2. I grandi ufficiali della corona porteranno il titolo di conte.

3. I figli primogeniti de' grandi ufficiali della corona avranno il

titolo di conte, semprechè il padre abbia istituito a loro favore un

maggiorasco della rendita di lire 30,000.

Questo titolo e questo maggiorasco saranno trasmissibili alla loro

discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in

maschio, e per ordine di primogenitura.

4. I grandi ufficiali del regno potranno istituire pel loro figlio

primogenito o cadetto dei maggioraschi ai quali saranno attaccati i

titoli di conte o di barone, secondo le condizioni determinate qui

appresso.

5. I nostri ministri, i senatori, i consiglieri di stato incaricati di

qualche parte della pubblica amministrazione, e gli arcivescovi

porteranno durante la loro vita il titolo di conte.

6. Questo titolo sarà trasmissibile alla discendenza diretta,

legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di

primogenitura, di quello che ne sarà stato rivestito; e per gli

arcivescovi, a quello dei loro nipoti che avranno scelto,

presentandosi davanti il nostro cancelliere guardasigilli, a fine di

ottenere le nostre lettere patenti, e sotto le condizioni

infrascritte.

7. Il titolare giustificherà, nelle forme che noi ci riserviamo di

determinare, una rendita netta di trenta mila lire, in beni della

natura di quelli che dovranno entrare nella formazione de'

maggioraschi. Un terzo di detti beni sarà affetto alla dotazione del

titolo menzionato nell'art. 5, e passerà con lui sopra tutte le

persone ove questo titolo si fisserà.

3. I titolari menzionati nell'art. 4.º potranno istituire a favore del

loro figlio primogenito o cadetto, e quanto agli arcivescovi, in

favore del loro nipote primogenito o cadetto, un maggiorasco al quale

sarà attaccato il titolo di barone, secondo le condizioni determinate

qui sotto.

9. I presidenti de' nostri collegi elettorali del dipartimento, il

primo presidente e il procurator generale della nostra corte di

cassazione, i primi presidenti e i procuratori generali delle nostre

corti d'appello, i vescovi, i podestà delle seguenti città, cioè:

Milano, Venezia, Bologna, Verona, Brescia, Modena, Reggio, Mantova,

Ferrara, Padova, Udine, Ancona, Macerata, Ravenna, Rimini, Cesena,

Cremona, Novara, Vicenza, Bergamo, Faenza, Forlì, porteranno, durante

la loro vita, il titolo di barone, cioè: i presidenti dei collegi

elettorali, allorchè avranno preseduto il collegio per tre sessioni, i

primi presidenti, procuratori generali e podestà, allorchè avranno

dieci anni di esercizio, e che gli uni e gli altri avranno adempiute

le loro funzioni con nostra soddisfazione.

10. Potranno pure i membri de' collegi elettorali generali prendere il

titolo di barone, sopra la dimanda che ci sarà stata fatta, e

trasmetterlo a quello dei loro figli in favore del quale avranno

istituito un maggiorasco di lire 15,000 di annuo reddito, o in fondi

stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.

11. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 saranno applicabili a quelli

che porteranno, loro vita durante, il titolo di barone; nondimeno, non

saranno tenuti giustificare che una rendita di lire 15,000, il di cui

terzo sarà destinato alla dotazione del titolo, e insieme con questo

passerà sopra tutte le persone ove lo stesso titolo si fisserà.

12. I dignitarj, i commendatori ed i cavalieri dell'ordine della corona

di ferro potranno trasmettere il titolo di cavaliere alla loro

discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, di maschio in

maschio, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al

cancelliere guardasigilli, a fine d'ottenere le nostre lettere-patenti, e

giustificando una rendita netta di tre mila lire.

13. Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo

convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad

altri dei nostri sudditi i quali si saranno distinti per servigi resi

allo stato.

14. Quelli fra i nostri sudditi, a' quali noi avremo conferito de'

titoli, non potranno portare altri stemmi, nè avere altre livree se

non quelle che saranno enunciate nelle lettere-patenti d'istituzione,

15. Proibiamo a tutti i nostri sudditi di arrogarsi titoli e

qualificazioni che noi non avessimo loro conferito, ed agli ufficiali

dello stato civile, notari ed altri, di darli loro, rinnovando, in

caso di bisogno, contro i contravventori, le leggi attualmente in

vigore.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 88 / 136 题