Da un'altra parte cadevano in questa materia molte e gravi difficoltà.

La principale forza del consolo era posta ne' suoi soldati e non istava

senza qualche timore, che quell'apparato religioso, al quale da sì lungo

tempo erano disavvezzi, e quel comparir di preti, cui avevano e con

fatti perseguitato, e con motteggi lacerato, non paresse avere agli

occhi loro qualche parte di ridicolo, cosa di somma importanza in

Francia. Temeva altresì su quei primi principj la setta filosofica,

nemica al papa, assai più potente di quella che impugnava la larghezza

dell'autorità pontificia. Egli aspettava dalla prima gran favore e gran

sussidio. Ma più di tutto questo travagliava l'animo suo la faccenda dei

beni della chiesa venduti dai precedenti governi; perchè l'ottenere del

papa la confermazione di queste vendite era di sommo momento, e sapeva

che il pontefice ripugnava al fare in questo proposito alcuna espressa

dichiarazione. Pure la tranquillità dei possessori era fondamento

indispensabile della sua potenza. Non pochi dei giurati erano di gran

nome, e di qualche autorità, e il consolo gli voleva vezzeggiare: ma

l'impetrare dal papa, che non solamente gli assolvesse, e nel grembo suo

gli riaccettasse, ma ancora, come desiderava, che ai primi seggi della

gallicana chiesa gli sollevasse, appariva intricato, e malagevole

argomento. La medesima difficoltà sorgeva per gli ecclesiastici della

parte contraria, che avevano conservato i seggi loro anche ai tempi

dell'esiglio, ed ai quali non avrebbero forse voluto rinunziare, parte

per insistenza nell'antiche opinioni, parte per affezione alla famiglia

reale di Francia.

Nè mediocre impedimento alla definizione del trattato recava il capitolo

della celebrazione dei riti cattolici; perciocchè essendo i medesimi

andati in disuso da sì lungo tempo, non era senza pericolo di scandalo,

in mezzo a popolazioni iniette di usi e di opinioni contrarie, il volere

che tutto ad un tratto pubblicamente, e secondo tutti gli usi della

chiesa si celebrassero: si temeva che nascessero enormità, dalle quali i

fedeli ricevessero maggiore offensione, che edificazione. Ripugnava

adunque il consolo, malgrado che il papa insistesse per ogni larghezza

di culto pubblico, a questa condizione, volendo indugiare a tempo più

propizio i desiderj di Roma.

Non ostante tutte queste malagevolezze in un negozio di tanta

importanza, essendo nelle due parti grandissimo desiderio di convenire,

mandava Pio settimo a Parigi il cardinale Ercole Consalvi, suo

segretario di stato, Giuseppe Spina arcivescovo di Corinto, ed il padre

Caselli, teologo consultore della santa sede. Dal canto suo dava il

consolo facoltà di trattare e di concludere a Giuseppe Buonaparte, a

Cretet, consigliere di stato, ed a Bernier, curato di San Lodo di

Angeri. Da questi si venne il dì quindici luglio al trattato definitivo

tra la santa sede, e la repubblica di Francia, atto piuttosto di unica

che di molta importanza, poichè per lui si restituiva alla chiesa

cattolica una parte nobilissima d'Europa, e si ridava la pace a tanti

uomini di coscienza timorata e pia. Il fece il papa per motivi

religiosi, il consolo per mondani; nè troppo ei se n'infinse; il che fu

non senza scandalo, perchè gli uomini religiosi abbominavano, che la

religione si usasse per mezzo, non per fine, antica, fondata, ed inutile

querela.

