43. Le lettere-patenti saranno trascritte per intiero sopra un
registro specialmente destinato a quest'uso, e che rimarrà depositato
agli archivj del consiglio del sigillo de' titoli. Di tutto sarà fatta
menzione sopra le lettere-patenti dal segretario generale del sigillo.
44. Il nostro cancelliere guardasigilli, dietro i nostri ordini, si
porterà al senato per comunicargli le nostre lettere-patenti e farle
trascrivere sui registri, conformemente all'art. 14, § 3 e 4 del tit.
II del sesto statuto costituzionale.
45. Le lettere-patenti saranno, ad istanza tanto del procurator
generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del ministero
pubblico, pubblicate e registrate alla corte di appello e al tribunale
di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono
situati i beni affetti al maggiorasco.
46. Il cancelliere di ciascheduna di queste corti e tribunali farà
menzione sull'originale delle patenti della pubblicazione all'udienza
e della trascrizione sui registri.
47. Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel bollettino
delle leggi, e trascritte sul registro del conservatore delle ipoteche
ove i beni sono situati.
48. Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico
dell'impetrante.
=Capitolo II.=
_Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati, sia di proprio moto,
sia sulla dimanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la
trasmissione del titolo._
_=Sezione I. =_
_Maggioraschi di proprio moto._
49. Allorchè sarà stata da noi accordata la totalità della dotazione
del titolo, il nostro decreto e lo stato de' beni affetti al
maggiorasco saranno diretti al nostro cancelliere guardasigilli il
quale, sulla istanza dell'impetrante, farà spedire le patenti. Entro
il mese dopo la loro spedizione, le patenti saranno registrate,
pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44.
50. Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in
parte dal titolare, le patenti non potranno essere spedite se non dopo
la verificazione e l'adempimento delle disposizioni prescritte nella
sezione II del capitolo II del presente titolo.
_=Sezione II. =_
_Maggioraschi sopra domanda._
51. Quelli fra i nostri sudditi i quali brameranno d'istituire nella
loro famiglia un maggiorasco, conformemente all'articolo 14, § 4 del
sesto statuto costituzionale, c'indirizzeranno direttamente una
petizione a questo oggetto.
52. Questa petizione sarà motivata, e porterà, oltre l'indicazione dei
servigi del requirente e della sua famiglia, le diverse dichiarazioni
prescritte dall'articolo 23.
53. Allorchè la dimanda ci parrà suscettibile d'essere presa in
considerazione, sarà rimessa coi relativi documenti al nostro
cancelliere guardasigilli il quale li farà esaminare dal consiglio del
sigillo dei titoli, secondo le forme prescritte negli articoli 25, 26,
27 e 28.
54. Il cancelliere guardasigilli ci presenterà le conclusioni del
procurator generale, ed il parere del consiglio, non solo sopra i
mezzi di formazione del maggiorasco, ma ancora sui servigi, costumi e
vita onorevole del petente e della sua famiglia.
55. Lo stesso cancelliere, dietro i nostri ordini, ci presenterà, se
vi è luogo, il progetto di decreto, tendente all'istituzione del
maggiorasco, alle condizioni che ci piacerà d'imporre.
56. Nel caso in cui la domanda fosse rigettata, il cancelliere
ordinerà la consegna delle carte al petente, con annotazione della
detta consegna nei registri.
57. Allorchè la domanda sarà accordata, il cancelliere guardasigilli
farà spedire le patenti. Se a noi sarà piaciuto d'imporre delle
condizioni, il cancelliere guardasigilli, prima della spedizione delle
lettere-patenti, ci renderà conto del loro adempimento.
58. Le forme da seguirsi per la consegna, la pubblicazione e il
registro delle patenti, saranno quelle prescritte al capitolo I,
sezione III del titolo II.
=Capitolo III.=
_Degli effetti della creazione de' Maggioraschi._
=Sezione I.=
_Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone._
59. Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco,
sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto
luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale
o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.
