_Dei Titoli_.
Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei
collegi elettorali generali, porteranno il titolo di duca, e potranno
trasmetterlo a quello dei loro figli, in favore del quale abbiano
istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200,000, o in
fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.