IV. Gli stemmi e le livree accordate all'impetrante.

43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un

registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato

agli archivj del consiglio del sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta

menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.

44. Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini, si

porterà al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti e farle

trascrivere sui registri, conformemente all'art. 14, § 3 e 4 del tit.

II del sesto statuto costituzionale.

45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procurator

generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero

pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello e al tribunale

di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono

situati i beni affetti al maggiorasco.

46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà

menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza

e della trascrizione sui registri.

47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino

delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche

ove i beni sono situati.

48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico

dell'impetrante.

=Capitolo II.=

_Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto,

sia sulla dimanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la

trasmissione del titolo._

_=Sezione I. =_

_Maggioraschi di proprio moto._

49. Allorchè sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione

del titolo, il nostro decreto e lo stato de' beni affetti al

maggiorasco saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli il

quale, sulla istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro

il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate,

pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44.

50. Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in

parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo

la verificazione e l'adempimento delle disposizioni prescritte nella

sezione II del capitolo II del presente titolo.

_=Sezione II. =_

_Maggioraschi sopra domanda._

51. Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella

loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14, § 4 del

sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una

petizione a questo oggetto.

52. Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione dei

servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni

prescritte dall'articolo 23.

53. Allorchè la dimanda ci parrà suscettibile d'essere presa in

considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro

cancelliere guardasigilli il quale li farà esaminare dal consiglio del

sigillo dei titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26,

27 e 28.

54. Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del

procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i

mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sui servigi, costumi e

vita onorevole del petente e della sua famiglia.

55. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se

vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del

maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà d'imporre.

56. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere

ordinerà la consegna delle carte al petente, con annotazione della

detta consegna nei registri.

57. Allorchè la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli

farà spedire le patenti. Se a noi sarà piaciuto d'imporre delle

condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle

lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento.

58. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il

registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I,

sezione III del titolo II.

=Capitolo III.=

_Degli effetti della creazione de' Maggioraschi._

=Sezione I.=

_Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone._

59. Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco,

sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto

luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale

o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.

60. Niuno per altro de' nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà

adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal codice

Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto

ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò

non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a

questo effetto.

Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà

davanti il nostro cancelliere guardasigilli il quale prenderà a questo

riguardo i nostri ordini.

61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno

diritto i titoli di _duca_, di _conte_, di _barone_ e di _cavaliere_,

e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un

maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:

_Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinastìa, d'ubbidire alle

costituzioni, leggi e regolamenti del regno, di servir S. M. da buono,

leale e fedel suddito, e di educare i miei figli negli stessi

sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della

patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che S. M. anderà

all'armata._

62. Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che

saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.

63. I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e

ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. I baroni ed i

cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che noi

avremo delegati a quest'oggetto.

_=Sezione II=._

_Dell'effetto della creazione de' maggioraschi relativamente ai beni

che li compongono._

64. I beni che formano i maggioraschi, sono inalienabili; non possono

essere nè ipotecati nè sequestrati.

Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della

loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il

compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.

65. Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi

beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od

ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi

qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.

66. La nullità dei giudizi sarà pronunziata dal nostro consiglio di

stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale

relativamente agli affari del contenzioso dell'amministrazione, sia ad

istanza del titolare del maggiorasco, sia del procurator generale del

sigillo de' titoli.

67. Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'articolo

65; agl'impiegati dell'ufficio del registro di registrarli; ai giudici

di pronunziarne la validità.

68. Proibiamo parimente a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di

destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i

danni e spese delle parti, di negoziar direttamente nè indirettamente

le iscrizioni del monte Napoleone marcate col bollo stabilito

dall'articolo 20.

69. I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna

ipoteca legale nè giudiziaria.

70. Nondimeno, se, in virtù d'un'ipoteca legale acquistata

anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33,

e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini

del codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni

del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o

rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati

stralciati per effetto della detta ipoteca.

71. Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che

lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59.

72. Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità

mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina, il

maggiorasco si trovi estinto o trasportato fuori della discendenza

mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa

sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.

73. Questa pensione sarà della metà del prodotto, se il maggiorasco è

estinto o traslocato; e del terzo, se il maggiorasco sussiste ancora:

in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta,

I.º Se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale

a quello che dato le avrebbe la pensione;

II.º Se si rimaritasse senza nostra permissione.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 100 / 136 题