I.º Di pagare le imposizioni ed altri carichi reali;
II.º Di mantenere i beni da buon padre di famiglia;
III.º Di pagare la pensione alla vedova del titolare precedente;
IV.º Di pagare i debiti del titolare pei quali, a termini dell'art.
76, avessero potuto essere delegati i redditi, senza però che il
titolare attuale sia obbligato d'impiegarvi più del terzo del
prodotto dei beni, duranti i due primi anni;
V.º Di pagare, in difetto d'altri beni sufficienti, i debiti della
natura di quelli che sono enunciati nell'art. 2101 del codice
Napoleone, e che fossero stati lasciati dal padre e madre
defunti del titolare attuale.
Questi pagamenti non sono forzati che fino alla concorrenza
d'un'annata del reddito.
75. I redditi del maggiorasco non saranno soggetti a sequestro che nel
caso e nella proporzione in cui avrebbero potuto essere delegati.
76. Essi non potranno essere delegati che pei debiti privilegiati,
indicati dall'art. 2101 del codice Napoleone, e dai numeri 4 e 5
dell'art. 2103; ma la delegazione non sarà permessa, per quest'ultimo
caso, se non in quanto che le riparazioni non eccedessero quelle che
sono a carico degli usufruttuarj.
Nell'uno e nell'altro caso, la delegazione non potrà aver luogo se non
per la concorrenza della metà del reddito.
77. Ove sopravvengano de' casi ch'esigano dei lavori o delle
riparazioni considerabili agli edifici o proprietà componenti il
maggiorasco, ed eccedenti le somme la cui disposizione è qui sopra
autorizzata, vi sarà provveduto da un decreto fatto da noi in
consiglio di stato sulla domanda del titolare e sul parere del
consiglio del sigillo de' titoli.
=Capitolo IV.=
_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ai maggioraschi, delle
forme di quest'alienazione, e del reimpiego._
_=Sezione I. =_
_Dell'autorizzazione d'alienare i beni affetti ad un maggiorasco._
78. Potranno i titolari che avranno formato essi stessi la dotazione,
ottenere, se vi è necessità od utilità, l'autorizzazione di cambiare
in tutto o in parte i beni che la compongono.
79. Nell'uno e nell'altro caso, i titolari indirizzeranno la loro
domanda coi documenti giustificativi, voluti dagli articoli 23 e 24,
al cancelliere guardasigilli il quale prenderà i nostri ordini per
farla esaminare, se vi è luogo, dal consiglio del sigillo dei titoli.
80. Il consiglio procederà sulla domanda nella forma prescritta dagli
articoli 28 e 29.
Se il suo parere è favorevole, il cancelliere guardasigilli ci
presenterà, col detto parere e rapporto del procurator generale, un
progetto di decreto tendente ad autorizzare l'alienazione od il
cambio, e specificante il modo e le condizioni della vendita, ed
ordinando, se vi è luogo, il deposito del prezzo alla cassa
d'ammortizazione, fino al compimento del detto reimpiego.