_Idea della Giurisprudenza Romana. Leggi dei Re. Dodici Tavole
dei Decemviri. Leggi del Popolo. Decreti del Senato. Editti dei
Magistrati e degl'Imperatori. Autorità dei Giureconsulti.
Codice, Pandette, Novelle, ed Instituta di Giustiniano: I.
Diritto delle persone. II Diritto delle cose. III Ingiurie ed
Azioni private. IV Delitti e Pene._
Stritolati nella polvere sono i varj titoli delle vittorie di
Giustiniano: ma il nome del legislatore vive inscritto sopra un nobile e
perpetuo monumento. Sotto il Regno e per cura di lui, la Giurisprudenza
civile fu ordinata e raccolta nelle immortali opere del _Codice_, delle
_Pandette_, e della _Instituta_[196]. La ragione pubblica dei Romani
tacitamente o studiosamente si trasfuse nelle instituzioni domestiche
dell'Europa[197], e le leggi di Giustiniano tutt'or riscuotono il
rispetto o l'obbedienza delle indipendenti nazioni. Ben saggio o
fortunato è il Principe che collega la sua propria riputazione con
l'onore e l'interesse di un ordine d'uomini destinato a perpetuarsi
nella società. La difesa del fondatore è la prima causa che in ogni
secolo ha esercitato lo zelo e l'industria dei Giureconsulti; piamente
essi rammemorano le sue virtù; dissimulano, o negano i suoi falli, e
rigorosamente puniscono il delitto o la demenza dei ribelli che
ardiscono di macchiare la maestà della porpora. L'idolatria dell'amore
ha provocato, come d'ordinario avviene, il rancore dell'opposizione; il
carattere di Giustiniano è stato esposto alla cieca veemenza
dell'adulazione e dell'invettiva, e l'ingiustizia di una setta (gli
_Anti-Triboniani_) ha rifiutato ogni lode ed ogni merito al Principe, ai
suoi ministri ed alle sue leggi[198]. Non attaccato ad alcuna parte, non
interessato che alla verità ed al candore dell'istoria, e diretto dalle
più moderate ed abili guide,[199] io entro con giusta diffidenza nel
soggetto della legge civile, che ha consumato tutta la vita di tanti
eruditi, e tappezzato le pareti di tante spaziose biblioteche. In un
solo, e se è possibile in un breve capitolo, io mi accingo a delineare
la Giurisprudenza Romana, da Romolo sino a Giustiniano[200], ad
apprezzare il lavoro di questo Imperatore; poi mi farò a contemplare i
principj di una scienza che tanto importa alla pace ed alla felicità del
viver sociale. Le leggi di una nazione formano la parte più instruttiva
della sua istoria, e, quantunque io mi sia dedicato a scrivere gli
annali di una Monarchia nel suo declinare, di buon animo abbraccerò
l'occasione di respirare la pura e fortificante aria della Repubblica.
Il Governo primitivo di Roma era composto, con qualche politica
avvedutezza[201] di un Re elettivo, di un Consiglio di nobili, e di una
Assemblea generale del popolo. Il Magistrato supremo amministrava la
guerra e la religione; egli solo proponeva le leggi, le quali venivano
discusse nel Senato, e finalmente ratificate o rigettate da una
pluralità di voci nelle trenta Curie o parrocchie della Città. Romolo,
Numa, e Servio Tullio, vengono celebrati come i legislatori più antichi,
e ciascuno di loro ha diritto alla sua parte nella triplice divisione
della Giurisprudenza[202]. Le leggi del matrimonio, l'educazione dei
figliuoli, e l'autorità paterna, che pajono trarre la loro origine dalla
stessa natura, sono attribuite alla rozza sapienza di Romolo. Numa disse
di aver ricevuto dalla Ninfa Egeria, nei notturni loro colloquj, le
leggi delle _nazioni_ e del Culto religioso che egli introdusse.
All'esperienza di Servio si ascrivono _le leggi civili_: egli bilanciò i
diritti e le fortune delle sette classi di Cittadini; ed assicurò, col
mezzo di cinquanta nuovi regolamenti, l'osservanze dei contratti, e la
punizione dei delitti. Lo Stato ch'egli avea piegato verso la
democrazia, fu dall'ultimo Tarquinio trasformato in un dispotismo
arbitrario, ed allorchè l'uffizio di Re fu abolito, i Patrizj presero
per sè tutti i profitti della libertà. Odiose ed anticate divennero le
leggi reali; i Sacerdoti ed i Nobili conservarono in silenzio il
misterioso deposito, ed in capo a sessant'anni, i Cittadini di Roma
ancora si lamentavano ch'erano retti dalla sentenza arbitraria dei
Magistrati. Tuttavia le instituzioni positive dei Re si erano miste coi
costumi pubblici e privati della città; si compilarono[203] alcuni
frammenti di quella veneranda giurisprudenza[204], mediante la diligenza
degli antiquarj, e più di venti testi parlano anche al presente la
rozzezza dell'idioma Pelasgo dei Latini[205].
Io non ripeterò la storia ben nota dei Decemviri[206] i quali
macchiarono colle loro azioni l'onore d'incidere sul rame, sul legno o
sull'avorio le _Dodici Tavole_ delle leggi Romane[207]. Dettate esse
furono dal rigido e geloso spirito di un'aristocrazia, che con
ripugnanza aveva ceduto alle giuste richieste del Popolo. Ma la sostanza
delle Dodici Tavole si attagliava allo stato della Città; ed i Romani
erano usciti dalla barbarie, poichè erano capaci di studiare e di
adottare le instituzioni dei loro più colti vicini. Un savio cittadino
di Efeso fu dall'invidia cacciato fuori dal suo nativo Paese. Innanzi
che toccasse i lidi del Lazio, egli aveva osservato le varie forme della
natura umana e della società civile. Egli compartì i suoi lumi ai
legislatori di Roma, ed una statua fu innalzata nel Foro per immortalare
la memoria di Ermodoro[208]. I nomi e le divisioni delle monete di rame,
unico denaro coniato di Roma fanciulla, erano di origine dorica:[209] le
messi della Campania e della Sicilia provvedevano a' bisogni di un
Popolo, l'agricoltura del quale era spesso interrotta dalla guerra e
dalle fazioni, e poscia che stabilito fu il commercio[210], i deputati
che salpavano dal Tevere, potevano ritornare da quei porti con un carico
più prezioso di sapienza politica. Le colonie della Magna Grecia aveano
trasportato in Italia, e migliorato le arti della lor madre patria: Cuma
e Reggio, Crotona e Taranto, Agrigento e Siracusa, erano nel numero
delle più fiorenti città. I discepoli di Pitagora applicarono la
filosofia all'uso del Governo; le leggi non scritte di Caronda si
giovavano della Poesia e della Musica[211], e Zaleuco stabilì la
Repubblica dei Locresi, la quale durò senza alterazione per più di due
secoli[212]. Fu un somigliante motivo di orgoglio nazionale che trasse
Tito Livio e Dionisio a credere, che i deputati di Roma visitassero
Atene al tempo della saggia e splendida amministrazione di Pericle, e
che le leggi di Solone fossero trasfuse nelle Dodici Tavole. Se Atene
avesse effettivamente ricevuto una tale ambasceria dai Barbari
dell'Esperia, il nome Romano sarebbe stato familiare ai Greci prima del
Regno di Alessandro[213], e la curiosità dei tempi susseguenti avrebbe
indagato e celebrato la più lieve testimonianza che fosse rimasta di un
simil fatto. Ma taciono i monumenti Ateniesi, nè par credibile che i
Patrizj si esponessero ad una lunga e pericolosa navigazione, per
copiare il purissimo modello di una democrazia. Paragonando le Tavole di
Solone con quelle dei Decemviri, si può scoprire qualche accidentale
rassomiglianza: alcune regole che la natura e la ragione hanno rivelato
ad ogni società; alcune prove di una comune discendenza dall'Egitto, o
dalla Fenicia[214]. Ma in tutti i gran tratti della Giurisprudenza
pubblica e privata, i Legislatori di Roma e di Atene compariscono
stranieri o contrarj fra loro.
