CAPITOLO XLIV.

_Idea della Giurisprudenza Romana. Leggi dei Re. Dodici Tavole

dei Decemviri. Leggi del Popolo. Decreti del Senato. Editti dei

Magistrati e degl'Imperatori. Autorità dei Giureconsulti.

Codice, Pandette, Novelle, ed Instituta di Giustiniano: I.

Diritto delle persone. II Diritto delle cose. III Ingiurie ed

Azioni private. IV Delitti e Pene._

Stritolati nella polvere sono i varj titoli delle vittorie di

Giustiniano: ma il nome del legislatore vive inscritto sopra un nobile e

perpetuo monumento. Sotto il Regno e per cura di lui, la Giurisprudenza

civile fu ordinata e raccolta nelle immortali opere del _Codice_, delle

_Pandette_, e della _Instituta_[196]. La ragione pubblica dei Romani

tacitamente o studiosamente si trasfuse nelle instituzioni domestiche

dell'Europa[197], e le leggi di Giustiniano tutt'or riscuotono il

rispetto o l'obbedienza delle indipendenti nazioni. Ben saggio o

fortunato è il Principe che collega la sua propria riputazione con

l'onore e l'interesse di un ordine d'uomini destinato a perpetuarsi

nella società. La difesa del fondatore è la prima causa che in ogni

secolo ha esercitato lo zelo e l'industria dei Giureconsulti; piamente

essi rammemorano le sue virtù; dissimulano, o negano i suoi falli, e

rigorosamente puniscono il delitto o la demenza dei ribelli che

ardiscono di macchiare la maestà della porpora. L'idolatria dell'amore

ha provocato, come d'ordinario avviene, il rancore dell'opposizione; il

carattere di Giustiniano è stato esposto alla cieca veemenza

dell'adulazione e dell'invettiva, e l'ingiustizia di una setta (gli

_Anti-Triboniani_) ha rifiutato ogni lode ed ogni merito al Principe, ai

suoi ministri ed alle sue leggi[198]. Non attaccato ad alcuna parte, non

interessato che alla verità ed al candore dell'istoria, e diretto dalle

più moderate ed abili guide,[199] io entro con giusta diffidenza nel

soggetto della legge civile, che ha consumato tutta la vita di tanti

eruditi, e tappezzato le pareti di tante spaziose biblioteche. In un

solo, e se è possibile in un breve capitolo, io mi accingo a delineare

la Giurisprudenza Romana, da Romolo sino a Giustiniano[200], ad

apprezzare il lavoro di questo Imperatore; poi mi farò a contemplare i

principj di una scienza che tanto importa alla pace ed alla felicità del

viver sociale. Le leggi di una nazione formano la parte più instruttiva

della sua istoria, e, quantunque io mi sia dedicato a scrivere gli

annali di una Monarchia nel suo declinare, di buon animo abbraccerò

l'occasione di respirare la pura e fortificante aria della Repubblica.

Il Governo primitivo di Roma era composto, con qualche politica

avvedutezza[201] di un Re elettivo, di un Consiglio di nobili, e di una

Assemblea generale del popolo. Il Magistrato supremo amministrava la

guerra e la religione; egli solo proponeva le leggi, le quali venivano

discusse nel Senato, e finalmente ratificate o rigettate da una

pluralità di voci nelle trenta Curie o parrocchie della Città. Romolo,

Numa, e Servio Tullio, vengono celebrati come i legislatori più antichi,

e ciascuno di loro ha diritto alla sua parte nella triplice divisione

della Giurisprudenza[202]. Le leggi del matrimonio, l'educazione dei

figliuoli, e l'autorità paterna, che pajono trarre la loro origine dalla

stessa natura, sono attribuite alla rozza sapienza di Romolo. Numa disse

di aver ricevuto dalla Ninfa Egeria, nei notturni loro colloquj, le

leggi delle _nazioni_ e del Culto religioso che egli introdusse.

All'esperienza di Servio si ascrivono _le leggi civili_: egli bilanciò i

diritti e le fortune delle sette classi di Cittadini; ed assicurò, col

mezzo di cinquanta nuovi regolamenti, l'osservanze dei contratti, e la

punizione dei delitti. Lo Stato ch'egli avea piegato verso la

democrazia, fu dall'ultimo Tarquinio trasformato in un dispotismo

arbitrario, ed allorchè l'uffizio di Re fu abolito, i Patrizj presero

per sè tutti i profitti della libertà. Odiose ed anticate divennero le

leggi reali; i Sacerdoti ed i Nobili conservarono in silenzio il

misterioso deposito, ed in capo a sessant'anni, i Cittadini di Roma

ancora si lamentavano ch'erano retti dalla sentenza arbitraria dei

Magistrati. Tuttavia le instituzioni positive dei Re si erano miste coi

costumi pubblici e privati della città; si compilarono[203] alcuni

frammenti di quella veneranda giurisprudenza[204], mediante la diligenza

degli antiquarj, e più di venti testi parlano anche al presente la

rozzezza dell'idioma Pelasgo dei Latini[205].

Io non ripeterò la storia ben nota dei Decemviri[206] i quali

macchiarono colle loro azioni l'onore d'incidere sul rame, sul legno o

sull'avorio le _Dodici Tavole_ delle leggi Romane[207]. Dettate esse

furono dal rigido e geloso spirito di un'aristocrazia, che con

ripugnanza aveva ceduto alle giuste richieste del Popolo. Ma la sostanza

delle Dodici Tavole si attagliava allo stato della Città; ed i Romani

erano usciti dalla barbarie, poichè erano capaci di studiare e di

adottare le instituzioni dei loro più colti vicini. Un savio cittadino

di Efeso fu dall'invidia cacciato fuori dal suo nativo Paese. Innanzi

che toccasse i lidi del Lazio, egli aveva osservato le varie forme della

natura umana e della società civile. Egli compartì i suoi lumi ai

legislatori di Roma, ed una statua fu innalzata nel Foro per immortalare

la memoria di Ermodoro[208]. I nomi e le divisioni delle monete di rame,

unico denaro coniato di Roma fanciulla, erano di origine dorica:[209] le

messi della Campania e della Sicilia provvedevano a' bisogni di un

Popolo, l'agricoltura del quale era spesso interrotta dalla guerra e

dalle fazioni, e poscia che stabilito fu il commercio[210], i deputati

che salpavano dal Tevere, potevano ritornare da quei porti con un carico

più prezioso di sapienza politica. Le colonie della Magna Grecia aveano

trasportato in Italia, e migliorato le arti della lor madre patria: Cuma

e Reggio, Crotona e Taranto, Agrigento e Siracusa, erano nel numero

delle più fiorenti città. I discepoli di Pitagora applicarono la

filosofia all'uso del Governo; le leggi non scritte di Caronda si

giovavano della Poesia e della Musica[211], e Zaleuco stabilì la

Repubblica dei Locresi, la quale durò senza alterazione per più di due

secoli[212]. Fu un somigliante motivo di orgoglio nazionale che trasse

Tito Livio e Dionisio a credere, che i deputati di Roma visitassero

Atene al tempo della saggia e splendida amministrazione di Pericle, e

che le leggi di Solone fossero trasfuse nelle Dodici Tavole. Se Atene

avesse effettivamente ricevuto una tale ambasceria dai Barbari

dell'Esperia, il nome Romano sarebbe stato familiare ai Greci prima del

Regno di Alessandro[213], e la curiosità dei tempi susseguenti avrebbe

indagato e celebrato la più lieve testimonianza che fosse rimasta di un

simil fatto. Ma taciono i monumenti Ateniesi, nè par credibile che i

Patrizj si esponessero ad una lunga e pericolosa navigazione, per

copiare il purissimo modello di una democrazia. Paragonando le Tavole di

Solone con quelle dei Decemviri, si può scoprire qualche accidentale

rassomiglianza: alcune regole che la natura e la ragione hanno rivelato

ad ogni società; alcune prove di una comune discendenza dall'Egitto, o

dalla Fenicia[214]. Ma in tutti i gran tratti della Giurisprudenza

pubblica e privata, i Legislatori di Roma e di Atene compariscono

stranieri o contrarj fra loro.

