VI. Gente e Stato in Roma.

Secondo la leggenda della fondazione di Roma, la prima colonia nacque

da un dato numero di _genti_ latine (la leggenda dice cento) riunite

in una tribù, alle quali si unì bentosto una tribù sabellica, e infine

una terza, composta di elementi diversi, anche queste, vuolsi, di

cento _genti_ ciascuna. Da tutto il racconto salta agli occhi che di

primitivo non v'era quasi altro che la _gente_, e anche questa in

molti casi non era che la propaggine di una _gente_ madre rimasta

nell'antica patria. Le tribù portano in fronte il suggello della

composizione artificiale, benchè composte per lo più di elementi

congiunti da parentela e modellate sul tipo dell'antica tribù cresciuta

spontaneamente, non artificialmente combinata; non è dunque escluso,

che il nucleo di ognuna delle tre tribù possa essere effettivamente

stato una tribù antica. L'anello di congiunzione, la fratria,

consisteva di dieci _genti_ e chiamavasi _curia_; le curie quindi erano

trenta.

È ammesso che la _gente_ romana era la medesima istituzione della

greca; se la greca non è che uno sviluppo di quella unità sociale, la

cui forma primitiva ci è dato dai Pellirosse americani, lo stesso dovrà

dirsi della romana. Possiamo quindi andar per le corte.

La _gente_ romana aveva, almeno nei primi tempi della Città, la

costituzione seguente:

1.º Diritto ereditario reciproco fra i compagni _gentili_; i beni

di fortuna restavano nella _gente_. Poichè nella _gente_ romana,

come nella greca, regnava già il diritto paterno, erano esclusi i

discendenti della linea femminile. Secondo la «legge delle dodici

tavole», il più antico diritto romano scritto che ci sia conosciuto,

ereditavano prima i figli come eredi naturali; in loro difetto, gli

agnati (congiunti in linea _maschile_); e, nell'assenza di questi, i

compagni _gentili_. In tutti i casi la fortuna rimaneva nella _gente_.

Noi vediamo qui il graduale insinuarsi, nel costume _gentile_, di nuove

disposizioni di diritto, prodotte dall'accresciuta ricchezza e dalla

monogamia; l'originaria eguaglianza di diritto successorio dei compagni

_gentili_ è dapprima — e ciò assai di buon'ora, come accennammo più

sopra — limitato in pratica agli agnati, finalmente ai figli e ai

loro discendenti in linea maschile; si capisce da sè che nelle «dodici

tavole» ciò appare in ordine inverso.

2.º Cimitero comune. Alla patrizia gente Claudia, quando migrò da

Regilli a Roma, fu assegnato un pezzo di terreno per suo uso, e inoltre

un luogo di sepoltura comune nella città. Ancora, sotto Augusto, la

testa di Varo, caduto nella foresta di Teutoburgo, fu riportata a

Roma e collocata nel _gentilitius tumulus_; la _gente_ Quintilia aveva

dunque anche un sepolcro speciale.

3.º Feste religiose comuni; le ben note _sacra gentilitia_.

4.º Obbligo di non sposarsi nella _gente_. Ciò non pare che in Roma

sia mai stato sancito da una legge scritta, ma il costume rimaneva.

Della enorme quantità di coppie coniugali romane, i cui nomi ci son

tramandati, non c'è un solo nome _gentile_ comune al marito e alla

moglie. Il diritto successorio conferma questa regola. La donna perde

con le nozze i suoi diritti agnatizî, esce dalla sua _gente_, e nè

essa, nè i suoi figli, possono ereditare da suo padre o dai fratelli di

questo, perchè diversamente l'eredità sarebbe perduta per la _gente_

paterna. Questo non ha senso se non si presuppone che la donna non

possa sposare alcun membro della propria _gente_.

5.º Una proprietà fondiaria comune. Questa vi era anche nel tempo

primitivo, dacchè il terreno della tribù cominciò ad essere ripartito.