Qualunque esser possa l'origine od il merito delle Dodici Tavole,[215]
esse ottennero appresso i Romani quel cieco e parziale ossequio che i
Legislatori di ogni paese sono desiderosi di compartire alle municipali
loro instituzioni. Cicerone[216] ne raccomanda lo studio, come piacevole
ugualmente ed instruttivo. «Esse dilettano l'animo colla rimembranza di
antichi vocaboli, e col ritratto di antichi costumi; esse inculcano i
più sodi principj di Governo e di morale; ed io non temo di affermare
che la breve composizione dei Decemviri supera il valore effettivo di
tutti i libri della filosofia Greca. Quanto ammirabile», soggiunge
Tullio, con onesto od affettato pregiudizio, «è mai la sapienza dei
nostri antenati! Noi soli siamo i maestri della prudenza civile, e la
nostra preminenza sempre più risplende se volgiamo lo sguardo alla rozza
e quasi ridicola giurisprudenza di Dracone, di Solone, e di Licurgo». Le
Dodici Tavole furono commesse alla memoria dei giovani ed alla
meditazione dei vecchi, esse furono trascritte ed illustrate con dotta
accuratezza; esse scamparono alle fiamme accese dai Galli; esse
sussistevano al tempo di Giustiniano, e la successiva lor perdita venne
imperfettamente restaurata dalle fatiche dei critici moderni.[217] Ma
benchè questi venerabili monumenti fossero considerati come la norma del
diritto e la fonte della Giustizia,[218] furono però soverchiati dal
peso e dalla varietà delle nuove leggi, che, in capo a cinque secoli,
divennero un male più intollerabile che i vizj della città.[219] Il
Campidoglio racchiudeva tremila tavole di bronzo, contenenti gli atti
del Senato e del Popolo;[220] ed alcuni di questi atti, come la Legge
Giulia contro l'estorsione, comprendevano più di cento capitoli[221]. I
Decemviri aveano trascurato di trapiantare in Roma quello Statuto di
Zeleuco che per sì lungo tempo mantenne l'integrità della sua
Repubblica. Un Locrese che proponeva una nuova legge, si doveva
presentare all'Assemblea del Popolo con una corda al collo, e se
rigettata era la legge, il novatore veniva strangolato immantinente.
I Decemviri erano stati nominati, e le loro Tavole approvate da
un'Assemblea delle Centurie, nella quale le ricchezze preponderarono
sopra il numero. La prima classe dei Romani, composta di quelli che
possedevano centomila libbre di rame[222] ottenne novantotto suffragj, e
non ne rimasero che novantacinque per le sei classi inferiori,
distribuite secondo le loro sostanze dalla politica artifiziosa di
Servio. Ma i Tribuni ben presto stabilirono una massima più speciosa e
popolare, cioè che ogni cittadino ha un egual diritto a stabilire le
leggi a cui gli è forza obbedire. In luogo delle Centurie, essi
convocarono le Tribù; ed i Patrizj, dopo un'impotente contesa, si
sottoposero ai decreti di un'Assemblea, in cui i loro voti erano confusi
con quelli degli infimi della Plebe. Non pertanto, sinchè le Tribù
passarono successivamente sopra i piccoli ponti,[223] e diedero il loro
suffragio ad alta voce, la condotta di ogni Cittadino rimase esposta
agli occhi ed agli orecchi de' suoi amici e compatriotti. Il debitore
insolvente consultava il volere del suo creditore; il cliente avrebbe
arrossito di opporsi alle mire del suo patrono; il Generale era seguito
dai suoi Veterani, e l'aspetto di un grave Magistrato serviva di
ammaestramento alla moltitudine. Un nuovo metodo di dar le voci in
segreto abolì l'influenza del timore e della vergogna, dell'onore e
dell'interesse, e l'abuso della libertà accelerò i progressi
dell'anarchia e del dispotismo[224]. I Romani avevano ambito di essere
eguali; essi furono posti a livello dall'uguaglianza della servitù; ed
il formale consentimento delle Tribù o Centurie pazientemente ratificò i
dettati di Augusto. Una volta, ed una volta sola, egli provò
un'opposizione sincera e gagliarda. I suoi sudditi avevano ceduto tutta
la libertà politica; essi difesero la libertà della vita domestica. Si
rigettò con grandi clamori una legge che imponeva l'obbligazione e più
stretti rendea i vincoli del matrimonio. Properzio, tra le braccia di
Delia applaudiva alla vittoria dell'amor licenzioso; e il divisamento
della riforma venne sospeso, finchè sorse al mondo una nuova e più
trattabile generazione[225]. Non era necessario un tale esempio per
mostrare ad un prudente usurpatore il pericolo delle Assemblee popolari;
ed il loro abolimento, che Augusto aveva tacitamente preparato, si compì
senza resistenza, e quasi senza che alcun ne parlasse, all'avvenimento
del suo successore.[226] Sessantamila legislatori plebei, formidabili
pel numero, e fatti sicuri dalla povertà, furono soppiantati da sei
cento Senatori che tenevano gli onori, le sostante e le vite loro dalla
clemenza dell'Imperatore. Alleviata fu pel Senato la perdita del potere
esecutivo mediante il dono dell'autorità legislativa, ed Ulpiano dietro
la pratica di due secoli poteva asserire che i decreti del Senato
avevano la forza e la validità delle leggi. Nei tempi di libertà, la
passione o l'errore del momento aveva spesso dettato le risoluzioni del
Popolo; la legge Cornelia, la Pompea, la Giulia, furono adattate da una
sola mano ai disordini che prevalevano: ma il Senato, sotto il Regno dei
Cesari, era composto di magistrati e di legisti, e di rado, nelle
questioni di Giurisprudenza privata, il timore o l'interesse
corrompevano l'integrità del loro giudizio[227].
Al silenzio od all'ambiguità delle leggi si suppliva, sopraggiungendo
l'occasione, cogli EDITTI di que' Magistrati ch'erano investiti degli
_onori_ dello Stato[228]. Questa antica prerogativa dei Re di Roma fu
trasferita ai Consoli e Dittatori, ai Censori e Pretori nei rispettivi
loro uffizi, ed i Tribuni del Popolo, gli Edili ed i Proconsoli si
arrogarono un sì fatto diritto. In Roma e nelle province gli editti del
Giudice supremo, il Pretore della città, facevano ogni anno conoscere i
doveri dei sudditi e l'intenzione del Governatore, e riformavano la
giurisprudenza civile. Tosto che saliva sul Tribunale, egli significava
colla voce del banditore, e quindi faceva scrivere sopra un muro bianco,
le norme a cui egli si prefiggea di attenersi nella decisione dei casi
dubbii, ed il mitigamento che la sua equità poteva apportare al preciso
rigore degli antichi statuti. S'introdusse nella Repubblica un principio
di discrezione più conforme al genio della Monarchia: l'arte di
rispettare il nome e di eludere l'efficacia delle leggi fu accresciuta
dai successivi Pretori; s'inventarono sottigliezze e finzioni per
travisare le più chiare intenzioni dei Decemviri, ed anche quando
salutare era lo scopo, assurdi per lo più spesso erano i mezzi. Si
permetteva che il segreto o probabile volere dei defunti prevalesse
sopra l'ordine di successione e le forme dei testamenti; ed il
pretendente, il quale era escluso dal carattere di erede, non accettava
con minor piacere dalle mani di un indulgente Pretore il possesso dei
beni del morto suo parente o benefattore. Nella riparazione
dell'ingiurie private, si sostituirono compensi ed ammende all'obsoleto
rigore delle Dodici Tavole; immaginarie supposizioni annientavano il
tempo e lo spazio, e le ragioni della gioventù, della frode, o della
violenza cassavano l'obbligo, o scusavano l'adempimento di uno
sconveniente contratto. Una giurisdizione così vaga ed arbitraria era
esposta ai più pericolosi abusi: la sostanza ugualmente che la forma
della giustizia venivano spesso sacrificate ai pregiudizi della virtù, o
all'obbliquo impulso di una lodevole affezione, ed alle più grossolane
seduzioni dell'interesse o del risentimento. Ma gli errori od i vizj di
ciascun Pretore spiravano insieme colle sue funzioni di un anno. I
Giudici suoi successori non copiavano che quelle massime che avevano la
conferma della ragione e dell'esperienza; la soluzione di nuovi casi
definiva la norma di procedere, ed allontanate erano le tentazioni di
operar l'ingiustizia dalla legge Cornelia, che costringea il Pretore
dell'anno a seguire la lettera e lo spirito del primo suo bando[229].
Era serbato alla sollecitudine ed alla dottrina di Adriano l'ufficio di
compiere il disegno concepito dal genio di Cesare; ed immortalata fu la
pretura di Salvio Giuliano, eminente Giureconsulto, mediante la
composizione dell'EDITTO PERPETUO. L'Imperatore ed il Senato
ratificarono questo codice, saviamente meditato; riconciliossi alfine il
lungo divorzio della legge e dell'equità; ed in luogo delle Dodici
Tavole, si stabilì l'Editto Perpetuo qual invariabil norma della
giurisprudenza civile[230].
Da Augusto fino a Trajano, i modesti Cesari si contentarono di
promulgare i loro editti ne' vari caratteri di un Magistrato romano; e
ne' decreti del Senato s'inserivano rispettosamente le _epistole_ e le
_orazioni_ del Principe. Pare che Adriano fosse il primo[231] ad
assumere, senza velo, la pienezza del potere legislativo. E questa
innovazione, così grata all'attiva sua mente, fu favorita dalla pazienza
de' tempi e dal lungo dimorar ch'egli fece lungi dalla sede del Governo.
