74. Il titolare del maggiorasco sarà tenuto,

I.º Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;

II.º Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;

III.º Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;

IV.º Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art.

76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il

titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del

prodotto dei beni, duranti i due primi anni;

V.º Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della

natura di quelli che sono enunciati nell'art. 2101 del codice

Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre

defunti del titolare attuale.

Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza

d'un'annata del reddito.

75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro che nel

caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.

76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati,

indicati dall'art. 2101 del codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5

dell'art. 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo

caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che

sono a carico degli usufruttuarj.

Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non

per la concorrenza della metà del reddito.

77. Ove sopravvengano de' casi ch'esigano dei lavori o delle

riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il

maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra

autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in

consiglio di stato sulla domanda del titolare e sul parere del

consiglio del sigillo de' titoli.

=Capitolo IV.=

_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi, delle

forme di quest'alienazione, e del reimpiego._

_=Sezione I. =_

_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco._

78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione,

ottenere, se vi è necessità od utilità, l'autorizzazione di cambiare

in tutto o in parte i beni che la compongono.

79. Nell'uno e nell'altro caso, i titolari indirizzeranno la loro

domanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24,

al cancelliere guardasigilli il quale prenderà i nostri ordini per

farla esaminare, se vi è luogo, dal consiglio del sigillo dei titoli.

80. Il consiglio procederà sulla domanda nella forma prescritta dagli

articoli 28 e 29.

Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci

presenterà, col detto parere e rapporto del procurator generale, un

progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il

cambio, e specificante il modo e le condizioni della vendita, ed

ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa

d'ammortizazione, fino al compimento del detto reimpiego.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 101 / 136 题