Nelle tribù latine troviamo il terreno, parte in possesso della tribù,

parte della _gente_, parte delle comunità o gruppi domestici, che in

quel tempo difficilmente potevano essere famiglie individuali. Si dice

che Romolo abbia fatta la prima distribuzione di terreno agl'individui,

circa un ettaro (due jugeri) per ciascheduno. Tuttavia noi troviamo

anche di poi possessi fondiari in mano alle _genti_, pur astraendo dal

terreno dello Stato, intorno al quale si aggira tutta la storia interna

della Repubblica.

6.º Dovere di mutua difesa ed assistenza fra compagni _gentili_.

Di ciò la storia scritta non ci mostra che pochi avanzi; lo Stato

romano assunse subito tale predominio, chè passò ad esso il diritto

di protezione contro le offese. Quando Appio Claudio fu imprigionato,

tutta la sua _gente_ mise il lutto, anche i suoi nemici personali.

Alla seconda guerra punica, le genti si unirono per la liberazione dei

compagni _gentili_ prigionieri di guerra; il Senato glielo _vietò_.

7.º Diritto di portare nomi _gentili_. Perdurò sino al tempo

dell'Impero; agli affrancati si permetteva di assumere il nome

_gentile_ dei loro ex-signori, ma senza diritti _gentili_.

8.º Diritto di adottare stranieri nella _gente_. Esplicavasi

coll'adozione in una famiglia (come presso gli Indiani), che traeva

seco l'ammissione nella _gente_.

9.º Il diritto di eleggere e di deporre capi non è menzionato in nessun

luogo. Ma, poichè nei primi tempi di Roma tutti gli uffizii tenevansi

per elezione o per acclamazione, dal re elettivo in giù, e anche i

preti delle _curie_ venivano eletti da queste, noi possiamo ammettere

lo stesso pei capi (_principes_) delle _genti_ — comunque l'elezione da

una medesima famiglia potesse essere già diventata la regola.

Queste erano le attribuzioni di una _gente_ romana. Ad eccezione del

passaggio, già compiutosi, al diritto paterno, esse sono lo specchio

fedele dei diritti e dei doveri di una _gente_ Irocchese; anche qui «fa

manifestamente capolino l'Irocchese».

A mostrare quale confusione regni ancor oggi, anche tra i nostri

storici più reputati, sull'ordinamento _gentile_ romano, basterà un

esempio. Nel lavoro di Mommsen sui nomi proprî romani dell'epoca

repubblicana e di Augusto (_Römische Forschungen_, Berlino, 1864,

1.º volume) sta scritto: «Oltre a tutti i maschi della stessa stirpe,

esclusi naturalmente gli schiavi, ma inclusi i famigliari e i clienti,

il nome della stirpe compete anche alle donne.... La tribù (così

Mommsen traduce qui la parola _gens_) è.... una comunità, discendente

da uno stipite comune (reale o presunto, o anche immaginario),

tenuta assieme dalla comunanza delle feste, della sepoltura e della

eredità, e alla quale possono e devono appartenere tutti gl'individui

personalmente liberi, quindi anche le donne. Ma il difficile è

stabilire il nome di stirpe delle donne maritate. La difficoltà non

esisteva, finchè la donna non poteva sposare se non un compagno della

sua _gente_; e probabilmente per molto tempo le donne incontrarono

maggiori difficoltà a maritarsi fuori che dentro la _gente_; talchè

poi quel diritto, la _gentis enuptio_, ancora nel sesto secolo veniva

dato in ricompensa come privilegio personale... Ma dove avvenivano

siffatti matrimonî fuori della _gente_, la donna, nei primi tempi,

doveva passare nella tribù del marito. Nulla è più certo del fatto,

che la donna, coll'antico matrimonio religioso, entrava nella comunità

giuridica e religiosa del marito, e lasciava la propria. Chi non sa

che la donna maritata perde il diritto ereditario, attivo e passivo,

nella propria _gente_, e lo acquista invece verso suo marito, i suoi

figli e tutti in generale i membri della _gente_ di questi? e se essa

diventa come figlia del marito ed entra nella costui famiglia, come può

rimanere al di fuori dalla sua stirpe?» (_pag. 9 a 11_).

