La principale forza del consolo era posta ne' suoi soldati e non istava
senza qualche timore, che quell'apparato religioso, al quale da sì lungo
tempo erano disavvezzi, e quel comparir di preti, cui avevano e con
fatti perseguitato, e con motteggi lacerato, non paresse avere agli
occhi loro qualche parte di ridicolo, cosa di somma importanza in
Francia. Temeva altresì su quei primi principj la setta filosofica,
nemica al papa, assai più potente di quella che impugnava la larghezza
dell'autorità pontificia. Egli aspettava dalla prima gran favore e gran
sussidio. Ma più di tutto questo travagliava l'animo suo la faccenda dei
beni della chiesa venduti dai precedenti governi; perchè l'ottenere del
papa la confermazione di queste vendite era di sommo momento, e sapeva
che il pontefice ripugnava al fare in questo proposito alcuna espressa
dichiarazione. Pure la tranquillità dei possessori era fondamento
indispensabile della sua potenza. Non pochi dei giurati erano di gran
nome, e di qualche autorità, e il consolo gli voleva vezzeggiare: ma
l'impetrare dal papa, che non solamente gli assolvesse, e nel grembo suo
gli riaccettasse, ma ancora, come desiderava, che ai primi seggi della
gallicana chiesa gli sollevasse, appariva intricato, e malagevole
argomento. La medesima difficoltà sorgeva per gli ecclesiastici della
parte contraria, che avevano conservato i seggi loro anche ai tempi
dell'esiglio, ed ai quali non avrebbero forse voluto rinunziare, parte
per insistenza nell'antiche opinioni, parte per affezione alla famiglia
reale di Francia.
Nè mediocre impedimento alla definizione del trattato recava il capitolo
della celebrazione dei riti cattolici; perciocchè essendo i medesimi
andati in disuso da sì lungo tempo, non era senza pericolo di scandalo,
in mezzo a popolazioni iniette di usi e di opinioni contrarie, il volere
che tutto ad un tratto pubblicamente, e secondo tutti gli usi della
chiesa si celebrassero: si temeva che nascessero enormità, dalle quali i
fedeli ricevessero maggiore offensione, che edificazione. Ripugnava
adunque il consolo, malgrado che il papa insistesse per ogni larghezza
di culto pubblico, a questa condizione, volendo indugiare a tempo più
propizio i desiderj di Roma.
Non ostante tutte queste malagevolezze in un negozio di tanta
importanza, essendo nelle due parti grandissimo desiderio di convenire,
mandava Pio settimo a Parigi il cardinale Ercole Consalvi, suo
segretario di stato, Giuseppe Spina arcivescovo di Corinto, ed il padre
Caselli, teologo consultore della santa sede. Dal canto suo dava il
consolo facoltà di trattare e di concludere a Giuseppe Buonaparte, a
Cretet, consigliere di stato, ed a Bernier, curato di San Lodo di
Angeri. Da questi si venne il dì quindici luglio al trattato definitivo
tra la santa sede, e la repubblica di Francia, atto piuttosto di unica
che di molta importanza, poichè per lui si restituiva alla chiesa
cattolica una parte nobilissima d'Europa, e si ridava la pace a tanti
uomini di coscienza timorata e pia. Il fece il papa per motivi
religiosi, il consolo per mondani; nè troppo ei se n'infinse; il che fu
non senza scandalo, perchè gli uomini religiosi abbominavano, che la
religione si usasse per mezzo, non per fine, antica, fondata, ed inutile
querela.