Qualunque esser possa l'origine od il merito delle Dodici Tavole,[215]

esse ottennero appresso i Romani quel cieco e parziale ossequio che i

Legislatori di ogni paese sono desiderosi di compartire alle municipali

loro instituzioni. Cicerone[216] ne raccomanda lo studio, come piacevole

ugualmente ed instruttivo. «Esse dilettano l'animo colla rimembranza di

antichi vocaboli, e col ritratto di antichi costumi; esse inculcano i

più sodi principj di Governo e di morale; ed io non temo di affermare

che la breve composizione dei Decemviri supera il valore effettivo di

tutti i libri della filosofia Greca. Quanto ammirabile», soggiunge

Tullio, con onesto od affettato pregiudizio, «è mai la sapienza dei

nostri antenati! Noi soli siamo i maestri della prudenza civile, e la

nostra preminenza sempre più risplende se volgiamo lo sguardo alla rozza

e quasi ridicola giurisprudenza di Dracone, di Solone, e di Licurgo». Le

Dodici Tavole furono commesse alla memoria dei giovani ed alla

meditazione dei vecchi, esse furono trascritte ed illustrate con dotta

accuratezza; esse scamparono alle fiamme accese dai Galli; esse

sussistevano al tempo di Giustiniano, e la successiva lor perdita venne

imperfettamente restaurata dalle fatiche dei critici moderni.[217] Ma

benchè questi venerabili monumenti fossero considerati come la norma del

diritto e la fonte della Giustizia,[218] furono però soverchiati dal

peso e dalla varietà delle nuove leggi, che, in capo a cinque secoli,

divennero un male più intollerabile che i vizj della città.[219] Il

Campidoglio racchiudeva tremila tavole di bronzo, contenenti gli atti

del Senato e del Popolo;[220] ed alcuni di questi atti, come la Legge

Giulia contro l'estorsione, comprendevano più di cento capitoli[221]. I

Decemviri aveano trascurato di trapiantare in Roma quello Statuto di

Zeleuco che per sì lungo tempo mantenne l'integrità della sua

Repubblica. Un Locrese che proponeva una nuova legge, si doveva

presentare all'Assemblea del Popolo con una corda al collo, e se

rigettata era la legge, il novatore veniva strangolato immantinente.

I Decemviri erano stati nominati, e le loro Tavole approvate da

un'Assemblea delle Centurie, nella quale le ricchezze preponderarono

sopra il numero. La prima classe dei Romani, composta di quelli che

possedevano centomila libbre di rame[222] ottenne novantotto suffragj, e

non ne rimasero che novantacinque per le sei classi inferiori,

distribuite secondo le loro sostanze dalla politica artifiziosa di

Servio. Ma i Tribuni ben presto stabilirono una massima più speciosa e

popolare, cioè che ogni cittadino ha un egual diritto a stabilire le

leggi a cui gli è forza obbedire. In luogo delle Centurie, essi

convocarono le Tribù; ed i Patrizj, dopo un'impotente contesa, si

sottoposero ai decreti di un'Assemblea, in cui i loro voti erano confusi

con quelli degli infimi della Plebe. Non pertanto, sinchè le Tribù

passarono successivamente sopra i piccoli ponti,[223] e diedero il loro

suffragio ad alta voce, la condotta di ogni Cittadino rimase esposta

agli occhi ed agli orecchi de' suoi amici e compatriotti. Il debitore

insolvente consultava il volere del suo creditore; il cliente avrebbe

arrossito di opporsi alle mire del suo patrono; il Generale era seguito

dai suoi Veterani, e l'aspetto di un grave Magistrato serviva di

ammaestramento alla moltitudine. Un nuovo metodo di dar le voci in

segreto abolì l'influenza del timore e della vergogna, dell'onore e

dell'interesse, e l'abuso della libertà accelerò i progressi

dell'anarchia e del dispotismo[224]. I Romani avevano ambito di essere

eguali; essi furono posti a livello dall'uguaglianza della servitù; ed

il formale consentimento delle Tribù o Centurie pazientemente ratificò i

dettati di Augusto. Una volta, ed una volta sola, egli provò

un'opposizione sincera e gagliarda. I suoi sudditi avevano ceduto tutta

la libertà politica; essi difesero la libertà della vita domestica. Si

rigettò con grandi clamori una legge che imponeva l'obbligazione e più

stretti rendea i vincoli del matrimonio. Properzio, tra le braccia di

Delia applaudiva alla vittoria dell'amor licenzioso; e il divisamento

della riforma venne sospeso, finchè sorse al mondo una nuova e più

trattabile generazione[225]. Non era necessario un tale esempio per

mostrare ad un prudente usurpatore il pericolo delle Assemblee popolari;

ed il loro abolimento, che Augusto aveva tacitamente preparato, si compì

senza resistenza, e quasi senza che alcun ne parlasse, all'avvenimento

del suo successore.[226] Sessantamila legislatori plebei, formidabili

pel numero, e fatti sicuri dalla povertà, furono soppiantati da sei

cento Senatori che tenevano gli onori, le sostante e le vite loro dalla

clemenza dell'Imperatore. Alleviata fu pel Senato la perdita del potere

esecutivo mediante il dono dell'autorità legislativa, ed Ulpiano dietro

la pratica di due secoli poteva asserire che i decreti del Senato

avevano la forza e la validità delle leggi. Nei tempi di libertà, la

passione o l'errore del momento aveva spesso dettato le risoluzioni del

Popolo; la legge Cornelia, la Pompea, la Giulia, furono adattate da una

sola mano ai disordini che prevalevano: ma il Senato, sotto il Regno dei

Cesari, era composto di magistrati e di legisti, e di rado, nelle

questioni di Giurisprudenza privata, il timore o l'interesse

corrompevano l'integrità del loro giudizio[227].

Al silenzio od all'ambiguità delle leggi si suppliva, sopraggiungendo

l'occasione, cogli EDITTI di que' Magistrati ch'erano investiti degli

_onori_ dello Stato[228]. Questa antica prerogativa dei Re di Roma fu

trasferita ai Consoli e Dittatori, ai Censori e Pretori nei rispettivi

loro uffizi, ed i Tribuni del Popolo, gli Edili ed i Proconsoli si

arrogarono un sì fatto diritto. In Roma e nelle province gli editti del

Giudice supremo, il Pretore della città, facevano ogni anno conoscere i

doveri dei sudditi e l'intenzione del Governatore, e riformavano la

giurisprudenza civile. Tosto che saliva sul Tribunale, egli significava

colla voce del banditore, e quindi faceva scrivere sopra un muro bianco,

le norme a cui egli si prefiggea di attenersi nella decisione dei casi

dubbii, ed il mitigamento che la sua equità poteva apportare al preciso

rigore degli antichi statuti. S'introdusse nella Repubblica un principio

di discrezione più conforme al genio della Monarchia: l'arte di

rispettare il nome e di eludere l'efficacia delle leggi fu accresciuta

dai successivi Pretori; s'inventarono sottigliezze e finzioni per

travisare le più chiare intenzioni dei Decemviri, ed anche quando

salutare era lo scopo, assurdi per lo più spesso erano i mezzi. Si

permetteva che il segreto o probabile volere dei defunti prevalesse

sopra l'ordine di successione e le forme dei testamenti; ed il

pretendente, il quale era escluso dal carattere di erede, non accettava

con minor piacere dalle mani di un indulgente Pretore il possesso dei

beni del morto suo parente o benefattore. Nella riparazione

dell'ingiurie private, si sostituirono compensi ed ammende all'obsoleto

rigore delle Dodici Tavole; immaginarie supposizioni annientavano il

tempo e lo spazio, e le ragioni della gioventù, della frode, o della

violenza cassavano l'obbligo, o scusavano l'adempimento di uno

sconveniente contratto. Una giurisdizione così vaga ed arbitraria era

esposta ai più pericolosi abusi: la sostanza ugualmente che la forma

della giustizia venivano spesso sacrificate ai pregiudizi della virtù, o

all'obbliquo impulso di una lodevole affezione, ed alle più grossolane

seduzioni dell'interesse o del risentimento. Ma gli errori od i vizj di

ciascun Pretore spiravano insieme colle sue funzioni di un anno. I

Giudici suoi successori non copiavano che quelle massime che avevano la

conferma della ragione e dell'esperienza; la soluzione di nuovi casi

definiva la norma di procedere, ed allontanate erano le tentazioni di

operar l'ingiustizia dalla legge Cornelia, che costringea il Pretore

dell'anno a seguire la lettera e lo spirito del primo suo bando[229].

Era serbato alla sollecitudine ed alla dottrina di Adriano l'ufficio di

compiere il disegno concepito dal genio di Cesare; ed immortalata fu la

pretura di Salvio Giuliano, eminente Giureconsulto, mediante la

composizione dell'EDITTO PERPETUO. L'Imperatore ed il Senato

ratificarono questo codice, saviamente meditato; riconciliossi alfine il

lungo divorzio della legge e dell'equità; ed in luogo delle Dodici

Tavole, si stabilì l'Editto Perpetuo qual invariabil norma della

giurisprudenza civile[230].

Da Augusto fino a Trajano, i modesti Cesari si contentarono di

promulgare i loro editti ne' vari caratteri di un Magistrato romano; e

ne' decreti del Senato s'inserivano rispettosamente le _epistole_ e le

_orazioni_ del Principe. Pare che Adriano fosse il primo[231] ad

assumere, senza velo, la pienezza del potere legislativo. E questa

innovazione, così grata all'attiva sua mente, fu favorita dalla pazienza

de' tempi e dal lungo dimorar ch'egli fece lungi dalla sede del Governo.

