§ 1. Solone con legge «permise uccidere l'adultero a chi lo cogliesse
sul fatto» PLUT., _Sol._
«Fu colto (Agorato) in flagrante adulterio (ἐλήφθη μοιχός) pel qual
delitto la legge scrive la morte in pena». LISIA, _C. Agor._, 66.
Eufileto all'adultero Eratostene da lui sorpreso nella stanza
conjugale: «Non io sto per ucciderti, ma la legge della città che tu
per lascivia dispregiasti». LISIA, _Uccis. Eratost._, 26.
§ 2. Adulterio, e come tale punito, non era quello solo commesso colla
moglie. «Se alcuno ucciderà un altro cogliendolo presso la moglie, o
_la sorella_, o _la concubina mantenuta per averne figliuoli_, non sarà
reo d'omicidio». (DEM., _C. Aristocr._, 637).
«All'Areopago è prescritto non condannar per uccisione chi colse
l'adultero presso la moglie sua. E questo il legislatore stimò giusto
_tanto per le mogli legittime quanto per le concubine_ (παλλακαῖς):
certo, se avesse avuto pene più gravi per la violazione delle mogli,
le avrebbe poste: maggiori dell'uccidere non avendone, irrogò la stessa
per adulterio con moglie o concubina del pari». LISIA, _Ucc. Eratost._,
30, 31.
§ 3. Adulterio, e come tale passibile di morte, intendevasi quello
preceduto da seduzione. Stuprare una moglie, violentandola, era reato
minore e punito di sola multa. «La legge comanda che se uno avrà
stuprato a forza uom libero o fanciullo paghi multa doppia che se
stuprasse un servo: se poi avrà stuprato a forza una donna maritata,
sopra le quali è permesso uccidere l'adultero colto in fatto, incorra
la multa medesima. Tanto, o giudici, quei che aggrediscono colla forza,
il legislatore stimò degni di minor pena di quei che ricorrono alle
blandizie persuasive: poichè quelli dannò nel capo, questi con multa
sola». LISIA, _Uccis. Eratost._, 32.
§ 4. Se non ucciso sul fatto, poteva l'adultero essere punito con altre
pene e tradotto in giudizio. Esigevasi però sempre per le stesse e per
la traduzione in giudizio _la flagranza_. «έλήφθη μοιχὸς», LISIA, _C.
Agor._, 26. «ἐφ ῇ ἂν μοιχὸς ἄλω». DEMOST., _C. Neera_, 1374. — «μοιχὸς
ἑάλω... ἄνθρα ἐν ἄνθροις (_membra in membris_) ἒχων» LUC., _Eunuc._ —
«_Et hoc est quod Solon et Draco dicunt:_ ἐν ἒργῳ». ULPIANO.
§ 5. La flagranza riguardava l'adulterio non solo consumato, ma anche
tentato, e non compiuto per circostanza indipendente dalla volontà
dell'adultero. «Punisce la legge come adultero non solo chi commise in
fatto l'adulterio ma anche chi lo volle o tentò (βουληδέντα)» — MASSIMO
TIR., _Diss._ II.
§ 6. Il marito che non uccide l'adultero, e intende punirlo d'altra
pena, si impossessa della persona dell'adultero legandolo: o
rilasciandolo libero, solo dietro malleveria. Su la legittimità
della cattura, e quindi sul merito dell'accusa d'adulterio, decide
il tribunale. «Se alcuno avrà messo ingiustamente i lacci ad un
altro come adultero, questi lo accusi ai Tesmoteti: e _se_ vincerà e
apparirà legato ingiustamente, sia libero, e sciolti i mallevadori da
obbligo; se invece è chiarito adultero, i mallevadori riconsegninlo
all'accusatore». — DEM., _C. Neera_, 1367.
§ 7. Le pene sussidiarie, _in luogo e vece dell'uccisione_, sono
a piacer del marito o _pecuniarie_ o _corporali_. Può il marito
accontentarsi di una multa. «_È legge l'adultero multarsi in danaro_».
ERMOGEN., _De invent._, II, 1. — «_È legge l'adultero pagare o
morire_». — AUCT. _Probl. Rhet._ «E quegli (l'adultero Eratostene)
mi prega, mi supplica di non ucciderlo, _ma di ricever denaro_ in
componimento». LISIA, UCC. ERAT., 25. «Stefano sorprende Epeneto come
adultero e gli estorce trenta mine: delle quali avuti mallevadori,
lasciò andar libero Epeneto, tenendosi certo del danaro». DEM., _C.
Neera_, 1367.
§ 8. Le pene corporali, in luogo dell'uccisione, potean essere di
vario genere a piacer del marito: e inflitte nello stesso recinto del
tribunale giudicante sulla legittimità della cattura. «Se è chiarito
adultero, i mallevadori riconsegninlo all'accusatore, il quale, lì
nello stesso tribunale _può far su di lui, purchè senza spada, ciò che
vuole, secondo conviensi ad adultero_». (ἄνευ ἐγχειριδιου χρῆσθαι ὄ τι
ἄν βουληθῆ ως μοιχῳ). DEMOST., _C. Neera_, 1367.
§ 9. Nella antecedente designazione sono comprese le pene:
α. _dell'accecamento._ «Stabiliva la legge potersi impunemente accecare
(τυφλοῦσθαι) l'adultero colto in fatto». AUCT., _Probl. Reth._, c. 58.
«_Adulteros deprehensos licet excœcare_». CUR. FORTUNATIANUS, _Rhet.
Scol._
β. del _marchio_ rovente. «ἔξεστι στιξειν τοὺς μοιχούς». HERMOG.,
_Part. Stat._ — νόμος τὸν μοιχὸν στιξειν. MARCELLINUS.
γ. del _rafano_ (ῥαφανιδωσις). Faceasi star carponi l'adultero e
pelategli le natiche con cenere calda, gli si ficcava nel podice un
rafano de' più grandi. SUIDA, alle voci ραφανιδωθὴναι e μοιχὸς. —
ALCIFR., _Lett._, III, 62. — In luogo di un rafano si usava anche un
pesce detto _mugile_. CATULLO, carm. XV.
§ 10. Il marito che _uccide_ con pene corporali l'adultero non ucciso
sul fatto, risponde di omicidio. — ἄνευ ἐγχειριδίου, DEMOST., _C.
Neer._, loc. cit. «Chi bollando l'adultero, lo uccide, è reo di
omicidio». HERMOG. e MARCELL., loc. cit.
§ 11. È condannato il medico che cura gli adulteri, castigati col
marchio o col rafano. «’Ιατρὸς, τὰ τῶν μοιχῶν ίώμενος στίγματα,
κρίνεται» SOPATER.
§ 12. Vietato è all'adultero l'ingresso ne' templi. SOP., _in Hermog._