così oltraggiosa alla maestà, non si potea però
veramente senza indulgenza applicare ai costumi di quelle Orientali
Reine. Una Concubina, nello stretto senso dei giuristi, era una donna di
nascita servile o plebea, l'unica e fedel compagna di un Cittadino
Romano, il quale continuava a viver celibe. Le leggi riconoscevano ed
approvavano la condizione modesta di lei, posta disotto agli onori di
una moglie, disopra all'infamia di una meretrice. Dai giorni di Augusto
sino al decimo secolo, l'uso di questo maritaggio secondario prevalse,
tanto nell'Occidente che nell'Oriente, e le umili virtù di una Concubina
si preferivano spesso alla pompa ed all'insolenza di una nobil matrona.
I due Antonini, i migliori dei Principi e degli uomini, godettero in
questa congiunzione le dolcezze dell'amor domestico. Imitato ne fu
l'esempio da molti Cittadini che mal sofferivano il celibato, ma non
volevano macchiare il lustro della loro famiglia. Se poi avveniva che
desiderassero di legittimare i loro figliuoli naturali, ciò subitamente
mandavano ad effetto col celebrare le nozze loro insieme con una
compagna di cui avevano già sperimentato la fecondità e la fede[330].
Questo epiteto di naturale distingueva la prole della Concubina dalla
spuria schiatta dell'adulterio, della prostituzione e dell'incesto, a
cui Giustiniano con repugnanza concede i necessarj alimenti, e questi
figli naturali erano soli atti a succedere alla sesta parte delle
facoltà del putativo lor padre. Secondo il rigore della legge, i
bastardi non avevan diritto che al nome ed alla condizione della madre
loro, dalla quale essi traevano il carattere di schiavi, di stranieri, o
di cittadini. Questi rifiuti delle famiglie erano adottati senza
rimprovero come figliuoli dello Stato[331].
Le relazioni di _tutore_ e di _pupillo_, che ingombrano tanto posto
nell'Institute e nelle Pandette[332], sono di natura semplicissima ed
uniforme. La persona e la proprietà di un orfanello dovea sempre esser
commessa alla custodia di qualche assennato amico. Se il padre defunto
non aveva significato la sua scelta, gli agnati o parenti più prossimi
del padre, erano considerati come suoi tutori naturali. Gli Ateniesi
paventavano di esporre il fanciullo al potere di coloro ai quali più
profittevole ne tornava la morte; ma un assioma della giurisprudenza
Romana ha sentenziato che il carico della tutela dee sempre accompagnare
l'emolumento della successione. Se la scelta del padre, e la linea di
consanguinità non somministravano tutore, la nomina del Pretore della
Città o del Presidente della Provincia suppliva al difetto. Ma la
persona che essi nominavano a questo pubblico uffizio potea legalmente
esserne liberata per demenza o cecità, por ignoranza od imperizia, per
antecedente inimicizia od interesse contrario, pel numero de' figliuoli
o delle tutele di cui era già carico, e finalmente per le immunità
concedute alle utili fatiche de' magistrati, de' legisti, de' medici e
de' professori. Sinchè il fanciullo potesse parlare e pensare,
rappresentato egli era dal tutore, l'autorità del quale non cessava che
all'arrivo della pubertà. Senza il consentimento del tutore nessun atto
del pupillo poteva obbligarlo in suo pregiudizio, benchè obbligasse gli
altri in suo benefizio. È inutile di osservare che il tutore spesso dava
sicurtà, e sempre rendeva i conti, e che la mancanza di sollecitudine o
d'integrità lo esponeva ad un processo civile e quasi criminale, per la
violazione di questo sacro deposito. Gli anni della pubertà si erano
sconsigliatamente determinati a quattordici dai giureconsulti, ma
siccome le facoltà della mente maturano più tardi che quelle del corpo,
s'instituiva un curatore per difendere le sostanze di un giovane Romano
dalla sua propria inesperienza e dalle ferventi passioni. Il curatore
era stato da principio un custode, stabilito dal Pretore per salvare una
famiglia dal cieco scialacquamento di qualche prodigo o disennato; le
leggi obbligarono poscia il minore a richiedere una simile protezione,
senza la quale non erano validi i suoi atti, sintanto che avesse
venticinque anni compiti. Condannate eran le donne alla perpetua tutoria
dei padri, dei mariti o dei tutori; un sesso, creato per piacere ed
obbedire, supponevasi che mai non avesse aggiunto l'età della ragione e
dell'esperienza. Tale almeno era il rigido ed altero spirito della legge
antica, la quale appoco appoco s'era andata mitigando prima del tempo di
Giustiniano.
II. L'originale diritto di proprietà non può giustificarsi che
per l'accidente od il merito dell'occupazione anteriore; e su
questo fondamento saviamente è stabilito dalla filosofia dei
giureconsulti[333]. Il selvaggio che scava un albero, conficca una
pietra aguzza in un manico di legno o adatta una corda a un ramo
elastico, diviene nello stato di natura, il giusto proprietario della
canoa, dell'accetta e dell'arco. Comuni a tutti erano i materiali; la
nuova forma, prodotto del suo tempo e della sua semplice industria,
appartiene unicamente a lui solo. Gli affamati fratelli non possono,
senza un sentimento della propria loro ingiustizia, strappar di mano al
cacciatore la preda delle foreste, ch'egli ha cotto od ucciso colla
personale sua forza e destrezza. Se la provvida cura di esso conserva e
moltiplica i mansueti animali, la cui trattabil natura è suscettiva di
educazione, un perpetuo diritto egli acquista all'uso ed al servizio
della numerosa lor razza, che ritrae l'esistenza dall'opera sua. Se egli
chiude e coltiva un campo per alimentar se stesso ed i suoi, e converte
uno steril deserto in un fertil terreno, la semente, il concime, il
lavoro, creano un nuovo valore, e le fatiche di tutto l'anno penosamente
gli guadagnano il guiderdon delle messi. Negli stati successivi della
società il cacciatore, il pastore, l'agricoltore, possono difendere ciò
che posseggono colla forza di due ragioni che vivamente parlano ai
sentimenti dell'animo umano; vale a dire che quanto essi posseggono è il
frutto della industria loro; e che ogni uomo il quale porti invidia alla
loro felicità, può procacciarsi eguali beni mediante l'esercizio di
un'ugual diligenza. Tale, per dire il vero, può essere la libertà e la
prosperità di una piccola colonia, piantata sopra un'isola fertile. Ma
la colonia moltiplica, mentre lo spazio sempre rimane lo stesso: gli
audaci e gli scaltri si fanno padroni assoluti dei comuni diritti,
retaggio eguale di tutti gli uomini; ogni campo, ogni selva vien
circoscritta dai limiti di un padrone geloso, e particolar lode è dovuta
alla giurisprudenza Romana, la quale attribuisce al primo occupante il
diritto sovra tutti gli animali selvaggi della terra, dell'aria e
dell'acqua. Nel progresso dall'equità primitiva alla finale ingiustizia,
taciti sono i passi, quasi impercettibile l'ombra, e l'assoluto
monopolio vien difeso da leggi positive e da un'artificiale ragione.
L'attivo insaziabil principio dell'amor proprio può solo provvedere
alimento alle arti della vita e salario all'industria, e tosto che il
governo civile e la proprietà esclusiva si sono introdotti, essi
diventano necessari all'esistenza della schiatta umana. Fuori che nelle
singolari instituzioni di Sparta, i legislatori più saggi hanno
disapprovato la legge agraria come un'innovazione falsa e pericolosa.