Si attennero all'istessa politica i susseguenti monarchi, e secondo la
rozza metafora di Tertulliano, «la tenebrosa ed avviluppata selva delle
leggi antiche fu dilucidata dalla scure de' mandati e delle costituzioni
reali[232]». Per lo spazio di quattro secoli, da Adriano a Giustiniano,
la giurisprudenza pubblica e privata venne foggiata a norma del voler
del Sovrano; ed a poche instituzioni, sì divine che umane, si permise di
rimanere sulle prische lor basi. L'origine della legislazione imperiale
fu nascosta dalle tenebre de' tempi e dal terrore di un dispotismo
armato; e si propagò una doppia finzione dalla servilità e forse
dall'ignoranza de' legisti che si scaldavano al sole delle corti di Roma
e di Bisanzio. I. A preghiera degli antichi Cesari, il Popolo od il
Senato avea spesso conceduto loro un'esenzione personale dagli obblighi
e dalle pene degli statuti particolari; ed ogni concessione era un atto
di giurisdizione esercitato dalla repubblica verso il primo de' suoi
cittadini. L'umile privilegio di costui venne finalmente trasformato
nella prerogativa di un tiranno; e l'espressione latina di _sciolto
dalle leggi_[233] supponevasi che innalzasse l'Imperatore sopra tutti i
raffrenamenti umani, e lasciasse la sua coscienza e ragione come la
sacra misura della sua condotta. II. I decreti del Senato, che, ad ogni
regno, determinavano i titoli ed i poteri di un Principe elettivo,
significavano essi pure la dipendenza dei Cesari: nè fu se non dopo che
le idee ed anche la lingua dei Romani erano state corrotte, che Ulpiano,
o più probabilmente Triboniano stesso[234] immaginò e la legge
_Reale_[235], ed una concessione irrevocabile per parte del Popolo.
Allora i principj di libertà e di giustizia servirono a sostenere
l'origine del potere Imperiale, quantunque falsa nel fatto, e fonte di
schiavitù nelle sue conseguenze. «Il piacere dell'Imperatore, dicevano,
ha il vigore e l'effetto di legge, poichè il Popolo Romano, mediante la
legge Reale, ha trasferito ne' suoi Principi la piena estensione del suo
potere e della sua sovranità[236]». Si permise che il volere di un solo
uomo, di un fanciullo forse, prevalesse sopra la sapienza dei secoli, e
i desiderj di milioni di uomini; ed i Greci degenerati si recarono a
gloria di dichiarare che nelle sole mani del Principe si poteva
sicuramente depositare l'esercizio arbitrario della legislazione. «Qual
interesse o passione», esclamava Teofilo nella corte di Giustiniano,
«può toccare il Monarca nella tranquilla e sublime altezza in cui siede?
Egli è già signore delle vite e delle sostanze de' suoi sudditi; e
coloro che gli sono caduti in disgrazia, sono già noverati tra gli
estinti[237]». Tenendo a vile il linguaggio dell'adulazione, lo storico
dee confessare che, nelle questioni di giurisprudenza privata, il
Sovrano assoluto di un grande Impero può di rado esser mosso da alcuna
considerazione personale. La virtù, od anzi la ragione suggerirà
all'imparziale sua mente, che egli è il custode della pace e
dell'equità, e che l'interesse della società inseparabilmente è
vincolato col suo. Nel Regno più debole e più vizioso, la sede della
giustizia fu occupata dal senno e dall'integrità di Papiniano e di
Ulpiano[238]; ed i nomi di Caracalla e de' suoi ministri stanno scritti
in fronte ai più puri materiali del Codice e delle Pandette[239]. Il
Tiranno di Roma era alle volte il benefattore delle province. Un pugnale
pose fine ai misfatti di Domiziano; ma la prudenza di Nerva confermò gli
atti di lui, che un Senato, commosso da sdegno, avea cassato nel giubilo
della sua liberazione.[240] Non pertanto nei _rescritti_[241] ossia
risposte ai consulti dei Magistrati il più savio dei Principi potea
venir tratto in errore da un'esposizione parziale del caso. È questo
abuso il quale metteva le frettolose lor decisioni al livello de' maturi
e deliberati atti della legislazione, fu senza frutto condannato dal
buon senso e dall'esempio di Trajano. I _rescritti_ dell'Imperatore, le
sue _concessioni_, i suoi _decreti_, i suoi _editti_ e le sue
_prammatiche sanzioni_, erano sottoscritti con inchiostro purpureo[242],
e trasmessi alle Province come leggi generali o speciali, che i
Magistrati dovevano eseguire, ed a cui il popolo doveva obbedire. Ma
siccome il lor numero di continuo si moltiplicava, la regola
dell'obbedienza divenne ogni giorno più dubbia ed oscura, sintanto che
il Codice Gregoriano, quello di Ermogene e quel di Teodosio
determinarono ed asserirono la volontà del Sovrano. I due primi, de'
quali salvaronsi pochi frammenti, furono composti da due Giureconsulti
privati, ad oggetto di conservare le costituzioni degli Imperatori
Pagani, da Adriano sino a Costantino. Il terzo, che ci rimane intero, fu
compilato in sedici libri per ordine di Teodosio il Giovine, onde
consacrare le leggi dei Principi Cristiani, da Costantino fino al
proprio suo Regno. Ma i tre Codici ottennero un'eguale autorità ne'
Tribunali; ed il Giudice potea tenere in conto di spurio[243] o andato
in disuso ogni atto che non si racchiudesse in quel sacro deposito.
Fra le nazioni selvagge, si supplisce imperfettamente alla mancanza
delle lettere coll'uso di segni visibili, i quali destano l'attenzione,
e perpetuano la rimembranza di ogni transazione pubblica o privata. La
giurisprudenza dei primi Romani presentava le scene di un pantomimo; le
parole erano adattate ai gesti, ed il più lieve errore, la più tenue
negligenza nelle _forme_ della procedura, era sufficiente per annullare
la _sostanza_ dei più fondati diritti. La comunione del matrimonio si
denotava col fuoco e coll'acqua, elementi necessarj della vita[244]: e
la moglie ripudiata restituiva il mazzo delle chiavi, mediante la
consegna delle quali era stata investita del governo della famiglia. La
manumissione di un figlio o di uno schiavo si faceva col percuoterlo
leggermente in volto: si proibiva un'opera col gettarvi sopra una
pietra; s'interrompeva la prescrizione, col rompere un ramoscello. Il
pugno chiuso era il simbolo di un pegno o di un deposito; si presentava
la mano destra per impegnar la parola o mostrare la confidenza. Si
spezzava un fil di paglia per indicare ch'era stabilito un contratto.
S'introducevano i pesi e le bilance in ogni pagamento, e l'erede che
accettava un testamento era alle volte obbligato di scoppiettar colle
dita, di gettar via gli abiti, e di saltare e ballare con reale ed
affettata allegrezza[245]. Se un cittadino reclamava nella casa di un
vicino qualche effetto rubatogli, egli nascondea la sua nudità con un
pezzo di tela di lino, e si copriva il volto con una maschera o con un
bacino per timore d'incontrar gli occhi di una vergine o di una
Matrona[246]. In un'azione civile, il querelante toccava l'orecchio del
suo testimonio, afferrava per la gola il suo riluttante avversario, ed
implorava, con solenni lamenti, l'ajuto de' suoi Concittadini. I due
competitori si abbrancavan per le mani, come se fossero pronti a
combattere innanzi al Tribunal del Pretore: egli ordinava loro di
produrre l'oggetto del litigio; essi discostavansi, poi ritornavano con
passi misurati, e gettavano a' suoi piedi una zolla, per rappresentare
il Campo che si contendevano. Questa occulta scienza delle parole e
delle azioni della legge, era il retaggio dei Pontefici e dei Patrizj.
Non diversamente dagli Astrologi Caldei, essi annunciavano ai loro
clienti i giorni d'operare e quelli di riposare; queste importanti
bagattelle erano intrecciate colla religione di Numa, ed anche dopo la
pubblicazione delle Dodici Tavole, l'ignoranza delle forme giudiziarie
continuò a tenere i Romani in una specie di servitù. Il tradimento di
alcuni uffiziali plebei rivelò finalmente questi fruttuosi misterj:
venne un secolo più illuminato che osservò le azioni legali, ridendosi
di loro: e la stessa antichità che santificò la pratica, cancellò dalla
memoria l'uso ed il significato di quella primitiva favella[247].
