L'esperienza ha provato che i Selvaggi sono i tiranni del sesso

femminile, e che la condizione delle donne viene d'ordinario raddolcita

dal raffinarsi del viver sociale. Allettato dalla speranza di ottenere

una progenie robusta, Licurgo aveva differito l'epoca del matrimonio;

essa fu determinata da Numa alla tenera età di dodici anni, affinchè il

marito Romano potesse educare a suo talento una pura ed obbediente

verginella[310]. Secondo l'uso dell'antichità questi comprava la sua

sposa da' parenti di lei, ed ella compiva la _coenzione_,

coll'acquistare, pagando tre monete di rame, il diritto d'entrar nella

casa e la tutela delle domestiche Deità del consorte. I Pontefici

offerivano un sacrifizio di frutta, in presenza di dieci testimoni: le

parti contraenti sedevano sulla stessa pelle d'agnello; essi mangiavano

una focaccia salata di farro e di riso, e questa confarrazione[311], che

dinotava l'antico cibo usato in Italia, serviva qual emblema della

mistica loro congiunzione di mente e di corpo. Ma dal lato della donna,

questa unione era rigorosa e disuguale; ed ella rinunziava il nome ed il

culto della casa paterna, per abbracciare una nuova servitù, decorata

soltanto col titolo di adozione. Una finzione della legge, nè

ragionevole, nè elegante, conferiva alla madre di famiglia (suo vero

nome[312]) gli strani caratteri di sorella de' suoi propri figli, e di

figlia del suo marito o padrone, il quale era investito della pienezza

del potere paterno. Il giudizio od il capriccio del marito approvava, o

biasimava, o puniva la condotta della sua moglie. Egli esercitava il

diritto di vita e di morte; ed era convenuto che nei casi di adulterio o

di ubbriachezza la pena di morte si poteva convenientemente

applicare[313]. Essa acquistava ed ereditava a solo profitto del suo

signore; e così chiaramente una donna era definita non come una

_persona_ ma come una _cosa_, che mancando il titolo originale, si potea

reclamarla, come gli altri immobili, stante l'uso ed il possesso di un

anno intero. A Roma, il dovere coniugale, che le leggi Ateniesi e

Giudaiche così scrupolosamente aveano determinato[314], dipendeva dalla

volontà del marito: ma sconosciuta era la poligamia, ed egli mai non

poteva ammettere nel suo talamo una più bella o più favorita compagna.

Dopo i trionfi punici, le matrone di Roma aspirarono ai benefizj comuni

di una libera e potente Repubblica: appagati furono i lor desiderj

dall'indulgenza dei padri e degli amanti, e la gravità di Catone il

censore indarno fece argine alla loro ambizione[315]. Esse si sciolsero

dalle solennità delle prische nozze, disfecero la prescrizione annua

mediante un'assenza di tre giorni, e senza perdere il nome o

l'independenza loro sottoscrissero i liberali e definiti termini di un

contratto di matrimonio. Esse comunicarono l'uso ma si assicurarono la

proprietà dei privati lor beni; la sostanza di una moglie non si potè

più alienare od impegnare da un prodigo marito. La gelosia delle leggi

proibì ai conjugi le donazioni reciproche, e la cattiva condotta di una

delle parti potè porgere, sotto un altro nome, argomento ad un'azione di

furto. A questo libero e volontario contratto più non tornarono

essenziali i riti religiosi e civili; e, tra persone di un grado eguale,

l'apparente comunità della vita, reputossi una prova sufficiente del

loro connubio. La dignità del matrimonio fu poi restituita in fiore dai

Cristiani, i quali derivavano ogni grazia spirituale dalle preghiere dei

fedeli e dalla benedizione del prete o del Vescovo. Le tradizioni della

Sinagoga, i precetti del Vangelo, i canoni dei sinodi generali o

provinciali[316] regolarono l'origine, la validità e i doveri di questa

sacra instituzione; e la coscienza de' Cristiani fu tenuta a freno dai

decreti e dalle censure dei loro direttori ecclesiastici. Non pertanto,

i magistrati di Giustiniano non andavano soggetti all'autorità della

chiesa. L'Imperatore consultò i giuristi miscredenti dell'antichità, e

la scelta delle leggi matrimoniali nel Codice e nelle Pandette è

determinata dai terrestri motivi di giustizia e di politica, e dalla

naturale libertà dei due sessi[317].

Oltre l'assenso delle parti, essenza di ogni contratto ragionevole, il

matrimonio appo i Romani richiedeva la preventiva approvazione dei

parenti. Un padre potea, per qualche legge recente, essere obbligato a

provvedere ai bisogni di una zitella matura; ma lo stesso stato

d'insania non veniva generalmente riputato bastante a togliere la

necessità del suo consentimento. Le cagioni dello scioglimento del

matrimonio hanno variato presso i Romani[318]; ma il più solenne

sacramento, la confarrazione stessa, si potea mai sempre distruggere col

mezzo di riti di una contraria tendenza. Nei primi secoli, il padre di

una famiglia era padrone di vendere i suoi figliuoli, e la sua moglie

era compresa nel numero di essi. Questo giudice domestico potea

pronunziare la morte della colpevole, o con più clemenza cacciarla dal

suo letto e dalla sua casa: ma la schiavitù della donna infelice era

senza speranza e perpetua, a meno che per sua propria convenienza egli

volesse usare le maschili prerogative del divorzio. Si largirono i più

vivi elogj alla virtù dei Romani, che si astennero oltre cinquecent'anni

dall'esercizio di questo allettante privilegio[319]: ma lo stesso fatto

mette all'aperto i termini disuguali di una congiunzione in cui lo

schiavo non aveva il diritto di rinunziare il suo tiranno, ed il tiranno

non aveva la volontà di abbandonare il suo schiavo. Allor quando le

matrone Romane divennero le eguali e volontarie compagne dei loro

padroni, s'introdusse una nuova giurisprudenza, ed il matrimonio, come

le altre società potè disciogliersi mediante l'abdicazione di uno dei

compagni. In tre secoli di prosperità e di corruzione questo principio

ampliossi al segno che frequente la pratica e pernicioso ne divenne

l'abuso. La passione, l'interesse od il capriccio suggerivano ogni

giorno motivo di sciorre i legami del matrimonio. Una parola, un segno,

un messaggio, una lettera, l'ambasciata di un liberto, dichiaravano la

separazione; e il più tenero dei vincoli umani fu abbassato fino a

divenire una passaggiera società di piacere o di profitto. Secondo le

varie condizioni della vita, i due sessi alternamente provarono la

vergogna e l'oltraggio. Una moglie incostante trasportava le sue

ricchezze in una nuova famiglia, abbandonando una numerosa e forse

spuria progenie alla paterna autorità ed alle cure dell'ultimo suo

marito; una donna, venuta vergine e bella alle nozze, potea esser

rimandata nel mondo vecchia, povera e senza amici; ma la ripugnanza dei

Romani, quando furono stimolati al matrimonio da Augusto, bastevolmente

ci fa vedere che le instituzioni predominanti erano meno favorevoli ai

maschi. Una speciosa teoria vien confutata da questo libero e perfetto

sperimento, il qual dimostra che la libertà del divorzio non

contribuisce a renderci felici e virtuosi. La facilità della separazione

distrugge ogni confidenza reciproca ed inasprisce ogni più lieve

sconcordia. La minuta differenza che corre tra un marito ed uno

straniero, potendo facilmente esser tolta di mezzo, si può anche più

facilmente obbliare; e la matrona, che in cinque anni ha il cuore di

sottoporsi agli abbracciamenti di otto mariti, dee cessare di avere in

rispetto la castità di se stessa[320].