Appresso i Romani l'enorme sproporzione delle ricchezze oltrepassò gli
ideali termini di una tradizione dubbiosa, e di uno statuto andato in
disuso. Secondo la tradizione, il più povero seguace di Romolo aveva
avuto in dono la perpetua proprietà di due _jugeri_[334]: lo statuto
ristrigneva i Cittadini più ricchi a non possedere più di cinquecento
jugeri, ossia trecento e dodici acri Inglesi. Il territorio di Roma non
consisteva originariamente che in alcune miglia di bosco e di prato,
lungo le rive del Tevere; e la permutazione domestica nulla poteva
aggiungere al fondo nazionale. Ma i beni di un estero o di un nemico
erano legittimamente esposti al primo occupante ostile; la Città si
arricchì mediante il profittevole commercio della guerra; ed il sangue
de' suoi figli fu il solo prezzo che ella pagasse per le gregge de'
Volsci, gli schiavi della Britannia, le gemme e l'oro dei Regni
dell'Asia. Nella favella della giurisprudenza antica che era caduta in
corruzione e dimenticanza avanti l'età di Giustiniano, queste spoglie
erano distinte col nome di _Manceps_ o Mancipio, prese colle mani, ed
ogni volta che venivano vendute od _emancipate_, il compratore
richiedeva qualche assicuranza che erano state la proprietà di un nemico
e non di un concittadino[335]. Un cittadino non poteva perdere i suoi
diritti sopra un terreno che coll'abbandonarlo; e subito che il terreno
aveva un certo valore, difficilmente si presumeva quell'abbandono. Non
pertanto, secondo la legge delle Dodici Tavole, una prescrizione di un
anno pei mobili, e di due anni per gl'immobili aboliva il titolo
dell'antico padrone, ove però il possessore presente gli avesse
acquistati mediante una ragionevole transazione dalla persona che egli
credeva esserne il proprietario legittimo[336]. Una sì fatta ingiustizia
di buona coscienza, senza alcuna mescolanza di frode o di forza, di rado
poteva danneggiare i membri di una piccola Repubblica; ma i varj periodi
di tre, di dieci, o di vent'anni, determinati da Giustiniano, sono più
convenienti all'ampiezza di un grande Impero. Solo relativamente al
tempo stabilito per la prescrizione, i giuristi fanno la distinzione di
beni reali e di beni personali, e l'idea generale che hanno sulla
proprietà è quella di un dominio semplice, uniforme ed assoluto. I
professori di giurisprudenza copiosamente spiegano le subordinate
eccezioni di _uso_, di _usufrutto_,[337], di _servitù_[338], imposte a
benefizio di un vicino sopra le terre, e le case. Con metafisica
sottigliezza essi pure indagano i diritti di proprietà, in quanto sono
alterati dal mescolamento, dalla divisione, o dalla trasformazione delle
sostanze.
Il diritto personale del primo proprietario dee terminare insieme colla
sua vita: ma la possessione, senza alcuna apparenza di cambiamento,
pacificamente si continua ne' suoi figliuoli, sozj de' suoi lavori, e
partecipi delle sue dovizie. Questo naturale retaggio è stato protetto
dai legislatori di tutti i climi e di tutte le età, ed il padre viene
animato a perseverare nei lenti e lontani miglioramenti dalla tenera
speranza che una lunga posterità sarà per godere i frutti delle sue
fatiche. Universale è il _principio_ della successione ereditaria, ma
l'ordine vanamente ne fu stabilito dalla convenienza o dal capriccio,
dallo spirito delle instituzioni nazionali, o da qualche esempio
parziale che la frode o la violenza hanno in sulle prime deciso. La
giurisprudenza dei Romani pare aver deviato molto meno dall'eguaglianza
della natura che non le instituzioni degli Ebrei[339], degli
Ateniesi[340] e dell'Inghilterra[341]. Al morire di un cittadino, tutti
i suoi discendenti, a meno che fossero già affrancati dalla paterna sua
potestà, erano chiamati a succedere nell'eredità de' suoi beni.
Sconosciuta ora l'insolente prerogativa della primogenitura: sopra un
giusto livello erano collocati i duo sessi; tutti i figli e tutte le
figlie avevano un egual diritto ad una egual porzione delle sostanze
paterne; e se una morte prematura avesse tolto dal mondo uno dei figli,
i figli di esso rappresentavano la sua persona e ne dividevan la parte.
Quando manca la linea retta, il diritto di successione dee divergere ai
rami collaterali. I giurisperiti annoverano i gradi di parentela[342],
ascendendo dall'ultimo possessore ad un progenitore comune, e
discendendo da questo progenitore comune al più prossimo erede: mio
padre sta nel primo grado, mio fratello nel secondo, i suoi figliuoli
stanno nel terzo; ed il rimanente della serie si può concepire
dall'immaginazione, o dipingere sopra una tavola genealogica. In questo
computo, si fece una distinzione, essenziale alle leggi, anzi alla
costituzione di Roma; gli _agnati_ ossia gli individui della linea
mascolina, furono chiamati, secondo la loro prossimità, ad una
partizione eguale. Ma una donna era inabile a trasmettere verun diritto
legale; e la legge delle Dodici Tavole diseredava come stranieri ed
alieni, i _cognati_ di ogni grado, senza far pure eccezione in favore
dei sì dolci vincoli di madre e di figlio. Presso i Romani, un _nome_
comune ed i riti domestici univano _una gente_ o un legnaggio; i varj
_cognomi_ o _soprannomi_ di Scipione o di Marcello distinguevano un
dall'altro i subordinati rami o casati della stirpe Cornelia, o della
Claudia: alla mancanza degli agnati dello stesso soprannome, si suppliva
colla denominazione, più larga di _gentili_; e la vigilanza delle leggi
manteneva, negli individui dello stesso nome, la perpetua discendenza
della religione e della proprietà. Un somigliante principio dettò la
legge Voconia[343] che abolì nelle donne il diritto di ereditare.
Sintanto che le vergini furono donate o vendute in maritaggio,
l'adozione della moglie spegneva le speranze della figlia. Ma l'eguale
successione delle indipendenti matrone, ne sosteneva l'orgoglio ed il
lusso, e poteva trasportare in una casa straniera le ricchezze dei lor
genitori. Le massime di Catone[344], quando erano tenute in rispetto,
tendevano a perpetuare in ogni famiglia una onorata e virtuosa
mediocrità; ma le blandizie femminili a poco a poco riportaron vittoria;
ed ogni salutare raffrenamento andò sommerso nella dissoluta grandezza
della Repubblica. Il rigore dei Decemviri fu temperato dall'equità dei
Pretori. I loro editti restituivano i figli emancipati ed i postumi nel
possesso dei diritti della natura; e quando mancavano gli _agnati_, essi
anteponevano il sangue dei _cognati_ al nome dei gentili, il titolo e
carattere de' quali insensibilmente perì nell'obblio. Il reciproco
ereditar delle madri o dei figli fu stabilito nei decreti di Tertulliano
e di Orfizio dall'umanità del Senato. S'introdusse un ordine nuovo e più
imparziale dalle Novelle di Giustiniano, il quale affettava di far
rivivere la giurisprudenza delle Dodici Tavole. Confuse andarono le
linee della parentela mascolina e femminina: le serie discendenti e
ascendenti, e le collaterali accuratamente furono definite; ed ogni
grado, secondo la prossimità del sangue e dell'affetto, successe ai beni
vacanti di un cittadino Romano[345].
L'ordine di successione è regolato dalla natura, o almeno dalla ragione
generale e permanente del legislatore: ma quest'ordine viene
frequentemente violato dagli arbitrarj e parziali voleri, che prolungano
oltre la tomba il dominio del testatore[346]. Nello stato semplice della
società, quest'ultimo uso od abuso di rado viene permesso. Le leggi di
Solone lo introdussero in Atene; ed i privati testamenti del padre di
una famiglia ebbero l'autorità delle Dodici Tavole in loro favore. Prima
dei Decemviri[347], un cittadino Romano esponeva i suoi desiderj e
motivi all'assemblea delle trenta Curie, ed un atto speciale della
legislatura sospendeva le legge generale delle successioni. Dopo la
permissione data dai Decemviri, ogni legislatore privato promulgava il
suo testamento verbale o scritto al cospetto di cinque cittadini i quali
rappresentavano le cinque classi del popolo Romano; un sesto testimonio
attestava la concorrenza loro, un settimo pesava la moneta di rame
ch'era pagata da un compratore immaginario: ed i beni si trovavano
emancipati, mediante una vendita fittizia ed uno scarico immediato.
