TITOLO II.

_De' maggioraschi_.

=Capitolo primo.=

_Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a

trasmettere il loro titolo formando un maggiorasco._

_=Sezione I=._

_Formazione de' maggioraschi; modo ed esame della dimanda per

l'istituzione_.

16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco che beni

immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da

restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone.

17. Le rendite sul monte Napoleone potranno essere ammesse nella

formazione d'un maggiorasco, purchè sieno rese inalienabili, nella

forma regolata dagli articoli seguenti.

18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che

farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le

traslazioni delle rendite.

19. Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere

inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con

dichiarazione della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra

un libro particolare.

20. Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un

bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.

21. Quella parte di rendita d'un maggiorasco che sarà in rendite sul

monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo

che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo

stato, a profitto del titolare del maggiorasco e dei chiamati dopo di

lui. Queste rendite saranno parimente inalienabili.

_=Sezione II=._

_De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire

il loro titolo._

22. Que' nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di

barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare

della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un

maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere

guardasigilli.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 89 / 136 题