Insufficienti rimedj seguitarono, con lontani e tardi passi il rapido

andamento del male. Il culto antico dei Romani presentava una Dea

particolare intesa ad ascoltare e pacificar le querele de' coniugi; ma

l'epiteto di _Viriplaca_[321] la placatrice dei mariti, troppo

chiaramente denota da qual parte si dovesse aspettar sempre la

sommissione ed il pentimento. Ogni azione di un cittadino era soggetta

al giudizio dei Censori. Il primo che usò il privilegio del divorzio,

espose, per loro comandamento, le ragioni del suo procedere[322]; ed un

Senatore fu espulso per aver rimandato vergine la sua moglie, senza

darne contezza a' suoi amici, o prenderne consiglio. Ogni volta che

s'intentava un processo per restituzione di dote, _il Pretore_, come

guardiano dell'equità, esaminava la cagione ed il carattere delle parti,

e con moderazione piegava la bilancia in favore della parte innocente ed

offesa. Augusto, il quale collegava i poteri di entrambi i magistrati,

adottò i differenti loro modi di reprimere o di punire la licenza del

divorzio[323]. Si chiedeva la presenza di sette testimonj Romani per

convalidare questo atto solenne e deliberato: se il marito s'era

diportato male verso la moglie, in vece di ottenere la dilazione di due

anni, era astretto a rifonder la dote immantinente o nello spazio di sei

mesi: ma se intaccare ei poteva i costumi della moglie, questa scontava

la sua colpa o la sua leggerezza colla perdita della sesta o dell'ottava

parte della sua dote. I Principi Cristiani furono i primi che

specificassero le giuste cagioni di un divorzio privato; le istituzioni

loro, da Costantino fino a Giustiniano, sembrano ondeggiare tra il

costume dell'Impero e i desiderj della Chiesa[324]; e l'autore delle

Novelle troppo frequentemente riforma la giurisprudenza del Codice e

delle Pandette. Secondo le leggi più rigorose, una moglie era condannata

a sopportare un giuocatore, un bevitore, un dissoluto, purchè questi non

fosse reo di omicidio, di avvelenamento, o di sacrilegio; ne' quali casi

il matrimonio avrebbe dovuto, a quanto sembra, venir disciolto dalla

mano del carnefice. Ma il sacro diritto del marito invariabilmente era

mantenuto per liberare il suo nome e la sua famiglia dall'obbrobrio

dell'adulterio. Successivi regolamenti abbreviarono ed ampliarono la

lista dei peccati mortali, sì mascolini che femminili, e si convenne che

gli ostacoli di un'impotenza incurabile, di una lunga assenza e della

professione monastica fossero atti a rescindere l'obbligazione

matrimoniale. Chiunque trasgrediva la legge, andava soggetto a varie e

gravi penalità. Si toglieva alla donna ogni sua ricchezza ed ornamento,

senza eccettuarne il ferrino de' capelli: se l'uomo introduceva una

nuova sposa nel suo letto, ogni sostanza di costei si potea legalmente

staggire dalla vendetta della moglie esiliata. La confiscazione si

commutava alle volte in una multa; la multa era talvolta aggravata dalla

relegazione in un'isola o dal confino in un monastero: la parte offesa

veniva affrancata dai vincoli del matrimonio; ma il colpevole, per tutta

la sua vita o per un termine d'anni, non poteva passare ad altre nozze.

Il successore di Giustiniano porse orecchio alle preghiere degli

sventurati suoi sudditi e ristabilì la libertà del divorzio, mediante il

mutuo consenso: unanimi furono i giureconsulti[325], ma divisi di parere

i teologi[326], e l'ambigua parola che contiene il precetto di Cristo,

si piega a tutte le interpretazioni che possa chiedere la sapienza di un

legislatore.

Molti impedimenti naturali e civili ristringevano, appo i Romani, la

libertà dell'amore e del matrimonio. Un istinto, quasi innato ed

universale, pare proibire il commercio incestuoso[327] de' padri e de'

figli, nella serie infinita delle generazioni ascendenti o discendenti.

Quanto ai rami obbliqui e collaterali, la natura è indifferente, la

ragione è muta, vario ed arbitrario è il costume. Nell'Egitto si

ammetteva, senza scrupolo ed eccezione, il matrimonio tra fratelli e

sorelle; uno Spartano poteva sposare la figlia di suo padre, un Ateniese

quella di sua madre, e le nozze di uno zio colla sua nipote erano

applaudite in Atene come una venturosa unione de' congiunti più cari. I

legislatori di Roma profana non si lasciarono mai trarre dall'interesse

o dalla superstizione a moltiplicare i gradi proibiti. Ma

inflessibilmente essi condannarono il matrimonio tra fratelli e sorelle,

stettero dubbiosi se lo stesso interdetto colpisse i cugini primi,

rispettarono il carattere paterno delle zie e de' zii, e trattarono

l'affinità e l'adozione come una giusta imitazione dei legami del

sangue. Secondo le superbe massime della Repubblica, non si poteva

contrarre un matrimonio legittimo che tra Cittadini liberi; richiedevasi

un'estrazione onorevole od almeno ingenua per la sposa di un Senatore:

ma il sangue dei Re mai non potea mescolarsi in legittime nozze col

sangue di un Romano: ed il nome di straniere umiliò Cleopatra e

Berenice[328] a vivere le concubine[329] di Marc'Antonio e di Tito.

Questa appellazione, così oltraggiosa alla maestà, non si potea però

veramente senza indulgenza applicare ai costumi di quelle Orientali

Reine. Una Concubina, nello stretto senso dei giuristi, era una donna di

nascita servile o plebea, l'unica e fedel compagna di un Cittadino

Romano, il quale continuava a viver celibe. Le leggi riconoscevano ed

approvavano la condizione modesta di lei, posta disotto agli onori di

una moglie, disopra all'infamia di una meretrice. Dai giorni di Augusto

sino al decimo secolo, l'uso di questo maritaggio secondario prevalse,

tanto nell'Occidente che nell'Oriente, e le umili virtù di una Concubina

si preferivano spesso alla pompa ed all'insolenza di una nobil matrona.

I due Antonini, i migliori dei Principi e degli uomini, godettero in

questa congiunzione le dolcezze dell'amor domestico. Imitato ne fu

l'esempio da molti Cittadini che mal sofferivano il celibato, ma non

volevano macchiare il lustro della loro famiglia. Se poi avveniva che

desiderassero di legittimare i loro figliuoli naturali, ciò subitamente

mandavano ad effetto col celebrare le nozze loro insieme con una

compagna di cui avevano già sperimentato la fecondità e la fede[330].

Questo epiteto di naturale distingueva la prole della Concubina dalla

spuria schiatta dell'adulterio, della prostituzione e dell'incesto, a

cui Giustiniano con repugnanza concede i necessarj alimenti, e questi

figli naturali erano soli atti a succedere alla sesta parte delle

facoltà del putativo lor padre. Secondo il rigore della legge, i

bastardi non avevan diritto che al nome ed alla condizione della madre

loro, dalla quale essi traevano il carattere di schiavi, di stranieri, o

di cittadini. Questi rifiuti delle famiglie erano adottati senza

rimprovero come figliuoli dello Stato[331].

Le relazioni di _tutore_ e di _pupillo_, che ingombrano tanto posto

nell'Institute e nelle Pandette[332], sono di natura semplicissima ed

uniforme. La persona e la proprietà di un orfanello dovea sempre esser

commessa alla custodia di qualche assennato amico. Se il padre defunto

non aveva significato la sua scelta, gli agnati o parenti più prossimi

del padre, erano considerati come suoi tutori naturali. Gli Ateniesi

paventavano di esporre il fanciullo al potere di coloro ai quali più

profittevole ne tornava la morte; ma un assioma della giurisprudenza

Romana ha sentenziato che il carico della tutela dee sempre accompagnare

l'emolumento della successione. Se la scelta del padre, e la linea di

consanguinità non somministravano tutore, la nomina del Pretore della

Città o del Presidente della Provincia suppliva al difetto. Ma la

persona che essi nominavano a questo pubblico uffizio potea legalmente

esserne liberata per demenza o cecità, por ignoranza od imperizia, per

antecedente inimicizia od interesse contrario, pel numero de' figliuoli

o delle tutele di cui era già carico, e finalmente per le immunità

concedute alle utili fatiche de' magistrati, de' legisti, de' medici e

de' professori. Sinchè il fanciullo potesse parlare e pensare,

rappresentato egli era dal tutore, l'autorità del quale non cessava che

all'arrivo della pubertà. Senza il consentimento del tutore nessun atto

del pupillo poteva obbligarlo in suo pregiudizio, benchè obbligasse gli

altri in suo benefizio. È inutile di osservare che il tutore spesso dava

sicurtà, e sempre rendeva i conti, e che la mancanza di sollecitudine o

d'integrità lo esponeva ad un processo civile e quasi criminale, per la

violazione di questo sacro deposito. Gli anni della pubertà si erano

sconsigliatamente determinati a quattordici dai giureconsulti, ma

siccome le facoltà della mente maturano più tardi che quelle del corpo,

s'instituiva un curatore per difendere le sostanze di un giovane Romano

dalla sua propria inesperienza e dalle ferventi passioni. Il curatore

era stato da principio un custode, stabilito dal Pretore per salvare una

famiglia dal cieco scialacquamento di qualche prodigo o disennato; le

leggi obbligarono poscia il minore a richiedere una simile protezione,

senza la quale non erano validi i suoi atti, sintanto che avesse

venticinque anni compiti. Condannate eran le donne alla perpetua tutoria

dei padri, dei mariti o dei tutori; un sesso, creato per piacere ed

obbedire, supponevasi che mai non avesse aggiunto l'età della ragione e

dell'esperienza. Tale almeno era il rigido ed altero spirito della legge

antica, la quale appoco appoco s'era andata mitigando prima del tempo di

Giustiniano.

