16. Il re dispone del demanio straordinario, .

1.º per sovvenire alle spese delle armate;

2.º per ricompensare i soldati ed i grandi servigi civili e militari

resi allo stato;

3.º per innalzare monumenti, eseguire opere pubbliche, incoraggiare

le arti ed accrescere lo splendore del regno.

17. I beni appartenenti al demanio straordinario sono soggetti a tutti

i carichi della proprietà ed a tutte le contribuzioni pubbliche

imposte, come i beni dei particolari.

18. Vi sarà un intendente generale ed un tesoriere del demanio

straordinario.

19. L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del re. Tutte

le azioni a carico del re sono dirette contro l'intendente, e contro

il medesimo ne sono pronunziate le sentenze.

20. La contabilità del tesoriere sarà verificata ciascun anno da una

commissione del consiglio di stato.

21. Il re dispone del demanio straordinario mobile od immobile per

decreto o per decisione.

22. Se la disposizione cade sui beni mobili, l'intendente rilascerà in

favore del donatario un ordine sopra il tesoriere generale. Senza

quest'ordine niun assegno gli sarà fatto buono nei suoi conti.

23. Se la disposizione cade su di un immobile, l'intendente formerà lo

stato dei beni e lo invierà al cancelliere guardasigilli il quale farà

fare l'atto d'investitura dal consiglio del sigillo dei titoli in

favore dei donatario. Nell'investitura sarà sempre espresso il caso di

reversione dei beni dati dal re.

24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio

straordinario è irrevocabile.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 122 / 136 题