Si attennero all'istessa politica i susseguenti monarchi, e secondo la

rozza metafora di Tertulliano, «la tenebrosa ed avviluppata selva delle

leggi antiche fu dilucidata dalla scure de' mandati e delle costituzioni

reali[232]». Per lo spazio di quattro secoli, da Adriano a Giustiniano,

la giurisprudenza pubblica e privata venne foggiata a norma del voler

del Sovrano; ed a poche instituzioni, sì divine che umane, si permise di

rimanere sulle prische lor basi. L'origine della legislazione imperiale

fu nascosta dalle tenebre de' tempi e dal terrore di un dispotismo

armato; e si propagò una doppia finzione dalla servilità e forse

dall'ignoranza de' legisti che si scaldavano al sole delle corti di Roma

e di Bisanzio. I. A preghiera degli antichi Cesari, il Popolo od il

Senato avea spesso conceduto loro un'esenzione personale dagli obblighi

e dalle pene degli statuti particolari; ed ogni concessione era un atto

di giurisdizione esercitato dalla repubblica verso il primo de' suoi

cittadini. L'umile privilegio di costui venne finalmente trasformato

nella prerogativa di un tiranno; e l'espressione latina di _sciolto

dalle leggi_[233] supponevasi che innalzasse l'Imperatore sopra tutti i

raffrenamenti umani, e lasciasse la sua coscienza e ragione come la

sacra misura della sua condotta. II. I decreti del Senato, che, ad ogni

regno, determinavano i titoli ed i poteri di un Principe elettivo,

significavano essi pure la dipendenza dei Cesari: nè fu se non dopo che

le idee ed anche la lingua dei Romani erano state corrotte, che Ulpiano,

o più probabilmente Triboniano stesso[234] immaginò e la legge

_Reale_[235], ed una concessione irrevocabile per parte del Popolo.

Allora i principj di libertà e di giustizia servirono a sostenere

l'origine del potere Imperiale, quantunque falsa nel fatto, e fonte di

schiavitù nelle sue conseguenze. «Il piacere dell'Imperatore, dicevano,

ha il vigore e l'effetto di legge, poichè il Popolo Romano, mediante la

legge Reale, ha trasferito ne' suoi Principi la piena estensione del suo

potere e della sua sovranità[236]». Si permise che il volere di un solo

uomo, di un fanciullo forse, prevalesse sopra la sapienza dei secoli, e

i desiderj di milioni di uomini; ed i Greci degenerati si recarono a

gloria di dichiarare che nelle sole mani del Principe si poteva

sicuramente depositare l'esercizio arbitrario della legislazione. «Qual

interesse o passione», esclamava Teofilo nella corte di Giustiniano,

«può toccare il Monarca nella tranquilla e sublime altezza in cui siede?

Egli è già signore delle vite e delle sostanze de' suoi sudditi; e

coloro che gli sono caduti in disgrazia, sono già noverati tra gli

estinti[237]». Tenendo a vile il linguaggio dell'adulazione, lo storico

dee confessare che, nelle questioni di giurisprudenza privata, il

Sovrano assoluto di un grande Impero può di rado esser mosso da alcuna

considerazione personale. La virtù, od anzi la ragione suggerirà

all'imparziale sua mente, che egli è il custode della pace e

dell'equità, e che l'interesse della società inseparabilmente è

vincolato col suo. Nel Regno più debole e più vizioso, la sede della

giustizia fu occupata dal senno e dall'integrità di Papiniano e di

Ulpiano[238]; ed i nomi di Caracalla e de' suoi ministri stanno scritti

in fronte ai più puri materiali del Codice e delle Pandette[239]. Il

Tiranno di Roma era alle volte il benefattore delle province. Un pugnale

pose fine ai misfatti di Domiziano; ma la prudenza di Nerva confermò gli

atti di lui, che un Senato, commosso da sdegno, avea cassato nel giubilo

della sua liberazione.[240] Non pertanto nei _rescritti_[241] ossia

risposte ai consulti dei Magistrati il più savio dei Principi potea

venir tratto in errore da un'esposizione parziale del caso. È questo

abuso il quale metteva le frettolose lor decisioni al livello de' maturi

e deliberati atti della legislazione, fu senza frutto condannato dal

buon senso e dall'esempio di Trajano. I _rescritti_ dell'Imperatore, le

sue _concessioni_, i suoi _decreti_, i suoi _editti_ e le sue

_prammatiche sanzioni_, erano sottoscritti con inchiostro purpureo[242],

e trasmessi alle Province come leggi generali o speciali, che i

Magistrati dovevano eseguire, ed a cui il popolo doveva obbedire. Ma

siccome il lor numero di continuo si moltiplicava, la regola

dell'obbedienza divenne ogni giorno più dubbia ed oscura, sintanto che

il Codice Gregoriano, quello di Ermogene e quel di Teodosio

determinarono ed asserirono la volontà del Sovrano. I due primi, de'

quali salvaronsi pochi frammenti, furono composti da due Giureconsulti

privati, ad oggetto di conservare le costituzioni degli Imperatori

Pagani, da Adriano sino a Costantino. Il terzo, che ci rimane intero, fu

compilato in sedici libri per ordine di Teodosio il Giovine, onde

consacrare le leggi dei Principi Cristiani, da Costantino fino al

proprio suo Regno. Ma i tre Codici ottennero un'eguale autorità ne'

Tribunali; ed il Giudice potea tenere in conto di spurio[243] o andato

in disuso ogni atto che non si racchiudesse in quel sacro deposito.

Fra le nazioni selvagge, si supplisce imperfettamente alla mancanza

delle lettere coll'uso di segni visibili, i quali destano l'attenzione,

e perpetuano la rimembranza di ogni transazione pubblica o privata. La

giurisprudenza dei primi Romani presentava le scene di un pantomimo; le

parole erano adattate ai gesti, ed il più lieve errore, la più tenue

negligenza nelle _forme_ della procedura, era sufficiente per annullare

la _sostanza_ dei più fondati diritti. La comunione del matrimonio si

denotava col fuoco e coll'acqua, elementi necessarj della vita[244]: e

la moglie ripudiata restituiva il mazzo delle chiavi, mediante la

consegna delle quali era stata investita del governo della famiglia. La

manumissione di un figlio o di uno schiavo si faceva col percuoterlo

leggermente in volto: si proibiva un'opera col gettarvi sopra una

pietra; s'interrompeva la prescrizione, col rompere un ramoscello. Il

pugno chiuso era il simbolo di un pegno o di un deposito; si presentava

la mano destra per impegnar la parola o mostrare la confidenza. Si

spezzava un fil di paglia per indicare ch'era stabilito un contratto.

S'introducevano i pesi e le bilance in ogni pagamento, e l'erede che

accettava un testamento era alle volte obbligato di scoppiettar colle

dita, di gettar via gli abiti, e di saltare e ballare con reale ed

affettata allegrezza[245]. Se un cittadino reclamava nella casa di un

vicino qualche effetto rubatogli, egli nascondea la sua nudità con un

pezzo di tela di lino, e si copriva il volto con una maschera o con un

bacino per timore d'incontrar gli occhi di una vergine o di una

Matrona[246]. In un'azione civile, il querelante toccava l'orecchio del

suo testimonio, afferrava per la gola il suo riluttante avversario, ed

implorava, con solenni lamenti, l'ajuto de' suoi Concittadini. I due

competitori si abbrancavan per le mani, come se fossero pronti a

combattere innanzi al Tribunal del Pretore: egli ordinava loro di

produrre l'oggetto del litigio; essi discostavansi, poi ritornavano con

passi misurati, e gettavano a' suoi piedi una zolla, per rappresentare

il Campo che si contendevano. Questa occulta scienza delle parole e

delle azioni della legge, era il retaggio dei Pontefici e dei Patrizj.

Non diversamente dagli Astrologi Caldei, essi annunciavano ai loro

clienti i giorni d'operare e quelli di riposare; queste importanti

bagattelle erano intrecciate colla religione di Numa, ed anche dopo la

pubblicazione delle Dodici Tavole, l'ignoranza delle forme giudiziarie

continuò a tenere i Romani in una specie di servitù. Il tradimento di

alcuni uffiziali plebei rivelò finalmente questi fruttuosi misterj:

venne un secolo più illuminato che osservò le azioni legali, ridendosi

di loro: e la stessa antichità che santificò la pratica, cancellò dalla

memoria l'uso ed il significato di quella primitiva favella[247].