Mommsen afferma dunque, che le donne romane, che appartenevano

ad una _gente_, non potevano maritarsi in origine se non _nella_

propria _gente_; la _gente_ romana sarebbe quindi stata endogama,

e non esogama. Questa opinione, che contraddice a tutto quanto

si è riscontrato presso altri popoli, si fonda principalmente, se

non esclusivamente, sopra un solo passo di Livio, oggetto di molte

controversie (_Libro XXXIX, cap. 19_), secondo il quale il Senato,

nell'anno di Roma 568, ossia nel 186 avanti la nostra êra, decise,

_uti Feceniæ Hispallæ datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio

item esset quasi ei vir testamento dedisset; utique ei ingenuo nubere

liceret, neu quid ei qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiaeve

esset_ — che Fecenia Hispalla avrebbe il diritto di disporre della

sua fortuna, di diminuirla, di maritarsi fuori della _gente_, e

di scegliersi un tutore, come se il suo (defunto) marito le avesse

conferito questi diritti per testamento; che essa potrebbe sposare un

cittadino libero, senza che a colui che la torrà in moglie possa ciò

essere ascritto come un'ignominia od una mala azione.

Senz'alcun dubbio è qui conferito a Fecenia, ad un'affrancata, il

diritto di maritarsi fuori della _gente_. E da questo passo risulta

con eguale certezza che il marito poteva conferire per testamento a sua

moglie il diritto di maritarsi, dopo la sua morte, fuori della _gente_.

Ma fuori di _quale gente_?

Se la donna doveva maritarsi nella propria _gente_, come ritiene

Mommsen, essa rimaneva in questa _gente_ anche dopo il matrimonio.

Ma, in primo luogo, questa pretesa endogamia della _gente_ è appunto

ciò che si dovrebbe dimostrare. E in secondo luogo, se la donna doveva

sposarsi nella _gente_, lo doveva naturalmente anche l'uomo, altrimenti

sarebbe rimasto senza moglie. Ne verrebbe che l'uomo poteva legare per

testamento a sua moglie un diritto, che non possedeva per sè; assurdo

giuridico. Mommsen lo sente e congettura quindi che «per sposarsi fuori

della _gente_ occorreva, in diritto, non solo il consenso del marito

sotto la cui potestà la donna si trovava, ma quello eziandio di tutti i

compagni _gentili_» (_pag. 10, Nota_). Or questa è anzitutto un'ipotesi

molto ardita; e inoltre contraddice al chiaro tenore del passo citato;

il Senato le dà questo diritto _in luogo e vece del marito_, esso le dà

espressamente nulla più e nulla meno di ciò che il marito poteva darle,

ma ciò che le dà è un diritto _assoluto_, non dipendente da alcun'altra

limitazione; sicchè, se essa ne fa uso, non dovrà soffrirne neanche

il suo nuovo marito; il Senato incarica anzi i consoli e i pretori

presenti e futuri di provvedere perchè non le derivi alcun danno.

L'ipotesi di Mommsen sembra quindi affatto inammissibile.

Ovvero: la donna sposava un uomo di un'altra _gente_, ma essa rimaneva

nella propria _gente_ nativa. Allora, giusta il suddetto passo, il

marito avrebbe avuto il diritto di permettere alla moglie di maritarsi

fuori della _gente_ di lei. Cioè avrebbe avuto il diritto di disporre

negli affari di una _gente_ alla quale egli non apparteneva. La cosa è

così assurda, che non è il caso di spendervi altre parole.

Rimane quindi la sola ipotesi, che la donna abbia sposato in prime

nozze un uomo di altra _gente_, passando senz'altro in quella del

marito, come effettivamente ammette anche Mommsen per casi simili.

Allora tutto il viluppo è subito spiegato. La donna, sciolta colle

nozze dalla sua antica _gente_ e entrata in quella del marito, ha in

questa una posizione affatto speciale. Essa è compagna _gentile_ sì,

ma non consanguinea; la maniera della sua adozione la esclude sin dal

principio da qualsiasi divieto di matrimonio nella _gente_, nella quale

appunto si è già maritata; essa è ammessa nell'unione matrimoniale

della _gente_, alla morte di suo marito eredita della sua fortuna,

eredita cioè la fortuna di un compagno _gentile_. Che di più naturale,

affinchè questa fortuna rimanga nella _gente_, che essa sia obbligata

a sposare un compagno _gentile_ del suo primo marito e nessun altro?

