_Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani._
=Sezione prima.=
_Disposizioni generali._
48. Il vedovile delle regine è a carico dello stato. Il quantitativo
del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio
del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe
secondogenito, se ha preso moglie avanti l'epoca in cui ha acquistato
la qualità di erede presuntivo della corona.
49. Gli appannaggi sono dovuti, 1.º ai principi figli secondogeniti
del re regnante o del re e del principe reale defunti; 2.º ai
discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato
verun appannaggio al loro padre od avo.
50. Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti.
Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V.
51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di
beni stabili situati nel territorio del regno.
52. I beni immobili del demanio straordinario o privato del re servono
di preferenza a formare gli appannaggi dei principi. In caso
d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoconsulto.
53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono
coi beni formanti il loro appannaggio.
54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari
patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole
del diritto civile.
=Sezione II.=
_Della trasmissione degli appannaggi._
55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito
eredita l'appannaggio.
56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio
ritorna, sia al demanio dello stato, sia al demanio straordinario o
privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.
57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi che
allorquando i principi ai quali appartiene, si ammoglino o siano
giunti all'anno diciottesimo.
58. In caso di mancanza di uno o più rami mascolini della linea
appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino più prossimo
sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.
59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi di ogni grado,
chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi od ipoteche
contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei
termini degli articoli 495, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone, e
gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni
dell'articolo 9.
60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o
sulla loro trasmissione e conservazione sono decise dal consiglio di
famiglia.
=Sezione III.=
_Della concessione degli appannaggi._
61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio
privato, sono fatti con decreto del re e registrati negli atti del
senato. Gli appannaggi sullo stato non sono concessi che in virtù di
un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo
l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.
62. Può il re differire, finchè lo giudica conveniente, la
proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere
riputato rinunzia.
63. Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per
parti. Se l'appannaggio è costituito sullo stato, non si presume che
il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza
una espressa rinunzia.
64. Se il re muore prima di aver fatta o esaurita la costituzione o la
proposizione dell'appannaggio, usano dei di lui diritti i re
successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.
=Sezione IV.=
_Della fissazione degli appannaggi._
65. La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata
dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.
=Sezione V.=
_Dei carichi che sopportano gli appannaggisti._