II. L'originale diritto di proprietà non può giustificarsi che

per l'accidente od il merito dell'occupazione anteriore; e su

questo fondamento saviamente è stabilito dalla filosofia dei

giureconsulti[333]. Il selvaggio che scava un albero, conficca una

pietra aguzza in un manico di legno o adatta una corda a un ramo

elastico, diviene nello stato di natura, il giusto proprietario della

canoa, dell'accetta e dell'arco. Comuni a tutti erano i materiali; la

nuova forma, prodotto del suo tempo e della sua semplice industria,

appartiene unicamente a lui solo. Gli affamati fratelli non possono,

senza un sentimento della propria loro ingiustizia, strappar di mano al

cacciatore la preda delle foreste, ch'egli ha cotto od ucciso colla

personale sua forza e destrezza. Se la provvida cura di esso conserva e

moltiplica i mansueti animali, la cui trattabil natura è suscettiva di

educazione, un perpetuo diritto egli acquista all'uso ed al servizio

della numerosa lor razza, che ritrae l'esistenza dall'opera sua. Se egli

chiude e coltiva un campo per alimentar se stesso ed i suoi, e converte

uno steril deserto in un fertil terreno, la semente, il concime, il

lavoro, creano un nuovo valore, e le fatiche di tutto l'anno penosamente

gli guadagnano il guiderdon delle messi. Negli stati successivi della

società il cacciatore, il pastore, l'agricoltore, possono difendere ciò

che posseggono colla forza di due ragioni che vivamente parlano ai

sentimenti dell'animo umano; vale a dire che quanto essi posseggono è il

frutto della industria loro; e che ogni uomo il quale porti invidia alla

loro felicità, può procacciarsi eguali beni mediante l'esercizio di

un'ugual diligenza. Tale, per dire il vero, può essere la libertà e la

prosperità di una piccola colonia, piantata sopra un'isola fertile. Ma

la colonia moltiplica, mentre lo spazio sempre rimane lo stesso: gli

audaci e gli scaltri si fanno padroni assoluti dei comuni diritti,

retaggio eguale di tutti gli uomini; ogni campo, ogni selva vien

circoscritta dai limiti di un padrone geloso, e particolar lode è dovuta

alla giurisprudenza Romana, la quale attribuisce al primo occupante il

diritto sovra tutti gli animali selvaggi della terra, dell'aria e

dell'acqua. Nel progresso dall'equità primitiva alla finale ingiustizia,

taciti sono i passi, quasi impercettibile l'ombra, e l'assoluto

monopolio vien difeso da leggi positive e da un'artificiale ragione.

L'attivo insaziabil principio dell'amor proprio può solo provvedere

alimento alle arti della vita e salario all'industria, e tosto che il

governo civile e la proprietà esclusiva si sono introdotti, essi

diventano necessari all'esistenza della schiatta umana. Fuori che nelle

singolari instituzioni di Sparta, i legislatori più saggi hanno

disapprovato la legge agraria come un'innovazione falsa e pericolosa.

Appresso i Romani l'enorme sproporzione delle ricchezze oltrepassò gli

ideali termini di una tradizione dubbiosa, e di uno statuto andato in

disuso. Secondo la tradizione, il più povero seguace di Romolo aveva

avuto in dono la perpetua proprietà di due _jugeri_[334]: lo statuto

ristrigneva i Cittadini più ricchi a non possedere più di cinquecento

jugeri, ossia trecento e dodici acri Inglesi. Il territorio di Roma non

consisteva originariamente che in alcune miglia di bosco e di prato,

lungo le rive del Tevere; e la permutazione domestica nulla poteva

aggiungere al fondo nazionale. Ma i beni di un estero o di un nemico

erano legittimamente esposti al primo occupante ostile; la Città si

arricchì mediante il profittevole commercio della guerra; ed il sangue

de' suoi figli fu il solo prezzo che ella pagasse per le gregge de'

Volsci, gli schiavi della Britannia, le gemme e l'oro dei Regni

dell'Asia. Nella favella della giurisprudenza antica che era caduta in

corruzione e dimenticanza avanti l'età di Giustiniano, queste spoglie

erano distinte col nome di _Manceps_ o Mancipio, prese colle mani, ed

ogni volta che venivano vendute od _emancipate_, il compratore

richiedeva qualche assicuranza che erano state la proprietà di un nemico

e non di un concittadino[335]. Un cittadino non poteva perdere i suoi

diritti sopra un terreno che coll'abbandonarlo; e subito che il terreno

aveva un certo valore, difficilmente si presumeva quell'abbandono. Non

pertanto, secondo la legge delle Dodici Tavole, una prescrizione di un

anno pei mobili, e di due anni per gl'immobili aboliva il titolo

dell'antico padrone, ove però il possessore presente gli avesse

acquistati mediante una ragionevole transazione dalla persona che egli

credeva esserne il proprietario legittimo[336]. Una sì fatta ingiustizia

di buona coscienza, senza alcuna mescolanza di frode o di forza, di rado

poteva danneggiare i membri di una piccola Repubblica; ma i varj periodi

di tre, di dieci, o di vent'anni, determinati da Giustiniano, sono più

convenienti all'ampiezza di un grande Impero. Solo relativamente al

tempo stabilito per la prescrizione, i giuristi fanno la distinzione di

beni reali e di beni personali, e l'idea generale che hanno sulla

proprietà è quella di un dominio semplice, uniforme ed assoluto. I

professori di giurisprudenza copiosamente spiegano le subordinate

eccezioni di _uso_, di _usufrutto_,[337], di _servitù_[338], imposte a

benefizio di un vicino sopra le terre, e le case. Con metafisica

sottigliezza essi pure indagano i diritti di proprietà, in quanto sono

alterati dal mescolamento, dalla divisione, o dalla trasformazione delle

sostanze.

Il diritto personale del primo proprietario dee terminare insieme colla

sua vita: ma la possessione, senza alcuna apparenza di cambiamento,

pacificamente si continua ne' suoi figliuoli, sozj de' suoi lavori, e

partecipi delle sue dovizie. Questo naturale retaggio è stato protetto

dai legislatori di tutti i climi e di tutte le età, ed il padre viene

animato a perseverare nei lenti e lontani miglioramenti dalla tenera

speranza che una lunga posterità sarà per godere i frutti delle sue

fatiche. Universale è il _principio_ della successione ereditaria, ma

l'ordine vanamente ne fu stabilito dalla convenienza o dal capriccio,

dallo spirito delle instituzioni nazionali, o da qualche esempio

parziale che la frode o la violenza hanno in sulle prime deciso. La

giurisprudenza dei Romani pare aver deviato molto meno dall'eguaglianza

della natura che non le instituzioni degli Ebrei[339], degli

Ateniesi[340] e dell'Inghilterra[341]. Al morire di un cittadino, tutti

i suoi discendenti, a meno che fossero già affrancati dalla paterna sua

potestà, erano chiamati a succedere nell'eredità de' suoi beni.

Sconosciuta ora l'insolente prerogativa della primogenitura: sopra un

giusto livello erano collocati i duo sessi; tutti i figli e tutte le

figlie avevano un egual diritto ad una egual porzione delle sostanze

paterne; e se una morte prematura avesse tolto dal mondo uno dei figli,

i figli di esso rappresentavano la sua persona e ne dividevan la parte.

Quando manca la linea retta, il diritto di successione dee divergere ai

rami collaterali. I giurisperiti annoverano i gradi di parentela[342],

ascendendo dall'ultimo possessore ad un progenitore comune, e

discendendo da questo progenitore comune al più prossimo erede: mio

padre sta nel primo grado, mio fratello nel secondo, i suoi figliuoli

stanno nel terzo; ed il rimanente della serie si può concepire

dall'immaginazione, o dipingere sopra una tavola genealogica. In questo

computo, si fece una distinzione, essenziale alle leggi, anzi alla

costituzione di Roma; gli _agnati_ ossia gli individui della linea

mascolina, furono chiamati, secondo la loro prossimità, ad una

partizione eguale. Ma una donna era inabile a trasmettere verun diritto

legale; e la legge delle Dodici Tavole diseredava come stranieri ed

alieni, i _cognati_ di ogni grado, senza far pure eccezione in favore

dei sì dolci vincoli di madre e di figlio. Presso i Romani, un _nome_

comune ed i riti domestici univano _una gente_ o un legnaggio; i varj

_cognomi_ o _soprannomi_ di Scipione o di Marcello distinguevano un

dall'altro i subordinati rami o casati della stirpe Cornelia, o della

Claudia: alla mancanza degli agnati dello stesso soprannome, si suppliva

colla denominazione, più larga di _gentili_; e la vigilanza delle leggi

manteneva, negli individui dello stesso nome, la perpetua discendenza

della religione e della proprietà. Un somigliante principio dettò la

legge Voconia[343] che abolì nelle donne il diritto di ereditare.

Sintanto che le vergini furono donate o vendute in maritaggio,

l'adozione della moglie spegneva le speranze della figlia. Ma l'eguale

successione delle indipendenti matrone, ne sosteneva l'orgoglio ed il

lusso, e poteva trasportare in una casa straniera le ricchezze dei lor

genitori. Le massime di Catone[344], quando erano tenute in rispetto,

tendevano a perpetuare in ogni famiglia una onorata e virtuosa

mediocrità; ma le blandizie femminili a poco a poco riportaron vittoria;

ed ogni salutare raffrenamento andò sommerso nella dissoluta grandezza

della Repubblica. Il rigore dei Decemviri fu temperato dall'equità dei

Pretori. I loro editti restituivano i figli emancipati ed i postumi nel

possesso dei diritti della natura; e quando mancavano gli _agnati_, essi

anteponevano il sangue dei _cognati_ al nome dei gentili, il titolo e

carattere de' quali insensibilmente perì nell'obblio. Il reciproco

ereditar delle madri o dei figli fu stabilito nei decreti di Tertulliano

e di Orfizio dall'umanità del Senato. S'introdusse un ordine nuovo e più

imparziale dalle Novelle di Giustiniano, il quale affettava di far

rivivere la giurisprudenza delle Dodici Tavole. Confuse andarono le

linee della parentela mascolina e femminina: le serie discendenti e

ascendenti, e le collaterali accuratamente furono definite; ed ogni

grado, secondo la prossimità del sangue e dell'affetto, successe ai beni

vacanti di un cittadino Romano[345].

