3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il
titolo di conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un
maggiorasco della rendita di lire 30,000.
Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro
discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in
maschio, e per ordine di primogenitura.
4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio
primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i
titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui
appresso.
5. I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di stato incaricati di
qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi
porteranno durante la loro vita il titolo di conte.
6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta,
legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di
primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli
arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto,
presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di
ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni
infrascritte.
7. Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di
determinare, una rendita netta di trenta mila lire, in beni della
natura di quelli che dovranno entrare nella formazione de'
maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del
titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le
persone ove questo titolo si fisserà.
3. I titolari menzionati nell'art. 4.º potranno istituire a favore del
loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in
favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale
sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate
qui sotto.
9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il
primo presidente e il procurator generale della nostra corte di
cassazione, i primi presidenti e i procuratori generali delle nostre
corti d'appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè:
Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova,
Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena,
Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante
la loro vita, il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi
elettorali, allorchè avranno preseduto il collegio per tre sessioni, i
primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno
dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute
le loro funzioni con nostra soddisfazione.
10. Potranno pure i membri de' collegi elettorali generali prendere il
titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e
trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno
istituito un maggiorasco di lire 15,000 di annuo reddito, o in fondi
stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.
11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli
che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non
saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il di cui
terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, e insieme con questo
passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.
12. I dignitarj, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona
di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro
discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in
maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al
cancelliere guardasigilli, a fine d'ottenere le nostre lettere-patenti, e
giustificando una rendita netta di tre mila lire.
13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo
convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad
altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi
allo stato.
14. Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de'
titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se
non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione,
15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e
qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali
dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in
caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in
vigore.