Questa singolar cerimonia[348], che destava la meraviglia de' Greci,
veniva tuttavia praticata ai tempi di Severo; ma i Pretori avevano già
approvato un testamento più semplice, pel quale essi richiedevano il
suggello e la sottoscrizione di sette testimonj, scevri da ogni
eccezione legale, ed espressamente convocati per l'esecuzione di
quell'atto importante. Un monarca domestico, il qual regnava sopra le
vite e le sostanze de' suoi figliuoli, poteva distribuirne le rispettive
parti, secondo i gradi del loro merito e del loro affetto: l'arbitrario
disgusto puniva un figlio indegno colla perdita del suo retaggio, e
coll'umiliante preferenza di uno straniero. Ma l'esempio di molti padri
snaturati mostrò il bisogno di porre alcun freno alla loro facoltà di
testare. Un figlio, o, secondo le leggi di Giustiniano, anche una
figlia, non poterono più essere diseredati pel solo silenzio del padre:
questi era tenuto a nominare il colpevole ed a specificare l'offesa: e
la giustizia dell'Imperatore determinò le sole cagioni che potevano
giustificare un tale infragnimento dei primi principi della natura e
della società[349]. A meno che si lasciasse ai figliuoli la legittima,
ossia la quarta parte dei beni, essi avevan diritto d'instituire un
processo od una querela contro quel _testamento inofficioso_, di
supporre che la malattia o l'età avessero debilitato la mente del lor
genitore, e di appellarsi rispettosamente dalla rigida sua sentenza alla
riflessiva sapienza del magistrato. Nella giurisprudenza Romana, si
ammise una distinzione essenziale tra l'eredità ed i Legati. Gli eredi
che succedevano all'intera unità, o ad alcuna delle dodici frazioni
della sostanza del testatore, rappresentavano il suo carattere civile e
religioso, ne facevano valere i diritti, ne eseguivano gli obblighi, e
adempivano i doni dell'amicizia e della liberalità, che l'ultimo suo
volere avea lasciato in testamento sotto il nome di Legati. Ma siccome
l'imprudenza o la prodigalità di un uom moribondo può dar fondo
all'eredità, e non lasciare che rischi e molestie al suo successore, fu
stabilito dalla legge _Falcidia_ che questi, prima di pagare i Legati,
potesse ritenere per sè il quarto netto dei beni. Gli si lasciò un tempo
ragionevole per esaminare la proporzione tra i debiti e le sostanze, per
decidere se volesse accettare o ricusare il testamento; e quando
accettava col benefizio di un inventario, le domande dei creditori non
potevano oltrepassare la valutazione dei beni. L'ultima volontà di un
cittadino poteva essere alterata, lui vivente, ovvero cassata lui morto;
le persone, ch'ei nominava, potevano morire prima di lui o rifiutare
l'eredità, od essere esposte a qualche impedimento legale. In
considerazione di questi eventi, gli si concesse la facoltà di
sostituire dei secondi e dei terzi eredi, i quali prendessero uno il
posto dell'altro, secondo l'ordine del testamento; ed all'incapacità in
cui era un pazzo od un fanciullo di lasciare per testamento i suoi beni,
si poteva supplire con una simile sostituzione[350]. Ma la potestà del
testatore spirava coll'accettazione del testamento: ogni Romano, maturo
di anni e di senno, acquistava l'assoluto dominio del suo ereditaggio, e
la semplicità della legge civile non era mai offuscata dalle lunghe ed
avviluppate sostituzioni, che inceppano la prosperità e la libertà delle
generazioni future.
Le conquiste della Repubblica e le formalità della legge stabilirono
l'uso dei _Codicilli_. Se la morte sorprendeva un Romano in qualche
remota provincia dell'Impero, egli indirizzava una breve epistola al suo
erede legittimo o testamentario; il quale adempiva con onore, o
trascurava con impunità quest'ultima richiesta, che i giudici, prima del
regno di Augusto, non avevano l'autorità di far eseguire. Un Codicillo
poteva essere espresso in qualunque modo, ed in qualunque favella; ma
conveniva che la soscrizione di cinque testimonj ne dichiarasse
l'autenticità. L'intenzione del testatore, benchè lodevole, era spesso
illegale; e l'invenzione dei fedecommessi nacque dal contrasto tra la
giustizia naturale e la giurisprudenza positiva. Lo straniero di Grecia
o d'Affrica poteva essere l'amico od il benefattore di un Romano senza
figli; ma nessuno, fuorchè un concittadino, poteva agire in qualità di
suo erede. La legge Voconia, che tolse alle donne il diritto di
succedere, ristrinse il Legato o l'eredità di una donna alla somma di
centomila sesterzi[351], ed una figlia unica era condannata ad essere
poco meno che una straniera nella casa del suo genitore. Lo zelo
dell'amicizia, e l'amor dei congiunti dettarono un generoso artifizio:
si nominava nel testamento un cittadino di qualità, con la preghiera o
l'ingiunzione ch'egli restituisse il retaggio alla persona a cui
veramente era destinato. Varia fu la condotta dei fedecommessarj in
questa situazione spinosa: essi avevano giurato di osservar le leggi
della lor patria, ma l'onore gli traeva a rompere il lor giuramento, e
se anteponevano il loro interesse sotto la maschera di patriottismo,
essi perdevano la stima di ogni animo virtuoso. La dichiarazione di
Augusto li tolse d'angustia, diede una sanzione legale ai testamenti
fiduciali ed ai Codicilli, e senza urto prosciolse le forme e le
restrizioni della giurisprudenza Repubblicana[352]. Ma siccome la nuova
pratica de' fedecommessi tralignava in qualche abuso, i decreti di
Trebelliano e di Pegaso abilitarono il fedecommissario a ritener per sè
un quarto della sostanza, od a trasferir sul capo del vero erede tutti i
debiti e processi della successione. Stretta e letterale era
l'interpretazione dei testamenti; ma il linguaggio dei fedecommessi e
dei Codicilli fu liberato dalla minuta e tecnica accuratezza dei
giureconsulti[353].
III. Le pubbliche e private relazioni degli uomini impongono ad essi i
loro generali doveri: ma le _obbligazioni_ specifiche degli individui
tra loro non possono esser l'effetto che I. di una promessa, II. di un
benefizio, o, III. di un'ingiuria; e quando queste obbligazioni sono
ratificate dalla legge, la parte interessata può esigerne l'adempimento,
mercè di un'_azione_ giudiciale. Sopra di questo principio i legisti di
ogni paese hanno edificato una giurisprudenza, la quale, essendo
uniforme, si può riguardare come il nobil parto della ragione universale
e della giustizia[354].
I. I Romani adoravano la Dea _Fede_ (fede umana e sociale), non solo ne'
Templi ad essa innalzati, ma in ogni punto della lor vita; e se questa
nazione mancava in qualche parte dei più amabili pregi della cortesia e
della generosità, essa faceva maravigliare i Greci col sincero e
semplice adempimento degli impegni più ardui e più gravi[355]. Non
pertanto, appo lo stesso popolo, secondo le rigide massime dei Patrizj e
dei Decemviri, un _nudo patto_, una promessa, od anche un giuramento,
non creavano alcun obbligo civile, a meno che avessero per conferma la
forma legale della stipulazione. Qualunque esser possa l'etimologia
della voce latina, essa porta con sè l'idea di un saldo ed irrevocabil
contratto, il quale sempre veniva espresse colla formalità di una
domanda e di una risposta. «Mi prometti di pagarmi cento monete d'oro?»
