TITOLO PRIMO.

_Della dotazione della corona._

=Sezione prima.=

Art. 1. La dotazione della corona è composta dei palazzi, case,

parchi, demanj, rendite e beni compresi nelle disposizioni del terzo

statuto, e dei decreti 11 giugno e 18 luglio 1806, 11 gennajo e 5

ottobre 1807, e 19 settembre 1808.

2. Lo stato dei beni componenti la suddetta dotazione sarà trasmesso

al senato e annesso alla minuta del presente statuto.

3. I diamanti, le perle, gioje quadri, statue, pietre incise ed altri

monumenti delle arti che trovansi nei palazzi reali, fanno parte della

dotazione della corona. Ne sarà fatto l'inventario e trasmesso al

senato per essere annesso alla minuta del presente statuto.

4. Le suppellettili, le carrozze, i cavalli ecc. fanno egualmente

parte della dotazione della corona, sino alla concorrenza di una somma

di 5,000,000.

I re possono però aumentare, sia per testamento, sia per donazione fra

vivi, le suppellettili della corona.

=Sezione II.=

_Della conservazione dei beni che formano la dotazione della corona_.

5. I beni formanti la dotazione della corona sono inalienabili e

imprescrittibili.

6. Non possono essere nè dati in pegno, nè aggravati di pesi e

d'ipoteche.

7. La permuta degl'immobili affetti alla dotazione della corona non

può aver luogo che in vista di un senatoconsulto.

=Sezione III.=

_Dell'amministrazione dei beni che formano la dotazione della corona._

8. I beni della corona sono amministrati da un intendente generale il

quale esercita le azioni giudiziarie del re, e contro del quale

vengono dirette tutte le azioni a carico del re, e pronunziate le

sentenze.

9. I beni stabili fruttiferi che trovansi affetti alla dotazione della

corona, possono essere affittati, a condizione che la durata delle

locazioni non ecceda il tempo prefisso dagli articoli 595, 1429, 1430

e 1718 del codice Napoleone. Si eccettua il caso in cui una locazione

enfiteutica fosse stata autorizzata con decreto deliberato in

consiglio di stato.

10. Il taglio dei boschi dipendenti dalla corona è regolato

conformemente alle discipline vigenti pei boschi dello stato.

=Sezione IV.=

_Dei carichi della dotazione della corona._

11. I beni che formano la dotazione della corona soggiacciono a tutti

i carichi civili della proprietà, ma non sono soggetti alle pubbliche

imposte.

12. I beni della corona non rimangono gravati dai debiti del re

defunto; tali debiti vengono pagati sul demanio privato.

13. Tutte le pensioni accordate dal re defunto non possono essere

pagate che sul demanio privato. In mancanza o in caso di insufficienza

di questo, non saranno pagate, se non vengano confermate dal nuovo re.

14. Tutte le pensioni di ritirata accordate ad impiegati nel servizio

della casa del re, sono pagate col fondo di ritenzione fatto sul

trattamento dei detti impiegati. Questo fondo non può ricevere

alcun'altra destinazione, ed è posto sotto l'amministrazione e la

risponsabilità dell'intendente generale.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 120 / 136 题