L'ordine di successione è regolato dalla natura, o almeno dalla ragione

generale e permanente del legislatore: ma quest'ordine viene

frequentemente violato dagli arbitrarj e parziali voleri, che prolungano

oltre la tomba il dominio del testatore[346]. Nello stato semplice della

società, quest'ultimo uso od abuso di rado viene permesso. Le leggi di

Solone lo introdussero in Atene; ed i privati testamenti del padre di

una famiglia ebbero l'autorità delle Dodici Tavole in loro favore. Prima

dei Decemviri[347], un cittadino Romano esponeva i suoi desiderj e

motivi all'assemblea delle trenta Curie, ed un atto speciale della

legislatura sospendeva le legge generale delle successioni. Dopo la

permissione data dai Decemviri, ogni legislatore privato promulgava il

suo testamento verbale o scritto al cospetto di cinque cittadini i quali

rappresentavano le cinque classi del popolo Romano; un sesto testimonio

attestava la concorrenza loro, un settimo pesava la moneta di rame

ch'era pagata da un compratore immaginario: ed i beni si trovavano

emancipati, mediante una vendita fittizia ed uno scarico immediato.

Questa singolar cerimonia[348], che destava la meraviglia de' Greci,

veniva tuttavia praticata ai tempi di Severo; ma i Pretori avevano già

approvato un testamento più semplice, pel quale essi richiedevano il

suggello e la sottoscrizione di sette testimonj, scevri da ogni

eccezione legale, ed espressamente convocati per l'esecuzione di

quell'atto importante. Un monarca domestico, il qual regnava sopra le

vite e le sostanze de' suoi figliuoli, poteva distribuirne le rispettive

parti, secondo i gradi del loro merito e del loro affetto: l'arbitrario

disgusto puniva un figlio indegno colla perdita del suo retaggio, e

coll'umiliante preferenza di uno straniero. Ma l'esempio di molti padri

snaturati mostrò il bisogno di porre alcun freno alla loro facoltà di

testare. Un figlio, o, secondo le leggi di Giustiniano, anche una

figlia, non poterono più essere diseredati pel solo silenzio del padre:

questi era tenuto a nominare il colpevole ed a specificare l'offesa: e

la giustizia dell'Imperatore determinò le sole cagioni che potevano

giustificare un tale infragnimento dei primi principi della natura e

della società[349]. A meno che si lasciasse ai figliuoli la legittima,

ossia la quarta parte dei beni, essi avevan diritto d'instituire un

processo od una querela contro quel _testamento inofficioso_, di

supporre che la malattia o l'età avessero debilitato la mente del lor

genitore, e di appellarsi rispettosamente dalla rigida sua sentenza alla

riflessiva sapienza del magistrato. Nella giurisprudenza Romana, si

ammise una distinzione essenziale tra l'eredità ed i Legati. Gli eredi

che succedevano all'intera unità, o ad alcuna delle dodici frazioni

della sostanza del testatore, rappresentavano il suo carattere civile e

religioso, ne facevano valere i diritti, ne eseguivano gli obblighi, e

adempivano i doni dell'amicizia e della liberalità, che l'ultimo suo

volere avea lasciato in testamento sotto il nome di Legati. Ma siccome

l'imprudenza o la prodigalità di un uom moribondo può dar fondo

all'eredità, e non lasciare che rischi e molestie al suo successore, fu

stabilito dalla legge _Falcidia_ che questi, prima di pagare i Legati,

potesse ritenere per sè il quarto netto dei beni. Gli si lasciò un tempo

ragionevole per esaminare la proporzione tra i debiti e le sostanze, per

decidere se volesse accettare o ricusare il testamento; e quando

accettava col benefizio di un inventario, le domande dei creditori non

potevano oltrepassare la valutazione dei beni. L'ultima volontà di un

cittadino poteva essere alterata, lui vivente, ovvero cassata lui morto;

le persone, ch'ei nominava, potevano morire prima di lui o rifiutare

l'eredità, od essere esposte a qualche impedimento legale. In

considerazione di questi eventi, gli si concesse la facoltà di

sostituire dei secondi e dei terzi eredi, i quali prendessero uno il

posto dell'altro, secondo l'ordine del testamento; ed all'incapacità in

cui era un pazzo od un fanciullo di lasciare per testamento i suoi beni,

si poteva supplire con una simile sostituzione[350]. Ma la potestà del

testatore spirava coll'accettazione del testamento: ogni Romano, maturo

di anni e di senno, acquistava l'assoluto dominio del suo ereditaggio, e

la semplicità della legge civile non era mai offuscata dalle lunghe ed

avviluppate sostituzioni, che inceppano la prosperità e la libertà delle

generazioni future.

Le conquiste della Repubblica e le formalità della legge stabilirono

l'uso dei _Codicilli_. Se la morte sorprendeva un Romano in qualche

remota provincia dell'Impero, egli indirizzava una breve epistola al suo

erede legittimo o testamentario; il quale adempiva con onore, o

trascurava con impunità quest'ultima richiesta, che i giudici, prima del

regno di Augusto, non avevano l'autorità di far eseguire. Un Codicillo

poteva essere espresso in qualunque modo, ed in qualunque favella; ma

conveniva che la soscrizione di cinque testimonj ne dichiarasse

l'autenticità. L'intenzione del testatore, benchè lodevole, era spesso

illegale; e l'invenzione dei fedecommessi nacque dal contrasto tra la

giustizia naturale e la giurisprudenza positiva. Lo straniero di Grecia

o d'Affrica poteva essere l'amico od il benefattore di un Romano senza

figli; ma nessuno, fuorchè un concittadino, poteva agire in qualità di

suo erede. La legge Voconia, che tolse alle donne il diritto di

succedere, ristrinse il Legato o l'eredità di una donna alla somma di

centomila sesterzi[351], ed una figlia unica era condannata ad essere

poco meno che una straniera nella casa del suo genitore. Lo zelo

dell'amicizia, e l'amor dei congiunti dettarono un generoso artifizio:

si nominava nel testamento un cittadino di qualità, con la preghiera o

l'ingiunzione ch'egli restituisse il retaggio alla persona a cui

veramente era destinato. Varia fu la condotta dei fedecommessarj in

questa situazione spinosa: essi avevano giurato di osservar le leggi

della lor patria, ma l'onore gli traeva a rompere il lor giuramento, e

se anteponevano il loro interesse sotto la maschera di patriottismo,

essi perdevano la stima di ogni animo virtuoso. La dichiarazione di

Augusto li tolse d'angustia, diede una sanzione legale ai testamenti

fiduciali ed ai Codicilli, e senza urto prosciolse le forme e le

restrizioni della giurisprudenza Repubblicana[352]. Ma siccome la nuova

pratica de' fedecommessi tralignava in qualche abuso, i decreti di

Trebelliano e di Pegaso abilitarono il fedecommissario a ritener per sè

un quarto della sostanza, od a trasferir sul capo del vero erede tutti i

debiti e processi della successione. Stretta e letterale era

l'interpretazione dei testamenti; ma il linguaggio dei fedecommessi e

dei Codicilli fu liberato dalla minuta e tecnica accuratezza dei

giureconsulti[353].

III. Le pubbliche e private relazioni degli uomini impongono ad essi i

loro generali doveri: ma le _obbligazioni_ specifiche degli individui

tra loro non possono esser l'effetto che I. di una promessa, II. di un

benefizio, o, III. di un'ingiuria; e quando queste obbligazioni sono

ratificate dalla legge, la parte interessata può esigerne l'adempimento,

mercè di un'_azione_ giudiciale. Sopra di questo principio i legisti di

ogni paese hanno edificato una giurisprudenza, la quale, essendo

uniforme, si può riguardare come il nobil parto della ragione universale

e della giustizia[354].

I. I Romani adoravano la Dea _Fede_ (fede umana e sociale), non solo ne'

Templi ad essa innalzati, ma in ogni punto della lor vita; e se questa

nazione mancava in qualche parte dei più amabili pregi della cortesia e

della generosità, essa faceva maravigliare i Greci col sincero e

semplice adempimento degli impegni più ardui e più gravi[355]. Non

pertanto, appo lo stesso popolo, secondo le rigide massime dei Patrizj e

dei Decemviri, un _nudo patto_, una promessa, od anche un giuramento,

non creavano alcun obbligo civile, a meno che avessero per conferma la

forma legale della stipulazione. Qualunque esser possa l'etimologia

della voce latina, essa porta con sè l'idea di un saldo ed irrevocabil

contratto, il quale sempre veniva espresse colla formalità di una

domanda e di una risposta. «Mi prometti di pagarmi cento monete d'oro?»

Tale era la solenne interrogazione di Sejo. «Lo prometto,» rispondeva

Sempronio. Gli amici di Sempronio che si facevano mallevadori

dell'abilità e dell'inclinazione di esso, potevano separatamente esser

citati in giudizio a scelta di Sejo; ed il benefizio della partizione,

ossia l'ordine delle azioni reciproche, a poco a poco deviò dalla

stretta teoria della stipulazione. Il più cauto e deliberato

consentimento fu giustamente richiesto per sostenere la validità di una

promessa gratuita; ed il cittadino che avrebbe potuto ottenere una

sicurtà legale, incorreva nel sospetto di frode, e pagava la pena della

sua negligenza. Ma l'accorgimento dei giureconsulti con buon successo

adoperassi a convertire le promesse nella forma delle stipulazioni

solenni. I Pretori, in qualità di custodi della fede sociale,

ammettevano ogni ragionevol prova di un atto volontario e deliberato, il

quale nel lor Tribunale produceva un obbligo di equità, e pel quale essi

accordavano una azione ed un ricorso[356].