60. Niuno per altro de' nostri sudditi, investito d'un titolo, potrà
adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal codice
Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto
ad un figlio adottato prima che egli sia investito del titolo, se ciò
non è con nostra autorizzazione enunciato nelle patenti rilasciate a
questo effetto.
Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà
davanti il nostro cancelliere guardasigilli il quale prenderà a questo
riguardo i nostri ordini.
61. Quelli fra i nostri sudditi ai quali saranno conferiti di pieno
diritto i titoli di _duca_, di _conte_, di _barone_ e di _cavaliere_,
e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un
maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:
_Io giuro d'essere fedele al re ed alla sua dinastìa, d'ubbidire alle
costituzioni, leggi e regolamenti del regno, di servir S. M. da buono,
leale e fedel suddito, e di educare i miei figli negli stessi
sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della
patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che S. M. anderà
all'armata._
62. Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che
saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.
63. I duchi e i conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e
ci saranno presentati dal cancelliere guardasigilli. I baroni ed i
cavalieri lo presteranno nelle mani di quello o di quelli che noi
avremo delegati a quest'oggetto.
_=Sezione II=._
_Dell'effetto della creazione de' maggioraschi relativamente ai beni
che li compongono._
64. I beni che formano i maggioraschi, sono inalienabili; non possono
essere nè ipotecati nè sequestrati.
Nondimeno i figli del fondatore, i quali non fossero provveduti della
loro legittima sui beni liberi del padre, potranno domandare il
compimento sui beni dati dal padre per la formazione del maggiorasco.
65. Ogni atto di vendita, donazione od altra alienazione di questi
beni fatta dal titolare; ogni atto che desse loro privilegio od
ipoteca; ogni giudizio che convalidasse questi atti, eccetto i casi
qui sotto espressi, sono nulli di pieno diritto.
66. La nullità dei giudizi sarà pronunziata dal nostro consiglio di
stato, nella forma regolata dal terzo statuto costituzionale
relativamente agli affari del contenzioso dell'amministrazione, sia ad
istanza del titolare del maggiorasco, sia del procurator generale del
sigillo de' titoli.
67. Proibiamo ai notari di ricevere gli atti enunciati nell'articolo
65; agl'impiegati dell'ufficio del registro di registrarli; ai giudici
di pronunziarne la validità.
68. Proibiamo parimente a tutti gli agenti di cambio, sotto pena di
destituzione, ed anche di pene più gravi, se occorre, e di tutti i
danni e spese delle parti, di negoziar direttamente nè indirettamente
le iscrizioni del monte Napoleone marcate col bollo stabilito
dall'articolo 20.
69. I beni de' maggioraschi non potranno essere aggravati d'alcuna
ipoteca legale nè giudiziaria.
70. Nondimeno, se, in virtù d'un'ipoteca legale acquistata
anteriormente alle formalità enunciate negli articoli 30, 31, 32 e 33,
e dalla quale i beni non fossero pur anche stati liberati, a termini
del codice Napoleone, vi fosse luogo a diminuzione del valore dei beni
del maggiorasco, il titolare dovrà, se ne è ricercato, compiere o
rimpiazzare i fondi affetti al suo titolo, e che ne fossero stati
stralciati per effetto della detta ipoteca.
71. Il godimento de' beni seguirà il titolo sopra tutte le teste che
lo porteranno, secondo le disposizioni dell'art. 59.
72. Alla morte del titolare, sia ch'egli lasci una posterità
mascolina, sia che, per mancanza di posterità mascolina, il
maggiorasco si trovi estinto o trasportato fuori della discendenza
mascolina, la sua vedova avrà diritto ad una pensione, che verrà presa
sul reddito de' beni affetti al maggiorasco.
73. Questa pensione sarà della metà del prodotto, se il maggiorasco è
estinto o traslocato; e del terzo, se il maggiorasco sussiste ancora:
in quest'ultimo caso la pensione non sarà dovuta,
I.º Se la vedova abbia ne' suoi beni particolari un reddito eguale
a quello che dato le avrebbe la pensione;
II.º Se si rimaritasse senza nostra permissione.