Confessatosi dal governo francese; che la religione cattolica,
apostolica e romana era professata dalla maggior parte dei Francesi, e
confessatosi altresì da Sua Beatitudine, che dalla sua rintegrazione in
Francia era per derivarle un grande benefizio ed un grande splendore,
convennero e stipularono le due parti, che la religione cattolica,
apostolica e romana avrebbe libero e pubblico esercizio in Francia, a
quelle regole conformandosi, che il governo giudicherebbe necessarie per
la quiete dello stato: s'accorderebbero la santa sede ed il governo ad
ordinare una nuova circonscrizione delle diocesi: esorterebbe il
pontefice i vescovi titolari a rinunziare alle sedi loro, e se nol
facessero, con la elezione di nuovi titolari provvederebbe; nominerebbe
il consolo tre mesi dopo la pubblicazione della bolla di Sua Santità gli
arcivescovi, ed i vescovi secondo la nuova circonscrizione, e
conferirebbe il papa l'instituzione canonica secondo le regole
constituite per la Francia innanzi che il governo vi si cambiasse: le
sedi vescovili, che in progresso vacassero ugualmente con nominazioni
fatte dal consolo, si riempissero, e l'instituzione canonica, conforme
al capitolo precedente, dal papa si conferisse; giurassero i vescovi, e
gli altri ecclesiastici, prima dell'ingresso loro, fedeltà alla
repubblica, e promettessero di svelare qualunque trama contraria allo
stato; pregassero nelle chiese per la repubblica e pei consoli; i
vescovi non potessero fare nuove circoscrizioni di parocchie, nè
nominare parochi, se non a beneplacito del governo; le chiese non
vendute si restituissero ai vescovi. Dichiarava inoltre il papa, avuto
riguardo alla pace ed alla rintegrazione della religione in Francia, che
nè egli, nè i suoi successori non sarebbero mai per molestare gli
acquistatori dei beni ecclesiastici alienati, e che per conseguente la
proprietà di essi beni, i diritti e le rendite annessevi, fossero e
restassero incommutabilmente in loro, nei loro eredi, e negli aventi
causa da essi. Obbligossi il governo di Francia a dare congrui
assegnamenti ai vescovi ed ai parochi, a provvedere che i fedeli di
Francia potessero legare alle chiese per benefizio della religione.
Confessò e riconobbe il papa, essere nel consolo gli stessi diritti e
prerogative, di cui appresso alla sedia apostolica godevano gli antichi
sovrani di Francia. Se accadesse, che un consolo acattolico arrivasse al
seggio supremo in Francia, i suoi diritti e prerogative, e così ancora
la forma delle elezioni dei vescovi si regolassero per un nuovo accordo.
Concluso il concordato, dissolveva tostamente il consolo, non avendone
più bisogno, il concilio nazionale di Parigi. Così gli sforzi dei
vescovi e preti giurati, per astuzia del consolo, servirono alla
rintegrazione dell'autorità papale piena in Francia.
Questa convenzione mandata a Roma per la ratifica del papa, vi destò
gravi e pertinaci controversie. I teologi più stretti e più dediti alle
massime della curia Romana, apertamente biasimavano i plenipotenziarj
dello avere troppo largheggiato nelle concessioni, e grandemente offeso
i diritti e le prerogative della chiesa cattolica. Il papa medesimo,
siccome quegli che molto timorato era, e delle prerogative della santa
sede zelantissimo, se ne stava in forse, non sapendo risolversi al
ratificare. I capitoli, su i quali cadevano principalmente le
controversie, erano, primieramente quello che statuiva, doversi il
pubblico esercizio del culto regolare dalla potestà temporale senza
nissun intervento dell'ecclesiastica, secondamente quello, per cui si
dichiarava da parte del pontefice la proprietà incommutabile a favore
degli acquistatori dei beni ecclesiastici. Pareva ad alcuni, che il
sostenere che la potestà laica possa di per se, e senza l'intervento
della potestà ecclesiastica far regole pel culto pubblico, quandanche
fosse per ragione della quiete dello stato, e che ad esse regole sia la
chiesa obbligata ad uniformarsi, fosse proposizione non solamente
contraria ai canoni, ma ancora più che sospetta di eresìa, siccome
quella che è contraria al detto dell'apostolo, che i vescovi sono posti
dallo Spirito Santo al governo della chiesa di Dio. Allegavano, che non
vi è chiesa senza culto, che chi regola il culto regola la chiesa, e che
chi regola regge. O è dunque falso, concludevano, che i vescovi siano
destinati dal divino Spirito a reggere la chiesa, il che è eresia, o è
indubitato, che i vescovi soli, e non i laici debbono reggere il culto,
il che è dogma. A queste ragioni vieppiù si peritava papa Pio, e stava
dubbio del partito al quale dovesse appigliarsi. Deliberò, prima di
risolversi, di consigliarsi coi teologi più dotti di Roma: richiese del
parer loro il cardinale Albani, e frate Angelo Maria Merenda dei
predicatori, commissario del sant'officio. S'accordarono ambidue, che il
papa, salva coscienza, potesse ratificare.