Confessatosi dal governo francese; che la religione cattolica,

apostolica e romana era professata dalla maggior parte dei Francesi, e

confessatosi altresì da Sua Beatitudine, che dalla sua rintegrazione in

Francia era per derivarle un grande benefizio ed un grande splendore,

convennero e stipularono le due parti, che la religione cattolica,

apostolica e romana avrebbe libero e pubblico esercizio in Francia, a

quelle regole conformandosi, che il governo giudicherebbe necessarie per

la quiete dello stato: s'accorderebbero la santa sede ed il governo ad

ordinare una nuova circonscrizione delle diocesi: esorterebbe il

pontefice i vescovi titolari a rinunziare alle sedi loro, e se nol

facessero, con la elezione di nuovi titolari provvederebbe; nominerebbe

il consolo tre mesi dopo la pubblicazione della bolla di Sua Santità gli

arcivescovi, ed i vescovi secondo la nuova circonscrizione, e

conferirebbe il papa l'instituzione canonica secondo le regole

constituite per la Francia innanzi che il governo vi si cambiasse: le

sedi vescovili, che in progresso vacassero ugualmente con nominazioni

fatte dal consolo, si riempissero, e l'instituzione canonica, conforme

al capitolo precedente, dal papa si conferisse; giurassero i vescovi, e

gli altri ecclesiastici, prima dell'ingresso loro, fedeltà alla

repubblica, e promettessero di svelare qualunque trama contraria allo

stato; pregassero nelle chiese per la repubblica e pei consoli; i

vescovi non potessero fare nuove circoscrizioni di parocchie, nè

nominare parochi, se non a beneplacito del governo; le chiese non

vendute si restituissero ai vescovi. Dichiarava inoltre il papa, avuto

riguardo alla pace ed alla rintegrazione della religione in Francia, che

nè egli, nè i suoi successori non sarebbero mai per molestare gli

acquistatori dei beni ecclesiastici alienati, e che per conseguente la

proprietà di essi beni, i diritti e le rendite annessevi, fossero e

restassero incommutabilmente in loro, nei loro eredi, e negli aventi

causa da essi. Obbligossi il governo di Francia a dare congrui

assegnamenti ai vescovi ed ai parochi, a provvedere che i fedeli di

Francia potessero legare alle chiese per benefizio della religione.

Confessò e riconobbe il papa, essere nel consolo gli stessi diritti e

prerogative, di cui appresso alla sedia apostolica godevano gli antichi

sovrani di Francia. Se accadesse, che un consolo acattolico arrivasse al

seggio supremo in Francia, i suoi diritti e prerogative, e così ancora

la forma delle elezioni dei vescovi si regolassero per un nuovo accordo.

Concluso il concordato, dissolveva tostamente il consolo, non avendone

più bisogno, il concilio nazionale di Parigi. Così gli sforzi dei

vescovi e preti giurati, per astuzia del consolo, servirono alla

rintegrazione dell'autorità papale piena in Francia.

Questa convenzione mandata a Roma per la ratifica del papa, vi destò

gravi e pertinaci controversie. I teologi più stretti e più dediti alle

massime della curia Romana, apertamente biasimavano i plenipotenziarj

dello avere troppo largheggiato nelle concessioni, e grandemente offeso

i diritti e le prerogative della chiesa cattolica. Il papa medesimo,

siccome quegli che molto timorato era, e delle prerogative della santa

sede zelantissimo, se ne stava in forse, non sapendo risolversi al

ratificare. I capitoli, su i quali cadevano principalmente le

controversie, erano, primieramente quello che statuiva, doversi il

pubblico esercizio del culto regolare dalla potestà temporale senza

nissun intervento dell'ecclesiastica, secondamente quello, per cui si

dichiarava da parte del pontefice la proprietà incommutabile a favore

degli acquistatori dei beni ecclesiastici. Pareva ad alcuni, che il

sostenere che la potestà laica possa di per se, e senza l'intervento

della potestà ecclesiastica far regole pel culto pubblico, quandanche

fosse per ragione della quiete dello stato, e che ad esse regole sia la

chiesa obbligata ad uniformarsi, fosse proposizione non solamente

contraria ai canoni, ma ancora più che sospetta di eresìa, siccome

quella che è contraria al detto dell'apostolo, che i vescovi sono posti

dallo Spirito Santo al governo della chiesa di Dio. Allegavano, che non

vi è chiesa senza culto, che chi regola il culto regola la chiesa, e che

chi regola regge. O è dunque falso, concludevano, che i vescovi siano

destinati dal divino Spirito a reggere la chiesa, il che è eresia, o è

indubitato, che i vescovi soli, e non i laici debbono reggere il culto,

il che è dogma. A queste ragioni vieppiù si peritava papa Pio, e stava

dubbio del partito al quale dovesse appigliarsi. Deliberò, prima di

risolversi, di consigliarsi coi teologi più dotti di Roma: richiese del

parer loro il cardinale Albani, e frate Angelo Maria Merenda dei

predicatori, commissario del sant'officio. S'accordarono ambidue, che il

papa, salva coscienza, potesse ratificare.

