TITOLO II.

_Del demanio straordinario._

15. Il demanio straordinario è composto dei beni mobili ed immobili

che il re acquista, esercitando il diritto di pace e di guerra, in

virtù di conquiste o di trattati, siano pubblici, siano segreti.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 121 / 136 题