Tale era la solenne interrogazione di Sejo. «Lo prometto,» rispondeva
Sempronio. Gli amici di Sempronio che si facevano mallevadori
dell'abilità e dell'inclinazione di esso, potevano separatamente esser
citati in giudizio a scelta di Sejo; ed il benefizio della partizione,
ossia l'ordine delle azioni reciproche, a poco a poco deviò dalla
stretta teoria della stipulazione. Il più cauto e deliberato
consentimento fu giustamente richiesto per sostenere la validità di una
promessa gratuita; ed il cittadino che avrebbe potuto ottenere una
sicurtà legale, incorreva nel sospetto di frode, e pagava la pena della
sua negligenza. Ma l'accorgimento dei giureconsulti con buon successo
adoperassi a convertire le promesse nella forma delle stipulazioni
solenni. I Pretori, in qualità di custodi della fede sociale,
ammettevano ogni ragionevol prova di un atto volontario e deliberato, il
quale nel lor Tribunale produceva un obbligo di equità, e pel quale essi
accordavano una azione ed un ricorso[356].
II. Le obbligazioni della seconda classe, contratte mediante la consegna
di una cosa, vengono distinte dai giureconsulti coll'epiteto di
reali[357]. Un grato contraccambio è dovuto all'autore di un benefizio,
ed ogni uomo a cui siasi affidata la proprietà di un altro, si è
vincolato al sacro dovere della restituzione. Nel caso di un prestito
amichevole, il merito della generosità è tutto dal lato del prestatore;
in quello di un deposito, il merito è dal lato di chi lo riceve; ma nel
caso di un pegno o di quelle altre disposizioni fondate sopra un
interesse reciproco, un equivalente compensa il benefizio; e l'obbligo
di restituire variamente vien modificato dalla natura dell'accordo. La
lingua latina esprime felicemente la differenza fondamentale che corre
tra il _comodato_ ed il _mutuo_, che la povertà de' nostri idiomi è
ridotta a confondere nella vaga e comune appellazione d'imprestito. Il
primo imponeva a chi prendeva a presto l'obbligo di restituire la
stessissima cosa di cui era stato _accomodato_ per supplire
temporaneamente a' suoi bisogni; il secondo indicava che la cosa
imprestata era destinata al suo uso e consumo, ed egli liberavasi da
questo _mutuo_ impegno col sostituire lo stesso valore specifico,
secondo una giusta estimazione del numero, del peso e della misura. Nel
contratto di _vendita_, l'assoluto dominio passa per diritto al
compratore, ed egli paga il benefizio con una somma adeguata di oro o di
argento, prezzo e misura universale di tutte le possessioni di questo
mondo. Di genere più complicato è l'obbligo di un altro contratto,
quello di _locazione_. Le terre o le case, le fatiche o i talenti si
possono affittare per un termine definito. Allo spirar del tempo, si dee
restituire la cosa stessa al proprietario con una retribuzione in
aggiunta pel profitto che se ne è ricavato mediante l'occupazione o
l'impiego. In questi contratti lucrativi, ai quali conviene aggiugnere
quelli di società e di commissione, i giureconsulti alle volte
suppongono la consegna dell'oggetto, ed altre volte presumono il
consentimento delle parti. Al pegno sostanziale si sostituirono
finalmente i diritti invisibili dell'_ipoteca_; ed il prezzo di una
vendita, determinata da ambe le parti, mette, da quel punto, le venture
del guadagno o della perdita sul conto del compratore. Si può
ragionevolmente supporre che ogni uomo sia per obbedire ai dettami del
suo interesse; e se egli accetta il benefizio, è obbligato a sostenere
la spesa della transazione. In questo illimitato soggetto, lo storico
dee particolarmente osservare la locazione delle terre e del denaro; la
rendita di quelle e l'interesse di questo, in quanto esse materialmente
toccano la prosperità dell'agricoltura e del commercio. Il proprietario
di terreni era spesso obbligato ad anticipare il capitale e gli
stromenti della coltivazione, ed a contentarsi di una partizione dei
frutti. Se il tapino affittuale veniva oppresso da sinistri accidenti,
dal contagio o da ostile violenza, egli invocava per un proporzionato
alleviamento l'equità delle leggi: cinque anni erano il termine d'uso
per tali contratti, nè si poteva aspettare alcun solido o costoso
miglioramento da un fittaiuolo che ad ogni momento poteva esser mandato
fuora, por la vendita della possessione[358]. L'usura[359],
quell'inveterato male di Roma[360], era stata scoraggiata dalle Dodici
Tavole, ed abolita dai clamori del popolo. I bisogni e l'odiosità di
esso popolo la richiamarono in vita, la discrezione dei Pretori la
tollerò, ed il Codice di Giustiniano finalmente ne prescrisse i confini.
Alle persone d'illustre grado non si concedette di ricevere più del
quattro per cento; il sei per cento fu stabilito qual ordinaria e legale
misura dell'interesse. Si permise l'otto, per la convenienza delle
manifatture e de' mercatanti, e si accordò il dodici per le
assicurazioni marittime, le quali da' più antichi savj non s'erano
ardite definire; ma fuori che in questa rischiosa occasione, severamente
si raffrenò la pratica dell'usura esorbitante[361]. Il clero
dell'Oriente e dell'Occidente condannò il più tenue interesse[362]: ma
il sentimento del vantaggio reciproco, il quale aveva trionfato delle
leggi della Repubblica, con egual fermezza fece fronte ai decreti della
Chiesa, ed anche ai pregiudizi del genere umano[363].
III. La natura e la società impongono lo stretto obbligo di riparare un
torto; e chi ha sofferto per una privata ingiustizia, acquista un
diritto personale ed un'azione legittima. Se la proprietà di un altro
viene affidata alle vostre mani, il grado di cura che voi dovete
prenderne, cresce o scade secondo il benefizio che voi derivate da quel
temporaneo possedimento. Di rado avviene che ci tocchi render ragione di
un accidente inevitabile, ma le conseguenze di un fallo volontario vanno
mai sempre imputate al suo autore[364]. Un Romano richiamava e
ricuperava le cose rubategli, mediante un'azione civile di furto: esse
potevano passare per una serie di mani innocenti e pure, ma soltanto una
prescrizione di trent'anni era valevole ad estinguere l'originale suo
diritto. Gli si restituivano quegli effetti per sentenza del Pretore, e
si compensava l'ingiuria col pagamento del doppio, del triplo ed anche
del quadruplo del loro valore, secondo ch'era succeduta una frode
secreta, od una rapina aperta, e secondo che il rubatore era stato
sorpreso sul fatto, ovvero scoperto per una susseguente ricerca. La
legge Aquilia[365] difendeva la vivente proprietà di un cittadino, i
suoi schiavi ed il suo bestiame, dai colpi della malizia, o dai danni
della negligenza: essa condannava il colpevole a pagare il più alto
prezzo a cui si potesse stimare l'animale domestico in un qualunque
momento dell'anno che ne aveva preceduto la morte. Per la distruzione di
ogni altro valutabile oggetto si lasciava una latitudine di trenta
giorni all'estimazione. Un'ingiuria personale viene alleggerita od
aggravata dai costumi del tempo, e dalla severità dell'individuo:
l'equivalente del dolore o dell'offesa di una parola o di una percossa
non si può facilmente valutare in denaro. La rozza giurisprudenza dei
Decemviri aveva confuso tutti gli insulti fatti nel bollore dell'ira,
che non giungevano alla rottura di un membro, ed essa condannava
l'aggressore alla comune multa di venticinque assi. Ma la stessa
denominazione di moneta fu ridotta, in tre secoli, da una libbra alla
metà di un'oncia; e l'insolenza di un ricco Romano si prendeva a buon
mercato lo sciaurato spasso di trasgredire e di soddisfare la legge
delle Dodici Tavole. Verazio correva per le strade, percuotendo in
faccia gl'innocenti passeggieri, ed un suo seguace, che portava una
borsa, immediatamente rintuzzava le lor grida colla esibizione di
venticinque monete di rame, il valore di circa uno scellino[366], a
norma di quanto esigeva la legge. L'equità dei Pretori esaminava e
valutava il merito distinto di ogni querela particolare.
