82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a
percepire i redditi del maggiorasco.
83. L'impetrante sottoporrà al consiglio del sigillo de' titoli il
progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.
84. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, darà,
sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere che ci sarà
presentato dal cancelliere guardasigilli.
85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite
delle patenti le quali verranno rilasciate, pubblicate e trascritte,
com'è detto nel capo I, sezione III, titolo II.
Da questo momento i beni di cui sarà permessa l'alienazione,
rientreranno nel commercio.
86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo
in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei
titoli, o di un suo delegato.
87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state
osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti
della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.
88. Le nullità saranno pronunziate dal nostro consiglio di stato il
quale, sull'istanza del procuratore generale, decreterà nelle forme
stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle
vertenze contenziose d'amministrazione.
Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.
89. L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gl'interessi del
prezzo fino al pagamento, ancorchè non fossero stati stipulati, e
senza che vi sia bisogno di sentenza.
Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a' termini
convenuti, nella cassa d'ammortizazione, la quale ne pagherà
l'interesse al titolare.
_=Sezione II. =_
_Del reimpiego del prezzo de' beni alienati._
90. Il reimpiego del prezzo dei beni alienati sarà fatto entro sei
mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che secondo gli
articoli 16 e 17 devono formare i maggioraschi.
Esso verrà effettuato nelle forme e modi seguenti.
91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili
reali, presenterà al consiglio del sigillo dei titoli,
I.º Lo stato de' beni ch'egli desidera di acquistare;
II,º I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;
III.º Le carte che ne giustificano il prodotto;
IV.º Le condizioni del contratto.
92. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, stenderà
il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli,
per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione.
93. Nel caso in cui noi non giudicassimo a proposito di autorizzare
l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine ch'è accordato al
titolare per trovare un reimpiego.
Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di
patenti le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e
trascritte, com'è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.
94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione
che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi
nel commercio.
95. Allorchè, a termini del decreto di alienazione, o per decreto
susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul monte
Napoleone, il prefetto del monte darà al titolare che avrà fatto
l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione
della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I
del capitolo I, titolo II.
96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivj del
sigillo, per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco; e sulla
rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del monte Napoleone farà
eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette
rendite, corrente al momento del loro acquisto.
97. Le proprietà possedute in maggiorasco non avranno e non
conferiranno a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun
privilegio relativamente a' nostri sudditi ed alle loro proprietà.
In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e
criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri stati, in quanto
non v'è derogato delle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni
personali, mobiliarle ed immobiliarie, dirette ed indirette nella
stessa proporzione degli altri cittadini.
98. Se la discendenza mascolina e legittima di un titolare che avrà
fornito i beni componenti la dotazione, si estinguerà, il titolo
resterà soppresso; i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi
nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno ne' suoi eredi.
Noi ci riserviamo però, secondo le circostante, e sulla domanda del
titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa d'uno de' suoi
generi, ovvero, s'egli non ha figli, d'uno de' suoi eredi collaterali,
senza che la presente disposizione pregiudicar possa ai diritti di
legittima che potrebbero essere dovuti sui beni componenti la
dotazione.
99. Allorchè la dotazione del maggiorasco sarà stata in tutto od in
parte da noi accordata, a condizione della reversione nel caso
d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il
caso, la condizione si adempirà sopra questi beni o sopra quelli che
avessero potuto essere acquistati in reimpiego, ed il nostro
procurator generale al consiglio del sigillo dei titoli, i nostri
procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori presso i
tribunali, e i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno
l'esecuzione.
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
d'Italia, inscritte nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali
ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro
registri, le osservino e le facciano osservare.
Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre
1808.