Il Merenda principalmente, molto sottilmente di questa materia
ragionando, statuiva, che se si trattasse di stabilire una bolla, un
canone, una definizione, od una massima in materia di dottrina, il dire,
che la potestà laica possa regolare il culto senza l'intervento della
potestà ecclesiastica, e che alle sue regole debbano gli ecclesiastici
uniformarsi, sarebbe proposizione eretica; ma non parimente quando si
trattasse, come nel caso presente, di trattato, convenzione, o accordo,
che si facesse coll'intento d'introdurre una regola, per cui si
rintegrassero e si repristinassero la religione e l'ecclesiastica
disciplina, in un paese del quale erano da molti anni miseramente
sbandite, benchè da più secoli, come in loro propria sede vi
dimorassero, e gli abitatori suoi fossero stimati veri e legittimi
figliuoli primogeniti della chiesa. Sapersi, quanto fosse la parte
acattolica potente in Francia, quanto disusata la religione, quanto
facili a nascervi gli scandali: però le circostanze dei luoghi e dei
tempi richiedere, che per evitare i danni maggiori che da un rifiuto
nascerebbero, per non privare un gran numero d'innocenti di quegli
spirituali sussidj, che potevano con la condizione presente concordarsi,
per avviare insomma l'importantissimo affare della religione di un
paese, che nel miglior modo che si potesse la desiderava, poteva, e
doveva il sommo pontefice risolversi alla ratificazione; nè all'uomo
prudente appartenersi il far gitto di tutto, quando si può conseguire
una parte: nè a patto alcuno potere il pontefice di tale atto venir
censurato, perchè soltanto faceva una concessione, la quale dalla sua
autorità procedendo, non dava nissun diritto alla potestà secolare:
avere voluto il divino Redentore, che in tempi avversi usassero gli
apostoli la prudenza del serpente, e la semplicità della colomba; il
quale precetto, siccome spiega San Tommaso, significare, che, siccome il
serpente nel pericolo s'avviticchia, e nasconde il capo per salvarlo,
così la chiesa deve studiarsi di salvar la fede, che è il capo e il
fondamento, su cui rimane la chiesa medesima edificata; e siccome
colomba, ella deve con la dolcezza, e con la lenità sforzarsi di mitigar
l'ira degli avversarj. Il cardinale Albani a questo parere tanto più
volentieri si accostava, quanto più sapeva, che i plenipotenziarj di
Francia avevano dato promesse certe per iscritto, che le modificazioni e
restrizioni della pubblicità del culto non in alcuna parte sostanziale,
ma solamente nelle processioni esteriori, nelle sepolture, ed in altri
somiglianti casi consistevano.
Quanto poi al capitolo che concerneva i compratori dei beni
ecclesiastici venduti, manifestarono Albani e Merenda una opinione del
pari conforme, e del pari favorevole alle stipulazioni, parendo loro,
che secondo i termini in cui era espresso, non per altro Sua Santità
riconoscesse i compratori, come proprietarj dei beni alienati, se non in
conseguenza delle promesse che loro faceva di non molestargli, nè per
se, nè pe' suoi successori; dalla qual promessa ne veniva loro
assicurato il quieto e pacifico possesso, dal quale sorgeva
necessariamente il diritto incommutabile di proprietà. Non era adunque,
pensavano, che Sua Santità riconoscesse negli acquistatori l'anzidetto
diritto di proprietà independente dalla sua concessione; che anzi il
diritto stesso di proprietà, siccome il capitolo esprimeva, era una
sequela della condonazione implicitamente contenuta nella promessa di
non molestare i possessori, condonazione, che il papa loro faceva colla
pienezza dell'apostolica suprema sua autorità. Che se, aggiungevano i
due consultatori della santa sede, le due parti del capitolo fossero
state concepite con ordine inverso, e si fosse detto che il papa
dichiarava, dovere la proprietà dei beni ecclesiastici alienati rimanere
immutabilmente presso gli acquistatori, e che in conseguenza non
avrebbero essi mai ricevuto molestia nel possesso di tali beni da parte
della santa sede, una dichiarazione di tal sorta sarebbe stata di grave
censura degna, perchè con lei si sarebbe appruovato in certo modo
l'errore già dai sacri concilj Lateranense secondo, e Constanziense
condannato in Arnaldo da Brescia, Marsilio da Padova, Giovanni da
Garduno, e nei Valdesi, Viclefiti, ed Ussiti: ma trovandosi le due parti
del capitolo collocate, come sono, il capitolo era irreprensibile,
poichè la proprietà risultava dalla condonazione del papa, non la
condonazione dalla proprietà.