[A. D. 303-648]
Si coltivò nondimeno un'arte più liberale dai savj di Roma, i quali, in
un senso più stretto, si possono riguardare come gli autori della legge
civile. L'alterazione dell'idioma e de' costumi dei Romani rendè lo
stile delle Dodici Tavole sempre meno famigliare ad ogni generazione
novella, ed i passi dubbiosi imperfettamente furono schiariti dalle cure
degli antiquarj legali. Più nobile ed importante studio era quello di
definire le ambiguità delle leggi, di circoscriverne l'effetto, di
applicarne i principj, di estenderne le conseguenze, di riconciliarne le
contraddizioni apparenti o reali; e la provincia della legislazione fu
tacitamente occupata dagli espositori degli antichi statuti. Le sottili
loro interpretazioni concorsero con l'equità del Pretore, a riformare la
tirannia delle più rozze età. Una giurisprudenza artificiale, ajutata da
mezzi intricati e bizzarri, si applicò a far risorgere i semplici
dettami della natura e della ragione, e l'abilità di molti cittadini
privati utilmente adoperossi a sottominare le istituzioni pubbliche del
loro paese. La rivoluzione di quasi mille anni, dalle Dodici Tavole sino
al Regno di Giustiniano, può dividersi in tre periodi quasi eguali in
durata, e distinti l'un dall'altro pel metodo d'instruzione, e pel
carattere dei legisti[248]. L'orgoglio e l'ignoranza contribuirono,
durante il primo periodo, a ristrignere dentro angusti confini la
scienza della legge Romana. Nei giorni pubblici di mercato o di
assemblea, si vedeano i maestri dell'arte passeggiar pel Foro, pronti a
dare il necessario consiglio all'infimo dei loro concittadini, dal cui
suffragio essi potevano ricercare il contraccambio della gratitudine, al
porgersi dell'occasione. Quando cresciuti erano negli anni o negli
onori, essi stavano in casa, assisi sopra una sedia od un trono, ad
aspettare con paziente gravità le visite dei loro clienti, i quali, al
romper del giorno, venivano in folla dalla città o dalla campagna ad
assediarne le porte. I doveri della vita sociale, e gl'incidenti di una
procedura giudiziale, formavano l'ordinario argomento di queste
consultazioni, e l'opinione verbale o scritta dei _giureconsulti_ era
concepita secondo le regole della prudenza e della legge. Si permetteva
di stare ascoltando ai giovani del loro ordine o della loro famiglia; i
loro figliuoli godevano il benefizio di più private lezioni, e la
famiglia Mucia fu rinomata gran tempo per l'ereditario conoscimento
della legge civile. Il secondo periodo, la dotta e splendida età della
giurisprudenza, si può estendere dalla nascita di Cicerone sino al Regno
di Alessandro Severo. Si formò un sistema; s'instituirono scuole; si
composero libri, e sì i vivi che i morti servirono all'ammaestramento
dello studioso. Il _Tripartito_ di Elio Peto, soprannominato il Cauto,
ci pervenne come la più antica opera di giurisprudenza. Catone il
Censore aggiunse qualche cosa alla sua fama, mercè de' suoi studi legali
e di quelli di suo figlio. Tre uomini dotti in legge illustrarono il
nome di Muzio Scevola. Ma la gloria di aver perfezionata la scienza fu
attribuita a Servio Sulpizio, loro discepolo, ed amico di Tullio; e la
lunga successione di Giureconsulti che con egual lustro fiorirono sotto
la Repubblica e sotto i Cesari, vien finalmente chiusa dai rispettabili
caratteri di Papiniano, di Paolo e di Ulpiano. I nomi loro, ed i titoli
delle diverse loro opere, minutamente furono conservati, e l'esempio di
Labeone può porgere qualche idea della diligenza e fecondità loro.
Questo eminente Giurisperito del secolo di Augusto, spendea il suo anno,
parte in città parte in campagna, tra il lavoro degli affari e quel del
comporre, e si annoverano quattrocento libri, frutto dei solitari suoi
studi. Si cita il libro duecento e cinquantanove della raccolta del suo
rivale Capitone, e pochi Professori potevano esporre le loro opinioni in
meno di un centinajo di volumi. Nel terzo periodo, tra i regni di
Alessandro e di Giustiniano, quasi muti restarono gli oracoli della
giurisprudenza. Appagata era la curiosità; il Trono occupato era da'
Tiranni e da' Barbari; le disputazioni religiose traevano a sè gli
spiriti attivi; ed i Professori di Roma, di Costantinopoli, e di Berito
umilmente si contentavano di ripetere le lezioni dei loro più illuminati
predecessori. Dai tardi avanzamenti e dalla rapida declinazione di
questi studi legali, si può inferire che essi ricerchino uno stato di
pace e di raffinamento sociale. Dalla moltitudine de' luminosi legulei
che riempiono lo spazio di mezzo, si chiarisce che si può attendere a
tali studi, e comporre somiglianti opere, con una dose comune di
giudizio, di sperienza e d'industria. Il genio di Cicerone e di Virgilio
più manifesto si fece a misura che ogni nuova età si mostrò incapace di
produrne un simile od un secondo: ma i più eminenti maestri di
giurisprudenza erano certi di lasciare discepoli, che gli
uguaglierebbero o supererebbero in merito ed in celebrità.
Nel settimo secolo di Roma, l'alleanza della filosofia greca venne ad
ingentilire e perfezionare la giurisprudenza che grossolanamente si era
adattata ai bisogni dei primi Romani. Gli Scevola s'erano formati
mediante l'uso e l'esperienza; ma Servio Sulpizio fu il primo legista
che stabilisse l'arte sua sopra una teorica certa e generale[249]. Egli
applicò, qual infallibil regola, la logica di Aristotile e degli Stoici,
al discernimento del vero e del falso; ridusse a generali principj i
casi particolari, e diffuse sopra la massa informe la luce dell'ordine e
dell'eloquenza. Cicerone, suo contemporaneo ed amico, non cercò il nome
di legulejo di professione; ma la giurisprudenza della sua patria trasse
ornamento dal suo incomparabile ingegno che trasforma in oro ogni
oggetto cui tocca. Seguendo l'esempio di Platone, egli compose una
Repubblica, e ad uso della sua Repubblica compilò un trattato di leggi
in cui si sforza di dedurre da celeste origine la sapienza e la
giustizia della costituzione Romana. L'intero Universo, secondo la
sublime sua ipotesi, forma un'immensa Repubblica: i Numi e gli uomini
che partecipano della stessa essenza sono membri della stessa comunità;
la ragione prescrive la legge della natura e delle nazioni, e tutte le
instituzioni positive, quantunque modificate dall'accidente o dal
costume, sono tratte dalla norma del retto, che la Divinità ha stampato
in ogni animo virtuoso. Da questi misteri filosofici, dolcemente egli
esclude gli Scettici, i quali ricusano di credere, e gli Epicurei, i
quali non hanno volontà di operare. Questi ultimi disdegnano le cure
della Repubblica; egli dà loro il consiglio di abbandonarsi al sonno
negli ombrosi lor orti. Ma umilmente prega la nuova Accademia di tenere
il silenzio, poichè le audaci obbiezioni di essa tosto distruggerebbero
l'elegante e ben ordinata struttura del suo grande sistema[250]. Egli
rappresenta Platone, Aristotele e Zenone come i soli maestri che armino
ed ammaestrino un cittadino pei doveri della vita sociale. Si riconobbe
poi che la più salda tempra di queste diverse armature era quella degli
Stoici[251]; e le scuole di giurisprudenza sen valsero più che delle
altre, sì per l'uso che per l'ornamento. I Giureconsulti romani
impararono dal Portico a vivere, a ragionare ed a morire: ma succhiarono
in parte i pregiudizi della setta, l'amore del paradosso, il pertinace
abito del disputare, ed un minuto attaccamento alle parole, ed alle
distinzioni verbali. S'introdusse la superiorità della _forma_ sopra la
_materia_ per fondare il diritto di proprietà: e l'eguaglianza dei
delitti viene sostentata da un'opinione di Trebazio[252], il quale
asserisce che chi tocca un orecchio, tocca tutto il corpo, e che chi
ruba alcun che da un mucchio di grano o da una botte di vino, è
colpevole dell'intero furto[253].
Le armi, l'eloquenza e lo studio della legge civile innalzavano un
cittadino di Roma alle dignità dello Stato, e le tre professioni
ricavavano spesse volte più lustro dall'unione loro in uno stesso
individuo. La scienza del Pretore che componeva un editto, conferiva una
specie di preferenza e di autorità ai suoi sentimenti privati: con
rispetto si riguardava l'opinione di un Censore o di un Console, e le
virtù od i trionfi di un giurisperito porgevano peso ad una
interpretazione forse dubbia delle leggi. Il velo del mistero protesse
per lungo tempo le arti de' Patrizj, ed in tempi più illuminati la
libertà delle indagini stabilì i principii generali della
giurisprudenza. Le disputazioni del Foro dilucidarono i casi sottili ed
avviluppati; si ammisero varie norme, varj assiomi e varie
definizioni[254], come i dettati genuini della ragione; ed il
consentimento dei professori di legge influì sulla pratica dei
Tribunali. Ma questi interpreti non potevano sancire nè eseguire le
leggi della Repubblica, ed i Giudici potevano avere in non cale
l'autorità degli stessi Scevola che spesso veniva sopraffatta
dall'eloquenza o dai sofismi di un avvocato ingegnoso. Primi furono[255]
Augusto e Tiberio ad adottare, come utile stromento, la scienza de'
legulei; le servili fatiche di questi accomodarono l'antico sistema allo
spirito ed alle mire del dispotismo. Col bel pretesto di assicurare la
dignità dell'arte, il privilegio di sottoscrivere opinioni valide e
legali fu ristretto ai Savj di grado senatorio, o dell'ordine equestre,
i quali preventivamente dovevano essere approvati dal giudizio del
Principe; e questo monopolio prevalse, sinchè la libertà della
professione non fu restituita da Adriano ad ogni cittadino consapevole
della sua abilità e del suo sapere. La discrezione del Pretore venne
allora governata dalle lezioni de' suoi precettori; si ordinò ai Giudici
di obbedire ai comenti, non meno che al testo della legge, e l'uso dei
codicilli fu un'innovazione degna di ricordo che Augusto ratificò per
consiglio dei Giureconsulti[256].