Il Merenda principalmente, molto sottilmente di questa materia

ragionando, statuiva, che se si trattasse di stabilire una bolla, un

canone, una definizione, od una massima in materia di dottrina, il dire,

che la potestà laica possa regolare il culto senza l'intervento della

potestà ecclesiastica, e che alle sue regole debbano gli ecclesiastici

uniformarsi, sarebbe proposizione eretica; ma non parimente quando si

trattasse, come nel caso presente, di trattato, convenzione, o accordo,

che si facesse coll'intento d'introdurre una regola, per cui si

rintegrassero e si repristinassero la religione e l'ecclesiastica

disciplina, in un paese del quale erano da molti anni miseramente

sbandite, benchè da più secoli, come in loro propria sede vi

dimorassero, e gli abitatori suoi fossero stimati veri e legittimi

figliuoli primogeniti della chiesa. Sapersi, quanto fosse la parte

acattolica potente in Francia, quanto disusata la religione, quanto

facili a nascervi gli scandali: però le circostanze dei luoghi e dei

tempi richiedere, che per evitare i danni maggiori che da un rifiuto

nascerebbero, per non privare un gran numero d'innocenti di quegli

spirituali sussidj, che potevano con la condizione presente concordarsi,

per avviare insomma l'importantissimo affare della religione di un

paese, che nel miglior modo che si potesse la desiderava, poteva, e

doveva il sommo pontefice risolversi alla ratificazione; nè all'uomo

prudente appartenersi il far gitto di tutto, quando si può conseguire

una parte: nè a patto alcuno potere il pontefice di tale atto venir

censurato, perchè soltanto faceva una concessione, la quale dalla sua

autorità procedendo, non dava nissun diritto alla potestà secolare:

avere voluto il divino Redentore, che in tempi avversi usassero gli

apostoli la prudenza del serpente, e la semplicità della colomba; il

quale precetto, siccome spiega San Tommaso, significare, che, siccome il

serpente nel pericolo s'avviticchia, e nasconde il capo per salvarlo,

così la chiesa deve studiarsi di salvar la fede, che è il capo e il

fondamento, su cui rimane la chiesa medesima edificata; e siccome

colomba, ella deve con la dolcezza, e con la lenità sforzarsi di mitigar

l'ira degli avversarj. Il cardinale Albani a questo parere tanto più

volentieri si accostava, quanto più sapeva, che i plenipotenziarj di

Francia avevano dato promesse certe per iscritto, che le modificazioni e

restrizioni della pubblicità del culto non in alcuna parte sostanziale,

ma solamente nelle processioni esteriori, nelle sepolture, ed in altri

somiglianti casi consistevano.

Quanto poi al capitolo che concerneva i compratori dei beni

ecclesiastici venduti, manifestarono Albani e Merenda una opinione del

pari conforme, e del pari favorevole alle stipulazioni, parendo loro,

che secondo i termini in cui era espresso, non per altro Sua Santità

riconoscesse i compratori, come proprietarj dei beni alienati, se non in

conseguenza delle promesse che loro faceva di non molestargli, nè per

se, nè pe' suoi successori; dalla qual promessa ne veniva loro

assicurato il quieto e pacifico possesso, dal quale sorgeva

necessariamente il diritto incommutabile di proprietà. Non era adunque,

pensavano, che Sua Santità riconoscesse negli acquistatori l'anzidetto

diritto di proprietà independente dalla sua concessione; che anzi il

diritto stesso di proprietà, siccome il capitolo esprimeva, era una

sequela della condonazione implicitamente contenuta nella promessa di

non molestare i possessori, condonazione, che il papa loro faceva colla

pienezza dell'apostolica suprema sua autorità. Che se, aggiungevano i

due consultatori della santa sede, le due parti del capitolo fossero

state concepite con ordine inverso, e si fosse detto che il papa

dichiarava, dovere la proprietà dei beni ecclesiastici alienati rimanere

immutabilmente presso gli acquistatori, e che in conseguenza non

avrebbero essi mai ricevuto molestia nel possesso di tali beni da parte

della santa sede, una dichiarazione di tal sorta sarebbe stata di grave

censura degna, perchè con lei si sarebbe appruovato in certo modo

l'errore già dai sacri concilj Lateranense secondo, e Constanziense

condannato in Arnaldo da Brescia, Marsilio da Padova, Giovanni da

Garduno, e nei Valdesi, Viclefiti, ed Ussiti: ma trovandosi le due parti

del capitolo collocate, come sono, il capitolo era irreprensibile,

poichè la proprietà risultava dalla condonazione del papa, non la

condonazione dalla proprietà.