Stante adunque le dilucidazioni date dal cardinale e dal commissario,
non soprastette più lungamente Pio settimo a dare il suo assenso, e
ratificò il concordato. Scrisse al tempo stesso brevi ai vescovi
titolari, acciocchè alle loro sedi rinunziassero. Alcuni rinunziarono,
la maggior parte, massimamente quelli che si erano riparati in
Inghilterra, ricusarono. Dei giurati Primat, le Blanc de Beaulieu,
Perrier, Lecoz, Saurin, supplicato al papa che loro perdonasse, e nelle
sedi destinate dal consolo gl'instituisse, impetrarono.
Rimossi per tale guisa tutti gli impedimenti, pubblicava il consolo il
giorno di Pasqua dell'ottocentodue il concordato. Scriveva ai vescovi
una circolare, in cui con parole asprissime ingiuriava i filosofi: poi
rivolgendosi ai francesi con Buonapartico stile discorreva, che da una
rivoluzione prodotta dall'amore della patria erano sorte le discordie
religiose, e per esse il flagello delle famiglie, gli sdegni delle
fazioni, le speranze dei nemici; uomini insensati avere atterrato gli
altari, spento la religione; per loro avere cessato quelle divote
solennità, in cui l'un l'altro aveva per fratello, in cui tutti sotto la
mano di Dio creatore di tutti si stimavano fra di loro uguali; per loro
non udire più i moribondi quella voce consolatrice, che chiama i
cristiani a miglior vita; per loro Dio stesso parere sbandito dalla
natura; dipartimenti distrutti dall'ire religiose, forestieri chiamati a
danni della patria, passioni senza freno, costumi senz'appoggio,
sciagure senza speranza, dissoluzioni di società; solo la religione
avere potuto portarvi rimedio; averlo lui voluto, averlo nella sapienza
sua voluto il pontefice, averlo i legislatori della repubblica
appruovato; così essere sorto il concordato; così essere spenti i semi
delle discordie, così svanire gli scrupoli delle coscienze, così
superarsi gli ostacoli della pace. Dimenticassero, esortava, i ministri
della religione le dissensioni, le disgrazie, gli errori; con la patria
la religione gli riconciliasse; con la patria gli ricongiungesse; i
giovani cittadini all'amore delle leggi, all'obbedienza dei magistrati
informassero; consigliassero, predicassero, inculcassero, che il Dio
della pace era per anco il Dio degli eserciti, e che, impugnate l'armi
sue insuperabili, combatteva a favor di coloro, che la libertà della
Francia difendevano.
Grande allegrezza ricevettero i fedeli in Francia per la rintegrata
religione. Gioinne anche maravigliosamente Roma, ma non fu il contento
del pontefice senza amarezza; conciossiachè il consolo aveva
accompagnato la pubblicazione del concordato con certe regole di
disciplina ecclesiastica sotto forma di decreto, che, secondo le Romane
opinioni, offendevano le prerogative della santa sede, o restrignevano
l'autorità dei vescovi, o difficultavano l'ingresso allo stato
ecclesiastico. Voleva che nissuna bolla, o breve, o rescritto qualunque
della Romana corte potessero, senza il beneplacito del governo, essere
pubblicati, od eseguiti in Francia; la quale proibizione rispetto ai
brevi della penitenzierìa parve cosa insolita, e poco decorosa per la
santa sede. Voleva che nissuno senza il beneplacito potesse assumere la
qualità di nunzio, legato, vicario, o commissario apostolico; che i
decreti dei sinodi forestieri, ed anzi quelli dei concilj generali non
si potessero pubblicare, se non previa appruovazione del governo; che
nissun concilio o nazionale o metropolitano, che nessun sinodo diocesano
senza permissione tenere si potesse; che le funzioni ecclesiastiche
fossero gratuite, salve le obblazioni dei fedeli; che vi fosse ricorso
al consiglio di stato per gli abusi; che s'intendessero abusi ogni
contravvenzione alle leggi della repubblica, od alle regole stabilite
dai canoni in Francia, ogni offesa delle libertà, franchigie, e
costumanze della chiesa gallicana, ogni atto commesso nell'esercizio del
culto, che od offendesse l'onore dei cittadini, o turbasse
arbitrariamente le loro coscienze, o tendesse all'oppressione,
all'ingiuria, allo scandalo. Voleva parimente, che i vescovi non
potessero ordinare alcun ecclesiastico, se non possedesse almeno una
rendita di trecento franchi, e se non fosse arrivato all'età di
venticinque anni. Nè minore offesa aveva recato l'articolo statuito pure
dal consolo, che i professori dei seminarj fossero obbligati a
sottoscrivere la dichiarazione del clero di Francia del
milaseicentottantadue, e ad insegnare la dottrina dei quattro articoli,
dottrina incomportabile a Roma, almeno quanto spetta ai tre ultimi.