Nell'aggiudicare i danni civili, il magistrato si assumeva il diritto di
aver riguardo alle varie circostanze di tempo e di luogo, di età e di
dignità, che inacerbar potevano l'onta e il dolore della persona offesa.
Ma se egli ammetteva l'idea di un'ammenda, di una punizione, di un
esempio, egli invadeva la provincia della legge Criminale, benchè forse
ne riparasse il difetto.
Tito Livio, ove riferisce il supplizio del Dittatore di Alba, fatto a
brani da otto cavalli, lo rappresenta come il primo e l'ultimo esempio
di crudeltà Romana, nel punimento de' più atroci delitti[367]. Ma questo
atto di giustizia o di vendetta venne eseguito sopra un nemico straniero
nell'ardore della vittoria, e per comando di un uomo solo. Le Dodici
Tavole offrono una più decisiva prova dello spirito nazionale, perocchè
furono esse composte dai più saggi del Senato, ed accettate dai liberi
suffragi del popolo. Tuttavia queste leggi, come gli statuti di
Dracone[368] erano scritte a note di sangue[369]. Esse approvano la
disumana e disugual massima del taglione; e rigorosamente esigevano la
perdita di un occhio per un occhio, di un dente per un dente, di un
membro per un membro, a menochè l'offensore potesse riscattare il suo
perdono con pagare una multa di trecento libbre di rame. I Decemviri
distribuirono molto liberamente i castighi men gravi della flagellazione
e della servitù, e giudicarono degni di morte nove delitti di un'assai
differente natura. Erano questi: I. Ogni atto di _tradimento_ contro lo
Stato o di corrispondenza col nemico pubblico. Doloroso ed ignominioso
era il supplizio. Si ravvolgeva in un velo il capo del Romano degenere,
gli si legavano dietro il dorso le mani, e poscia che era stato battuto
colle verghe dal littore, veniva appeso nel mezzo del Foro ad una croce,
o ad un albero inauspicato. II. I notturni conciliaboli nella Capitale,
qualunque fosse il pretesto, o di piacere o di religione o di ben
pubblico. III. L'uccisione di un cittadino, la quale, secondo i comuni
sentimenti degli uomini, richiede il sangue dell'uccisore. Il veleno è
più odioso ancora della spada o del coltello; e ci reca stupore lo
scorgere in due sciagurati esempi, come una sì fatta sottile perversità
abbia di buon'ora infettato i costumi della Repubblica, e le caste virtù
delle matrone Romane[370]. Il parricida che violava i doveri della
natura e della gratitudine, veniva gettato nel fiume e nel mare, chiuso
in un sacco, nel quale successivamente si rinserrarono un gallo, una
vipera, un cane ed una scimia, come i suoi più degni compagni[371].
L'Italia non produce scimie; ma non fu sentita una tal mancanza sino
alla metà del sesto secolo, epoca in cui per la prima volta si scoprì un
delitto di parricidio[372]. IV La malvagità di un _incendiario_. Questi
era battuto colle verghe dapprima, poi consegnato egli stesso alle
fiamme; solo esempio in cui la nostra ragione sia tentata di approvar la
giustizia della pena del taglione. V. Lo _spergiuro giudiziale_. Il
testimonio malizioso o corrotto era lanciato capovolto giù dalla rocca
Tarpeia per espiare la sua falsità, che più fatale era fatta dalla
severità delle leggi penali, e dalle mancanze di prove scritte. VI. La
corruzione di un giudice, il quale accettava regali per dare una
sentenza iniqua. VII. I libelli e le satire, i cui rozzi versi alle
volte perturbarono la pace di una città senza lettere. Se ne puniva a
colpi di bastone l'autore, meritato castigo; ma non è ben certo se lo
lasciassero spirare sotto i colpi del manigoldo[373]. VIII. La notturna
tristizia di danneggiare o distruggere la messe del vicino. S'impendeva
il delinquente come gradita vittima a Cerere. Ma le Deità boscherecce
erano implacabili meno, e l'estirpazione dell'albero più prezioso non
traeva dietro di se che l'ammenda di venticinque libbre di rame. IX. Le
incantagioni magiche: che avevan forza, a quanto credevano i pastori del
Lazio, di estenuare un nemico, di spegnerne la vita, e di sterpar dalle
sedi le piantagioni che avevano posto radici più salde. Ci rimane a
parlare della crudeltà delle Dodici Tavole verso i debitori che non
potevan pagare, ed io ardirei di anteporre il senso letterale
dell'antichità alle speciose interpretazioni dei critici moderni[374].
Dopo la prova giudiziale o la confessione del debito, si concedevano
trenta giorni di grazia, innanzi che un Romano fosse dato in balìa del
suo concittadino. In questa prigione privata, dodici oncie di riso
componevano il giornaliero suo vitto: si poteva caricarlo di una catena
del peso di quindici libbre; e per tre volte veniva esposto sulla piazza
del mercato a sollecitare colla sua miseria la compassione de' suoi
amici e concittadini. Allo spirar di sessanta giorni, la perdita della
libertà o della vita lo discioglieva dal debito. Il debitore insolvente
era posto a morte, oppur venduto a schiavitù straniera di là dal Tebro:
ma se parecchi creditori erano ostinati ugualmente ed inflessibili, essi
potevano legalmente smembrare il corpo di lui, e satollare la propria
vendetta con questo orribile spartimento. I difensori di questa legge
selvaggia hanno sostenuto ch'essa doveva possentemente operare per
rattener col terrore gli scioperali ed i fraudolenti dal contrarre
debiti che non erano atti a pagare; ma l'esperienza dissipava l'effetto
di questo terror salutevole, non trovandosi verun creditore sì crudele
da esigere la pena della vita o delle membra, la quale non gli tornava
ad alcuno profitto. Come i costumi di Roma vennero a poco a poco
ingentilendo, il codice criminale dei Decemviri fu abolito dall'umanità
degli accusatori, dei testimoni e dei giudici; e l'impunità divenne la
conseguenza di un rigore fuor di misura. La legge Porzia e la Valeria
proibirono a' magistrati di applicar ad un cittadino libero qualsivoglia
capitale od anche corporale castigo; e gli anticati statuti di sangue
vennero artificiosamente, e forse con verità attribuiti allo spirito di
tirannide dei re, non dei patrizi.
