TITOLO III.

_Del demanio privato del re._

25. Il re ha un demanio privato proveniente, sia da donazioni, sia da

successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto

civile.

26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale

ch'esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono

dirette le azioni e pronunziate le sentenze a carico del re.

27. Tutti i mobili della corona al di là del valore di cinque milioni,

fissato dall'articolo 4, appartengono al demanio privato.

28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà, tutte

le contribuzioni ed i pesi pubblici, come i beni dei particolari.

29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi

depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorchè si

fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.

30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia

per ultima volontà, senza essere legato da alcuna delle disposizioni

proibitive del codice Napoleone.

31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte

con un decreto reale contraffirmato dall'intendente generale.

32. Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come

all'art. 22.

33. Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà

lo stato dei beni, ed il donatario n'entrerà in possesso adempiendo le

formalità prescritte dalle leggi.

34. Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone

dei beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere

guardasigilli, assistito dal segretario di stato, nelle forme

determinate dagli art. 23 e 24 dello statuto dell'impero del 30 marzo

1806.

35. Il re non può prima dell'età d'anni venticinque disporre per atto

tra vivi del suo demanio privato.

36. Il re all'età di anni sedici potrà disporne per atto di ultima

volontà sino alla somma di due milioni.

37. In caso di morte del re senz'aver disposto in tutto o in parte del

suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue.

38. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in

tutti i beni del demanio privato.

39. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi

divideranno egualmente tra di loro i beni, siano mobili, siano

immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di

cinquecento mila lire di rendita per ciascuno di essi, e ciò

indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il

soprappiù apparterrà al primogenito.

40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i

principi e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette

principesse potrà ereditare fino alla concorrenza di un milione di

rendita.

Il nuovo re avrà i medesimi diritti come se fosse figlio del re

defunto, ed erediterà come all'articolo 39.

41. I principi e le principesse chiamate a qualche regno straniero

sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse in caso di

vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro

discendenti possono essere repristinati dal re nella loro eredità.

42. I beni immobili e i diritti appartenenti al demanio privato del re

non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivoglia pretesto riuniti di

pieno diritto al demanio dello stato. La riunione non può farsi che

per istatuto.

43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re

avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col

demanio dello stato o della corona e per mezzo degli stessi ufficiali.

44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui

il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione

di edifici, monumenti, strade, canali ed altre spese.

45. Qualunque diamante e pietra preziosa, intagliata o incisa del

valore al di sopra di trecentomila lire, ogni pittura di artista

famoso, ogni statua, medaglia o manuscritto antico, sono riuniti di

diritto alla suppellettile della corona.

46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano

al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro

provengono.

47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e

disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante

qualunque disposizione contraria delle leggi civili.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 123 / 136 题