_Della dotazione della corona._
=Sezione prima.=
Art. 1. La dotazione della corona è composta dei palazzi, case,
parchi, demanj, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo
statuto, e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennajo e 5
ottobre 1807, e 19 settembre 1808.
2. Lo stato dei beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso
al senato e annesso alla minuta del presente statuto.
3. I diamanti, le perle, gioje quadri, statue, pietre incise ed altri
monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della
dotazione della corona. Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al
senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.
4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente
parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma
di 5,000,000.
I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra
vivi, le suppellettili della corona.
=Sezione II.=
_Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona_.
5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e
imprescrittibili.
6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e
d'ipoteche.
7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non
può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.
=Sezione III.=
_Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona._
8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il
quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale
vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le
sentenze.
9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della
corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle
locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430
e 1718 del codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione
enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in
consiglio di stato.
10. Il taglio dei boschi dipendenti dalla corona è regolato
conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello stato.
=Sezione IV.=
_Dei carichi della dotazione della corona._
11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti
i carichi civili della proprietà, ma non sono soggetti alle pubbliche
imposte.
12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re
defunto; tali debiti vengono pagati sul demanio privato.
13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto non possono essere
pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso di insufficienza
di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.
14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio
della casa del re, sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul
trattamento dei detti impiegati. Questo fondo non può ricevere
alcun'altra destinazione, ed è posto sotto l'amministrazione e la
risponsabilità dell'intendente generale.