II. Le obbligazioni della seconda classe, contratte mediante la consegna

di una cosa, vengono distinte dai giureconsulti coll'epiteto di

reali[357]. Un grato contraccambio è dovuto all'autore di un benefizio,

ed ogni uomo a cui siasi affidata la proprietà di un altro, si è

vincolato al sacro dovere della restituzione. Nel caso di un prestito

amichevole, il merito della generosità è tutto dal lato del prestatore;

in quello di un deposito, il merito è dal lato di chi lo riceve; ma nel

caso di un pegno o di quelle altre disposizioni fondate sopra un

interesse reciproco, un equivalente compensa il benefizio; e l'obbligo

di restituire variamente vien modificato dalla natura dell'accordo. La

lingua latina esprime felicemente la differenza fondamentale che corre

tra il _comodato_ ed il _mutuo_, che la povertà de' nostri idiomi è

ridotta a confondere nella vaga e comune appellazione d'imprestito. Il

primo imponeva a chi prendeva a presto l'obbligo di restituire la

stessissima cosa di cui era stato _accomodato_ per supplire

temporaneamente a' suoi bisogni; il secondo indicava che la cosa

imprestata era destinata al suo uso e consumo, ed egli liberavasi da

questo _mutuo_ impegno col sostituire lo stesso valore specifico,

secondo una giusta estimazione del numero, del peso e della misura. Nel

contratto di _vendita_, l'assoluto dominio passa per diritto al

compratore, ed egli paga il benefizio con una somma adeguata di oro o di

argento, prezzo e misura universale di tutte le possessioni di questo

mondo. Di genere più complicato è l'obbligo di un altro contratto,

quello di _locazione_. Le terre o le case, le fatiche o i talenti si

possono affittare per un termine definito. Allo spirar del tempo, si dee

restituire la cosa stessa al proprietario con una retribuzione in

aggiunta pel profitto che se ne è ricavato mediante l'occupazione o

l'impiego. In questi contratti lucrativi, ai quali conviene aggiugnere

quelli di società e di commissione, i giureconsulti alle volte

suppongono la consegna dell'oggetto, ed altre volte presumono il

consentimento delle parti. Al pegno sostanziale si sostituirono

finalmente i diritti invisibili dell'_ipoteca_; ed il prezzo di una

vendita, determinata da ambe le parti, mette, da quel punto, le venture

del guadagno o della perdita sul conto del compratore. Si può

ragionevolmente supporre che ogni uomo sia per obbedire ai dettami del

suo interesse; e se egli accetta il benefizio, è obbligato a sostenere

la spesa della transazione. In questo illimitato soggetto, lo storico

dee particolarmente osservare la locazione delle terre e del denaro; la

rendita di quelle e l'interesse di questo, in quanto esse materialmente

toccano la prosperità dell'agricoltura e del commercio. Il proprietario

di terreni era spesso obbligato ad anticipare il capitale e gli

stromenti della coltivazione, ed a contentarsi di una partizione dei

frutti. Se il tapino affittuale veniva oppresso da sinistri accidenti,

dal contagio o da ostile violenza, egli invocava per un proporzionato

alleviamento l'equità delle leggi: cinque anni erano il termine d'uso

per tali contratti, nè si poteva aspettare alcun solido o costoso

miglioramento da un fittaiuolo che ad ogni momento poteva esser mandato

fuora, por la vendita della possessione[358]. L'usura[359],

quell'inveterato male di Roma[360], era stata scoraggiata dalle Dodici

Tavole, ed abolita dai clamori del popolo. I bisogni e l'odiosità di

esso popolo la richiamarono in vita, la discrezione dei Pretori la

tollerò, ed il Codice di Giustiniano finalmente ne prescrisse i confini.

Alle persone d'illustre grado non si concedette di ricevere più del

quattro per cento; il sei per cento fu stabilito qual ordinaria e legale

misura dell'interesse. Si permise l'otto, per la convenienza delle

manifatture e de' mercatanti, e si accordò il dodici per le

assicurazioni marittime, le quali da' più antichi savj non s'erano

ardite definire; ma fuori che in questa rischiosa occasione, severamente

si raffrenò la pratica dell'usura esorbitante[361]. Il clero

dell'Oriente e dell'Occidente condannò il più tenue interesse[362]: ma

il sentimento del vantaggio reciproco, il quale aveva trionfato delle

leggi della Repubblica, con egual fermezza fece fronte ai decreti della

Chiesa, ed anche ai pregiudizi del genere umano[363].

III. La natura e la società impongono lo stretto obbligo di riparare un

torto; e chi ha sofferto per una privata ingiustizia, acquista un

diritto personale ed un'azione legittima. Se la proprietà di un altro

viene affidata alle vostre mani, il grado di cura che voi dovete

prenderne, cresce o scade secondo il benefizio che voi derivate da quel

temporaneo possedimento. Di rado avviene che ci tocchi render ragione di

un accidente inevitabile, ma le conseguenze di un fallo volontario vanno

mai sempre imputate al suo autore[364]. Un Romano richiamava e

ricuperava le cose rubategli, mediante un'azione civile di furto: esse

potevano passare per una serie di mani innocenti e pure, ma soltanto una

prescrizione di trent'anni era valevole ad estinguere l'originale suo

diritto. Gli si restituivano quegli effetti per sentenza del Pretore, e

si compensava l'ingiuria col pagamento del doppio, del triplo ed anche

del quadruplo del loro valore, secondo ch'era succeduta una frode

secreta, od una rapina aperta, e secondo che il rubatore era stato

sorpreso sul fatto, ovvero scoperto per una susseguente ricerca. La

legge Aquilia[365] difendeva la vivente proprietà di un cittadino, i

suoi schiavi ed il suo bestiame, dai colpi della malizia, o dai danni

della negligenza: essa condannava il colpevole a pagare il più alto

prezzo a cui si potesse stimare l'animale domestico in un qualunque

momento dell'anno che ne aveva preceduto la morte. Per la distruzione di

ogni altro valutabile oggetto si lasciava una latitudine di trenta

giorni all'estimazione. Un'ingiuria personale viene alleggerita od

aggravata dai costumi del tempo, e dalla severità dell'individuo:

l'equivalente del dolore o dell'offesa di una parola o di una percossa

non si può facilmente valutare in denaro. La rozza giurisprudenza dei

Decemviri aveva confuso tutti gli insulti fatti nel bollore dell'ira,

che non giungevano alla rottura di un membro, ed essa condannava

l'aggressore alla comune multa di venticinque assi. Ma la stessa

denominazione di moneta fu ridotta, in tre secoli, da una libbra alla

metà di un'oncia; e l'insolenza di un ricco Romano si prendeva a buon

mercato lo sciaurato spasso di trasgredire e di soddisfare la legge

delle Dodici Tavole. Verazio correva per le strade, percuotendo in

faccia gl'innocenti passeggieri, ed un suo seguace, che portava una

borsa, immediatamente rintuzzava le lor grida colla esibizione di

venticinque monete di rame, il valore di circa uno scellino[366], a

norma di quanto esigeva la legge. L'equità dei Pretori esaminava e

valutava il merito distinto di ogni querela particolare.

Nell'aggiudicare i danni civili, il magistrato si assumeva il diritto di

aver riguardo alle varie circostanze di tempo e di luogo, di età e di

dignità, che inacerbar potevano l'onta e il dolore della persona offesa.

Ma se egli ammetteva l'idea di un'ammenda, di una punizione, di un

esempio, egli invadeva la provincia della legge Criminale, benchè forse

ne riparasse il difetto.

Tito Livio, ove riferisce il supplizio del Dittatore di Alba, fatto a

brani da otto cavalli, lo rappresenta come il primo e l'ultimo esempio

di crudeltà Romana, nel punimento de' più atroci delitti[367]. Ma questo

atto di giustizia o di vendetta venne eseguito sopra un nemico straniero

nell'ardore della vittoria, e per comando di un uomo solo. Le Dodici

Tavole offrono una più decisiva prova dello spirito nazionale, perocchè

furono esse composte dai più saggi del Senato, ed accettate dai liberi

suffragi del popolo. Tuttavia queste leggi, come gli statuti di

Dracone[368] erano scritte a note di sangue[369]. Esse approvano la

disumana e disugual massima del taglione; e rigorosamente esigevano la

perdita di un occhio per un occhio, di un dente per un dente, di un

membro per un membro, a menochè l'offensore potesse riscattare il suo

perdono con pagare una multa di trecento libbre di rame. I Decemviri

distribuirono molto liberamente i castighi men gravi della flagellazione

e della servitù, e giudicarono degni di morte nove delitti di un'assai

differente natura. Erano questi: I. Ogni atto di _tradimento_ contro lo

Stato o di corrispondenza col nemico pubblico. Doloroso ed ignominioso

era il supplizio. Si ravvolgeva in un velo il capo del Romano degenere,

gli si legavano dietro il dorso le mani, e poscia che era stato battuto

colle verghe dal littore, veniva appeso nel mezzo del Foro ad una croce,

o ad un albero inauspicato. II. I notturni conciliaboli nella Capitale,

qualunque fosse il pretesto, o di piacere o di religione o di ben

pubblico. III. L'uccisione di un cittadino, la quale, secondo i comuni

sentimenti degli uomini, richiede il sangue dell'uccisore. Il veleno è

più odioso ancora della spada o del coltello; e ci reca stupore lo

scorgere in due sciagurati esempi, come una sì fatta sottile perversità

abbia di buon'ora infettato i costumi della Repubblica, e le caste virtù

delle matrone Romane[370]. Il parricida che violava i doveri della

natura e della gratitudine, veniva gettato nel fiume e nel mare, chiuso

in un sacco, nel quale successivamente si rinserrarono un gallo, una

vipera, un cane ed una scimia, come i suoi più degni compagni[371].

