_Della dotazione delle principesse._
78. Le principesse figlie del re regnante o defunto e le figlie dei
principi, figli dell'uno o dell'altro, quando queste hanno perduto il
loro padre, o che il padre non ha appannaggio, sono dotate dal re
sopra il suo demanio privato o sopra il demanio straordinario; e nel
caso che queste non sieno bastanti, dallo stato, in virtù di un
senatoconsulto.
79. Quando la principessa non isposa un Italiano regnicola, la dote
non può essere costituita che in danaro.
80. Essa non è accordata che sopra proposizione del re, ed è regolata
da un senatoconsulto, nella somma indicata dal re.
81. Le principesse giunte all'età dei diciotto anni compiti e non
maritate, avranno diritto ad un'annua pensione.
82. Questa pensione sarà fissata, per ciascuna di loro, com'è detto
all'art. 61, sez. III, tit. IV.