E se un'eccezione deve farsi, chi sarà competente ad autorizzarvela,

se non colui che le ha legata questa fortuna, il suo primo marito? Nel

momento in cui egli le lascia i suoi beni e le permette insieme di

trasferirli col matrimonio, o in conseguenza del matrimonio, in una

_gente_ estranea, questi beni gli appartengono ancora, egli dispone

quindi letteralmente della roba sua. Quanto alla donna e ai suoi

rapporti colla _gente_ del marito, è questi che ve l'ha introdotta con

un libero atto della sua volontà: il matrimonio; sembra quindi anche

naturale, che egli sia la persona più idonea ad autorizzarla ad uscirne

con un secondo matrimonio. Insomma la cosa appare semplice ed evidente,

tostochè noi eliminiamo lo strano concetto di una _gente_ romana

endogama e la concepiamo con Morgan come esogama fin dalle origini.

Rimane ancora un'ultima ipotesi, che ha pure trovato i suoi

sostenitori, e sono anzi i più numerosi. Il passo di Livio

significherebbe soltanto, «che le fanciulle affrancate (_libertae_) non

potevano senza particolare autorizzazione maritarsi fuori della _gente_

(_e gente enubere_) o fare qualsiasi altro atto, che, collegato con la

_capitis deminutio minima_, potesse aver per effetto l'uscita della

_liberta_ dalla unione _gentile_.» (LANGE, _Römische Alterthümer_,

Berlino 1856, I, pag. 195, dove, quanto al passo di Livio, si fa

riferimento a Duschke). Se questa ipotesi è giusta, il passo non prova

più nulla quanto ai rapporti delle Romane pienamente libere; e di un

costoro obbligo di maritarsi nella _gente_ non può più esser questione.

L'espressione _enuptio gentis_ non si trova che in questo passo, in

tutta la letteratura romana; la parola _enubere_, «sposarsi fuori»,

solo tre volte appunto in Livio, ma senza alcun rapporto colla

_gente_. L'ipotesi fantastica che le romane potessero maritarsi

solo nella _gente_, si deve a quest'unico passo. Ma essa non regge

affatto, perchè, o il passo si riferisce a restrizioni speciali per

le affrancate, e non prova nulla per le donne di condizione libera

(_ingenuae_); o si riferisce anche a queste, e allora esso prova

piuttosto, che di regola la donna si maritava fuori della sua _gente_,

ma col matrimonio passava nella _gente_ del marito; prova cioè contro

Mommsen e a favore di Morgan.

Ancora quasi tre secoli dopo la fondazione di Roma, i vincoli _gentili_

erano così forti, che una _gente_ patrizia, quella dei Fabii, potè

intraprendere di propria iniziativa, col consenso del Senato, una

spedizione di guerra contro la vicina città di Veio. Trecentosei

Fabii sarebbero usciti e stati uccisi tutti in una imboscata; solo un

ragazzo, sopravvissuto, ripropagò la _gente_.

Dieci _genti_ formavano, come si è detto, una fratria, che chiamavasi

_curia_ ed aveva attribuzioni pubbliche più importanti della fratria

greca. Ogni _curia_ aveva le sue pratiche religiose, i suoi santuari

e i suoi preti speciali; l'insieme di questi ultimi formava uno dei

Collegi del sacerdozio romano. Dieci _curie_ formavano una tribù, che

probabilmente, come le altre tribù latine, aveva in origine un capo

eletto, duce dell'esercito e sommo sacerdote. Le tribù formavano il

_populus romanus_.