[A. D. 303-648]

Si coltivò nondimeno un'arte più liberale dai savj di Roma, i quali, in

un senso più stretto, si possono riguardare come gli autori della legge

civile. L'alterazione dell'idioma e de' costumi dei Romani rendè lo

stile delle Dodici Tavole sempre meno famigliare ad ogni generazione

novella, ed i passi dubbiosi imperfettamente furono schiariti dalle cure

degli antiquarj legali. Più nobile ed importante studio era quello di

definire le ambiguità delle leggi, di circoscriverne l'effetto, di

applicarne i principj, di estenderne le conseguenze, di riconciliarne le

contraddizioni apparenti o reali; e la provincia della legislazione fu

tacitamente occupata dagli espositori degli antichi statuti. Le sottili

loro interpretazioni concorsero con l'equità del Pretore, a riformare la

tirannia delle più rozze età. Una giurisprudenza artificiale, ajutata da

mezzi intricati e bizzarri, si applicò a far risorgere i semplici

dettami della natura e della ragione, e l'abilità di molti cittadini

privati utilmente adoperossi a sottominare le istituzioni pubbliche del

loro paese. La rivoluzione di quasi mille anni, dalle Dodici Tavole sino

al Regno di Giustiniano, può dividersi in tre periodi quasi eguali in

durata, e distinti l'un dall'altro pel metodo d'instruzione, e pel

carattere dei legisti[248]. L'orgoglio e l'ignoranza contribuirono,

durante il primo periodo, a ristrignere dentro angusti confini la

scienza della legge Romana. Nei giorni pubblici di mercato o di

assemblea, si vedeano i maestri dell'arte passeggiar pel Foro, pronti a

dare il necessario consiglio all'infimo dei loro concittadini, dal cui

suffragio essi potevano ricercare il contraccambio della gratitudine, al

porgersi dell'occasione. Quando cresciuti erano negli anni o negli

onori, essi stavano in casa, assisi sopra una sedia od un trono, ad

aspettare con paziente gravità le visite dei loro clienti, i quali, al

romper del giorno, venivano in folla dalla città o dalla campagna ad

assediarne le porte. I doveri della vita sociale, e gl'incidenti di una

procedura giudiziale, formavano l'ordinario argomento di queste

consultazioni, e l'opinione verbale o scritta dei _giureconsulti_ era

concepita secondo le regole della prudenza e della legge. Si permetteva

di stare ascoltando ai giovani del loro ordine o della loro famiglia; i

loro figliuoli godevano il benefizio di più private lezioni, e la

famiglia Mucia fu rinomata gran tempo per l'ereditario conoscimento

della legge civile. Il secondo periodo, la dotta e splendida età della

giurisprudenza, si può estendere dalla nascita di Cicerone sino al Regno

di Alessandro Severo. Si formò un sistema; s'instituirono scuole; si

composero libri, e sì i vivi che i morti servirono all'ammaestramento

dello studioso. Il _Tripartito_ di Elio Peto, soprannominato il Cauto,

ci pervenne come la più antica opera di giurisprudenza. Catone il

Censore aggiunse qualche cosa alla sua fama, mercè de' suoi studi legali

e di quelli di suo figlio. Tre uomini dotti in legge illustrarono il

nome di Muzio Scevola. Ma la gloria di aver perfezionata la scienza fu

attribuita a Servio Sulpizio, loro discepolo, ed amico di Tullio; e la

lunga successione di Giureconsulti che con egual lustro fiorirono sotto

la Repubblica e sotto i Cesari, vien finalmente chiusa dai rispettabili

caratteri di Papiniano, di Paolo e di Ulpiano. I nomi loro, ed i titoli

delle diverse loro opere, minutamente furono conservati, e l'esempio di

Labeone può porgere qualche idea della diligenza e fecondità loro.

Questo eminente Giurisperito del secolo di Augusto, spendea il suo anno,

parte in città parte in campagna, tra il lavoro degli affari e quel del

comporre, e si annoverano quattrocento libri, frutto dei solitari suoi

studi. Si cita il libro duecento e cinquantanove della raccolta del suo

rivale Capitone, e pochi Professori potevano esporre le loro opinioni in

meno di un centinajo di volumi. Nel terzo periodo, tra i regni di

Alessandro e di Giustiniano, quasi muti restarono gli oracoli della

giurisprudenza. Appagata era la curiosità; il Trono occupato era da'

Tiranni e da' Barbari; le disputazioni religiose traevano a sè gli

spiriti attivi; ed i Professori di Roma, di Costantinopoli, e di Berito

umilmente si contentavano di ripetere le lezioni dei loro più illuminati

predecessori. Dai tardi avanzamenti e dalla rapida declinazione di

questi studi legali, si può inferire che essi ricerchino uno stato di

pace e di raffinamento sociale. Dalla moltitudine de' luminosi legulei

che riempiono lo spazio di mezzo, si chiarisce che si può attendere a

tali studi, e comporre somiglianti opere, con una dose comune di

giudizio, di sperienza e d'industria. Il genio di Cicerone e di Virgilio

più manifesto si fece a misura che ogni nuova età si mostrò incapace di

produrne un simile od un secondo: ma i più eminenti maestri di

giurisprudenza erano certi di lasciare discepoli, che gli

uguaglierebbero o supererebbero in merito ed in celebrità.

Nel settimo secolo di Roma, l'alleanza della filosofia greca venne ad

ingentilire e perfezionare la giurisprudenza che grossolanamente si era

adattata ai bisogni dei primi Romani. Gli Scevola s'erano formati

mediante l'uso e l'esperienza; ma Servio Sulpizio fu il primo legista

che stabilisse l'arte sua sopra una teorica certa e generale[249]. Egli

applicò, qual infallibil regola, la logica di Aristotile e degli Stoici,

al discernimento del vero e del falso; ridusse a generali principj i

casi particolari, e diffuse sopra la massa informe la luce dell'ordine e

dell'eloquenza. Cicerone, suo contemporaneo ed amico, non cercò il nome

di legulejo di professione; ma la giurisprudenza della sua patria trasse

ornamento dal suo incomparabile ingegno che trasforma in oro ogni

oggetto cui tocca. Seguendo l'esempio di Platone, egli compose una

Repubblica, e ad uso della sua Repubblica compilò un trattato di leggi

in cui si sforza di dedurre da celeste origine la sapienza e la

giustizia della costituzione Romana. L'intero Universo, secondo la

sublime sua ipotesi, forma un'immensa Repubblica: i Numi e gli uomini

che partecipano della stessa essenza sono membri della stessa comunità;

la ragione prescrive la legge della natura e delle nazioni, e tutte le

instituzioni positive, quantunque modificate dall'accidente o dal

costume, sono tratte dalla norma del retto, che la Divinità ha stampato

in ogni animo virtuoso. Da questi misteri filosofici, dolcemente egli

esclude gli Scettici, i quali ricusano di credere, e gli Epicurei, i

quali non hanno volontà di operare. Questi ultimi disdegnano le cure

della Repubblica; egli dà loro il consiglio di abbandonarsi al sonno

negli ombrosi lor orti. Ma umilmente prega la nuova Accademia di tenere

il silenzio, poichè le audaci obbiezioni di essa tosto distruggerebbero

l'elegante e ben ordinata struttura del suo grande sistema[250]. Egli

rappresenta Platone, Aristotele e Zenone come i soli maestri che armino

ed ammaestrino un cittadino pei doveri della vita sociale. Si riconobbe

poi che la più salda tempra di queste diverse armature era quella degli

Stoici[251]; e le scuole di giurisprudenza sen valsero più che delle

altre, sì per l'uso che per l'ornamento. I Giureconsulti romani

impararono dal Portico a vivere, a ragionare ed a morire: ma succhiarono

in parte i pregiudizi della setta, l'amore del paradosso, il pertinace

abito del disputare, ed un minuto attaccamento alle parole, ed alle

distinzioni verbali. S'introdusse la superiorità della _forma_ sopra la

_materia_ per fondare il diritto di proprietà: e l'eguaglianza dei

delitti viene sostentata da un'opinione di Trebazio[252], il quale

asserisce che chi tocca un orecchio, tocca tutto il corpo, e che chi

ruba alcun che da un mucchio di grano o da una botte di vino, è

colpevole dell'intero furto[253].

Le armi, l'eloquenza e lo studio della legge civile innalzavano un

cittadino di Roma alle dignità dello Stato, e le tre professioni

ricavavano spesse volte più lustro dall'unione loro in uno stesso

individuo. La scienza del Pretore che componeva un editto, conferiva una

specie di preferenza e di autorità ai suoi sentimenti privati: con

rispetto si riguardava l'opinione di un Censore o di un Console, e le

virtù od i trionfi di un giurisperito porgevano peso ad una

interpretazione forse dubbia delle leggi. Il velo del mistero protesse

per lungo tempo le arti de' Patrizj, ed in tempi più illuminati la

libertà delle indagini stabilì i principii generali della

giurisprudenza. Le disputazioni del Foro dilucidarono i casi sottili ed

avviluppati; si ammisero varie norme, varj assiomi e varie

definizioni[254], come i dettati genuini della ragione; ed il

consentimento dei professori di legge influì sulla pratica dei

Tribunali. Ma questi interpreti non potevano sancire nè eseguire le

leggi della Repubblica, ed i Giudici potevano avere in non cale

l'autorità degli stessi Scevola che spesso veniva sopraffatta

dall'eloquenza o dai sofismi di un avvocato ingegnoso. Primi furono[255]

Augusto e Tiberio ad adottare, come utile stromento, la scienza de'

legulei; le servili fatiche di questi accomodarono l'antico sistema allo

spirito ed alle mire del dispotismo. Col bel pretesto di assicurare la

dignità dell'arte, il privilegio di sottoscrivere opinioni valide e

legali fu ristretto ai Savj di grado senatorio, o dell'ordine equestre,

i quali preventivamente dovevano essere approvati dal giudizio del

Principe; e questo monopolio prevalse, sinchè la libertà della

professione non fu restituita da Adriano ad ogni cittadino consapevole

della sua abilità e del suo sapere. La discrezione del Pretore venne

allora governata dalle lezioni de' suoi precettori; si ordinò ai Giudici

di obbedire ai comenti, non meno che al testo della legge, e l'uso dei

codicilli fu un'innovazione degna di ricordo che Augusto ratificò per

consiglio dei Giureconsulti[256].