I più assoluti comandamenti non potevano esigere che i Giudici andassero
d'accordo coi legisti, se i legisti non andavano d'accordo fra loro. Ma
le istituzioni positive sono spesse volte il risultato delle costumanze
e del pregiudizio; le leggi e la favella sono ambigue ed arbitrarie;
dove la ragione è incapace di pronunziar sentenza, l'amore
dell'argomentare viene acceso dall'invidia dei rivali, dalla vanità dei
maestri, dal cieco attaccamento dei loro discepoli; e le due Sette una
volte famose, dei _Proculiani_ e dei _Sabiniani_, si divisero la
giurisprudenza Romana[257]. Due sapienti in legge, Atejo Capitone, ed
Antistio Labeone[258], adornarono la pace del secolo di Augusto:
cospicuo il primo pel favore del Principe, più illustre il secondo per
lo spregio in che avea questo favore, e per la vigorosa benchè innocua
sua opposizione al Tiranno di Roma. La diversa tempra dell'indole e dei
principj loro diede un diverso corso ai loro studj legali. Labeone era
affezionato alla forma dell'antica Repubblica; il suo rivale appigliossi
alla sostanza più profittevole della sorgente Monarchia. Ma bassa ed
inclinata alla dipendenza è la natura di un cortigiano; e Capitone di
rado ardisce dipartirsi dai sentimenti od almeno dalle parole de' suoi
predecessori: nel tempo che l'animoso Repubblicano lascia libera la
strada alle indipendenti sue idee senza timore di paradosso o di novità.
Non pertanto, la libertà di Labeone era inceppata dal rigore delle sue
proprie conclusioni, ed egli decideva secondo la lettera della legge le
stesse questioni che l'indulgente suo competitore scioglieva con una
latitudine di equità più conforme al senso comune ed agli ordinarj
sentimenti degli uomini. Se al pagamento di una somma di denaro si era
sostituito un cambio ragionevole, Capitone considerava tuttavia la
transazione come una vendita legale[259], ed egli consultava la natura
per l'epoca della pubertà, senza ristringere la sua definizione al
periodo preciso di dodici o di quattordici anni[260]. Questa opposizione
di sentimenti si propagò negli scritti e nelle lezioni dei due
fondatori; le scuole di Capitone e di Labeone durarono nell'inveterato
conflitto dai tempi di Augusto sino a quelli di Adriano[261]; e le due
Sette trassero il loro soprannome da Sabino o da Proculeio, i più
celebri loro maestri. Si applicò parimente la denominazione di
_Cassiani_ e di _Pegasiani_ ai membri delle stesse fazioni; ma per uno
strano rovescio, la causa popolare cadde fra le mani di Pegaso[262],
timido schiavo di Domiziano; mentre il favorito dei Cesari era
rappresentato da Cassio[263], il quale si gloriava di aver per antenato
quel Cassio che spense il Tiranno della sua patria. L'Editto Perpetuo
terminò in gran parte le controversie delle due Sette. L'Imperatore
Adriano antepose, per questa importante opera, il Capo dei Sabiniani:
prevalsero gli amici della Monarchia, ma la moderazione di Salvio
Giuliano insensibilmente rappattumò i vincitori ed i vinti. A guisa dei
filosofi contemporanei, i giurisperiti del secolo degli Antonini
rigettarono l'autorità di un maestro, e da ogni sistema ritrassero le
più probabili dottrine[264]. Ma voluminosi meno divenuti sarebbero i
loro scritti, se la scelta loro fosse stata più unanime. La coscienza
del Giudice ondeggiava fra il numero ed il peso delle testimonianze
discordi, ed ogni sentenza che dalla passione o dall'interesse gli fosse
dettata, avea per giustificarsi l'autorità di qualche venerabil nome. Un
indulgente editto di Teodosio il Giovane dispensò il giudice dalla
fatica di paragonare e ponderare i loro argomenti. Cinque Giureconsulti,
Cajo, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino furono guardati come gli
oracoli della giurisprudenza: decisiva era l'opinione di tre di essi; ma
quando erano divisi egualmente di parere, si accordava una voce
preponderante all'eminente sapienza di Papiniano[265].
[A. D. 527-546]
Al tempo che Giustiniano salì sul Trono, la riforma della giurisprudenza
di Roma era un'ardua ma indispensabile impresa. Nello spazio di dieci
secoli, l'infinita varietà di leggi e di opinioni legali aveva
ingombrato molte migliaia di volumi, che il più ricco non potea
procacciarsi, nè il più intelligente tutti esaminare. Non agevolmente si
trovavano i libri; ed i Giudici, poveri in mezzo a tanta dovizia, erano
ridotti all'esercizio della illetterata loro prudenza. I sudditi delle
province greche ignoravano la lingua che disponeva delle vite e delle
sostanze loro; ed il barbaro dialetto dei Latini imperfettamente veniva
studiato nelle accademie di Berito e di Costantinopoli. Giustiniano,
nato nei Campi dell'Illirico, tenea dimestichezza con quest'idioma fin
dall'infanzia: studiato egli aveva la giurisprudenza negli anni della
gioventù, e l'Imperiale sua scelta elesse i più dotti giuristi
dell'Oriente per lavorare insieme col loro Sovrano all'opera della
Riforma[266]. La teorica dei professori trasse assistenza dalla pratica
degli avvocati e dall'esperienza dei Magistrati, ed il complesso
dell'impresa fu animato dallo spirito di Triboniano[267]. Quest'uomo
straordinario, argomento di tante lodi o di tante censure, era nativo di
Side nella Panfilia; ed il suo genio, come quello di Bacone,
abbracciava, qual proprio dominio, tutti gli affari e tutta la dottrina
del suo secolo. Triboniano scrisse in prosa ed in versi sopra una strana
diversità di soggetti curiosi ed astrusi[268], come sono, due panegirici
di Giustiniano, e la vita del filosofo Teodoto; la natura della felicità
ed i doveri del Governo; il catalogo di Omero e le ventiquattro sorta di
metri; il Canone astronomico di Tolomeo, le fasi della Luna, le case dei
Pianeti ed il sistema armonico del Mondo. Alla letteratura della Grecia
egli univa l'uso della lingua latina; i Giureconsulti romani si
ricettavano nella biblioteca e nella sua mente; ed egli assiduamente
coltivava quelle arti che dischiudevano la strada delle ricchezze e
delle cariche. Dalla sbarra dei prefetti del Pretorio egli sollevossi
agli onori di Questore, di Console e di Maestro degli uffizj: il
consiglio di Giustiniano porgeva attento ascolto alla sua eloquenza e
sapienza, mentre dalla gentilezza ed affabilità de' suoi modi scorgevasi
addolcita l'invidia. Le virtù o la riputazione di Triboniano furono
macchiate dai rimproveri di empietà e di avarizia. In una Corte
pinzocchera e persecutrice, il principal ministro venne accusato di
essere segretamente avverso alla fede Cristiana, e si suppose ch'ei
nutrisse i sensi di un Ateo e di un Pagano, imputati, senza molta
consistenza, agli ultimi filosofi della Grecia. La sua avarizia fu
provata più chiaramente, e più vivamente sentita. Se egli si lasciò
smuovere dai regali nell'amministrazione della giustizia, l'esempio di
Bacone si farà di nuovo presente al pensiero; nè il merito di Triboniano
espiarne può la bassezza, se veramente egli ha degradato la santità
della sua professione, e se ogni giorno si stabilivano, modificavano e
rivocavano leggi per l'abbietta considerazione del suo privato profitto.
Quando avvenne la sedizione di Costantinopoli, i clamori e forse la
giusta indegnazione del Popolo ottennero l'allontanamento di Triboniano:
ma il Questore fu richiamato bentosto e sino al punto della sua morte,
ei gioì per più di vent'anni il favore e la confidenza dell'Imperatore.
La passiva ed ossequiosa sommissione di lui fu onorata dall'elogio di
Giustiniano stesso, la vanità del quale era incapace di discernere
quanto quella sommissione spesso degenerasse nell'adulazione più
grossolana. Triboniano adorava le virtù del suo grazioso Signore: la
terra era meritevole di un simil Principe, ed egli affettava un pio
timore di veder Giustiniano, come Elia o Romolo, rapito in aria e
trasportato nelle dimore della gloria celeste[269].
