_Del demanio privato del re._
25. Il re ha un demanio privato proveniente, sia da donazioni, sia da
successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto
civile.
26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale
ch'esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono
dirette le azioni e pronunziate le sentenze a carico del re.
27. Tutti i mobili della corona al di là del valore di cinque milioni,
fissato dall'articolo 4, appartengono al demanio privato.
28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà, tutte
le contribuzioni ed i pesi pubblici, come i beni dei particolari.
29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi
depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorchè si
fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.
30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia
per ultima volontà, senza essere legato da alcuna delle disposizioni
proibitive del codice Napoleone.
31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte
con un decreto reale contraffirmato dall'intendente generale.
32. Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come
all'art. 22.
33. Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà
lo stato dei beni, ed il donatario n'entrerà in possesso adempiendo le
formalità prescritte dalle leggi.
34. Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone
dei beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere
guardasigilli, assistito dal segretario di stato, nelle forme
determinate dagli art. 23 e 24 dello statuto dell'impero del 30 marzo
1806.
35. Il re non può prima dell'età d'anni venticinque disporre per atto
tra vivi del suo demanio privato.
36. Il re all'età di anni sedici potrà disporne per atto di ultima
volontà sino alla somma di due milioni.
37. In caso di morte del re senz'aver disposto in tutto o in parte del
suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue.
38. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in
tutti i beni del demanio privato.
39. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi
divideranno egualmente tra di loro i beni, siano mobili, siano
immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di
cinquecento mila lire di rendita per ciascuno di essi, e ciò
indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il
soprappiù apparterrà al primogenito.
40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i
principi e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette
principesse potrà ereditare fino alla concorrenza di un milione di
rendita.
Il nuovo re avrà i medesimi diritti come se fosse figlio del re
defunto, ed erediterà come all'articolo 39.
41. I principi e le principesse chiamate a qualche regno straniero
sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse in caso di
vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro
discendenti possono essere repristinati dal re nella loro eredità.
42. I beni immobili e i diritti appartenenti al demanio privato del re
non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivoglia pretesto riuniti di
pieno diritto al demanio dello stato. La riunione non può farsi che
per istatuto.
43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re
avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col
demanio dello stato o della corona e per mezzo degli stessi ufficiali.
44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui
il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione
di edifici, monumenti, strade, canali ed altre spese.
45. Qualunque diamante e pietra preziosa, intagliata o incisa del
valore al di sopra di trecentomila lire, ogni pittura di artista
famoso, ogni statua, medaglia o manuscritto antico, sono riuniti di
diritto alla suppellettile della corona.
46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano
al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro
provengono.
47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e
disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante
qualunque disposizione contraria delle leggi civili.