L'Italia non produce scimie; ma non fu sentita una tal mancanza sino

alla metà del sesto secolo, epoca in cui per la prima volta si scoprì un

delitto di parricidio[372]. IV La malvagità di un _incendiario_. Questi

era battuto colle verghe dapprima, poi consegnato egli stesso alle

fiamme; solo esempio in cui la nostra ragione sia tentata di approvar la

giustizia della pena del taglione. V. Lo _spergiuro giudiziale_. Il

testimonio malizioso o corrotto era lanciato capovolto giù dalla rocca

Tarpeia per espiare la sua falsità, che più fatale era fatta dalla

severità delle leggi penali, e dalle mancanze di prove scritte. VI. La

corruzione di un giudice, il quale accettava regali per dare una

sentenza iniqua. VII. I libelli e le satire, i cui rozzi versi alle

volte perturbarono la pace di una città senza lettere. Se ne puniva a

colpi di bastone l'autore, meritato castigo; ma non è ben certo se lo

lasciassero spirare sotto i colpi del manigoldo[373]. VIII. La notturna

tristizia di danneggiare o distruggere la messe del vicino. S'impendeva

il delinquente come gradita vittima a Cerere. Ma le Deità boscherecce

erano implacabili meno, e l'estirpazione dell'albero più prezioso non

traeva dietro di se che l'ammenda di venticinque libbre di rame. IX. Le

incantagioni magiche: che avevan forza, a quanto credevano i pastori del

Lazio, di estenuare un nemico, di spegnerne la vita, e di sterpar dalle

sedi le piantagioni che avevano posto radici più salde. Ci rimane a

parlare della crudeltà delle Dodici Tavole verso i debitori che non

potevan pagare, ed io ardirei di anteporre il senso letterale

dell'antichità alle speciose interpretazioni dei critici moderni[374].

Dopo la prova giudiziale o la confessione del debito, si concedevano

trenta giorni di grazia, innanzi che un Romano fosse dato in balìa del

suo concittadino. In questa prigione privata, dodici oncie di riso

componevano il giornaliero suo vitto: si poteva caricarlo di una catena

del peso di quindici libbre; e per tre volte veniva esposto sulla piazza

del mercato a sollecitare colla sua miseria la compassione de' suoi

amici e concittadini. Allo spirar di sessanta giorni, la perdita della

libertà o della vita lo discioglieva dal debito. Il debitore insolvente

era posto a morte, oppur venduto a schiavitù straniera di là dal Tebro:

ma se parecchi creditori erano ostinati ugualmente ed inflessibili, essi

potevano legalmente smembrare il corpo di lui, e satollare la propria

vendetta con questo orribile spartimento. I difensori di questa legge

selvaggia hanno sostenuto ch'essa doveva possentemente operare per

rattener col terrore gli scioperali ed i fraudolenti dal contrarre

debiti che non erano atti a pagare; ma l'esperienza dissipava l'effetto

di questo terror salutevole, non trovandosi verun creditore sì crudele

da esigere la pena della vita o delle membra, la quale non gli tornava

ad alcuno profitto. Come i costumi di Roma vennero a poco a poco

ingentilendo, il codice criminale dei Decemviri fu abolito dall'umanità

degli accusatori, dei testimoni e dei giudici; e l'impunità divenne la

conseguenza di un rigore fuor di misura. La legge Porzia e la Valeria

proibirono a' magistrati di applicar ad un cittadino libero qualsivoglia

capitale od anche corporale castigo; e gli anticati statuti di sangue

vennero artificiosamente, e forse con verità attribuiti allo spirito di

tirannide dei re, non dei patrizi.

Nella mancanza delle leggi penali e nell'insufficienza delle azioni

civili, la pace e la giustizia della città erano imperfettamente

mantenute dalla giurisdizione privata de' cittadini. I malfattori che

riempiono le nostre carceri, sono il rifiuto della società, e si può

comunemente ascrivere ad ignoranza, a povertà ed a brutali appetiti quei

delitti di cui sostengon la pena. Per commettere impunemente simili

enormità, un vile plebeo poteva rivocar il sacro carattere di membro

della Repubblica ed abusarne: ma sulla prova od anche sul sospetto del

delitto, lo schiavo o lo straniero veniva attaccato ad una croce, e

questa rigida e sommaria giustizia si poteva esercitare senza

impedimento sopra la massima parte del popol minuto di Roma. Ogni

famiglia conteneva un tribunale domestico, il quale non era limitato,

come quello del Pretore, alla cognizione delle azioni esterne: la

disciplina dell'educazione inculcava massime ed abitudini di virtù; ed

il padre Romano era mallevadore verso lo Stato dei costumi de' suoi

figliuoli, poichè disponeva egli senza appello della vita, della libertà

e dell'eredità loro. In certi frangenti, il cittadino aveva autorità di

vendicare i suoi torti privati od i pubblici. Il consentimento delle

leggi giudaiche, ateniesi e romane permetteva di ammazzare il ladrone

notturno; ma in chiaro giorno non era lecito di spegnerlo senza che si

avesse una qualche prova di pericolo. Chiunque sorprendeva un adultero

nel suo letto nuziale, poteva liberamente dare sfogo alla sua

vendetta[375]. La provocazione scusava il più sanguinoso o fiero

oltraggio[376], nè fu prima del Regno di Augusto che il marito venne

ridotto a pesare il grado dell'offensore, ed il padre condannato a

sacrificare la sua figlia, insieme col ribaldo suo seduttore. Dopo la

cacciata dei Re, l'ambizioso Romano che avesse ardito di assumere il

titolo, o d'imitare la tirannide loro, era consacrato ai Numi Infernali.

Qualunque de' suoi concittadini aveva la spada della giustizia in sua

mano; e l'azione di Bruto, benchè contraria alla gratitudine ed alla

prudenza, era anticipatamente santificata dal giudizio della sua

patria[377]. La barbara consuetudine di portar armi in seno alla

pace[378] e le sanguinose massime dell'onore erano sconosciute ai

Romani; e, per lo spazio dei due secoli più puri, dallo stabilimento

dell'egual libertà sino al fine delle guerre Puniche, la Città non fu

mai perturbata da sedizioni, e di rado fu contaminata da atroci delitti.

Allor quando le fazioni domestiche e la dominazione al di fuori ebbero

infiammato ogni vizio, più vivamente si sentì la mancanza delle leggi

penali. Al tempo di Cicerone, ogni cittadino privato godeva il

privilegio dell'anarchia: ogni ministro della Repubblica poteva

innalzare le ambiziose sue mire sino alla regale potenza, e lode tanto

maggiore meritavano le loro virtù, in quanto ch'erano gli spontanei

frutti della natura o della filosofia. Verre, tiranno della Sicilia, poi

che s'ebbe per tre anni saziato di libidine, di rapina e di crudeltà,

non potè esser citato in giudizio che per la restituzione pecuniaria di

trecentomila lire sterline, e tale fu la moderazione delle leggi, de'

giudici e forse dell'accusatore medesimo[379] che col rifondere una

tredicesima parte del suo bottino, fu concesso a Verre di ritirarsi in

un esilio placido e voluttuoso[380].

Il primo imperfetto tentativo di ristabilire la proporzione tra i

delitti e le pene fu l'opera del Dittator Silla, il quale in mezzo al

sanguinolento trionfo, aspirò a reprimere la licenza, anzi che ad

opprimere la libertà de' Romani. Egli si recò a gloria l'arbitraria

proscrizione di quattromila settecento cittadini[381]. Ma nel carattere

di legislatore, rispettò i pregiudizj de' tempi; ed in luogo di

profferire una sentenza di morte contra il ladro o l'assassino, contra

il generale che dava un esercito in mano al nemico, o il magistrato che

dilapidava una provincia, Silla contentossi di aggravare le

condannazioni pecuniarie colla pena dell'esilio, o parlando secondo lo

statuto, coll'interdetto del fuoco e dell'acqua. La legge Cornelia, poi

la Pompeia e la Giulia, introdussero un nuovo sistema di giurisprudenza

criminale[382], e gl'Imperatori, da Augusto sino a Giustiniano, velarono

il crescente rigore di quelle leggi sotto i nomi de' loro primitivi

autori. Ma l'invenzione e l'uso frequente delle pene straordinarie,

derivava dal desiderio di estendere e di occultare i progressi del

dispotismo. Nella condanna degl'illustri Romani, il Senato sempre

mostravasi presto a confondere, il potere giudiciale col legislativo,

per secondare la volontà de' suoi padroni. Spettava ai governatori il

dovere di mantenere la pace della loro provincia, coll'arbitraria e

rigorosa amministrazione della giustizia. La libertà di Roma si dilegua

nell'estension dell'Impero, ed il malfattore Spagnuolo che invocò il

privilegio di un Romano, fu sollevato per comando di Galba, sopra una

croce più bella e più alta[383]. I rescritti, che partivan dal trono,

decidevano di tempo in tempo le questioni che per la novità ed

importanza loro parevano eccedere l'autorità e il discernimento di un

proconsolo. La deportazione ed il taglio del capo erano riserbate per le

persone di onorevol grado, i delinquenti più bassi venivano impiccati od

arsi, o sepolti nelle miniere, od esposti alle fiere dell'anfiteatro.