Nella mancanza delle leggi penali e nell'insufficienza delle azioni
civili, la pace e la giustizia della città erano imperfettamente
mantenute dalla giurisdizione privata de' cittadini. I malfattori che
riempiono le nostre carceri, sono il rifiuto della società, e si può
comunemente ascrivere ad ignoranza, a povertà ed a brutali appetiti quei
delitti di cui sostengon la pena. Per commettere impunemente simili
enormità, un vile plebeo poteva rivocar il sacro carattere di membro
della Repubblica ed abusarne: ma sulla prova od anche sul sospetto del
delitto, lo schiavo o lo straniero veniva attaccato ad una croce, e
questa rigida e sommaria giustizia si poteva esercitare senza
impedimento sopra la massima parte del popol minuto di Roma. Ogni
famiglia conteneva un tribunale domestico, il quale non era limitato,
come quello del Pretore, alla cognizione delle azioni esterne: la
disciplina dell'educazione inculcava massime ed abitudini di virtù; ed
il padre Romano era mallevadore verso lo Stato dei costumi de' suoi
figliuoli, poichè disponeva egli senza appello della vita, della libertà
e dell'eredità loro. In certi frangenti, il cittadino aveva autorità di
vendicare i suoi torti privati od i pubblici. Il consentimento delle
leggi giudaiche, ateniesi e romane permetteva di ammazzare il ladrone
notturno; ma in chiaro giorno non era lecito di spegnerlo senza che si
avesse una qualche prova di pericolo. Chiunque sorprendeva un adultero
nel suo letto nuziale, poteva liberamente dare sfogo alla sua
vendetta[375]. La provocazione scusava il più sanguinoso o fiero
oltraggio[376], nè fu prima del Regno di Augusto che il marito venne
ridotto a pesare il grado dell'offensore, ed il padre condannato a
sacrificare la sua figlia, insieme col ribaldo suo seduttore. Dopo la
cacciata dei Re, l'ambizioso Romano che avesse ardito di assumere il
titolo, o d'imitare la tirannide loro, era consacrato ai Numi Infernali.
Qualunque de' suoi concittadini aveva la spada della giustizia in sua
mano; e l'azione di Bruto, benchè contraria alla gratitudine ed alla
prudenza, era anticipatamente santificata dal giudizio della sua
patria[377]. La barbara consuetudine di portar armi in seno alla
pace[378] e le sanguinose massime dell'onore erano sconosciute ai
Romani; e, per lo spazio dei due secoli più puri, dallo stabilimento
dell'egual libertà sino al fine delle guerre Puniche, la Città non fu
mai perturbata da sedizioni, e di rado fu contaminata da atroci delitti.
Allor quando le fazioni domestiche e la dominazione al di fuori ebbero
infiammato ogni vizio, più vivamente si sentì la mancanza delle leggi
penali. Al tempo di Cicerone, ogni cittadino privato godeva il
privilegio dell'anarchia: ogni ministro della Repubblica poteva
innalzare le ambiziose sue mire sino alla regale potenza, e lode tanto
maggiore meritavano le loro virtù, in quanto ch'erano gli spontanei
frutti della natura o della filosofia. Verre, tiranno della Sicilia, poi
che s'ebbe per tre anni saziato di libidine, di rapina e di crudeltà,
non potè esser citato in giudizio che per la restituzione pecuniaria di
trecentomila lire sterline, e tale fu la moderazione delle leggi, de'
giudici e forse dell'accusatore medesimo[379] che col rifondere una
tredicesima parte del suo bottino, fu concesso a Verre di ritirarsi in
un esilio placido e voluttuoso[380].
Il primo imperfetto tentativo di ristabilire la proporzione tra i
delitti e le pene fu l'opera del Dittator Silla, il quale in mezzo al
sanguinolento trionfo, aspirò a reprimere la licenza, anzi che ad
opprimere la libertà de' Romani. Egli si recò a gloria l'arbitraria
proscrizione di quattromila settecento cittadini[381]. Ma nel carattere
di legislatore, rispettò i pregiudizj de' tempi; ed in luogo di
profferire una sentenza di morte contra il ladro o l'assassino, contra
il generale che dava un esercito in mano al nemico, o il magistrato che
dilapidava una provincia, Silla contentossi di aggravare le
condannazioni pecuniarie colla pena dell'esilio, o parlando secondo lo
statuto, coll'interdetto del fuoco e dell'acqua. La legge Cornelia, poi
la Pompeia e la Giulia, introdussero un nuovo sistema di giurisprudenza
criminale[382], e gl'Imperatori, da Augusto sino a Giustiniano, velarono
il crescente rigore di quelle leggi sotto i nomi de' loro primitivi
autori. Ma l'invenzione e l'uso frequente delle pene straordinarie,
derivava dal desiderio di estendere e di occultare i progressi del
dispotismo. Nella condanna degl'illustri Romani, il Senato sempre
mostravasi presto a confondere, il potere giudiciale col legislativo,
per secondare la volontà de' suoi padroni. Spettava ai governatori il
dovere di mantenere la pace della loro provincia, coll'arbitraria e
rigorosa amministrazione della giustizia. La libertà di Roma si dilegua
nell'estension dell'Impero, ed il malfattore Spagnuolo che invocò il
privilegio di un Romano, fu sollevato per comando di Galba, sopra una
croce più bella e più alta[383]. I rescritti, che partivan dal trono,
decidevano di tempo in tempo le questioni che per la novità ed
importanza loro parevano eccedere l'autorità e il discernimento di un
proconsolo. La deportazione ed il taglio del capo erano riserbate per le
persone di onorevol grado, i delinquenti più bassi venivano impiccati od
arsi, o sepolti nelle miniere, od esposti alle fiere dell'anfiteatro.
S'inseguivano i ladroni armati, e si estirpavano come nemici della
società; si guardava l'abigeato come un capitale delitto[384], ma il
semplice furto non si considerava che per un'ingiuria meramente civile e
privata. I gradi della colpa, ed i modi della pena troppo spesso
determinavansi dalla discrezione delle autorità, ed i sudditi mal
conoscevano i pericoli legali a cui potevano andar incontro in ogni
azione del viver loro.
I peccati, i vizj, i delitti sono gli obbietti della teologia,
dell'etica e della giurisprudenza. Ogni volta che i loro giudizj
concordano, essi scambievolmente si avvalorano; ma qualor differiscono,
un prudente legislatore pesa il delitto, e stabilisce il castigo secondo
la misura dell'ingiuria sociale. Su questo principio, il più temerario
assalto contro la vita e la proprietà di un cittadino privato, si
giudica meno atroce che il delitto di tradimento o di ribellione, che
lede la maestà della Repubblica. Gli ossequiosi giuristi con unanime
voce profferirono che la Repubblica è contenuta nella persona del suo
Capo; ed il brando della legge Giulia fu affilato dall'incessante
diligenza degli Imperatori. Il commercio licenzioso de' sessi può
tollerarsi come un impulso di natura, o proibirsi come una fonte di
disordine e di corruzione: ma il buon nome, gli averi, la famiglia del
marito, gravemente sono intaccati dall'adulterio della moglie. Il senno
di Augusto, poi ch'ebbe frenato la libertà di vendicarsi, applicò
l'animavversione delle leggi a questa domestica offesa: e le parti
delinquenti erano condannate al pagamento di grossi danni ed ammende,
indi rilegate in lungo o perpetuo esilio sopra due isole separate[385].
La Religione riprende egualmente l'infedeltà del marito; ma siccome
questa non è accompagnata dagli stessi effetti civili, così la moglie
non ebbe mai facoltà di rivendicare i suoi torti[386], e la distinzione
di semplice o duplice adulterio, così comune e così importante nel gius
canonico, è sconosciuta alla giurisprudenza del Codice e delle Pandette.
Con ripugnanza io prendo e con impazienza mi affretto ad attingere un
vizio più odievole, di cui la modestia rigetta il nome, e la natura
abborisce l'idea. Infettati ne andarono i primi Romani dall'esempio
degli Etruschi[387] e de' Greci[388]; in mezzo al pazzo abuso della
prosperità, e della potenza, insipido parve ogni piacere che fosse
innocente; e la legge Scatinia[389] strappata da un atto di violenza,
insensibilmente cadde abolita pel trapassare degli anni e per la
moltitudine dei rei. Questa legge riguardava lo stupro, e forse la
seduzione di un giovane d'ingenui natali come un'ingiuria personale
ch'essa puniva colla meschina ammenda di diecimila sesterzj, o di
ottanta lire sterline: la resistenza o la vendetta della castità potea
spegnere lo stupratore, ed io sono desideroso di credere che in Roma,
come in Atene, il volontario ed effemminato disertor del suo sesso,
fosse privato degli onori e dei diritti di cittadino[390]. Ma la pratica
del vizio non era sconfortata dalla severità dell'opinione: l'indelebile
macchia di tale nefandità era confusa colle più veniali trasgressioni
della fornicazione e dell'adulterio, nè il turpe amante era esposto allo
stesso disonore ch'egli imprimeva sull'uomo o sulla donna ch'egli facea
partecipe del suo delitto. Da Catullo fino Giovenale[391] i poeti
accusano e celebrano la degenerazione de' tempi; e debolmente si tentò
la riforma dei costumi dalla ragione e dall'autorità de' legisti, sinchè
il più virtuoso de' Cesari proscrisse il peccato contro la natura come
un delitto contro la società[392].
