TITOLO PRIMO.

_Dei Titoli_.

Art. 1. Quegli elettori che per tre volte saranno stati presidenti dei

collegi elettorali generali, porteranno il titolo di duca, e potranno

trasmetterlo a quello dei loro figli, in favore del quale abbiano

istituito un maggiorasco di un annuo reddito di lire 200,000, o in

fondi stabili o in rendite sul monte Napoleone rese inalienabili.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 87 / 136 题