Al popolo romano poteva quindi soltanto appartenere chi era membro

di una _gente_, e con essa di una _curia_ e di una tribù. La prima

costituzione di questo popolo fu la seguente: Degli affari pubblici

la immediata gestione spettava al Senato, il quale, come il Niebuhr

ben notò per il primo, era composto dei capi delle trecento _genti_;

appunto perchè gli anziani delle _genti_, essi si chiamavano «padri»,

_patres_, e la loro riunione «Senato» (Consiglio degli anziani, da

_senex_, vecchio). La consuetudine di eleggerli sempre nella stessa

famiglia di ogni _gente_, originò anche qui la prima nobiltà della

tribù; queste famiglie si chiamarono patrizie e pretesero un esclusivo

diritto al Senato e a tutte le altre cariche. Che col tempo il popolo

abbia subita questa pretesa lasciandola così trasformarsi in un

vero diritto, lo adombra la leggenda di Romolo attribuente ai primi

senatori e ai loro discendenti il patriziato coi suoi privilegi. Il

Senato, come la _bulè_ ateniese, decideva su molti affari e aveva

facoltà di proposta pei più importanti, sopratutto per le nuove

leggi. Queste erano deliberate dall'assemblea popolare, cioè dai

_comitia curiata_ (assemblea delle _curie_). Il popolo si riuniva

per _curie_, ogni _curia_ probabilmente per _genti_; nella decisione,

ciascuna della trenta _curie_ disponeva di un voto. L'assemblea delle

_curie_ accettava o rigettava tutte le leggi, eleggeva tutti i più

alti funzionarii, compreso il _rex_ (il cosiddetto re), dichiarava la

guerra (ma il Senato conchiudeva la pace) e decideva come tribunale

supremo, su appello degl'interessati, quante volte si trattava della

pena di morte contro un cittadino romano. — Infine, allato al Senato e

all'assemblea popolare, stava il _rex_, che corrispondeva esattamente

al _basileus_ greco, e non era affatto quel re quasi assoluto, che

Mommsen ci rappresenta[20]. Esso era anche duce dell'esercito, sommo

sacerdote e presidente di certi tribunali. Egli non aveva alcuna

competenza civile, alcun potere sulla vita, sulla libertà e sulla

proprietà dei cittadini, salvo non lo derivasse dal potere disciplinare

di capo dell'esercito, o da quello di far eseguire come presidente

le sentenze del tribunale. L'uffizio di _rex_ non era ereditario;

all'opposto, egli era prima eletto dai Comizi delle _curie_,

probabilmente sopra proposta del suo predecessore in carica, e poi, in

una seconda assemblea, solennemente insediato. Che potesse anche venir

deposto, lo dimostra la sorte di Tarquinio il superbo.

Come i Greci dei tempi eroici, così i Romani dell'epoca dei cosiddetti

re, vivevano dunque in una democrazia militare, basata su _genti_,

fratrie e tribù, e da esse sviluppatasi. Se anche le _curie_ e le

tribù erano in parte creazioni artificiali, esse erano però foggiate

sui genuini primitivi tipi della società dalla quale scaturivano e che

le circondava ancora da tutti i lati. E se anche la primitiva nobiltà

patrizia aveva già guadagnato terreno e i _reges_ tentavano di ampliare

gradatamente le loro attribuzioni — ciò non cangia il carattere

fondamentale originario della costituzione, ed è di questo solo che si

tratta.

Intanto la popolazione di Roma, e del territorio romano ampliato

colla conquista, aumentava, parte coll'immigrazione, parte cogli

abitanti delle regioni assoggettate, per lo più latine. Tutti questi

nuovi appartenenti allo Stato (noi lasciamo qui da banda la questione

dei clienti) stavano fuori delle antiche _genti_, _curie_ e tribù,

non formavano quindi affatto parte del popolo romano propriamente

detto. Erano personalmente liberi, potevano possedere fondi, dovevano

pagare tributi e prestar servizio militare. Ma non potevano rivestire

alcuna carica, non partecipavano all'assemblea delle _curie_, nè alla

distribuzione dei terreni conquistati dallo Stato. Formavano la plebe,

esclusa da tutti i diritti pubblici. Col loro numero sempre crescente,

colla loro istruzione militare e col loro armamento, essi divennero una

potenza minacciosa di fronte all'antico _populus_, ormai rigorosamente

precluso ad ogni incremento dal di fuori. Si aggiungeva che la

proprietà fondiaria era stata ripartita, pare, supergiù egualmente

tra popolo e plebe, mentre la ricchezza commerciale e industriale, che

certamente non era ancora molto sviluppata, apparteneva per la massima

parte alla plebe.