Tutte queste regole, che appartenevano alla disciplina ecclesiastica,
quantunque fossero giuste e necessarie sì per la sicurezza della potestà
temporale, come pel buon ordine dello stato, ed usate già dai tempi
antichi non solamente in Francia, ma ancora in altri paesi d'Europa, e
massimamente in Italia, facevano mal suono alle Romane orecchie; ma il
consolo ne aggiunse un'altra veramente intollerabile, perchè toccava la
giurisdizione, e questa fu, che i vicarj generali delle diocesi vacanti
continuassero ad usare l'autorità vescovile, anche dopo la morte del
vescovo, e fino a tanto che successore non avesse. Parve cosa troppo
enorme; perciocchè i vicarj generali altro non sono, che i mandatarj del
vescovo, ed ogni facoltà loro, come di mandatarj, cessa pel fatto della
morte del mandatore. Bene dottrina più sana è quella, che sino alla
creazione del successore ogni autorità sia investita nel capitolo della
chiesa cattedrale, e che i vicarj capitolari eletti da lui la
eserciscano.
Se ne dolse il papa, e non punto calse al consolo ch'ei se ne dolesse.
Orava in concistoro Pio settimo, descrivendo con singolare facondia i
negoziati introdotti, le stipulazioni fatte, lo stato della Francia.
Ecco, diceva, i templi dell'Altissimo di nuovo aperti; l'augusto nome di
Dio, e de' suoi santi sulle loro fronti scritto; i ministri del
santuario per le sacre cerimonie in un coi fedeli intorno agli altari
accolti, le greggi novellamente sotto la tutela dei legittimi pastori
ridotte, novellamente i sacramenti della chiesa con libertà e con
riverenza ministrati, novellamente solidato il pubblico esercizio della
cattolica religione, novellamente spiegato all'aura lo stendardo della
croce, novellamente il giorno del Signore santificato; ecco novellamente
il capo della chiesa, col quale chiunque non raccoglie, dissipa,
riconosciuto; ecco finalmente uno scisma deplorabile, che per la vastità
della Francia, per la celebrità de' suoi abitatori, per la chiarezza
delle sue città minacciava gran pericoli, e gran ruine alla cattolica
religione, ecco questo deplorabile scisma dissipato e spento. Tali sono
i vantaggi, tali i benefizj, tale la salute, che il santo giorno della
redenzione, in cui, pubblicato il concordato, la Francia empiè di
compunti e venerabondi fedeli i tempj, ha partorito. Poscia il
pontefice, in se medesimo raccoltosi, continuò dicendo: «Non è però,
venerabili fratelli, che l'animo nostro non sia in mezzo alla sua
contentezza da qualche amara puntura trafitto. Sonsi col concordato, noi
non consapevoli, pubblicati certi articoli, di cui è debito nostro,
seguitando le vestigia del nostri antecessori, di addomandare e le
modificazioni, e le mutazioni: di ciò richiederemo il consolo; ciò
speriamo dalla sapienza e dalla religione sua, dalla sapienza e dalla
religione della nazione Francese, che da tanti secoli tanto ha di questa
religione meritato, e che oggidì novellamente con sì acceso desiderio
l'abbraccia. Volle il governo di Francia, che la religione in Francia si
ristorasse: non può non volere quanto la sua santa constituzione
richiede, quanto la salutare disciplina della chiesa ricerca». Infatti
instò il papa, perchè gli articoli si riformassero; ma il consolo, che,
ottenuto il concordato, voleva essere padrone della chiesa, non che la
chiesa fosse di lui, rispondeva ora con sotterfugj, ora con minacce, nè
mai il pontefice potè venire a capo del suo intendimento. In tale
conformità continuarono le faccende religiose in Francia, finchè nuove
condiscendenze del pontefice, e nuove ambizioni del consolo mandarono
ogni cosa in ruina ed in conquasso.