Un nuovo spirito di legislazione, rispettabile perfino ne' suoi errori,
sorse nell'Impero insieme colla religione di Costantino[393]. Le leggi
di Mosè furono ricevute come il divino modello della giustizia, ed i
Principi cristiani adattarono i loro statuti penali ai gradi di
turpitudine morale e religiosa. L'adulterio fu da principio dichiarato
un delitto capitale; la fralezza dei sessi fu assimilata al veneficio od
all'assassinio, all'ammaliamento od al parricidio; le stesse pene furono
applicate alla pederastia attiva e passiva; e tutti i colpevoli, sì di
condizione libera che di servile furono o annegati o decapitati o
gettati vivi fra le fiamme vendicatrici. La comune simpatia degli uomini
risparmiò gli adulteri; ma gli amatori del proprio sesso si videro
perseguitati da una generale e pia indegnazione. Gli impuri costumi
della Grecia prevalevano tuttavia nelle città dell'Asia, ed ogni vizio
era fomentato dal celibato de' monaci e del clero. Giustiniano rallentò
il castigo almeno delle donne infedeli; la sposa colpevole non venne più
condannata che alla solitudine ed al pentimento, ed in capo a due anni
ella poteva esser richiamata tra le braccia di un marito commosso a
perdonare. Ma lo stesso Imperatore si mostrò l'implacabil nemico della
libidine contra natura, e la crudeltà della sua persecuzione appena può
trovare scusa nella purità de' motivi[394]. Infrangendo ogni principio
di giustizia, egli estese ai passati come ai futuri errori l'effetto de'
suoi editti, non concedendo che un breve intervallo per confessarsene e
riceverne il perdono. Penosamente si facea morire il reo con
l'amputazione dello strumento del peccato, o coll'inserimento di
pungenti canne ne' pori e ne' tubi più squisitamente sensivi; e
Giustiniano difendeva la proprietà del supplizio col dire che a'
delinquenti si sarebbero troncate le mani, se fossero stati convinti di
sacrilegio. In un sembiante stato di onta e di agonia, due vescovi,
Isaia di Rodi, e Alessandro di Diospoli, furono trascinati per le
contrade di Costantinopoli, mentre un banditore ad alta voce ammoniva i
loro confratelli ad osservare quella terribil lezione, ed a non
contaminare la santità del loro carattere. Que' prelati erano forse
innocenti. Una sentenza di morte e d'infamia spesso non avea per
fondamento che la debole e sospetta testimonianza di un fanciullo o di
un servo: i giudici presumevan rei que' della fazion verde, i ricchi, ed
i nemici di Teodora, e la pederastia divenne il delitto di coloro a cui
non se ne poteva opporre alcun altro. Un filosofo francese[395] ha con
ardire osservato, che tutto ciò che è secreto sta ravvolto nel dubbio, e
che la tirannide può convertire in suo stromento quell'orrore che
naturalmente al vizio portiamo. Ma la favorevole persuasione in cui è lo
stesso scrittore, che un legislatore possa fidare nel buon gusto e nella
ragione degli uomini, ha pur troppo contro di sè tutto quanto sappiamo
dell'antichità o dell'estensione del male[396].
I liberi cittadini di Atene e di Roma godevano in tutti i casi criminali
l'inestimabile privilegio di essere giudicati dalla patria loro[397]. I.
L'amministrazione della giustizia è il più antico uffizio di un
Principe: i Re di Roma l'esercitarono, e Tarquinio ne abusò: egli solo,
senza legge o consiglio, proferiva la sua arbitraria sentenza. I primi
Consoli succederono a questa regale prerogativa: ma il sacro diritto di
appello tosto abolì la giurisdizione de' magistrati, e tutte le cause
pubbliche furono decise dal supremo tribunale del popolo. Ma una rozza
democrazia, che si aderge sopra le forme, troppo spesso disdegna gli
essenziali principj della giustizia. L'orgoglio dal dispotismo fu
invelenito dall'invidia plebea, e gli eroi di Atene poterono alle volte
invidiare la felicità de' Persiani il cui destino non dipendeva che dal
capriccio di un solo tiranno. Alcuni salutari freni che il Popolo impose
alle proprie passioni, furono ad un tempo stesso la cagione e l'effetto
della gravità e della moderazione dei Romani. Ai soli magistrati fu
compartito il diritto di accusa. Un voto di trentacinque tribù poteva
infliggere una multa; ma l'inquisizione di tutti i delitti capitali con
una legge fondamentale fu riserbata all'assemblea delle centurie, ove il
peso dell'influenza e della proprietà doveva infallibilmente
preponderare. S'interposero manifesti ed aggiornamenti iterati, affinchè
la preoccupazione ed il risentimento avessero agio a calmarsi. Un
augurio giunto in buon tempo, l'opposizione di un tribuno potevano
annullare tutto il processo, e quelle informazioni avanti il popolo
erano comunemente meno formidabili all'innocenza che favorevoli al
delitto. Ma tale unione del potere giudiziario e del legislativo
lasciava in dubbio se l'accusato fosse assolto, o se ricevesse il
perdono; e nella difesa di un illustre cliente gli oratori di Roma e di
Atene rivolgevano i loro argomenti alla politica ed alla benevolenza,
non meno che alla giustizia del loro sovrano. II. La cura di convocare i
cittadini pel processo di ogni reo divenne sempre più difficile a misura
che i cittadini ed i rei continuamente si moltiplicavano, onde si adottò
il pronto spediente di delegare la giurisdizione del popolo ai
magistrati ordinarj, ovvero ad _inquisitori_ straordinarj. Nei primi
tempi, furono rari ed accidentali questi giudizj. Nel principio del
settimo secolo di Roma essi divenner perpetui: ogni anno si assegnava a
quattro Pretori il potere di sedere in giudizio e giudicare le gravi
offese di tradimento, di estorsione, di peculiato e di corruzione, e
Silla aggiunse nuovi Pretori e nuovi esami per que' delitti che più
direttamente intaccano la sicurezza degl'individui. Questi _inquisitori_
preparavano e dirigevano il processo, ma essi non potevano che
pronunciare le sentenze della pluralità dei _giudici_, i quali con
qualche cecità e maggior pregiudizio furono paragonati ai Giurati
inglesi[398]. Il Pretore formava ogni anno una lista di provetti e
rispettabili cittadini che sostenessero queste importanti ma penose
funzioni. Dopo molti dibattimenti costituzionali, essi vennero scelti in
egual numero dal senato, dall'ordine equestre e dal popolo: se ne
assegnavano quattrocentocinquanta per ogni questione, e sì differenti
ruoli o decurie di giudici dovevano contenere i nomi di più migliaia di
Romani, che rappresentavano la giudiciale autorità dello Stato. In ogni
causa particolare, se ne traeva un numero sufficiente dall'urna, un
giuramento ne affermava l'integrità; il modo di dire i suffragj ne
assicurava l'indipendenza; il sospetto di parzialità era tolto dal
reciproco diritto di ricusare che aveano l'accusato e l'accusatore; ed i
giudici di Milone, colla rimozione di quindici per parte, furono ridotti
a cinquanta ed una voce o tavoletta di assoluzione, di condanna o di
presunzione favorevole[399]. III. Il pretore della città, nella sua
giurisdizione civile, era veramente un giudice, e quasi un legislatore;
ma tosto ch'egli avea prescritto l'azione della legge, spesso si
riferiva a un delegato per la determinazione del fatto. Col crescere dei
processi legali, il tribunale de' centumviri, a cui egli presiedeva,
crebbe in riputazione ed in autorità. Ma sia ch'egli agisse solo, ovvero
col parere del suo consiglio, si potevano affidare i più assoluti poteri
ad un magistrato che ogni anno veniva scelto dalle voci del popolo. Le
norme o le precauzioni della libertà hanno richiesto qualche
spiegazione; l'ordine del dispotismo è semplice e senza vita. Avanti
l'età di Giustiniano o forse di Diocleziano, le decurie de' giudici
Romani erano scadute in un titolo vano; si poteva accettare o spiegar
l'umile avviso degli assessori; ed in ogni tribunale la giurisdizione
civile e la criminale erano amministrate da un solo magistrato, il quale
era levato in carica o licenziato dal suo posto secondo il piacimento
dell'Imperatore.
