1.º per sovvenire alle spese delle armate;
2.º per ricompensare i soldati ed i grandi servigi civili e militari
resi allo stato;
3.º per innalzare monumenti, eseguire opere pubbliche, incoraggiare
le arti ed accrescere lo splendore del regno.
17. I beni appartenenti al demanio straordinario sono soggetti a tutti
i carichi della proprietà ed a tutte le contribuzioni pubbliche
imposte, come i beni dei particolari.
18. Vi sarà un intendente generale ed un tesoriere del demanio
straordinario.
19. L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del re. Tutte
le azioni a carico del re sono dirette contro l'intendente, e contro
il medesimo ne sono pronunziate le sentenze.
20. La contabilità del tesoriere sarà verificata ciascun anno da una
commissione del consiglio di stato.
21. Il re dispone del demanio straordinario mobile od immobile per
decreto o per decisione.
22. Se la disposizione cade sui beni mobili, l'intendente rilascerà in
favore del donatario un ordine sopra il tesoriere generale. Senza
quest'ordine niun assegno gli sarà fatto buono nei suoi conti.
23. Se la disposizione cade su di un immobile, l'intendente formerà lo
stato dei beni e lo invierà al cancelliere guardasigilli il quale farà
fare l'atto d'investitura dal consiglio del sigillo dei titoli in
favore dei donatario. Nell'investitura sarà sempre espresso il caso di
reversione dei beni dati dal re.
24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio
straordinario è irrevocabile.