Stante adunque le dilucidazioni date dal cardinale e dal commissario,

non soprastette più lungamente Pio settimo a dare il suo assenso, e

ratificò il concordato. Scrisse al tempo stesso brevi ai vescovi

titolari, acciocchè alle loro sedi rinunziassero. Alcuni rinunziarono,

la maggior parte, massimamente quelli che si erano riparati in

Inghilterra, ricusarono. Dei giurati Primat, le Blanc de Beaulieu,

Perrier, Lecoz, Saurin, supplicato al papa che loro perdonasse, e nelle

sedi destinate dal consolo gl'instituisse, impetrarono.

Rimossi per tale guisa tutti gli impedimenti, pubblicava il consolo il

giorno di Pasqua dell'ottocentodue il concordato. Scriveva ai vescovi

una circolare, in cui con parole asprissime ingiuriava i filosofi: poi

rivolgendosi ai francesi con Buonapartico stile discorreva, che da una

rivoluzione prodotta dall'amore della patria erano sorte le discordie

religiose, e per esse il flagello delle famiglie, gli sdegni delle

fazioni, le speranze dei nemici; uomini insensati avere atterrato gli

altari, spento la religione; per loro avere cessato quelle divote

solennità, in cui l'un l'altro aveva per fratello, in cui tutti sotto la

mano di Dio creatore di tutti si stimavano fra di loro uguali; per loro

non udire più i moribondi quella voce consolatrice, che chiama i

cristiani a miglior vita; per loro Dio stesso parere sbandito dalla

natura; dipartimenti distrutti dall'ire religiose, forestieri chiamati a

danni della patria, passioni senza freno, costumi senz'appoggio,

sciagure senza speranza, dissoluzioni di società; solo la religione

avere potuto portarvi rimedio; averlo lui voluto, averlo nella sapienza

sua voluto il pontefice, averlo i legislatori della repubblica

appruovato; così essere sorto il concordato; così essere spenti i semi

delle discordie, così svanire gli scrupoli delle coscienze, così

superarsi gli ostacoli della pace. Dimenticassero, esortava, i ministri

della religione le dissensioni, le disgrazie, gli errori; con la patria

la religione gli riconciliasse; con la patria gli ricongiungesse; i

giovani cittadini all'amore delle leggi, all'obbedienza dei magistrati

informassero; consigliassero, predicassero, inculcassero, che il Dio

della pace era per anco il Dio degli eserciti, e che, impugnate l'armi

sue insuperabili, combatteva a favor di coloro, che la libertà della

Francia difendevano.

Grande allegrezza ricevettero i fedeli in Francia per la rintegrata

religione. Gioinne anche maravigliosamente Roma, ma non fu il contento

del pontefice senza amarezza; conciossiachè il consolo aveva

accompagnato la pubblicazione del concordato con certe regole di

disciplina ecclesiastica sotto forma di decreto, che, secondo le Romane

opinioni, offendevano le prerogative della santa sede, o restrignevano

l'autorità dei vescovi, o difficultavano l'ingresso allo stato

ecclesiastico. Voleva che nissuna bolla, o breve, o rescritto qualunque

della Romana corte potessero, senza il beneplacito del governo, essere

pubblicati, od eseguiti in Francia; la quale proibizione rispetto ai

brevi della penitenzierìa parve cosa insolita, e poco decorosa per la

santa sede. Voleva che nissuno senza il beneplacito potesse assumere la

qualità di nunzio, legato, vicario, o commissario apostolico; che i

decreti dei sinodi forestieri, ed anzi quelli dei concilj generali non

si potessero pubblicare, se non previa appruovazione del governo; che

nissun concilio o nazionale o metropolitano, che nessun sinodo diocesano

senza permissione tenere si potesse; che le funzioni ecclesiastiche

fossero gratuite, salve le obblazioni dei fedeli; che vi fosse ricorso

al consiglio di stato per gli abusi; che s'intendessero abusi ogni

contravvenzione alle leggi della repubblica, od alle regole stabilite

dai canoni in Francia, ogni offesa delle libertà, franchigie, e

costumanze della chiesa gallicana, ogni atto commesso nell'esercizio del

culto, che od offendesse l'onore dei cittadini, o turbasse

arbitrariamente le loro coscienze, o tendesse all'oppressione,

all'ingiuria, allo scandalo. Voleva parimente, che i vescovi non

potessero ordinare alcun ecclesiastico, se non possedesse almeno una

rendita di trecento franchi, e se non fosse arrivato all'età di

venticinque anni. Nè minore offesa aveva recato l'articolo statuito pure

dal consolo, che i professori dei seminarj fossero obbligati a

sottoscrivere la dichiarazione del clero di Francia del

milaseicentottantadue, e ad insegnare la dottrina dei quattro articoli,

dottrina incomportabile a Roma, almeno quanto spetta ai tre ultimi.

