81. La vendita potrà esser fatta amichevolmente o all'incanto.

82. Fino a che la vendita sia consumata, il titolare continuerà a

percepire i redditi del maggiorasco.

83. L'impetrante sottoporrà al consiglio del sigillo de' titoli il

progetto, sia di vendita, sia di cambio, o il libro dei carichi.

84. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, darà,

sulle conclusioni del procuratore generale, il suo parere che ci sarà

presentato dal cancelliere guardasigilli.

85. Quando noi crederemo di dover approvare il parere, saranno spedite

delle patenti le quali verranno rilasciate, pubblicate e trascritte,

com'è detto nel capo I, sezione III, titolo II.

Da questo momento i beni di cui sarà permessa l'alienazione,

rientreranno nel commercio.

86. Il contratto di vendita o di cambio, o l'aggiudicazione avrà luogo

in presenza del procuratore generale del consiglio del sigillo dei

titoli, o di un suo delegato.

87. Ogni aggiudicazione, vendita o cambio in cui non fossero state

osservate alcune delle formalità stabilite negli articoli precedenti

della presente sezione, saranno nulli e di nessun effetto.

88. Le nullità saranno pronunziate dal nostro consiglio di stato il

quale, sull'istanza del procuratore generale, decreterà nelle forme

stabilite dal terzo statuto costituzionale, relativamente alle

vertenze contenziose d'amministrazione.

Proibiamo alle nostre corti e tribunali di mischiarsene.

89. L'acquirente dovrà di pieno diritto al titolare gl'interessi del

prezzo fino al pagamento, ancorchè non fossero stati stipulati, e

senza che vi sia bisogno di sentenza.

Egli non ne sarà dispensato, se non col versarne il prezzo, a' termini

convenuti, nella cassa d'ammortizazione, la quale ne pagherà

l'interesse al titolare.

_=Sezione II. =_

_Del reimpiego del prezzo de' beni alienati._

90. Il reimpiego del prezzo dei beni alienati sarà fatto entro sei

mesi dall'alienazione in beni della natura di quelli che secondo gli

articoli 16 e 17 devono formare i maggioraschi.

Esso verrà effettuato nelle forme e modi seguenti.

91. Il titolare, s'egli si propone di fare il reimpiego in immobili

reali, presenterà al consiglio del sigillo dei titoli,

I.º Lo stato de' beni ch'egli desidera di acquistare;

II,º I titoli che ne fanno constare la proprietà ed il valore;

III.º Le carte che ne giustificano il prodotto;

IV.º Le condizioni del contratto.

92. Il consiglio, dopo aver preso i rischiarimenti necessarj, stenderà

il suo parere che ci sarà presentato dal cancelliere guardasigilli,

per essere da noi definitivamente decretato come sarà di ragione.

93. Nel caso in cui noi non giudicassimo a proposito di autorizzare

l'acquisto, ci riserviamo di prorogare il termine ch'è accordato al

titolare per trovare un reimpiego.

Nel caso contrario, il nostro decreto di approvazione sarà munito di

patenti le quali saranno rilasciate, registrate, pubblicate e

trascritte, com'è detto nel capitolo I, sezione III, titolo II.

94. I beni ammessi in reimpiego vestiranno la natura e la condizione

che avevano i beni che rimpiazzeranno, prima che fossero stati rimessi

nel commercio.

95. Allorchè, a termini del decreto di alienazione, o per decreto

susseguente, il reimpiego sarà stato permesso in rendite sul monte

Napoleone, il prefetto del monte darà al titolare che avrà fatto

l'acquisto delle rendite per la somma del reimpiego, la dichiarazione

della loro inalienabilità, secondo le forme prescritte nella sezione I

del capitolo I, titolo II.

96. Una dupla di questa dichiarazione sarà deposta negli archivj del

sigillo, per essere unita allo stato dei beni del maggiorasco; e sulla

rappresentanza dell'altra dupla il prefetto del monte Napoleone farà

eseguire il pagamento fino alla concorrenza del valore delle dette

rendite, corrente al momento del loro acquisto.

97. Le proprietà possedute in maggiorasco non avranno e non

conferiranno a quelli, in favore de' quali sono eretti, alcun

privilegio relativamente a' nostri sudditi ed alle loro proprietà.

In conseguenza i titolari resteranno soggetti alle leggi civili e

criminali, ed a tutte le leggi che reggono i nostri stati, in quanto

non v'è derogato delle presenti; essi sopporteranno le contribuzioni

personali, mobiliarle ed immobiliarie, dirette ed indirette nella

stessa proporzione degli altri cittadini.

98. Se la discendenza mascolina e legittima di un titolare che avrà

fornito i beni componenti la dotazione, si estinguerà, il titolo

resterà soppresso; i beni affetti al maggiorasco diverranno liberi

nella successione dell'ultimo titolare, e passeranno ne' suoi eredi.

Noi ci riserviamo però, secondo le circostante, e sulla domanda del

titolare, di trasportare il maggiorasco sulla testa d'uno de' suoi

generi, ovvero, s'egli non ha figli, d'uno de' suoi eredi collaterali,

senza che la presente disposizione pregiudicar possa ai diritti di

legittima che potrebbero essere dovuti sui beni componenti la

dotazione.

99. Allorchè la dotazione del maggiorasco sarà stata in tutto od in

parte da noi accordata, a condizione della reversione nel caso

d'estinzione della discendenza mascolina e legittima, occorrendo il

caso, la condizione si adempirà sopra questi beni o sopra quelli che

avessero potuto essere acquistati in reimpiego, ed il nostro

procurator generale al consiglio del sigillo dei titoli, i nostri

procuratori generali presso le corti, i nostri procuratori presso i

tribunali, e i nostri agenti del demanio ne sorveglieranno

l'esecuzione.

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello

stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno

d'Italia, inscritte nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali

ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro

registri, le osservino e le facciano osservare.

Dato dal nostro palazzo imperiale di S. Cloud questo dì 21 settembre

1808.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 102 / 136 题