Nella grande oscurità, in cui è avvolta tutta la tradizionale storia

delle origini di Roma — oscurità fatta ancora molto più densa dai

racconti e dai tentativi di spiegazione prammatico-razionalisti di

successivi indagatori delle fonti educati al criterio giuridico — nulla

si può precisare nè sul tempo, nè sul processo, nè sull'occasione della

rivoluzione che pose fine all'antica costituzione _gentile_. Certo è

solo, che ne furono causa le lotte tra plebe e popolo.

La nuova costituzione, attribuita al re Servio Tullio, tracciata su

modelli greci, sopratutto su quella di Solone, creò una nuova assemblea

popolare, che includeva o escludeva popolo e plebei indistintamente,

secondo che prestassero o no servizio militare. Tutti gli uomini

soggetti alle armi furono distribuiti, secondo la loro fortuna, in

cinque classi. La proprietà _minimum_ per ciascuna di queste classi

era: 1.ª 100,000 assi; II.ª, 75,000; III.ª 50,000; IV.ª 25,000; V.ª

11,000 assi; pari, secondo Dureau de la Malie, a circa L. 17,500,

13,125, 8750, 4500 e 1962. La sesta classe, quella dei proletarii,

consisteva dei meno fortunati, esenti da servizio militare e da tasse.

Nella nuova assemblea popolare delle centurie (_Comitia centuriata_)

i cittadini si schieravano militarmente nelle loro centurie, per

compagnie di 100 uomini, e ogni centuria aveva un voto. Ma la prima

classe dava 80 centurie; la seconda 22; la terza 20; la quarta 22; la

quinta 30; la sesta non ne dava che una, per decenza. Venivano poi i

cavalieri, comprendenti i più ricchi, con 18 centurie. In totale 193;

maggioranza dei voti 97. Ora i cavalieri e la prima classe avevano

insieme, solo essi, 98 voti, cioè la maggioranza; se costoro erano

d'accordo, la decisione definitiva era presa, senza che gli altri

venissero neanche interrogati.

A questa nuova assemblea delle centurie passarono tutti i diritti

politici dell'antica assemblea delle _curie_ (eccetto alcuni puramente

nominali); le _curie_ e le _genti_ che le componevano furono con ciò

degradate, come in Atene, a semplici società private e religiose, e

come tali vegetarono ancora a lungo, mentre l'assemblea delle _curie_

anneghittì ben tosto completamente. Per cacciare dallo Stato anche le

antiche tre tribù di famiglie, vennero introdotte quattro tribù locali,

con una serie di diritti politici, ciascuna delle quali abitava un

quartiere della Città.

Così anche in Roma, prima ancora dell'abolizione della cosiddetta

monarchia, l'antico ordinamento sociale fondato su vincoli personali

di sangue fu distrutto e gli subentrò una vera costituzione di Stato,

basata sulla divisione del territorio e sulla differenza delle fortune.

Il potere pubblico risiedette nella cittadinanza soggetta al servizio

militare, di fronte non solo agli schiavi, ma altresì ai cosiddetti

proletarii, esclusi dal servizio militare e dal maneggio delle armi.

Entro questa nuova costituzione — cui la cacciata dell'ultimo re,

Tarquinio il superbo, che aveva usurpato un vero potere reale, e la

sua sostituzione con due duci di eserciti (Consoli) muniti di eguale

potere (come fra gli Irocchesi), non diede che un maggiore sviluppo

— entro questa costituzione si muove tutta la storia della Repubblica

romana, con tutte le sue lotte dei patrizii e dei plebei per l'accesso

alle cariche e per la partecipazione all'agro pubblico, e col

definitivo sparire della nobiltà patrizia nella nuova classe dei grandi

proprietari terrieri e finanziarii, che mano mano assorbirono tutta

la proprietà fondiaria dei contadini rovinati dal servizio militare,

fecero coltivare dagli schiavi gli enormi latifondi così formati,

spopolarono l'Italia, e aprirono con ciò le porte non solo all'Impero,

ma ben anche ai suoi successori, i barbari Germani.

L'origine della Famiglia della Proprietà privata e dello Stato in relazione alle ricerche di L. H. Morgan · 第 22 / 28 题