Tutte queste regole, che appartenevano alla disciplina ecclesiastica,

quantunque fossero giuste e necessarie sì per la sicurezza della potestà

temporale, come pel buon ordine dello stato, ed usate già dai tempi

antichi non solamente in Francia, ma ancora in altri paesi d'Europa, e

massimamente in Italia, facevano mal suono alle Romane orecchie; ma il

consolo ne aggiunse un'altra veramente intollerabile, perchè toccava la

giurisdizione, e questa fu, che i vicarj generali delle diocesi vacanti

continuassero ad usare l'autorità vescovile, anche dopo la morte del

vescovo, e fino a tanto che successore non avesse. Parve cosa troppo

enorme; perciocchè i vicarj generali altro non sono, che i mandatarj del

vescovo, ed ogni facoltà loro, come di mandatarj, cessa pel fatto della

morte del mandatore. Bene dottrina più sana è quella, che sino alla

creazione del successore ogni autorità sia investita nel capitolo della

chiesa cattedrale, e che i vicarj capitolari eletti da lui la

eserciscano.

Se ne dolse il papa, e non punto calse al consolo ch'ei se ne dolesse.

Orava in concistoro Pio settimo, descrivendo con singolare facondia i

negoziati introdotti, le stipulazioni fatte, lo stato della Francia.

Ecco, diceva, i templi dell'Altissimo di nuovo aperti; l'augusto nome di

Dio, e de' suoi santi sulle loro fronti scritto; i ministri del

santuario per le sacre cerimonie in un coi fedeli intorno agli altari

accolti, le greggi novellamente sotto la tutela dei legittimi pastori

ridotte, novellamente i sacramenti della chiesa con libertà e con

riverenza ministrati, novellamente solidato il pubblico esercizio della

cattolica religione, novellamente spiegato all'aura lo stendardo della

croce, novellamente il giorno del Signore santificato; ecco novellamente

il capo della chiesa, col quale chiunque non raccoglie, dissipa,

riconosciuto; ecco finalmente uno scisma deplorabile, che per la vastità

della Francia, per la celebrità de' suoi abitatori, per la chiarezza

delle sue città minacciava gran pericoli, e gran ruine alla cattolica

religione, ecco questo deplorabile scisma dissipato e spento. Tali sono

i vantaggi, tali i benefizj, tale la salute, che il santo giorno della

redenzione, in cui, pubblicato il concordato, la Francia empiè di

compunti e venerabondi fedeli i tempj, ha partorito. Poscia il

pontefice, in se medesimo raccoltosi, continuò dicendo: «Non è però,

venerabili fratelli, che l'animo nostro non sia in mezzo alla sua

contentezza da qualche amara puntura trafitto. Sonsi col concordato, noi

non consapevoli, pubblicati certi articoli, di cui è debito nostro,

seguitando le vestigia del nostri antecessori, di addomandare e le

modificazioni, e le mutazioni: di ciò richiederemo il consolo; ciò

speriamo dalla sapienza e dalla religione sua, dalla sapienza e dalla

religione della nazione Francese, che da tanti secoli tanto ha di questa

religione meritato, e che oggidì novellamente con sì acceso desiderio

l'abbraccia. Volle il governo di Francia, che la religione in Francia si

ristorasse: non può non volere quanto la sua santa constituzione

richiede, quanto la salutare disciplina della chiesa ricerca». Infatti

instò il papa, perchè gli articoli si riformassero; ma il consolo, che,

ottenuto il concordato, voleva essere padrone della chiesa, non che la

chiesa fosse di lui, rispondeva ora con sotterfugj, ora con minacce, nè

mai il pontefice potè venire a capo del suo intendimento. In tale

conformità continuarono le faccende religiose in Francia, finchè nuove

condiscendenze del pontefice, e nuove ambizioni del consolo mandarono

ogni cosa in ruina ed in conquasso.

Storia d'Italia dal 1789 al 1814, tomo V · 第 13 / 23 段