I più assoluti comandamenti non potevano esigere che i Giudici andassero

d'accordo coi legisti, se i legisti non andavano d'accordo fra loro. Ma

le istituzioni positive sono spesse volte il risultato delle costumanze

e del pregiudizio; le leggi e la favella sono ambigue ed arbitrarie;

dove la ragione è incapace di pronunziar sentenza, l'amore

dell'argomentare viene acceso dall'invidia dei rivali, dalla vanità dei

maestri, dal cieco attaccamento dei loro discepoli; e le due Sette una

volte famose, dei _Proculiani_ e dei _Sabiniani_, si divisero la

giurisprudenza Romana[257]. Due sapienti in legge, Atejo Capitone, ed

Antistio Labeone[258], adornarono la pace del secolo di Augusto:

cospicuo il primo pel favore del Principe, più illustre il secondo per

lo spregio in che avea questo favore, e per la vigorosa benchè innocua

sua opposizione al Tiranno di Roma. La diversa tempra dell'indole e dei

principj loro diede un diverso corso ai loro studj legali. Labeone era

affezionato alla forma dell'antica Repubblica; il suo rivale appigliossi

alla sostanza più profittevole della sorgente Monarchia. Ma bassa ed

inclinata alla dipendenza è la natura di un cortigiano; e Capitone di

rado ardisce dipartirsi dai sentimenti od almeno dalle parole de' suoi

predecessori: nel tempo che l'animoso Repubblicano lascia libera la

strada alle indipendenti sue idee senza timore di paradosso o di novità.

Non pertanto, la libertà di Labeone era inceppata dal rigore delle sue

proprie conclusioni, ed egli decideva secondo la lettera della legge le

stesse questioni che l'indulgente suo competitore scioglieva con una

latitudine di equità più conforme al senso comune ed agli ordinarj

sentimenti degli uomini. Se al pagamento di una somma di denaro si era

sostituito un cambio ragionevole, Capitone considerava tuttavia la

transazione come una vendita legale[259], ed egli consultava la natura

per l'epoca della pubertà, senza ristringere la sua definizione al

periodo preciso di dodici o di quattordici anni[260]. Questa opposizione

di sentimenti si propagò negli scritti e nelle lezioni dei due

fondatori; le scuole di Capitone e di Labeone durarono nell'inveterato

conflitto dai tempi di Augusto sino a quelli di Adriano[261]; e le due

Sette trassero il loro soprannome da Sabino o da Proculeio, i più

celebri loro maestri. Si applicò parimente la denominazione di

_Cassiani_ e di _Pegasiani_ ai membri delle stesse fazioni; ma per uno

strano rovescio, la causa popolare cadde fra le mani di Pegaso[262],

timido schiavo di Domiziano; mentre il favorito dei Cesari era

rappresentato da Cassio[263], il quale si gloriava di aver per antenato

quel Cassio che spense il Tiranno della sua patria. L'Editto Perpetuo

terminò in gran parte le controversie delle due Sette. L'Imperatore

Adriano antepose, per questa importante opera, il Capo dei Sabiniani:

prevalsero gli amici della Monarchia, ma la moderazione di Salvio

Giuliano insensibilmente rappattumò i vincitori ed i vinti. A guisa dei

filosofi contemporanei, i giurisperiti del secolo degli Antonini

rigettarono l'autorità di un maestro, e da ogni sistema ritrassero le

più probabili dottrine[264]. Ma voluminosi meno divenuti sarebbero i

loro scritti, se la scelta loro fosse stata più unanime. La coscienza

del Giudice ondeggiava fra il numero ed il peso delle testimonianze

discordi, ed ogni sentenza che dalla passione o dall'interesse gli fosse

dettata, avea per giustificarsi l'autorità di qualche venerabil nome. Un

indulgente editto di Teodosio il Giovane dispensò il giudice dalla

fatica di paragonare e ponderare i loro argomenti. Cinque Giureconsulti,

Cajo, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino furono guardati come gli

oracoli della giurisprudenza: decisiva era l'opinione di tre di essi; ma

quando erano divisi egualmente di parere, si accordava una voce

preponderante all'eminente sapienza di Papiniano[265].

[A. D. 527-546]

Al tempo che Giustiniano salì sul Trono, la riforma della giurisprudenza

di Roma era un'ardua ma indispensabile impresa. Nello spazio di dieci

secoli, l'infinita varietà di leggi e di opinioni legali aveva

ingombrato molte migliaia di volumi, che il più ricco non potea

procacciarsi, nè il più intelligente tutti esaminare. Non agevolmente si

trovavano i libri; ed i Giudici, poveri in mezzo a tanta dovizia, erano

ridotti all'esercizio della illetterata loro prudenza. I sudditi delle

province greche ignoravano la lingua che disponeva delle vite e delle

sostanze loro; ed il barbaro dialetto dei Latini imperfettamente veniva

studiato nelle accademie di Berito e di Costantinopoli. Giustiniano,

nato nei Campi dell'Illirico, tenea dimestichezza con quest'idioma fin

dall'infanzia: studiato egli aveva la giurisprudenza negli anni della

gioventù, e l'Imperiale sua scelta elesse i più dotti giuristi

dell'Oriente per lavorare insieme col loro Sovrano all'opera della

Riforma[266]. La teorica dei professori trasse assistenza dalla pratica

degli avvocati e dall'esperienza dei Magistrati, ed il complesso

dell'impresa fu animato dallo spirito di Triboniano[267]. Quest'uomo

straordinario, argomento di tante lodi o di tante censure, era nativo di

Side nella Panfilia; ed il suo genio, come quello di Bacone,

abbracciava, qual proprio dominio, tutti gli affari e tutta la dottrina

del suo secolo. Triboniano scrisse in prosa ed in versi sopra una strana

diversità di soggetti curiosi ed astrusi[268], come sono, due panegirici

di Giustiniano, e la vita del filosofo Teodoto; la natura della felicità

ed i doveri del Governo; il catalogo di Omero e le ventiquattro sorta di

metri; il Canone astronomico di Tolomeo, le fasi della Luna, le case dei

Pianeti ed il sistema armonico del Mondo. Alla letteratura della Grecia

egli univa l'uso della lingua latina; i Giureconsulti romani si

ricettavano nella biblioteca e nella sua mente; ed egli assiduamente

coltivava quelle arti che dischiudevano la strada delle ricchezze e

delle cariche. Dalla sbarra dei prefetti del Pretorio egli sollevossi

agli onori di Questore, di Console e di Maestro degli uffizj: il

consiglio di Giustiniano porgeva attento ascolto alla sua eloquenza e

sapienza, mentre dalla gentilezza ed affabilità de' suoi modi scorgevasi

addolcita l'invidia. Le virtù o la riputazione di Triboniano furono

macchiate dai rimproveri di empietà e di avarizia. In una Corte

pinzocchera e persecutrice, il principal ministro venne accusato di

essere segretamente avverso alla fede Cristiana, e si suppose ch'ei

nutrisse i sensi di un Ateo e di un Pagano, imputati, senza molta

consistenza, agli ultimi filosofi della Grecia. La sua avarizia fu

provata più chiaramente, e più vivamente sentita. Se egli si lasciò

smuovere dai regali nell'amministrazione della giustizia, l'esempio di

Bacone si farà di nuovo presente al pensiero; nè il merito di Triboniano

espiarne può la bassezza, se veramente egli ha degradato la santità

della sua professione, e se ogni giorno si stabilivano, modificavano e

rivocavano leggi per l'abbietta considerazione del suo privato profitto.

Quando avvenne la sedizione di Costantinopoli, i clamori e forse la

giusta indegnazione del Popolo ottennero l'allontanamento di Triboniano:

ma il Questore fu richiamato bentosto e sino al punto della sua morte,

ei gioì per più di vent'anni il favore e la confidenza dell'Imperatore.

La passiva ed ossequiosa sommissione di lui fu onorata dall'elogio di

Giustiniano stesso, la vanità del quale era incapace di discernere

quanto quella sommissione spesso degenerasse nell'adulazione più

grossolana. Triboniano adorava le virtù del suo grazioso Signore: la

terra era meritevole di un simil Principe, ed egli affettava un pio

timore di veder Giustiniano, come Elia o Romolo, rapito in aria e

trasportato nelle dimore della gloria celeste[269].