[A. D. 528-529]
Se Giulio Cesare avesse eseguito la riforma della legge Romana, il
creativo suo ingegno, illuminato dalla riflessione e dallo studio,
avrebbe dato al mondo un puro ed originale sistema di Giurisprudenza. Ma
che che l'adulazione abbia detto, l'Imperatore dell'Oriente temeva di
stabilire qual misura dell'equità il suo giudizio privato: col potere
legislativo in sua mano egli tolse a presto i soccorsi del tempo e
dell'opinione; e le sue compilazioni laboriose hanno per sostegno i savj
ed i Legislatori de' tempi anteriori. In luogo di una statua gettata in
una semplice forma dalla mano di un artefice valente, le opere di
Giustiniano presentano un pavimento a mosaico, composto di frammenti
antichi e costosi, ma troppo spesso senza coerenza tra loro. Nel primo
anno del suo Regno, egli commise al fedel Triboniano, ed a nove altri
dotti giuristi la cura di rivedere le ordinanze de' suoi predecessori,
come erano contenute, dal tempo di Adriano in poi, nei codici
Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano; di purgarle dagli errori e dalle
contraddizioni, di reciderne quanto ora andato in disuso o superfluo, e
di scegliere le leggi savie e salutari più confacenti alla pratica de'
Tribunali ed all'uso de' suoi sudditi. In quattordici mesi l'opera fu
mandata ad effetto; ed è probabile che col comporre dodici libri o
tavole di questa raccolta, i nuovi Decemviri intendessero d'imitare le
fatiche dei Romani loro predecessori. Il nuovo codice fu onorato col
nome di Giustiniano, e contrassegnato dalla Reale sua firma: se ne
moltiplicarono autentiche copie dalla penna dei Notari e degli Scribi;
queste furono trasmesse ai Magistrati delle Province d'Europa, d'Asia e
poscia d'Affrica; e la legge dell'Impero fu proclamata alle porte delle
Chiese nei giorni solenni di festa. Restava un'operazione più malagevole
a farsi; ed era di estrarre lo spirito della giurisprudenza dalle
decisioni, dalle congetture, dalle questioni e dalle dispute dei Legisti
romani. Diciassette giureconsulti, aventi Triboniano per Capo, si
posero, per comando dell'Imperatore ad esercitare una assoluta
giurisdizione sopra le opere dei loro predecessori. Se in dieci anni
avessero adempito i suoi comandi, Giustiniano potea rimaner soddisfatto
della diligenza loro, e la rapida composizione del DIGESTO o delle
PANDETTE,[270] in tre anni, può meritar lode o biasimo, secondo il
merito dell'esecuzione. Essi scelsero nella libreria di Triboniano, i
quaranta più eminenti Giuristi dei tempi anteriori[271]; ristrinsero
duemila trattati in un compendio di cinquanta libri, e diligentemente si
ricorda che tre milioni di linee o sentenze[272] si trovano, in questo
estratto, ridotto al modesto numero di cento e cinquantamila. La
pubblicazione di questa grand'opera fu differita un mese dopo la
pubblicazione della INSTITUTA, e ragionevol parve che gli elementi
precedessero il Digesto della legge Romana. Tosto che l'Imperatore ebbe
approvato il lavoro di questi Cittadini privati, egli ratificò colla sua
legislativa potestà le speculative loro opinioni. I comenti ch'essi
fecero alle Dodici Tavole, all'Editto Perpetuo, alle leggi del Popolo e
ai decreti del Senato, succederono all'autorità del testo; il quale fu
abbandonato come una venerabile, ma inutile reliquia dei tempi antichi.
Si dichiarò che il _Codice_, le _Pandette_ e l'_Instituta_ erano il
sistema legittimo della giurisprudenza civile; soli essi furono ammessi
nei Tribunali, soli furono insegnati nelle accademie di Roma, di
Costantinopoli e di Berito. Giustiniano indirisse al Senato ed alle
Province i suoi _oracoli eterni_, ed il suo orgoglio, sotto la maschera
della pietà, attribuì l'eseguimento, di questo eccelso disegno all'aiuto
ed all'inspirazione della Divinità.
Poichè l'Imperatore scansò la fama e l'invidia di una composizione
originale, noi non cercheremo da esso che metodo, scelta o fedeltà,
umili ma indispensabili virtù di un compilatore. In mezzo alle varie
combinazioni d'idee è difficile assegnare una preferenza ragionevole; ma
siccome l'ordine di Giustiniano è differente nelle sue tre opere, così
può farsi che tutte tre siano cattive, ed è certo che due non possono
essere buone. Nello sceglimento delle leggi antiche, pare che egli
mirasse i suoi predecessori senza gelosia e con eguale riguardo: la
serie non poteva salire oltre il regno di Adriano, e la bassa
distinzione tra il Paganesimo e la Cristianità, introdotta dalla
superstizione di Teodosio, era stata abolita dal consenso del genere
umano. Ma la giurisprudenza delle Pandette è circoscritta in un periodo
di cento anni, dall'Editto Perpetuo sino alla morte di Alessandro
Severo. Ai giureconsulti che vissero sotto i primi Cesari di rado si
concedè di parlare, nè si rinvengono più di tre nomi, appartenenti ai
tempi della Repubblica. Il favorito di Giustiniano (ed aspramente ne fu
biasimato) aveva timore d'incontrare la luce della libertà e la gravità
de' savj di Roma. Triboniano condannò all'obblio la schietta e natural
sapienza di Catone, dei Scevola e di Sulpizio; mentre invocava altri
spiriti di tempra conforme alla sua, i Siri, i Greci e gli Affricani che
in folla accorrevano alla Corte imperiale, per istudiare il latino come
una lingua straniera, e la giurisprudenza come una professione
lucrativa. Ma Giustiniano aveva imposto ai suoi ministri di
lavorare[273], non per la curiosità degli antiquarj, ma per l'immediato
benefizio de' suoi sudditi. Spettava ad essi il dovere di scegliere le
parti utili e pratiche della legge Romana; e gli scritti degli antichi
Repubblicani, curiosi ed eccellenti, più non si accordavano col nuovo
sistema di costumi, di religione e di guerra. Se i precettori e gli
amici di Cicerone vivessero ancora, il nostro candore ci trarrebbe forse
a confessare che, tranne la purità della lingua[274], l'intrinseco loro
merito fu superato dalla scuola di Papiniano e di Ulpiano. La scienza
delle leggi e il tardo frutto del tempo e della esperienza, ed il
vantaggio sì del metodo che de' materiali, tocca naturalmente agli
autori più recenti. I giureconsulti del regno degli Antonini avevano
studiato le opere de' loro predecessori: il filosofico loro ingegno avea
mitigato il rigore dell'antichità, e fatte più semplici le forme del
procedere, sollevandosi sopra la gelosia ed il pregiudizio delle Sette
rivali. La scelta delle autorità che compongono le Pandette, venne
commessa al giudizio di Triboniano: ma tutto il potere del suo principe
non poteva assolverlo dalle sacre obbligazioni della verità e della
fedeltà. Come legislator dell'Impero, Giustiniano potea rifiutare le
leggi degli Antonini, o condannare, come sediziose, le libere massime
che difese venivano da' primi giureconsulti Romani[275]; ma l'esistenza
dei fatti passati è posta fuor della giurisdizione del dispotismo, e
l'Imperatore si macchiò di frode e di falsità quando corruppe
l'integrità del lor testo, scrisse, coi venerabili lor nomi in fronte,
le parole e le idee del servile suo regno,[276] e soppresse, colla mano
della potenza, le pure ed autentiche copie de' lor sentimenti. Le
mutazioni ed interpolazioni di Triboniano e de' suoi colleghi hanno per
iscusa il pretesto dell'uniformità ma insufficienti riuscirono le cure
loro; e le _antinomie_ o contraddizioni del Codice e delle Pandette
esercitano anche al presente la pazienza e la sottigliezza de'
giureconsulti moderni[277].
