TITOLO V.

_Della dotazione delle principesse._

78. Le principesse figlie del re regnante o defunto e le figlie dei

principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il

loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re

sopra il suo demanio privato o sopra il demanio straordinario; e nel

caso che queste non sieno bastanti, dallo stato, in virtù di un

senatoconsulto.

79. Quando la principessa non isposa un Italiano regnicola, la dote

non può essere costituita che in danaro.

80. Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata

da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.

81. Le principesse giunte all'età dei diciotto anni compiti e non

maritate, avranno diritto ad un'annua pensione.

82. Questa pensione sarà fissata, per ciascuna di loro, com'è detto

all'art. 61, sez. III, tit. IV.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 126 / 136 题