19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini:

»Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far

rispettare la religione dello stato; di rispettare e far rispettare

l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile,

l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non esigere

alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di

governare colla sola vista dell'interesse, della felicità e della

gloria del popolo italiano.»

20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni,

accompagnato

Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli

evangeli; ed in presenza

Del senato,

Del consiglio di stato,

Del presidente del corpo legislativo,

Del presidente del tribunale di cassazione.

Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del

giuramento.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 30 / 136 题