Una voce, priva di evidenza, si propagò da' nemici di Giustiniano; ed è
che la giurisprudenza di Roma antica venisse ridotta in ceneri
dall'autore delle Pandette, nella vanitosa idea ch'essa fosse ormai
fallace o superflua. Senza usurpare così odiose funzioni, l'Imperatore
potè con sicurezza affidare all'ignoranza ed al tempo l'adempimento di
questo desiderio distruggitivo. Avanti l'invenzion della stampa e della
carta, il lavoro ed i materiali dello scrivere non si poteano
procacciare che dai ricchi; e ragionevole è il computo che il prezzo de'
libri superava cento volte il loro valore presente[278]. Con lentezza si
moltiplicavano le opere, nè si rinnovavano che con precauzione:
l'attrattiva del guadagno traeva sacrileghi copisti a radere i caratteri
dell'antichità, e Sofocle o Tacito erano obbligati a cedere la pergamena
ai messali, alle omelie, ed all'aurea leggenda[279]. Se tale fu il
destino de' più bei parti dell'ingegno, quale stabilità potea aspettarsi
per le voluminose e sterili opere di una scienza andata in disuso? I
libri di giurisprudenza importavano a pochi, e noti allettavan alcuno:
il loro valore era collegato coll'uso presente, ed essi per sempre
perirono, tosto che l'uso fu vinto dalle innovazioni della moda, da un
merito maggiore o dalla pubblica autorità. Nel secolo della pace e del
sapere, tra Cicerone e l'ultimo degli Antonini, si avea già sofferto di
molte perdite: ed alcuni luminari della scuola o del Foro non erano più
noti che ai curiosi per tradizione o per riferta. Trecento e
cinquant'anni di disordine e di decadenza accelerarono il progresso
della obblivione: e può giustamente presumersi che fra gli scritti che
si accusa Giustiniano di aver negletti, molti più non si rinvenivano
nelle biblioteche dell'Oriente[280]. Le copie di Papiniano o di Ulpiano,
che il Riformatore aveva proscritte, più non furono giudicate degne di
attenzione: le Dodici Tavole e l'Editto Pretoriano insensibilmente si
smarrirono; ed i monumenti dell'antica Roma furono trascurati e
distrutti dall'invidia e dall'ignoranza de' Greci. Persino le Pandette
medesime con difficoltà e pericolo scamparono dal naufragio comune, e la
critica ha pronunziato che _tutte_ le edizioni e _tutti_ i codici
dell'Occidente derivano da un _solo_ originale[281]. Esso fu trascritto
in Costantinopoli sul principio del settimo secolo[282]; poi trasportato
dagli accidenti della guerra e del commercio in Amalfi[283], in
Pisa[284], in Firenze[285], dove come sacra reliquia[286] depositato or
giace nell'antico palazzo della Repubblica[287].
Primo pensiero di un riformatore è quello di antivenire ogni riforma
futura. Affinchè inviolato si mantenesse il testo della Pandette,
dell'Instituta e del Codice, rigorosamente si proscrisse l'uso delle
cifre e delle abbreviature; e Giustiniano rammentandosi che l'Editto
Perpetuo era stato sepolto sotto il peso dei comenti, dichiarò che si
punirebbe qual falsatore il temerario legista che ardisse d'interpretare
o di pervertire il volere del suo Sovrano. I discepoli di Accursio, di
Bartolo e di Cuiacio, dovrebbero arrossire dell'accumulato lor fallo, a
meno che non si sentissero l'animo di contendere al Principe il diritto
di vincolare l'autorità de' suoi successori e la natia libertà
dell'intelletto. Ma l'Imperatore non era da tanto di fissare la sua
propria incostanza; e mentre vantavasi di rinnovare l'esempio di
Diomede, col trasmutare il rame in oro[288], scoprì la necessità di
purificare il suo oro dalla mistura di una lega più bassa. Non erano
corsi per anco sei anni dopo la pubblicazione del primo Codice, ch'egli
condannò il tentativo imperfetto col mezzo di una nuova e più accurata
edizione dell'opera istessa, ch'egli arricchì di dugento leggi sue
proprie, e di cinquanta decisioni de' più oscuri ed intricati punti
della giurisprudenza. Ogni anno, o, secondo Procopio, ogni giorno del
lungo suo regno, fu contrassegnato da qualche innovazione legale. Molti
suoi atti furono cassati da esso; i suoi successori ne rigettaron molti
altri; il tempo ne cancellò un buon numero; ma sedici EDITTI, e cento
sessanta NOVELLE[289] vennero ammesse nel corpo autentico della
giurisprudenza civile. Giusta l'opinione di un filosofo, superiore ai
pregiudizj della sua professione, queste continue e per la maggior parte
futili alterazioni non si possono spiegare, se non riguardando allo
spirito venale di un principe, il quale vendeva senza vergogna i suoi
giudizj e le sue leggi[290]. L'accusa dello storico secreto è, per vero
dire, aperta e veemente; ma l'unico esempio ch'egli adduce, si può
ascrivere tanto alla divozione, quanto all'avarizia di Giustiniano. Un
uomo facoltoso e devoto avea lasciato la chiesa di Emesa erede de' suoi
beni; ed il valore della successione era cresciuto per la destrezza di
un artista, il quale sottoscrisse molte polizze di debiti e di promesse
di pagamento co' nomi dei più ricchi abitatori della Siria. Essi
allegarono in lor favore la prescrizione stabilita di trenta o di
quarant'anni; ma la difesa loro fu vinta da un editto retroattivo, che
estendeva i diritti della Chiesa al termine di un secolo; editto così
pregno di ingiustizia e di disordine che, dopo di aver servito a quel
solo effetto, fu prudentemente abolito nel regno medesimo[291].
Ancorchè, per discolparne l'Imperatore, si rigettasse la corruzione
sopra la sua moglie od i suoi favoriti, tuttavia il sospetto di un vizio
sì turpe è tale da macchiar la maestà delle sue leggi; e gli avvocati di
Giustiniano sono astretti a confessare che una tal leggerezza, qualunque
ne sia il motivo, è indegna d'un legislatore e di un uomo.
[A. D. 533]
I monarchi di rado condiscendono a divenire i precettori de' loro
sudditi; e si dee qualche lode a Giustiniano, per comando del quale un
ampio sistema fu ridotto in un breve trattato elementare. Tra le varie
Institute della legge Romana[292], quelle di Cajo[293] erano le più
popolari nell'Oriente e nell'Occidente; ed il credito, onde godevano, si
potea risguardare come una prova del merito loro. Scelte esse furono dai
Delegati imperiali, Triboniano, Teofilo, e Doroteo; ed alla libertà e
purità del secolo degli Antonini si collegarono i materiali più rozzi di
un'età tralignata. Lo stesso volume che introducea la gioventù di Roma,
di Costantinopoli e di Berito allo studio graduale del Codice e delle
Pandette, è tuttora prezioso allo storico, al filosofo ed al magistrato.
In quattro libri sono divise le Institute di Giustiniano, le quali
procedono con metodo non dispregevole, I dalle _Persone_, II alle
_Cose_, III dalle cose alle _Azioni_; e l'articolo IV delle _Ingiurie
private_, vien terminato co' principj della _Legge Criminale_.
I. La distinzione dei gradi e delle _persone_ è la base più ferma di un
governo misto e limitato. In Francia, si tengono vive le reliquie della
libertà dallo spirito, dagli onori ed anche dai pregiudizj di
cinquantamila nobili[294]. Duecento famiglie che di padre in figlio
formano il secondo ramo della legislatura Britannica, mantengono
l'equilibrio della Costituzione tra il Re, e le Comuni dell'Inghilterra.
Una gradazione di patrizj e di plebei, di stranieri e di sudditi ha
sostenuto l'aristocrazia di Genova, di Venezia e dell'antica Roma. La
perfetta uguaglianza degli uomini è quel punto, in cui si confondono gli
estremi della democrazia e del dispotismo; poichè la maestà del Principe
o quella del Popolo sarebbe egualmente offesa, se alcune teste si
alzassero sopra il livello dei loro compagni di schiavitù, o dei loro
concittadini. Nella decadenza dell'Impero di Roma, a poco a poco si
abolirono le orgogliose distinzioni della Repubblica, o la ragione o
l'instinto di Giustiniano compì l'opera di dare, al governo la semplice
forma di una monarchia assoluta. L'Imperatore non potea svellere dalle
radici quella riverenza popolare, che sempre accompagna il possesso di
un'ereditaria ricchezza o la memoria di antenati famosi. Egli prese
piacere nell'onorare con titoli ed emolumenti i suoi Generali,
Magistrati e Senatori; ed il suo precario favore compartiva qualche
raggio della gloria loro alle lor mogli ed ai figli. Ma al cospetto
della legge, tutti i cittadini Romani erano eguali, e tutti i sudditi
dell'Impero erano cittadini di Roma. Questo carattere, altre volte
inestimabile, si perdè in un nome anticato e vuoto d'effetto. Il
suffragio di un Romano più non contribuiva a formar la sua legge, od a
creare gli annui ministri del suo potere: i costituzionali suoi diritti
avrebbero raffrenato l'arbitraria volontà di un padrone: e l'audace
avventuriere, uscito dalla Germania o dall'Arabia, veniva ammesso, con
egual favore, al comando civile e militare, che ai soli cittadini una
volta era serbato di assumere sopra le conquiste de' loro maggiori. I
primi Cesari avevano scrupolosamente mantenuto la distinzione della
nascita _ingenua_ e _servile_, la quale veniva decisa dalla condizion
della madre; e soddisfatto era il candor delle leggi se potevasi
dimostrare la libertà di essa per un solo momento tra la concezione ed
il parto. Gli schiavi ch'erano liberati da un generoso padrone,
immantinente entravano nella classe media dei _liberti_: ma non potevano
mai essere affrancati dai doveri dell'obbedienza e della gratitudine.
