DONNE ADULTERE.

§ 13. Lecito è uccidere l'adultero (colto sul fatto) e l'adultera

insieme. HERMOG., _Part. St._ — MARCELLINUS, in CICER., _Rhetor._, II.

§ 14. Il marito che non uccide l'adultera (colta in fatto) è però

obbligato a ripudiarla. «Quando abbia sorpreso in fatto l'adultera, chi

la sorprende non potrà più dimorare con la moglie: e se dimorerà con

essa, sia punito d'infamia». DEMOST., _C. Neer._, 1374.

§ 15. La donna adultera ripudiata non ha dritto alla restituzione della

dote. «_È legge che la dote dell'adultera_ resti al marito». SOPATER.

_Divis. Quæst_. Cfr. LIBANIUS, _Declam._, 35. — «Trovando la moglie non

costumata e reputandosi ingannato, la scacciò, gravida, di casa e non

le restituì la dote». DEMOST., _C. Neera_.

§ 16. «_Legge dell'adulterio._ Nè alla moglie (per adulterio ripudiata)

sia lecito entrar nei pubblici templi, se è stata trovata col drudo:

e se vi entri, ognuno possa maltrattarla a piacere, tranne che

ucciderla». DEMOSTENE, _C. Neer._, 1374. «Perciocchè, se una donna è

stata colta con l'adultero, non può più entrare nei templi per vedere

e supplicare, come può fare una straniera e un'ancella, a cui lo

consentono le leggi. E se le adultere vi entrano in onta alle leggi,

ognuno può maltrattarle a suo talento, purchè non le uccida. E se la

legge eccettuò la morte, mentre volle impune ogni altro maltrattamento,

questo fece perchè non volle contaminati i templi». DEMOST., _C.

Neer._, ibid. «Solone, dei legislatori il più glorioso, scrisse all'uso

antico decreti solenni sul buon costume delle donne. Imperocchè alla

moglie presso la quale sia stato sorpreso l'adultero non consente

adornarsi, nè entrare nei pubblici templi, affinchè con la sua presenza

non corrompa le donne oneste. Che se vi entri e se si abbigli, ordina

al primo capitato di lacerarle le vesti e di strapparle gli ornamenti

e di batterla, purchè non la uccida nè la ferisca. Così il legislatore

vitupera questa donna e le crea una vita peggior della morte». ESCHINE,

_C. Timarco_, § 183.

§ 17. La moglie accusata d'adulterio può discolparsi dando il

giuramento d'innocenza al pozzo di Callicoro. «A Mnesiloco Peanese

scopersi le impudicizie di sua moglie: ed egli che aveva ogni modo di

appurar la cosa (o uom proprio di zucchero!) ripose tutto nell'affar

del giuramento. Pertanto la donna condussero al pozzo di Eleusi detto

Callicoro: ivi spergiurò e del delitto purgossi». ALCIFR., _Lett._,

III, 69.

La sposa di Mènecle: Comedia in un prologo e tre atti, con note · 第 73 / 112 题