66. La rendita degli appannaggi è affetta,

1.º per l'educazione dei principi e principesse, figli naturali

e legittimi dell'appannaggista;

2.º pel loro mantenimento sino al loro matrimonio e stabilimento;

3.º pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove.

Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.

67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto

l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti

attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al

conseguimento di una congrua dote, da determinarsi dal consiglio della

famiglia reale.

Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato,

o in sussidio dallo stato, mediante un senatoconsulto.

68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi,

liberi da ogni debito ed ipoteca dei precedenti appannaggisti,

all'eccezione del vedovile, com'è detto all'articolo 66. Tuttavia

l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo

antecessore, sino alla concorrenza della metà di un'annata del

reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio

di famiglia.

=Sezione VI.=

_Della conservazione dell'appannaggio._

69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le

disposizioni portate dagli articoli 5, 6 e 10.

70. Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto.

Qualunque permuta altrimenti fatta è nulla.

71. È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità.

Viene questa pronunziata dal consiglio di stato, sopra denunzia del

gran giudice, ministro della giustizia.

=Sezione VII.=

_Dell'estinzione degli appannaggi._

72. Gli appannaggi si estinguono, 1.º per la mancanza della

discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili

di cui trovansi affetti; 2.º per la vocazione dell'appannaggista

attuale ad un regno estero, allorchè non esistono principi collaterali

dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio; 3.º per la

sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la

permissione del re, allorchè non esiste alcun principe chiamato dopo

di lui all'appannaggio. In questi due casi l'appannaggio passa al

principe collaterale chiamato ad ereditarlo, in difetto del principe

appannaggiato e dei suoi figli.

73. I principi, il cui appannaggio è o sarebbesi estinto per la

vocazione ad un regno estero, possono essi o i loro discendenti essere

spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali,

situati nel regno, al momento della loro assunzione al trono.

74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella

famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del

re: l'indennizzazione dovuta ai principi espropriati vien regolata dal

consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona o pure sul

demanio privato.

75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono

esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono

il suo demanio privato o il demanio straordinario.

76. La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro

mani, sino al quinto grado inclusivamente della loro discendenza,

sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sezione V del

presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono

affrancati da queste condizioni, ed i concessionarj acquistano i

diritti di prima ed assoluta proprietà.

77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarj vanno a

stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione

cessa di pieno diritto, e i beni ritornano al demanio privato o al

demanio straordinario, secondo provengano dall'uno o dall'altro.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 125 / 136 题