S'inseguivano i ladroni armati, e si estirpavano come nemici della

società; si guardava l'abigeato come un capitale delitto[384], ma il

semplice furto non si considerava che per un'ingiuria meramente civile e

privata. I gradi della colpa, ed i modi della pena troppo spesso

determinavansi dalla discrezione delle autorità, ed i sudditi mal

conoscevano i pericoli legali a cui potevano andar incontro in ogni

azione del viver loro.

I peccati, i vizj, i delitti sono gli obbietti della teologia,

dell'etica e della giurisprudenza. Ogni volta che i loro giudizj

concordano, essi scambievolmente si avvalorano; ma qualor differiscono,

un prudente legislatore pesa il delitto, e stabilisce il castigo secondo

la misura dell'ingiuria sociale. Su questo principio, il più temerario

assalto contro la vita e la proprietà di un cittadino privato, si

giudica meno atroce che il delitto di tradimento o di ribellione, che

lede la maestà della Repubblica. Gli ossequiosi giuristi con unanime

voce profferirono che la Repubblica è contenuta nella persona del suo

Capo; ed il brando della legge Giulia fu affilato dall'incessante

diligenza degli Imperatori. Il commercio licenzioso de' sessi può

tollerarsi come un impulso di natura, o proibirsi come una fonte di

disordine e di corruzione: ma il buon nome, gli averi, la famiglia del

marito, gravemente sono intaccati dall'adulterio della moglie. Il senno

di Augusto, poi ch'ebbe frenato la libertà di vendicarsi, applicò

l'animavversione delle leggi a questa domestica offesa: e le parti

delinquenti erano condannate al pagamento di grossi danni ed ammende,

indi rilegate in lungo o perpetuo esilio sopra due isole separate[385].

La Religione riprende egualmente l'infedeltà del marito; ma siccome

questa non è accompagnata dagli stessi effetti civili, così la moglie

non ebbe mai facoltà di rivendicare i suoi torti[386], e la distinzione

di semplice o duplice adulterio, così comune e così importante nel gius

canonico, è sconosciuta alla giurisprudenza del Codice e delle Pandette.

Con ripugnanza io prendo e con impazienza mi affretto ad attingere un

vizio più odievole, di cui la modestia rigetta il nome, e la natura

abborisce l'idea. Infettati ne andarono i primi Romani dall'esempio

degli Etruschi[387] e de' Greci[388]; in mezzo al pazzo abuso della

prosperità, e della potenza, insipido parve ogni piacere che fosse

innocente; e la legge Scatinia[389] strappata da un atto di violenza,

insensibilmente cadde abolita pel trapassare degli anni e per la

moltitudine dei rei. Questa legge riguardava lo stupro, e forse la

seduzione di un giovane d'ingenui natali come un'ingiuria personale

ch'essa puniva colla meschina ammenda di diecimila sesterzj, o di

ottanta lire sterline: la resistenza o la vendetta della castità potea

spegnere lo stupratore, ed io sono desideroso di credere che in Roma,

come in Atene, il volontario ed effemminato disertor del suo sesso,

fosse privato degli onori e dei diritti di cittadino[390]. Ma la pratica

del vizio non era sconfortata dalla severità dell'opinione: l'indelebile

macchia di tale nefandità era confusa colle più veniali trasgressioni

della fornicazione e dell'adulterio, nè il turpe amante era esposto allo

stesso disonore ch'egli imprimeva sull'uomo o sulla donna ch'egli facea

partecipe del suo delitto. Da Catullo fino Giovenale[391] i poeti

accusano e celebrano la degenerazione de' tempi; e debolmente si tentò

la riforma dei costumi dalla ragione e dall'autorità de' legisti, sinchè

il più virtuoso de' Cesari proscrisse il peccato contro la natura come

un delitto contro la società[392].

Un nuovo spirito di legislazione, rispettabile perfino ne' suoi errori,

sorse nell'Impero insieme colla religione di Costantino[393]. Le leggi

di Mosè furono ricevute come il divino modello della giustizia, ed i

Principi cristiani adattarono i loro statuti penali ai gradi di

turpitudine morale e religiosa. L'adulterio fu da principio dichiarato

un delitto capitale; la fralezza dei sessi fu assimilata al veneficio od

all'assassinio, all'ammaliamento od al parricidio; le stesse pene furono

applicate alla pederastia attiva e passiva; e tutti i colpevoli, sì di

condizione libera che di servile furono o annegati o decapitati o

gettati vivi fra le fiamme vendicatrici. La comune simpatia degli uomini

risparmiò gli adulteri; ma gli amatori del proprio sesso si videro

perseguitati da una generale e pia indegnazione. Gli impuri costumi

della Grecia prevalevano tuttavia nelle città dell'Asia, ed ogni vizio

era fomentato dal celibato de' monaci e del clero. Giustiniano rallentò

il castigo almeno delle donne infedeli; la sposa colpevole non venne più

condannata che alla solitudine ed al pentimento, ed in capo a due anni

ella poteva esser richiamata tra le braccia di un marito commosso a

perdonare. Ma lo stesso Imperatore si mostrò l'implacabil nemico della

libidine contra natura, e la crudeltà della sua persecuzione appena può

trovare scusa nella purità de' motivi[394]. Infrangendo ogni principio

di giustizia, egli estese ai passati come ai futuri errori l'effetto de'

suoi editti, non concedendo che un breve intervallo per confessarsene e

riceverne il perdono. Penosamente si facea morire il reo con

l'amputazione dello strumento del peccato, o coll'inserimento di

pungenti canne ne' pori e ne' tubi più squisitamente sensivi; e

Giustiniano difendeva la proprietà del supplizio col dire che a'

delinquenti si sarebbero troncate le mani, se fossero stati convinti di

sacrilegio. In un sembiante stato di onta e di agonia, due vescovi,

Isaia di Rodi, e Alessandro di Diospoli, furono trascinati per le

contrade di Costantinopoli, mentre un banditore ad alta voce ammoniva i

loro confratelli ad osservare quella terribil lezione, ed a non

contaminare la santità del loro carattere. Que' prelati erano forse

innocenti. Una sentenza di morte e d'infamia spesso non avea per

fondamento che la debole e sospetta testimonianza di un fanciullo o di

un servo: i giudici presumevan rei que' della fazion verde, i ricchi, ed

i nemici di Teodora, e la pederastia divenne il delitto di coloro a cui

non se ne poteva opporre alcun altro. Un filosofo francese[395] ha con

ardire osservato, che tutto ciò che è secreto sta ravvolto nel dubbio, e

che la tirannide può convertire in suo stromento quell'orrore che

naturalmente al vizio portiamo. Ma la favorevole persuasione in cui è lo

stesso scrittore, che un legislatore possa fidare nel buon gusto e nella

ragione degli uomini, ha pur troppo contro di sè tutto quanto sappiamo

dell'antichità o dell'estensione del male[396].

I liberi cittadini di Atene e di Roma godevano in tutti i casi criminali

l'inestimabile privilegio di essere giudicati dalla patria loro[397]. I.