[A. D. 528-529]

Se Giulio Cesare avesse eseguito la riforma della legge Romana, il

creativo suo ingegno, illuminato dalla riflessione e dallo studio,

avrebbe dato al mondo un puro ed originale sistema di Giurisprudenza. Ma

che che l'adulazione abbia detto, l'Imperatore dell'Oriente temeva di

stabilire qual misura dell'equità il suo giudizio privato: col potere

legislativo in sua mano egli tolse a presto i soccorsi del tempo e

dell'opinione; e le sue compilazioni laboriose hanno per sostegno i savj

ed i Legislatori de' tempi anteriori. In luogo di una statua gettata in

una semplice forma dalla mano di un artefice valente, le opere di

Giustiniano presentano un pavimento a mosaico, composto di frammenti

antichi e costosi, ma troppo spesso senza coerenza tra loro. Nel primo

anno del suo Regno, egli commise al fedel Triboniano, ed a nove altri

dotti giuristi la cura di rivedere le ordinanze de' suoi predecessori,

come erano contenute, dal tempo di Adriano in poi, nei codici

Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano; di purgarle dagli errori e dalle

contraddizioni, di reciderne quanto ora andato in disuso o superfluo, e

di scegliere le leggi savie e salutari più confacenti alla pratica de'

Tribunali ed all'uso de' suoi sudditi. In quattordici mesi l'opera fu

mandata ad effetto; ed è probabile che col comporre dodici libri o

tavole di questa raccolta, i nuovi Decemviri intendessero d'imitare le

fatiche dei Romani loro predecessori. Il nuovo codice fu onorato col

nome di Giustiniano, e contrassegnato dalla Reale sua firma: se ne

moltiplicarono autentiche copie dalla penna dei Notari e degli Scribi;

queste furono trasmesse ai Magistrati delle Province d'Europa, d'Asia e

poscia d'Affrica; e la legge dell'Impero fu proclamata alle porte delle

Chiese nei giorni solenni di festa. Restava un'operazione più malagevole

a farsi; ed era di estrarre lo spirito della giurisprudenza dalle

decisioni, dalle congetture, dalle questioni e dalle dispute dei Legisti

romani. Diciassette giureconsulti, aventi Triboniano per Capo, si

posero, per comando dell'Imperatore ad esercitare una assoluta

giurisdizione sopra le opere dei loro predecessori. Se in dieci anni

avessero adempito i suoi comandi, Giustiniano potea rimaner soddisfatto

della diligenza loro, e la rapida composizione del DIGESTO o delle

PANDETTE,[270] in tre anni, può meritar lode o biasimo, secondo il

merito dell'esecuzione. Essi scelsero nella libreria di Triboniano, i

quaranta più eminenti Giuristi dei tempi anteriori[271]; ristrinsero

duemila trattati in un compendio di cinquanta libri, e diligentemente si

ricorda che tre milioni di linee o sentenze[272] si trovano, in questo

estratto, ridotto al modesto numero di cento e cinquantamila. La

pubblicazione di questa grand'opera fu differita un mese dopo la

pubblicazione della INSTITUTA, e ragionevol parve che gli elementi

precedessero il Digesto della legge Romana. Tosto che l'Imperatore ebbe

approvato il lavoro di questi Cittadini privati, egli ratificò colla sua

legislativa potestà le speculative loro opinioni. I comenti ch'essi

fecero alle Dodici Tavole, all'Editto Perpetuo, alle leggi del Popolo e

ai decreti del Senato, succederono all'autorità del testo; il quale fu

abbandonato come una venerabile, ma inutile reliquia dei tempi antichi.

Si dichiarò che il _Codice_, le _Pandette_ e l'_Instituta_ erano il

sistema legittimo della giurisprudenza civile; soli essi furono ammessi

nei Tribunali, soli furono insegnati nelle accademie di Roma, di

Costantinopoli e di Berito. Giustiniano indirisse al Senato ed alle

Province i suoi _oracoli eterni_, ed il suo orgoglio, sotto la maschera

della pietà, attribuì l'eseguimento, di questo eccelso disegno all'aiuto

ed all'inspirazione della Divinità.

Poichè l'Imperatore scansò la fama e l'invidia di una composizione

originale, noi non cercheremo da esso che metodo, scelta o fedeltà,

umili ma indispensabili virtù di un compilatore. In mezzo alle varie

combinazioni d'idee è difficile assegnare una preferenza ragionevole; ma

siccome l'ordine di Giustiniano è differente nelle sue tre opere, così

può farsi che tutte tre siano cattive, ed è certo che due non possono

essere buone. Nello sceglimento delle leggi antiche, pare che egli

mirasse i suoi predecessori senza gelosia e con eguale riguardo: la

serie non poteva salire oltre il regno di Adriano, e la bassa

distinzione tra il Paganesimo e la Cristianità, introdotta dalla

superstizione di Teodosio, era stata abolita dal consenso del genere

umano. Ma la giurisprudenza delle Pandette è circoscritta in un periodo

di cento anni, dall'Editto Perpetuo sino alla morte di Alessandro

Severo. Ai giureconsulti che vissero sotto i primi Cesari di rado si

concedè di parlare, nè si rinvengono più di tre nomi, appartenenti ai

tempi della Repubblica. Il favorito di Giustiniano (ed aspramente ne fu

biasimato) aveva timore d'incontrare la luce della libertà e la gravità

de' savj di Roma. Triboniano condannò all'obblio la schietta e natural

sapienza di Catone, dei Scevola e di Sulpizio; mentre invocava altri

spiriti di tempra conforme alla sua, i Siri, i Greci e gli Affricani che

in folla accorrevano alla Corte imperiale, per istudiare il latino come

una lingua straniera, e la giurisprudenza come una professione

lucrativa. Ma Giustiniano aveva imposto ai suoi ministri di

lavorare[273], non per la curiosità degli antiquarj, ma per l'immediato

benefizio de' suoi sudditi. Spettava ad essi il dovere di scegliere le

parti utili e pratiche della legge Romana; e gli scritti degli antichi

Repubblicani, curiosi ed eccellenti, più non si accordavano col nuovo

sistema di costumi, di religione e di guerra. Se i precettori e gli

amici di Cicerone vivessero ancora, il nostro candore ci trarrebbe forse

a confessare che, tranne la purità della lingua[274], l'intrinseco loro

merito fu superato dalla scuola di Papiniano e di Ulpiano. La scienza

delle leggi e il tardo frutto del tempo e della esperienza, ed il

vantaggio sì del metodo che de' materiali, tocca naturalmente agli

autori più recenti. I giureconsulti del regno degli Antonini avevano

studiato le opere de' loro predecessori: il filosofico loro ingegno avea

mitigato il rigore dell'antichità, e fatte più semplici le forme del

procedere, sollevandosi sopra la gelosia ed il pregiudizio delle Sette

rivali. La scelta delle autorità che compongono le Pandette, venne

commessa al giudizio di Triboniano: ma tutto il potere del suo principe

non poteva assolverlo dalle sacre obbligazioni della verità e della

fedeltà. Come legislator dell'Impero, Giustiniano potea rifiutare le

leggi degli Antonini, o condannare, come sediziose, le libere massime

che difese venivano da' primi giureconsulti Romani[275]; ma l'esistenza

dei fatti passati è posta fuor della giurisdizione del dispotismo, e

l'Imperatore si macchiò di frode e di falsità quando corruppe

l'integrità del lor testo, scrisse, coi venerabili lor nomi in fronte,

le parole e le idee del servile suo regno,[276] e soppresse, colla mano

della potenza, le pure ed autentiche copie de' lor sentimenti. Le

mutazioni ed interpolazioni di Triboniano e de' suoi colleghi hanno per

iscusa il pretesto dell'uniformità ma insufficienti riuscirono le cure

loro; e le _antinomie_ o contraddizioni del Codice e delle Pandette

esercitano anche al presente la pazienza e la sottigliezza de'

giureconsulti moderni[277].

