§ 13. Lecito è uccidere l'adultero (colto sul fatto) e l'adultera
insieme. HERMOG., _Part. St._ — MARCELLINUS, in CICER., _Rhetor._, II.
§ 14. Il marito che non uccide l'adultera (colta in fatto) è però
obbligato a ripudiarla. «Quando abbia sorpreso in fatto l'adultera, chi
la sorprende non potrà più dimorare con la moglie: e se dimorerà con
essa, sia punito d'infamia». DEMOST., _C. Neer._, 1374.
§ 15. La donna adultera ripudiata non ha dritto alla restituzione della
dote. «_È legge che la dote dell'adultera_ resti al marito». SOPATER.
_Divis. Quæst_. Cfr. LIBANIUS, _Declam._, 35. — «Trovando la moglie non
costumata e reputandosi ingannato, la scacciò, gravida, di casa e non
le restituì la dote». DEMOST., _C. Neera_.
§ 16. «_Legge dell'adulterio._ Nè alla moglie (per adulterio ripudiata)
sia lecito entrar nei pubblici templi, se è stata trovata col drudo:
e se vi entri, ognuno possa maltrattarla a piacere, tranne che
ucciderla». DEMOSTENE, _C. Neer._, 1374. «Perciocchè, se una donna è
stata colta con l'adultero, non può più entrare nei templi per vedere
e supplicare, come può fare una straniera e un'ancella, a cui lo
consentono le leggi. E se le adultere vi entrano in onta alle leggi,
ognuno può maltrattarle a suo talento, purchè non le uccida. E se la
legge eccettuò la morte, mentre volle impune ogni altro maltrattamento,
questo fece perchè non volle contaminati i templi». DEMOST., _C.
Neer._, ibid. «Solone, dei legislatori il più glorioso, scrisse all'uso
antico decreti solenni sul buon costume delle donne. Imperocchè alla
moglie presso la quale sia stato sorpreso l'adultero non consente
adornarsi, nè entrare nei pubblici templi, affinchè con la sua presenza
non corrompa le donne oneste. Che se vi entri e se si abbigli, ordina
al primo capitato di lacerarle le vesti e di strapparle gli ornamenti
e di batterla, purchè non la uccida nè la ferisca. Così il legislatore
vitupera questa donna e le crea una vita peggior della morte». ESCHINE,
_C. Timarco_, § 183.
§ 17. La moglie accusata d'adulterio può discolparsi dando il
giuramento d'innocenza al pozzo di Callicoro. «A Mnesiloco Peanese
scopersi le impudicizie di sua moglie: ed egli che aveva ogni modo di
appurar la cosa (o uom proprio di zucchero!) ripose tutto nell'affar
del giuramento. Pertanto la donna condussero al pozzo di Eleusi detto
Callicoro: ivi spergiurò e del delitto purgossi». ALCIFR., _Lett._,
III, 69.