L'amministrazione della giustizia è il più antico uffizio di un

Principe: i Re di Roma l'esercitarono, e Tarquinio ne abusò: egli solo,

senza legge o consiglio, proferiva la sua arbitraria sentenza. I primi

Consoli succederono a questa regale prerogativa: ma il sacro diritto di

appello tosto abolì la giurisdizione de' magistrati, e tutte le cause

pubbliche furono decise dal supremo tribunale del popolo. Ma una rozza

democrazia, che si aderge sopra le forme, troppo spesso disdegna gli

essenziali principj della giustizia. L'orgoglio dal dispotismo fu

invelenito dall'invidia plebea, e gli eroi di Atene poterono alle volte

invidiare la felicità de' Persiani il cui destino non dipendeva che dal

capriccio di un solo tiranno. Alcuni salutari freni che il Popolo impose

alle proprie passioni, furono ad un tempo stesso la cagione e l'effetto

della gravità e della moderazione dei Romani. Ai soli magistrati fu

compartito il diritto di accusa. Un voto di trentacinque tribù poteva

infliggere una multa; ma l'inquisizione di tutti i delitti capitali con

una legge fondamentale fu riserbata all'assemblea delle centurie, ove il

peso dell'influenza e della proprietà doveva infallibilmente

preponderare. S'interposero manifesti ed aggiornamenti iterati, affinchè

la preoccupazione ed il risentimento avessero agio a calmarsi. Un

augurio giunto in buon tempo, l'opposizione di un tribuno potevano

annullare tutto il processo, e quelle informazioni avanti il popolo

erano comunemente meno formidabili all'innocenza che favorevoli al

delitto. Ma tale unione del potere giudiziario e del legislativo

lasciava in dubbio se l'accusato fosse assolto, o se ricevesse il

perdono; e nella difesa di un illustre cliente gli oratori di Roma e di

Atene rivolgevano i loro argomenti alla politica ed alla benevolenza,

non meno che alla giustizia del loro sovrano. II. La cura di convocare i

cittadini pel processo di ogni reo divenne sempre più difficile a misura

che i cittadini ed i rei continuamente si moltiplicavano, onde si adottò

il pronto spediente di delegare la giurisdizione del popolo ai

magistrati ordinarj, ovvero ad _inquisitori_ straordinarj. Nei primi

tempi, furono rari ed accidentali questi giudizj. Nel principio del

settimo secolo di Roma essi divenner perpetui: ogni anno si assegnava a

quattro Pretori il potere di sedere in giudizio e giudicare le gravi

offese di tradimento, di estorsione, di peculiato e di corruzione, e

Silla aggiunse nuovi Pretori e nuovi esami per que' delitti che più

direttamente intaccano la sicurezza degl'individui. Questi _inquisitori_

preparavano e dirigevano il processo, ma essi non potevano che

pronunciare le sentenze della pluralità dei _giudici_, i quali con

qualche cecità e maggior pregiudizio furono paragonati ai Giurati

inglesi[398]. Il Pretore formava ogni anno una lista di provetti e

rispettabili cittadini che sostenessero queste importanti ma penose

funzioni. Dopo molti dibattimenti costituzionali, essi vennero scelti in

egual numero dal senato, dall'ordine equestre e dal popolo: se ne

assegnavano quattrocentocinquanta per ogni questione, e sì differenti

ruoli o decurie di giudici dovevano contenere i nomi di più migliaia di

Romani, che rappresentavano la giudiciale autorità dello Stato. In ogni

causa particolare, se ne traeva un numero sufficiente dall'urna, un

giuramento ne affermava l'integrità; il modo di dire i suffragj ne

assicurava l'indipendenza; il sospetto di parzialità era tolto dal

reciproco diritto di ricusare che aveano l'accusato e l'accusatore; ed i

giudici di Milone, colla rimozione di quindici per parte, furono ridotti

a cinquanta ed una voce o tavoletta di assoluzione, di condanna o di

presunzione favorevole[399]. III. Il pretore della città, nella sua

giurisdizione civile, era veramente un giudice, e quasi un legislatore;

ma tosto ch'egli avea prescritto l'azione della legge, spesso si

riferiva a un delegato per la determinazione del fatto. Col crescere dei

processi legali, il tribunale de' centumviri, a cui egli presiedeva,

crebbe in riputazione ed in autorità. Ma sia ch'egli agisse solo, ovvero

col parere del suo consiglio, si potevano affidare i più assoluti poteri

ad un magistrato che ogni anno veniva scelto dalle voci del popolo. Le

norme o le precauzioni della libertà hanno richiesto qualche

spiegazione; l'ordine del dispotismo è semplice e senza vita. Avanti

l'età di Giustiniano o forse di Diocleziano, le decurie de' giudici

Romani erano scadute in un titolo vano; si poteva accettare o spiegar

l'umile avviso degli assessori; ed in ogni tribunale la giurisdizione

civile e la criminale erano amministrate da un solo magistrato, il quale

era levato in carica o licenziato dal suo posto secondo il piacimento

dell'Imperatore.

Un Romano, accusato di qualche delitto capitale, potea prevenire la

sentenza della legge coll'esilio volontario o colla morte. Sinchè

legalmente fosse provata la sua reità, se ne presumea l'innocenza, e la

sua persona era libera: sinchè i voti dell'ultima Centuria fossero

noverati e banditi, egli potea placidamente ritirarsi in una delle

alleate città dell'Italia, della Grecia o dell'Asia[400]. Mediante

questa morte civile, la sua vita e le sue sostanze erano salve, almeno

pe' suoi figliuoli; ed egli poteva ancora viver felice in mezzo a

qualunque godimento della ragione o de' sensi, se una mente avvezza

all'ambizioso tumulto di Roma, era atta a sopportare l'uniformità ed il

silenzio di Rodi o di Atene. Di un più ardito sforzo era d'uopo per

sottrarsi alla tirannia de' Cesari; ma familiare erasi fatto questo

sforzo per le massime degli Stoici, l'esempio de' più valorosi Romani ed

i legali incoraggiamenti del suicidio. I corpi de' rei condannati erano

esposti alla pubblica ignominia, ed i loro figliuoli, male più greve

ancora, erano ridotti a povertà per la confiscazione de' loro beni. Ma

se le vittime di Tiberio e di Nerone anticipavano il decreto del

Principe o del Senato, il coraggio e la diligenza loro aveano per

ricompensa l'applauso del Pubblico, i decenti onori della sepoltura, e

la validità de' lor testamenti[401]. La raffinata avarizia e crudeltà di

Domiziano pare ch'abbia tolto agl'infelici, che immolava, quest'ultima

consolazione, ed essa fu negata anche dalla stessa clemenza degli

Antonini. Una morte volontaria, che nel caso di un delitto capitale,

avvenisse tra l'accusa e la sentenza, era reputata come la confessione

della reità, e l'inumano fisco sequestrava le spoglie del

trapassato[402]. Nondimeno i giuristi hanno sempre rispettato il diritto

naturale che ha un cittadino di disporre della sua vita; e l'obbrobrio

dopo morte, inventato da Tarquinio[403] per frenare la disperazione de'

suoi sudditi, non fu mai fatto rivivere od imitato da' tiranni che gli

vennero dietro. Tutte le potestà di questo mondo hanno perduto il loro

dominio sopra di colui ch'è deliberato a morire; nè il suo braccio esser

può rattenuto, che dal religioso timore di uno stato avvenire. Virgilio

ripone i suicidi tra gli sventurati, anzichè tra i colpevoli[404]; e le

favole poetiche delle tenebre inferne non potevano seriamente influire

sulla fede o sulla pratica del genere umano. Ma i precetti del Vangelo o

della Chiesa hanno finalmente imposto una pia servitù agli animi de'

Cristiani, condannandoli ad aspettare, senza lagnarsi, l'ultimo colpo

della malattia o del carnefice.

Gli statuti penali occupano uno spazio assai piccolo ne' sessantadue

libri del Codice e delle Pandette, ed in tutti i processi della

giustizia, la vita o la morte di un cittadino vien determinata con meno

di precauzione e d'indugio che non la più ordinaria questione di un

contratto o di un'eredità. Questa singolare distinzione, benchè qualche

cosa si voglia concedere all'urgente bisogno di difendere la pace della

società, deriva dalla natura della giurisprudenza criminale e civile. I

doveri che abbiam collo Stato sono semplici ed uniformi, la legge, per

cui il reo vien condannato, è scritta, non sul bronzo o sul marmo, ma

sulla coscienza di esso, e dalla testimonianza di un solo fatto, il suo

delitto comunemente è provato. Ma infinite e varie sono le relazioni che

abbiamo un coll'altro: le ingiurie, i beneficj, le promesse creano,

annullano e modificano le nostre obbligazioni, e l'interpretazione dei

contratti volontarj e de' testamenti, che dettati sono spesso della

frode e dall'ignoranza, porge un lungo e faticoso esercizio alla

sagacità del giudice. L'estensione del commercio e quella dello Stato

moltiplicano le faccende della vita, e la residenza delle parti nelle

distanti province dell'Impero, partorisce dubbj, dilazioni ed

inevitabili appelli dal magistrato locale al supremo. Giustiniano,

imperator Greco di Costantinopoli e dell'Oriente, era il successore,

secondo la legge, del pastore Latino il quale avea piantato una colonia

sulle rive del Tevere. In un periodo di tredici secoli, le leggi aveano

con ripugnanza seguito le mutazioni del governo e de' costumi; ed il

lodevole desiderio di conciliare i nomi antichi colle istituzioni

recenti distrasse l'armonia, ed accrebbe la grandezza dell'oscuro ed

irregolare sistema. Le leggi che scusano in ogni occasione l'ignoranza

de' loro sudditi, confessano la propria loro imperfezione; la

giurisprudenza civile, come compendiata fu da Giustiniano, continuò ad

essere una scienza misteriosa ed un profittevol traffico, e l'ingenita

perplessità dello studio fu avvolta in tenebre dieci volte più dense

dalla privata industria dei pratichisti. Le spese del processo sovente

sorpassavano il valore della cosa in litigio, e i diritti più manifesti

erano lasciati in abbandono per la povertà o prudenza delle parti. Una

giustizia sì dispendiosa può tendere ad abbattere l'amore del litigare,

ma la disugualità de' vantaggi non serve che ad accrescere l'influenza

del ricco, e ad aggravare la miseria del povero. Mercè di questo

dilatorio e costoso modo di procedere, il litigante dovizioso ottiene un

profitto più certo di quello che sperar potrebbe dall'accidentale

corruzione del suo giudice. L'esperienza di un abuso da cui il nostro

secolo od il nostro paese non vanno perfettamente esenti, può talvolta

provocare un generoso sdegno, e trarre dal cuore il troppo affrettato

desiderio di scambiare l'elaborata nostra giurisprudenza co' semplici e

sommarj decreti di un Cadì Turco. Ma una riflessione più tranquilla ci

conduce a vedere che tali forme e dilazioni son necessarie a difendere

la persona e la proprietà de' cittadini; che l'autorità discretiva del

giudice è il primo stromento della tirannide, e che le leggi di un

popolo libero debbono prevedere e determinare ogni questione, la quale

possa probabilmente sorgere nell'esercizio del potere e nelle

transazioni dell'industria. Ma il governo di Giustiniano congiungeva i

mali della libertà e del servaggio, ed i Romani erano oppressi ad un

tempo dalla moltiplicità delle leggi, e dall'arbitraria volontà del loro

signore.

Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 08 · 第 12 / 27 题