Un Romano, accusato di qualche delitto capitale, potea prevenire la
sentenza della legge coll'esilio volontario o colla morte. Sinchè
legalmente fosse provata la sua reità, se ne presumea l'innocenza, e la
sua persona era libera: sinchè i voti dell'ultima Centuria fossero
noverati e banditi, egli potea placidamente ritirarsi in una delle
alleate città dell'Italia, della Grecia o dell'Asia[400]. Mediante
questa morte civile, la sua vita e le sue sostanze erano salve, almeno
pe' suoi figliuoli; ed egli poteva ancora viver felice in mezzo a
qualunque godimento della ragione o de' sensi, se una mente avvezza
all'ambizioso tumulto di Roma, era atta a sopportare l'uniformità ed il
silenzio di Rodi o di Atene. Di un più ardito sforzo era d'uopo per
sottrarsi alla tirannia de' Cesari; ma familiare erasi fatto questo
sforzo per le massime degli Stoici, l'esempio de' più valorosi Romani ed
i legali incoraggiamenti del suicidio. I corpi de' rei condannati erano
esposti alla pubblica ignominia, ed i loro figliuoli, male più greve
ancora, erano ridotti a povertà per la confiscazione de' loro beni. Ma
se le vittime di Tiberio e di Nerone anticipavano il decreto del
Principe o del Senato, il coraggio e la diligenza loro aveano per
ricompensa l'applauso del Pubblico, i decenti onori della sepoltura, e
la validità de' lor testamenti[401]. La raffinata avarizia e crudeltà di
Domiziano pare ch'abbia tolto agl'infelici, che immolava, quest'ultima
consolazione, ed essa fu negata anche dalla stessa clemenza degli
Antonini. Una morte volontaria, che nel caso di un delitto capitale,
avvenisse tra l'accusa e la sentenza, era reputata come la confessione
della reità, e l'inumano fisco sequestrava le spoglie del
trapassato[402]. Nondimeno i giuristi hanno sempre rispettato il diritto
naturale che ha un cittadino di disporre della sua vita; e l'obbrobrio
dopo morte, inventato da Tarquinio[403] per frenare la disperazione de'
suoi sudditi, non fu mai fatto rivivere od imitato da' tiranni che gli
vennero dietro. Tutte le potestà di questo mondo hanno perduto il loro
dominio sopra di colui ch'è deliberato a morire; nè il suo braccio esser
può rattenuto, che dal religioso timore di uno stato avvenire. Virgilio
ripone i suicidi tra gli sventurati, anzichè tra i colpevoli[404]; e le
favole poetiche delle tenebre inferne non potevano seriamente influire
sulla fede o sulla pratica del genere umano. Ma i precetti del Vangelo o
della Chiesa hanno finalmente imposto una pia servitù agli animi de'
Cristiani, condannandoli ad aspettare, senza lagnarsi, l'ultimo colpo
della malattia o del carnefice.
Gli statuti penali occupano uno spazio assai piccolo ne' sessantadue
libri del Codice e delle Pandette, ed in tutti i processi della
giustizia, la vita o la morte di un cittadino vien determinata con meno
di precauzione e d'indugio che non la più ordinaria questione di un
contratto o di un'eredità. Questa singolare distinzione, benchè qualche
cosa si voglia concedere all'urgente bisogno di difendere la pace della
società, deriva dalla natura della giurisprudenza criminale e civile. I
doveri che abbiam collo Stato sono semplici ed uniformi, la legge, per
cui il reo vien condannato, è scritta, non sul bronzo o sul marmo, ma
sulla coscienza di esso, e dalla testimonianza di un solo fatto, il suo
delitto comunemente è provato. Ma infinite e varie sono le relazioni che
abbiamo un coll'altro: le ingiurie, i beneficj, le promesse creano,
annullano e modificano le nostre obbligazioni, e l'interpretazione dei
contratti volontarj e de' testamenti, che dettati sono spesso della
frode e dall'ignoranza, porge un lungo e faticoso esercizio alla
sagacità del giudice. L'estensione del commercio e quella dello Stato
moltiplicano le faccende della vita, e la residenza delle parti nelle
distanti province dell'Impero, partorisce dubbj, dilazioni ed
inevitabili appelli dal magistrato locale al supremo. Giustiniano,
imperator Greco di Costantinopoli e dell'Oriente, era il successore,
secondo la legge, del pastore Latino il quale avea piantato una colonia
sulle rive del Tevere. In un periodo di tredici secoli, le leggi aveano
con ripugnanza seguito le mutazioni del governo e de' costumi; ed il
lodevole desiderio di conciliare i nomi antichi colle istituzioni
recenti distrasse l'armonia, ed accrebbe la grandezza dell'oscuro ed
irregolare sistema. Le leggi che scusano in ogni occasione l'ignoranza
de' loro sudditi, confessano la propria loro imperfezione; la
giurisprudenza civile, come compendiata fu da Giustiniano, continuò ad
essere una scienza misteriosa ed un profittevol traffico, e l'ingenita
perplessità dello studio fu avvolta in tenebre dieci volte più dense
dalla privata industria dei pratichisti. Le spese del processo sovente
sorpassavano il valore della cosa in litigio, e i diritti più manifesti
erano lasciati in abbandono per la povertà o prudenza delle parti. Una
giustizia sì dispendiosa può tendere ad abbattere l'amore del litigare,
ma la disugualità de' vantaggi non serve che ad accrescere l'influenza
del ricco, e ad aggravare la miseria del povero. Mercè di questo
dilatorio e costoso modo di procedere, il litigante dovizioso ottiene un
profitto più certo di quello che sperar potrebbe dall'accidentale
corruzione del suo giudice. L'esperienza di un abuso da cui il nostro
secolo od il nostro paese non vanno perfettamente esenti, può talvolta
provocare un generoso sdegno, e trarre dal cuore il troppo affrettato
desiderio di scambiare l'elaborata nostra giurisprudenza co' semplici e
sommarj decreti di un Cadì Turco. Ma una riflessione più tranquilla ci
conduce a vedere che tali forme e dilazioni son necessarie a difendere
la persona e la proprietà de' cittadini; che l'autorità discretiva del
giudice è il primo stromento della tirannide, e che le leggi di un
popolo libero debbono prevedere e determinare ogni questione, la quale
possa probabilmente sorgere nell'esercizio del potere e nelle
transazioni dell'industria. Ma il governo di Giustiniano congiungeva i
mali della libertà e del servaggio, ed i Romani erano oppressi ad un
tempo dalla moltiplicità delle leggi, e dall'arbitraria volontà del loro
signore.