Qualunque si fossero i frutti dell'industria loro, il padrone e la sua
famiglia ereditava la terza parte od anche la totalità de' lor beni,
quando morivano senza figli e senza testamento. Giustiniano rispettò i
diritti dei padroni; ma la sua indulgenza fece sparire la nota di
disonore dai due ordini inferiori di affrancati. Chiunque cessava di
essere schiavo, otteneva, senza riserva o indugio, la qualità di
cittadino; e finalmente l'onnipotenza dell'Imperatore creò o suppose per
essi la dignità di un'ingenua nascita che la natura aveva ad essi
negato. Per reprimere l'abuso dello manumissioni, ed il troppo rapido
accrescimento dei Romani di vile estrazione e miserabili, si erano
introdotte molte regole intorno l'età ed il numero di quelli che si
potevano affrancare, e le forme che a questo effetto chiedevansi:
Giustiniano abolì in ultimo tutte quelle regole, e lo spirito delle sue
leggi promosse la estinzione della servitù domestica. Nondimeno le
province Orientali, al tempo di Giustiniano, erano tutte piene di
schiavi, o nati tali, o comperati ad uso dei loro padroni; l'età, la
forza, l'educazione loro ne determinavano il prezzo, il quale variava
dalle dieci sino alle sessanta monete d'oro[295]. Ma l'influsso del
governo e della Religione continuamente andavano sminuendo la durezza di
quel dipendente stato; e l'orgoglio di un suddito si rimase dall'andar
gonfio dell'assoluto suo dominio sopra la vita e la felicità del suo
schiavo[296].
La legge della natura instruisce la massima parte degli animali ad
amare, e a educare la tenera loro progenie. La legge della ragione
inculca all'umana specie il contraccambio della filiale pietà. Ma
l'esclusivo, assoluto e perpetuo dominio del padre sopra i suoi
figliuoli, è particolare alla giurisprudenza Romana[297], e sembra così
antico come la fondazione della città[298]. La potestà paterna fu
instituita o confermata da Romolo stesso; e dopo la pratica di tre
secoli essa fu incisa sulla quarta Tavola de' Decemviri. Nel Foro, nel
Senato, o nel campo il figlio adulto di un cittadino Romano godeva i
diritti pubblici e privati di una persona: nella casa di suo padre egli
non era che una _cosa_, confusa dalle leggi colle masserizie, cogli
armenti, e cogli schiavi, che il capriccioso padrone poteva alienare o
distruggere senza esser tenuto a risponderne avanti alcun tribunale
terreno. La mano che compartiva il giornaliero vitto, potea riprendersi
il volontario dono, ed ogni cosa che si fosse acquistata dal lavoro o
dalla fortuna del figlio, immediatamente si trasfondeva nella proprietà
del genitore. L'azione di furto, colla quale il padre reclamava gli
effetti rubatigli, i suoi bovi o i suoi figli, era la stessa[299], e se
il bove od il figlio avea commesso un'offesa, a lui spettava la scelta
di compensare il danno, o di cedere alla parte pregiudicata l'animale
colpevole. Al grido dell'indigenza o dell'avarizia il padrone di una
famiglia potea disporre de' suoi figliuoli o de' suoi schiavi. Ma la
condizione di uno schiavo era molto più vantaggiosa; imperciocchè egli
ricovrava l'alienata sua libertà mercè della prima manumissione. Laddove
il figlio ricadeva di bel nuovo in balìa dello snaturato suo padre, il
quale poteva condannarlo alla servitù una seconda ed una terza volta; e
solamente dopo la terza vendita e la terza liberazione, egli rimaneva
affrancato dalla potestà domestica[300] di cui s'era fatto così
replicato abuso. Senz'altra norma che la sua discrezione, un genitore
potea punire le reali od immaginarie mancanze de' suoi figli col
flagello, colla prigionia, coll'esilio, o col mandargli in catene a
lavorare ne' campi cogl'infimi de' suoi servi. La maestà di un padre era
armata del diritto di vita e di morte[301]; e gli esempi di tali
sanguinose esecuzioni, che spesso venivano lodate, e non punite giammai,
rintracciar si possono negli annali di Roma, di là dai tempi di Pompeo e
di Augusto. Nè l'età, nè il grado, nè l'uffizio consolare, nè gli onori
del trionfo poteano sottrarre i più illustri cittadini ai vincoli della
soggezione filiale[302]: erano inclusi i propri suoi discendenti nella
famiglia del comune loro antenato; e i diritti dell'adozione non erano
meno sacri e rigorosi di quelli della natura. Senza timore, benchè non
senza pericolo di abuso, i legislatori Romani avean riposto una
confidenza illimitata ne' sensi dell'amore paterno; e l'oppressione
veniva temperata dalla sicurezza che ogni generazione doveva a sua volta
succedere nella veneranda dignità di padre e di signore.
Alla giustizia ed all'umanità di Numa si ascrive la prima limitazione
della podestà paterna, e la fanciulla che col consenso di suo padre avea
sposato un uom libero, era al riparo della sventura di divenire la
moglie di uno schiavo. Ne' primi secoli, quando stretta e quasi affamata
era la città da' suoi vicini del Lazio e della Toscana, la vendita de'
figliuoli poteva esser frequente; ma siccome la legge non concedeva ad
un Romano di comperare la libertà di un concittadino, così il mercato
successivamente sarà andato languendo, e le conquiste della Repubblica
dovettero distruggere quel traffico disumano. Un imperfetto diritto di
proprietà finalmente fu conferito ai figli; e la triplice distinzione di
_profettizio_, di _avventizio_ e di _professionale_ fu determinata dalla
giurisprudenza del Codice e delle Pandette[303]. Di tutto ciò che
procedeva dal padre, egli non impartiva che l'uso e riserbava l'assoluto
dominio: non pertanto, se vendevansi i suoi beni, una favorevole
interpretazione eccettuava la porzione de' suoi figli dalle domande de'
venditori. Il figlio avea la proprietà di quanto acquistasse per
matrimonio, per donativi, o per successione collaterale; ma il padre, a
meno che ne fosse stato specialmente escluso, ne godeva l'usufrutto per
tutto il tempo del viver suo. Come giusta e prudente ricompensa della
militare virtù, le spoglie del nemico erano devolute al soldato, da lui
solo possedute e poste in pieno suo arbitrio. Questa generosa analogia
si stendeva agli emolumenti delle professioni liberali, agli stipendi
del servizio pubblico, ed alla sola liberalità dell'Imperatore o
dell'Imperatrice. La vita di un cittadino era meno esposta che non la
sua sostanza all'abuso dell'autorità paterna. Tuttavia la sua vita potea
contrariar l'interesse e le passioni di un indegno genitore: gli stessi
delitti che nacquer dalla corruzione, furono più vivamente sentiti
dall'umanità del secolo di Augusto, e toccò all'Imperatore di salvare
dal giusto furor della moltitudine il crudele Erixone che fece morire
sotto i colpi dalla frusta il proprio suo figlio[304]. Dalla licenza
della dominazione servile, il padre Romano fu ridotto alla gravità ed
alla moderazione di un giudice. La presenza e l'opinione di Augusto
confermarono la sentenza di esilio, proferita contro un parricidio
d'intenzione dal tribunale, domestico di Ario. Adriano confinò in
un'isola il padre geloso, il quale, somigliante ad un assassino, avea
colto l'opportunità della caccia per ammazzare un giovane incestuoso,
amante della sua matrigna[305]. Una giurisdizione privata ripugna allo
spirito della monarchia; dalla condizione di giudice, il padre fu di
nuovo fatto discendere a quella di accusatore; ed Alessandro Severo
ingiunse a' magistrati di ascoltarne le querele e di eseguirne la
sentenza. Egli non poteva più porre a morte il figlio, senza incorrere
nel delitto e nel castigo di un'uccisione; e le pene del parricidio, da
cui la legge Pompea l'aveva esentuato, gli furono in ultimo applicate
dalla giustizia di Costantino[306]. La stessa protezione è dovuta a
tutti i periodi dell'esistenza; e la ragione dee applaudire l'umanità di
Paolo, che dichiara reo di omicidio il padre che strozza, lascia morir
di fame od abbandona il suo bambino; o lo espone sopra una piazza
pubblica alle venture di quella pietà che gli ha negato egli stesso. Ma
l'esposizione dei fanciulli era il predominante ed ostinato vizio
dell'antichità: essa alle volte venne prescritta, sovente permessa, e
quasi sempre praticata impunemente dalle nazioni che mai non nutrirono
le idee dei Romani sulla potestà paterna; ed i poeti drammatici, i quali
sogliono rivolgersi al cuore umano, con indifferenza rappresentano una
consuetudine popolare ch'era coperta dai veli dell'economia e della
compassione[307]. Quando il padre potea soggiogare i propri sentimenti,
egli evitava, se non la censura, almeno la punizion delle leggi; e
l'Impero di Roma fu lordato dal sangue dei bambini, sintantochè
Valentiniano ed i suoi colleghi non ebbero compreso una tal sorta di
omicidi nella lettera e nello spirito della legge Cornelia. Le lezioni
della giurisprudenza[308], e del Cristianesimo non erano state possenti
a sradicare quella pratica disumana, sinchè i terrori della pena
capitale non avvalorarono il loro influsso benigno[309].