Una voce, priva di evidenza, si propagò da' nemici di Giustiniano; ed è

che la giurisprudenza di Roma antica venisse ridotta in ceneri

dall'autore delle Pandette, nella vanitosa idea ch'essa fosse ormai

fallace o superflua. Senza usurpare così odiose funzioni, l'Imperatore

potè con sicurezza affidare all'ignoranza ed al tempo l'adempimento di

questo desiderio distruggitivo. Avanti l'invenzion della stampa e della

carta, il lavoro ed i materiali dello scrivere non si poteano

procacciare che dai ricchi; e ragionevole è il computo che il prezzo de'

libri superava cento volte il loro valore presente[278]. Con lentezza si

moltiplicavano le opere, nè si rinnovavano che con precauzione:

l'attrattiva del guadagno traeva sacrileghi copisti a radere i caratteri

dell'antichità, e Sofocle o Tacito erano obbligati a cedere la pergamena

ai messali, alle omelie, ed all'aurea leggenda[279]. Se tale fu il

destino de' più bei parti dell'ingegno, quale stabilità potea aspettarsi

per le voluminose e sterili opere di una scienza andata in disuso? I

libri di giurisprudenza importavano a pochi, e noti allettavan alcuno:

il loro valore era collegato coll'uso presente, ed essi per sempre

perirono, tosto che l'uso fu vinto dalle innovazioni della moda, da un

merito maggiore o dalla pubblica autorità. Nel secolo della pace e del

sapere, tra Cicerone e l'ultimo degli Antonini, si avea già sofferto di

molte perdite: ed alcuni luminari della scuola o del Foro non erano più

noti che ai curiosi per tradizione o per riferta. Trecento e

cinquant'anni di disordine e di decadenza accelerarono il progresso

della obblivione: e può giustamente presumersi che fra gli scritti che

si accusa Giustiniano di aver negletti, molti più non si rinvenivano

nelle biblioteche dell'Oriente[280]. Le copie di Papiniano o di Ulpiano,

che il Riformatore aveva proscritte, più non furono giudicate degne di

attenzione: le Dodici Tavole e l'Editto Pretoriano insensibilmente si

smarrirono; ed i monumenti dell'antica Roma furono trascurati e

distrutti dall'invidia e dall'ignoranza de' Greci. Persino le Pandette

medesime con difficoltà e pericolo scamparono dal naufragio comune, e la

critica ha pronunziato che _tutte_ le edizioni e _tutti_ i codici

dell'Occidente derivano da un _solo_ originale[281]. Esso fu trascritto

in Costantinopoli sul principio del settimo secolo[282]; poi trasportato

dagli accidenti della guerra e del commercio in Amalfi[283], in

Pisa[284], in Firenze[285], dove come sacra reliquia[286] depositato or

giace nell'antico palazzo della Repubblica[287].

Primo pensiero di un riformatore è quello di antivenire ogni riforma

futura. Affinchè inviolato si mantenesse il testo della Pandette,

dell'Instituta e del Codice, rigorosamente si proscrisse l'uso delle

cifre e delle abbreviature; e Giustiniano rammentandosi che l'Editto

Perpetuo era stato sepolto sotto il peso dei comenti, dichiarò che si

punirebbe qual falsatore il temerario legista che ardisse d'interpretare

o di pervertire il volere del suo Sovrano. I discepoli di Accursio, di

Bartolo e di Cuiacio, dovrebbero arrossire dell'accumulato lor fallo, a

meno che non si sentissero l'animo di contendere al Principe il diritto

di vincolare l'autorità de' suoi successori e la natia libertà

dell'intelletto. Ma l'Imperatore non era da tanto di fissare la sua

propria incostanza; e mentre vantavasi di rinnovare l'esempio di

Diomede, col trasmutare il rame in oro[288], scoprì la necessità di

purificare il suo oro dalla mistura di una lega più bassa. Non erano

corsi per anco sei anni dopo la pubblicazione del primo Codice, ch'egli

condannò il tentativo imperfetto col mezzo di una nuova e più accurata

edizione dell'opera istessa, ch'egli arricchì di dugento leggi sue

proprie, e di cinquanta decisioni de' più oscuri ed intricati punti

della giurisprudenza. Ogni anno, o, secondo Procopio, ogni giorno del

lungo suo regno, fu contrassegnato da qualche innovazione legale. Molti

suoi atti furono cassati da esso; i suoi successori ne rigettaron molti

altri; il tempo ne cancellò un buon numero; ma sedici EDITTI, e cento

sessanta NOVELLE[289] vennero ammesse nel corpo autentico della

giurisprudenza civile. Giusta l'opinione di un filosofo, superiore ai

pregiudizj della sua professione, queste continue e per la maggior parte

futili alterazioni non si possono spiegare, se non riguardando allo

spirito venale di un principe, il quale vendeva senza vergogna i suoi

giudizj e le sue leggi[290]. L'accusa dello storico secreto è, per vero

dire, aperta e veemente; ma l'unico esempio ch'egli adduce, si può

ascrivere tanto alla divozione, quanto all'avarizia di Giustiniano. Un

uomo facoltoso e devoto avea lasciato la chiesa di Emesa erede de' suoi

beni; ed il valore della successione era cresciuto per la destrezza di

un artista, il quale sottoscrisse molte polizze di debiti e di promesse

di pagamento co' nomi dei più ricchi abitatori della Siria. Essi

allegarono in lor favore la prescrizione stabilita di trenta o di

quarant'anni; ma la difesa loro fu vinta da un editto retroattivo, che

estendeva i diritti della Chiesa al termine di un secolo; editto così

pregno di ingiustizia e di disordine che, dopo di aver servito a quel

solo effetto, fu prudentemente abolito nel regno medesimo[291].

Ancorchè, per discolparne l'Imperatore, si rigettasse la corruzione

sopra la sua moglie od i suoi favoriti, tuttavia il sospetto di un vizio

sì turpe è tale da macchiar la maestà delle sue leggi; e gli avvocati di

Giustiniano sono astretti a confessare che una tal leggerezza, qualunque

ne sia il motivo, è indegna d'un legislatore e di un uomo.

[A. D. 533]

I monarchi di rado condiscendono a divenire i precettori de' loro

sudditi; e si dee qualche lode a Giustiniano, per comando del quale un

ampio sistema fu ridotto in un breve trattato elementare. Tra le varie

Institute della legge Romana[292], quelle di Cajo[293] erano le più

popolari nell'Oriente e nell'Occidente; ed il credito, onde godevano, si

potea risguardare come una prova del merito loro. Scelte esse furono dai

Delegati imperiali, Triboniano, Teofilo, e Doroteo; ed alla libertà e

purità del secolo degli Antonini si collegarono i materiali più rozzi di

un'età tralignata. Lo stesso volume che introducea la gioventù di Roma,

di Costantinopoli e di Berito allo studio graduale del Codice e delle

Pandette, è tuttora prezioso allo storico, al filosofo ed al magistrato.

In quattro libri sono divise le Institute di Giustiniano, le quali

procedono con metodo non dispregevole, I dalle _Persone_, II alle

_Cose_, III dalle cose alle _Azioni_; e l'articolo IV delle _Ingiurie

private_, vien terminato co' principj della _Legge Criminale_.

I. La distinzione dei gradi e delle _persone_ è la base più ferma di un

governo misto e limitato. In Francia, si tengono vive le reliquie della

libertà dallo spirito, dagli onori ed anche dai pregiudizj di

cinquantamila nobili[294]. Duecento famiglie che di padre in figlio

formano il secondo ramo della legislatura Britannica, mantengono

l'equilibrio della Costituzione tra il Re, e le Comuni dell'Inghilterra.

Una gradazione di patrizj e di plebei, di stranieri e di sudditi ha

sostenuto l'aristocrazia di Genova, di Venezia e dell'antica Roma. La

perfetta uguaglianza degli uomini è quel punto, in cui si confondono gli

estremi della democrazia e del dispotismo; poichè la maestà del Principe

o quella del Popolo sarebbe egualmente offesa, se alcune teste si

alzassero sopra il livello dei loro compagni di schiavitù, o dei loro

concittadini. Nella decadenza dell'Impero di Roma, a poco a poco si

abolirono le orgogliose distinzioni della Repubblica, o la ragione o

l'instinto di Giustiniano compì l'opera di dare, al governo la semplice

forma di una monarchia assoluta. L'Imperatore non potea svellere dalle

radici quella riverenza popolare, che sempre accompagna il possesso di

un'ereditaria ricchezza o la memoria di antenati famosi. Egli prese

piacere nell'onorare con titoli ed emolumenti i suoi Generali,

Magistrati e Senatori; ed il suo precario favore compartiva qualche

raggio della gloria loro alle lor mogli ed ai figli. Ma al cospetto

della legge, tutti i cittadini Romani erano eguali, e tutti i sudditi

dell'Impero erano cittadini di Roma. Questo carattere, altre volte

inestimabile, si perdè in un nome anticato e vuoto d'effetto. Il

suffragio di un Romano più non contribuiva a formar la sua legge, od a

creare gli annui ministri del suo potere: i costituzionali suoi diritti

avrebbero raffrenato l'arbitraria volontà di un padrone: e l'audace

avventuriere, uscito dalla Germania o dall'Arabia, veniva ammesso, con

egual favore, al comando civile e militare, che ai soli cittadini una

volta era serbato di assumere sopra le conquiste de' loro maggiori. I

primi Cesari avevano scrupolosamente mantenuto la distinzione della

nascita _ingenua_ e _servile_, la quale veniva decisa dalla condizion

della madre; e soddisfatto era il candor delle leggi se potevasi

dimostrare la libertà di essa per un solo momento tra la concezione ed

il parto. Gli schiavi ch'erano liberati da un generoso padrone,

immantinente entravano nella classe media dei _liberti_: ma non potevano

mai essere affrancati dai doveri dell'obbedienza e della gratitudine.

