_De' maggioraschi_.
=Capitolo primo.=
_Delle forme da seguirsi per parte di quelli che sono autorizzati a
trasmettere il loro titolo formando un maggiorasco._
_=Sezione I=._
_Formazione de' maggioraschi; modo ed esame della dimanda per
l'istituzione_.
16. Non potranno entrare nella formazione d'un maggiorasco che beni
immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca, e non gravati da
restituzione in virtù degli articoli 1048 e 1049 del codice Napoleone.
17. Le rendite sul monte Napoleone potranno essere ammesse nella
formazione d'un maggiorasco, purchè sieno rese inalienabili, nella
forma regolata dagli articoli seguenti.
18. Le rendite saranno rese inalienabili mediante dichiarazione che
farà il proprietario nella medesima forma che si pratica per le
traslazioni delle rendite.
19. Le rendite in tal modo rese inalienabili continueranno ad essere
inscritte sul gran libro del debito pubblico per memoria, con
dichiarazione della inalienabilità, e saranno in oltre portate sopra
un libro particolare.
20. Gli estratti d'iscrizione che ne saranno rilasciati, porteranno un
bollo che le annunzierà affette a maggiorasco.
21. Quella parte di rendita d'un maggiorasco che sarà in rendite sul
monte Napoleone, verrà sottoposta a una ritenzione annuale d'un decimo
che sarà successivamente ciascun anno reimpiegata in rendite sopra lo
stato, a profitto del titolare del maggiorasco e dei chiamati dopo di
lui. Queste rendite saranno parimente inalienabili.
_=Sezione II=._
_De' maggioraschi formati da quelli che hanno la facoltà di trasferire
il loro titolo._
22. Que' nostri sudditi ai quali il titolo di duca, di conte e di
barone sono conferiti di pieno diritto, e che vorranno approfittare
della facoltà di rendere il loro titolo trasmissibile, formando un
maggiorasco, dirigeranno a tale effetto una petizione al cancelliere
guardasigilli.