Qualunque si fossero i frutti dell'industria loro, il padrone e la sua

famiglia ereditava la terza parte od anche la totalità de' lor beni,

quando morivano senza figli e senza testamento. Giustiniano rispettò i

diritti dei padroni; ma la sua indulgenza fece sparire la nota di

disonore dai due ordini inferiori di affrancati. Chiunque cessava di

essere schiavo, otteneva, senza riserva o indugio, la qualità di

cittadino; e finalmente l'onnipotenza dell'Imperatore creò o suppose per

essi la dignità di un'ingenua nascita che la natura aveva ad essi

negato. Per reprimere l'abuso dello manumissioni, ed il troppo rapido

accrescimento dei Romani di vile estrazione e miserabili, si erano

introdotte molte regole intorno l'età ed il numero di quelli che si

potevano affrancare, e le forme che a questo effetto chiedevansi:

Giustiniano abolì in ultimo tutte quelle regole, e lo spirito delle sue

leggi promosse la estinzione della servitù domestica. Nondimeno le

province Orientali, al tempo di Giustiniano, erano tutte piene di

schiavi, o nati tali, o comperati ad uso dei loro padroni; l'età, la

forza, l'educazione loro ne determinavano il prezzo, il quale variava

dalle dieci sino alle sessanta monete d'oro[295]. Ma l'influsso del

governo e della Religione continuamente andavano sminuendo la durezza di

quel dipendente stato; e l'orgoglio di un suddito si rimase dall'andar

gonfio dell'assoluto suo dominio sopra la vita e la felicità del suo

schiavo[296].

La legge della natura instruisce la massima parte degli animali ad

amare, e a educare la tenera loro progenie. La legge della ragione

inculca all'umana specie il contraccambio della filiale pietà. Ma

l'esclusivo, assoluto e perpetuo dominio del padre sopra i suoi

figliuoli, è particolare alla giurisprudenza Romana[297], e sembra così

antico come la fondazione della città[298]. La potestà paterna fu

instituita o confermata da Romolo stesso; e dopo la pratica di tre

secoli essa fu incisa sulla quarta Tavola de' Decemviri. Nel Foro, nel

Senato, o nel campo il figlio adulto di un cittadino Romano godeva i

diritti pubblici e privati di una persona: nella casa di suo padre egli

non era che una _cosa_, confusa dalle leggi colle masserizie, cogli

armenti, e cogli schiavi, che il capriccioso padrone poteva alienare o

distruggere senza esser tenuto a risponderne avanti alcun tribunale

terreno. La mano che compartiva il giornaliero vitto, potea riprendersi

il volontario dono, ed ogni cosa che si fosse acquistata dal lavoro o

dalla fortuna del figlio, immediatamente si trasfondeva nella proprietà

del genitore. L'azione di furto, colla quale il padre reclamava gli

effetti rubatigli, i suoi bovi o i suoi figli, era la stessa[299], e se

il bove od il figlio avea commesso un'offesa, a lui spettava la scelta

di compensare il danno, o di cedere alla parte pregiudicata l'animale

colpevole. Al grido dell'indigenza o dell'avarizia il padrone di una

famiglia potea disporre de' suoi figliuoli o de' suoi schiavi. Ma la

condizione di uno schiavo era molto più vantaggiosa; imperciocchè egli

ricovrava l'alienata sua libertà mercè della prima manumissione. Laddove

il figlio ricadeva di bel nuovo in balìa dello snaturato suo padre, il

quale poteva condannarlo alla servitù una seconda ed una terza volta; e

solamente dopo la terza vendita e la terza liberazione, egli rimaneva

affrancato dalla potestà domestica[300] di cui s'era fatto così

replicato abuso. Senz'altra norma che la sua discrezione, un genitore

potea punire le reali od immaginarie mancanze de' suoi figli col

flagello, colla prigionia, coll'esilio, o col mandargli in catene a

lavorare ne' campi cogl'infimi de' suoi servi. La maestà di un padre era

armata del diritto di vita e di morte[301]; e gli esempi di tali

sanguinose esecuzioni, che spesso venivano lodate, e non punite giammai,

rintracciar si possono negli annali di Roma, di là dai tempi di Pompeo e

di Augusto. Nè l'età, nè il grado, nè l'uffizio consolare, nè gli onori

del trionfo poteano sottrarre i più illustri cittadini ai vincoli della

soggezione filiale[302]: erano inclusi i propri suoi discendenti nella

famiglia del comune loro antenato; e i diritti dell'adozione non erano

meno sacri e rigorosi di quelli della natura. Senza timore, benchè non

senza pericolo di abuso, i legislatori Romani avean riposto una

confidenza illimitata ne' sensi dell'amore paterno; e l'oppressione

veniva temperata dalla sicurezza che ogni generazione doveva a sua volta

succedere nella veneranda dignità di padre e di signore.

Alla giustizia ed all'umanità di Numa si ascrive la prima limitazione

della podestà paterna, e la fanciulla che col consenso di suo padre avea

sposato un uom libero, era al riparo della sventura di divenire la

moglie di uno schiavo. Ne' primi secoli, quando stretta e quasi affamata

era la città da' suoi vicini del Lazio e della Toscana, la vendita de'

figliuoli poteva esser frequente; ma siccome la legge non concedeva ad

un Romano di comperare la libertà di un concittadino, così il mercato

successivamente sarà andato languendo, e le conquiste della Repubblica

dovettero distruggere quel traffico disumano. Un imperfetto diritto di

proprietà finalmente fu conferito ai figli; e la triplice distinzione di

_profettizio_, di _avventizio_ e di _professionale_ fu determinata dalla

giurisprudenza del Codice e delle Pandette[303]. Di tutto ciò che

procedeva dal padre, egli non impartiva che l'uso e riserbava l'assoluto

dominio: non pertanto, se vendevansi i suoi beni, una favorevole

interpretazione eccettuava la porzione de' suoi figli dalle domande de'

venditori. Il figlio avea la proprietà di quanto acquistasse per

matrimonio, per donativi, o per successione collaterale; ma il padre, a

meno che ne fosse stato specialmente escluso, ne godeva l'usufrutto per

tutto il tempo del viver suo. Come giusta e prudente ricompensa della

militare virtù, le spoglie del nemico erano devolute al soldato, da lui

solo possedute e poste in pieno suo arbitrio. Questa generosa analogia

si stendeva agli emolumenti delle professioni liberali, agli stipendi

del servizio pubblico, ed alla sola liberalità dell'Imperatore o

dell'Imperatrice. La vita di un cittadino era meno esposta che non la

sua sostanza all'abuso dell'autorità paterna. Tuttavia la sua vita potea

contrariar l'interesse e le passioni di un indegno genitore: gli stessi

delitti che nacquer dalla corruzione, furono più vivamente sentiti

dall'umanità del secolo di Augusto, e toccò all'Imperatore di salvare

dal giusto furor della moltitudine il crudele Erixone che fece morire

sotto i colpi dalla frusta il proprio suo figlio[304]. Dalla licenza

della dominazione servile, il padre Romano fu ridotto alla gravità ed

alla moderazione di un giudice. La presenza e l'opinione di Augusto

confermarono la sentenza di esilio, proferita contro un parricidio

d'intenzione dal tribunale, domestico di Ario. Adriano confinò in

un'isola il padre geloso, il quale, somigliante ad un assassino, avea

colto l'opportunità della caccia per ammazzare un giovane incestuoso,

amante della sua matrigna[305]. Una giurisdizione privata ripugna allo

spirito della monarchia; dalla condizione di giudice, il padre fu di

nuovo fatto discendere a quella di accusatore; ed Alessandro Severo

ingiunse a' magistrati di ascoltarne le querele e di eseguirne la

sentenza. Egli non poteva più porre a morte il figlio, senza incorrere

nel delitto e nel castigo di un'uccisione; e le pene del parricidio, da

cui la legge Pompea l'aveva esentuato, gli furono in ultimo applicate

dalla giustizia di Costantino[306]. La stessa protezione è dovuta a

tutti i periodi dell'esistenza; e la ragione dee applaudire l'umanità di

Paolo, che dichiara reo di omicidio il padre che strozza, lascia morir

di fame od abbandona il suo bambino; o lo espone sopra una piazza

pubblica alle venture di quella pietà che gli ha negato egli stesso. Ma

l'esposizione dei fanciulli era il predominante ed ostinato vizio

dell'antichità: essa alle volte venne prescritta, sovente permessa, e

quasi sempre praticata impunemente dalle nazioni che mai non nutrirono

le idee dei Romani sulla potestà paterna; ed i poeti drammatici, i quali

sogliono rivolgersi al cuore umano, con indifferenza rappresentano una

consuetudine popolare ch'era coperta dai veli dell'economia e della

compassione[307]. Quando il padre potea soggiogare i propri sentimenti,

egli evitava, se non la censura, almeno la punizion delle leggi; e

l'Impero di Roma fu lordato dal sangue dei bambini, sintantochè

Valentiniano ed i suoi colleghi non ebbero compreso una tal sorta di

omicidi nella lettera e nello spirito della legge Cornelia. Le lezioni

della giurisprudenza[308], e del Cristianesimo non erano state possenti

a sradicare quella pratica disumana, sinchè i terrori della pena

capitale non avvalorarono il loro influsso benigno[309].

Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 08 · 第 11 / 27 题